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| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 2 dicembre 2005 |  | Istituzione   dell'Universita'   Telematica   non   statale  «Italian University Line» (IUL). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509, con il quale  e'  stato  approvato,  ai  sensi dell'art. 17, comma 95, della legge   15 maggio   1997,   n.  127,  il  regolamento  recante  norme sull'autonomia didattica degli atenei;
 Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i  quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre 2004, n. 270, con il quale  sono  state  apportate  modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
 Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
 Visto  il  piano  di azione della commissione dell'Unione europea del  24 maggio  2000  e  28 marzo  2001  «Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;
 Vista  la  risoluzione  del  Consiglio  dei  Ministri  istruzione dell'Unione   europea  del  13 luglio  2001  sull'e-learning  (2001/C 204/02),  la  quale,  tra  l'altro,  incoraggia  gli  Stati  membri a esprimere  nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
 Vista  la  decisione  n.  2318/2003/CE  del  5 dicembre  2003 del Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  recante  l'adozione  di  un programma  pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie  dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
 Preso   atto  che  la  predetta  proposta  di  decisione  intende supportare,  anche  con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito    dei   settori   prioritari   di   intervento,   quello universitario;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2003)  ed  in  particolare  l'art.  26,  concernente  le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
 Considerato  che  il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con  decreto  del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,  adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,   sono   determinati   i   criteri   e  le  procedure  di accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;
 Visto  il  decreto interministeriale 17 aprile 2003, con il quale sono  stati  definiti  i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi  di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle  istituzioni  universitarie  abilitate  a  rilasciare  i titoli accademici  di  cui  all'art.  3  del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 Visto  il  decreto  interministeriale  del 15 aprile 2005, con il quale  sono  state  approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;
 Visto  il decreto ministeriale 3 settembre 2003, con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
 Vista    la   successiva   nota   di   indirizzo   del   Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, adottata in data 4 dicembre  2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti   della   programmazione  universitaria  e  le  indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non   statali   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  predetto  decreto interministeriale 17 aprile 2003;
 Vista  l'istanza  presentata  in  data  21 febbraio  2005  per la costituzione   di  una  universita'  telematica  denominata  «Italian University Line»;
 Preso  atto  che  la  predetta  istanza  e'  stata  integrata  da successive documentazioni trasmesse in data 20 ottobre 2005 e in data 11 novembre 2005;
 Visti  i  pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 26 luglio 2005 e del 23 novembre 2005;
 Visto  il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 745 del 3 ottobre 2005;
 Rilevato   che   la  programmazione  dell'offerta  formativa  del suddetto  Ateneo  telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali,   i   criteri   ed  i  parametri  definiti  dal  decreto ministeriale  27 gennaio  2005,  adottato  ai  sensi  dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e' istituita l'Universita' Telematica «Italian University Line».
 2.  L'Universita'  e'  autorizzata  ad  istituire  ed  attivare i seguenti  corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:
 scienze dell'educazione e della formazione (classe 18);
 scienze pedagogiche (classe 87/S).
 3. I corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al comma 2, per  i  fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile  2003,  sono  accreditati  per  il  rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sono  approvati  lo  statuto  ed  il regolamento didattico di Ateneo  dell'Universita'  telematica  di  cui all'art. 1, allegati al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Al   termine   del   terzo   e  quinto  anno,  di  attivita' dell'Universita'  telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per   la   valutazione   del  sistema  universitario  provvedera'  ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei    rapporti   annuali   del   nucleo   di   valutazione   interno dell'Universita' stessa.
 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 dicembre 2005
 
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | STATUTO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA ITALIAN UNIVERSITY LINE
 
