| 
| Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 16 dicembre 2005, n. 282 |  | Ratifica  ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza  della  gestione  del  combustibile  esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione  congiunta  in  materia  di  sicurezza della gestione del combustibile  esaurito  e  dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  28.911  annui  a  decorrere  dal 2005. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  il  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 16 dicembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4673):
 Presentato  dall'on.le Calzolaio ed altri il 4 febbraio
 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   25 febbraio   2004,   con   pareri  delle
 commissioni I, V, VIII, X e XII.
 Esaminato  dalla  III  commissione  l'11 marzo 2004; il
 19 maggio  2004;  il  16 giugno 2004; il 21 luglio 2004; il
 28 settembre  2004; il 7-21-27 ottobre 2004; il 16 novembre
 2004; il 17 e 24 febbraio 2005; il 3 marzo 2005.
 Esaminato  in  aula il 16 maggio 2005 e approvato in un
 testo  unificato con atto C. 5546 d'iniziativa del Ministro
 degli  affari  esteri  (Fini), del Ministro delle attivita'
 produttive   (Marzano)   e   il  Ministro  dell'ambiente  e
 territorio (Matteoli) il 17 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3428):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 24 maggio 2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e 13ª.
 Esaminato  dalla 3ª commissione il 28 giugno 2005 ed il
 6 luglio 2005.
 Relazione  scritta presentata l'11 luglio 2005 (atto n.
 3428/A - relatore sen. Pellicini).
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 |  |  |  | ---->  Vedere Testo in lingua da pag. 6 a pag. 39 del S.O.  <---- |  |  |  | Traduzione non ufficiale 
 CONVENZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI SICUREZZA
 DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
 E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
 
 PREAMBOLO
 
 CAPITOLO PRIMO OBIETTIVI, DEFINIZIONI E PORTATA DI APPLICAZIONE
 
 ARTICOLO PRIMO OBIETTIVI
 
 ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
 
 ARTICOLO 3 PORTATA DI APPLICAZIONE
 
 CAPITOLO 2 SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
 
 ARTICOLO 4 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
 
 ARTICOLO 5 IMPIANTI ESISTENTI
 
 ARTICOLO 6 SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
 
 ARTICOLO 7 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
 
 ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
 
 ARTICOLO 9 USO DEGLI IMPIANTI
 
 ARTICOLO 10 STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
 
 CAPITOLO 3
 
 ARTICOLO 11 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
 
 ARTICOLO 12 IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI
 
 ARTICOLO 13 SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
 
 ARTICOLO 14 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
 
 ARTICOLO 15 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
 
 ARTICOLO 16 USO DEGLI IMPIANTI
 
 ARTICOLO 17 MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA
 
 CAPITOLO 4
 
 ARTICOLO 18 MISURE APPLICATIVE
 
 ARTICOLO 19 QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE
 
 ARTICOLO 20 ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE
 
 ARTICOLO 21 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE
 
 ARTICOLO 22 RISORSE UMANE E FINANZIARIE
 
 ARTICOLO 23 GARANZIA DI QUALITA'
 
 ARTICOLO 24 RADIOPROTEZIONE DURANTE L'USO
 
 ARTICOLO 25 ORGANIZZAZIONE PER I CASI DI EMERGENZA
 
 ARTICOLO 26 DECLASSAMENTO
 
 CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE
 
 ARTICOLO 27 MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI
 
 ARTICOLO 28 FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO
 
 CAPITOLO 6 RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI
 
 ARTICOLO 29 RIUNIONE PREPARATORIA
 
 ARTICOLO 30 RIUNIONI D'ESAME
 
 ARTICOLO 31 RIUNIONI STRAORDINARIE
 
 ARTICOLO 32 RAPPORTI
 
 ARTICOLO 33 PARTECIPAZIONE
 
 ARTICOLO 34 RAPPORTI DI SINTESI
 
 ARTICOLO 35 LINGUE
 
 ARTICOLO 36 CONFIDENZIALITA'
 
 ARTICOLO 37 SEGRETARIATO
 
 CAPITOLO 7 CLAUSOLE FINALI ED ALTRE DISPOSIZIONI
 
 ARTICOLO 38 SOLUZIONE DELLLE CONTROVERSIE
 
 ARTICOLO 39 FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE
 
 ARTICOLO 40 ENTRATA IN VIGORE
 
 ARTICOLO 41 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
 
 ARTICOLO 42 DENUNCIA
 
 ARTICOLO 43 DEPOSITARIO
 
 ARTICOLO 44 TESTI AUTENTICI
 
 PREAMBOLO
 Le Parti contraenti,
 i)   Riconoscendo  che  l'esercizio  dei reattori nucleari produce combustibile  esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anch'esse rifiuti radioattivi;
 ii) Riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per  la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi;
 iii)   Ribadendo  l'importanza  per la comunita' internazionale di fare  in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini  della  sicurezza  dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 iv) Riconoscendo   l'importanza   d'informare  il  pubblico  sulle questioni attinenti alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 v) Auspicando  promuovere  una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero;
 vi) Ribadendo  che  spetta  allo  Stato,  in  ultima  analisi,  di provvedere alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 vii)   Riconoscendo  che  spetta  allo Stato definire una politica relativa  al  ciclo  del  combustibile,  dal momento che alcuni Stati considerano che il combustibile esaurito e' una risorsa di valore che puo' essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di stoccarlo definitivamente;
 viii) Riconoscendo  che  il  combustibile  esaurito  ed  i rifiuti radioattivi  non  previsti dalla presente Convenzione in quanto parte di  programmi  militari  o  di  difesa,  dovrebbero essere gestiti in conformita' agli obiettivi enunciati nella presente Convenzione;
 ix) Dichiarando l'importanza della cooperazione internazionale per il  rafforzamento  della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito   e   dei  rifiuti  radioattivi,  per  mezzo  di  meccanismi bilaterali   e  multilaterali,  nonche'  della  presente  Convenzione incentivante;
 x) Tenendo a mente i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare  dei  paesi  meno  avanzati  e degli Stati ad economia di transizione,  nonche'  l'opportunita'  di facilitare il funzionamento dei  meccanismi  esistenti  al  fine di agevolarli nell'esercizio dei loro  diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante;
 xi)   Convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui cio' e'  compatibile  con  la sicurezza dello smaltimento di tali materie, dovrebbero  essere  immagazzinati  definitivamente nello Stato in cui sono  prodotti,  pur  riconoscendo che in determinate circostanze uno smaltimento  sicuro  ed  efficace  del  combustibile  esaurito  e dei rifiuti  radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Parti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di queste a  beneficio  delle  altre  Parti,  in  particolare  quando i rifiuti risultano da progetti comuni;
 xii) Riconoscendo   che  ogni  Stato  ha  il  diritto  di  vietare l'importazione  sul  proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera;
 xiii) Tenendo  a  mente  la  Convenzione  sulla sicurezza nucleare (1994),   la  Convenzione  sulla  notifica  tempestiva  di  incidenti nucleari  (1986),  la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidenti nucleari  o  di  emergenza  radiologica (1986), la Convenzione per la protezione  fisica  dei materiali nucleari (1980), la Convenzione per la  prevenzione  dell'inquinamento  marino causato dall'immersione di rifiuti e di altri materiali, come emendata (1994) ed altri strumenti internazionali pertinenti;
 xiv) Tenendo a mente i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali  sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti ed alla  sicurezza  delle  fonti  d'irradiazioni (1996), stabilite sotto l'egida  di  varie organizzazioni nel documento dell'AIEA (Fondamenti della  sicurezza) intitolato  "Principi  per  la gestione dei rifiuti radioattivi"  (1996),  come pure nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive;
 xv) Rammentando  il  capitolo  22 del programma Agenda 21 adottato dalla  Conferenza  delle  Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio  de  Janeiro nel 1992, che ribadisce l'importanza fondamentale di una   gestione   sicura   ed  ecologicamente  razionale  dei  rifiuti radioattivi;
 xvi) Riconoscendo  l'opportunita'  di  rafforzare  il  sistema  di controllo  internazionale  che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all'articolo 1.3) della Convenzione di Basilea sul controllo  dei  movimenti  transfrontalieri  di  rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (1989);
 Hanno convenuto quanto segue:
 CAPITOLO PRIMO - OBIETTIVI DEFINIZIONI E PORTATA DI APPLICAZIONE
 
