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| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 284 |  | Riordino  della  Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visti  gli  articoli 14  e  16  della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe  a  forcella per i trasporti di merce su strada, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in  data  6 febbraio  2003,  istitutivo  della  Consulta generale per l'autotrasporto;
 Vista  la  legge  24 novembre  2003,  n.  326,  di conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, ed in particolare  l'articolo  17,  comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della citata Consulta generale per l'autotrasporto;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visti  gli  articoli 1,  comma  1,  lettera  c),  e 2, commi 1 e 2, lettera  c),  della  legge  1° marzo  2005,  n. 32, recante delega al Governo  per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2006;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
 Considerato   che   e   competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica  non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di   concerto  con  Ministri  per  le  politiche  comunitarie,  della giustizia e delle attivita' produttive;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Finalita'
 1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture   e   degli   organismi   pubblici   operanti  nel  settore dell'autotrasporto  di  merci,  in  attuazione  della  delega  di cui all'articolo  1,  comma  1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32,  sulla  base  dei  principi  e  criteri direttivi generali di cui all'articolo  2,  comma  1, e dei principi e criteri specifici di cui all'articolo  2,  comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del 2005.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   compente   per   materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Gli  articoli  14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recitano:
 «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.».
 «Art.   15   (Decreti-legge).   -  1.  I  provvedimenti
 provvisori  con  forza di legge ordinaria adottati ai sensi
 dell'art.   77   della  Costituzione  sono  presentati  per
 l'emanazione   al   Presidente   della  Repubblica  con  la
 denominazione  di  «decreto-legge» e con l'indicazione, nel
 preambolo,  delle circostanze straordinarie di necessita' e
 di   urgenza   che   ne  giustificano  l'adozione,  nonche'
 dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
 2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
 a) conferire  deleghe  legislative ai sensi dell'art.
 76 della Costituzione;
 b) provvedere  nelle  materie  indicate nell'art. 72,
 quarto comma, della Costituzione;
 c) rinnovare  le  disposizioni  di  decreti-legge dei
 quali  sia stata negata la conversione in legge con il voto
 di una delle due Camere;
 d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
 decreti non convertiti;
 e) ripristinare     l'efficacia    di    disposizioni
 dichiarate  illegittime dalla Corte costituzionale per vizi
 non attinenti al procedimento.
 3.  I  decreti  devono  contenere  misure  di immediata
 applicazione  e  il  loro  contenuto deve essere specifico,
 omogeneo e corrispondente al titolo.
 4.  Il  decreto-legge  e'  pubblicato,  senza ulteriori
 adempimenti,  nella  Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo
 la   sua   emanazione  e  deve  contenere  la  clausola  di
 presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
 5.    Le    modifiche    eventualmente   apportate   al
 decreto-legge  in  sede  di conversione hanno efficacia dal
 giorno  successivo a quello della pubblicazione della legge
 di   conversione,   salvo  che  quest'ultima  non  disponga
 diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
 6.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia cura che del
 rifiuto   di  conversione  o  della  conversione  parziale,
 purche'  definitiva,  nonche' della mancata conversione per
 decorrenza  del  termine  sia  data immediata pubblicazione
 nella Gazzetta Ufficiale.».
 - La  legge  6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione
 dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
 conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
 istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
 trasporti  di merci su strada» e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
 - L'art. 17, comma 3-ter del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n.  269,  convertito  con  modificazioni dalla legge
 24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per
 favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
 conti  pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, cosi' recita:
 «3-ter.  Ai  fini  dell'elaborazione delle strategie di
 ammodernamento  e  riqualificazione  dell'autotrasporto  di
 merci,   con   particolare  riguardo  allo  sviluppo  della
 logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di
 2   milioni   di   euro   annui  per  le  attivita'  ed  il
 funzionamento      della      Consulta     generale     per
 l'autotrasporto.».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 2 luglio
 2004,  n.  184,  recante:  «Riorganizzazione  del Ministero
 delle  infrastrutture  e dei trasporti» e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
 - L'art.  1,  comma  1,  lettera  c), e 2, commi 1 e 2,
 lettera  c),  della  legge  1° marzo  2005,  n. 32, recante
 «Delega  al  Governo per il riassetto normativo del settore
 dell'autotrasporto  di  persone  e  cose», pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, cosi' recitano:
 «Art.  1  (Delega al Governo per il riassetto normativo
 in  materia  di  autotrasporto  di persone e cose). - 1. Il
 Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
 disposizioni vigenti in materia di:
 a) servizi    automobilistici    interregionali    di
 competenza statale;
 b) liberalizzazione  regolata  secondo i principi e i
 criteri   direttivi   di   cui  all'art.  2  dell'esercizio
 dell'attivita'  di autotrasporto e contestuale raccordo con
 la  disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
 autotrasporto di merci per conto di terzi;
 c) organizzazione  e funzioni delle strutture e degli
 organismi  pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto
 di merci.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
 di  concerto  con  i Ministri per le politiche comunitarie,
 della giustizia e delle attivita' produttive.