 I N D I C E
 
 ITALIAN UNIVERSITY LINE pag. 8 Capo I - Disposizioni generali pag. 9
 Art. 1 - Istituzione pag. 9
 Art. 2 - Natura giuridica e fonti normative pag. 9
 Art. 3 - Finalita' e attivita' pag. 9 Capo II - Organi dell'Universita' pag. 10
 Art. 4 - Organi dell'Universita' pag. 10
 Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione pag. 10
 Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: competenze pag. 11
 Art. 7 - Presidente del Consiglio di Amministrazione pag. 12
 Art. 8 - Rettore pag. 12
 Art. 9 - Senato Accademico pag. 12
 Art. 10 - Direttore Generale pag. 13
 Art. 11 - Collegio dei Revisori pag. 13
 Art. 12 - Nucleo di valutazione pag. 13 Capo III - Strutture e organizzazione dell'Universita' pag. 13
 Art. 13 - Facolta' pag. 13
 Art. 14 - Consiglio di Facolta' pag. 14
 Art. 15 - Docenti pag. 14
 Art. 16 - Commissione per la didattica pag. 14 Capo IV - Studenti pag. 14
 Art. 17 - Orientamento e tutorato pag. 14
 Art. 18 - Carta dei Servizi pag. 15 Capo V - Norme transitorie e finali pag. 15
 Art. 19 - Comitato ordinatore pag. 15
 Art. 20 - Direttore generale pag. 15
 Art. 21 - Devoluzione patrimonio pag. 15
 Art. 22 - Entrata in vigore pag. 15
 Capo I
 Disposizioni generali
 
 Art. 1 - Istituzione
 
 1. E'  istituita, ai sensi del Decreto interministeriale 17 aprile 2003 in attuazione della legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Universita' telematica  non  statale  IUL, di seguito denominata Universita', con sede legale in Firenze.
 2. L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio IUL.
 
 Art. 2 - Natura giuridica e fonti normative
 
 1. L'Universita'  ha  personalita' giuridica di diritto privato ed autonomia  didattica,  organizzativa,  amministrativa e patrimoniale, secondo  i principi dell'art. 33 della Costituzione e nelle modalita' stabilite dalle normative vigenti.
 2. Delegazioni e rappresentanze potranno essere costituite, sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale   rispetto   alle  finalita'  dell'Ateneo,  attivita'  di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.
 3. Fonti normative dell'Universita' sono:
 a. Le  disposizioni  costituzionali e la legislazione italiana ed europea   riguardanti   le  Universita'  non  statali  autorizzate  a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
 b. Il   Decreto   ministeriale  17  aprile  2003,  in  attuazione dell'art.26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 c. Il  presente  Statuto,  il  Regolamento  didattico  di  Ateneo adottato  dall'Universita',  gli  altri  regolamenti richiamati dallo Statuto  e  quelli  riguardanti ulteriori specifiche materie adottati dal Consiglio di Amministrazione.
 Art. 3 - Finalita' e attivita'
 
 1. L'Universita' ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di   Corsi   Universitari   a   distanza,   ai   sensi   del  Decreto Interministeriale  del  17.04.2003  nonche'  il  rilascio  dei titoli accademici  di  cui al Regolamento n. 509 del 03.11.1999 e successive modifiche.   Svolge   e   promuove,  inoltre,  attivita'  di  ricerca sostenendone  lo  sviluppo  e  assicurando  ai docenti la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
 In particolare promuove attivita' di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica sia nei settori di affinita' delle materie inserite  nell'ambito  dei piani didattici che nel piu' ampio spettro delle tecnologie informatiche e di rete, di comunicazione, didattiche e  multimediali che stanno alla base del sistema formativo a distanza e,   piu'   in   generale,   dei   servizi   offerti  alla  comunita' universitaria.   Sviluppa   specifiche   azioni  di  alta  formazione indirizzate    agli   insegnanti   nel   settore   delle   didattiche disciplinari,  dell'uso  delle  nuove  tecnologie  e  delle strategie comunicative.
 2. L'Universita'  promuove  ogni  possibile  iniziativa volta alla effettiva  realizzazione  del  diritto  allo studio ed in particolare cura la tecnologia per l'accesso ai corsi degli studenti diversamente abili.
 3. L'Universita' inoltre:
 a. rilascia,   ai   sensi   dell'art.  3,  comma  8  del  decreto Ministeriale  3  novembre 1999, n. 509 e successive modifiche, Master di I° e II° livello successivi al conseguimento della Laurea e Laurea magistrale;
 b. rilascia    specifici   attestati   relativi   ai   corsi   di specializzazione   e  di  perfezionamento  ed  alle  altre  attivita' istituzionali da essa organizzate;
 c. promuove  iniziative culturali ed editoriali e fornisce, anche per  altre  Universita',  servizi  di  progettazione, realizzazione e gestione di servizi per l'e-learning.
 