 ARTICOLO PRIMO - OBIETTIVI
 
 Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:
 i) Raggiungere  e  mantenere  un elevato livello di sicurezza nel mondo  intero  in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della   cooperazione   internazionale,   compresa   se  del  caso  la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
 ii) Fare  in  modo  che  a  tutti gli stadi dello smaltimento del combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi, vi siano difese efficaci  contro  i  potenziali  pericoli affinche' gli individui, la societa'  e l'ambiente siano protetti, oggigiorno ed in futuro, dagli effetti  nocivi delle irradiazioni ionizzanti in modo da soddisfare i bisogni  e  le  aspirazioni  dell'attuale  generazione senza peraltro pregiudicare  la  capacita' delle generazioni future di soddisfare le loro;
 iii) Prevenire  gli  incidenti aventi conseguenze radiologiche ed attenuare  tali  conseguenze  nel  caso  in  cui  tali  incidenti  si produrrebbero ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
 ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
 
 Ai fini della presente Convenzione:
 a) Per "autorizzazione" s'intende ogni autorizzazione, permesso o attestato rilasciato da un organismo di regolamentazione che consente d'intraprendere   qualsiasi  attivita'  inerente  alla  gestione  del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 b) Per "combustibile esaurito" s'intende il combustibile nucleare irradiato nel nucleo di un reattore e che ne e' stato definitivamente ritirato;
 c) Per  "rifiuti  radioattivi" s'intendono le materie radioattive sotto  forma  gassosa,  liquida o solida per le quali nessun utilizzo ulteriore  e' previsto dalla Parte contraente o da una persona fisica o  giuridica  la cui decisione e' accettata dalla Parte contraente, e che  sono controllati, in quanto rifiuti radioattivi, da un organismo di   regolamentazione   in   conformita'   al  quadro  legislativo  e regolamentare della Parte contraente;
 d) Per  "declassamento"  s'intendono  tutte  le tappe che portano alla  cessazione  del controllo regolamentare su un impianto nucleare diverso  da  un  impianto  di  stoccaggio  definitivo.  Queste  tappe comprendono le operazioni di decontaminazione e di smantellamento.
 e) Per  "durata  di  vita  utile" s'intende il periodo durante il quale  un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti  radioattivi  e'  utilizzato ai fini previsti. Nel caso di un impianto  di  stoccaggio  definitivo,  questo  periodo  ha inizio nel momento  in cui il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi sono per  la  prima  volta immessi nell'impianto e termina con la chiusura dello stesso.
 f) Per  "deposito" s'intende la custodia di combustibile esaurito o  di rifiuti radioattivi in un impianto che ne opera il confinamento allo scopo di ricuperarli;
 g) Per  "Stato di destinazione" s'intende lo Stato verso il quale e' previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero;
 h) Per  "Stato di origine" s'intende lo Stato in cui un movimento transfrontaliero  e'  previsto  o  da  cui  ha  luogo l'avvio di tale movimento;
 i) Per  "Stato  di  transito"  s'intende ogni altro Stato diverso dallo  Stato  di origine o dallo Stato di destinazione, attraverso il cui territorio e' previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero;
 j) Per   "chiusura"   s'intende  il  completamento  di  tutte  le operazioni  per  un  certo  periodo  di  tempo  dopo  l'immissione di combustibile  esaurito  o  di  rifiuti  radioattivi in un impianto di stoccaggio  definitivo. Queste operazioni comprendono le ultime opere o  gli  altri  lavori  necessari  per  garantire  a  lungo termine la sicurezza dell'impianto;
 k) Per "smaltimento dei rifiuti radioattivi" s'intendono tutte le attivita',   comprese   quelle   di   declassamento,   inerenti  alla manipolazione,   al   trattamento  preliminare,  al  trattamento,  al condizionamento,  al  deposito  od  allo  stoccaggio  definitivo  dei rifiuti radioattivi, salvo il trasporto all'esterno del sito. Possono essere compresi anche scarichi di eilluenti;
 l) Per  "smaltimento del combustibile esaurito" s'intendono tutte le   attivita'   inerenti   alla  manipolazione  o  al  deposito  del combustibile esaurito, ad esclusione del
 trasporto  all'esterno  di un sito. Possono essere compresi anche scarichi di effluenti.
 m) Per   "impianto   di  smaltimento  di  combustibile  esaurito" s'intende   ogni   impianto   o   stabilimento  avente  come  oggetto principalmente lo smaltimento del combustibile esaurito;
 n) Per "impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi" s'intende ogni  impianto  o  stabilimento avente principalmente come oggetto lo smaltimento  di  rifiuti  radioattivi, compresi quelli di un impianto nucleare  in  corso di declassamento, a condizione di essere definito dalla   Parte   contraente  come  impianto  di  gestione  di  rifiuti radioattivi;
 o) Per  "impianto  nucleare"  s'intende  un  impianto  civile con terreni,  fabbricati  ed  attrezzature  in cui le materie radioattive sono   prodotte,   trattate,  utilizzate,  manipolate,  depositate  o definitivamente  immagazzinate ad un livello tale da richiedere norme di sicurezza;
 p) Per  "movimento transfrontaliero" s'intende ogni spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi da uno Stato d'origine verso uno Stato di destinazione;
 q) Per  "organismo  di  regolamentazione"  s'intendono uno o piu' organismi cui la Parte contraente ha conferito il potere giuridico di regolamentare   ogni   aspetto   di   sicurezza  della  gestione  del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, ed in particolare di rilasciare autorizzazioni;
 r) Per   "scarichi   di   effluenti"   s'intendono  le  emissioni nell'ambiente  di  materie  radioattive  liquide  o gassose in quanto legittima  metodologia nel corso del normale esercizio degli impianti nucleari regolamentati. Tali emissioni sono programmate e controllate entro i limiti autorizzati dall'organismo di regolamentazione;
 s) Per  "nuovo trattamento" s'intende ogni processo od operazione consistente   nell'estrarre   isotopi  radioattivi  dal  combustibile esaurito ai fini di un uso ulteriore;
 t) Per  "fonte  sigillata"  s'intendono  le  materie  radioattive racchiuse  in  modo  permanente  in  una  capsula  o fissate in forma solida, ad esclusione degli elementi combustibili per i reattori;
 u) Per  "stoccaggio  definitivo"  s'intende  il  collocamento  di combustibile  esaurito  o  di  rifiuti  radioattivi  in  un  impianto appropriato, senza l'intento di ricuperarli.
 ARTICOLO 3 - PORTATA DI APPLICAZIONE
 
