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| Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 dicembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta «Bresaola della Valtellina». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo   denominato   CSQA  Certificazioni  Srl  con  decreto  del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 25 dicembre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione  geografica  protetta  «Bresaola  della Valtellina», allo schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del 10 giugno 2005, protocollo numero 62932;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la  indicazione  geografica  protetta  «Bresaola  della Valtellina»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 24 gennaio 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA Certificazioni  Srl  con  sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i controlli sulla indicazione   geografica   protetta   «Bresaola   della   Valtellina» registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio   1996,   gia'   prorogata  con  decreti  3 maggio  2005  e 1° settembre  2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 24 gennaio 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 14 dicembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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