 4. Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui ai precedenti commi, l'Universita':
 a. sostiene  lo  svolgimento  di  attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, consulenza professionale e di  servizio  a favore di terzi anche in cooperazione con Universita' italiane   e   straniere,  partecipare  a  consorzi,  associazioni  e fondazioni che condividano le medesime finalita';
 b. accede    a   fondi   pubblici   e   privati,   nazionali   ed internazionali;
 c. puo'  stipulare  contratti,  convenzioni, accordi o intese con soggetti  pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8 comma 2 del DM 17.04.2003;
 d. amministra  e  gestisce i beni di cui abbia la proprieta' o il possesso,  nonche'  le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse   strumentali   affidate   alla   sua   gestione   con   atto convenzionale.
 
 5. L'Universita'  cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.
 Capo II
 Organi dell'Universita'
 
 Art. 4 - Organi dell'Universita'
 
 1. Sono organi dell'Universita':
 a. il Consiglio di Amministrazione;
 b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 c. il Rettore;
 d. il Senato Accademico.
 
 2. Sono organi di controllo:
 a. Il Nucleo di Valutazione;
 b. Il Collegio dei Revisori.
 
 3. Sono   costituiti,   inoltre,   Consigli  di  Facolta'  e/o  di Dipartimento.
 Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione
 
 1. Il   Consiglio  di  Amministrazione  e'  l'organo  di  gestione dell'Universita' ed e' composto da:
 a. Dodici  membri,  nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio IUL, tra cui il Presidente;
 b. il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
 c. Un rappresentante del MIUR.
 
 2. Tutti  i  componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica 5 anni e possono essere rieletti.
 3. Il  Consiglio  di  Amministrazione  e' convocato dal Presidente ogni  qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno.
 4. Per  la validita' delle adunanze e' richiesta la presenza della maggioranza qualificata dei componenti in carica.
 5. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della  maggioranza  dei  presenti,  in caso di parita' di voti, sara' determinante il voto del Presidente.
 6. Per   le   delibere  riguardanti  le  modifiche  statutarie  e' necessario  il  voto  favorevole  della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
 Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: competenze
 
 1. Il   Consiglio  di  Amministrazione  programma  e  coordina  le attivita'  dell'Universita'  ed  ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni agli altri organi stabilite dal presente statuto.
 2. In  particolare  il  Consiglio  di  Amministrazione delibera in merito a:
 a. questioni patrimoniali dell'Universita';
 b. Statuto e relative modifiche, sentito il Senato Accademico;
 c. regolamenti  per  l'amministrazione  e  la  contabilita'  e  i regolamenti  che  il  presente  Statuto  non  attribuisca  ad  organi diversi;
 d. nomina del Rettore, sentito il Senato Accademico;
 e. nomina del Direttore Generale;
 f. determinazione  degli organici del personale non docente anche con   qualifica   dirigenziale,  nonche'  ai  relativi  provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;
 g. le controversie ed alle relative determinazioni transattive;
 h. affidamento  di incarichi di collaborazione professionale e di tutorato;
 i. gli organici, su proposta del Senato Accademico, del personale docente  e  ricercatore,  da  coprirsi mediante le procedure previste dalla normativa vigente;
 j. affidamento,    su    proposta    del    Senato    Accademico, dell'insegnamento   delle   discipline   di  studio,  anche  mediante contratto di diritto privato;
 k. attivazione  e disattivazione dei Corsi di studio, su proposta del Senato Accademico, e secondo le norme della legislazione vigente: la delibera deve avere il voto favorevole di tutti i membri designati dal Consorzio;
 l. adozione,  su  proposta del Senato Accademico, della Carta dei Servizi  relativamente  all'organizzazione dei corsi ed ai livelli di servizio offerti;
 m. emanazione dei "Contratto con lo studente";
 n. tasse e contributi a carico degli studenti;
 o. stipula  di  convenzioni  con  enti  pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a Consorzi o Fondazioni;
 p. affidamento   di  incarichi  di  collaborazione  professionale tecnico-amministrativa;    q. nomina   dei   membri   del  Nucleo  di valutazione del collegio dei Revisori dei Conti.
 
