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| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286 |  | Disposizioni    per    il   riassetto   normativo   in   materia   di liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di autotrasportatore. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere  a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
 Vista  la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
 Vista   la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  15 luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
 Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  concernente  regolamento  di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
 Acquisiti  i  pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;
 Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del Senato non hanno espresso  il  parere  nel  termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Sulla  proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e delle attivita' produttive;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il  presente  Capo  ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio  dell'attivita'  di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei  prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in  attuazione  della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),  della  legge  1° marzo  2005,  n.  32, sulla base dei principi e criteri  direttivi  generali  previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi  e  criteri  direttivi  specifici  previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art.1, comma 1, lettera b) e
 l'art.  2,  comma  1,  lettere  a), b) c), e d), e comma 2,
 lettera  b),  della  legge  1° marzo  2005, n. 32, recante:
 «Delega  al  Governo per il riassetto normativo del settore
 dell'autotrasporto di persone e cose».
 «Art.  1  (Delega al Governo per il riassetto normativo
 in  materia  di  autotrasporto  di persone e cose). - 1. Il
 Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
 disposizioni vigenti in materia di:
 a) (omissis);
 b) liberalizzazione  regolata  secondo i principi e i
 criteri   direttivi   di   cui  all'art.  2  dell'esercizio
 dell'attivita'  di autotrasporto e contestuale raccordo con
 la  disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
 autotrasporto di merci per conto di terzi.».
 «Art.  2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
 legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
 principi e criteri direttivi generali:
 a) riordino   delle  normative  e  adeguamento  delle
 stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
 aperto e concorrenziale;
 b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
 operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
 dell'autotrasporto di viaggiatori;
 c) tutela  della sicurezza della circolazione e della
 sicurezza sociale;
 d) introduzione di una normativa di coordinamento fra
 i principi della direttiva n. 2003/59/CE del 15 luglio 2003
 del    Parlamento    europeo   e   del   Consiglio,   sulla
 qualificazione   iniziale   e   formazione   periodica  dei
 conducenti  di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
 di  merci  o  passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
 all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
 285, e successive modificazioni.
 2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 specifici:
 a) (omissis);
 b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
 b):
 1)    superamento   del   sistema   delle   tariffe
 obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
 2)  libera  contrattazione dei prezzi per i servizi
 di autotrasporto di merci;
 3)  responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi
 della  normativa vigente e, ove accertata, del committente,
 del  caricatore  e  del  proprietario  delle merci, i quali
 agiscono  nell'esercizio  di  un'attivita'  di impresa o di
 pubbliche  funzioni,  per  la violazione delle disposizioni
 sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
 particolare,  il  carico dei veicoli, i tempi di guida e di
 riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
 4) previsione, di regola, della forma scritta per i
 contratti di trasporto;
 5)   previsione   della   nullita'   degli  effetti
 derivanti  da  comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul
 vettore  il  peso  economico  delle  sanzioni  a carico del
 committente per effetto delle violazioni di cui al n. 3);
 6)  previsione,  in  caso  di  controversie  legali
 relative    a    contratti    non    in    forma   scritta,
 dell'applicazione  degli  usi e delle consuetudini raccolti
 nei  bollettini  predisposti  dalle  camere  di  commercio,
 industria, artigianato e agricoltura;
 7)  previsione di criteri per definire i limiti del
 risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
 8)  individuazione  di un sistema di certificazione
 di  qualita'  per  particolari  tipologie  di  trasporti su
 strada,  come  quelle delle merci pericolose, delle derrate
 deperibili,   dei   rifiuti   industriali  e  dei  prodotti
 farmaceutici,  con  definizione  dei  modi  e dei tempi per
 attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell'autonomia di
 impresa  e  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in
 materia di certificazione;
 9)   nel  rispetto  della  disciplina  nazionale  e
 comunitaria   in   materia  di  tutela  della  concorrenza,
 possibilita'  di  previsione di accordi di diritto privato,
 definiti  fra le organizzazioni associative di vettori e di
 utenti  dei  servizi  di trasporto, a seguito di autonome e
 concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
 rispettivamente associate;
 10)  introduzione  di  strumenti  che consentano il
 pieno  rispetto  e  il puntuale controllo della regolarita'
 amministrativa di circolazione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 3, e
 l'allegato  B,  della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante:
 «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria 2004».
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2. (Omissis).
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.».
 «Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11    marzo    2002,    concernente   l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasporto.
 2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6  febbraio  2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
 di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva n. 89/391/CEE).
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003, che modifica la direttiva n. 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva n. 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale   e  modifica  le  direttive  del  Consiglio  n.
 85/337/CEE  e n. 96/61/CE relativamente alla partecipazione
 del pubblico e all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE del Parlamento europeo, e del Consiglio, del
 3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 giugno 2003, che modifica le direttive n. 78/660/CEE, n.
 83/349/CEE, n. 86/635/CEE e n. 91/674/CEE relative ai conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicurazione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
 interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n.
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
 interno  del  gas  naturale  e  che  abroga la direttiva n.
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio 2003, che modifica la direttiva n. 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
 n.  91/439/CEE  del  Consiglio e che abroga la direttiva n.
 76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che  modifica la direttiva n. 96/22/CE
 del  Consiglio  concernente  il divieto di utilizzazione di
 talune  sostanze  ad  azione ormonica, tireostatica e delle
 sostanze b-agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,  che  abroga  la  direttiva  n. 85/511/CEE e le
 decisioni  n. 89/531/CEE e n. 91/665/CEE e recante modifica
 della direttiva n. 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13  ottobre  2003, che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'  e  che  modifica  la  direttiva  n. 96/61/CE del
 Consiglio.
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003,  che modifica la direttiva n. 2000/13/CE
 per   quanto   riguarda   l'indicazione  degli  ingredienti
 contenuti nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  n.  77/388/CEE  relativamente alle
 norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione  n.  90/424/CEE  del  Consiglio  e  che abroga la
 direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva n. 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11   febbraio  2004,  che  modifica  la  direttiva  n.
 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  n.  64/221/CEE, n. 68/360/CEE, n. 72/194/CEE, n.
 73/148/CEE,  n.  75/34/CEE, n. 75/35/CEE, n. 90/364/CEE, n.
 90/365/CEE e n. 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari,  che  modifica  le direttive n. 85/611/CEE e n.
 93/6/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva  2004/12/CE  del
 Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,  recante  modifica  della  direttiva  n.
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.».
 - La  direttiva  n. 2003/59/CE e' pubblicata in GUCE n.
 L. 226 del 10 settembre 2003.
 - Il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n 285, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
 supplemento ordinario.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 16 dicembre  1992,  n.  495,  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.
 Nota all'art. 1:
 - Per  la  legge 1° marzo 2005, n. 32 e gli articoli 1,
 comma  1,  lettera b)  e  2, comma 2, lettera b), vedi note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
 a) attivita'  di  autotrasporto,  la  prestazione di un servizio, eseguita  in modo professionale e non strumentale ad altre attivita', consistente  nel  trasferimento  di  cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
 b) vettore,   l'impresa   di   autotrasporto   iscritta  all'albo nazionale   delle   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
 c) committente,  l'impresa  o  la  persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
 d) caricatore,  l'impresa  o  la  persona  giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
 e) proprietario  della  merce,  l'impresa  o la persona giuridica pubblica  che  ha  la proprieta' delle cose oggetto dell'attivita' di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
 |  |  |  | Art. 3. Superamento tariffe obbligatorie
 1.  A  decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in  vigore  dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se  anteriore,  e'  abrogato  il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella  per  l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, di cui al titolo  terzo  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e successive modificazioni.
 2.   Dalla   data   di  cui  al  comma  1,  la  determinazione  del corrispettivo  per  l'esecuzione  dei  servizi  di  autotrasporto  e' regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
 a) il   titolo  terzo  della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  e successive modificazioni;
 b) l'ultimo  comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
 c) l'articolo  1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
 d) gli  articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
 e) il  decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
 f) il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti in data 18 novembre 1982,   e   successive   modificazioni,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
 g) il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;
 h) il  decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e  successive  modificazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985.
 3.  Sono  comunque  abrogate  le  disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno
 1974,   n.   298  (Istituzione  dell'albo  nazionale  degli
 autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, disciplina
 degli  autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
 tariffe  a  forcella  per  i trasporti di merci su strada),
 come  modificato  dal  presente  decreto,  a  decorrere dal
 28 febbraio  2006,  ovvero  dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12,
 del decreto qui pubblicato.
 «Art.  26  (Esercizio  abusivo  dell'autotrasporto).  -
 Chiunque  esercita  l'attivita'  di  cui  all'art.  1 senza
 essere  iscritto  nell'albo,  ovvero continua ad esercitare
 l'attivita'  durante  il  periodo  di sospensione o dopo la
 radiazione  o  la cancellazione dall'albo, e' punito con la
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
 quattro  milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
 cinque  milioni  a  lire trenta milioni se il soggetto, nei
 cinque  anni  precedenti,  ha  commesso un'altra violazione
 delle  disposizioni  del  presente articolo o dell'art. 46,
 accertata con provvedimento esecutivo.
 Chiunque  affida l'effettuazione di un autotrasporto di
 cose  per  conto  di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente
 l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
 46   della  presente  legge,  e'  punito  con  la  sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
 milioni a lire diciotto milioni.
 Alle  violazioni  di  cui  al  primo  comma consegue la
 sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
 per  un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
 delle  violazioni,  la  sanzione  accessoria della confisca
 amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
 cui  al  capo  I,  sezione  II,  del  titolo VI del decreto
 legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
 - La  legge  22 agosto  1985,  n.  450, recante: «Norme
 relative  al  risarcimento  dovuto dal vettore stradale per
 perdita  o  avaria  delle  cose trasportate», e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1985, n. 202.
 - Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con
 modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante:
 «Misure  urgenti  per il settore dell'autotrasporto di cose
 per conto di terzi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 28 maggio 1993, n. 123.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
 1978,  n.  56,  recante:  «Norme  di esecuzione relative al
 titolo   III   della  legge  6 giugno  1974,  n.  298»,  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1978, n. 77.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Contrattazione dei prezzi
 1.  A  decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in  vigore  dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se  anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada  sono  determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
 2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalita' e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
 |  |  |  | Art. 5. Accordi volontari
 1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di   trasporto   possono   stipulare   accordi  di  diritto  privato, nell'interesse  delle  imprese  rispettivamente associate, al fine di regolare  i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
 2.  Elementi  essenziali  degli accordi di cui al presente articolo sono:
 a) indicazione  della  categoria  merceologica  alla  quale  sono applicabili;
 b) previsione  della  obbligatorieta'  della  forma  scritta  dei contratti di trasporto stipulati in conformita' degli accordi stessi;
 c) previsione   dell'obbligo   di   subordinare  la  stipula  dei contratti  alla  condizione  del  regolare  esercizio,  da  parte del vettore, dell'attivita' di autotrasporto;
 d) previsione  della responsabilita' soggettiva del vettore e, se accertata,  del  committente, del caricatore e del proprietario della merce,   nei  termini  di  cui  alla  legge  1° marzo  2005,  n.  32, articolo 2,  comma  2,  lettera b), numero 3), nei casi di violazione della  normativa  in  materia  di  sicurezza  della circolazione, con particolare  riguardo  a  quelle  relative  al carico dei veicoli, ai tempi  di  guida  e di riposo dei conducenti e alla velocita' massima consentita;
 e) previsione  della  dichiarazione,  da  parte  dell'impresa  di autotrasporto,  con  riferimento  all'operato  dei  suoi  conducenti, dell'osservanza  dei  contratti  collettivi ed individuali di lavoro, della  normativa  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale, e di quella  in  materia  di  autotrasporto  di  merci per conto di terzi, nonche' per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
 f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilita'  di  proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;
 g) individuazione  di  organismi,  composti da rappresentanti del Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, delle associazioni dei  vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;
 h) ricorso,  in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo  di  conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato  ad  un  soggetto  nominato  dalle  competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3.  Gli  accordi  volontari  di  cui  al  presente articolo possono prevedere  l'adozione  di  un indice di riferimento per la variazione annuale  dei  costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del  carburante,  al  fine  di  consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
 4.  Gli  accordi  entrano  in  vigore dieci giorni dopo la notifica degli  stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della  disciplina  tariffaria  dettata  dalla legge 6 giugno 1974, n. 298,  e  relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in  vigore  dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono  la  loro  validita'  fino  alla  scadenza  indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Per  la legge 1° marzo 2005, n. 32, e l'art. 2, comma
 2, lettera b), n. 3, vedi note alle premesse.
 - Per  la  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  vedi  note
 all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Forma dei contratti
 