 1.  La  presente  Convenzione  si  applica  alla  sicurezza  dello smaltimento  del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento  di  reattori nucleari civili. Il combustibile esaurito contenuto  negli  impianti di nuovo trattamento, e sottoposto a nuovo trattamento,  non  rientra  nel  campo di applicazione della presente Convenzione, a meno che la Parte contraente non dichiari che il nuovo trattamento e' parte dello smaltimento del combustibile esaurito.
 2.  La  presente  Convenzione  si  applica altresi' alla sicurezza dello  smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi  quando  questi  ultimi risultano  da  applicazioni  civili.  Tuttavia essa non si applica ai rifiuti  che contengono unicamente materie radioattive naturali e non provengono  dal  ciclo  di  combustione  nucleare,  a  meno  che  non costituiscano  una  fonte  sigillata  ritirata  dal  servizio o siano dichiarati  rifiuti  radioattivi  ai  fini della presente Convenzione dalla Parte contraente.
 3.  La  presente  Convenzione  non si applica alla sicurezza dello smaltimento  del  combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi che fanno parte di programmi militari o di difesa, a meno che siano stati dichiarati  come  combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai fini della  presente  Convenzione  dalla  Parte  contraente.  Tuttavia, la presente  Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi  provenienti dai programmi  militari  o  di  difesa,  se  e quando queste materie sono definitivamente  trasferite  in  programmi  esclusivamente  civili  e gestite nell'ambito di questi programmi.
 4.  La  presente  Convenzione si applica altresi' agli scarichi di effluenti in conformita' alle norme degli articoli 4,7,11,14,24 e 26.
 CAPITOLO 2 - SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
 ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
 
 Ciascuna  Parte  contraente  prende  adeguate  misure affinche', a tutti  gli  stadi  di  smaltimento  del  combustibile  esaurito,  gli individui,  la  societa'  e  l'ambiente  siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici.
 Cio'  facendo,  ciascuna  Parte  contraente prende adeguate misure affinche':
 i) si   tenga   adeguatamente   conto  degli  effetti  critici  e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito;
 ii) la   produzione   di   rifiuti  radioattivi  derivanti  dallo smaltimento  del  combustibile esaurito sia mantenuta al livello piu' basso  che  e'  possibile  ottenere,  in  considerazione  del tipo di politica adottata per il ciclo del combustibile;
 iii) si  tenga  conto  dei  legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito;
 iv) sia  garantita  l'efficace  protezione degli individui, della societa'  e dell'ambiente mediante l'applicazione a livello nazionale di   adeguati   metodi   di   protezione   dell'ambiente,   approvati dall'organismo  di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale,   che   recepisce   debitamente   i  criteri  e  le  norme internazionalmente approvate;
 v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento del combustibile esaurito;
 vi) siano  evitate  le  azioni  i  cui  effetti,  ragionevolmente prevedibili  per  le  generazioni  future,  siano  superiori a quelli ammessi per l'attuale generazione;
 vii) si  eviti  d'imporre  eccessive costrizioni alle generazioni future.
 ARTICOLO 5 - IMPIANTI ESISTENTI
 
 Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per verificare la sicurezza  di ogni impianto di smaltimento del combustibile esaurito, esistente  nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei  suoi  confronti,  e  fa  in  modo  che, ove necessario, tutte le migliorie  che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza.
 ARTICOLO 6 - SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
 
 1.  Ciascuna  Parte contraente prende adeguate misure per la messa in   opera   e  l'applicazione  ad  un  impianto  di  smaltimento  di combustibile esaurito in progetto, di procedure volte a:
 i) valutare  tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili  di  influire sulla sicurezza dell'impianto nel corso di tutta la durata della sua vita utile;
 ii) valutare  l'impatto  che  tale  impianto  e'  suscettibile di avere,  dal  punto  di  vista  della  sicurezza,  sugli individui, la societa' e l'ambiente;
 iii) mettere  a  disposizione  del  pubblico  informazioni  sulla sicurezza dell'impianto;
 iv) consultare   le   Parti  contraenti  limitrofe  all'impianto, qualora  vi  sia  il  rischio  che ne derivino conseguenze per esse e comunicare   loro,   se  lo  richiedono,  i  dati  generali  relativi all'impianto  affinche'  possano  valutarne  il  probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio.
 2.   Cio'  facendo,  ciascuna  Parte  contraente  prende  adeguati provvedimenti    affinche'   gli   impianti   non   abbiano   effetti inaccettabili  su  altre  Parti  contraenti,  e ne sceglie il sito in conformita'   alle   prescrizioni  generali  di  sicurezza  enunciate all'articolo 4.
 ARTICOLO 7 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
 
 Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche':
 i) Al  momento  della  progettazione  e  della  costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, siano prese misure appropriate  per  limitare  le eventuali incidenze radiologiche sugli individui,  la  societa'  e  l'ambiente  comprese  quelle dovute agli scarichi di effluenti od alle emissioni incontrollate;
 ii) A  livello  della  progettazione,  si  tenga  conto dei piani teorici  e,  secondo  i  bisogni,  delle disposizioni tecniche per il declassamento   di   un  impianto  di  smaltimento  del  combustibile esaurito;
 iii) Le  tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di  un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano basate sull'esperienza, su collaudi od analisi.
 ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
 
 Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche':
 i)   prima  della  costruzione  di un impianto di smaltimento del combustibile  esaurito,  si  proceda  ad  una valutazione sistematica della  sicurezza  e  ad  una valutazione ambientale che devono essere adeguate  al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;
 ii)   prima  dell'utilizzazione di un impianto di smaltimento del combustibile   esaurito,   siano   compilate  versioni  aggiornate  e particolareggiate  delle  valutazioni  di  sicurezza e ambientali, se ritenuto   necessario,  per  completare  le  valutazioni  di  cui  al capoverso i).
 ARTICOLO 9 - USO DEGLI IMPIANTI
 
 Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche':
 i) l'autorizzazione  per  l'uso di un impianto di smaltimento del combustibile  esaurito  sia  basata sulle adeguate valutazioni di cui all'articolo  8,  e  subordinata  all'esecuzione  di  un programma di entrata   in   servizio   comprovante   che   l'impianto,  nella  sua costruzione,   e'   conforme  ai  requisiti  di  progettazione  e  di sicurezza;
 ii)   limiti  e  condizioni  d'uso  stabiliti in base a prove, ad esperienza  di utilizzazione, ed alle valutazioni di cui all'articolo 8, saranno definiti e riveduti ove necessario;
 iii)    l'utilizzazione,   la   manutenzione,   la  sorveglianza, l'ispezione   ed  i  collaudi  di  un  impianto  di  smaltimento  del combustibile  esaurito siano effettuate in conformita' alle procedure stabilite;
 iv)  un supporto in materia d'ingegneria e di tecnologia in tutti i  settori  collegati  alla  sicurezza  sia  disponibile per tutta la durata  di  vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito;
 v) gli   incidenti   significativi   per   la   sicurezza   siano tempestivamente    notificati    dal   titolare   dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione;
 vi)   siano  messi in opera programmi di raccolta e d'analisi dei dati  rilevanti  dell'esperienza  di  utilizzazione  ed  i  risultati ottenuti siano applicati, se del caso;
 vii)   piani di declassamento per gli impianti di smaltimento del combustibile esaurito, siano elaborati ed aggiornati come necessario, tramite le informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione.
 ARTICOLO 10 - STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
 
 Se,  in conformita' al suo quadro legislativo e regolamentare, una Parte  contraente  destina  del combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo,  quest'operazione  sara'  effettuata  in conformita' agli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.
 CAPITOLO 3 - SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
 ARTICOLO 11 - PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
 
 Ciascuna  Parte  contraente prende misure appropriate affinche', a tutti  gli  stadi  dello  smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi, gli individui,  la societa' e l'ambiente siano adeguatamente protetti dai rischi radiologici ed altri.
 Cio'   facendo,   ciascuna   Parte  contraente  prende  le  misure necessarie affinche':
 i) si   tenga   adeguatamente   conto  degli  effetti  critici  e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
 ii) la produzione di rifiuti radioattivi sia mantenuta al livello piu' basso che e' possibile ottenere;
 iii) si  tenga  conto  dei  legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del rifiuti radioattivi;
 iv) sia  garantita  un'efficace protezione degli individui, della societa'  e  dell'ambiente  applicando  a  livello nazionale adeguati metodi  di  protezione,  approvati dall'organismo di regolamentazione nel  quadro  della  sua  legislazione  nazionale,  la quale recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate;
 v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
 vi) siano   evitate  le  azioni  i  cui  effetti  ragionevolmente prevedibili  per  le  generazioni  future,  sono piu' gravi di quelli ammessi per l'attuale generazione;
 vii) si  eviti  d'imporre  eccessive costrizioni alle generazioni future.
 ARTICOLO 12 - IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI
 
 Ciascuna   Parte   contraente  adotta  tempestivamente  le  misure necessarie per esaminare:
 i) la  sicurezza  di  ogni  impianto  di  smaltimento dei rifiuti radioattivi  esistente  nel  momento  in  cui la presente Convenzione entra  in  vigore  nei  suoi  confronti,  e  fare  in  modo  che, ove necessario,  tutte  le  migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza;
 le conseguenze di prassi precedenti in vista di determinare se un intervento  sia  richiesto per motivi di radioprotezione; tuttavia la riduzione  del  danno  dovuta  alla  diminuzione  della dose dovrebbe bastare  a  giustificare  gli  effetti  negativi  ed i costi connessi all'intervento, compresi i costi sociali..
 ARTICOLO 13 - SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
 
 1. Ciascuna   Parte   contraente   adotta  le  misure  appropriate affinche' siano messe in opera ed applicate procedure per un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi in progetto, in vista di:
 i)  valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza di questo impianto per tutta la  durata  della  sua  vita  utile  e  su  quella  di un impianto di stoccaggio definitivo dopo la chiusura dello stesso;
 ii)   valutare  l'impatto  che  tale  impianto e' suscettibile di avere,  dal  punto  di  vista  della  sicurezza,  sugli individui, la societa' e l'ambiente, tenendo conto della eventuale evoluzione delle condizioni  del  sito degli impianti di stoccaggio definitivo dopo la loro chiusura;
 iii) mettere  a  disposizione  del  pubblico  informazioni  sulla sicurezza dell'impianto;
 iv)   consultare  le  Parti contraenti limitrofe a tale impianto, qualora  vi  sia  il  rischio  che ne derivino conseguenze per esse e comunicare  loro, su richiesta, i dati generali relativi all'impianto affinche'  possano  valutarne  il  probabile  impatto  in  termini di sicurezza sul loro territorio.
 2.   Cio'  facendo,  ciascuna  Parte  contraente  prende  adeguati provvedimenti    affinche'   gli   impianti   non   abbiano   effetti inaccettabili  su  altre  Parti  contraenti,  e ne sceglie il sito in conformita'   alle   prescrizioni  generali  di  sicurezza  enunciate all'articolo 11.
 ARTICOLO 14 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
 
 Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche':
 i)   al  momento  della  progettazione  e della costruzione di un impianto  di  smaltimento  di rifiuti radioattivi, siano prese misure appropriate  per  limitare  le eventuali incidenze radiologiche sugli individui,  la  societa'  e  l'ambiente,  comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o ad emissioni incontrollate;
 ii)  nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e,  a  seconda  dei  bisogni,  delle  disposizioni  tecniche  per  il declassamento  di  un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi diverso da un impianto di stoccaggio definitivo;
 iii) nella  fase  di progettazione siano elaborate norme tecniche per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
 iv)   le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di  un  impianto  di  smaltimento di rifiuti radioattivi siano basate sull'esperienza, su collaudi o analisi.
 ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
 
 Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche':
 i)   prima  della  costruzione  di  un impianto di smaltimento di rifiuti  radioattivi, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al  rischio  presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;
 ii) inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una
 valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui   risultati   saranno  valutati  in  base  ai  criteri  stabiliti dall'organo di regolamentazione;
 iii) prima  dell'uso  di  un  impianto  di smaltimento di rifiuti radioattivi,  siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle  valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, al fine di completare le valutazioni di cui al capoverso i).
 ARTICOLO 16 - USO DEGLI IMPIANTI
 
 Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche':
 i) l'autorizzazione  ad  utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti  radioattivi  sia basata sulle valutazioni appropriate di cui all'articolo  15,  e  subordinata  all'esecuzione  di un programma di entrata   in   servizio   comprovante   che   l'impianto,  nella  sua costruzione,   e'   conforme  ai  requisiti  di  progettazione  e  di sicurezza;
 ii) limiti   e   condizioni  di  esercizio  derivanti  da  prove, dall'esperienza  scaturita dall'utilizzazione, e dalle valutazioni di cui all'articolo 8, saranno definiti e riveduti ove necessario;
 iii) l'esercizio, la manutenzione, la sorveglianza, l'ispezione e le  prove  di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano effettuate  in  conformita'  alle procedure stabilite. Nel caso di un impianto  di  stoccaggio definitivo, i risultati in tal modo ottenuti sono  utilizzati  per  verificare  ed  esaminare  la  validita' delle ipotesi  avanzate e per aggiornare le valutazioni di cui all'articolo 15 per il periodo successivo alla chiusura;
 iv) sia  disponibile  un  supporto  in  materia  d'ingegneria e di tecnologia  in  tutti i settori collegati alla sicurezza per tutta la durata  di  vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito;
 v) siano   applicate   procedure   di   caratterizzazione   e  di separazione dei rifiuti radioattivi;
 vi) gli   incidenti   significativi   per   la   sicurezza  siano tempestivamente    notificati    dal   titolare   dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione;
 vii) siano  stabiliti  programmi di raccolta e d'analisi dei dati rilevanti  dell'esperienza  di utilizzazione, ed i risultati ottenuti siano applicati, se del caso;
 viii) piani  di  declassamento  di  un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, diverso da un impianto di stoccaggio definitivo, siano   elaborati   ed   aggiornati   come   necessario,  tramite  le informazioni   ottenute   nel   corso  della  durata  di  vita  utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione;
 ix) piani per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo siano   elaborati   ed   aggiornati   come   necessario,  tramite  le informazioni   ottenute   nel   corso  della  durata  di  vita  utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione.
 ARTICOLO 17 - MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA
 