 3. In  particolare  il  Consiglio  di  Amministrazione  approva il bilancio consuntivo e di previsione dell'Universita'.
 Art. 7 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
 1. Il   Presidente   del   Consiglio   di  Amministrazione  ha  la rappresentanza  legale  dell'Universita',  la sovrintende in tutte le sue  attivita'  e provvede a garantirne l'adempimento delle finalita' statutarie.
 2. Egli   convoca   e   presiede  le  adunanze  del  Consiglio  di Amministrazione:   nell'eventualita'   che   non   sia  possibile  la convocazione   del   Consiglio   di  Amministrazione,  puo'  adottare provvedimenti  urgenti  che saranno portati alla ratifica nella prima adunanza successiva.
 3. Il  Presidente  viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio IUL.
 Art. 8 -  Rettore
 
 1. Il  Rettore,  nominato  dal  Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia, ha le seguenti competenze:
 a. rappresenta  l'Universita'  nel mondo accademico e culturale e conferisce i
 b. propone  al Consiglio di Amministrazione accordi e convenzioni in materia didattica, culturale, scientifica e tecnologica;
 c. garantisce  il regolare svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca;
 d. adotta,  in  caso  di  necessita'  e  di  urgenza, gli atti di competenza  del Senato Accademico, salvo ratifica alla prima adunanza successiva;
 e. vigila  sul  rispetto  della Carta dei Servizi e del Contratto con lo studente;
 f. esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate per  disposizioni  di  legge,  dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Universita'.
 Art. 9 - Senato Accademico
 
 1. Il  Senato Accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facolta' istituite.
 2. Alle  sedute  del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
 3. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione     ed     al     coordinamento     delle    attivita' didattico-formative e di ricerca svolte nell'Universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche; in particolare delibera in merito alle seguenti materie:
 a. Regolamento  didattico  di  Ateneo  ed  ogni  altro  eventuale regolamento dell'Universita';
 b. manifesto annuale degli studi;
 c. attivazione   di   convenzioni   con  Universita'  italiane  e straniere per attivita' didattiche e scientifiche integrate.
 
 4. Il  Senato  Accademico  ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:
 a. Statuto e relative modifiche;
 b. attivazione,  modificazione  e  disattivazione  dei  corsi  di studio;
 c. nomina del Rettore;
 d. organico  e  criteri  di  attribuzione dei posti del personale docente e amministrativo;
 e. affidamento  e  supplenze  anche mediante contratto di diritto privato,  dell'insegnamento  delle  discipline  di  studio e di altri incarichi relativi alla didattica e alla ricerca;
 f. carta dei servizi.
 Art. 10 - Direttore Generale
 
 1. Il   Direttore   Generale   e'   nominato   dal   Consiglio  di Amministrazione  con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile.
 2. Allo  stesso  e'  affidata,  di  concerto  con  il  Rettore, la gestione dell'Universita', e sono attribuiti compiti di coordinamento dell'attivita' dei vari servizi, ivi compresi quelli tecnologici, sia centrali  che  periferici,  la  determinazione  degli  indicatori  di produttivita'.
 3. Il  Direttore  Generale  partecipa,  senza  diritto di voto del Consiglio di Amministrazione alle sedute del Senato Accademico.
 Art. 11 - Collegio dei Revisori
 
 1. Il  Collegio  dei  Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
 2. Le  procedure  di  nomina  e  di funzionamento del collegio dei Revisori   dei   conti   sono   determinate   nel   Regolamento   per l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la gestione dell'Universita' adottato dal Consiglio di Amministrazione.
 Art. 12 - Nucleo di valutazione
 