 1.  Il  contratto  di trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 2.   Con   decreto  dirigenziale  della  competente  struttura  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto  legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo  per  facilitare  l'uso  della  forma  scritta  dei contratti di trasporto di merci su strada.
 3.  Elementi  essenziali  dei  contratti stipulati in forma scritta sono: a) nome  e  sede  del  vettore  e  del committente e, se diverso, del
 caricatore; b) numero   di   iscrizione  del  vettore  all'Albo  nazionale  degli
 autotrasportatori di cose per conto di terzi; c) tipologia  e  quantita'  della  merce  oggetto  del trasporto, nel
 rispetto  delle  indicazioni contenute nella carta di circolazione
 dei veicoli adibiti al trasporto stesso; d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita' di pagamento; e) luoghi  di presa in consegna della merce da parte del vettore e di
 riconsegna della stessa al destinatario.
 4.  Elementi  eventuali  dei  contratti  stipulati in forma scritta sono: a) termini temporali per la riconsegna della merce; b) istruzioni  aggiuntive  del committente o dei soggetti di cui alla
 lettera a) del comma 3.
 5.  Per  i  trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto  di  autotrasporto  deve  contenere  gli elementi di cui al comma  3  ed  alla  lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
 6.  In  assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Gli   articoli 84   e  180  del  decreto  legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recitano:
 "Art.  84  (Locazione  senza  conducente).  -  1.  Agli
 effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
 a  locazione  senza  conducente  quando il locatore, dietro
 corrispettivo,  si  obbliga  a  mettere  a disposizione del
 locatario,  per  le  esigenze  di  quest'ultimo, il veicolo
 stesso.
 2.  E'  ammessa,  nell'ambito  delle  disposizioni  che
 regolano  i trasporti internazionali tra Stati membri delle
 Comunita'  europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
 rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
 senza  conducente,  dei  quali risulti locataria un'impresa
 stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
 a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
 o  messi  in  circolazione  conformemente alla legislazione
 dello Stato membro.
 3.   L'impresa   italiana   iscritta   all'albo   degli
 autotrasportatori  di  cose  per  conto terzi e titolare di
 autorizzazioni   puo'   utilizzare  autocarri,  rimorchi  e
 semirimorchi,   autotreni   ed   autoarticolati  muniti  di
 autorizzazione,   acquisiti   in   disponibilita'  mediante
 contratto  di  locazione  ed in proprieta' di altra impresa
 italiana   iscritta   all'albo  degli  autotrasportatori  e
 titolare di autorizzazioni.
 4.  Possono,  inoltre,  essere destinati alla locazione
 senza conducente:
 a) i  veicoli  ad uso speciale ed i veicoli destinati
 al  trasporto  di  cose,  la  cui massa complessiva a pieno
 carico non sia superiore a 6 t;
 b) i  veicoli,  aventi al massimo nove posti compreso
 quello  del  conducente, destinati al trasporto di persone,
 nonche'   i   veicoli  per  il  trasporto  promiscuo  e  le
 autocaravan,   le   caravan  ed  i  rimorchi  destinati  al
 trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
 5.   La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli  e'
 rilasciata sulla base della prescritta licenza.
 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
 proprio  decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e'
 autorizzato  a  stabilire eventuali criteri limitativi e le
 modalita' per il rilascio della carta di circolazione.
 7.  Chiunque  adibisce  a locazione senza conducente un
 veicolo  non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 357 a
 euro  1.433 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
 euro 35 a euro 143 se trattasi di altri veicoli.
 8.   Alla  suddetta  violazione  consegue  la  sanzione
 amministrativa  accessoria della sospensione della carta di
 circolazione  per un periodo da due a otto mesi, secondo le
 norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
 "Art.  180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
 guida).  -  1. Per  poter circolare con veicoli a motore il
 conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
 a) la  carta  di  circolazione  o  il  certificato di
 idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
 b) la  patente  di guida valida per la corrispondente
 categoria del veicolo;
 c) l'autorizzazione  per  l'esercitazione  alla guida
 per  la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
 patente  di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche' un
 documento personale di riconoscimento;
 d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
 2.  La  persona  che  funge  da  istruttore  durante le
 esercitazioni  di  guida  deve  avere con se' la patente di
 guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
 deve   aver   con   se'   anche  l'attestato  di  qualifica
 professionale di cui all'art. 123, comma 7.
 3.   Il   conducente  deve,  altresi',  avere  con  se'
 l'autorizzazione   o   la  licenza  quando  il  veicolo  e'
 impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
 4.  Quando  l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
 quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
 quando   il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,  il
 conducente  deve  avere con se' la relativa autorizzazione.
 Per  i  veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
 persone  e  per quelli adibiti a locazione senza conducente
 la   carta   di  circolazione  puo'  essere  sostituita  da
 fotocopia   autenticata   dallo   stesso  proprietario  con
 sottoscrizione del medesimo.
 5.  Il  conducente deve avere con se' il certificato di
 abilitazione  professionale  e il certificato di idoneita',
 quando prescritti.
 6.  Il  conducente di ciclomotore deve avere con se' il
 certificato  di circolazione del veicolo, il certificato di
 idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
 riconoscimento.
 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
 e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
 una  somma  da  euro  35  a  euro  143. Quando si tratta di
 ciclomotori la sanzione e' da euro 21 a euro 85.
 8.  Chiunque  senza  giustificato  motivo non ottempera
 all'invito  dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
 stabilito  nell'invito  medesimo,  ad uffici di polizia per
 fornire   informazioni   o   esibire   documenti   ai  fini
 dell'accertamento  delle violazioni amministrative previste
 dal    presente   codice,   e'   soggetto   alla   sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 357 a
 euro  1.433.  Alla  violazione  di  cui  al  presente comma
 consegue  l'applicazione,  da  parte dell'ufficio dal quale
 dipende  l'organo  accertatore, della sanzione prevista per
 la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
 termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
 stabilito per la presentazione dei documenti.".
 - Per l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
 n.  285,  vedi  note  all'art.  7.  Il  regolamento (CE) n.
 484/2002 e' pubblicato in GUCE n. 76 del 19 marzo 2002.
 - Per la direttiva 2003/59/CE vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Responsabilita'  del  vettore,  del  committente del caricatore e del proprietario della merce
 1.  Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il  vettore  e'  tenuto  al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari  poste  a  tutela  della  sicurezza  della circolazione stradale  e  della  sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
 2.   Ferma   restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo  26,  commi  1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive  modificazioni,  nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente   l'attivita'  di  autotrasporto,  le  sanzioni  di  cui all'articolo  26,  comma 2,  della  legge  6 giugno  1974, n. 298, si applicano  al  committente,  al  caricatore  ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto   del  necessario  titolo  abilitativo,  ovvero  che  operi violando  condizioni  e  limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore  straniero  che  non  sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta  ad  effettuare  nel  territorio  italiano  la prestazione di trasporto    eseguita.   Alla   violazione   consegue   la   sanzione amministrativa  accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, e successive  modificazioni.  Gli  organi  di  polizia  stradale di cui all'articolo  12  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive   modificazioni,   procedono   al  sequestro  della  merce trasportata,  ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
 3.  In  presenza  di  un  contratto di trasporto di merci su strada stipulato  in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale  e'  stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il  committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito  alla  riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo   stesso  conducente,  ai  sensi  dell'articolo  197  del  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, qualora  le modalita' di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da   parte   del   conducente,  delle  norme  sulla  sicurezza  della circolazione  stradale violate, e la loro responsabilita', nei limiti e  con  le  modalita'  fissati  dal presente decreto legislativo, sia accertata  dagli  organi  preposti  all'espletamento  dei  servizi di polizia  stradale,  di  cui  all'articolo  12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul  vettore  le conseguenze economiche  delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al  proprietario  della  merce  in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
 4.  Quando  il  contratto  di  trasporto non sia stato stipulato in forma  scritta,  anche  mediante  richiamo  ad  un accordo di diritto privato  concluso  ai  sensi  dell'articolo  5,  in caso di accertato superamento,  da  parte  del  conducente del veicolo con cui e' stato effettuato  il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo 142  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli  organi  di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle istruzioni trasmesse  al  vettore  medesimo  in  merito  alla  esecuzione  della specifica   prestazione   di   trasporto,   con   il  rispetto  della disposizione  di  cui  e'  stata accertata la violazione. Qualora non venga  fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.
 5.  In  relazione  alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando  il  contratto  di  trasporto non sia stato stipulato in forma scritta,  anche  mediante  richiamo  ad un accordo di diritto privato concluso  ai  sensi  dell'articolo  5,  il  committente  e' tenuto ad acquisire  la  fotocopia  della  carta  di  circolazione  del veicolo adibito  al  trasporto  e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa   la   regolarita'  dell'iscrizione  all'Albo  nazionale  degli autotrasportatori,    nonche'    dell'esercizio   dell'attivita'   di autotrasporto  e  degli  eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata   acquisita  tale  documentazione,  al  committente  e'  sempre applicata  la  sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26,  comma  2,  della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  e successive modificazioni.
 6.  Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui ai commi da  1  a  5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
 a) articolo 61 (sagoma limite);
 b) articolo 62 (massa limite);
 c) articolo 142 (limiti di velocita);
 d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
 e) articolo 167  (trasporto  di  cose  su  veicoli a motore e sui rimorchi),  anche  nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
 f) articolo 174  (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
 7.  Il  caricatore  e'  in  ogni  caso  responsabile  laddove venga accertata  la  violazione  delle  norme in materia di massa limite ai sensi  degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive  modificazioni,  e  di  quelle  relative alla corretta  sistemazione  del  carico  sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Per  il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974,
 n. 298, si vedano le note all'art. 3.
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 19 e 20, della
 legge 24 novembre 1981, n. 689.
 «Art.  19  (Sequestro).  -  Quando  si  e'  proceduto a
 sequestro,  gli  interessati possono, anche immediatamente,
 proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma
 dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
 decisione  e'  adottata con ordinanza motivata emessa entro
 il  decimo  giorno successivo alla sua proposizione. Se non
 e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
 accolta.
 Anche   prima   che   sia   concluso   il  procedimento
 amministrativo,  l'autorita'  competente  puo'  disporre la
 restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
 spese  di  custodia,  a chi prova di averne diritto e ne fa
 istanza,  salvo  che  si tratti di cose soggette a confisca
 obbligatoria.
 Quando  l'opposizione  al sequestro e' stata rigettata,
 il  sequestro  cessa  di  avere  efficacia se non e' emessa
 ordinanza-ingiunzione  di pagamento o se non e' disposta la
 confisca  entro  due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il
 rapporto  e,  comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e'
 avvenuto il sequestro.».
 «Art.   20   (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -
 L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
 giudice  penale  con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso
 previsto   dall'art.  24,  puo'  applicare,  come  sanzioni
 amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
 singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
 esse consistono nella privazione o sospensione di facolta',
 e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
 Le   sanzioni   amministrative   accessorie   non  sono
 applicabili   fino   a  che  e'  pendente  il  giudizio  di
 opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
 di   connessione   di  cui  all'art.  24,  fino  a  che  il
 provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
 Le   autorita'  stesse  possono  disporre  la  confisca
 amministrativa  delle cose che servirono o furono destinate
 a  commettere  la violazione e debbono disporre la confisca
 delle  cose  che  ne  sono  il prodotto, sempre che le cose
 suddette  appartengano  a una delle persone cui e' ingiunto
 il pagamento.
 E'  sempre  disposta  la  confisca amministrativa delle
 cose,  la  fabbricazione,  l'uso, il porto, la detenzione o
 l'alienazione    delle    quali    costituisce   violazione
 amministrativa,     anche     se     non    venga    emessa
 l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
 La  disposizione  indicata  nel comma precedente non si
 applica  se  la  cosa  appartiene  a  persona estranea alla
 violazione  amministrativa  e  la  fabbricazione, l'uso, il
 porto,   la   detenzione  o  l'alienazione  possono  essere
 consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».
 - Gli articoli 12, 197, 142, 174, 61, 62, 164 e 167 del
 decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, citato nelle
 premesse cosi' recitano:
 «Art.   12   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
 stradale).  -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di polizia
 stradale previsti dal presente codice spetta:
 a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
 stradale della Polizia di Stato;
 b) alla Polizia di Stato;
 c) all'Arma dei carabinieri;
 d) al Corpo della guardia di finanza;
 d-bis)  ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
 nell'ambito del territorio di competenza;
 e) ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
 nell'ambito del territorio di competenza;
 f) ai  funzionari  del Ministero dell'interno addetti
 al servizio di Polizia stradale;
 f-bis)  al  Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
 forestale dello Stato, in relazione ai compiti di Istituto.
 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
 1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
 agenti  di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
 1 e 2, del codice di procedura penale.
 3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
 materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
 sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
 previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
 quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
 a) dal  personale  dell'ispettorato  generale  per la
 circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
 centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
 appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
 b) dal  personale  degli uffici competenti in materia
 di  viabilita'  delle regioni, delle province e dei comuni,
 limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
 proprieta' degli enti da cui dipendono;
 c) dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
 comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
 limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
 tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
 d) dal  personale  delle Ferrovie dello Stato e delle
 ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
 ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
 funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
 nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
 appartenenza;
 e) dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
 dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
 7;
 f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
 dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
 nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
 3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la sicurezza della
 circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
 regolare  il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
 c)  e  d),  possono  inoltre essere effettuati da personale
 abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
 e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
 limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
 prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
 nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
 dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
 4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei servizi diretti ad
 assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
 inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
 delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
 attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
 5.  I  soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
 quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
 per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
 fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
 modello stabilito nel regolamento.».
 «Art.  197 (Concorso di persone nella violazione). - 1.
 Quando  piu'  persone  concorrono in una violazione, per la
 quale  e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria,
 ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista,
 salvo che la legge disponga diversamente.».
 «Art.  142  (Limiti  di  velocita).  - 1. Ai fini della
 sicurezza  della  circolazione  e  della  tutela della vita
 umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
 le  autostrade,  i  110  km/h  per  le  strade  extraurbane
 principali,  i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
 e  per  le  strade  extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
 strade  nei  centri abitati, con la possibilita' di elevare
 tale  limite  fino  ad  un massimo di 70 km/h per le strade
 urbane  le  cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
 consentano,  previa  installazione  degli appositi segnali.
 Sulle  autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
 ogni  senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
 possono  elevare  il  limite  massimo  di  velocita' fino a
 150 km/h  sulla  base  delle caratteristiche progettuali ed
 effettive   del   tracciato,   previa  installazione  degli
 appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
 traffico,  le  condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
 di  incidentalita'  dell'ultimo  quinquennio.  In  caso  di
 precipitazioni   atmosferiche   di   qualsiasi  natura,  la
 velocita'  massima  non  puo'  superare  i  110 km/h per le
 autostrade   ed   i  90  km/h  per  le  strade  extraurbane
 principali.
 2.   Entro   i   limiti   massimi  suddetti,  gli  enti
 proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
 alla  relativa  segnalazione,  limiti di velocita' minimi e
 limiti  di  velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
 comma  1,  in  determinate strade e tratti di strada quando
 l'applicazione  al  caso  concreto dei criteri indicati nel
 comma   1  renda  opportuna  la  determinazione  di  limiti
 diversi,  seguendo  le  direttive che saranno impartite dal
 Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Gli enti
 proprietari   della  strada  hanno  l'obbligo  di  adeguare
 tempestivamente  i  limiti di velocita' al venir meno delle
 cause  che  hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
 Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  puo'
 modificare  i  provvedimenti  presi  dagli enti proprietari
 della  strada, quando siano contrari alle proprie direttive
 e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
 stesso   Ministro  puo'  anche  disporre  l'imposizione  di
 limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
 caso    di   mancato   adempimento,   il   Ministro   delle
 infrastrutture  e dei trasporti puo' procedere direttamente
 alla  esecuzione  delle  opere  necessarie,  con diritto di
 rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
 3.   Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono
 superare le velocita' sottoindicate:
 a) ciclomotori: 45 km/h;
 b) autoveicoli   o   motoveicoli  utilizzati  per  il
 trasporto  delle merci pericolose rientranti nella classe 1
 figurante  in  allegato  all'accordo  di  cui all'art. 168,
 comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
 abitati; 30 km/h nei centri abitati;
 c) macchine  agricole  e macchine operatrici: 40 km/h
 se  montati  su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
 15 km/h in tutti gli altri casi;
 d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
 e) treni   costituiti  da  un  autoveicolo  e  da  un
 rimorchio  di  cui  alle lettere h), i) e l), dell'art. 54,
 comma  1:  70  km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
 autostrade;
 f) autobus  e  filobus  di  massa complessiva a pieno
 carico  superiore  a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
 100 km/h sulle autostrade;
 g) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
 altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
 3,5  t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
 km/h sulle autostrade;
 h) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
 altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
 12  t:  70  km/h  fuori  dei  centri abitati; 80 km/h sulle
 autostrade;
 i) autocarri  di  massa  complessiva  a  pieno carico
 superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
 sensi  dell'art.  82,  comma 6:  70  km/h  fuori dei centri
 abitati; 80 km/h sulle autostrade;
 l) mezzi  d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
 4.  Nella  parte posteriore dei veicoli di cui al comma
 3,  ad  eccezione  di  quelli  di cui alle lettere a) e b),
 devono  essere  indicate  le  velocita' massime consentite.
 Qualora  si  tratti  di complessi di veicoli, l'indicazione
 del   limite   va   riportata   sui   rimorchi  ovvero  sui
 semirimorchi.  Sono  comunque  esclusi  da tale obbligo gli
 autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
 i),  del  comma  3,  quando  siano  in dotazione alle Forze
 armate,  ovvero  ai  Corpi  ed organismi indicati nell'art.
 138, comma 11.
 5.  In  tutti  i  casi nei quali sono fissati limiti di
 velocita'  restano  fermi  gli obblighi stabiliti dall'art.
 141.
 6.  Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
 velocita'  sono considerate fonti di prova le risultanze di
 apparecchiature    debitamente    omologate,   nonche'   le
 registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
 percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
 7.  Chiunque  non osserva i limiti minimi di velocita',
 ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
 km/h,   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
 pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
 8.  Chiunque  supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
 km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 143 a euro 573.
 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
 velocita'  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
 pagamento  di  una  somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale
 violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
 della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
 ai  sensi  delle  norme  di  cui al capo I, sezione II, del
 titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
 possesso  della  patente  di  guida da meno di tre anni, la
 sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
 soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da euro 21 a euro 85.
 11.  Se  le  violazioni  di  cui ai commi 7, 8 e 9 sono
 commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
 lettere  b),  e),  f),  g),  h),  i)  e l), le sanzioni ivi
 previste sono raddoppiate.
 12.  Quando  il  titolare  di  una patente di guida sia
 incorso,   in   periodo  di  due  anni,  in  una  ulteriore
 violazione   del   comma   9,  la  sanzione  amministrativa
 accessoria  e' della sospensione della patente da due a sei
 mesi,  ai  sensi  delle norme di cui al capo I, sezione II,
 titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in
 possesso  della  patente  di  guida da meno di tre anni, la
 sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.».
 «Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
 al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida
 degli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di persone e di
 cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
 previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
 2.  Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
 servizio  di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
 debbono  essere esibiti, per il controllo, al personale cui
 sono  stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
 dell'art. 12 del presente codice.
 3.  I  registri  di  servizio  di  cui  all'art.14  del
 suddetto   regolamento,  conservati  dall'impresa,  debbono
 essere   esibiti,  per  il  controllo,  ai  funzionari  del
 Dipartimento  per  i trasporti terrestri e dell'Ispettorato
 del lavoro.
 4.   Il  conducente  che  supera  i  periodi  di  guida
 prescritti  o  non  osservi periodi di pausa entro i limiti
 stabiliti  dal  regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 137,55 a euro 550,20.
 5.  Il  conducente  che non osserva i periodi di riposo
 prescritti  ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro
 di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
 medesimo  regolamento  CEE  n.  3820/85  e'  soggetto  alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 137,55 a euro 550,20.
 6.  Gli  altri membri dell'equipaggio che non osservano
 le  prescrizioni  previste  nel  comma 5 sono soggetti alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 21 a euro 85.
 7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
 alterato  l'estratto  del  registro  di  servizio  o  copia
 dell'orario   di   servizio   e'   soggetto  alla  sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro
 85,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni  previste dalla
 legge penale, ove il fatto costituisca reato.
 7-bis.  Nei  casi  previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
 accertatore,    oltre   all'applicazione   delle   sanzioni
 amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
 di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
 prescritti  periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
 tutte  le  cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
 per   la   sosta   ove  dovra'  permanere  per  il  periodo
 necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
 di  contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
 viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
 riprendere  la  circolazione.  Chiunque  circola durante il
 periodo  in  cui  e'  stato  intimato  di non proseguire il
 viaggio  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
 pagamento  di  una  somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85,
 nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
 e  della  patente di guida. Trascorso il necessario periodo
 di  riposo,  la  restituzione  dei  documenti ritirati deve
 essere   richiesta  al  comando  da  cui  dipende  l'organo
 accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
 che  vi  provvede dopo la constatazione che il viaggio puo'
 essere  ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
 presente articolo.
 8.  Per  le  violazioni  delle norme di cui al presente
 articolo  l'impresa,  da cui dipende il lavoratore al quale
 la  violazione  si  riferisce,  e'  obbligata in solido con
 l'autore  della  violazione  al  pagamento  della  somma da
 questi dovuta.
 9.  L'impresa  che,  nell'esecuzione dei trasporti, non
 osserva  le  disposizioni  contenute nel regolamento CEE n.
 3820/85  e  non  tiene  i  documenti  prescritti o li tiene
 scaduti,  incompleti  o  alterati e' soggetta alla sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
 286  per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
 salva  l'applicazione  delle  sanzioni previste dalla legge
 penale, ove il fatto costituisca reato.
 10.  Nel  caso  di  ripetute inadempienze, tenuto conto
 anche   della  loro  entita'  e  frequenza,  l'impresa  che
 effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o
 di  cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a
 tre  mesi,  del titolo abilitativo al trasporto riguardante
 il  veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
 di    diffida   rivoltale   dall'autorita'   competente   a
 regolarizzare  in  un congruo termine la sua posizione, non
 vi abbia provveduto.
 11.  Qualora  l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
 provvedimento  adottato a suo carico, continui a dimostrare
 una  costante  recidivita' nel commettere infrazioni, anche
 nell'eventuale  esercizio  di  altri  servizi di trasporto,
 incorre  nella  decadenza  o  revoca  del provvedimento che
 l'abilita   al   trasporto   cui   le  ripetute  infrazioni
 maggiormente si riferiscono.
 12.  Per  le  inadempienze  commesse  dalle imprese che
 effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si
 applicano  le  sanzioni previste dalle disposizioni vigenti
 in materia.
 13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai
 commi  precedenti,  sono  disposte  dall'autorita'  che  ha
 rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
 14.  Contro  i  provvedimenti  di revoca e di decadenza
 adottati  dai  competenti  uffici  del  Dipartimento  per i
 trasporti  terrestri,  ai  sensi  del  comma 11, e' ammesso
 ricorso  gerarchico  entro  trenta giorni al Ministro delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  quale  decide entro
 sessanta  giorni.  I  provvedimenti  adottati  da autorita'
 diverse sono definitivi.».
 «Art.  61  (Sagoma  limite).  -  1.  Fatto salvo quanto
 disposto  nell'art.  10 e nei commi successivi del presente
 articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
 a) larghezza   massima  non  eccedente  2,55  m;  nel
 computo  di  tale  larghezza non sono comprese le sporgenze
 dovute ai retrovisori, purche' mobili;
 b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
 e  i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e
 suburbani   circolanti   su   itinerari   prestabiliti   e'
 consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
 c) lunghezza  totale,  compresi gli organi di traino,
 non  eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per
 i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
 sono  considerati i retrovisori purche' mobili. Gli autobus
 da  noleggio,  da  gran  turismo  e di linea possono essere
 dotati  di  strutture  portasci  o  portabagagli  applicate
 posteriormente  a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza
 massima   secondo   direttive  stabilite  con  decreto  del
 Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti  -
 Dipartimento per i trasporti terrestri.
 2.  Gli  autoarticolati  e  gli  autosnodati non devono
 eccedere  la  lunghezza  totale,  compresi  gli  organi  di
 traino,  di  16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri
 limiti   stabiliti   nel  regolamento;  gli  autosnodati  e
 filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di
 persone   destinati  a  percorrere  itinerari  prestabiliti
 possono  raggiungere  la  lunghezza  massima  di  18 m; gli
 autotreni  e  filotreni  non  devono  eccedere la lunghezza
 massima   di  18,75  m  in  conformita'  alle  prescrizioni
 tecniche  stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti.
 3.  Le  caratteristiche  costruttive e funzionali delle
 autocaravan  e  dei  caravan sono stabilite con decreto del
 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 4.  La  larghezza  massima dei veicoli per trasporto di
 merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
 puo'  raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze
 dovute ai retrovisori, purche' mobili.
 5. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e
 dei  complessi  di  veicoli,  il  regolamento stabilisce le
 condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.
 6.  I  veicoli  che  per specifiche esigenze funzionali
 superano,  da  soli  o compreso il loro carico, i limiti di
 sagoma   stabiliti  nei  precedenti  commi  possono  essere
 ammessi   alla   circolazione   come  veicoli  o  trasporti
 eccezionali  se  rispondenti  alle apposite norme contenute
 nel regolamento.
 7.  Chiunque  circola con un veicolo o con un complesso
 di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma
 stabiliti  dal  presente  articolo,  salvo  che  lo  stesso
 costituisca   trasporto   eccezionale,   e'  soggetto  alla
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
 357  a  euro  1.433.  Per  la  prosecuzione  del viaggio si
 applicano  le  disposizioni  contenute nell'art. 164, comma
 9.».
 «Art.   62   (Massa  limite).  -  1.  La  massa  limite
 complessiva  a  pieno  carico  di  un veicolo, salvo quanto
 disposto  nell'art.  10  e  nei  commi  2,  3, 4, 5 e 6 del
 presente  articolo,  costituita  dalla  massa  del  veicolo
 stesso  in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
 puo'  eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli
 a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi.
 2.  Con  esclusione  dei  semirimorchi,  per i rimorchi
 muniti  di  pneumatici  tali  che  il carico unitario medio
 trasmesso   all'area  di  impronta  sulla  strada  non  sia
 superiore  a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico
 non  puo'  eccedere  6  t  se  ad  un  asse, con esclusione
 dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi
 e 26 t se a tre o piu' assi.
 3.  Salvo  quanto  diversamente previsto dall'art. 104,
 per  i  veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali
 che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
 sulla  strada  non  sia  superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
 trattasi  di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due
 assi   contigui   non  sia  inferiore  ad  1  m,  la  massa
 complessiva  a  pieno  carico  del veicolo isolato non puo'
 eccedere  18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se
 si  tratta  di  veicoli  a  tre  o  piu' assi; 26 t e 32 t,
 rispettivamente,  se si tratta di veicoli a tre o a quattro
 o  piu'  assi  quando l'asse motore e' munito di pneumatici
 accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
 equivalenti   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti.  Qualora  si  tratti  di autobus o filobus a due
 assi  destinati  a  servizi  pubblici  di  linea  urbani  e
 suburbani  la  massa  complessiva  a  pieno carico non deve
 eccedere le 19 t.
 4.  Nel  rispetto delle condizioni prescritte nei commi
 2,  3  e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi
 non puo' superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un
 autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
 autotreno,  di  un  autoarticolato  o di un autosnodato non
 puo'  superare  40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o
 piu' assi.
 5.  Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante
 sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t.
 6.  In  corrispondenza  di  due  assi contigui la somma
 delle  masse  non deve superare 12 t se la distanza assiale
 e' inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia
 pari  o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non
 puo'  superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
 superiore  a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo'
 eccedere 20 t.
 7.  Chiunque circola con un veicolo che supera compreso
 il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
 massa  stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e'
 soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.».
 «Art.  164  (Sistemazione del carico sui veicoli). - 1.
 Il  carico  dei  veicoli  deve  essere sistemato in modo da
 evitare  la  caduta  o  la dispersione dello stesso; da non
 diminuire  la  visibilita'  al conducente ne' impedirgli la
 liberta' dei movimenti nella guida; da non compromettere la
 stabilita'  del  veicolo;  da non mascherare dispositivi di
 illuminazione  e  di  segnalazione  visiva ne' le targhe di
 riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
 2.  Il  carico  non  deve  superare  i limiti di sagoma
 stabiliti    dall'art.    61    e    non    puo'   sporgere
 longitudinalmente  dalla  parte anteriore del veicolo; puo'
 sporgere   longitudinalmente  dalla  parte  posteriore,  se
 costituito   da  cose  indivisibili,  fino  ai  3/10  della
 lunghezza  del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti
 dall'art. 61.
 3.  Fermi  restando  i  limiti massimi di sagoma di cui
 all'art.  61,  comma 1, possono essere trasportate cose che
 sporgono  lateralmente  fuori  della  sagoma  del  veicolo,
 purche'  la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di
 distanza  dalle  luci  di posizione anteriori e posteriori.
 Pali,   sbarre,   lastre  o  carichi  simili  difficilmente
 percepibili,   collocati   orizzontalmente,   non   possono
 comunque  sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del
 veicolo.
 4.  Gli  accessori  mobili  non  devono  sporgere nelle
 oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e
 non devono strisciare sul terreno.
 5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino
 sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
 6.  Se  il  carico  sporge  oltre la sagoma propria del
 veicolo,  devono essere adottate tutte le cautele idonee ad
 evitare  pericolo  agli  altri utenti della strada. In ogni
 caso  la  sporgenza  longitudinale  deve  essere  segnalata
 mediante   uno   o  due  speciali  pannelli  quadrangolari,
 rivestiti   di   materiale   retroriflettente,  posti  alle
 estremita'   della   sporgenza   in   modo   da   risultare
 costantemente normali all'asse del veicolo.
 7.  Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
 le modalita' di approvazione dei pannelli. Il pannello deve
 essere  conforme  al  modello  approvato  e  riportare  gli
 estremi dell'approvazione.
 8.  Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti
 e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
 una somma da euro 71 a euro 286.
 9.  Il  veicolo  non  puo'  proseguire il viaggio se il
 conducente  non  abbia  provveduto  a  sistemare  il carico
 secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente  articolo.
 Percio'  l'organo  accertatore,  nel  caso  che trattasi di
 veicolo  a motore, oltre all'applicazione della sanzione di
 cui  al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
 circolazione  e  della  patente  di  guida, provvedendo con
 tutte  le  cautele  che  il  veicolo  sia condotto in luogo
 idoneo  per  la  detta  sistemazione;  del  ritiro e' fatta
 menzione  nel  verbale di contestazione della violazione. I
 documenti  sono  restituiti all'avente diritto allorche' il
 carico  sia  stato  sistemato in conformita' delle presenti
 norme.  Le  modalita'  della  restituzione sono fissate dal
 regolamento.».
 «Art.  167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui
 rimorchi).  -  1. I  veicoli  a  motore  ed  i rimorchi non
 possono  superare la massa complessiva indicata sulla carta
 di circolazione.
 2.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  la  cui  massa
 complessiva  a  pieno  carico  risulta  essere superiore di
 oltre  il cinque per cento a quella indicata nella carta di
 circolazione,  quando  detta  massa  e' superiore a 10 t e'
 soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma:
 a) da euro 35 a euro 143, se l'eccedenza non supera 1
 t;
 b) da  euro  71 a euro 286, se l'eccedenza non supera
 le 2 t;
 c) da  euro 143 a euro 573, se l'eccedenza non supera
 le 3 t;
 d) da euro 357 a euro 1.433, se l'eccedenza supera le
 3 t.
 3.  Per  i  veicoli di massa complessiva a pieno carico
 non  superiore  a 10 t, le sanzioni amministrative previste
 nel  comma  2  sono  applicabili  allorche'  la  eccedenza,
 superiore  al  cinque per cento, non superi rispettivamente
 il  dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta
 per cento della massa complessiva.
 4.  Gli  autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di
 cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con
 il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con
 carreggiata  non  inferiore  a  6,50 m e con altezza libera
 delle  opere  di  sottovia  che garantisca un franco minimo
 rispetto  all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a
 20  cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e
 g),  possono  circolare con il loro carico sulle strade che
 abbiano   altezza   libera  delle  opere  di  sottovia  che
 garantisca  un  franco minimo rispetto all'intradosso delle
 opere d'arte non inferiore a 30 cm.
 5.   Chiunque   circola  con  un  autotreno  o  con  un
 autoarticolato  la  cui  massa  complessiva  a pieno carico
 risulti  superiore  di  oltre  il cinque per cento a quella
 indicata   nella  carta  di  circolazione  e'  soggetto  ad
 un'unica  sanzione  amministrativa uguale a quella prevista
 nel comma 2.
 6.  La  sanzione  di  cui  al  comma 5 si applica anche
 nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli,
 anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di
 cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
 pagamento  di  una  somma  da  euro  143  a euro 573, ferma
 restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del
 codice civile.
 8.  Agli effetti delle sanzioni amministrative previste
 dal  presente  articolo le masse complessive a pieno carico
 indicate  nelle  carte  di  circolazione,  nonche' i valori
 numerici  ottenuti  mediante  l'applicazione  di  qualsiasi
 percentuale,  si  devono  considerare  arrotondati ai cento
 chilogrammi superiori.
 9.  Le  sanzioni  amministrative  previste nel presente
 articolo si applicano sia al conducente che al proprietario
 del  veicolo,  nonche'  al committente, quando si tratta di
 trasporto  eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario
 della  carta  di  circolazione  del  veicolo  e'  tenuto  a
 corrispondere  agli  enti proprietari delle strade percorse
 l'indennizzo  di  cui  all'art.  10,  comma 10, commisurato
 all'eccedenza  rispetto  ai limiti di massa di cui all'art.
 62.
 10.   Quando   e'  accertata  una  eccedenza  di  massa
 superiore  al  dieci  per  cento  della massa complessiva a
 pieno  carico  indicata  nella  carta  di  circolazione, la
 continuazione  del viaggio e subordinata alla riduzione del
 carico entro i limiti consentiti.
 11.  Le  sanzioni  amministrative previste nel presente
 articolo  sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli
 eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la
 massa  complessiva  massima  indicata  nell'autorizzazione,
 limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento
 alle  masse  massime  relative  a  quel  veicolo,  ai sensi
 dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al
 rilascio  di  una  nuova  autorizzazione. La franchigia del
 cinque   per  cento  e'  prevista  anche  per  i  trasporti
 eccezionali   e  in  tale  caso  non  decade  la  validita'
 dell'autorizzazione.
 12.  Costituiscono  fonti di prova per il controllo del
 carico  le risultanze degli strumenti di pesa in regola con
 le  verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi
 di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti
 da  disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono
 a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
 13.  Ai  veicoli  immatricolati all'estero si applicano
 tutte le norme previste dal presente articolo.».
 - Per  il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974,
 n. 298, si veda nelle note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7-bis (1) (( Istituzione della scheda di trasporto ))
 
