Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art.1, comma 1, lettera b) e
l'art. 2, comma 1, lettere a), b) c), e d), e comma 2,
lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante:
«Delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose».
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di:
a) (omissis);
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con
la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
autotrasporto di merci per conto di terzi.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle
stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese
operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e
dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della
sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra
i principi della direttiva n. 2003/59/CE del 15 luglio 2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) (omissis);
b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b):
1) superamento del sistema delle tariffe
obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi
di autotrasporto di merci;
3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi
della normativa vigente e, ove accertata, del committente,
del caricatore e del proprietario delle merci, i quali
agiscono nell'esercizio di un'attivita' di impresa o di
pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni
sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di
riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i
contratti di trasporto;
5) previsione della nullita' degli effetti
derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul
vettore il peso economico delle sanzioni a carico del
committente per effetto delle violazioni di cui al n. 3);
6) previsione, in caso di controversie legali
relative a contratti non in forma scritta,
dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti
nei bollettini predisposti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del
risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione
di qualita' per particolari tipologie di trasporti su
strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate
deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti
farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per
attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di
impresa e della normativa nazionale e comunitaria in
materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e
comunitaria in materia di tutela della concorrenza,
possibilita' di previsione di accordi di diritto privato,
definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di
utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e
concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il
pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarita'
amministrativa di circolazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e
l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva n. 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva n. 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva n. 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio n.
85/337/CEE e n. 96/61/CE relativamente alla partecipazione
del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo, e del Consiglio, del
3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive n. 78/660/CEE, n.
83/349/CEE, n. 86/635/CEE e n. 91/674/CEE relative ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n.
96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva n.
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, che modifica la direttiva n. 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
n. 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n.
76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/22/CE
del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze b-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva n. 85/511/CEE e le
decisioni n. 89/531/CEE e n. 91/665/CEE e recante modifica
della direttiva n. 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del
Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva n. 2000/13/CE
per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti
contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva n. 77/388/CEE relativamente alle
norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
decisione n. 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva n. 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva n.
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive n. 64/221/CEE, n. 68/360/CEE, n. 72/194/CEE, n.
73/148/CEE, n. 75/34/CEE, n. 75/35/CEE, n. 90/364/CEE, n.
90/365/CEE e n. 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive n. 85/611/CEE e n.
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2004/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n.
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.».
- La direttiva n. 2003/59/CE e' pubblicata in GUCE n.
L. 226 del 10 settembre 2003.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per la legge 1° marzo 2005, n. 32 e gli articoli 1,
comma 1, lettera b) e 2, comma 2, lettera b), vedi note
alle premesse.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attivita' di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attivita', consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprieta' delle cose oggetto dell'attivita' di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
 
Art. 3.
Superamento tariffe obbligatorie
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, e' abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;
h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985.
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno
1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada),
come modificato dal presente decreto, a decorrere dal
28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore
dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
del decreto qui pubblicato.
«Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). -
Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 1 senza
essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare
l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la
radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei
cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione
delle disposizioni del presente articolo o dell'art. 46,
accertata con provvedimento esecutivo.
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di
cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente
l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
46 della presente legge, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
- La legge 22 agosto 1985, n. 450, recante: «Norme
relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per
perdita o avaria delle cose trasportate», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1985, n. 202.
- Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante:
«Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 maggio 1993, n. 123.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
1978, n. 56, recante: «Norme di esecuzione relative al
titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1978, n. 77.



 
Art. 4.
Contrattazione dei prezzi
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
 
Art. 5.
Accordi volontari
1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:
a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;
b) previsione della obbligatorieta' della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformita' degli accordi stessi;
c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attivita' di autotrasporto;
d) previsione della responsabilita' soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocita' massima consentita;
e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilita' di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;
g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;
h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validita' fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.



Note all'art. 5:
- Per la legge 1° marzo 2005, n. 32, e l'art. 2, comma
2, lettera b), n. 3, vedi note alle premesse.
- Per la legge 6 giugno 1974, n. 298, vedi note
all'art. 3.



 
Art. 6
Forma dei contratti

1. Il contratto di trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del
caricatore; b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi; c) tipologia e quantita' della merce oggetto del trasporto, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione
dei veicoli adibiti al trasporto stesso; d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita' di pagamento; e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di
riconsegna della stessa al destinatario.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) termini temporali per la riconsegna della merce; b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla
lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.



Note all'art. 12:
- Gli articoli 84 e 180 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, cosi' recitano:
"Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che
regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle
Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le
autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e'
autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le
modalita' per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
euro 35 a euro 143 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
"Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente
la carta di circolazione puo' essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale e il certificato di idoneita',
quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 35 a euro 143. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da euro 21 a euro 85.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.".
- Per l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, vedi note all'art. 7. Il regolamento (CE) n.
484/2002 e' pubblicato in GUCE n. 76 del 19 marzo 2002.
- Per la direttiva 2003/59/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 7. Responsabilita' del vettore, del committente del caricatore e del
proprietario della merce
1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attivita' di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilita', nei limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e' stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarita' dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente e' sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974,
n. 298, si vedano le note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
«Art. 19 (Sequestro). - Quando si e' proceduto a
sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma
dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro
il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non
e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento
amministrativo, l'autorita' competente puo' disporre la
restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca
obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata,
il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la
confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e'
avvenuto il sequestro.».
«Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie). -
L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
giudice penale con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni
amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
esse consistono nella privazione o sospensione di facolta',
e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono
applicabili fino a che e' pendente il giudizio di
opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
di connessione di cui all'art. 24, fino a che il
provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorita' stesse possono disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate
a commettere la violazione e debbono disporre la confisca
delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose
suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto
il pagamento.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle
cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si
applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».
- Gli articoli 12, 197, 142, 174, 61, 62, 164 e 167 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, citato nelle
premesse cosi' recitano:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di Polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di Istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
«Art. 197 (Concorso di persone nella violazione). - 1.
Quando piu' persone concorrono in una violazione, per la
quale e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria,
ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista,
salvo che la legge disponga diversamente.».
«Art. 142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
possono elevare il limite massimo di velocita' fino a
150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed
effettive del tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l), dell'art. 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocita' massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i), del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art.
138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonche' le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
143 a euro 573.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 21 a euro 85.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni ivi
previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da due a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.».
«Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di
cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui
sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art.14 del
suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono
essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del
Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato
del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro
di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
medesimo regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano
le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
21 a euro 85.
7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro
85, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85,
nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo
di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve
essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
presente articolo.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale
la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n.
3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene
scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che
effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o
di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a
tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante
il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
di diffida rivoltale dall'autorita' competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non
vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare
una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche
nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che
l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che
effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si
applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti
in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai
commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha
rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza
adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, e' ammesso
ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita'
diverse sono definitivi.».
«Art. 61 (Sagoma limite). - 1. Fatto salvo quanto
disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel
computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze
dovute ai retrovisori, purche' mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e'
consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino,
non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per
i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
sono considerati i retrovisori purche' mobili. Gli autobus
da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere
dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza
massima secondo direttive stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono
eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di
traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri
limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e
filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di
persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli
autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza
massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni
tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle
autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di
merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze
dovute ai retrovisori, purche' mobili.
5. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e
dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le
condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali
superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di
sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere
ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti
eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute
nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma
stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso
costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
357 a euro 1.433. Per la prosecuzione del viaggio si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 164, comma
9.».
«Art. 62 (Massa limite). - 1. La massa limite
complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto
disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo, costituita dalla massa del veicolo
stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli
a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi
muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio
trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico
non puo' eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione
dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi
e 26 t se a tre o piu' assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104,
per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali
che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due
assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo'
eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se
si tratta di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e 32 t,
rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro
o piu' assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due
assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve
eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi
2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi
non puo' superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un
autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non
puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o
piu' assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante
sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma
delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale
e' inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia
pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non
puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo'
eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso
il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e'
soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.».
«Art. 164 (Sistemazione del carico sui veicoli). - 1.
Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da
evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non
diminuire la visibilita' al conducente ne' impedirgli la
liberta' dei movimenti nella guida; da non compromettere la
stabilita' del veicolo; da non mascherare dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di
riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61 e non puo' sporgere
longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se
costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti
dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui
all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che
sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo,
purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di
distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente
percepibili, collocati orizzontalmente, non possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del
veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle
oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e
non devono strisciare sul terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino
sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del
veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad
evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni
caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata
mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari,
rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle
estremita' della sporgenza in modo da risultare
costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
le modalita' di approvazione dei pannelli. Il pannello deve
essere conforme al modello approvato e riportare gli
estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 71 a euro 286.
9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il
conducente non abbia provveduto a sistemare il carico
secondo le modalita' stabilite dal presente articolo.
Percio' l'organo accertatore, nel caso che trattasi di
veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di
cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, provvedendo con
tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per la detta sistemazione; del ritiro e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. I
documenti sono restituiti all'avente diritto allorche' il
carico sia stato sistemato in conformita' delle presenti
norme. Le modalita' della restituzione sono fissate dal
regolamento.».
«Art. 167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui
rimorchi). - 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non
possono superare la massa complessiva indicata sulla carta
di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa
complessiva a pieno carico risulta essere superiore di
oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di
circolazione, quando detta massa e' superiore a 10 t e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
a) da euro 35 a euro 143, se l'eccedenza non supera 1
t;
b) da euro 71 a euro 286, se l'eccedenza non supera
le 2 t;
c) da euro 143 a euro 573, se l'eccedenza non supera
le 3 t;
d) da euro 357 a euro 1.433, se l'eccedenza supera le
3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste
nel comma 2 sono applicabili allorche' la eccedenza,
superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente
il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta
per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di
cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con
il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con
carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera
delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a
20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e
g), possono circolare con il loro carico sulle strade che
abbiano altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle
opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un
autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico
risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione e' soggetto ad
un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista
nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche
nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli,
anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di
cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 573, ferma
restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del
codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo le masse complessive a pieno carico
indicate nelle carte di circolazione, nonche' i valori
numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi
percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento
chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano sia al conducente che al proprietario
del veicolo, nonche' al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario
della carta di circolazione del veicolo e' tenuto a
corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art.
62.
10. Quando e' accertata una eccedenza di massa
superiore al dieci per cento della massa complessiva a
pieno carico indicata nella carta di circolazione, la
continuazione del viaggio e subordinata alla riduzione del
carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli
eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la
massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione,
limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento
alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al
rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del
cinque per cento e' prevista anche per i trasporti
eccezionali e in tale caso non decade la validita'
dell'autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del
carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con
le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi
di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti
da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono
a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano
tutte le norme previste dal presente articolo.».
- Per il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974,
n. 298, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 7-bis (1)
(( Istituzione della scheda di trasporto ))