 1. Le  funzioni di valutazione sono svolte da un organo collegiale denominato  "nucleo  di valutazione di ateneo", composto da un minimo di  cinque  ad  un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra  studiosi  ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
 2. L'Universita'  si  avvale  di  detto  un Nucleo di Valutazione, nominato  dal  Consiglio di Amministrazione ed al quale riferisce con relazione   annuale,  costituito  da  esperti  dotati  di  esperienza valutativa  nei  settori  della  formazione,  della  ricerca  e della amministrazione.
 3. L'Universita'  assicura  al  Nucleo  l'autonomia  operativa, il diritto d'accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 Capo III
 Strutture e organizzazione dell'Universita'
 
 Art. 13 - Facolta'
 
 1. L'Universita'  e'  organizzata in Facolta', cui e' demandata la disciplina dell'attivita' didattica e di ricerca.
 2. All'intemo  delle Facolta' possono essere attivate le Classi di Corso di studio, quali raggruppamenti di Corsi di Studio ai sensi del D.M./99,  n. 509 e successive modifiche. Le Classi di corso di studio sono  rette  dal  Consiglio  di Classe che opera per il coordinamento delle  attivita'  didattiche  relative ai corsi di studio attivati al suo  interno. Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio di Classe sono disciplinate dal Regolamento di Classe.
 3. Sono Organi della Facolta'
 a. il Preside;
 b. il Consiglio di Facolta'.
 
 4. Il Preside e' eletto dal rispettivo Consiglio.
 5. Il  Preside  rappresenta  la  Facolta',  ne promuove e coordina l'attivita',  sovrintende  al  regolare  funzionamento del rispettivo Consiglio.
 6. Il  Preside  dura  in  carica tre anni accademici e puo' essere rieletto per non piu' di un mandato.
 7. Il Preside e' membro effettivo del Senato Accademico.
 Art. 14 - Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento
 
 1. Il   Consiglio   di  Facolta'  e'  composto  dai  docenti,  dai ricercatori  e  da  tre  rappresentanti  degli studenti eletti con le modalita' previste in uno specifico regolamento elettorale.
 2. Le  modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono  stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio stesso  ed  approvato  dal  Senato  Accademico  e  dal  Consiglio  di Amministrazione.
 Art. 15 - Docenti
 
 1. Gli  insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo  nonche'  da  studiosi ed esperti anche stranieri di comprovata qualificazione professionale e scientifica, italiani e stranieri.
 2. Ai  professori  ed  ai ricercatori di ruolo dell'Universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore  a  quello  previsto  per  i professori ed i ricercatori di ruolo delle Universita' statali.
 3. L'Universita',  al  fine  di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze,  fondamento  dell'insegnamento  universitario, fornisce a ciascun    docente   gli   strumenti   necessari   allo   svolgimento dell'attivita' di ricerca.
 Art. 16 - Commissione per la didattica
 
 1. L'Universita',  al  fine  di esaminare i problemi relativi allo svolgimento   delle   attivita'   didattiche   presso  le  competenti strutture, istituisce una Commissione per la didattica.
 2. La  Commissione,  in  particolare,  verifica  la coerenza tra i crediti  assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche.
 3. La  Commissione  e'  composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e rappresentanti degli studenti.
 4. Composizione    e    funzionamento   della   Commissione   sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.
 Capo IV
 Studenti
 
 Art. 17 - Orientamento e tutorato
 
 1. L'Universita' promuove e realizza per gli studenti attivita' di orientamento  e  tutorato,  secondo  quanto  previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
 2. Il  Senato  Accademico  determina  le  modalita'  di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.
 Art. 18 - Carta dei Servizi
 
 1. L'Universita'  adotta  una  Carta  dei Servizi, in ottemperanza all'art.  4 del Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, con la finalita' di informare lo studente in merito a:
 a. Diritti e doveri degli studenti;
 b. Attivita' didattiche;
 c. Modalita' di accesso ed erogazione dei servizi;
 d. Soluzioni tecniche fornite.
 
