Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 15 dicembre 2005, n. 283 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 30.305 per l'anno 2005, di euro 8.900 per l'anno 2006 e di euro 30.305 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5597): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 7 febbraio 2005. Assegnato alla III comissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° marzo 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV. Esaminato dalla III commissione il 15 marzo e 26 maggio 2005. Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3469): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 29 giugno e 13 luglio 2005. Relazione scritta presentata il 14 giugno 2005 (atto n. 5597-A relatore sen. Pellicini). Esaminato in aula e approvato 22 novembre 2005. |
| ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL CONFINE DI STATO COMUNE
La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di mantenere visibile il confine tra i due Stati, e allo scopo di regolamentare le questioni ad esso connesse, hanno concordato di stipulare il presente Accordo.
SEZIONE I ANDAMENTO DEL CONFINE DI STATO
Articolo 1. (1) Il confine di Stato tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria segue il tracciato definito, demarcato e documentato dalla " Commissione internazionale per la delimitazione " dei confini, negli anni 1920-1924, in conformita' al trattato di S. Germain en Laye del 10 settembre 1919. (2) L'andamento della linea di confine e la posizione dei termini di confine risultano dai seguenti documenti redatti dalla Commissione sopra citata: a) verbali di incippamento dei termini di confine con schizzi allegati; b) cartografia del confine alla scala 1 : 25.000 con indicazione della linea di confine; c) elenco delle coordinate dei cippi. (3) A seguito di una nuova misurazione e demarcazione integrativa del confine di Stato, effettuata di comune accordo dagli Stati contraenti dal 1971 al 1981, essi, al fine di completare i documenti menzionati al comma 2, concordano che il tracciato di confine di Stato e' fissato per mezzo dei seguenti documenti: a) descrizione del confine (allegato 1): b) elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine (allegato 2); c) elenco delle coordinate dei punti poligonali (allegato 3); d) carta del confine alla scala 1 : 2.000 o 1 : 10.000 (allegato 4). (4) I documenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituiscono, nel loro complesso, la documentazione del confine. I documenti di cui al comma 3 fanno parte integrante del presente Accordo. La descrizione del confine, gli elenchi delle coordinate e la carta del confine sono ordinati per sezione (articolo 2). (5) L'elenco delle coordinate nel sistema comune di confine, approntato dagli organi competenti degli Stati contraenti, relativo ai punti trigonometrici usati per la misurazione dei termini di confine (inclusi quelli triconfinali), dei punti di confine e dei punti poligonali, nonche' le monografie ad essi relative, verranno conservati presso gli uffici competenti dei due Stati contraenti. Tale documentazione costituira' elemento di base per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine. Articolo 2. Il confine di Stato resta suddiviso nel settore A, comprendente le sezioni a, b e c, nel settore B, comprendente le sezioni d, e, f, g, h e k nonche' nel settore C comprendente le sezioni m, n e p. I settori delle singole sezioni possono essere desunti dalla descrizione del confine (allegato 1). Articolo 3. (1) Il confine di Stato, definito all'articolo 1, e' stabile anche ove corra sulle acque. (2) La' dove il confine di Stato in base ai documenti di cui all'articolo 1 comma 3 e' definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta, segue i graduali cambiamenti naturali cui sono soggette queste linee. Alterazioni naturali repentine ovvero alterazioni artificiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato di confine, tuttavia in tali casi gli Stati contraenti procederanno alla verifica del tracciato di confine basandosi sulla sua riconoscibilita' inequivocabile. (3) Ai sensi del presente Accordo, per " linea displuviale " si intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque di deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno. Per quanto riguarda il concetto di " terreno " di cui al presente comma, nel caso di ghiacciai o di nevai perenni, si intende la loro superficie. (4) Ai sensi del comma 2, per graduali cambiamenti naturali della linea displuviale o della linea di cresta si intendono in particolare: a) lo spostamento della linea di cresta in conseguenza dell'erosione, nonche' b) lo spostamento della linea displuviale a seguito di alterazioni di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coincidera' con la linea displuviale sull'emergente terreno roccioso. Articolo 4. Il confine di Stato delimita il territorio nazionale degli Stati contraenti in superficie e verticalmente nello spazio aereo sovrastante e nel sottosuolo. Cio' vale in particolare per il tracciato del confine in ogni tipo di costruzione in superficie o sotterranea.
