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| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 285 |  | Riordino  dei  servizi  automobilistici  interregionali di competenza  statale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visti  gli articoli 14 e 16 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visti  gli  articoli 1,  commi 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a),  b)  e  c),  e  2,  lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante  delega  al  Governo  per  il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
 Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica  non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie, e con il Ministro delle attivita' produttive;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Oggetto e finalita'
 1.  Il  presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32. A tale fine:
 a) stabilisce  le  condizioni  idonee al migliore soddisfacimento della  domanda  di  mobilita'  delle  persone nell'ambito dei servizi automobilistici  interregionali  di  competenza  statale,  cosi' come definiti  all'articolo  2,  comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo;
 b) individua   le  misure  atte  a  garantire  la  sicurezza  dei viaggiatori,  la  qualita'  dei  servizi  offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale;
 c) tutela  la  concorrenza  tra  le  imprese e la trasparenza del mercato.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui, trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Gli  articoli 14  e 16 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recitano:
 «Art.   14   (Decreti   legislativi)  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.».
 «Art.   15   (Decreti-legge).   -  1.  I  provvedimenti
 provvisori  con  forza di legge ordinaria adottati ai sensi
 dell'art.   77   della  Costituzione  sono  presentati  per
 l'emanazione   al   Presidente   della  Repubblica  con  la
 denominazione  di  «decreto-legge» e con l'indicazione, nel
 preambolo,  delle circostanze straordinarie di necessita' e
 di   urgenza   che   ne  giustificano  l'adozione,  nonche'
 dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
 2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
 a) conferire  deleghe  legislative ai sensi dell'art.
 76 della Costituzione;
 b) provvedere  nelle  materie  indicate nell'art. 72,
 quarto comma, della Costituzione;
 c) rinnovare  le  disposizioni  di  decreti-legge dei
 quali  sia stata negata la conversione in legge con il voto
 di una delle due Camere;
 d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
 decreti non convertiti;
 e) ripristinare     l'efficacia    di    disposizioni
 dichiarate  illegittime dalla Corte costituzionale per vizi
 non attinenti al procedimento.
 3.  I  decreti  devono  contenere  misure  di immediata
 applicazione  e  il  loro  contenuto deve essere specifico,
 omogeneo e corrispondente al titolo.
 4.  Il  decreto-legge  e'  pubblicato,  senza ulteriori
 adempimenti,  nella  Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo
 la   sua   emanazione  e  deve  contenere  la  clausola  di
 presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
 5.    Le    modifiche    eventualmente   apportate   al
 decreto-legge  in  sede  di conversione hanno efficacia dal
 giorno  successivo a quello della pubblicazione della legge
 di   conversione,   salvo  che  quest'ultima  non  disponga
 diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
 6.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia cura che del
 rifiuto   di  conversione  o  della  conversione  parziale,
 purche'  definitiva,  nonche' della mancata conversione per
 decorrenza  del  termine  sia  data immediata pubblicazione
 nella Gazzetta Ufficiale.».
 - L'art.  1, comma 3, della citata legge 1° marzo 2005,
 n. 32, cosi' recita:
 «3.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
 1  sono  trasmessi,  entro la scadenza del termine previsto
 dal  medesimo  comma, alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica,  perche'  su di essi sia espresso, entro
 trenta  giorni  dalla  data  di trasmissione, il parere dei
 competenti  organi  parlamentari.  Decorso  tale termine, i
 decreti  legislativi  sono  emanati  anche  in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  previsto  per  il parere dei
 competenti  organi parlamentari scada nei trenta giorni che
 precedono  la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4,
 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta
 giorni.».
 Note all'art. 1:
 - Per  l'art.  1, comma 1, lettera a) e l'art. 2, comma
 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a) della legge n.
 32 del 2005, si veda nelle note alle premesse.
 - L'art.  1,  comma  1, lettera a) e l'art. 2, comma 1,
 lettere  a),  b)  e  c)  e  comma 2, lettera a) della legge
 1° marzo  2005,  n.  32  recante  «Delega al Governo per il
 riassetto   normativo  del  settore  dell'autotrasporto  di
 persone   e  cose»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 10 marzo 2005, n. 57, cosi' recitano:
 «Art.  1  (Delega al Governo per il riassetto normativo
 in  materia  di  autotrasporto  di persone e cose). - 1. Il
 Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
 disposizioni vigenti in materia di:
 a) servizi    automobilistici    interregionali    di
 competenza statale;».