 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
 sono  trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal
 medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della
 Repubblica,  perche'  su di essi sia espresso, entro trenta
 giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
 organi   parlamentari.  Decorso  tale  termine,  i  decreti
 legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza del parere.
 Qualora  il  termine  previsto per il parere dei competenti
 organi  parlamentari  scada nei trenta giorni che precedono
 la  scadenza  dei  termini  previsti  ai  commi  1  o  4, o
 successivamente,  questi  ultimi sono prorogati di sessanta
 giorni.».
 Art.  2  (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
 legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
 principi e criteri direttivi generali:
 a) riordino   delle  normative  e  adeguamento  delle
 stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
 aperto e concorrenziale;
 b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
 operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
 dell'autotrasporto di viaggiatori;
 c) tutela  della sicurezza della circolazione e della
 sicurezza sociale;
 d) introduzione di una normativa di coordinamento fra
 i  principi  della  direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003
 del    Parlamento    europeo   e   del   Consiglio,   sulla
 qualificazione   iniziale   e   formazione   periodica  dei
 conducenti  di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
 di  merci  o  passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
 all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
 285, e successive modificazioni.
 2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 specifici:
 a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
 a):
 1)  eliminazione  delle  rendite  e  dei diritti di
 esclusivita'  attraverso  il  graduale passaggio dal regime
 concessorio  a  quello autorizzativo senza nuovi o maggiori
 oneri per la finanza pubblica;
 2)  introduzione di parametri intesi ad elevare gli
 standard   di   sicurezza   e  qualita'  dei  servizi  resi
 all'utenza;
 3)  riordino  dei  servizi  esistenti  nel rispetto
 delle competenze delle regioni e delle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  trasporto pubblico
 locale;
 4)  riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
 riferimento,  in  particolare,  alla previsione di sanzioni
 amministrative  a  carico  delle imprese per la perdita dei
 requisiti  necessari  al  rilascio  dell'autorizzazione per
 l'esercizio  dei  servizi,  per  il  mancato rispetto delle
 condizioni  e  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione,
 per gli adempimenti formali di carattere documentale;
 b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
 b):
 1)    superamento   del   sistema   delle   tariffe
 obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
 2)  libera  contrattazione dei prezzi per i servizi
 di autotrasporto di merci;
 3)  responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi
 della  normativa vigente e, ove accertata, del committente,
 del  caricatore  e  del  proprietario  delle merci, i quali
 agiscono  nell'esercizio  di  un'attivita'  di impresa o di
 pubbliche  funzioni,  per  la violazione delle disposizioni
 sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
 particolare,  il  carico dei veicoli, i tempi di guida e di
 riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
 4) previsione, di regola, della forma scritta per i
 contratti di trasporto;
 5)   previsione   della   nullita'   degli  effetti
 derivanti  da  comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul
 vettore  il  peso  economico  delle  sanzioni  a carico del
 committente  per  effetto delle violazioni di cui al numero
 3);
 6)  previsione,  in  caso  di  controversie  legali
 relative    a    contratti    non    in    forma   scritta,
 dell'applicazione  degli  usi e delle consuetudini raccolti
 nei  bollettini  predisposti  dalle  camere  di  commercio,
 industria, artigianato e agricoltura;
 7)  previsione di criteri per definire i limiti del
 risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
 8)  individuazione  di un sistema di certificazione
 di  qualita'  per  particolari  tipologie  di  trasporti su
 strada,  come  quelle delle merci pericolose, delle derrate
 deperibili,   dei   rifiuti   industriali  e  dei  prodotti
 farmaceutici,  con  definizione  dei  modi  e dei tempi per
 attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell'autonomia di
 impresa  e  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in
 materia di certificazione;
 9)   nel  rispetto  della  disciplina  nazionale  e
 comunitaria   in   materia  di  tutela  della  concorrenza,
 possibilita'  di  previsione di accordi di diritto privato,
 definiti  fra le organizzazioni associative di vettori e di
 utenti  dei  servizi  di trasporto, a seguito di autonome e
 concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
 rispettivamente associate;
 10)  introduzione  di  strumenti  che consentano il
 pieno  rispetto  e  il puntuale controllo della regolarita'
 amministrativa di circolazione;
 c) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
 c):