SEZIONE II MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE
Articolo 5. (1) Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di manutenzione, misura e materializzazione a mantenere l'andamento del confine di Stato definito sempre in modo inequivocabile e sempre chiaramente individuabile sul terreno. (2) Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di: a) controllare la posizione dei termini, provvedendo, ove necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta; b) fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine malfermi, inclinati o sprofondati; c) assicurare la leggibilita' della scritta di ciascun termine; d) riparare o sostituire termini danneggiati; e) mettere in sito termini dove mancano; f) materializzare l'andamento del confine con termini sussidiari, qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro; g) trasformare la materializzazione diretta del confine in indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno; h) spostare in posizione sicura i termini pericolanti; i) materializzare l'andamento del confine sui ponti, nelle gallerie, nei tratti in cui il confine interseca strade o ponti ferroviari nonche', se necessario, nelle miniere ed altri impianti; 1) determinare, ove necessario, le coordinate di punti di confine non materializzati, nei tratti in cui il confine di Stato viene definito nella documentazione di confine da una linea di cresta o di displuvio. Articolo 6. (1) Ciascuno Stato contraente mettera' a disposizione, a proprie spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni necessari per i lavori di cui all'articolo 5. (2) Salvo quanto disposto al successivo comma (3) del presente articolo ed agli articoli 7 e 8, materiali, mano d'opera, automezzi ed apparecchiature (macchine, attrezzi, strumenti di misurazione, ecc.) saranno forniti a cura ed a spese degli Stati contraenti nei modi seguenti: a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B; b) Repubblica d'Austria: nel settore C. (3) Si potra', di comune accordo, derogare alla norma di cui al precedente comma (2), quando cio' fosse suggerito da criteri di economia o di opportunita'. In tale eventualita' sara' cura degli Stati contraenti di giungere, per quanto possibile, ad una perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali. Articolo 7. 1. In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di un cittadino di uno degli Stati contraenti, tutte le spese di riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere dall'eventuale responsabilita' civile di chi ha causato il danno o di terzi. Tuttavia se sussiste responsabilita' civile dell'autore del danno o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione o di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti. Articolo 8. (1) Qualora sul confine vengano eseguiti lavori che rendano necessarie attivita' di manutenzione, misura e materializzazione, le spese conseguenti saranno sostenute dal committente dei suddetti lavori. (2) In tal caso il diritto al rimborso spese spetta, in modo indivisibile, ad entrambi gli Stati contraenti Questi, di comune accordo, e tenendo conto della residenza (sede) del committente o di altre circostanze essenziali per l'affermazione del loro diritto, decideranno quale di essi dovra' chiedere il rimborso ed eventualmente adire, a tale scopo, il Tribunale competente. Le somme versate saranno ripartite tra gli Stati contraenti in proporzione alle spese sostenute. Articolo 9. Le persone indicate ai comma (1) e (2) dell'articolo 6, non possono, nell'esercizio delle attivita' previste dal presente accordo, portare armi sul territorio nazionale dell'altro Stato. Esse, tuttavia, se appartenenti ad organismi militari e ad altri organismi statali ove e' previsto l'uso dell'uniforme, potranno indossare, attivita' durante, la loro uniforme. Articolo 10. (1) I lavori di manutenzione, misura e materializzazione sul confine, verranno effettuati secondo necessita' dai due Stati contraenti di comune accordo. (2) Gli Stati contraenti verificheranno periodicamente, in un arco di 15 anni - a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo - lo stato di efficienza di tutti i termini di confine. Articolo 11. (1) Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le persone, fisiche o giuridiche, che vantano diritti su terreni, costruzioni od impianti, in superficie o sotterranei, siti su o in prossimita' del confine di Stato, consentano l'esecuzione dei lavori e provvedimenti necessari per la manutenzione, misura e materializzazione ed, in particolare, la messa in opera ed installazione dei termini e delle marche di misurazione compreso il relativo trasporto. (2) Nell'esecuzione di lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato dovra' porsi particolare