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| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 15 dicembre 2005, n. 283 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica  d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a  Vienna  il  17 gennaio  1994  ed  il  relativo  Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con  Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed  il  relativo  Scambio  di  lettere  integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  35  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  30.305  per l'anno 2005, di euro 8.900 per l'anno 2006 e di euro  30.305  annui  a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5597):
 Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
 7 febbraio 2005.
 Assegnato  alla  III  comissione  (Affari esteri), in
 sede   referente,   il   1° marzo  2005  con  pareri  delle
 commissioni I, II, V, VI, X e XIV.
 Esaminato  dalla  III  commissione  il  15 marzo e 26
 maggio 2005.
 Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31
 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3469):
 Assegnato  alla  3ª  commissione  (Affari esteri), in
 sede   referente,  il  16  giugno  2005  con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  29 giugno e 13
 luglio 2005.
 Relazione  scritta presentata il 14 giugno 2005 (atto
 n. 5597-A relatore sen. Pellicini).
 Esaminato in aula e approvato 22 novembre 2005.
 |  |  |  | ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
 PER LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL
 CONFINE DI STATO COMUNE
 
 La  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica d'Austria, animate dal desiderio  di  mantenere  visibile il confine tra i due Stati, e allo scopo   di   regolamentare  le  questioni  ad  esso  connesse,  hanno concordato di stipulare il presente Accordo.
 
 SEZIONE I
 ANDAMENTO DEL CONFINE DI STATO
 
 Articolo 1.
 (1) Il confine di Stato tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria  segue il tracciato definito, demarcato e documentato dalla "  Commissione  internazionale  per  la  delimitazione " dei confini, negli  anni  1920-1924,  in  conformita' al trattato di S. Germain en Laye del 10 settembre 1919.
 (2)  L'andamento della linea di confine e la posizione dei termini di confine risultano dai seguenti documenti redatti dalla Commissione sopra citata:
 a)  verbali  di  incippamento  dei  termini di confine con schizzi allegati;
 b)  cartografia  del confine alla scala 1 : 25.000 con indicazione della linea di confine;
 c) elenco delle coordinate dei cippi.
 (3)  A seguito di una nuova misurazione e demarcazione integrativa del  confine  di  Stato,  effettuata  di  comune  accordo dagli Stati contraenti  dal 1971 al 1981, essi, al fine di completare i documenti menzionati  al  comma  2,  concordano  che il tracciato di confine di Stato e' fissato per mezzo dei seguenti documenti:
 a) descrizione del confine (allegato 1):
 b)  elenco  delle  coordinate  dei  termini e dei punti di confine (allegato 2);
 c) elenco delle coordinate dei punti poligonali (allegato 3);
 d)  carta  del confine alla scala 1 : 2.000 o 1 : 10.000 (allegato 4).
 (4)  I  documenti  di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituiscono, nel loro complesso, la documentazione del confine. I documenti di cui al   comma   3  fanno  parte  integrante  del  presente  Accordo.  La descrizione  del confine, gli elenchi delle coordinate e la carta del confine sono ordinati per sezione (articolo 2).
 (5)  L'elenco  delle  coordinate  nel  sistema  comune di confine, approntato  dagli  organi competenti degli Stati contraenti, relativo ai  punti  trigonometrici  usati  per  la  misurazione dei termini di confine  (inclusi  quelli  triconfinali),  dei punti di confine e dei punti  poligonali,  nonche'  le monografie ad essi relative, verranno conservati  presso  gli  uffici  competenti dei due Stati contraenti. Tale  documentazione  costituira'  elemento  di  base per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine.
 Articolo 2.
 Il confine di Stato resta suddiviso nel settore A, comprendente le sezioni  a, b e c, nel settore B, comprendente le sezioni d, e, f, g, h e k nonche' nel settore C comprendente le sezioni m, n e p.
 I  settori  delle  singole  sezioni  possono  essere desunti dalla descrizione del confine (allegato 1).
 Articolo 3.
 (1) Il confine di Stato, definito all'articolo 1, e' stabile anche ove corra sulle acque.