 1)  riordino  e razionalizzazione delle strutture e
 degli    organismi    pubblici    operanti    nel   settore
 dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale
 per  l'autotrasporto,  istituita  con  decreto del Ministro
 delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  2284/TT  del
 6 febbraio  2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e
 strategie  di  governo  del  settore,  anche  in materia di
 controlli,  monitoraggio  e  studio, senza nuovi o maggiori
 oneri per la finanza pubblica;
 2)  riforma  del  comitato  centrale e dei comitati
 provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di
 cose  per  conto di terzi con attribuzione anche di compiti
 di  gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la
 finanza pubblica;
 3)  nell'attuazione  dei  principi e dei criteri di
 cui  ai  numeri  1)  e  2), garanzia dell'uniformita' della
 regolamentazione  e  delle  procedure, nonche' tutela delle
 professionalita' esistenti.».
 - Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 32/2005 si veda
 nelle note alla premesse.
 Note all'art. 1:
 -   Per  gli  articoli 1  e 2 della legge n. 32/2005 si
 veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
 a) «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto;
 b) «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per  la  legge  n.  298/1974, si veda nelle note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Denominazione e sede
 1. La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.
 2.  La  Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in  posizione  di  autonomia  contabile e finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 8.
 |  |  |  | Art. 4. Attribuzioni
 1.   La  Consulta  svolge  attivita'  propositiva,  di  studio,  di monitoraggio,   di  consulenza  delle  autorita'  politiche,  per  la definizione  delle  politiche  di  intervento  e  delle  strategie di governo  nel  settore  dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia   di   controlli  tecnici  ed  amministrativi  sull'esercizio dell'attivita' di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:
 a) elabora  e provvede all'aggiornamento, nonche' al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica;
 b) esprime  parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e  l'applicazione  delle  disposizioni,  anche europee, in materia di autotrasporto,      nonche'      sulle     problematiche     relative all'attraversamento delle Alpi;
 c) esprime  parere  sui  problemi  di competenza della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti;
 d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalita', anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;
 e) formula  indirizzi  e  proposte  in materia di sicurezza della circolazione   stradale,  e  provvede  all'elaborazione  di  proposte relative  ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attivita' di autotrasporto;
 f) promuove  studi  e  indagini sulle politiche di investimento e sulla  competitivita'  delle  imprese  italiane  di  autotrasporto in ambito  internazionale,  provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;
 g) provvede   all'aggiornamento   degli  usi  e  consuetudini  da applicare  alla  definizione  delle  controversie  aventi  ad oggetto contratti  di  trasporto  di  merci  su strada stipulati non in forma scritta,  ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
 h) elabora  e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese  di  autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;
 i) propone  indirizzi  in  materia  di certificazione di qualita' delle  imprese  che  effettuano  trasporti  di  merci  pericolose, di derrate   deperibili,   di   rifiuti   industriali   e   di  prodotti farmaceutici;
 l)  esprime,  su  richiesta  delle  competenti  autorita', pareri sull'adozione    di    provvedimenti    amministrativi    riguardanti 1'autotrasporto;
 m) fermo  restando  quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia  di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione  del  criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2),  lettera  c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica,  in  collaborazione  con  il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche' la tutela delle professionalita' esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione  delle  imprese  di  autotrasporto  all'Albo nazionale degli  autotrasportatori,  anche  al fine di assicurare il necessario coordinamento.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Per  il  testo dell'art. 2 della legge n. 32 del 2005
 si veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Composizione
 1. La Consulta e' composta dai seguenti membri effettivi:
 a) il   Presidente,  nominato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio   dei   Ministri,   su   designazione  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalita' ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica;
 b) due  Vicepresidenti,  dei quali il primo e' di diritto il Capo del  Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo e' designato dai   componenti  in  rappresentanza  delle  categorie  economiche  e produttive;
 c) quattro   rappresentanti,   con  qualifica  dirigenziale,  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 d) il Presidente del Comitato centrale;
 e) un   rappresentante,   con   qualifica   dirigenziale,   della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli  affari  esteri,  dell'interno,  della  difesa, dell'economia e delle   finanze,   dell'ambiente   e  tutela  del  territorio,  della giustizia,  delle  politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro  e  delle politiche sociali, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali;
 f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:
 1)  ordinamento  interno  a  base  democratica,  sancito  dallo statuto;
 2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto,  della  categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea    rappresentanza   di   categorie   aventi   interessi contrapposti;
 3)  anzianita'  di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno  cinque  anni,  durante  i  quali siano state date, in maniera continuativa,   anche   a   livello  provinciale,  manifestazioni  di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;
 4)  non  meno  di venti imprese iscritte a livello provinciale, per  un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento  tonnellate,  ovvero  non  meno di dieci imprese iscritte a livello   provinciale,   per   un  totale  di  veicoli  aventi  massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;
 5)  organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province.
 6)  Per  il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna  delle  associazioni  presenti  nella  Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
 g) quattro   rappresentanti   delle   associazioni  nazionali  di rappresentanza,   assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo, giuridicamente  riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
 h) un  rappresentante  per ciascuna delle seguenti organizzazioni associative:    AISCAT,    Assoaereo,    Assologistica,    Assoporti, Casartigiani,  CNA,  Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative,  Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma, Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale cooperative e mutue;
 i) un rappresentante dell'ANAS;
 l) un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
 m) un rappresentante di Trenitalia S.p.a.
 2.  I  componenti  di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
 3.  Oltre  a  quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della Consulta  i  rappresentanti  delle  parti economiche e sociali che ne facciano  richiesta  motivata,  previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui all'articolo 6.
 4.  Il  Presidente  della  Consulta puo' invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria,   nonche'   esperti  di  specifici  settori  connessi  con l'attivita' della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Per  l'art.  2  della legge n. 32/2005, si veda nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Organi
 
 1. Sono organi della Consulta: a) il Presidente; b) l'Assemblea  generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti
 e da tutti i componenti; c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti
 e  da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in
 rappresentanza   delle   Amministrazioni   pubbliche,  quattro  in
 rappresentanza   delle   associazioni   di   categoria,   uno   in
 rappresentanza  delle  associazioni  del  movimento  cooperativo e
 cinque  in  rappresentanza  delle  altre  categorie  economiche  e
 sociali.   I  componenti  del  Comitato  esecutivo  sono  nominati
 dall'Assemblea  generale, su proposta del Presidente, tenuto conto
 delle indicazioni delle parti interessate; d) il Segretario generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra
 persone,   anche   estranee   alla  Pubblica  amministrazione,  di
 comprovata  competenza  ed  esperienza  nel  settore del trasporto
 stradale di merci e della logistica; e) il  Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri
 e  da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica amministrazione,
 tutti  nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea
 generale; f) l'Ufficio    di   Presidenza,   composto   dal   Presidente,   dai
 Vicepresidenti,   dal   Presidente   del  Comitato  centrale,  dal
 Segretario generale e dal Presidente del Comitato scientifico; g) l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, composto di dieci
 membri,  scelti  dal  Presidente  fra  i componenti dell'Assemblea
 aventi   specifica  professionalita'  in  materie  statistiche  ed
 economiche; h) le  Sezioni  regionali,  nominate  dal  Presidente  della Consulta
 composte  ciascuna  da  un Presidente, scelto dal Presidente della
 Consulta   fra  i  dirigenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
 terrestri  in  servizio  presso  il  corrispondente  SIIT,  da  un
 Vicepresidente,  designato  dalla  camera di commercio, industria,
 agricoltura  e artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e
 da sette rappresentanti delle categorie dell'autotrasporto e della
 logistica,  e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni
 componente delle Sezioni regionali e' nominato un supplente.
 2.  I  componenti  degli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati.
 3.   I  componenti  degli  organi  della  Consulta  possono  essere sostituiti  nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
 4.   Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  della  Consulta  verso l'esterno.
 5.  L'Assemblea  generale e' l'organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.
 6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e  svolge  i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle finalita' assegnate alla Consulta.
 7.  Il  Segretario  generale  e' l'organo esecutivo della Consulta, collabora  con  il  Presidente  nella  definizione  dei  programmi di attivita'   ed   e'  responsabile  della  gestione  amministrativa  e contabile della Consulta stessa.
 8.  Il  Comitato  scientifico  fornisce  il supporto di studio e di approfondimento alle attivita' ed alle iniziative della Consulta, con particolare  riguardo  a  quelle  inerenti  il  Piano nazionale della logistica,  le  indagini  sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.
 9.   L'Ufficio  di  presidenza  si  riunisce  su  convocazione  del Presidente  e  definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali.
 10. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto svolge funzioni di  monitoraggio  sul  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di sicurezza  della  circolazione  e  di  sicurezza  sociale, e provvede all'aggiornamento  degli  usi  e  consuetudini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.
 11.   Il   Segretario   generale  ed  il  Presidente  del  Comitato scientifico   partecipano,  senza  diritto  di  voto,  alle  riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.
 12.   Le   Sezioni   regionali   danno  esecuzione  alle  direttive dell'Assemblea  generale aventi implicazione territoriale e formulano proposte  per  l'adozione  di  iniziative nell'ambito territoriale di competenza.  Esse  collaborano altresi' con i corrispondenti Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.
 13.  Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, puo'  istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.
 |  |  |  | Art. 7 Organizzazione e funzionamento
 
 1.  La  realizzazione  dei  programmi  di  attivita'  e la gestione amministrativa  e contabile della Consulta sono curate dal Segretario generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica amministrazione, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento: a) affari  generali,  gestione del personale, contabilita' ed aspetti
 finanziari; b) attuazione del Piano nazionale della logistica; c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese; d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalita'; e) certificazione di qualita' e sicurezza; f) comunicazione e pubblicita'.
 2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  a),  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto  legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di'  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e  sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali  e  per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario  coordinamento  con  i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11. Con lo stesso regolamento, sono  fissati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la designazione dei componenti  delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto  e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 L'art.   17,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  n.
 400/1988, cosi' recita:
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni contabili
 1.  Alle  spese  connesse  all'attivita'  ed al funzionamento della Consulta   si   provvede   nei   limiti   delle  risorse  autorizzate dall'articolo  17,  comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  a),  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, e' disciplinata  la  gestione  autonoma,  da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.
 3.  Con  lo  stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i gettoni  di  presenza  per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi  delle  spese ed ogni altra indennita', che sono corrisposti nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 -  Per  l'art.  17,  comma  3-ter  del decreto-legge n.
 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, si veda nelle
 note alle premesse.
 - L'art.  17,  comma  1,  lettera  a),  della  legge n.
 400/1988, si veda nelle note all'art. 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9 Attribuzioni
 
 1.    Il    Comitato    centrale   per   l'Albo   nazionale   degli autotrasportatori   opera  in  posizione  di  autonomia  contabile  e finanziaria,  nell'ambito  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.