(( 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato: "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, cosi' come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilita' di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3. ))
 
Art. 8.
Procedura di accertamento della responsabilita'
1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorita' competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.
3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorita' competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilita', applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.
 
Art. 9.
Usi e consuetudini per i contratti non scritti
1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini e' effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.
 
Art. 10.
Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 1696, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1696 (Calcolo del danno in caso di perdita o di
avaria). - Il danno derivante da perdita o da avaria si
calcolano secondo il prezzo corrente delle cose trasportate
nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere
superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo
della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed
all'importo di cui all'art. 23, comma 3, della Convenzione
per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge
6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei
trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non e'
derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le
modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni
internazionali applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo
ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della
merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del
vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni
altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione
del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni.».



 
Art. 11.
Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto
1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualita' da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, e' effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitivita'.
2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualita' rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalita' e tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualita', nei limiti di quanto previsto al comma 1.
 
Art. 12
Controllo della regolarita' amministrativa di circolazione

1. Ai fini del controllo della regolarita' amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, e' tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella disponibilita' del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a cio' tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorita' competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente articolo, e' fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attivita' di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarita' dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
 
Art. 13.
Finalita'
1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.



Nota all'art. 13:
- L'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, citata
nelle premesse cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
"A" e "B".
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/ CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva
2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva
2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati "A" e
"B", ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.».



 
Art. 14.
Qualificazione e formazione
1. L'attivita' dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.».



Note all'art. 14:
- L'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, reca: «Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori.».
- Si riporta il testo dell'art. 115, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
«Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Chi guida veicoli o conduce
animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche'
non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera
c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al
punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia
munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 311 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495,
recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada»:
«Art. 311 (Art. 116 Cod. Str. - Requisiti per il
rilascio del CAP). - 1. Per il rilascio del CAP, a seconda
del tipo richiesto, e' necessaria la titolarita' della
patente di guida come di seguito indicato:
KA - patente di categoria A;
KB - patente di categoria B;
KC - patente di categoria C;
KD - patente di categoria D per la guida di autobus;
negli altri casi;
KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze
altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.
2. Il rilascio del CAP e' subordinato all'accertamento
del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per
il rilascio, la revisione e la conferma di validita' della
patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
3. Per ottenere il certificato di abilitazione
professionale (CAP), occorre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per
la categoria prevista dal comma 1;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) superare l'apposito esame da sostenersi nella
circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero
dimostrare di essere in possesso della relativa
abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
4. A minori di anni 21 puo' essere rilasciato
esclusivamente il certificato di abilitazione professionale
KC.
5. L'ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a
rilasciare il certificato di abilitazione professionale,
contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal
centro elaborazione dati della Direzione generale della
M.C.T.C.
6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha
validita' per sei mesi da' diritto a sostenere l'esame una
volta soltanto e non e' prorogabile.».



 
Art. 15.
Campo di applicazione
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 e' rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attivita' di autotrasporto di persone o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
 
Art. 16.
Deroghe
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente.
 
Art. 17.
Esenzioni
1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalita' di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
Art. 18
Qualificazione iniziale

1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto: a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui
e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in
deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1,
lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni; b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.
2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. I conducenti gia' titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
 
Art. 19
Carta di qualificazione del conducente
comprovante la qualificazioneiniziale

1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneita', secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.
2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato: a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di
teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di
guida; b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei
criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.



Nota all'art. 19:
- L'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica, citato nelle premesse, cosi'
recita:
"Art. 10. - Le autoscuole autorizzate si distinguono
in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per
la preparazione di candidati al conseguimento della patente
di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti
speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di
revisione e al conseguimento del certificato di
abilitazione professionale (C.A.P.).".



 
Art. 20.
Formazione periodica
1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni.
6. Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 126 e 216 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, puo' stabilire termini di validita'
piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in
relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti,
all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e
psichici, determinando altresi' in quali casi debba
addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, commi 8 e 8-bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della
conferma di validita' della patente di guida. Detto
accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti
che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di
aver effettuato i versamenti in conto corrente postale
degli importi dovuti per la conferma di validita' della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la
visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La
ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per
il periodo di validita'.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti
in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del
comma 5.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso
per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e
130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione
del conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente o della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
di circolazione, della targa o della patente di guida o
della carta di qualificazione del conducente). - 1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'
stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneita'
tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o
licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa,
ovvero della patente di guidia o della carta di
qualificazione del conducente, il documento e' ritirato,
contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri se si tratta della carta di
circolazione, del certificato di idoneita' tecnica per le
macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della
targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente;
la competenza territoriale di detti uffici e' determinata
con riferimento al luogo della commessa violazione. Il
prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sullapatente al prefetto del luogo
di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il
viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della
targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai
sensi dell'art. 214.
2. La restituzione del documento puo' essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla
prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli
enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento
delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
nella carta di circolazione o nel certificato di idoneita'
tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art.
203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di
rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata.
In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1
la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla
sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo
stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa.».



 
Art. 21.
Luogo di svolgimento della formazione
1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonche' conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonche' i conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
 
Art. 22.
Codice comunitario
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e' conforme al modello previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validita' della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.



Nota all'art. 22:
- Per il regolamento (CE) 484/2002 vedi note all'art.
12.



 
Art. 23.
Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti
1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonche' al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, e' revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.