riguardo ad evitare, per quanto possibile, che siano lesi interessi pubblici e privati. Articolo 12. (1) Gli Stati contraenti si impegnano a mantenere la stabilizzazione dei punti trigonometrici di cui all'articolo 1, comma (5), necessari per la misurazione dei termini e dei punti di confine. (2) Gli organi competenti degli Stati contraenti dovranno notificarsi qualsiasi modifica relativa ai punti trigonometrici di cui al precedente comma (1). (3) Nell'espletamento dei loro compiti gli esperti tecnici delle misurazioni di uno Stato contraente [articolo 6, comma (1)1, possono anche utilizzare, senza limitazione, i punti poligonali e trigonometrici situati sulla linea di confine e sul territorio soggetto alla sovranita' dell'altro Stato contraente. (4) Lo Stato contraente, sul cui territorio nazionale si trovano i punti trigonometrici, deve effettuare a sue spese le operazioni necessarie ai sensi del precedente comma (1); per i punti situati sulla linea di confine valgono per le suddette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 6. Articolo 13. Quando si ravvisi la necessita' di ripristinare un termine triconfinale gli Stati contraenti si accorderanno in proposito con il terzo Stato interessato.
SEZIONE III SALVAGUARDIA E MANTENIMENTO DELLA VISIBILITA' DEI TERMINI
Articolo 14. A salvaguardia dei termini, segnali di misurazione ed altri mezzi di demarcazione del confine di Stato, gli Stati contraenti adotteranno opportuni provvedimenti atti ad evitarne la rimozione, la distruzione, il danneggiamento e l'uso abusivo. Articolo 15. (1) Ciascuno Stato contraente e' tenuto ad assicurare sul proprio territorio lo sgombero, da alberi e cespugli, di una striscia minima di un metro di larghezza lungo la linea di confine e di uno spazio circolare di un metro di raggio attorno a ciascun termine posto in prossimita' di detta linea (materializzazione indiretta). La disposizione vale anche per tutte le altre piante che ostacolano la visibilita' dei termini del confine. (2) In presenza di boschi posti a protezione di slavine o valanghe, gli Stati contraenti potranno decidere, di volta in volta e di comune accordo, deroghe all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma (1). (3) I proprietari e gli usufruttuari dei terreni adiacenti al confine di Stato e le altre persone menzionate nell'articolo 11 comma (1) sono tenuti ad assicurare sempre la libera accessibilita' delle superfici indicate nel precedente comma (1). Articolo 16. (1) L'eventuale indennizzo, per le limitazioni ai diritti di terzi derivanti dall'attuazione dei provvedimenti e dei lavori di cui agli articoli 11, comma 1, e 15, comma 1 e 3, e' regolato dalla legge dello Stato contraente sul cui territorio nazionale si trovano i terreni, le costruzioni e gli impianti interessati. Qualora il diritto all'indennizzo sia ammesso, esso puo' essere fatto valere soltanto nei confronti di tale Stato contraente. (2) Degli eventuali danni, causati a terzi da fatto illecito, doloso o colposo delle persone di cui agli articoli 6 e 19 per i lavori di cui all'articolo 5, risponde quello Stato contraente sul cui territorio nazionale e' avvenuto il danno, secondo le norme che regolano la responsabilita' di tale Stato per fatti illeciti dei propri funzionari e dipendenti. A tal fine, pertanto, le persone di cui sopra, di ambedue gli Stati contraenti, ricevono lo stesso trattamento. Lo Stato contraente, le cui persone, ai sensi del presente articolo, hanno causato il danno, rimborsa all'altro Stato contraente cio' che questi ha pagato per adempiere l'obbligazione di cui sopra. Articolo 17. (1) Gli Stati contraenti si impegnano a non permettere le costruzioni di impianti di qualsiasi genere su una striscia larga cinque metri da ciascun lato della linea di confine. La disposizione non si applica: a) alle opere adibite al transito pubblico, alle operazioni di frontiera ed alla sorveglianza del confine; b) alle opere di regolazione e sistemazione delle acque; c) alle condutture (in particolare elettrodotti, cavi telefonici, acquedotti, metanodotti, oleodotti) nei tratti in cui esse attraversano in linea retta la striscia di un metro di cui all'articolo 15 comma (1), formando con il confine di Stato un angolo compreso tra 45° e 135°. (2) In casi particolari gli Stati contraenti possono concordare eccezioni alla norma del precedente comma (1), prima frase, se cio' non pregiudica la visibilita' dei termini e l'individuabilita' dell'andamento del confine. Articolo 18. (1) Sulla linea di confine non possono essere posti contrassegni indicanti limiti fondiari. I limiti dei terreni, coincidenti con il confine, possono essere materializzati solo con cippi di direzione, collocati ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine.