 ((  1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e  favorire  le  verifiche  sul  corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto  di  merci  per  conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito   un  documento,  denominato:  "scheda  di  trasporto",  da compilare  a  cura  del  committente e conservare a bordo del veicolo adibito  a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto puo'  essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui  all'articolo  6,  o  da  altra  documentazione  equivalente, che contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3. Le disposizioni del presente   articolo   non  si  applicano  al  trasporto  di  merci  a collettame,  cosi'  come  definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.
 2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della   procedura   di  accertamento  della  responsabilita'  di  cui all'articolo 8.
 3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di   concerto   con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di  trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei   casi   indicati   dal   decreto  stesso,  cosi'  come  definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso  della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.  Lo  stesso  decreto  individua  le categorie di trasporto di merci  a  collettame,  ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo, nonche' i documenti di trasporto  previsti  dalle  norme  comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni  internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto  di  merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.
 4.  Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la  scheda di trasporto,  o  la  altera,  o  la  compila  in  modo incompleto o non veritiero,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
 5.  Chiunque,  durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo  del  veicolo  la  scheda  di trasporto ovvero, in alternativa, copia  del  contratto  in  forma  scritta,  od  altra  documentazione equivalente,  ai  sensi  del  comma  1,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il  fermo  amministrativo  del  veicolo,  che  verra'  restituito  al conducente,  proprietario  o  legittimo  detentore,  ovvero a persona delegata  dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra  documentazione  equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa,  il  contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente  deve  essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi  all'accertamento  della  violazione.  In  caso di mancata esibizione,   l'ufficio   dal  quale  dipende  l'organo  accertatore, provvede  all'applicazione  della  sanzione  di  cui  al comma 4, con decorrenza  dei  termini per la notificazione dal giorno successivo a quello  stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni   degli  articoli  214  e  180,  comma  8,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 6.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  4  e  5 si applicano anche ai trasporti  internazionali  compiuti  da  vettori  stranieri  che  non compilano,  o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del  veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3. ))
 |  |  |  | Art. 8. Procedura di accertamento della responsabilita'
 1. L'accertamento  della  responsabilita'  dei  soggetti  di cui al comma  3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione  della  violazione commessa dall'autore materiale della medesima,  da  parte  delle  autorita' competenti, mediante esame del contratto   di   trasporto   e   di   ogni  altra  documentazione  di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.
 2. In  caso  di  mancata  esibizione  del contratto di trasporto da parte  del  conducente  all'atto della contestazione, e qualora dalla restante  documentazione  disponibile  non  sia  possibile  accertare l'eventuale   responsabilita'   dei   soggetti  di  cui  al  comma  3 dell'articolo  7,  l'autorita'  competente,  entro  15  giorni  dalla contestazione    della    violazione,   richiede   agli   stessi   la presentazione,  entro  30  giorni  dalla notifica della richiesta, di copia    del    contratto    e   dell'eventuale   documentazione   di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in  forma  scritta,  della  documentazione  di  cui  ai  commi  4 e 5 dell'articolo 7.
 3. Entro  i  30  giorni  successivi  alla  ricezione  dei documenti richiesti,  l'autorita'  competente,  in base all'esame degli stessi, qualora  da  tale  esame  emerga  la loro responsabilita', applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.
 4. Le   stesse   sanzioni   sono   irrogate   in  caso  di  mancata presentazione   della   documentazione  richiesta  entro  il  termine indicato.
 |  |  |  | Art. 9. Usi e consuetudini per i contratti non scritti
 1.  Nelle  controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci  su  strada  stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi  e  le  consuetudini  raccolti  nei  bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al  comma  1  allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto,    istituito   presso   la   Consulta   generale   per l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni  di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi  medi  unitari  praticati  per  i servizi di trasporto su base territoriale  e  settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette   alle   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura.
 3.  In  sede  di  prima  applicazione,  l'Osservatorio  provvede ad elaborare  gli  elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo.  L'ulteriore  aggiornamento  degli usi e consuetudini e' effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 10. Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
 1.  All'articolo  1696  del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 «Il  risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro  per  ogni  chilogrammo  di  peso  lordo  della  merce perduta o avariata  nei  trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23,  comma  3,  della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata   con   legge  6 dicembre  1960,  n.  1621,  e  successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
 La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del  vettore  se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
 Il   vettore   non   puo'   avvalersi   della   limitazione   della responsabilita'  prevista  a suo favore dal presente articolo ove sia fornita  la  prova  che  la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti,  ovvero  di  ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per  l'esecuzione  del  trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 1696, come modificato
 dal presente decreto:
 «Art.  1696  (Calcolo del danno in caso di perdita o di
 avaria).  -  Il  danno  derivante da perdita o da avaria si
 calcolano secondo il prezzo corrente delle cose trasportate
 nel luogo e nel tempo della riconsegna.
 Il  risarcimento  dovuto  dal  vettore  non puo' essere
 superiore  a  un  euro  per  ogni chilogrammo di peso lordo
 della  merce  perduta o avariata nei trasporti nazionali ed
 all'importo  di cui all'art. 23, comma 3, della Convenzione
 per  il  trasporto  stradale di merci, ratificata con legge
 6 dicembre  1960,  n. 1621, e successive modificazioni, nei
 trasporti internazionali.
 La  previsione  di  cui  al  comma  precedente  non  e'
 derogabile  a  favore  del vettore se non nei casi e con le
 modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni
 internazionali applicabili.
 Il  vettore  non puo' avvalersi della limitazione della
 responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo
 ove  sia  fornita  la prova che la perdita o l'avaria della
 merce  sono  stati  determinati  da  dolo o colpa grave del
 vettore  o  dei  suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni
 altro  soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione
 del   trasporto,   quando   tali   soggetti  abbiano  agito
 nell'esercizio delle loro funzioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto
 1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualita' da parte dei vettori  per  il  trasporto  su  strada  di  categorie  merceologiche particolarmente  sensibili,  quali  le  merci  pericolose, le derrate deperibili,  i  rifiuti  industriali  ed  i prodotti farmaceutici, e' effettuata,  nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori  ed  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e comunitaria in materia  di  certificazione,  allo  scopo  di  offrire agli utenti un servizio   di  trasporto  efficiente  e  vantaggioso  in  termini  di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitivita'.
 2.  In  relazione  alle  esigenze  di  tutela della sicurezza della circolazione  e  della  sicurezza  sociale,  le  disposizioni  di cui all'articolo  7,  commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma  scritta  il  contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica  certificazione  di  qualita'  rilasciata  conformemente  a quanto previsto al comma 3.
 3.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentite  le  altre  amministrazioni  interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto legislativo, sono definiti modalita' e tempi  per  l'adozione  di sistemi di certificazione di qualita', nei limiti di quanto previsto al comma 1.
 |  |  |  | Art. 12 Controllo della regolarita' amministrativa di circolazione
 