 Art.  2  (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
 legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
 principi e criteri direttivi generali:
 a) riordino   delle  normative  e  adeguamento  delle
 stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
 aperto e concorrenziale;
 b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
 operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
 dell'autotrasporto di viaggiatori;
 c) tutela  della sicurezza della circolazione e della
 sicurezza sociale;
 2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 specifici:
 a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
 a):
 1)  eliminazione  delle  rendite  e  dei diritti di
 esclusivita'  attraverso  il  graduale passaggio dal regime
 concessorio  a quello autoriz-zativo senza nuovi o maggiori
 oneri per la finanza pubblica;
 2)  introduzione di parametri intesi ad elevare gli
 standard   di   sicurezza   e  qualita'  dei  servizi  resi
 all'utenza;
 3)  riordino  dei  servizi  esistenti  nel rispetto
 delle competenze delle regioni e delle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  trasporto pubblico
 locale;
 4)  riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
 riferimento,  in  particolare,  alla previsione di sanzioni
 amministrative  a  carico  delle imprese per la perdita dei
 requisiti  necessari  al  rilascio  dell'autorizzazione per
 l'esercizio  dei  servizi,  per  il  mancato rispetto delle
 condizioni  e  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione,
 per gli adempimenti formali di carattere documentale;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 a) servizi  automobilistici interregionali di competenza statale, di  seguito  indicati come «servizi di linea»: i servizi di trasporto di   persone  effettuati  su  strada  mediante  autobus,  ad  offerta indifferenziata,  che si svolgono in modo continuativo o periodico su un  percorso  che collega piu' di due regioni, ai sensi dell'articolo 3,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  ed  aventi  itinerari,  orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonche'   i   servizi  integrativi  di  cui  al  regio  decreto-legge 21 dicembre  1931,  n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;
 b) autobus:  gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 c) impresa:   l'impresa,   in  possesso  dei  requisiti  relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui  al  decreto  legislativo  22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni,  che  organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico  i  servizi  automobilistici  interregionali  di competenza statale di cui al presente decreto legislativo;
 d) riunioni  di  imprese:  le associazioni di imprenditori di cui all'articolo  23,  comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
 e) impresa  subaffidataria:  l'impresa  in possesso dei requisiti relativi  all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada  di  cui  al  decreto  legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive   modificazioni,   che  effettua  servizi  automobilistici interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione;
 f) relazione  di  traffico: il collegamento tra due localita', in cui  e'  consentito  che  i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra;
 g) autobus    in   disponibilita'   dell'impresa:   gli   autobus immatricolati,  ai  sensi  dell'articolo  93  del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione e' indicata l'impresa;
 h) autobus    di   rinforzo:   autobus   locati   temporaneamente dall'impresa  autorizzata  a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilita'  di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su  strada  e  iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - L'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
 422 recante: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali
 di  funzioni  e  compiti  in  materia di trasporto pubblico
 locale,  a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
 1997,   n.   59»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 10 dicembre 1997, n. 287, reca:
 «Art.  3 (Trasporti pubblici di interesse nazionale). -
 1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse
 nazionale:
 a) i  servizi  di  trasporto  aereo, ad eccezione dei
 collegamenti  che si svolgono esclusivamente nell'ambito di
 una regione e dei servizi elicotteristici;
 b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei
 servizi  di  cabotaggio  che  si  svolgono  prevalentemente
 nell'ambito di una regione;
 c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere
 internazionale,  con esclusione di quelli transfrontalieri,
 e  le  linee  interregionali  che  collegano  piu'  di  due
 regioni;
 d) i  servizi di trasporto ferroviario internazionali
 e    quelli    nazionali    di    percorrenza   medio-lunga
 caratterizzati  da  elevati  standards  qualitativi.  Detti
 servizi  sono  tassativamente  individuati  con decreto del
 Ministro  dei  trasporti e della navigazione, previa intesa
 con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
 le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 Qualora   la   predetta  intesa  non  sia  raggiunta  entro
 quarantacinque  giorni  dalla prima seduta in cui l'oggetto
 e'  posto  all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei
 Ministri;
 e) i  servizi  di collegamento via mare fra terminali
 ferroviari;
 f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive
 ed inquinanti.».
 - Il  regio  decreto-legge  21 dicembre  1931, n. 1575,
 convertito  dalla  legge  24 marzo  1932,  n.  386  recante
 «Esercizio  delle  linee  della  rete  delle Ferrovie dello
 Stato».  E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
 1931, n. 301.
 - L'art.   54,   comma   1,   lettera  b)  del  decreto
 legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
 della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
 1992, n. 114, supplemento ordinario cosi' recita:
 «Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli sono
 veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
 motoveicoli, e si distinguono in:
 b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
 equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
 conducente;».
 - Il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000,  n.  395
 recante:   «Attuazione   della   direttiva   del  Consiglio
 dell'Unione   europea  n.  98/76/CE  del  1° ottobre  1998,
 modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
 riguardante  l'accesso alla professione di trasportatore su
 strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento
 reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
 di  favorire  l'esercizio della liberta' di stabilimento di
 detti  trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
 internazionali»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.
