Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 285 |
Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie, e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32. A tale fine: a) stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilita' delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo; b) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualita' dei servizi offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale; c) tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui, trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recitano: «Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». «Art. 15 (Decreti-legge). - 1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'art. 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione; b) provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto comma, della Costituzione; c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. 3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 4. Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. 5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. 6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.». - L'art. 1, comma 3, della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, cosi' recita: «3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.». Note all'art. 1: - Per l'art. 1, comma 1, lettera a) e l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a) della legge n. 32 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 1, comma 1, lettera a) e l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a) della legge 1° marzo 2005, n. 32 recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di: a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;». Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale; b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori; c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale; 2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autoriz-zativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualita' dei servizi resi all'utenza; 3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale; 4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;».
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come «servizi di linea»: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonche' i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche; b) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al presente decreto legislativo; d) riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; e) impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione; f) relazione di traffico: il collegamento tra due localita', in cui e' consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra; g) autobus in disponibilita' dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione e' indicata l'impresa; h) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilita' di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
Note all'art. 2: - L'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287, reca: «Art. 3 (Trasporti pubblici di interesse nazionale). - 1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale: a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici; b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione; c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano piu' di due regioni; d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri; e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari; f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.». - Il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386 recante «Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato». E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1931, n. 301. - L'art. 54, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario cosi' recita: «Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;». - Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario. - L'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 23 (Riunioni di imprese). - 1. (Omissis). 2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori: a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti; b) i consorzi tra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro; d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.». - L'art. 2188 del codice civile e' il seguente: «Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.».
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| Art. 3. Accesso al mercato 1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validita' di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1. 2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni; b) possedere la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente; c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; d) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico; e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea; f) disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalita' delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni; g) ottenere, da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto; h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, piu' di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3; i) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, piu' di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5; l) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus; m) proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi piu' redditizi fra quelli esistenti. 3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese. 4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1. 5. L'autorizzazione puo' essere denegata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento motivato, quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni di cui al comma 2.
Note all'art. 3: - Per l'art. 2188 del codice civile si veda nelle note all'art. 2. - Per il decreto legislativo n. 395 del 2000 si veda nelle note all'art. 2. - Il regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 169 del 29 giugno 1991. - Il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, recante «Uso, destinazione e distrazione degli autobus.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2004, n. 30.
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| Art. 4. Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2; articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), articolo 9, comma 3. 2. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualita' di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1. 3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione degli atti di propria competenza nell'interesse della mobilita' locale, e alle imprese interessate, le relazioni di traffico di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea gia' in concessione.
Nota all'art. 4: - L'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287, cosi' recita: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalita' effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresi', i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. 2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'art. 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale. 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.».
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| Art. 5. Obblighi delle imprese 1. L'impresa, per tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, deve rispettare: a) le condizioni previste all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) del presente decreto legislativo; b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione; c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonche' quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorita'. 2. L'impresa e' tenuta a: a) dall'anno successivo a quello di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, produrre con cadenza annuale, entro il mese di maggio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il rispetto delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo; b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1; c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorita' che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente; d) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1; e) adottare la Carta della mobilita', sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, l'itinerario sul quale e' effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1; f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le localita' di partenza e di destinazione, il periodo di validita' ed il valore, nonche' tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale; g) fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6; h) attivare l'esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validita' dell'autorizzazione. 3. L'impresa e' tenuta a corrispondere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti contributi, per far fronte alle spese derivanti dall'attivita' di cui all'articolo 6, commi 1 e 2: a) un contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di validita' della prima autorizzazione, nonche' un contributo annuale da versare all'atto della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a); b) un contributo, ai fini dell'accertamento della regolarita' e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da versare per ciascun servizio di linea autorizzato, nella misura determinata in ragione dei chilometri e del numero di fermate previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di validita' dell'autorizzazione. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare detto contributo con cadenza annuale, entro il mese di marzo. 4. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare il contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. La misura dei contributi di cui ai commi 3 e 4 e' indicata nella tabella allegata al presente decreto legislativo e viene aggiornata ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita).», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1999, n. 26, supplemento ordinario.