 (2)  La'  dove  il  confine  di  Stato in base ai documenti di cui all'articolo   1  comma  3  e'  definito  espressamente  dalla  linea displuviale  o  dalla  linea  di cresta, segue i graduali cambiamenti naturali   cui  sono  soggette  queste  linee.  Alterazioni  naturali repentine  ovvero  alterazioni  artificiali della linea displuviale o della  linea  di  cresta  non comportano invece alcun cambiamento del tracciato  di  confine,  tuttavia  in  tali casi gli Stati contraenti procederanno  alla  verifica del tracciato di confine basandosi sulla sua riconoscibilita' inequivocabile.
 (3)  Ai  sensi  del presente Accordo, per " linea displuviale " si intende  la  linea  sulla  quale  si separano sul terreno le acque di deflusso.  A  tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua  negli  strati  inferiori del terreno. Per quanto riguarda il concetto  di  "  terreno  "  di  cui  al  presente comma, nel caso di ghiacciai o di nevai perenni, si intende la loro superficie.
 (4)  Ai sensi del comma 2, per graduali cambiamenti naturali della linea   displuviale   o   della  linea  di  cresta  si  intendono  in particolare:
 a)   lo   spostamento   della   linea  di  cresta  in  conseguenza dell'erosione, nonche'
 b) lo spostamento della linea displuviale a seguito di alterazioni di  ghiacciai  o  di  nevai  perenni;  in  caso  di contrazione di un ghiacciaio  o  di  un nevaio perenne, la linea di confine coincidera' con la linea displuviale sull'emergente terreno roccioso.
 Articolo 4.
 Il  confine  di Stato delimita il territorio nazionale degli Stati contraenti   in   superficie   e  verticalmente  nello  spazio  aereo sovrastante  e  nel  sottosuolo.  Cio'  vale  in  particolare  per il tracciato  del  confine  in  ogni tipo di costruzione in superficie o sotterranea.
 
 SEZIONE II
 MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE
 
 Articolo 5.
 (1)  Gli  Stati  contraenti  si  impegnano  attraverso  lavori  di manutenzione,  misura e materializzazione a mantenere l'andamento del confine  di  Stato  definito  sempre  in modo inequivocabile e sempre chiaramente individuabile sul terreno.
 (2) Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di:
 a)   controllare   la  posizione  dei  termini,  provvedendo,  ove necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta;
 b)  fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine malfermi, inclinati o sprofondati;
 c) assicurare la leggibilita' della scritta di ciascun termine;
 d) riparare o sostituire termini danneggiati;
 e) mettere in sito termini dove mancano;
 f)  materializzare l'andamento del confine con termini sussidiari, qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro;
 g)   trasformare  la  materializzazione  diretta  del  confine  in indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno;
 h) spostare in posizione sicura i termini pericolanti;
 i)   materializzare  l'andamento  del  confine  sui  ponti,  nelle gallerie,  nei  tratti  in  cui  il  confine interseca strade o ponti ferroviari nonche', se necessario, nelle miniere ed altri impianti;
 1)  determinare, ove necessario, le coordinate di punti di confine non  materializzati,  nei  tratti  in  cui  il confine di Stato viene definito  nella documentazione di confine da una linea di cresta o di displuvio.
 Articolo 6.
 (1)  Ciascuno  Stato contraente mettera' a disposizione, a proprie spese  ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni necessari per i lavori di cui all'articolo 5.
 (2)  Salvo  quanto  disposto  al successivo comma (3) del presente articolo  ed  agli articoli 7 e 8, materiali, mano d'opera, automezzi ed  apparecchiature  (macchine,  attrezzi,  strumenti di misurazione, ecc.)  saranno  forniti  a cura ed a spese degli Stati contraenti nei modi seguenti:
 a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B;
 b) Repubblica d'Austria: nel settore C.
 (3)  Si  potra',  di comune accordo, derogare alla norma di cui al precedente  comma  (2),  quando  cio'  fosse  suggerito da criteri di economia  o  di  opportunita'.  In tale eventualita' sara' cura degli Stati   contraenti   di   giungere,  per  quanto  possibile,  ad  una perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.
 Articolo 7.
 1.  In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di  un  cittadino  di  uno  degli Stati contraenti, tutte le spese di riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere dall'eventuale responsabilita' civile di chi ha causato il danno o di terzi.  Tuttavia  se  sussiste responsabilita' civile dell'autore del danno  o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione o di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti.
 Articolo 8.