 - L'art.  23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
 1995,   n.   158,   recante   «Attuazione  delle  direttive
 90/531/CEE  e  93/38/CEE relative alle procedure di appalti
 nei   settori   esclusi.»   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  6 maggio  1995,  n.  104, supplemento ordinario,
 cosi' recita:
 «Art. 23 (Riunioni di imprese). - 1. (Omissis).
 2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di
 imprenditori:
 a) le  imprese  riunite,  individuali,  commerciali o
 artigiane,  e  i  consorzi di cui alle lettere b), c) e d),
 che,   prima   della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
 conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
 una  di  esse,  qualificata  capogruppo,  la  quale esprima
 l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 b) i  consorzi tra societa' cooperative di produzione
 e  lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
 422,  e  successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
 artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 c) i  consorzi  stabili  costituiti anche in forma di
 societa'  consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
 civile,  tra imprese individuali, anche artigiane, societa'
 commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro;
 d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del
 codice  civile,  costituiti  tra  i  soggetti  di  cui alle
 lettere  a),  b),  e c) anche in forma di societa' ai sensi
 dell'art. 2615-ter del codice civile;
 e) i  soggetti  che abbiano stipulato il contratto di
 gruppo  europeo di interesse economico ai sensi del decreto
 legislativo 23 luglio 1991, n. 240.».
 - L'art. 2188 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
 registro  delle  imprese  per  le iscrizioni previste dalla
 legge.  Il  registro  e'  tenuto  dall'ufficio del registro
 delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
 presidente del tribunale.
 Il registro e' pubblico.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Accesso al mercato
 1.  I  servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti  ad  autorizzazione  avente  termine massimo di validita' di cinque  anni,  rilasciata  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,  secondo  le  modalita'  e  i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.
 2.  Per  ottenere  l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa  richiedente,  iscritta  al  registro  delle imprese di cui all'articolo  2188  del  codice  civile,  deve soddisfare le seguenti condizioni:
 a) essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente normativa  in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
 b) possedere  la  certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente;
 c) applicare  nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di  lavoro,  le  norme  di  diritto  comune  e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
 d) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi' come  sostituito  dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno  1991  in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui  la  medesima  gestisca  anche  servizi  soggetti  ad obblighi di servizio pubblico;
 e) disporre  di  personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
 f) disporre  di  autobus  classificati,  ai sensi del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti in data 23 dicembre 2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come  classe  «B»  o  classe  «III»  e non acquistati con sovvenzioni pubbliche  di cui non possano beneficiare la totalita' delle imprese, in  misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea.  Dal  1° gennaio  2011,  le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni;
 g) ottenere,  da  parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente normativa  in  materia  di  sicurezza,  sul  percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;
 h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di  presentazione  della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al  comma 1, piu' di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
 i) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, piu' di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5;
 l) non  essere  incorsa,  nel  periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
 m) proporre  un  servizio  di linea che non riguardi unicamente i servizi piu' redditizi fra quelli esistenti.
 3.  Nel  caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m),  si  intendono  riferite alle singole imprese facenti parte della riunione  di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese.
 4.    Le    imprese    o   le   riunioni   di   imprese,   titolari dell'autorizzazione,  possono  far  svolgere  il  servizio ad imprese subaffidatarie,  in  possesso  dei  requisiti  di cui al comma 2, nei termini  e  con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1.
 5.  L'autorizzazione  puo'  essere  denegata  dal  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti, con provvedimento motivato, quando l'impresa  o  la  riunione  di  imprese  richiedente  non soddisfa le condizioni di cui al comma 2.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Per  l'art. 2188 del codice civile si veda nelle note
 all'art. 2.
 - Per  il  decreto  legislativo n. 395 del 2000 si veda
 nelle note all'art. 2.
 - Il  regolamento  (CEE)  n.  1893/91 del Consiglio del
 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69
 relativo  all'azione  degli  Stati  membri  in  materia  di
 obblighi  inerenti  alla  nozione  di servizio pubblico nel
 settore  dei  trasporti  per  ferrovia, su strada e per via
 navigabile  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 169
 del 29 giugno 1991.
 - Il  decreto  ministeriale  23 dicembre  2003, recante
 «Uso,   destinazione   e  distrazione  degli  autobus.»  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2004, n. 30.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 1.  Con  decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per  l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2; articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), articolo 9, comma 3.
 2.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  l'Elenco  nazionale  delle  imprese che esercitano servizi di linea in qualita' di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
 3.  Entro  il  termine  di  novanta giorni dalla data di entrata in vigore   del   presente   decreto  legislativo,  il  Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti comunica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione degli atti di propria competenza  nell'interesse  della  mobilita'  locale,  e alle imprese interessate, le relazioni di traffico di competenza delle regioni, ai sensi  dell'articolo  1  del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  che  si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea gia' in concessione.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - L'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali
 di  funzioni  e  compiti  in  materia di trasporto pubblico
 locale,  a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
 1997,   n.   59»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 10 dicembre 1997, n. 287, cosi' recita:
 «Art.  1  (Oggetto).  -  1.  Il  presente  decreto,  in
 attuazione  degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere
 a)  e  b),  dell'art.  4  della legge 15 marzo 1997, n. 59,
 individua  le  funzioni e i compiti che sono conferiti alle
 regioni  ed agli enti locali in materia di servizi pubblici
 di  trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi
 modalita'  effettuati  ed  in  qualsiasi  forma  affidati e
 fissa, altresi', i criteri di organizzazione dei servizi di
 trasporto pubblico locale.