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| Art. 6. Attivita' di monitoraggio e di controllo 1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, in relazione all'andamento della domanda di mobilita' ed all'offerta dei servizi di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative di studio e svolge una costante attivita' di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'articolo 5, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonche' il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati a: a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa; b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa; c) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa; d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attivita' dell'impresa. 3. Le spese per l'accertamento della regolarita' e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, nonche' quelle per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, sono a carico delle imprese. 4. Le somme di cui al comma 3, i contributi versati dalle imprese ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, nonche' i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7, esclusi i proventi delle sanzioni comminate per violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente unita' previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nota all'art. 6: - Per la legge n. 285/1994 si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 7. Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie 1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa: a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d); b) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera h), o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'articolo 8; c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonche' l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c); d) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio; e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attivita' di controllo di cui al precedente articolo 6, comma 2; f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b); g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 8, comma 11; h) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d); i) sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), oppure non provvede, in qualita' di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea; m) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo; n) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia. 2. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00. 3. Sono considerate, altresi', molto gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 78, comma 3; dell'articolo 80, commi 14 e 17; dell'articolo 82, comma 9; dell'articolo 87, comma 6; dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 4. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera f) alla lettera i), sono considerate gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00. 5. Sono considerate gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 72, comma 13; dell'articolo 79, comma 4; dell'articolo 174, comma 9, e dell'articolo 178, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 6. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera l) alla lettera n), sono considerate lievi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00. 7. Sono considerate lievi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 8. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea si verificano quando l'impresa: a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni; b) non possiede la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente; c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; d) non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico; e) non produce la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo; f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4; g) non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 5, comma 2, lettere e) e g). 9. Le infrazioni individuate dalla lettera a) alla lettera f) del comma 8 sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00. 10. L'infrazione individuata alla lettera g) del comma 8 e' considerata lieve. Le imprese che commettono tale infrazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00. 11. L'autorita' che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto legislativo, nonche' di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, richiamate nel presente articolo, e' tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Centro elaborazione dati - per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'articolo 8. La contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Note all'art. 7: - L'art. 78, comma 3; l'art. 80, comma 14 e 17; l'art. 82, comma 9; l'art. 87, comma 6; l'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, cosi' recitano: «3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.». «14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». (Omissis). «17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». «9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.». «6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.». «8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.». - L'art. 72, comma 13; l'art. 79, comma 4; l'art. 174, commi 8 e 9; l'art. 178, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recitano: «13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.». «4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.». «8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. 9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.». 5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta. 6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.». - L'art. 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: «7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da euro 21 a euro 85.». - Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario. - Per il regolamento CEE 1191/69 si veda nelle note all'art. 3. - L'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: «2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.».
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| Art. 8. Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7. Le sanzioni amministrative accessorie sono il richiamo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea. Esse sono applicate nei termini e nelle modalita' di cui al presente articolo, indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il servizio di linea medesimo. 2. L'impresa che compie le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa e' titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla data in cui l'impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa. 3. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 2, senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. 4. Quando le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), sono commesse da un'impresa subaffidataria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di centottanta giorni la medesima impresa dall'esercizio di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di sospensione dell'esercizio per l'impresa subaffidataria si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all'impresa subaffidataria e all'impresa titolare dell'autorizzazione. 5. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 4, senza che l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni. 6. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni e' inferiore a sei mesi. 7. L'impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 6, incorre nella revoca dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 8. 8. L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella revoca dell'autorizzazione. 9. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, individuate all'articolo 7, nell'esercizio di un servizio di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonche' quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi. 10. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione e' adottata anche nel caso previsto dall'articolo 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 11. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi nell'esercizio di un servizio di linea, e' richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo e' intimato all'impresa responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione.
Nota all'art. 8: - L'art. 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: «7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.».
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| Art. 9. Norme transitorie 1. Le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2010; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione. 2. Le concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che alla data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le condizioni previste all'articolo 3, o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2011 si considerano decadute. 3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese. 4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 Km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 Km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico. 5. Dal 1° gennaio 2011, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti e' subordinata al soddisfacimento delle condizioni da parte delle imprese richiedenti, previste all'articolo 3, comma 2. 6. Le domande per l'istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 9: - La legge 28 settembre 1939, n. 1822, le cui disposizioni sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4 del presente decreto, recava: "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.". Note all'art. 10. - Per la legge n. 1822/1939 si veda nelle note all'art. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 le cui disposizioni sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4 del presente decreto, recava: "Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.". - Il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 157, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, recante: "Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1931, n. 301. - La legge 22 settembre 1960, n. 1054, recante: "Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1960, n. 247.
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| Art. 10. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369. 2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonche' la legge 22 settembre 1960, n. 1054, non si applicano ai servizi di linea cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). 3. Per effetto dell'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea. |
| Art. 11. Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli, Ministro della giustizia La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Scajola, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Tabella (prevista dall'articolo 5, comma 5)
Tabella contenente gli importi dei contributi previsti all'art. 5, comma 3
1. Il contributo di iscrizione previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) e' determinato nella misura di euro 2.000,00. 2. Il contributo annuale previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) e' determinato nella misura di euro 1.000,00. 3. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 3, lettera b) e' determinato secondo il seguente schema:
===================================================================== Chilometri |Fermate |Importo dovuto per anno ===================================================================== Fino a 200 |Fino a 10 |Euro 150,00 Da 200,01 a 400 |Da 11 a 20 |Euro 300,00 Da 400,01 a 800 |Da 21 a 25 |Euro 450,00 Oltre 800,01 |Oltre 25 |Euro 600,00
Gli importi da corrispondere secondo il presente schema sono dovuti nella misura determinata nella fascia superiore in cui rientra uno dei due parametri. |
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