 (1)  Qualora  sul  confine  vengano  eseguiti  lavori  che rendano necessarie  attivita' di manutenzione, misura e materializzazione, le spese  conseguenti  saranno  sostenute  dal  committente dei suddetti lavori.
 (2)  In  tal  caso  il  diritto  al rimborso spese spetta, in modo indivisibile,  ad  entrambi  gli  Stati  contraenti Questi, di comune accordo,  e tenendo conto della residenza (sede) del committente o di altre  circostanze  essenziali  per  l'affermazione del loro diritto, decideranno   quale   di   essi   dovra'   chiedere  il  rimborso  ed eventualmente  adire, a tale scopo, il Tribunale competente. Le somme versate  saranno  ripartite  tra  gli Stati contraenti in proporzione alle spese sostenute.
 Articolo 9.
 Le  persone  indicate  ai  comma  (1)  e  (2) dell'articolo 6, non possono,   nell'esercizio   delle  attivita'  previste  dal  presente accordo,  portare  armi  sul  territorio  nazionale dell'altro Stato. Esse,  tuttavia,  se  appartenenti  ad  organismi militari e ad altri organismi  statali  ove  e'  previsto  l'uso  dell'uniforme, potranno indossare, attivita' durante, la loro uniforme.
 Articolo 10.
 (1)  I  lavori  di  manutenzione,  misura  e materializzazione sul confine,   verranno  effettuati  secondo  necessita'  dai  due  Stati contraenti di comune accordo.
 (2) Gli Stati contraenti verificheranno periodicamente, in un arco di  15 anni - a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo - lo stato di efficienza di tutti i termini di confine.
 Articolo 11.
 (1)  Gli  Stati  contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le persone,  fisiche  o  giuridiche,  che  vantano  diritti  su terreni, costruzioni  od  impianti,  in superficie o sotterranei, siti su o in prossimita'  del confine di Stato, consentano l'esecuzione dei lavori e   provvedimenti   necessari   per   la   manutenzione,   misura   e materializzazione   ed,   in   particolare,  la  messa  in  opera  ed installazione  dei  termini e delle marche di misurazione compreso il relativo trasporto.
 (2)   Nell'esecuzione   di   lavori   di  manutenzione,  misura  e materializzazione  del  confine  di  Stato  dovra'  porsi particolare riguardo  ad  evitare, per quanto possibile, che siano lesi interessi pubblici e privati.
 Articolo 12.
 (1)   Gli   Stati   contraenti   si   impegnano   a  mantenere  la stabilizzazione dei punti trigonometrici di cui all'articolo 1, comma (5), necessari per la misurazione dei termini e dei punti di confine.
 (2)   Gli   organi  competenti  degli  Stati  contraenti  dovranno notificarsi  qualsiasi  modifica  relativa ai punti trigonometrici di cui al precedente comma (1).
 (3)  Nell'espletamento  dei loro compiti gli esperti tecnici delle misurazioni  di uno Stato contraente [articolo 6, comma (1)1, possono anche   utilizzare,   senza   limitazione,   i   punti  poligonali  e trigonometrici  situati  sulla  linea  di  confine  e  sul territorio soggetto alla sovranita' dell'altro Stato contraente.
 (4) Lo Stato contraente, sul cui territorio nazionale si trovano i punti  trigonometrici,  deve  effettuare  a  sue  spese le operazioni necessarie  ai  sensi  del  precedente comma (1); per i punti situati sulla  linea  di  confine  valgono  per  le  suddette  operazioni  le disposizioni di cui all'articolo 6.
 Articolo 13.
 Quando  si  ravvisi  la  necessita'  di  ripristinare  un  termine triconfinale gli Stati contraenti si accorderanno in proposito con il terzo Stato interessato.
 
 SEZIONE III
 SALVAGUARDIA E MANTENIMENTO
 DELLA VISIBILITA' DEI TERMINI
 
 Articolo 14.
 A  salvaguardia dei termini, segnali di misurazione ed altri mezzi di   demarcazione   del   confine  di  Stato,  gli  Stati  contraenti adotteranno opportuni provvedimenti atti ad evitarne la rimozione, la distruzione, il danneggiamento e l'uso abusivo.
 Articolo 15.
 (1)  Ciascuno Stato contraente e' tenuto ad assicurare sul proprio territorio  lo sgombero, da alberi e cespugli, di una striscia minima di  un  metro  di larghezza lungo la linea di confine e di uno spazio circolare  di  un  metro di raggio attorno a ciascun termine posto in prossimita'   di   detta   linea  (materializzazione  indiretta).  La disposizione  vale  anche per tutte le altre piante che ostacolano la visibilita' dei termini del confine.
 (2)  In  presenza  di  boschi  posti  a  protezione  di  slavine o valanghe, gli Stati contraenti potranno decidere, di volta in volta e di comune accordo, deroghe all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma (1).
 (3)  I  proprietari  e  gli  usufruttuari dei terreni adiacenti al confine di Stato e le altre persone menzionate nell'articolo 11 comma (1)  sono  tenuti ad assicurare sempre la libera accessibilita' delle superfici indicate nel precedente comma (1).
 Articolo 16.
 (1) L'eventuale indennizzo, per le limitazioni ai diritti di terzi derivanti  dall'attuazione dei provvedimenti e dei lavori di cui agli articoli  11,  comma  1,  e  15, comma 1 e 3, e' regolato dalla legge dello  Stato  contraente  sul  cui  territorio nazionale si trovano i terreni,  le  costruzioni  e  gli  impianti  interessati.  Qualora il diritto  all'indennizzo  sia  ammesso,  esso puo' essere fatto valere soltanto nei confronti di tale Stato contraente.
 (2)  Degli  eventuali  danni,  causati  a terzi da fatto illecito, doloso  o  colposo  delle  persone  di cui agli articoli 6 e 19 per i lavori  di  cui  all'articolo 5, risponde quello Stato contraente sul cui  territorio  nazionale e' avvenuto il danno, secondo le norme che regolano  la  responsabilita'  di  tale  Stato per fatti illeciti dei propri  funzionari  e dipendenti. A tal fine, pertanto, le persone di cui  sopra,  di  ambedue  gli  Stati  contraenti,  ricevono lo stesso trattamento.  Lo  Stato  contraente,  le  cui  persone,  ai sensi del presente  articolo,  hanno causato il danno, rimborsa all'altro Stato contraente  cio' che questi ha pagato per adempiere l'obbligazione di cui sopra.
 Articolo 17.
 (1)  Gli  Stati  contraenti  si  impegnano  a  non  permettere  le costruzioni  di  impianti  di  qualsiasi genere su una striscia larga cinque  metri da ciascun lato della linea di confine. La disposizione non si applica:
 a)  alle  opere  adibite  al transito pubblico, alle operazioni di frontiera ed alla sorveglianza del confine;
 b) alle opere di regolazione e sistemazione delle acque;
 c)  alle condutture (in particolare elettrodotti, cavi telefonici, acquedotti,   metanodotti,   oleodotti)   nei   tratti  in  cui  esse attraversano   in  linea  retta  la  striscia  di  un  metro  di  cui all'articolo 15 comma (1), formando con il confine di Stato un angolo compreso tra 45° e 135°.
 (2)  In  casi  particolari gli Stati contraenti possono concordare eccezioni  alla  norma del precedente comma (1), prima frase, se cio' non  pregiudica  la  visibilita'  dei  termini  e  l'individuabilita' dell'andamento del confine.
 Articolo 18.
 (1)  Sulla  linea di confine non possono essere posti contrassegni indicanti  limiti  fondiari. I limiti dei terreni, coincidenti con il confine,  possono  essere materializzati solo con cippi di direzione, collocati ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine.
 
 SEZIONE IV
 COMMISSIONE MISTA PERMANENTE
 
 Articolo 19.
 (1)  Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli 5, 10 e 13 si istituisce una "Commissione Mista Permanente". Essa dovra' anche prendere le decisioni di cui all'art. 6, comma 3, art. 8, comma 2, art. 15, comma 2 nonche' art. 17 comma 2.
 (2) La Commissione si compone di una delegazione italiana e di una delegazione austriaca, ciascuna comprendente sei membri. Ognuno degli Stati  contraenti nomina i membri ed i membri supplenti della propria delegazione.  Ove  necessario,  ogni  Stato contraente puo' impiegare esperti ed assistenti.
 (3)  Ogni  Stato contraente designa uno dei membri da lui nominati quale  capo della propria delegazione ed un ulteriore membro o membro supplente  quale  Vice Capo Delegazione. I Capi Delegazione ed i loro Vice sono autorizzati a mettersi direttamente in contatto tra loro.