 2. Al  momento  dell'iscrizione,  lo  studente  sottoscrivera'  un contratto nel quale:
 a. Lo  studente  si  impegna  ad aderire ai servizi offerti dalla Carta dei Servizi;
 b. l'Universita'  garantisce  allo  studente il completamento del proprio percorso formativo.
 Capo V
 Norme transitorie e finali
 
 Art. 18 - Comitato ordinatore
 
 1. In  sede  di  prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo  non  superiore a 3 anni, le funzioni del Senato Accademico e dei  Consigli  di  Facolta', saranno svolte da un Comitato ordinatore composto   da  sette  membri,  dei  quali  almeno  cinque  professori universitari, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
 2. Il   Presidente   del   Comitato,nominato   dal   Consiglio  di Amministrazione, avra' le funzioni di Rettore.
 Art. 19 - Direttore generale
 
 1. In  sede  di  prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo  non  superiore  ai  cinque  anni,  le  funzioni di Direttore Generale  saranno  svolte da un Consigliere nominato dai Consiglio di Amministrazione.
 Art. 20 - Devoluzione patrimonio
 
 1. Qualora  l'Universita'  dovesse,  per qualsiasi motivo, cessare l'attivita'   o   essere   privata  della  personalita'  giuridica  o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al Consorzio IUL.
 Art. 21 - Entrata in vigore
 
 1. Il  presente  Statuto  entra in vigore, previa approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del  decreto  ministeriale  17 aprile 2003, a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | UNIVERSITA' IUL
 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
 
 I N D I C E
 
 Art. 1 - Definizioni pag. 21
 Art. 2 - Finalita' pag. 22
 Capo I - Titoli e corsi di studio pag. 22
 Art. 3 - Titoli di studio pag. 22
 Art. 4 - Corso di Laurea pag. 23
 Art. 5 - Corso di Laurea magistrale pag. 23
 Art. 6 - Corso di specializzazione pag. 23
 Art. 7 - Corso di Dottorato di ricerca pag. 24
 Art. 8 - Classi di Corso di studio pag. 24
 Art. 9 - Master universitari pag. 24
 Art. 10 - Altre iniziative formative pag. 25
 Art.  11  - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio pag. 25
 Capo II - Strutture didattiche e regolamenti pag. 25
 Art. 12 - Strutture didattiche pag. 25
 Art. 13 - Regolamenti e ordinamenti pag. 26
 Art. 14 - Facolta' e Consiglio di Facolta' pag. 27
 Capo III - Organizzazione dell'attivita' didattica pag. 28
 Art.  15  -  Articolazione  ed  organizzazione  dell'attivita' didattica pag. 28
 Art. 16 - Crediti formativi universitari pag. 29
 Art. 17 - Verifiche del profitto e prova finale pag. 30
 Art. 18 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio pag. 30
 Art. 19 - Attivita' didattica integrativa pag. 31
 Art. 20 - Commissione per la didattica pag. 32
 Art. 21 - Manifesto degli studi pag. 32
 Art. 22 - Piani di studio pag. 33
 Art. 23 - Calendario pag. 33
 Art. 24 - Orientamento e tutorato pag. 33
 Art. 25 - Compiti dei docenti pag. 34
 Art. 26 - Compiti dei tutor pag. 34
 Art. 27 - Certificazioni e supplemento al diploma pag. 34
 Art. 28 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica pag. 35
 Capo IV - Diritti e doveri degli studenti pag. 35
 Art. 29 - La Carta dei servizi pag. 35
 Art. 30 - Il contratto con lo studente pag. 35
 Art. 31 - Mobilita' degli studenti pag. 36
 Art. 32 - Studente fuori corso o ripetente pag. 36
 Art. 33 - Modalita' di iscrizione pag. 36
 Capo V - Norme transitorie e finali pag. 37
 Art. 34 - Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo pag. 37
 Art. 35 - Corsi di laurea istituiti pag. 37
 Art. 36 - Facolta' pag. 37
 Art. 37 - Rinvio ad altre norme pag. 37
 Art. 1 - Definizioni
 
