| 
| Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 dicembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato  «Product  Authentication Inspectorate  Limited», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti 11 aprile 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato Product Authentication Inspectorate Limited con decreto  del  29  aprile  2002, e stata prorogata fino al 25 dicembre 2005;
 Vista  la  nota  del  consorsio  fra  produttori di Aceto balsamico tradizionale  di  Reggio  Emilia datata 8 novembre 2005, con la quale comunica  che  il  consiglio di amministrazione in data 4 novembre ha deliberato    di    sostituire    l'organismo    denominato   Product Authentication  Inspectorate Limited con l'organismo denominato Suolo e Salute Srl;
 Considerato  che  il  predetto  organismo Suolo e Salute Srl non ha ancora  adeguato  in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per   la   denominazione   di   origine   protetta  «Aceto  Balsamico Tradizionale  di  Reggio  Emilia», trasmessogli con nota ministeriale del 23 novembre 2005, protocollo numero 66675;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e l'attribuzione dei controlli all'organismo  Suolo  e  Salute  Srl, al fine di consentire al Gruppo tecnico  di  valutazione  organismi  privati  DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione,  affinche'  il  predetto  Gruppo possa esaminare  il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo Product  Authentication  Inspectorate  Limited,  con  sede  nel  West Sussex,  65  High  Street  -  Worthing  BN  11 N e domiciliata per le attivita'  presso  Quaser,  in  Milano, via Savare' n. 1, con decreto 29 aprile  2002,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine  protetta  «Aceto  balsamico  tradizionale di Reggio Emilia», registrata  con  il  regolamento  della  Commissione  (CE) n. (CE) n. 813/2000  del  17 aprile  2000,  gia' prorogata con decreti 11 aprile 2005  e  1° settembre 2005, e' ulteriormente prorogata fino alla data di  emanazione  del  decreto  di autorizzazione all'organismo Suolo e Salute Srl.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 aprile 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 14 dicembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |