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| Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 dicembre 2005 |  | Designazione  della  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato  di  Taranto,  quale  Autorita'  pubblica  incaricata  di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»,  riferita  all'olio  extravergine  di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1898/2004 del 29 ottobre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea  n.  L 328 del 30 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha  provveduto  alla  registrazione  della  denominazione  di origine protetta  «Terre  Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato articolo 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di   origine  protetta  di  che  trattasi  la  Camera  di  commercio, industria,  agricoltura e artigianato di Taranto con sede in Taranto, Viale Virgilio n. 19;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato  articolo  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Taranto con sede in Taranto, Viale Virgilio n. 19, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per  la  denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio  extravergine  di  oliva,  registrata in ambito europeo come denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della Commissione n. 1898/2004, del 29 ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per la Camera di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Taranto  del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Taranto  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  dal  disciplinare  predetto  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata  la  denominazione di origine protetta «Terre  Tarantine»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Taranto  non  puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Taranto  comunica  ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura di Taranto e' tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Taranto  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo   della   denominazione   di   origine  protetta  «Terre Tarentine»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, anche mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Taranto  immette  anche  nel  sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune  misure da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione di  origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.
 |  |  |  | Art. 8. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Taranto  e'  sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  e  dalla  Regione Puglia, ai sensi dell'art.  53,  comma  12  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 12 dicembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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