 Ciascuna  Parte  contraente  prende  misure appropriate affinche', dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo:
 i) siano  conservate  le  pratiche  richieste  dall'organismo  di regolamentazione  riguardo alla localizzazione, alla progettazione ed al contenuto di tale impianto;
 ii) si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso;
 iii) Qualora  in  ogni periodo di controllo istituzionale attivo, si   denoti  un'emissione  non  programmata  di  materie  radioattive nell'ambiente,  vengano messe in opera misure d'intervento in caso di necessita'.
 CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
 ARTICOLO 18 - MISURE APPLICATIVE
 
 Ciascuna  Parte  contraente  adotta  nel  suo  diritto interno, le misure  legislative  regolamentari  amministrative  e  le altre norme necessarie  per  adempiere  ai  suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
 ARTICOLO 19 - QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE
 
 1.  Ciascuna  Parte  contraente stabilisce e mantiene in vigore un quadro  legislativo  e  regolamentare  per  disciplinare la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
 2. Questo quadro legislativo e regolamentare prevede:
 i) la  determinazione  di  prescrizioni  e  regolamenti nazionali rilevanti in materia di sicurezza radiologica;
 ii) un  sistema di rilascio di autorizzazioni per le attivita' di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 iii) un  sistema che vieta l'esercizio senza autorizzazione di un impianto  di  smaltimento  del  combustibile  esaurito  o dei rifiuti radioattivi;
 iv) un   sistema   di  controlli  istituzionali  appropriati,  di ispezioni regolamentari, di documentazione e di rapporti;
 v) misure destinate a far rispettare i regolamenti applicabili ed i requisiti delle autorizzazioni;
 vi) una  netta ripartizione delle responsabilita' degli organismi competenti  per  le  varie  tappe  dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 3.  Nel  valutare  se le talune materie radioattive debbano essere sottoposte  alla regolamentazione applicabile ai rifiuti radioattivi, le  Parti  contraenti tengono debitamente conto degli obiettivi della presente Convenzione.
 ARTICOLO 20 - ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE
 
 1.  Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione  incaricato  di  attuare  il  quadro  legislativo  e regolamentare  di  cui  all'articolo 19, dotato in misura adeguata di poteri,  di  competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilita' assegnategli.
 2.  Ciascuna Parte contraente adotta, in conformita' al suo quadro legislativo   e   regolamentare,  misure  appropriate  per  garantire l'indipendenza  effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle  altre  funzioni negli organismi che trattano sia lo smaltimento del   combustibile   esaurito   e  dei  rifiuti  radioattivi  sia  la regolamentazione in materia.
 ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE
 
 1.  Ciascuna  Parte  contraente  fa  il  necessario  affinche'  la responsabilita'   primaria  della  sicurezza  dello  smaltimento  del combustibile  esaurito  o dei rifiuti radioattivi incomba al titolare dell'autorizzazione corrispondente e prende i provvedimenti necessari affinche'  ogni  titolare  di  tale  autorizzazione assuma la propria responsabilita'.
 2.  In  mancanza di titolare di un'autorizzazione o di altra parte responsabile,  la responsabilita' spetta alla Parte contraente che ha giurisdizione  sullo  smaltimento  del  combustibile  esaurito  o sui rifiuti radioattivi.
 ARTICOLO 22 - RISORSE UMANE E FINANZIARIE
 
 Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinche':
 i) il  personale  qualificato  necessario  sia disponibile per le attivita'  connesse alla sicurezza, per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 ii) risorse   finanziarie   sufficienti   siano  disponibili  per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per tutta la durata di vita utile e per il declassamento;
 iii)siano   prese   disposizioni  finanziarie  per  garantire  la continuita'  dei  controlli istituzionali e di misure di sorveglianza appropriate per tutto il tempo in cui saranno ritenuti necessari dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
 ARTICOLO 23 - GARANZIA DI QUALITA'
 
 Ciascuna  Parte  contraente  adotta le misure necessarie affinche' siano  stabiliti  ed  eseguiti  adeguati  programmi  di  garanzia  di qualita'  relativamente  alla  sicurezza dell'impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 ARTICOLO 24 - RADIO-PROTEZIONE DURANTE L'USO
 
 1.   Ciascuna   Parte  contraente  prende  le  misure  appropriate affinche'  per  tutta  la  durata  di  vita  utile  di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi:
 i) l'esposizione  dei lavoratori e del pubblico alle irradiazioni dovute  all'impianto  sia  mantenuta  al  livello  piu'  basso che e' ragionevolmente  possibile  ottenere,  in  considerazione dei fattori economici e sociali;
 ii) nessun  individuo  sia esposto, in situazioni normali, a dosi d'irradiazione  che oltrepassano i limiti di dose stabiliti a livello nazionale,   limiti   che   tengono   debitamente   conto   di  norme internazionalmente approvate in materia di radio-protezione;
 iii) siano prese misure per impedire le emissioni non programmate ed incontrollate di materie radioattive nell'ambiente.
 2. Ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinche' gli scarichi di effluenti siano limitati:
 i) al   fine   di   mantenere   l'esposizione  alle  irradiazioni ionizzanti  al  livello  piu'  basso che e' ragionevolmente possibile ottenere, in considerazione dei fattori economici e sociali;
 ii) in  modo tale che nessun individuo sia esposto, in situazioni normali,  a  dosi  d'irradiazione  che  oltrepassano i limiti di dose stabilite  a  livello nazionale, limiti che tengono debitamente conto di norme internazionalmente approvate in materia di radio protezione.
 3.   Ciascuna   Parte  contraente  prende  le  misure  appropriate affinche'  per  tutta la durata di vita utile di un impianto nucleare regolamentato,  qualora  un'emissione non programmata o incontrollata di materie radioattive si produca nell'ambiente, siano messe in opera adeguate  misure  correttive  al  fine  di  controllare l'emissione e mitigarne gli effetti.
 ARTICOLO 25 - ORGANIZZAZIONE PER I CASI DI EMERGENZA
 