 2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni: a) curare  la  formazione,  la  tenuta  e  la pubblicazione dell'Albo
 nazionale  delle  imprese  di  autotrasporto di merci per conto di
 terzi; b) coordinare  l'attivita'  dei  Comitati  regionali e vigilare su di
 essa; c) decidere,  in  via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti
 dei Comitati regionali; d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese
 di  autotrasporto,  in  base  a  quanto  disposto  dal decreto del
 Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme
 sul  sistema  delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato
 centrale; e) collaborare  con  la  Consulta, provvedendo, in particolare, sulla
 base  degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare
 studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del
 settore  dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
 del  personale  addetto  ai  controlli  sui  veicoli  pesanti ed a
 partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare
 iniziative   di   assistenza   e   di  sostegno  alle  imprese  di
 autotrasporto,  ad  esprimere  il  proprio  avviso  su progetti di
 provvedimenti   amministrativi  in  materia  di  autotrasporto,  a
 formulare indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle
 imprese  che  effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate
 deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; f) accreditare  gli  organismi  di  certificazione di qualita' di cui
 alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7; g) verificare,   in  collaborazione  con  la  Consulta,  il  rispetto
 dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche'
 la   tutela   delle  professionalita'  esistenti,  secondo  quanto
 previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m); h) attuare  le  direttive  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
 trasporti in materia di autotrasporto; i) curare  attivita'  editoriali  e  di  informazione alle imprese di
 autotrasporto,    anche   attraverso   strumenti   informatici   e
 telematici; l) proporre  alla  Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del
 settore dell'autotrasporto.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
 1994, n. 681 recante "Regolamento recante norme sul sistema
 delle   spese  derivanti  dal  funzionamento  del  Comitato
 centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori di cose per
 conto  di  terzi"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 14 dicembre 1994, n. 291.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Composizione
 1.  Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri effettivi, nominati   con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti:
 a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;
 b) due  Vicepresidenti, dei quali il primo e' eletto dal Comitato centrale  fra  i  componenti  in  rappresentanza  del Ministero delle infrastrutture  e  dei trasporti ed il secondo e' eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;
 c) quattro   rappresentanti,   con  qualifica  dirigenziale,  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 d) un  rappresentante,  con  qualifica dirigenziale, per ciascuno dei  Ministeri  degli  affari  esteri,  dell'interno, dell'economia e delle   finanze,   della   giustizia,   dell'ambiente  e  tutela  del territorio,  delle  politiche  comunitarie,  del  lavoro  e politiche sociali,  delle  politiche  agricole  e  forestali,  delle  attivita' produttive, e degli affari regionali;
 e) quattro    rappresentanti   delle   Regioni,   di   cui   tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale,  ed  uno  in  rappresentanza  delle  regioni  a  statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano;
 f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli   autotrasportatori   presente   nella  Consulta  generale  per 1'autotrasporto  e  per  la logistica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera f);
 g) quattro   rappresentanti   delle   associazioni  nazionali  di rappresentanza,   assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo, giuridicamente  riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.
 2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
 3.  I  componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono  essere  confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del   mandato,   su   richiesta   delle   Amministrazioni   o   delle organizzazioni che li hanno designati.
 |  |  |  | Art. 11 Organi periferici
 
 1.  I  Comitati  regionali  per l'Albo degli autotrasportatori sono composti  ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento dei  trasporti  terrestri  fra  i  dirigenti  in  servizio  presso il corrispondente  Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni   di   categoria  degli  autotrasportatori,  da  quattro rappresentanti  degli  uffici  periferici  a  livello provinciale del Dipartimento  dei  trasporti  terrestri,  da  un  rappresentante  per ciascuno  degli  organi  periferici  del Ministero dell'interno e del lavoro  e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai trasporti  della  regione  interessata,  da  sei rappresentanti delle associazioni   di   categoria   degli   autotrasportatori   e  da  un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.
 2.  I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono  essere  confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del   mandato,   su   richiesta   delle   Amministrazioni   o   delle organizzazioni che li hanno designati.
 3.  I  Comitati regionali, relativamente all'ambito territoriale di competenza: a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale; b) formulano  proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli
 Albi provinciali degli autotrasportatori; c) collaborano   con   le   corrispondenti  Sezioni  regionali  della
 Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse; d) forniscono  alle  autorita' competenti l'elenco delle associazioni
 di categoria riconosciute rappresentative.
 4.  Avverso  i  provvedimenti  adottati  dai Comitati regionali nei confronti  delle  imprese  di  autotrasporto,  e'  ammesso ricorso al Comitato  centrale,  entro  trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
 |  |  |  | Art. 12 Organizzazione e funzionamento
 
 1.  L'attivita'  e  la  gestione  amministrativa  e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente   fra  i  funzionari  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri,  che  si  avvale  di dipendenti dello stesso Dipartimento, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento: a) affari generali, gestione del personale, contabilita'; b) iniziative  di  sostegno  alle  imprese  di  autotrasporto ed alle
 riduzioni compensate dei pedaggi autostradali; c) sicurezza e controlli; d) studi e ricerche di settore; e) formazione e informazione; f) certificazione di qualita'.