 2.  Sono  servizi  pubblici  di  trasporto  regionale e
 locale  i  servizi di trasporto di persone e merci, che non
 rientrano  tra quelli di interesse nazionale tassativamente
 individuati  dall'art.  3;  essi  comprendono l'insieme dei
 sistemi   di   mobilita'  terrestri,  marittimi,  lagunari,
 lacuali,  fluviali e aerei che operano in modo continuativo
 o  periodico  con  itinerari,  orari,  frequenze  e tariffe
 prestabilite,  ad  accesso generalizzato, nell'ambito di un
 territorio    di   dimensione   normalmente   regionale   o
 infraregionale.
 3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il conferimento delle
 funzioni,  nonche'  il  trasferimento  dei  relativi beni e
 risorse,   sono  disposti  nel  rispetto  degli  statuti  e
 attraverso apposite norme di attuazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Obblighi delle imprese
 1.    L'impresa,    per    tutto    il    periodo    di   validita' dell'autorizzazione, deve rispettare:
 a) le  condizioni previste all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) del presente decreto legislativo;
 b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 c) le  prescrizioni  relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonche' quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorita'.
 2. L'impresa e' tenuta a:
 a) dall'anno  successivo a quello di iscrizione all'elenco di cui all'articolo  4, comma 2, produrre con cadenza annuale, entro il mese di  maggio,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi  del decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, dalla quale risulti il rispetto  delle  condizioni  previste  all'articolo  3,  comma 2, del presente decreto legislativo;
 b) comunicare  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale  intenzione  di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata  almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa  nota  all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
 c) tenere  a  bordo  dell'autobus  adibito  al  servizio la copia dell'autorizzazione,   certificata  conforme  dall'autorita'  che  ha rilasciato  il  titolo  e  una  dichiarazione,  redatta  nella  forma specificata  nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, nella  quale  si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;
 d) adibire    al   servizio   di   linea   autobus   in   propria disponibilita',  salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni  temporanee  ed  eccezionali,  previo rilascio di apposita autorizzazione  da  parte  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
 e) adottare  la  Carta  della  mobilita',  sulla  base  di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data  30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio  1999,  e  rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale  di  cui all'articolo 4, comma 1, l'itinerario sul quale e'  effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e  le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  ministeriale  di cui all'articolo 4, comma 1;
 f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente,  le localita' di partenza e di destinazione, il periodo di validita'  ed  il  valore,  nonche' tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
 g) fornire  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti i dati  richiesti  per  lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6;
 h) attivare  l'esercizio  del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validita' dell'autorizzazione.
 3.   L'impresa   e'  tenuta  a  corrispondere  al  Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti i seguenti contributi, per far fronte alle  spese derivanti dall'attivita' di cui all'articolo 6, commi 1 e 2:
 a) un  contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma  2,  entro  sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di validita'  della  prima autorizzazione, nonche' un contributo annuale da  versare  all'atto  della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a);
 b) un  contributo,  ai fini dell'accertamento della regolarita' e sicurezza  dei  servizi  di linea autorizzati, da versare per ciascun servizio  di  linea  autorizzato, nella misura determinata in ragione dei  chilometri  e  del  numero  di fermate previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di validita' dell'autorizzazione. Le imprese  titolari  di  concessioni  di servizi di linea sono tenute a versare detto contributo con cadenza annuale, entro il mese di marzo.
 4.  Le  imprese  titolari  di  concessioni di servizi di linea sono tenute  a  versare  il  contributo  di  iscrizione  all'elenco di cui all'articolo  4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 5. La misura dei contributi di cui ai commi 3 e 4 e' indicata nella tabella  allegata  al presente decreto legislativo e viene aggiornata ogni  tre  anni  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  «Testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 30 dicembre  1998,  recante «Schema generale di riferimento
 per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del
 settore  trasporti  (Carta della mobilita).», e' pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale   2 febbraio   1999,   n.  26,
 supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Attivita' di monitoraggio e di controllo
 1.  Al  fine  di  valutare  l'impatto  sul mercato della disciplina contenuta    nel   presente   decreto   legislativo,   in   relazione all'andamento  della  domanda di mobilita' ed all'offerta dei servizi di  linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative  di studio e svolge una costante attivita' di monitoraggio del  settore,  attraverso  l'acquisizione  e  l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea.