SEZIONE IV COMMISSIONE MISTA PERMANENTE
Articolo 19. (1) Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli 5, 10 e 13 si istituisce una "Commissione Mista Permanente". Essa dovra' anche prendere le decisioni di cui all'art. 6, comma 3, art. 8, comma 2, art. 15, comma 2 nonche' art. 17 comma 2. (2) La Commissione si compone di una delegazione italiana e di una delegazione austriaca, ciascuna comprendente sei membri. Ognuno degli Stati contraenti nomina i membri ed i membri supplenti della propria delegazione. Ove necessario, ogni Stato contraente puo' impiegare esperti ed assistenti. (3) Ogni Stato contraente designa uno dei membri da lui nominati quale capo della propria delegazione ed un ulteriore membro o membro supplente quale Vice Capo Delegazione. I Capi Delegazione ed i loro Vice sono autorizzati a mettersi direttamente in contatto tra loro. (4) Ogni Stato contraente sostiene le spese per i membri ed i membri supplenti da lui nominati, comprese le spese per gli esperti e gli assistenti da esso impiegati. Articolo 20. (1) La Commissione si riunira' in sessione o per effettuare dei sopralluoghi al confine, quando lo decidera' essa stessa o su richiesta di una delle due delegazioni. (2) Laddove non si stabilisca altrimenti la Commissione si riunira' in sessione alternativamente sul territorio nazionale di uno dei due Stati contraenti. (3) Ciascuna sessione verra' presieduta dal Capo Delegazione dello Stato contraente sul cui territorio nazionale essa ha luogo. I sopralluoghi al confine verranno presieduti congiuntamente dai Capi delle due delegazioni. (4) Le lingue di lavoro della Commissione saranno l'italiano e il tedesco. (5) Per ogni sessione ed ogni sopralluogo al confine dovra' essere redatto un verbale in due originali, sia in lingua italiana che in lingua tedesca, che dovranno essere firmati dai Capi delle due Delegazioni. Articolo 21. (1) Per le decisioni della Commissione e' necessario l'accordo delle due Delegazioni; esse sono tuttavia subordinate, per divenire giuridicamente vincolanti, all'approvazione richiesta dalle disposizioni interne di ciascuno Stato contraente. I Capi Delegazione si informeranno reciprocamente dell'esito delle procedure di approvazione interna. (2) Qualora le Delegazioni non si dovessero accordare, ciascuna dovra' riferire al proprio Governo, illustrando la situazione e le diverse opinioni. Gli Stati contraenti tenteranno di pervenire ad una regolamentazione concorde delle questioni controverse. (3) La Commissione stabilira' il proprio regolamento interno. Questo dovra' contenere soprattutto disposizioni piu' dettagliate in merito allo stabilimento dei collegamenti tra i Capi delle due Delegazioni, alla formazione di gruppi tecnici, allo svolgimento di sessioni e sopralluoghi al confine, nonche' ai verbali ed alle decisioni della Commissione. Articolo 22. (1) La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato, dovra' tener conto dei piu' recenti progressi della scienza e della tecnica e delle esigenze di opportunita' e convenienza. (2) La Commissione ha facolta' di disporre, laddove sia necessario o opportuno, in deroga ai dati della documentazione di confine, modifiche al tipo, dimensioni, materiali, forma e sigla dei termini di confine. Articolo 23. Nel programmare, coordinare e dirigere i lavori di manutenzione misura e materializzazione del Confine di Stato la Commissione informera' il suo operato a criteri di convenienza e di opportunita'; essa dovra' inoltre esercitare un efficace controllo dei lavori. Articolo 24. (1) La Commissione non ha facolta' di modificare l'andamento del confine di Stato. In caso di necessita' essa puo', tuttavia, presentare agli organi competenti di ciascuno Stato contraente proposte di modifiche del confine. (2) Eventuali inesattezze riscontrate dalla Commissione nella documentazione di confine (allegati 1-4) dovranno essere rettificate dopo attento esame di tutti i documenti usati per l'approntamento dei dati di misurazione. Se sulla scorta dei suddetti documenti non sara' possibile