 1.  Ciascuna  Parte  contraente  si  accerta  che,  prima  e  dopo l'utilizzazione  di  un  impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito   e   dei   rifiuti  radioattivi,  esistano  adeguati  piani d'emergenza relativi al sito e, in caso di necessita' al di fuori del sito.  Tali  piani  d'emergenza devono essere verificati a intervalli regolari.
 2.  Ciascuna  Parte  contraente  prende  le misure appropriate per elaborare  e  verificare  i  piani d'emergenza per il suo territorio, nella  misura  in  cui  sia suscettibile di essere colpita in caso di situazione   d'emergenza   radiologica  insorta  in  un  impianto  di smaltimento   di  combustibile  esaurito  e  di  rifiuti  radioattivi limitrofo al suo territorio.
 ARTICOLO 26 - DECLASSAMENTO
 
 Ciascuna   Parte  contraente  prende  le  misure  appropriate  per vigilare  che  il  declassamento  di  un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che:
 i) siano  disponibili  personale  qualificato ed adeguate risorse finanziarie;
 ii) siano  applicate  le  disposizioni  dell'articolo 24 relative alla  radio-protezione  durante  l'utilizzazione,  agli  scarichi  di effluenti e alle emissioni non programmate ed incontrollate;
 iii) siano    applicate    le   disposizioni   dell'articolo   25 sull'organizzazione per i casi di emergenza;
 iv) siano   conservate   le   pratiche   contenenti  informazioni importanti per il declassamento.
 CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI VARIE
 ARTICOLO 27 - MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI
 
 1.   Ciascuna   Parte   contraente  interessata  da  un  movimento transfrontaliero prende le misure necessarie affinche' tale movimento sia  effettuato  in  conformita'  alle  disposizioni  della  presente Convenzione   e   degli  strumenti  internazionali  rilevanti  aventi carattere obbligatorio.
 Cio' facendo:
 i) una  Parte  contraente che e' Stato d'origine prende le misure necessarie affinche' il movimento transfrontaliero sia autorizzato ed abbia luogo solo previa notifica allo Stato di destinazione ed averne ricevuto il consenso;
 ii) il   movimento   transfrontaliero  attraverso  gli  Stati  di transito  e'  sottoposto  agli  obblighi internazionali rilevanti per quanto riguarda le particolari modalita' di trasporto utilizzate;
 iii) una Parte contraente che e' Stato di destinazione acconsente ad un movimento
 transfrontaliero  solo  se  dispone  dei  mezzi  amministrativi e tecnici e della
 struttura  regolamentare necessaria per gestire lo smaltimento di combustibile
 esaurito  e di rifiuti radioattivi in modo conforme alla presente Convenzione;
 iv) una  Parte  contraente  che  e'  Stato d'origine autorizza un movimento  transfrontaliero  solo  se  e'  in grado di accertarsi, in conformita'  al consenso dello Stato di destinazione, del preliminare adempimento  dei requisiti di cui al capoverso iii), stabiliti per il movimento transfrontaliero;
 v) una  Parte  contraente che e' Stato d'origine prende le misure necessarie  per autorizzare il rientro sul suo territorio nel caso in cui  il  movimento  transfrontaliero  non  sia  o  non  possa  essere effettuato   conformemente  al  presente  articolo,  fatta  salva  la possibilita' di concludere ogni altro accordo sicuro.
 2.  Una  Parte  contraente  non  rilascia  autorizzazioni  per  la spedizione   del   suo  combustibile  esaurito  o  dei  suoi  rifiuti radioattivi,  in  vista  del  loro  deposito  o  del  loro stoccaggio definitivo,  verso  una  destinazione  situata  a  Sud  60  gradi  di latitudine Sud.
 3.  Nessuna  disposizione  della  presente Convenzione influisce o pregiudica:
 i) l'esercizio,  da parte di navi ed aeronavi di tutti gli Stati, dei  diritti  e  delle liberta' di navigazione marittima, fluviale ed aerea, come previsti dal diritto internazionale;
 ii) il  diritto  di  una  Parte  contraente  verso  la quale sono esportati rifiuti
 radioattivi   per   esservi  trattati,  di  rispedire  i  rifiuti radioattivi ed altri prodotti
 successivamente   al  trattamento,  allo  Stato  d'origine  o  di prendere
 disposizioni a tal fine;
 iii) il  diritto  di  una  Parte  contraente  di esportare il suo combustibile esaurito ai fini di un nuovo trattamento;
 iv) il  diritto  di  una  Parte  contraente,  verso  la  quale il combustibile  esaurito  e'  esportato per esservi oggetto di un nuovo trattamento,  di  rispedire  i  rifiuti radioattivi ed altri prodotti risultanti dalle operazioni di nuovo trattamento allo Stato d'origine o di prendere disposizioni a tal fine.
 ARTICOLO 28 - FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO
 
 1.  Ciascuna  Parte contraente adotta, nel suo diritto interno, le misure  necessarie  affinche'  la custodia, il ricondizionamento o lo stoccaggio  definitivo  delle  fonti  sigillate  non piu' in servizio siano effettuati in modo sicuro.
 2. Una Parte contraente autorizza il rientro sul suo territorio di fonti sigillate ritirate dal servizio quando abbia accettato, in base alla  propria  legislazione,  che  tali  fonti  siano rispedite ad un fabbricante abilitato a ricevere ed a detenere le fonti sigillate non piu' in servizio.
 CAPITOLO 6 - RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI
 ARTICOLO 29 - RIUNIONE PREPARATORIA
 
 1.  Una  riunione  preparatoria delle Parti contraenti avra' luogo nei  sei mesi successivi alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione.
 2. Al momento di detta riunione, le Parti contraenti:
 i) stabiliscono  la  data della prima riunione di verifica di cui all'art.  30.  Quest'ultima  ha  luogo  il  prima  possibile entro un termine  di  trenta  mesi  a  decorrere  dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 ii) elaborano  ed  adottano  per  consenso  Regole di procedura e Regole finanziarie;
 iii) stabiliscono in particolare ed in conformita' alle Regole di procedura:
 a) i  principi  direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti nazionali da presentare in applicazione dell'articolo 32;
 b) la data di presentazione dei rapporti in questione;
 c) la procedura di esame di tali rapporti.
 2.   Ogni  Stato  o  ogni  organizzazione  regionale  a  carattere d'integrazione   o   di   altra   natura  che  ratifica  la  presente Convenzione, l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce e per il quale o per la quale la presente Convenzione non e' ancora in vigore, puo'  assistere  alla  riunione preparatoria come se fosse Parte alla presente Convenzione.
 ARTICOLO 30 - RIUNIONI DI ESAME
 
 1.  Le  Parti contraenti tengono riunioni per esaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 32.
 2. In ogni riunione di verifica, le Parti contraenti:
 i) stabiliscono  la  data  della  successiva  riunione  di esame, l'intervallo  fra  le  riunioni di esame non dovendo oltrepassare tre anni;
 ii) possono  riesaminare  gli arrangiamenti adottati ai sensi del paragrafo   12   dell'articolo  29  ed  adottare  revisioni  mediante consenso,  salvo diversa disposizione delle Regole di procedura. Esse possono  inoltre  emendare  per  consenso le Regole di procedura e le Regole finanziarie.
 3.  In  ogni  riunione  di esame, ciascuna Parte contraente ha una ragionevole  possibilita'  di  discutere  i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere chiarimenti al riguardo.
 ARTICOLO 31 - RIUNIONI STRAORDINARIE
 
 Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo:
 i) se  cosi'  e'  deciso dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in occasione di una riunione;
 ii) su  richiesta  scritta  di  una  Parte  contraente,  entro un termine  di  sei  mesi a decorrere dal momento in cui tale domanda e' stata  comunicata  alle Parti contraenti ed in cui il segretariato di cui  all'articolo  37 e' stato notificato del fatto che la domanda ha ricevuto l'appoggio della maggioranza delle Parti.
 ARTICOLO 32 - RAPPORTI
 
 1.  In  conformita'  alle  disposizioni dell'articolo 30, ciascuna Parte  contraente  presenta un rapporto nazionale in ogni riunione di esame  delle  Parti  contraenti.  Tale  rapporto  verte  sulle misure adottate  per  adempiere  a  ciascuno  degli obblighi enunciati nella Convenzione.  Per ciascuna Parte contraente il rapporto verte inoltre su:
 i) la  sua  politica  in  materia di smaltimento del combustibile esaurito;
 ii) le  sue  prassi  in  materia  di smaltimento del combustibile esaurito;
 iii) la  sua  politica  in  materia  di  smaltimento  dei rifiuti radioattivi;
 iv) le   sue   prassi  in  materia  di  smaltimento  dei  rifiuti radioattivi;
 v) i  criteri  che  applica per definire e classificare i rifiuti radioattivi.
 2. Tale rapporto comporta inoltre:
 i) un  elenco  degli  impianti  di  smaltimento  del combustibile esaurito   ai   quali   la   presente  Convenzione  si  applica,  con l'indicazione  della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
 ii) un  inventario  del  combustibile  esaurito  cui  la presente Convenzione  si  applica,  e  che  e'  in  deposito  o  in stoccaggio definitivo. Quest'inventario
 comprende  una  descrizione delle materie e, se sono disponibili, informazioni sulla massa e l'attivita' totale di queste materie;
 iii) un   elenco   degli   impianti  di  smaltimento  di  rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della  loro  localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
 iv) un   inventario  dei  rifiuti  radioattivi  cui  la  presente Convenzione si applica e che:
 a) sono  immagazzinati  in  impianti  di  smaltimento di rifiuti radioattivi ed in impianti del ciclo del combustibile nucleare;
 b) sono in stoccaggio definitivo; oppure
 c) risultano da prassi precedenti.
 Questo  inventario comporta una descrizione delle materie ed altre informazioni  rilevanti disponibili come informazioni sul volume o la massa, sull'attivita' e su alcuni radionucleididi;
 v) un  elenco  degli impianti nucleari in corso di declassamento, con  l'indicazione  dello  stato  di  avanzamento  delle attivita' di declassamento in questi impianti.
 ARTICOLO 33 - PARTECIPAZIONE
 
 1.  Ciascuna  Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti;  essa  vi  e'  rappresentata da un delegato e, qualora lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri.
 2. Le Parti contraenti possono invitare, su base di consenso, ogni organizzazione   intergovernativa  avente  competenza  per  questioni disciplinate  dalla  presente Convenzione ad assistere in qualita' di osservatore  a qualsiasi riunione o ad alcune sedute di una riunione. Gli  osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 36.
 ARTICOLO 34 - RAPPORTI DI SINTESI
 
 Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del  pubblico  un  documento  dedicato  alle questioni che sono state esaminate  ed  alle  conclusioni  che  ne sono state tratte nel corso delle riunioni delle Parti contraenti.
 ARTICOLO 35 - LINGUE
 
 1.  Le  lingue delle riunioni delle Parti contraenti sono l'arabo, il  cinese,  il  francese,  l'inglese  il  russo e lo spagnolo, salvo diversa disposizione delle Regole di procedura.
 2. Qualsiasi rapporto presentato in applicazione dell'articolo 32, deve essere stilato nella lingua nazionale della Parte contraente che lo  presenta  o  in  una  lingua  unica che sara' designata di comune accordo  nelle  Regole  di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato  in  una  lingua nazionale diversa dalla lingua designata, una  traduzione  del rapporto in quest'ultima lingua e' fornita dalla Parte contraente.
 3.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo 2 il segretariato provvede  dietro compenso, alla traduzione nella lingua designata dei rapporti sottoposti in qualsiasi altra lingua della riunione.
 ARTICOLO 36 - CONFIDENZIALITA'
 
 1.  Le  disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti  e  gli  obblighi delle Parti contraenti, in conformita' alla loro legislazione, d'impedire la divulgazione d'informazioni. Ai fini del   presente  articolo,  il  termine  "informazioni"  incorpora  in particolare  le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica delle materie nucleari. Le informazioni protette da diritti  di  proprieta'  intellettuale  o  dal  segreto industriale o commerciale ed i dati a carattere personale.
 2.  Quando,  nell'ambito  della  presente  Convenzione,  una Parte contraente  fornisce  informazioni  precisando che sono protette come indicato  al paragrafo 1, queste informazioni sono utilizzate solo ai fini   per   i   quali  sono  state  fornite  ed  il  loro  carattere confidenziale va rispettato.
 3.  Per  quanto  concerne le informazioni relative al combustibile esaurito  o  ai  rifiuti  radioattivi  che rientrano nella portata di applicazione  della  presente  Convenzione  ai  sensi del paragrafo 3 dell'articolo  3,  le  disposizioni  della  presente  Convenzione non pregiudicano  il potere sovrano della Parte contraente interessata di decidere:
 i) se  classificare  o  meno queste informazioni, o sottoporle ad un'altra forma di controllo per impedirne la diffusione;
 ii) se sia il caso di fornire le informazioni di cui al capoverso i) di cui sopra nel quadro della Convenzione;
 iii) i  requisiti  di  confidenzialita',  che accompagnano queste informazioni   se   sono   comunicate   nell'ambito   della  presente Convenzione.
 4.  Il  tenore  dei  dibattiti che si svolgono durante l'esame dei rapporti   nazionali   in   ciascuna  riunione  di  esame  tenuta  in conformita' all'articolo 30, e' confidenziale.
 ARTICOLO 37 - SEGRETARIATO
 
 1.  L'Agenzia  Internazionale  dell'Energia  atomica  (di  seguito denominata "l'Agenzia") provvede al segretariato delle riunioni delle Parti contraenti.
 2. Il segretariato:
 i) convoca  le  riunioni  delle  Parti  contraenti  di  cui  agli articoli   29,   30  e  31,  le  prepara  e  ne  garantisce  il  buon funzionamento;
 ii) trasmette   alle  Parti  contraenti  le  stesse  informazioni ricevute   o  predisposte  in  conformita'  alle  disposizioni  della presente Convenzione.
 Le spese incorse dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi  i) e  ii) di  cui  sopra  sono  coperte  a  titolo del suo bilancio preventivo ordinario.
 3.  Le  Parti contraenti possono per consenso chiedere all'Agenzia di  fornire  altri  servizi  per  le riunioni delle Parti contraenti. L'Agenzia  puo' fornire questi servizi se ha la possibilita' di farlo nell'ambito   del   suo  programma  e  del  suo  bilancio  preventivo ordinario.  Qualora  cio'  non  sia possibile, l'Agenzia puo' fornire questi servizi se sono finanziati volontariamente da un'altra fonte.
 CAPITOLO 7 - CLAUSOLE FINALI ED ALTRE DISPOSIZIONI
 ARTICOLO 38 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 
 In  caso di disaccordo fra due o piu' Parti contraenti concernenti l'interpretazione  o  l'applicazione  della  presente Convenzione, le Parti  contraenti  tengono  consultazioni  nel quadro di una riunione delle Parti contraenti in vista di risolvere la controversia. Qualora tali  consultazioni risultassero improduttive, si potra' ricorrere ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e d'arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e prassi in vigore in seno all'Agenzia.
 ARTICOLO   39   -  FIRMA,  RATIFICA,  ACCETTAZIONE,  APPROBAZIONE, ADESIONE
 