 2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti dispone controlli  e  verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  e  sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'articolo 5, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi  di  linea,  nonche' il rispetto delle disposizioni contenute nel  presente  decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati a:
 a) esaminare  i  libri  ed  ogni  altro  documento  relativo alla gestione dell'impresa;
 b) fare  copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
 c) accedere   a   tutti   i   locali,  i  terreni  ed  i  veicoli dell'impresa;
 d) acquisire    qualsiasi    dato    informativo   sull'attivita' dell'impresa.
 3.  Le  spese  per l'accertamento della regolarita' e sicurezza dei servizi  di linea autorizzati, nonche' quelle per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, sono a carico delle imprese.
 4.  Le  somme di cui al comma 3, i contributi versati dalle imprese ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  3  e 4, nonche' i proventi delle sanzioni  pecuniarie  di cui all'articolo 7, esclusi i proventi delle sanzioni  comminate  per violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e successive modificazioni, sono versati all'entrata del  bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente unita'  previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Per  la legge n. 285/1994 si veda nelle note all'art.
 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
 1.  Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa:
 a) non  rispetta  l'obbligo  previsto  all'articolo  5,  comma 2, lettera d);
 b) non  rispetta  l'obbligo  previsto  all'articolo  5,  comma 2, lettera   h),  o  esercita  un  servizio  di  linea  nel  periodo  di sospensione  dell'autorizzazione,  disposta  conformemente  a  quanto previsto all'articolo 8;
 c) non    rispetta    le    prescrizioni   essenziali   contenute nell'autorizzazione  relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate  e  agli  autobus  impiegati,  nonche' l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c);
 d) non  rispetta  l'obbligo  previsto  all'articolo  5,  comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio;
 e) impedisce,  senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attivita' di controllo di cui al precedente articolo 6, comma 2;
 f) non  rispetta  l'obbligo  previsto  all'articolo  5,  comma 3, lettera b);
 g) reitera  le  infrazioni  oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 8, comma 11;
 h) non  rispetta  l'obbligo  previsto  all'articolo  5,  comma 1, lettera  b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione,  diverse  da  quelle  indicate  nelle precedenti lettere c) e d);
 i) sospende  o  interrompe  in modo definitivo l'esercizio, senza aver  informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi  dell'articolo  5, comma 2, lettera b), oppure non provvede, in qualita'  di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il  termine  massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto  a  seguito  di  sanzioni  accessorie  comminate  ai sensi dell'articolo  8,  commi  4  e  5, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 l) non  rispetta  l'obbligo  previsto  all'articolo  5,  comma 2, lettera  c),  relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto  di  lavoro  tra  il  conducente  e  l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea;
 m) ritarda  reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo;
 n) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato  insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.
 2.  Le  infrazioni  individuate  nel comma 1, dalla lettera a) alla lettera  e),  sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali   infrazioni   sono   soggette  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
 3.  Sono  considerate, altresi', molto gravi le infrazioni compiute dall'impresa  e  sanzionate  ai  sensi  dell'articolo  78,  comma  3; dell'articolo   80,  commi  14  e  17;  dell'articolo  82,  comma  9; dell'articolo  87,  comma  6; dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 4.  Le  infrazioni  individuate  nel comma 1, dalla lettera f) alla lettera  i),  sono  considerate gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni  sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
 5.  Sono  considerate  gravi  le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate  ai  sensi  dell'articolo  72, comma 13; dell'articolo 79, comma  4;  dell'articolo  174, comma 9, e dell'articolo 178, comma 6, del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni.
 6.  Le  infrazioni  individuate  nel comma 1, dalla lettera l) alla lettera  n),  sono  considerate lievi. Le imprese che commettono tali infrazioni  sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
 7.  Sono  considerate  lievi  le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate   ai   sensi   dell'articolo  180,  comma 7,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 8. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea si verificano quando l'impresa:
 a) non  possiede  i  requisiti  per l'accesso alla professione di trasportatore   su   strada  di  viaggiatori,  previsti  dal  decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
 b) non   possiede   la   certificazione  relativa  alla  qualita' aziendale  secondo  le  norme  UNI  EN  ISO  9000 nella versione piu' recente;
 c) non  applica  nei  confronti  degli  addetti,  in  materia  di rapporto  di  lavoro,  le  norme  di  diritto  comune  e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
 d) non  rispetta  le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del  Regolamento  (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in  cui  la  medesima  gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
 e) non  produce  la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo;
 f) non  rispetta  l'obbligo  previsto  all'articolo  5,  comma 3, lettera  a),  e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4;
 g) non  rispetta  gli  obblighi previsti all'articolo 5, comma 2, lettere e) e g).