giungere ad un chiarimento dovra' essere tenuto conto di accertamenti sul terreno. Articolo 25. (1) Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono provvedere alla stesura di due originali, in lingua italiana ed in lingua tedesca, di note tecniche sulle integrazioni e modifiche della materializzazione del confine, sulla rettifica di dati di misurazione errati, nonche' sulle annotazioni errate nella documentazione del confine e produrre, ove necessario, schizzi di campagna. (2) Note tecniche e schizzi di campagna devono essere approvati dalla Commissione, che all'occorrenza ne stabilira' anche la veste formale. (3) La Commissione dovra' procedere all'aggiornamento, nei modi che riterra' piu' opportuni, delle integrazioni, modifiche e rettifiche di cui al precedente comma (1) e dei provvedimenti di cui al precedente art. 5 comma (2) lettera " 1 ". (4) Per la compilazione e la riproduzione degli schizzi di campagna, nonche' per l'aggiornamento della documentazione di confine (allegati 1-4) si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 6, comma (2) e (3).
SEZIONE V ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE
Articolo 26. Le persone di cui agli artt. 6 e 19, previa comunicazione, completa di tutti i dati disponibili, alle Autorita' doganali e di polizia territorialmente competenti, hanno facolta' di attraversare il confine di Stato con materiali, automezzi e apparecchiature (articolo 6, comma 2), anche al di fuori dei valichi di frontiera e di trattenersi sul territorio nazionale dell'altro Stato contraente finche' l'esecuzione dei compiti e dei lavori previsti dal presente Accordo lo richiedano. Su richiesta di un organo di frontiera o di un esperto tecnico delle misurazioni dell'altro Stato contraente, esse debbono qualificarsi tramite un documento idoneo per l'attraversamento del confine. Nell'eventualita' che appartenenti all'Amministrazione dei rispettivi Stati contraenti non siano in possesso di tale documento, sara' sufficiente la tessera di servizio, munita di fotografia. In caso d'urgenza, un documento di identificazione sara' considerato sufficiente. Articolo 27. (1) Sono esenti dai diritti doganali i materiali che vengono introdotti dal territorio doganale di uno Stato contraente nel territorio doganale dell'altro Stato contraente e vengono utilizzati per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Il materiale non utilizzato dovra' essere riesportato nel territorio doganale dello Stato contraente dal quale e' stato importato. I materiali non riesportati saranno soggetti al pagamento dei diritti doganali gravanti. (2) A condizione che vengano riesportati, sono esenti dai diritti doganali, nonche' dall'obbligo di prestazione della cauzione: gli automezzi, gli utensili, gli attrezzi, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i relativi pezzi di ricambio che vengono portati nel territorio doganale dell'altro Stato contraente per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Tali oggetti dovranno essere riesportati nel territorio doganale dello Stato contraente da cui sono stati introdotti al piu' tardi entro un mese dal termine dei lavori, salvo che siano totalmente deteriorati. In tal caso potra' essere richiesta all'Autorita' doganale la riduzione in rottami, sotto la propria vigilanza, dei suddetti oggetti, qualora non riesportati, ed essi dovranno essere assoggettati al trattamento proprio dei rottami provenienti dall'estero. (3) Si intendono per diritti doganali, ai sensi del presente Accordo, i dazi d'importazione e di esportazione nonche' ogni altra imposizione percepita all'importazione o all'esportazione, esclusion fatta dei corrispettivi per prestazioni di servizio. Qualsiasi altro onere percepito all'importazione e all'esportazione, verra' considerato allo stesso modo dei su indicati diritti doganali. (4) Le merci menzionate ai precedenti comma 1 e 2, che vengono utilizzate nell'ambito del presente Accordo, sono esenti da divieti e limitazioni di importazione ed esportazione di carattere economico. (5) Gli