 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati presso  la  Sede  dell'Agenzia,  a Vienna, a partire dal 29 settembre 1997 e fino alla sua entrata in vigore.
 2.   La   presente   Convenzione   e'  sottoposta  alla  ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.
 3.  Dopo  la  sua  entrata  in  vigore, la presente Convenzione e' aperta all'adesione di tutti gli Stati.
 4.  i) La presente Convenzione e' aperta alla firma con riserva di conferma  o  all'adesione  di  organizzazioni  regionali  a carattere d'integrazione  o di altra natura, a condizione che nessuna di queste organizzazioni   sia   costituita  da  Stati  sovrani,  e  che  abbia competenza    a    negoziare,   concludere   ed   applicare   accordi internazionali   vertenti   su   settori   coperti   dalla   presente Convenzione.
 ii) Nei   settori   di  loro  competenza,  queste  organizzazioni esercitano  a proprio nome i diritti e si assumono le responsabilita' che la presente Convenzione attribuisce agli Stati parte.
 iii) Nel    divenire    Parte    alla    presente    Convenzione, l'organizzazione  fa  pervenire al depositario di cui all'articolo 43 una  dichiarazione  indicando  quali  sono i suoi Stati membri, quali articoli della Convenzione le sono applicabili e qual e' l'estensione della sua competenza nel settore coperto da tali articoli.
 iv) tale  organizzazione  non  dispone di un voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri.
 5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma sono depositati presso il Depositario.
 ARTICOLO 40 - ENTRATA IN VIGORE
 
 1.  La  presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo   alla   data  di  deposito  presso  il  depositario,  del venticinquesimo   strumento   di   ratifica,  di  accettazione  o  di approvazione, a condizione che tale strumento sia stato depositato da quindici  Stati  possedenti  ognuno  una centrale elettro-nucleare in servizio.
 2.  Per  ciascuno  Stato  o  organizzazione  regionale a carattere d'integrazione   o   di   altra   natura  che  ratifica  la  presente Convenzione,  l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce dopo la data  di  deposito dell'ultimo strumento necessario per l'adempimento delle  condizioni  enunciate  al paragrafo 1, la presente Convenzione entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data di deposito   presso   il   depositario,   da  parte  di  tale  Stato  o organizzazione, dello strumento appropriato.
 ARTICOLO 41 - EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
 
 1.   Ogni   Parte  contraente  puo'  presentare  una  proposta  di emendamento  alla  presente  Convenzione.  Le proposte di emendamento sono  esaminate  nel corso di una riunione di esame o di una riunione straordinaria.
 2.  Il  testo  di ogni proposta di emendamento ed i motivi di tale emendamento  sono  comunicati  al  depositarlo  il quale trasmette la proposta  alle  Parti  contraenti  almeno  novanta giorni prima della riunione  nella  quale  l'emendamento  e' sottoposto alfine di essere esaminato.  Tutte  le  osservazioni ricevute riguardo a tale proposta sono comunicate alle Parti contraenti dal depositario.
 3.  Le  Parti contraenti decidono, dopo aver esaminato la proposta di  emendamento  se  sia opportuno adottarla per consenso, oppure, in mancanza  di  consenso  di  sottoporla ad una Conferenza diplomatica. Ogni  decisione  di  sottoporre  una  proposta  di emendamento ad una Conferenza  diplomatica  deve  essere  adottata  a maggioranza di due terzi  delle  Parti  contraenti  presenti  e votanti alla riunione, a condizione che almeno la meta' delle Parti contraenti sia presente al momento del voto.
 4.  La  Conferenza  diplomatica,  incaricata  di  esaminare  e  di adottare  emendamenti  alla  presente  Convenzione,  e' convocata dal depositario  ed  ha luogo entro un anno da quando la decisione in tal senso  e'  stata  presa  in  conformita'  al paragrafo 3 del presente articolo.  La  Conferenza  diplomatica  si  adopera  in  tutti i modi affinche' gli emendamenti siano adottati per consenso. Se cio' non e' possibile,  gli  emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dell'insieme delle Parti contraenti.
 5.  Gli  emendamenti  alla  presente  Convenzione  che  sono stati adottati  in  conformita'  ai  paragrafi  3  e  4  di  cui sopra sono sottoposti  a  ratifica,  accettazione, approvazione o conferma dalle Parti  contraenti  ed  entrano  in  vigore  nei confronti delle Parti contraenti  che li hanno ratificati, accettati approvato o confermati il  novantesimo  giorno  successivo  al  ricevimento,  da  parte  del depositario, dei corrispondenti strumenti di almeno due terzi di tali Parti  contraenti.  Per  una  Parte contraente che ratifica, accetta, approva  o conferma ulteriormente tali emendamenti, questi entrano in vigore  il  novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento corrispondente effettuato da tale Parte contraente.
 ARTICOLO 42 - DENUNCIA
 
 1.  Ogni  Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al depositario.
 2.  La  denuncia  ha  effetto  un  anno  dopo  la  data  in cui il depositario ha ricevuto tale notifica, oppure ad ogni altra ulteriore data specificata nella notifica.
 ARTICOLO 43 - DEPOSITARIO
 
 1. Il  Direttore  generale  dell'Agenzia  e'  il depositario della presente Convenzione. 2. Il depositario informa le Parti contraenti:
 i) della  firma  della  presente  Convenzione  e  del deposito di strumenti  di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma, in conformita' all'articolo 39;
 ii) della  data  in  cui  la  Convenzione  entra  in  vigore,  in conformita' all'articolo 40;
 iii) delle  notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformita' all'articolo 42 e della data di queste notifiche;
 iv) dei   progetti   di  emendamento  alla  presente  Convenzione sottoposti  da  Parti  contraenti,  degli  emendamenti adottati dalla relativa   Conferenza   diplomatica  o  dalla  riunione  delle  Parti contraenti  e della data di entrata in vigore di tali emendamenti, in conformita' all'articolo 41.
 ARTICOLO 44 - TESTI AUTENTICI
 
 L'originale  della  presente  Convenzione,  i  cui testi in lingua araba,  cinese,  francese,  inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentici,  e'  depositato  presso  il Depositario che ne invia copie certificate conformi alle Parti contraenti.
 
 IN FEDE DI CHE, I SOTTOSCRITTI A TAL FINE DEBITAMENTE AUTORIZZATI, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE.
 
 Fatto a Vienna, il cinque settembre millenovecentonovantasette.
 |  |  |  |  |