 9.  Le  infrazioni individuate dalla lettera a) alla lettera f) del comma  8 sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni  sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
 10.  L'infrazione  individuata  alla  lettera  g)  del  comma 8  e' considerata  lieve.  Le  imprese  che commettono tale infrazione sono soggette  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
 11.   L'autorita'   che  procede  all'applicazione  delle  sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto legislativo, nonche' di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, richiamate nel presente articolo, e' tenuta  a  darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione  effettuata,  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti   -   Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  -  Centro elaborazione  dati  - per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui  all'articolo  8. La contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - L'art.  78, comma 3; l'art. 80, comma 14 e 17; l'art.
 82,  comma 9;  l'art. 87, comma 6; l'art. 180, comma 8, del
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
 codice  della  strada»  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 18 maggio   1992,  n.  114,  supplemento  ordinario,  cosi'
 recitano:
 «3.  Chiunque  circola  con  un  veicolo al quale siano
 state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
 certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
 di  circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
 risulti   abbia   sostenuto,   con   esito  favorevole,  le
 prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
 quale  sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
 che  non  risulti  abbia  sostenuto con esito favorevole le
 prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 357 a
 euro 1.433.».
 «14.  Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
 presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 143  a  euro 573. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
 revisione  omessa  per  piu' di una volta in relazione alle
 cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso
 in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione
 in  attesa  dell'esito  della revisione. Da tali violazioni
 discende  la  sanzione amministrativa accessoria del ritiro
 della  carta  di circolazione, secondo le norme del capo I,
 sezione II, del titolo VI.».
 (Omissis).
 «17.    Chiunque   produce   agli   organi   competenti
 attestazione  di  revisione falsa e' soggetto alla sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 357 a
 euro   1.433.  Da  tale  violazione  discende  la  sanzione
 amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
 circolazione,  secondo le norme del capo I, sezione II, del
 titolo VI.».
 «9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
 utilizza  per  il trasporto di persone un veicolo destinato
 al   trasporto   di   cose   e'   soggetto   alla  sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 357 a
 euro 1.433.».
 «6.  Chiunque  utilizza in servizio di linea un veicolo
 non  adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee
 diverse  da  quelle  per  le  quali  ha  titolo  legale, e'
 soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da euro 357 a euro 1.433.».
 «8.  Chiunque  senza  giustificato motivo non ottempera
 all'invito  dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
 stabilito  nell'invito  medesimo,  ad uffici di polizia per
 fornire   informazioni   o   esibire   documenti   ai  fini
 dell'accertamento  delle violazioni amministrative previste
 dal    presente   codice,   e'   soggetto   alla   sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 357 a
 euro  1.433.  Alla  violazione  di  cui  al  presente comma
 consegue  l'applicazione,  da  parte dell'ufficio dal quale
 dipende  l'organo  accertatore, della sanzione prevista per
 la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
 termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
 stabilito per la presentazione dei documenti.».
 - L'art.  72, comma 13; l'art. 79, comma 4; l'art. 174,
 commi  8  e 9;  l'art.  178,  commi  5  e  6,  del  decreto
 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recitano:
 «13.  Chiunque  circola  con uno dei veicoli citati nel
 presente   articolo  in  cui  alcuno  dei  dispositivi  ivi
 prescritti  manchi  o  non  sia  conforme alle disposizioni
 stabilite  nei  previsti  provvedimenti  e'  soggetto  alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 71 a euro 286.».
 «4.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  che  presenti
 alterazioni  nelle caratteristiche costruttive e funzionali
 prescritte,   ovvero  circola  con  i  dispositivi  di  cui
 all'art.  72 non funzionanti o non regolarmente installati,
 e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
 una  somma  da euro 71 a euro 286. La misura della sanzione
 e'  da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e' utilizzato
 nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.».
 «8.  Per  le  violazioni delle norme di cui al presente
 articolo  l'impresa,  da cui dipende il lavoratore al quale
 la  violazione  si  riferisce,  e'  obbligata in solido con
 l'autore  della  violazione  al  pagamento  della  somma da
 questi dovuta.
 9.  L'impresa  che,  nell'esecuzione dei trasporti, non
 osserva  le  disposizioni  contenute nel regolamento CEE n.
 3820/85  e  non  tiene  i  documenti  prescritti o li tiene
 scaduti,  incompleti  o  alterati e' soggetta alla sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
 286  per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
 salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge
 penale, ove il fatto costituisca reato.».
 5.  Per  le  violazioni  alle  norme di cui al presente
 articolo  l'impresa,  da cui dipende il lavoratore al quale
 la  violazione  si  riferisce,  e'  obbligata in solido con
 l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
 6.  L'impresa  che,  nell'esecuzione dei trasporti, non
 osserva  le  disposizioni  contenute  nel regolamento e non
 tiene   i   documenti  prescritti  o  li  detiene  scaduti,
 incompleti   o   alterati   e'   soggetta   alla   sanzione
 amministrativa  dei  pagamento  di  una somma da euro 143 a
 euro  573  per  ciascun  dipendente  cui  la  violazione si
 riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.».