 1.  Ai  fini  del  controllo della regolarita' amministrativa della circolazione,  il  vettore,  all'atto  della  revisione  annuale  dei veicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci,  e'  tenuto ad esibire un certificato  dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
 2.  Qualora  un  veicolo  entri  nella disponibilita' del vettore a seguito   di  contratto  di  locazione  senza  conducente,  ai  sensi dell'articolo  84  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del  contratto  di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale  degli autotrasportatori dei soggetti a cio' tenuti in base alle   vigenti   disposizioni,  dal  quale  possano  desumersi  anche eventuali  limitazioni all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto. La  mancanza  di  tali documenti accertata dalle autorita' competenti durante    la   circolazione   del   veicolo   interessato   comporta l'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 3.  Ai fini del presente articolo, e' fatto obbligo al committente, al  caricatore  ed  al  proprietario  della  merce, di accertarsi del legittimo   esercizio   da   parte   del  vettore  dell'attivita'  di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
 4.  Al  fine  di  favorire il controllo su strada della regolarita' dell'esercizio   dell'attivita'   di   autotrasporto,   con   decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero    dell'interno,   sentita   la   Consulta   generale   per l'autotrasporto,  da  adottarsi  entro  il  termine di novanta giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' stabilito  un  modello  di lista di controllo, al quale gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive   modificazioni,   si   attengono  nell'effettuazione  dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
 5.  I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di  terzi  sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare  il  titolo  in  base al quale prestano servizio presso il vettore  e,  se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di  cui  al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  1°  marzo  2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione,  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle vigenti disposizioni.
 |  |  |  | Art. 13. Finalita'
 1.  Il  presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei  conducenti  di  taluni  veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - L'art.  1  della  legge 18 aprile 2005, n. 62, citata
 nelle premesse cosi' recita:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 "A" e "B".
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/  CE, della direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva    2004/35/CE,    2004/38/CE,   della   direttiva
 2004/39/CE,  della  direttiva  2004/67/CE e della direttiva
 2004/101/CE  sono  corredati della relazione tecnica di cui
 all'art.  11-ter,  comma  2,  della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
 anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
 per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
 conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
 all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
 comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
 corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
 informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
 competenti  per  i  profili  finanziari  che  devono essere
 espressi entro venti giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese negli allegati "A" e
 "B",  ritrasmette  con  le sue osservazioni e con eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Qualificazione e formazione
 1.  L'attivita'  dei  conducenti  che  effettuano professionalmente autotrasporto  di  persone  e  di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta  la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, e' subordinata all'obbligo  di  qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica  per  il  conseguimento  della  carta di qualificazione del conducente.
 2.  Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «15.  Parimenti  chiunque  guida  autoveicoli  o  motoveicoli essendo munito  della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale  o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti,  o  di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non  sia  stato  possibile  provvedere,  nei  dieci giorni successivi all'esame,  alla  predisposizione  del  certificato di abilitazione o alla   carta   di   qualificazione,   e'   soggetto   alla   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.».
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - L'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
 285,    reca:   «Patente,   certificato   di   abilitazione
 professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
 certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  115,  comma 1, del
 citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
 «Art.  115  (Requisiti  per  la  guida dei veicoli e la
 conduzione  di  animali).  - 1. Chi guida veicoli o conduce
 animali  deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici
 e aver compiuto:
 a) anni  quattordici  per  guidare veicoli a trazione
 animale  o  condurre  animali  da tiro, da soma o da sella,
 ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
 b) anni  quattordici  per guidare ciclomotori purche'
 non trasporti altre persone oltre al conducente;
 c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
 fino  a  125 cc  che non trasportino altre persone oltre al
 conducente;  macchine  agricole  o  loro  complessi che non
 superino  i  limiti  di  sagoma  e  di peso stabiliti per i
 motoveicoli  e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
 cui  guida  sia  consentita  con  patente  di  categoria A,
 sempreche'   non   trasportino   altre   persone  oltre  al
 conducente;
 d) anni diciotto per guidare:
 1)    ciclomotori,   motoveicoli;   autovetture   e
 autoveicoli  per  il trasporto promiscuo di persone e cose;
 autoveicoli  per  uso  speciale,  con  o  senza  rimorchio;
 macchine  agricole  diverse da quelle indicate alla lettera
 c),   ovvero   che   trasportino  altre  persone  oltre  al
 conducente; macchine operatrici;
 2)  autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
 autotreni,  autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
 cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
 3)  i  veicoli  di  cui  al  punto  2) la cui massa
 complessiva  a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
 o  dei  semirimorchi,  superi  7,5  t, purche' munito di un
 certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
 competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
 terrestri;
 e) anni  ventuno  per  guidare:  i  veicoli di cui al
 punto  3)  della  lettera  d), quando il conducente non sia
 munito   del  certificato  di  abilitazione  professionale;
 motocarrozzette  ed  autovetture in servizio di piazza o di
 noleggio  con  conducente;  autobus,  autocarri, autotreni,
 autosnodati,  adibiti  al  trasporto  di persone, nonche' i
 mezzi adibiti ai servizi di emergenza.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 311 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  6  dicembre  1992,  n.  495,
 recante:  «Regolamento  di  esecuzione  e di attuazione del
 nuovo codice della strada»:
 «Art.  311  (Art.  116  Cod.  Str.  -  Requisiti per il
 rilascio  del CAP). - 1. Per il rilascio del CAP, a seconda
 del  tipo  richiesto,  e'  necessaria  la titolarita' della
 patente di guida come di seguito indicato:
 KA - patente di categoria A;
 KB - patente di categoria B;
 KC - patente di categoria C;
 KD  - patente di categoria D per la guida di autobus;
 negli altri casi;
 KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze
 altri  veicoli  di  massa complessiva a pieno carico fino a
 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.
 2.  Il rilascio del CAP e' subordinato all'accertamento
 del  possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per
 il  rilascio, la revisione e la conferma di validita' della
 patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
 3.   Per   ottenere   il  certificato  di  abilitazione
 professionale (CAP), occorre:
 a) essere residenti in un comune della Repubblica;
 b) essere in possesso di patente nazionale valida per
 la categoria prevista dal comma 1;
 c) presentare  una  domanda ad un ufficio provinciale
 della Direzione generale della M.C.T.C.;
 d) superare  l'apposito  esame  da  sostenersi  nella
 circoscrizione  territoriale  dello  stesso ufficio, ovvero
 dimostrare   di   essere   in   possesso   della   relativa
 abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
 4.   A   minori  di  anni  21  puo'  essere  rilasciato
 esclusivamente il certificato di abilitazione professionale
 KC.
 5.  L'ufficio  provinciale  della  M.C.T.C.  provvede a
 rilasciare  il  certificato  di abilitazione professionale,
 contrassegnato  da  un  numero  progressivo  assegnato  dal
 centro  elaborazione  dati  della  Direzione generale della
 M.C.T.C.
 6.  La  domanda  di  cui  al  comma  3,  lettera c), ha
 validita'  per sei mesi da' diritto a sostenere l'esame una
 volta soltanto e non e' prorogabile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Campo di applicazione
 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 e' rilasciata:
 a) ai  conducenti  residenti  in Italia che svolgono attivita' di autotrasporto di persone o di cose;
 b) ai  conducenti  cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico  europeo,  che  svolgono  la loro attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
 |  |  |  | Art. 16. Deroghe
 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti:
 a) dei  veicoli la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
 b) dei  veicoli  ad  uso  delle  forze  armate,  della protezione civile,  dei  pompieri  e  delle  forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
 c) dei   veicoli   sottoposti   a  prove  su  strada  a  fini  di perfezionamento  tecnico,  riparazione  o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
 d) dei  veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
 e) dei  veicoli  utilizzati  per  le lezioni di guida ai fini del conseguimento   della   patente   di   guida  o  dei  certificati  di abilitazione professionale;
 f) dei  veicoli  utilizzati  per  il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
 g) dei   veicoli   che   trasportano  materiale  o  attrezzature, utilizzati  dal  conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione  che  la  guida  del  veicolo  non costituisca l'attivita' principale del conducente.
 |  |  |  | Art. 17. Esenzioni
 1.   Sono   esentati  dall'obbligo  di  qualificazione  iniziale  i conducenti:
 a) residenti  in  Italia,  gia' titolari, alla data di entrata in vigore   del   presente   decreto  legislativo,  del  certificato  di abilitazione professionale di tipo KD;
 b) residenti  in  Italia,  gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
 c) cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone  o  di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente  alle  categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
 2.  I  conducenti  di  cui  al comma 1 richiedono, comunque, per le finalita'  di  cui  all'articolo  23,  il  rilascio  della  carta  di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 18 Qualificazione iniziale
 