 (4)  Ogni  Stato  contraente  sostiene  le spese per i membri ed i membri supplenti da lui nominati, comprese le spese per gli esperti e gli assistenti da esso impiegati.
 Articolo 20.
 (1)  La  Commissione  si riunira' in sessione o per effettuare dei sopralluoghi  al  confine,  quando  lo  decidera'  essa  stessa  o su richiesta di una delle due delegazioni.
 (2)  Laddove  non  si  stabilisca  altrimenti  la  Commissione  si riunira' in sessione alternativamente sul territorio nazionale di uno dei due Stati contraenti.
 (3) Ciascuna sessione verra' presieduta dal Capo Delegazione dello Stato  contraente  sul  cui  territorio  nazionale  essa  ha luogo. I sopralluoghi  al  confine verranno presieduti congiuntamente dai Capi delle due delegazioni.
 (4)  Le lingue di lavoro della Commissione saranno l'italiano e il tedesco.
 (5) Per ogni sessione ed ogni sopralluogo al confine dovra' essere redatto  un  verbale  in due originali, sia in lingua italiana che in lingua  tedesca,  che  dovranno  essere  firmati  dai  Capi delle due Delegazioni.
 Articolo 21.
 (1)  Per  le  decisioni  della Commissione e' necessario l'accordo delle  due  Delegazioni; esse sono tuttavia subordinate, per divenire giuridicamente    vincolanti,    all'approvazione   richiesta   dalle disposizioni interne di ciascuno Stato contraente. I Capi Delegazione si   informeranno   reciprocamente   dell'esito  delle  procedure  di approvazione interna.
 (2)  Qualora  le  Delegazioni non si dovessero accordare, ciascuna dovra'  riferire  al  proprio Governo, illustrando la situazione e le diverse opinioni. Gli Stati contraenti tenteranno di pervenire ad una regolamentazione concorde delle questioni controverse.
 (3)  La  Commissione  stabilira'  il  proprio regolamento interno. Questo  dovra' contenere soprattutto disposizioni piu' dettagliate in merito  allo  stabilimento  dei  collegamenti  tra  i  Capi delle due Delegazioni,  alla  formazione di gruppi tecnici, allo svolgimento di sessioni  e  sopralluoghi  al  confine,  nonche'  ai  verbali ed alle decisioni della Commissione.
 Articolo 22.
 (1)  La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione, misura  e  materializzazione del confine di Stato, dovra' tener conto dei  piu'  recenti  progressi  della  scienza e della tecnica e delle esigenze di opportunita' e convenienza.
 (2) La Commissione ha facolta' di disporre, laddove sia necessario o  opportuno,  in  deroga  ai  dati  della documentazione di confine, modifiche  al  tipo, dimensioni, materiali, forma e sigla dei termini di confine.
 Articolo 23.
 Nel  programmare,  coordinare  e dirigere i lavori di manutenzione misura  e  materializzazione  del  Confine  di  Stato  la Commissione informera' il suo operato a criteri di convenienza e di opportunita'; essa dovra' inoltre esercitare un efficace controllo dei lavori.
 Articolo 24.
 (1)  La  Commissione non ha facolta' di modificare l'andamento del confine  di  Stato.  In  caso  di  necessita'  essa  puo',  tuttavia, presentare  agli  organi  competenti  di  ciascuno  Stato  contraente proposte di modifiche del confine.
 (2)  Eventuali  inesattezze  riscontrate  dalla  Commissione nella documentazione  di confine (allegati 1-4) dovranno essere rettificate dopo attento esame di tutti i documenti usati per l'approntamento dei dati di misurazione. Se sulla scorta dei suddetti documenti non sara' possibile  giungere  ad  un chiarimento dovra' essere tenuto conto di accertamenti sul terreno.
 Articolo 25.
 (1)  Gli  esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono  provvedere  alla stesura di due originali, in lingua italiana ed in lingua tedesca, di note tecniche sulle integrazioni e modifiche della  materializzazione  del  confine,  sulla  rettifica  di dati di misurazione   errati,   nonche'   sulle   annotazioni   errate  nella documentazione  del  confine  e  produrre, ove necessario, schizzi di campagna.