 - L'art.   180,   comma   7,  del  decreto  legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
 «7.   Chiunque   viola  le  disposizioni  del  presente
 articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
 pagamento  di  una  somma  da euro 35 a euro 143. Quando si
 tratta  di  ciclomotori  la  sanzione  e' da euro 21 a euro
 85.».
 - Il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000,  n. 395,
 recante   «Attuazione   della   direttiva   del   Consiglio
 dell'Unione   europea  n.  98/76/CE  del  1° ottobre  1998,
 modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
 riguardante  l'accesso alla professione di trasportatore su
 strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento
 reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo
 di  favorire  l'esercizio della liberta' di stabilimento di
 detti  trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
 internazionali»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.
 - Per  il  regolamento  CEE  1191/69 si veda nelle note
 all'art. 3.
 - L'art.  126-bis,  comma  2,  del  decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
 «2.  L'organo  da cui dipende l'agente che ha accertato
 la  violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
 notizia,   entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
 contestazione   effettuata,  all'anagrafe  nazionale  degli
 abilitati  alla guida. La contestazione si intende definita
 quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
 amministrativa  pecuniaria  o siano conclusi i procedimenti
 dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
 siano  decorsi  i termini per la proposizione dei medesimi.
 Il   predetto   termine  di  trenta  giorni  decorre  dalla
 conoscenza  da  parte  dell'organo di polizia dell'avvenuto
 pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
 proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
 dell'esito  dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione deve
 essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
 responsabile   della   violazione;   nel  caso  di  mancata
 identificazione  di  questi,  la  segnalazione  deve essere
 effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
 lo   stesso   non  comunichi,  entro  trenta  giorni  dalla
 richiesta,  all'organo  di  polizia  che  procede,  i  dati
 personali  e  della patente del conducente al momento della
 commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
 una  persona  giuridica,  il suo legale rappresentante o un
 suo  delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
 stesso  termine,  all'organo  di polizia che procede. Se il
 proprietario  del  veicolo omette di fornirli, si applica a
 suo  carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La
 comunicazione  al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
 avviene per via telematica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Sanzioni   amministrative  accessorie  alle  sanzioni  amministrative pecuniarie
 1.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese   le   sanzioni   amministrative   accessorie  alle  sanzioni pecuniarie   di   cui  all'articolo  7.  Le  sanzioni  amministrative accessorie   sono   il   richiamo,   la   sospensione   e  la  revoca dell'autorizzazione  all'esercizio  del  servizio di linea. Esse sono applicate  nei termini e nelle modalita' di cui al presente articolo, indipendentemente  dalla  circostanza  che le sanzioni amministrative pecuniarie  siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese  associate  o  subaffidatarie  autorizzate  ad  esercitare il servizio di linea medesimo.
 2.  L'impresa che compie le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre nella sospensione per un periodo  di  centottanta  giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa e' titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.  Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla   data  in  cui  l'impresa  ha  comunicato  al  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  aver  regolarizzato la propria posizione  con  riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il  decorso  di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo  Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.
 3. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 2, senza che l'impresa  abbia  regolarizzato  la  propria  posizione,  la medesima incorre  nella  revoca  di  tutte  le  autorizzazioni  in cui risulta titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
 4.  Quando  le  infrazioni  di  cui  all'articolo 7, comma 8, dalla lettera   a)   alla   lettera   f),   sono   commesse  da  un'impresa subaffidataria,  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti provvede  a  sospendere  per  un  periodo  di  centottanta  giorni la medesima  impresa  dall'esercizio  di  tutti  servizi  di  linea, con conseguente   eliminazione   temporanea   dal  novero  delle  imprese subaffidatarie  indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di sospensione dell'esercizio per l'impresa subaffidataria si interrompe alla  data  in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  aver  regolarizzato la propria posizione  con  riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il  decorso  di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo  Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.   Il  provvedimento  di  sospensione  viene  comunicato all'impresa      subaffidataria      e      all'impresa      titolare dell'autorizzazione.
 5. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 4, senza che l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima  viene  definitivamente  eliminata  dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.
 6.  L'impresa  che,  nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, incorre nella sospensione  dell'autorizzazione.  La sospensione dell'autorizzazione in  tali  casi  varia  da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso  in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni e' inferiore a sei mesi.
 7.  L'impresa  che  commette  ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate  all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, entro il periodo dei tre anni  successivo  al  provvedimento di sospensione di cui al comma 6, incorre  nella  revoca  dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 8.
 8. L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella revoca dell'autorizzazione.
 9.  L'impresa  che,  nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, individuate all'articolo 7, nell'esercizio di un servizio  di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione  dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di  venti  ad  un  massimo di quaranta giorni. E' disposto il massimo termine  della  sospensione  nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonche' quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.