 1.   I   conducenti,  muniti  della  carta  di  qualificazione  del conducente, devono aver compiuto: a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui
 e'  richiesta  la  patente  di  guida  delle categorie C e C+E, in
 deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1,
 lettera  d),  numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
 285, e successive modificazioni; b) 21  anni,  per  guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
 per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.
 2.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  sostituisce  il certificato  di  abilitazione  professionale  di  tipo KC e KD di cui all'articolo  311  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
 3.  I  conducenti  gia'  titolari della carta di qualificazione del conducente   per   effettuare   trasporto  di  merci,  che  intendono conseguire  anche  la  carta  di  qualificazione  del  conducente per effettuare  trasporto  di  passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente  la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
 |  |  |  | Art. 19 Carta di qualificazione del conducente
 comprovante la qualificazioneiniziale
 
 1.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame  di  idoneita',  secondo  le  modalita'  di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.
 2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 3. Il corso di cui al comma 1 e' organizzato: a) dalle  autoscuole  di  cui all'articolo 335, comma 10, lettera a),
 del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
 495,  ovvero  dai  consorzi  di  autoscuole  che svolgono corsi di
 teoria  e  di  guida  per  il conseguimento di tutte le patenti di
 guida; b) da  soggetti  autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei
 criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
 4.  L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,  sulla  base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2.
 5.   I   conducenti  candidati  al  conseguimento  della  carta  di qualificazione  del conducente, che gia' hanno conseguito l'attestato di  idoneita'  professionale  di  cui  alle  vigenti  disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di  cose  sono  esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 - L'art.  335,  comma  10,  lettera a), del decreto del
 Presidente  della  Repubblica, citato nelle premesse, cosi'
 recita:
 "Art.  10.  -  Le autoscuole autorizzate si distinguono
 in:
 a) autoscuole  per conducenti di veicoli a motore per
 la preparazione di candidati al conseguimento della patente
 di  guida  delle  categorie  A,  B,  C, D, E, delle patenti
 speciali  delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di
 revisione   e   al   conseguimento   del   certificato   di
 abilitazione professionale (C.A.P.).".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Formazione periodica
 1.  Tutti  i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti  al  rinnovo  della  medesima,  ogni  cinque  anni,  dopo aver frequentato  obbligatoriamente  un  corso  di  formazione, secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
 2.   La   formazione   periodica   di   cui  al  comma  1  consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di  qualificazione  del  conducente  di  perfezionare  le  conoscenze essenziali  per  lo  svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo  alla  sicurezza  stradale  e  sulla  razionalizzazione  del consumo di carburante.
 3.  I  corsi  di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui  all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
 4.  Al  termine  della  formazione  periodica,  il  Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
 5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un corso  di  formazione  periodica  per  il  trasporto  di  persone,  e viceversa,  sono  esentati  dall'obbligo  di  frequenza  delle  parti comuni.
 6.  Il  comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «7.  Chiunque  guida  con  patente  o  carta  di  qualificazione  del conducente  la  cui  validita'  sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 143 a euro 573. Alla  violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria del ritiro  della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
 7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) la  rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del  ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
 b) al  comma  1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  carta di qualificazione del conducente».
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 126 e 216 del
 citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
 dal presente decreto:
 «Art.  126  (Durata  e  conferma  della validita' della
 patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
 A  e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
 o  confermate  a  chi  ha superato il cinquantesimo anno di
 eta'  sono  valide  per  cinque anni e a chi ha superato il
 settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
 2.  La  patente speciale di guida delle categorie A e B
 rilasciata  a  mutilati  e  minorati  fisici e quella della
 categoria  C  sono  valide per cinque anni e per tre anni a
 partire  dal  settantesimo  anno  di eta'. La patente della
 categoria D e' valida per cinque anni.
 3.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
 con  propri  decreti,  puo'  stabilire termini di validita'
 piu'  ridotti per determinate categorie di patenti anche in
 relazione  all'uso  cui  sono destinati i veicoli condotti,
 all'eta'  dei  conducenti  o  ai  loro  requisiti  fisici e
 psichici,   determinando   altresi'  in  quali  casi  debba
 addivenirsi alla sostituzione della patente.
 4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
 comma  1,  per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
 di   cui  all'art.  116,  commi  8  e  8-bis,  deve  essere
 effettuato  ogni  cinque anni e comunque in occasione della
 conferma   di  validita'  della  patente  di  guida.  Detto
 accertamento  deve  effettuarsi  con  cadenza  biennale nei
 confronti  di  coloro che abbiano superato i sessantacinque
 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
 complessiva  a  pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
 autoarticolati,  adibiti al trasporto di cose, la cui massa
 complessiva  a  pieno  carico  non  sia superiore a 20 t, e
 macchine operatrici.
 4-bis.  Per  i soggetti affetti da diabete trattati con
 insulina  gli  accertamenti  di  cui all'art. 119, comma 4,
 lettera  d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
 piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
 5.   La  validita'  della  patente  e'  confermata  dal
 competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
 terrestri che trasmette per posta al titolare della patente
 di  guida  un  tagliando  di  convalida  da  apporre  sulla
 medesima  patente  di  guida.  A tal fine gli uffici da cui
 dipendono  i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
 tenuti  a  trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento
 per  i  trasporti  terrestri,  nel termine di cinque giorni
 decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
 ogni  certificato  medico dal quale risulti che il titolare
 e'  in  possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
 per  la conferma della validita'. Analogamente procedono le
 commissioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  nonche'  i
 competenti  uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti  nei  casi  di  cui  all'art.  119,  comma 5. Non
 possono  essere  sottoposti alla visita medica i conducenti
 che  non  dimostrano,  previa esibizione delle ricevute, di
 aver  effettuato  i  versamenti  in  conto corrente postale
 degli  importi  dovuti  per  la conferma di validita' della
 patente  di  guida.  Il personale sanitario che effettua la
 visita  e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La
 ricevuta  andra'  conservata dal titolare della patente per
 il periodo di validita'.
 5-bis.  Per  i cittadini italiani residenti o dimoranti
 in  un  Paese  non comunitario per un periodo di almeno sei
 mesi,  la  validita'  della patente e' altresi' confermata,
 tranne  per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
 dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
 Paesi  medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
 previo  accertamento  dei  requisiti  psichici  e fisici da
 parte  di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
 italiani,  temporaneamente  sostitutiva  del  tagliando  di
 convalida  di  cui  al comma 5 per il periodo di permanenza
 all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
 il  cittadino  dovra'  confermare  la  patente ai sensi del
 comma 5.
 6.   L'autorita'   sanitaria,   nel   caso   che  dagli
 accertamenti  di  cui  al comma 5 rilevi che siano venute a
 mancare le condizioni per la conferma della validita' della
 patente,  comunica  al  competente ufficio del Dipartimento
 per  i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso
 per  i  provvedimenti  di cui agli articoli 129, comma 2, e
 130.
 7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione
 del  conducente  la  cui  validita' sia scaduta e' soggetto
 alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
 euro  143  a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione
 amministrativa  accessoria del ritiro della patente o della
 carta  di  qualificazione  del conducente, secondo le norme
 del capo I, sezione II, del titolo VI.».
 «Art. 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
 di  circolazione,  della  targa  o della patente di guida o
 della   carta  di  qualificazione  del  conducente).  -  1.
 Nell'ipotesi  in  cui,  ai  sensi  del  presente codice, e'
 stabilita  la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
 della  carta di circolazione o del certificato di idoneita'
 tecnica  per  le  macchine  agricole  o di autorizzazioni o
 licenze  nei casi in cui sono previste, ovvero della targa,
 ovvero   della   patente   di   guidia  o  della  carta  di
 qualificazione  del  conducente,  il documento e' ritirato,
 contestualmente    all'accertamento    della    violazione,
 dall'organo  accertatore  ed inviato, entro i cinque giorni
 successivi,  al  competente  ufficio del Dipartimento per i
 trasporti   terrestri   se   si   tratta   della  carta  di
 circolazione,  del  certificato di idoneita' tecnica per le
 macchine  agricole,  delle  autorizzazioni, licenze o della
 targa,  ovvero  alla prefettura se si tratta della patente;
 la  competenza  territoriale di detti uffici e' determinata
 con  riferimento  al  luogo  della  commessa violazione. Il
 prefetto  competente  da'  notizia  dei  procedimenti e dei
 provvedimenti  adottati  sullapatente al prefetto del luogo
 di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione
 nel   verbale   di   contestazione  della  violazione.  Nel
 regolamento  sono  stabilite le modalita' per consentire il
 viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della
 targa,  si  procede  al fermo amministrativo del veicolo ai
 sensi dell'art. 214.
 2.  La  restituzione  del documento puo' essere chiesta
 dall'interessato   soltanto   quando   ha   adempiuto  alla
 prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli
 enti  di cui al comma 1, previo accertamento del compimento
 delle prescrizioni suddette.
 3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
 nella  carta di circolazione o nel certificato di idoneita'
 tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
 4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art.
 203  si  estende anche alla sanzione accessoria. In caso di
 rigetto  del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata.
 In  caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
 questa  si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
 puo'  chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1
 la restituzione del documento.
 5.  L'opposizione  di  cui all'art. 205 si estende alla
 sanzione accessoria.
 6.  Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
 circolazione  e'  ritirato,  circola  abusivamente  con  lo
 stesso  veicolo  cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
 veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito
 con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
 da  da  euro  1.693  a  euro  6.774. Si applica la sanzione
 accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
 di  reiterazione  delle  violazioni, la sanzione accessoria
 della  confisca  amministrativa  del veicolo. La durata del
 fermo  amministrativo  e'  di tre mesi, salvo i casi in cui
 tale  sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
 della targa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Luogo di svolgimento della formazione
 1.  Possono  seguire  in  Italia  i  corsi di formazione iniziale i conducenti  ivi  residenti, nonche' conducenti cittadini di uno Stato non  appartenente  all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti  di  un'impresa  di  autotrasporto  di  persone  o di cose stabilita in Italia.
 2.  Possono  seguire  in  Italia  i corsi di formazione periodica i conducenti  di  cui  al comma 1, nonche' i conducenti residenti in un altro  Stato  membro  dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
 |  |  |  | Art. 22. Codice comunitario
 1.  La  carta  di  qualificazione  del  conducente  rilasciata  dai competenti  uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e' conforme al modello previsto dall'allegato II.
 2.  In  corrispondenza  della  categoria  di  patente di guida «C», ovvero  «C+E»  se  posseduta  dal conducente, deve essere indicato il codice  comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta  di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validita' della carta.
 3.  In  corrispondenza  della  categoria  di  patente di guida «D», ovvero  «D+E»  se  posseduta  dal conducente, deve essere indicato il codice  comunitario  armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della carta.
 4.  L'Italia  riconosce  la  carta di qualificazione del conducente rilasciata  dagli  altri  Stati  membri  del-l'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
 5.  Il  rilascio  della  carta  di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'.
 6.  I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea  o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto  stabilita  in  uno  Stato  membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria  qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
 a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;
 b) l'attestato  di  conducente  di  cui  al  regolamento  (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
 7.  I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea  o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto  stabilita  in  uno  Stato  membro diverso dall'Italia, possono   guidare   veicoli   adibiti   al  trasporto  di  passeggeri comprovando  la  propria  qualificazione,  oltre  che con la carta di qualificazione  del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.
 