 (2)  Note  tecniche  e schizzi di campagna devono essere approvati dalla  Commissione,  che  all'occorrenza ne stabilira' anche la veste formale.
 (3)  La  Commissione  dovra' procedere all'aggiornamento, nei modi che   riterra'   piu'  opportuni,  delle  integrazioni,  modifiche  e rettifiche  di cui al precedente comma (1) e dei provvedimenti di cui al precedente art. 5 comma (2) lettera " 1 ".
 (4)  Per  la  compilazione  e  la  riproduzione  degli  schizzi di campagna, nonche' per l'aggiornamento della documentazione di confine (allegati  1-4)  si  applicano  per  analogia  le disposizioni di cui all'art. 6, comma (2) e (3).
 
 SEZIONE V
 ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE
 
 Articolo 26.
 Le  persone  di  cui  agli  artt.  6  e  19, previa comunicazione, completa  di  tutti  i dati disponibili, alle Autorita' doganali e di polizia  territorialmente  competenti, hanno facolta' di attraversare il  confine  di  Stato  con  materiali,  automezzi  e apparecchiature (articolo  6,  comma 2), anche al di fuori dei valichi di frontiera e di  trattenersi  sul territorio nazionale dell'altro Stato contraente finche'  l'esecuzione  dei compiti e dei lavori previsti dal presente Accordo lo richiedano. Su richiesta di un organo di frontiera o di un esperto  tecnico  delle misurazioni dell'altro Stato contraente, esse debbono    qualificarsi    tramite    un    documento    idoneo   per l'attraversamento  del  confine.  Nell'eventualita'  che appartenenti all'Amministrazione  dei  rispettivi  Stati  contraenti  non siano in possesso di tale documento, sara' sufficiente la tessera di servizio, munita   di   fotografia.   In   caso   d'urgenza,  un  documento  di identificazione sara' considerato sufficiente.
 Articolo 27.
 (1)  Sono  esenti  dai  diritti  doganali  i materiali che vengono introdotti  dal  territorio  doganale  di  uno  Stato  contraente nel territorio  doganale dell'altro Stato contraente e vengono utilizzati per  lavori  che  rientrino  nell'ambito  del  presente  Accordo.  Il materiale  non  utilizzato  dovra'  essere riesportato nel territorio doganale  dello  Stato  contraente  dal  quale  e' stato importato. I materiali  non  riesportati saranno soggetti al pagamento dei diritti doganali gravanti.
 (2)  A condizione che vengano riesportati, sono esenti dai diritti doganali,  nonche'  dall'obbligo  di  prestazione della cauzione: gli automezzi, gli utensili, gli attrezzi, gli strumenti, gli apparecchi, le  macchine  e  i relativi pezzi di ricambio che vengono portati nel territorio  doganale  dell'altro  Stato  contraente  per  lavori  che rientrino  nell'ambito  del  presente  Accordo. Tali oggetti dovranno essere  riesportati nel territorio doganale dello Stato contraente da cui sono stati introdotti al piu' tardi entro un mese dal termine dei lavori,  salvo  che  siano totalmente deteriorati. In tal caso potra' essere  richiesta  all'Autorita'  doganale  la  riduzione in rottami, sotto  la  propria  vigilanza,  dei  suddetti  oggetti,  qualora  non riesportati,  ed  essi  dovranno  essere  assoggettati al trattamento proprio dei rottami provenienti dall'estero.
 (3)  Si  intendono  per  diritti  doganali,  ai sensi del presente Accordo,  i  dazi d'importazione e di esportazione nonche' ogni altra imposizione  percepita all'importazione o all'esportazione, esclusion fatta  dei corrispettivi per prestazioni di servizio. Qualsiasi altro onere   percepito   all'importazione   e   all'esportazione,   verra' considerato allo stesso modo dei su indicati diritti doganali.
 (4)  Le  merci  menzionate  ai precedenti comma 1 e 2, che vengono utilizzate nell'ambito del presente Accordo, sono esenti da divieti e limitazioni di importazione ed esportazione di carattere economico.
 (5)  Gli  Stati  contraenti  si assicurano reciprocamente tutte le semplificazioni  delle  formalita'  doganali  consentite  dalle  loro normative  rispettivamente vigenti all'interno di ciascun Paese, onde accelerare  l'importazione  o  la esportazione delle merci necessarie per  i  lavori  che  rientrino  nell'ambito  del presente Accordo. Al riguardo,  non  sara'  necessaria l'emissione delle relative bollette doganali.