Stati contraenti si assicurano reciprocamente tutte le semplificazioni delle formalita' doganali consentite dalle loro normative rispettivamente vigenti all'interno di ciascun Paese, onde accelerare l'importazione o la esportazione delle merci necessarie per i lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Al riguardo, non sara' necessaria l'emissione delle relative bollette doganali. Articolo 28. (1) Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno degli Stati contraenti ed introdotti temporaneamente nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Accordo, non sono soggetti alla tassa di circolazione di tale altro Stato, ne' agli ulteriori tributi gravanti sugli autoveicoli stessi. (2) 1 servizi di trasporto, effettuati da questi autoveicoli, compresi i rimorchi, nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo, non sono considerati imponibili. (3) Al momento dell'attraversamento del confine, gli autisti degli autoveicoli, compresi i rimorchi, impiegati in base al presente accordo dovranno essere muniti di una patente di guida valida, e, per l'automezzo, di un libretto di circolazione, nonche' di una polizza di assicurazione internazionale per il traffico automobilistico, accettata dalla Sottocommissione per i trasporti stradali interni della Commissione Economica per l'Europa (Sous-Comite' des Transports Routiers du Comite' des Transports interieurs de la Commission Economique pour l'Europe), che risponda alla raccomandazione datata 5 giugno 1952 e sia valida nell'altro Stato contraente. Articolo 29. I due Stati Contraenti si impegnano a rilasciare ai velivoli impiegati per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato nell'ambito del presente Accordo, le autorizzazioni necessarie per il sorvolo del confine di Stato e, ove necessario, per l'atterraggio sul proprio territorio nazionale. Articolo 30. Qualora ai fini della ricerca e della estrazione di materie prime minerali sia necessario eseguire lavori entro una striscia di 50 metri ciascuna su entrambi i lati del confine di Stato, ovvero debbano essere perforati o messi in produzione pozzi di petrolio o di gas i cui giacimenti si avvicinino per meno di 2 km. al confine di Stato o che si estendano al di la' del confine di Stato, gli Stati contraenti - indipendentemente dai necessari contatti in merito all'eventuale conclusione di un accordo sulla ricerca o lo sfruttamento dei predetti giacimenti - prenderanno insieme i provvedimenti necessari alla salvaguardia del tracciato del confine nel corso della ulteriore ricerca o estrazione. Articolo 31. (1) Le divergenze di opinione in merito alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere composte dai Governi degli Stati Contraenti. (2) Qualora una divergenza di opinione non possa essere composta in tal modo, su richiesta di uno degli Stati Contraenti essa dovra' essere sottoposta ad un Collegio arbitrale. (3) Il Collegio arbitrale verra' formato di volta in volta con la nomina di un membro da parte di ciascuno degli Stati Contraenti, entrambi i membri si accorderanno sulla scelta di un cittadino di un terzo Stato, che dovra' essere nominato Presidente dai Governi degli Stati Contraenti. 1 membri dovranno essere nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi dopo che uno Stato Contraente avra' comunicato all'altro che intende sottoporre ad un Collegio arbitrale la divergenza di opinione. (4) Qualora non vengano rispettate le scadenze menzionate al Comma 3, in mancanza di ogni altro accordo, ogni Stato Contraente puo chiedere al Presidente della Corte Europea del Diritti dell'Uomo di provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia impedito per altri motivi, sara' il Vice Presidente a provvedere alla nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia anche egli impedito, sara' il membro della Corte di rango immediatamente successivo, che non possieda la cittadinanza di uno dei due Stati Contraenti, a provvedere alla nomina. (5) Il Collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato Contraente sosterra' le spese per il giudice che ha nominato, nonche' per il proprio patrocinio davanti al Collegio arbitrale. Le spese per il Presidente nonche' le altre spese verranno sostenute in parti uguali dagli Stati Contraenti. Per il resto il Collegio arbitrale regola da se' la propria procedura. (6) Su sua richiesta i Tribunali dei due Stati Contraenti presteranno assistenza giudiziaria al Collegio arbitrale in relazione alla citazione ed interrogazione dei testi e dei periti, applicando corrispondentemente gli accordi rispettivamente vigenti tra i due Stati Contraenti in materia di assistenza giudiziaria nelle cause civili e commerciali. Articolo 32. Laddove nella documentazione del confine (allegati 1-4) si rilevino delle discordanze relative al confine di Stato vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, e tali discordanze non possano essere chiarite secondo l'articolo 24, comma 2, gli Stati contraenti avvieranno dei negoziati allo scopo di provvedere ad una corrispondente modifica della documentazione del confine. Articolo 33. (1) Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La Sezione I e gli Articoli 31 e 32 non potranno essere denunciati. Ogni Stato Contraente potra' denunciare per iscritto attraverso i canali diplomatici le rimanenti disposizioni 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. La denuncia entrera' in vigore due anni dopo l'arrivo della relativa notifica all'altro Stato Contraente. (2) In caso di denuncia, gli Stati Contraenti avvieranno immediatamente i negoziati per ridefinire l'oggetto dell'Accordo. Articolo 34. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, la Convenzione per la manutenzione dei cippi del confine italo-austriaco, firmata a Vienna il 22 febbraio 1929, cessa di avere validita'. Articolo 35. (1) Il presente Accordo e' soggetto a ratifica in conformita' alle norme costituzionali delle due parti contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma. (2) L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui siano stati scambiati gli strumenti di ratifica. In fede di che i Plenipotenziari di entrambi gli Stati Contraenti, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno firmato ed apposto i sigilli al presente Accordo. Fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 in due originali in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana: Per la Repubblica d'Austria: Beniamino Andreatta Dr. Alois Mock PROTOCOLLO FINALE
In occasione della firma dell'Accordo stipulato in data odierna tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, vi e' intesa sul fatto che i documenti (documentazione del confine) citati nell'art. 1, commi 2 e 3, servono esclusivamente a stabilire il tracciato di confine e che le norme di questo Accordo e le indicazioni contenute nella documentazione del confine non pregiudicano in alcun modo la forma ufficiale della toponomastica e delle denominazioni topografiche. Questo protocollo finale costituisce parte integrante del presente Accordo. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo finale. Fatto a Vienna, il 17 gennaio 1994 in due originali, in lingua italiana e tedesca, entrambi testi facente ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana: Per la Repubblica d'Austria: Beniamino Andreatta Dr. Alois Mock |
| ----> Vedere Allegato da pag. 18 a pag. 100 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 101 a pag. 180 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 181 a pag. 257 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 258 a pag. 340 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 341 a pag. 420 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 421 a pag. 500 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 501 a pag. 577 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 578 a pag. 664 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 665 a pag. 750 del S.O. <---- |
| ----> Vedere Allegato da pag. 751 a pag. 818 del S.O. <---- |
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