 10.  La  sospensione  o  la  revoca dell'autorizzazione e' adottata anche  nel  caso  previsto  dall'articolo  178,  comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 11.  L'impresa  che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi  nell'esercizio  di  un  servizio di linea, e' richiamata a non reiterare   le   infrazioni.  Il  richiamo  e'  intimato  all'impresa responsabile  delle  infrazioni  e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - L'art.   178,   comma   7,  del  decreto  legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
 «7.  Nel  caso  di  ripetute inadempienze, tenuto conto
 anche   della  loro  entita'  e  frequenza,  l'impresa  che
 effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di
 cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre
 mesi,   dell'autorizzazione  al  trasporto  riguardante  il
 veicolo  cui  le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
 diffida  da parte dell'autorita' competente a regolarizzare
 nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
 provveduto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Norme transitorie
 1.  Le  concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge  28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2010;  entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.
 2.  Le  concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che alla  data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le condizioni previste all'articolo  3, o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2011 si considerano decadute.
 3.  Entro  il  termine  di  cui  al comma 1 e, secondo le modalita' previste  dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, le riunioni  di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono  richiedere,  previo  scioglimento  delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese.
 4.  Fino  al  31  dicembre  2010,  possono essere autorizzati nuovi servizi  di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni  di  traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che  le  relazioni  di  traffico  proposte nei programmi di esercizio interessino  localita'  distanti  piu'  di 30 Km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di  linea  oggetto  di concessione statale. La distanza di 30 Km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei  comuni  in  cui  sono  ricomprese  le  localita'  oggetto  della relazione di traffico.
 5.  Dal  1° gennaio 2011, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti e' subordinata al   soddisfacimento   delle   condizioni   da  parte  delle  imprese richiedenti, previste all'articolo 3, comma 2.
 6.  Le  domande  per  l'istituzione  di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e  per  le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  non  si  sia  concluso  il  relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - La   legge   28 settembre   1939,  n.  1822,  le  cui
 disposizioni  sono  abrogate  a  decorrere  dall'entrata in
 vigore  del  decreto  ministeriale  di  cui  all'art. 4 del
 presente  decreto, recava: "Disciplina degli autoservizi di
 linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli
 in regime di concessione all'industria privata.".
 Note all'art. 10.
 - Per la legge n. 1822/1939 si veda nelle note all'art.
 9.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
 1994,  n. 369 le cui disposizioni sono abrogate a decorrere
 dall'entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale di cui
 all'art.  4  del  presente  decreto,  recava:  "Regolamento
 recante  semplificazione del procedimento di concessione di
 autolinee ordinarie di competenza statale.".
 - Il  regio  decreto-legge  21 dicembre  1931,  n. 157,
 convertito  dalla  legge  24 marzo  1932,  n. 386, recante:
 "Esercizio  delle  linee  della  rete  delle Ferrovie dello
 Stato."  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
 1931, n. 301.
 - La   legge   22 settembre  1960,  n.  1054,  recante:
 "Estensione   delle   norme  contenute  nel  regio  decreto
 8 gennaio  1931,  n.  148,  al  personale degli autoservizi
 extra  urbani."  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 8 ottobre 1960, n. 247.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Abrogazioni
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto ministeriale  di  cui  all'articolo  4,  comma 1,  sono  abrogate  le disposizioni  contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.
 2.  Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n.  1575,  convertito  dalla  legge 24 marzo 1932, n. 386, nonche' la legge  22 settembre  1960,  n.  1054,  non si applicano ai servizi di linea cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
 3.  Per  effetto dell'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822,  e  del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.  369,  le  disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono  fonte  di  diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati   dall'Italia  con  i  Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 11. Disposizione finanziaria
 1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Castelli, Ministro della giustizia
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Tabella (prevista dall'articolo 5, comma 5)
 
 Tabella contenente gli importi dei contributi
 previsti all'art. 5, comma 3
 
 1.  Il  contributo  di  iscrizione  previsto  all'art.  5, comma 3, lettera a) e' determinato nella misura di euro 2.000,00.
 2.  Il  contributo annuale previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) e' determinato nella misura di euro 1.000,00.
 3.  Il  contributo  previsto  dall'art.  5,  comma 3, lettera b) e' determinato secondo il seguente schema:
 
 ===================================================================== Chilometri            |Fermate         |Importo dovuto per anno ===================================================================== Fino a 200            |Fino a 10       |Euro 150,00 Da 200,01 a 400       |Da 11 a 20      |Euro 300,00 Da 400,01 a 800       |Da 21 a 25      |Euro 450,00 Oltre 800,01          |Oltre 25        |Euro 600,00
 
 Gli importi da corrispondere secondo il presente schema sono dovuti nella  misura  determinata  nella fascia superiore in cui rientra uno dei due parametri.
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