 Articolo 28.
 (1)  Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno degli Stati  contraenti  ed  introdotti  temporaneamente  nell'altro  Stato contraente per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Accordo, non sono soggetti alla tassa di circolazione di tale altro Stato, ne' agli ulteriori tributi gravanti sugli autoveicoli stessi.
 (2)  1  servizi  di  trasporto,  effettuati da questi autoveicoli, compresi i rimorchi, nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo, non sono considerati imponibili.
 (3) Al momento dell'attraversamento del confine, gli autisti degli autoveicoli,  compresi  i  rimorchi,  impiegati  in  base al presente accordo dovranno essere muniti di una patente di guida valida, e, per l'automezzo,  di  un libretto di circolazione, nonche' di una polizza di  assicurazione  internazionale  per  il  traffico automobilistico, accettata  dalla  Sottocommissione  per  i trasporti stradali interni della Commissione Economica per l'Europa (Sous-Comite' des Transports Routiers  du  Comite'  des  Transports  interieurs  de  la Commission Economique pour l'Europe), che risponda alla raccomandazione datata 5 giugno 1952 e sia valida nell'altro Stato contraente.
 Articolo 29.
 I  due  Stati  Contraenti  si  impegnano  a rilasciare ai velivoli impiegati  per  i  lavori di manutenzione, misura e materializzazione del   confine   di   Stato   nell'ambito  del  presente  Accordo,  le autorizzazioni  necessarie per il sorvolo del confine di Stato e, ove necessario, per l'atterraggio sul proprio territorio nazionale.
 Articolo 30.
 Qualora  ai fini della ricerca e della estrazione di materie prime minerali  sia  necessario  eseguire  lavori  entro una striscia di 50 metri  ciascuna  su  entrambi  i  lati  del  confine di Stato, ovvero debbano essere perforati o messi in produzione pozzi di petrolio o di gas  i  cui  giacimenti si avvicinino per meno di 2 km. al confine di Stato  o  che  si estendano al di la' del confine di Stato, gli Stati contraenti  -  indipendentemente  dai  necessari  contatti  in merito all'eventuale   conclusione   di   un  accordo  sulla  ricerca  o  lo sfruttamento   dei   predetti  giacimenti  -  prenderanno  insieme  i provvedimenti  necessari  alla salvaguardia del tracciato del confine nel corso della ulteriore ricerca o estrazione.
 Articolo 31.
 (1)  Le  divergenze  di opinione in merito alla interpretazione ed alla  applicazione  del presente Accordo dovranno essere composte dai Governi degli Stati Contraenti.
 (2)  Qualora  una divergenza di opinione non possa essere composta in  tal  modo, su richiesta di uno degli Stati Contraenti essa dovra' essere sottoposta ad un Collegio arbitrale.
 (3)  Il Collegio arbitrale verra' formato di volta in volta con la nomina  di  un  membro  da  parte di ciascuno degli Stati Contraenti, entrambi  i membri si accorderanno sulla scelta di un cittadino di un terzo  Stato, che dovra' essere nominato Presidente dai Governi degli Stati  Contraenti.  1 membri dovranno essere nominati entro due mesi, il  Presidente  entro  tre  mesi  dopo che uno Stato Contraente avra' comunicato  all'altro che intende sottoporre ad un Collegio arbitrale la divergenza di opinione.
 (4) Qualora non vengano rispettate le scadenze menzionate al Comma 3,  in  mancanza  di  ogni  altro  accordo, ogni Stato Contraente puo chiedere  al  Presidente della Corte Europea del Diritti dell'Uomo di provvedere   alle   nomine  necessarie.  Qualora  il  Presidente  sia cittadino  di  uno  dei due Stati Contraenti o sia impedito per altri motivi,  sara'  il  Vice Presidente a provvedere alla nomina. Qualora anche  il  Vice  Presidente  sia  cittadino  di  uno  dei  due  Stati Contraenti  o sia anche egli impedito, sara' il membro della Corte di rango  immediatamente successivo, che non possieda la cittadinanza di uno dei due Stati Contraenti, a provvedere alla nomina.