 2.  Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, e' stabilita la  dotazione  di  personale  necessaria  per  il  funzionamento  del Comitato   centrale   e   sono   dettate   le  connesse  disposizioni organizzative  per  gli  organi  centrali  e periferici, anche tenuto conto  del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32. Con lo stesso regolamento, sono fissati  i  criteri e le modalita' per la designazione dei componenti dei  Comitati  regionali  in  rappresentanza  delle  associazioni  di categoria   degli   autotrasportatori   e  di  quelle  del  movimento cooperativo.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Per  l'art.  2,  della legge n. 32/2005 si veda nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni contabili
 1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  a),  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  entro  il  termine  di centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto  legislativo,  sono  emanate le disposizioni modificative del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 novembre  1994,  n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza,  ai  rimborsi  delle  spese e ad ogni altra indennita', che sono    corrisposti    nell'ambito   delle   risorse   effettivamente disponibili.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Per  l'art.  17,  comma 1, lettera a), della legge n.
 400/1988, si veda nelle note all'art. 7.
 - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
 681/1994, si veda nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Abrogazioni
 1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui  agli  articoli 7  e  13  del  presente decreto legislativo, sono abrogati:
 a) gli  articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, primo comma, numero   1),   della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  e  successive modificazioni;
 b) gli  articoli 3,  4,  5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni.
 2.  Sono  comunque  abrogate  le  disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 21 della citata legge
 n.  298  del  1974,  come modificato dal presente decreto a
 decorrere  dalla  data di entrata in vigore dei regolamenti
 di  cui  agli  articoli 7  e 13 del decreto legislativo qui
 pubblicato:
 «Art.   21   (Sanzioni   disciplinari).  -  Le  imprese
 incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
 1) (abrogato);
 2)   quando  siano  state  a  loro  carico  accertate
 violazioni  degli  articoli 10,  33  e  121 del testo unico
 15 giugno 1959, n. 393;
 3)   quando  siano  state  a  loro  carico  accertate
 violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
 4)  quando  abbiano  esercitato  senza  la prescritta
 abilitazione l'attivita' di cui all'art. 16;
 5)   quando   sia   stata  a  loro  carico  accertata
 l'inosservanza  degli  obblighi  dell'assicurazione  e  dei
 relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
 6)   quando   non   abbiano  effettuato  nei  termini
 prescritti le comunicazioni di cui all'art. 18;
 6-bis)  quando, nel caso di attivita' di trasporto di
 cose  per conto proprio o di terzi, siano state accertate a
 loro  carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo
 cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge
 13 novembre   1978,  n.  727,  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni,  e  degli  articoli 3,  4,  103  e 127, terzo
 comma,  del  testo  unico  delle  norme  sulla circolazione
 stradale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  15 giugno  1959, n. 393, e successive modifiche
 ed  integrazioni,  nonche'  delle  norme  sul  rapporto tra
 numero  dei  veicoli  rimorchiati  e veicoli idonei al loro
 traino in disponibilita' dell'impresa.
 Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
 a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
 b) nella censura per i casi di maggiore gravita';
 c) nella  sospensione dall'albo da un mese a sei mesi
 per  i casi di particolare gravita' o quando siano stati in
 precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
 d) nella  radiazione  dall'albo nei casi di reiterate
 gravi violazioni.».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
 1976,  n.  32,  recante  «Norme  di  esecuzione della legge
 6 giugno  1974.  n.  298,  modificata dalla legge 28 aprile
 1975,  n.  145, concernente istituzione dell'albo nazionale
 degli   autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
 disciplina  degli autotrasporti di cose e istituzione di un
 sistema  di  tariffe a forcella per i trasporti di merci su
 strada»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 marzo
 1976, n. 60.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Disposizione transitoria
 1. Il mandato dei componenti della Consulta e del Comitato centrale e'  prorogato  fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7, 8 e 13.
 |  |  |  | Art. 16. Disposizione finanziaria
 1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Castelli, Ministro della giustizia
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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