 
 
 Nota all'art. 22:
 -  Per  il regolamento (CE) 484/2002 vedi note all'art.
 12.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti
 1.  La  disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive modificazioni,  si  applica  anche  alla  carta di qualificazione del conducente   di   cui  all'articolo 14,  nonche'  al  certificato  di abilitazione  professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
 2.   La  decurtazione  del  punteggio  si  applica  alla  carta  di qualificazione  del  conducente,  se  gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attivita' professionale.
 3.  In  caso  di  perdita  totale  del  punteggio  sulla  carta  di qualificazione  del  conducente,  detto  documento  e' revocato se il conducente  non  supera  l'esame  di revisione previsto dall'articolo 126-bis  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.  In  caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito  negativo  dell'esame  di  revisione, e' revocata anche la carta   di   qualificazione   del  conducente  o  il  certificato  di abilitazione professionale di tipo KB.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 - L'art.  126-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile
 1992, n. 285, cosi' recita:
 «Art.  126-bis  (Patente  a  punti).  - 1. All'atto del
 rilascio  della  patente  viene  attribuito un punteggio di
 venti   punti.   Tale   punteggio,  annotato  nell'anagrafe
 nazionale  degli  abilitati alla guida di cui agli articoli
 225  e  226,  subisce  decurtazioni,  nella misura indicata
 nella  tabella  allegata,  a  seguito  della  comunicazione
 all'anagrafe  di  cui  sopra  della violazione di una delle
 norme  per  le quali e' prevista la sanzione amministrativa
 accessoria  della  sospensione  della patente ovvero di una
 tra  le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate
 nella   tabella   medesima.   L'indicazione  del  punteggio
 relativo  ad  ogni violazione deve risultare dal verbale di
 contestazione.
 1-bis.  Qualora  vengano  accertate  contemporaneamente
 piu'  violazioni  delle  norme  di  cui  ai comma 1 possono
 essere   decurtati   un   massimo  di  quindici  punti.  Le
 disposizioni  del  presente comma non si applicano nei casi
 in  cui  e'  prevista  la  sospensione  o  la  revoca della
 patente.
 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
 violazione  che  comporta  la  perdita di punteggio, ne da'
 notizia,   entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
 contestazione   effettuata,  all'anagrafe  nazionale  degli
 abilitati  alla guida. La contestazione si intende definita
 quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
 amministrativa  pecuniaria  o siano conclusi i procedimenti
 dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
 siano  decorsi  i termini per la proposizione dei medesimi.
 Il   predetto   termine  di  trenta  giorni  decorre  dalla
 conoscenza  da  parte  dell'organo di polizia dell'avvenuto
 pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
 proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
 dell'esito  dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione deve
 essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
 responsabile   della   violazione;   nel  caso  di  mancata
 identificazione  di  questi,  la  segnalazione  deve essere
 effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
 lo   stesso   non  comunichi,  entro  trenta  giorni  dalla
 richiesta,  all'organo  di  polizia  che  procede,  i  dati
 personali  e  della patente del conducente al momento della
 commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
 una  persona  giuridica,  il suo legale rappresentante o un
 suo  delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
 stesso  termine,  all'organo  di polizia che procede. Se il
 proprietario  del  veicolo omette di fornirli, si applica a
 suo  carico la sansione prevista dall'art. 180, comma 8. La
 comunicazione  al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
 avviene per via telematica.
 3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e' comunicata agli
 interessati  dall'anagrafe  nazionale  degli abilitati alla
 guida.  Ciascun  conducente puo' controllare in tempo reale
 lo  stato  della  propria patente con le modalita' indicate
 dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
 punteggio  non  sia  esaurito,  la  frequenza  ai  corsi di
 aggiornamento,   organizzati  dalle  autoscuole  ovvero  da
 soggetti   pubblici   o  privati  a  cio'  autorizzati  dal
 Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri,  consente  di
 riacquistare  sei  punti.  Per i titolari di certificato di
 abilitazione  professionale  e  unitamente di patente B, C,
 C+E,   D,   D+E,   la   frequenza  di  specifici  corsi  di
 aggiornamento  consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
 l'attestato  di  frequenza  al  corso deve essere trasmesso
 all'ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri
 competente     per    territorio,    per    l'aggiornamento
 dell'anagrafe  nazionale  dagli  abilitati  alla guida. Con
 decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 sono     stabiliti    i    criteri    per    il    rilascio
 dell'autorizzazione,   i   programmi   e  le  modalita'  di
 svolgimento dei corsi di aggiornamento.
 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
 al  comma  6,  la  mancanza, per il periodo di due anni, di
 violazioni  di  una norma di comportamento da cui derivi la
 decurtazione  del  punteggio,  determina l'attribuzione del
 completo  punteggio  iniziale,  entro  il  limite dei venti
 punti.
 Per  i  titolari  di patente con almeno venti punti, la
 mancanza,  per  il periodo di due anni, della violazione di
 una  norma  di  comportamento da cui derivi la decurtazione
 del  punteggio,  determina  l'attribuzione di un credito di
 due punti, fino a un massimo di dieci punti.
 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
 patente  deve  sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
 cui  all'art.  128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
 per  i  trasporti  terrestri  competente per territorio, su
 comunicazione  dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
 guida,  dispone  la  revisione  della  patente di guida. Il
 relativo  provvedimento, notificato secondo le procedure di
 cui  all'art.  201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
 titolare  della  patente  non  si  sottoponga  ai  predetti
 accertamenti   entro   trenta  giorni  dalla  notifica  del
 provvedimento  di revisione, la patente di guida e' sospesa
 a  tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
 ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri. Il
 provvedimento  di  sospensione  e'  notificato  al titolare
 della  patente  a  cura degli organi di polizia stradale di
 cui   all'art.   12,  che  provvedono  al  ritiro  ed  alla
 conservazione del documento.
 
 Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis Norma violata|                                                 |Punti --------------------------------------------------------------------- Art. 141     |Comma 8                                          |5 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 9, terzo periodo                           |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 142     |Comma 8                                          |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 9                                          |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 143     |Comma 11                                         |4 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 12                                         |10 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 13, con riferimento al comma 5             |4 --------------------------------------------------------------------- Art. 145     |Comma 5                                          |6 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7,|
 |8 e 9                                            |5 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di    | Art. 146     |divieto di sosta e fermata                       |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 3                                          |6 --------------------------------------------------------------------- Art. 147     |Comma 5                                          |6 --------------------------------------------------------------------- Art. 148     |Comma 15, con riferimento al comma 2             |3 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 15, con riferimento al comma 3             |5 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 15, con riferimento al comma 8             |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 16, terzo periodo                          |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 149     |Comma 4                                          |3 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 5, secondo periodo                         |5 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 6                                          |8 --------------------------------------------------------------------- Art. 150     |Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5   |5 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6   |8 --------------------------------------------------------------------- Art. 152     |Comma 3                                          |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 153     |Comma 10                                         |3 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 11                                         |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 154     |Comma 7                                          |8 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 8                                          |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 158     |Comma 2, lettere d), g) e h)                     |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 161     |Commi 1 e 3                                      |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 2                                          |4 --------------------------------------------------------------------- Art. 162     |Comma 5                                          |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 164     |Comma 8                                          |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 165     |Comma 3                                          |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 167     |Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:               | ---------------------------------------------------------------------
 |    a) eccedenza non superiore a 1t              |1 ---------------------------------------------------------------------
 |    b) eccedenza non superiore a 2t              |2 ---------------------------------------------------------------------
 |    c) eccedenza non superiore a 3t              |3 ---------------------------------------------------------------------
 |    d) eccedenza superiore a 3t                  |4 ---------------------------------------------------------------------
 |Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:               | ---------------------------------------------------------------------
 |    a) eccedenza non superiore al 10 per cento   |1 ---------------------------------------------------------------------
 |    b) eccedenza non superiore al 20 per cento   |2 ---------------------------------------------------------------------
 |    c) eccedenza non superiore al 30 per cento   |3 ---------------------------------------------------------------------
 |    d) eccedenza superiore al 30 per cento       |4 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 7                                          |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 168     |Comma 7                                          |4 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 8                                          |10 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 9                                          |10 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 9-bis                                      |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 169     |Comma 8                                          |4 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 9                                          |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 10                                         |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 170     |Comma 6                                          |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 171     |Comma 2                                          |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 172     |Commi 8 e 9                                      |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 173     |Comma 3                                          |5 --------------------------------------------------------------------- Art. 174     |Comma 4                                          |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 5                                          |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 7                                          |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 175     |Comma 13                                         |4 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 16                                         |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 176     |Comma 19                                         |10 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |10 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) |
 |e d)                                             |10 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 21                                         |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 177     |Comma 5                                          |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 178     |Comma 3                                          |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 4                                          |1 --------------------------------------------------------------------- Art. 179     |Commi 2 e 2-bis                                  |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 186     |Commi 2 e 7                                      |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 187     |Commi 7 e 8                                      |10 --------------------------------------------------------------------- Art. 189     |Comma 5, primo periodo                           |4 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 5, secondo periodo                         |10 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 6                                          |10 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 9                                          |2 --------------------------------------------------------------------- Art. 191     |Comma 1                                          |5 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 2                                          |2 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 3                                          |5 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 4                                          |3 --------------------------------------------------------------------- Art. 192     |Comma 6                                          |3 ---------------------------------------------------------------------
 |Comma 7                                          |10
 
 Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
 2003  a  soggetti  che  non  siano  gia'  titolari di altra
 patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
 presente   tabella,   per  ogni  singola  violazione,  sono
 raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i
 primi tre anni dal rilascio.».
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 16 dicembre  1992, n. 495, e l'art. 311, vedi note all'art.
 18.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Disposizione finanziaria
 1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri,  ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)
 REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
 
 Sezione 1
 ELENCO DELLE MATERIE
 
 Le  conoscenze  per  l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti  conducenti  devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini  pratiche  necessarie  per  guidare in sicurezza i veicoli della  relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione  di  cui  all'allegato  I  della  decisione 85/368/CEE del Consiglio,  del  16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel corso  dell'istruzione  obbligatoria  completata  da  una  formazione professionale. 1. Perfezionamento  per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza. Tutte le patenti di guida.
 1.1.  Obiettivo:  conoscenza  delle  caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
 Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
 1.2.  Obiettivo:  conoscenza  delle  caratteristiche tecniche e del funzionamento  dei  dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo,   minimizzarne   l'usura   e   prevenire   le   anomalie  di funzionamento.
 Peculiarita'  del  circuito  di  frenatura  oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo  di  freni  e  rallentatori,  uso  combinato di freni e rallentatore,   ricerca  del  miglior  compromesso  fra  velocita'  e rapporto  del  cambio,  ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.
 1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
 Ottimizzazione  del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2. Patenti di guida C, C+E.
 1.4.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare  il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
 Forze  agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un  complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico,  conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
 Principali  categorie  di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio  e  di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei   dispositivi   di   stivaggio,   uso   delle   attrezzature   di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. Patenti di guida D, D+E.
 1.5.  Obiettivo:  capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.
 Calibrazione    dei    movimenti   longitudinali   e   trasversali, ripartizione  della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidita'  della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche   (spazi   pubblici,  corsie  riservate),  gestione  delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del  conducente,  interazione  con  i  passeggeri,  specificita'  del trasporto  di  determinati  gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).
 1.6.  Obiettivo:  capacita'  di  caricare  il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
 Forze  agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di   velocita'   in   funzione   del   carico  del  veicolo  e  delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un  complesso  di  veicoli,  ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
 2. Applicazione della normativa. Tutte le patenti di guida.
 2.1.  Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.
 Durata   massima   della   prestazione  lavorativa  nei  trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e  (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
 Conoscenza  del  contesto  sociale  dell'autotrasporto:  diritti  e doveri  del  conducente  in  materia  di  qualificazione  iniziale  e formazione permanente. Patenti di guida C, C+E.
 2.2.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa  al trasporto di merci.
 Licenze  per  l'esercizio  dell'attivita',  obblighi  previsti  dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che  costituiscono  il  contratto  di  trasporto,  autorizzazioni  al trasporto   internazionale,   obblighi   previsti  dalla  convenzione relativa  al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR),   redazione   della   lettera   di   vettura   internazionale, attraversamento   delle   frontiere,   commissionari   di  trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci. Patenti di guida D, D+E, E.
 2.3.  Obiettivo:  conoscenza  della  regolamentazione  relativa  al trasporto di persone.
 Trasporto  di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo. 3. Salute,   sicurezza  stradale  e  sicurezza  ambientale,  servizi, logistica. Tutte le patenti di guida.
 3.1.  Obiettivo:  sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.
 Tipologia  degli  infortuni  sul  lavoro nel settore dei trasporti, statistiche   sugli  incidenti  stradali,  percentuale  di  automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
 3.2.  Obiettivo:  capacita'  di  prevenire  la  criminalita'  ed il traffico di clandestini.
 Informazioni   generali,  implicazioni  per  i  conducenti,  misure preventive,   promemoria   verifiche,   normativa   in   materia   di responsabilita' degli autotrasportatori.
 3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
 Principi  di  ergonomia:  movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
 3.4.   Obiettivo:   consapevolezza  dell'importanza  dell'idoneita' fisica e mentale.
 Principi   di   un'alimentazione   sana   ed  equilibrata,  effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione;  sintomi,  cause  ed  effetti dell'affaticamento e dello stress,    ruolo   fondamentale   del   ciclo   di   base   attivita' lavorativa/riposo.
 3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
 Condotta  in  situazione  di  emergenza:  valutare  la  situazione, evitare   di   aggravare  l'incidente,  chiamare  soccorsi,  prestare assistenza  e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione   degli   occupanti   del  mezzo  pesante/dei  passeggeri dell'autobus,  garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.
 Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
 3.6.  Obiettivo:  capacita'  di  comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.
 Condotta  del  conducente  e  immagine  aziendale: importanza della qualita'  della  prestazione del conducente per l'impresa, pluralita' dei  ruoli  e  degli  interlocutori  del conducente, manutenzione del veicolo,  organizzazione  del  lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario. Patenti di guida C, C+E.
 3.7.     Obiettivo:     conoscenza     del    contesto    economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
 L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri),    diverse   attivita'   connesse   all'autotrasporto (trasporti  per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto),   organizzazione   dei  principali  tipi  di  impresa  di trasporti  o  di  attivita' ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati  (trasporti  su  strada con autocisterna, a temperatura controllata,   ecc.),   evoluzioni   del   settore  (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.). Patenti di guida D, D+E.
 3.8.     Obiettivo:     conoscenza     del    contesto    economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
 L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone  (ferrovia,  autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto   di   persone,   attraversamento  delle  frontiere (trasporto  internazionale),  organizzazione  dei  principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.
 
 Sezione 2 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA
 
 La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
 L'aspirante  conducente  deve  effettuare almeno venti ore di guida individuale  su  un  veicolo  della pertinente categoria che soddisfi almeno  i  criteri  dei  veicoli  d'esame  definiti  nel  decreto del Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.
 Durante  la  guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da  un  istruttore  abilitato.  Ogni  conducente  puo'  effettuare al massimo  8  ore  delle  20  ore  di  guida  individuale su un terreno speciale,  per  valutare  il  perfezionamento  a  una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo  del  veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale  e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
 Per  i  conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione  iniziale  e'  di  70  ore,  di  cui  5  ore  di guida individuale.
 A  formazione  conclusa,  il  conducente dovra' sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
 
 Sezione 3
 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
 
 Corsi  obbligatori  di  formazione  periodica  sono organizzati dai soggetti  autorizzati.  La  durata  di  tali  corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
 
 Sezione 4
 AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
 E DELLA FORMAZIONE PERIODICA
 
 1.  I  corsi  per  la  qualificazione  iniziale  e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:
 a) dalle  autoscuole  di  cui all'articolo 335, comma 10, lettera a),  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
 b) da  soggetti  autorizzati  dal  Dipartimento  per  i trasporti terrestri  sulla  base  dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su   richiesta   scritta  sulla  base  dei  criteri  individuati  con provvedimento  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terra'  conto  di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 15 luglio 2003.
 |  |  |  | Allegato II (previsto dall'articolo 22, comma 1)
 
 REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITA' EUROPEE DI CARTA
 DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
 
 1.  Le  caratteristiche  fisiche  della  carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
 I  metodi  per  la  verifica  delle caratteristiche fisiche della carta   destinate   a   garantire  la  loro  conformita'  alle  norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
 2. La carta si compone di due facciate:
 La facciata 1 contiene:
 a) la  dicitura  «carta  di  qualificazione  del  conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;
 b) la menzione «Repubblica italiana»;
 c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
 d) le  informazioni  specifiche  della  carta,  numerate come segue:
 1. cognome del titolare;
 2. nome del titolare;
 3. data e luogo di nascita del titolare;
 4.a) data di rilascio;
 b) data di scadenza;
 c) designazione  dell'autorita'  che  rilascia  la  carta (puo' essere stampata sulla facciata 2);
 d) numero  diverso  da  quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
 5. a) numero della patente;
 b) numero di serie;
 6. fotografia del titolare;
 7. firma del titolare;
 8.  luogo  di  residenza  o  indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
 9.  categorie  o  sottocategorie  di veicoli per i quali il conducente  risponde  agli  obblighi  di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
 e) la   dicitura  «modello  delle  Comunita'  europee»  e  la dicitura  «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della  Comunita',  stampate  in  blu  in modo da costituire lo sfondo della carta:
 tarjeta de cualificacion del conductor;
 chaufføruddannelsesbevis;
 Fahrerqualifizierungsnachweis;
 driver qualification card;
 carte de qualification de conducteur;
 carta cailiochta tiomana;
 carta di qualificazione del conducente;
 kwalificatiekaart bestuurder;
 carta de qualificação do motorista;
 kuljettajan ammattipätevyyskortti;
 yrkeskompetensbevis fr frare;
 f) colori di riferimento:
 - blu: Pantone Reflex blue;
 - giallo: Pantone yellow.
 La facciata 2 contiene:
 a) le  categorie  o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente  risponde  agli  obblighi  di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
 10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
 11. uno  spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta  per  eventuali  indicazioni indispensabili alla gestione della stessa  o  relative  alla  sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora  la  menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato,   dovra'   essere   preceduta   dal  numero  della  rubrica corrispondente;
 b) una  spiegazione  delle  rubriche  numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
 3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
 I  diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi  falsificazione  o  manipolazione  e  a  rilevare qualsiasi tentativo  in  tal  senso.  Il  livello  di  sicurezza della carta e' comparabile a quello della patente di guida.
 4. Disposizioni particolari.
 Previa   consultazione   della   commissione,  gli  e'  possibile aggiungere  colori  o  marcature  come  il  codice  a  barre, simboli nazionali  e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
 Nel  quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre  non  puo'  contenere  informazioni  diverse da quelle che gia' figurano   in  modo  leggibile  sulla  carta  di  qualificazione  del conducente,  o  che  sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
 
 CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
 
 ----> Vedere Certificato a pag. 14 della G.U. <----
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