 (5)  Il  Collegio  arbitrale  decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni  sono  vincolanti. Ogni Stato Contraente sosterra' le spese per  il  giudice  che  ha nominato, nonche' per il proprio patrocinio davanti  al Collegio arbitrale. Le spese per il Presidente nonche' le altre   spese   verranno   sostenute  in  parti  uguali  dagli  Stati Contraenti.  Per  il  resto  il  Collegio  arbitrale regola da se' la propria procedura.
 (6)  Su  sua  richiesta  i  Tribunali  dei  due  Stati  Contraenti presteranno assistenza giudiziaria al Collegio arbitrale in relazione alla  citazione  ed interrogazione dei testi e dei periti, applicando corrispondentemente  gli  accordi  rispettivamente  vigenti tra i due Stati  Contraenti  in  materia  di assistenza giudiziaria nelle cause civili e commerciali.
 Articolo 32.
 Laddove   nella  documentazione  del  confine  (allegati  1-4)  si rilevino  delle  discordanze  relative al confine di Stato vigente al momento   dell'entrata   in  vigore  del  presente  Accordo,  e  tali discordanze  non possano essere chiarite secondo l'articolo 24, comma 2,  gli  Stati  contraenti  avvieranno  dei  negoziati  allo scopo di provvedere  ad  una  corrispondente modifica della documentazione del confine.
 Articolo 33.
 (1)  Il  presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La Sezione I e gli Articoli 31 e 32 non potranno essere denunciati. Ogni Stato  Contraente  potra' denunciare per iscritto attraverso i canali diplomatici  le  rimanenti  disposizioni  10  anni  dopo l'entrata in vigore  del presente Accordo. La denuncia entrera' in vigore due anni dopo l'arrivo della relativa notifica all'altro Stato Contraente.
 (2)   In   caso  di  denuncia,  gli  Stati  Contraenti  avvieranno immediatamente i negoziati per ridefinire l'oggetto dell'Accordo.
 Articolo 34.
 Con  l'entrata  in vigore del presente Accordo, la Convenzione per la  manutenzione  dei  cippi  del  confine italo-austriaco, firmata a Vienna il 22 febbraio 1929, cessa di avere validita'.
 Articolo 35.
 (1) Il presente Accordo e' soggetto a ratifica in conformita' alle norme  costituzionali  delle  due  parti contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma.
 (2)  L'Accordo  entrera'  in vigore il primo giorno del terzo mese successivo  a  quello  in  cui siano stati scambiati gli strumenti di ratifica.
 In fede di che i Plenipotenziari di entrambi gli Stati Contraenti, dopo  essersi  scambiati  i  pieni  poteri  trovati in buona e debita forma, hanno firmato ed apposto i sigilli al presente Accordo.
 Fatto  a  Vienna  il  17  gennaio  1994 in due originali in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
 Per la Repubblica Italiana:          Per la Repubblica d'Austria:
 Beniamino Andreatta                     Dr. Alois Mock
 PROTOCOLLO FINALE
 
 In  occasione  della  firma dell'Accordo stipulato in data odierna tra   la  Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  d'Austria  per  la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, vi  e'  intesa sul fatto che i documenti (documentazione del confine) citati  nell'art.  1, commi 2 e 3, servono esclusivamente a stabilire il  tracciato  di  confine  e  che  le  norme  di questo Accordo e le indicazioni   contenute   nella   documentazione   del   confine  non pregiudicano  in  alcun modo la forma ufficiale della toponomastica e delle denominazioni topografiche.
 Questo protocollo finale costituisce parte integrante del presente Accordo.
 In  fede  di  che  i  Plenipotenziari  hanno  firmato  il presente protocollo finale.
 Fatto  a  Vienna,  il  17 gennaio 1994 in due originali, in lingua italiana e tedesca, entrambi testi facente ugualmente fede.
 
 Per la Repubblica Italiana:          Per la Repubblica d'Austria:
 Beniamino Andreatta                     Dr. Alois Mock
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 18 a pag. 100 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 101 a pag. 180 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 181 a pag. 257 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 258 a pag. 340 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 341 a pag. 420 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 421 a pag. 500 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 501 a pag. 577 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 578 a pag. 664 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 665 a pag. 750 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 751 a pag. 818 del S.O.  <---- |  |  |  |  |