Note all'art. 23:
- L'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, cosi' recita:
«Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli
225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata
nella tabella allegata, a seguito della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle
norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una
tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate
nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio
relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di
contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente
piu' violazioni delle norme di cui ai comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici punti. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi
in cui e' prevista la sospensione o la revoca della
patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il
proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a
suo carico la sansione prevista dall'art. 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti.
Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'art. 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa
a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione e' notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento.

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis Norma violata| |Punti --------------------------------------------------------------------- Art. 141 |Comma 8 |5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, terzo periodo |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 142 |Comma 8 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 143 |Comma 11 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 12 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con riferimento al comma 5 |4 --------------------------------------------------------------------- Art. 145 |Comma 5 |6 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7,|
|8 e 9 |5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di | Art. 146 |divieto di sosta e fermata |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 |6 --------------------------------------------------------------------- Art. 147 |Comma 5 |6 --------------------------------------------------------------------- Art. 148 |Comma 15, con riferimento al comma 2 |3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 15, con riferimento al comma 3 |5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 15, con riferimento al comma 8 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, terzo periodo |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 149 |Comma 4 |3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, secondo periodo |5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |8 --------------------------------------------------------------------- Art. 150 |Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5 |5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6 |8 --------------------------------------------------------------------- Art. 152 |Comma 3 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 153 |Comma 10 |3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 154 |Comma 7 |8 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 158 |Comma 2, lettere d), g) e h) |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 161 |Commi 1 e 3 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 2 |4 --------------------------------------------------------------------- Art. 162 |Comma 5 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 164 |Comma 8 |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 165 |Comma 3 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 167 |Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: | ---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a 1t |1 ---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a 2t |2 ---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a 3t |3 ---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a 3t |4 ---------------------------------------------------------------------
|Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: | ---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore al 10 per cento |1 ---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore al 20 per cento |2 ---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore al 30 per cento |3 ---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore al 30 per cento |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 168 |Comma 7 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9-bis |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 169 |Comma 8 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 10 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 170 |Comma 6 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 171 |Comma 2 |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 172 |Commi 8 e 9 |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 173 |Comma 3 |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 174 |Comma 4 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 175 |Comma 13 |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 16 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 176 |Comma 19 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) |
|e d) |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 21 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 177 |Comma 5 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 178 |Comma 3 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 179 |Commi 2 e 2-bis |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 186 |Commi 2 e 7 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 187 |Commi 7 e 8 |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 189 |Comma 5, primo periodo |4 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, secondo periodo |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |10 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 191 |Comma 1 |5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 2 |2 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 |5 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 192 |Comma 6 |3 ---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e l'art. 311, vedi note all'art.
18.



 
Art. 24.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato I
(previsto dall'articolo 19, comma 2)
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Sezione 1
ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale. 1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza. Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.
Peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.
1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2. Patenti di guida C, C+E.
1.4. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. Patenti di guida D, D+E.
1.5. Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificita' del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).
1.6. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
2. Applicazione della normativa. Tutte le patenti di guida.
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente. Patenti di guida C, C+E.
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.
Licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci. Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo. 3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica. Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed il traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita' lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario. Patenti di guida C, C+E.
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.). Patenti di guida D, D+E.
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 3
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

Sezione 4
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003.
 
Allegato II
(previsto dall'articolo 22, comma 1)

REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITA' EUROPEE DI CARTA
DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformita' alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione «Repubblica italiana»;
c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4.a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorita' che rilascia la carta (puo' essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
e) la dicitura «modello delle Comunita' europee» e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della Comunita', stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor;
chaufføruddannelsesbevis;
Fahrerqualifizierungsnachweis;
driver qualification card;
carte de qualification de conducteur;
carta cailiochta tiomana;
carta di qualificazione del conducente;
kwalificatiekaart bestuurder;
carta de qualificação do motorista;
kuljettajan ammattipätevyyskortti;
yrkeskompetensbevis fr frare;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex blue;
- giallo: Pantone yellow.
La facciata 2 contiene:
a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovra' essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta e' comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari.
Previa consultazione della commissione, gli e' possibile aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia' figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

----> Vedere Certificato a pag. 14 della G.U. <----
 
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