 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 1. per   Regolamento   Generale   sull'Autonomia   Didattica,  il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica di cui al D.M.  del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;  2. per Decreto o Decreti Ministeriali, ove non diversamente specificato, uno o  piu'  decreti  emanati  ai  sensi  e  secondo  le procedure di cui all'art.  17,  comma  95,  della  Legge  del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
 3. per  Regolamenti  Didattici  di  Ateneo,  i regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 4. per  Regolamenti  didattici dei Corsi di studio, i regolamenti di  cui  all'art.  11,  comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341,  nonche'  all'art.  12  del  Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
 5. per Corsi di studio, i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di  specializzazione,  nonche'  i  Dottorati  di ricerca e i Corsi di Master  universitario  di  primo  e secondo livello, come individuati nell'art. 3 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
 6. per  Titoli  di  studio,  la  Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma  di  specializzazione  nonche'  il  Dottorato  di ricerca, il Master  universitario  di  primo livello e il Master universitario di secondo livello;
 7. per  Classe  di  appartenenza, la classe delle lauree e lauree magistrali  previste  dai  decreti  ministeriali  cui  afferiscono  i relativi corsi di studio, comunque denominati;
 8. per  Settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti  di discipline  di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
 9. per    ambito    disciplinare,    un    insieme   di   settori scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 10. per  Credito  Formativo  Universitario (o credito), la misura del   volume   di   lavoro   di  apprendimento,  compreso  lo  studio individuale,  richiesto  ad  uno  studente  in  possesso  di adeguata preparazione  iniziale  per  l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle  attivita'  formative  previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 11. per  Obiettivi  Formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al conseguimento delle quali il Corso di studio e' finalizzato;
 12. per  Ordinamento  didattico  di un Corso di studio, l'insieme delle  norme  che  regolano  i  curricula  del  Corso di studio, come specificato  dall'art.  11  del  Regolamento  generale sull'Autonomia Didattica;
 13. per   Attivita'   Formativa,  ogni  attivita'  organizzata  o prevista   dall'Universita'  al  fine  di  assicurare  la  formazione culturale  e  professionale  degli  studenti,  con  riferimento,  tra l'altro,  ai  corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni, alle attivita' di campo,alle attivita' di orientamento e di tutorato, ai  tirocini,  all'elaborazione di progetti e di tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
 14. per   curriculum,   l'insieme   delle   attivita'   formative specificate  nel regolamento didattico del Corso di studio necessarie al fine del conseguimento del relativo titolo;
 Art. 2 - Finalita'
 
 1. Il   presente   Regolamento,   nel   rispetto   dello   Statuto dell'Universita'  Telematica  IUL,  di  seguito  Universita', e delle disposizioni  vigenti  ed  in  particolare  del  Regolamento Generale sull'Autonomia  Didattica  e  dei  successivi  Decreti  Ministeriali, definisce e disciplina:
 2. gli   ordinamenti   didattici   e   le   strutture   didattiche dell'Universita' dei corsi di studio dell'Universita';
 3. gli  aspetti  di  organizzazione  dell'attivita'  dei  corsi di studio;
 4. i  criteri  generali  per  lo svolgimento di altri corsi di cui all'art.6 della Legge 341/1990;
 5. modalita'  del  rilascio  del  certificato del curriculum dello studente.
 CAPO I
 Titoli e corsi di studio
 
 Art. 3 - Titoli di studio
 
 1. L'Universita'   rilascia   i  titoli  di:  laurea  (L),  laurea magistrale  (LM),  diploma  di  specializzazione(DS)  e  dottorato di ricerca  (DR) nonche' Master di I° e II° livello ai sensi del Decreto Ministeriale  17  aprile  2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei  corsi  di  studio  a  distanza  delle  Universita' statali e non statali  e  delle  Istituzioni  universitarie  abilitate a rilasciare titoli  accademici  di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 (G.U. n. 98 del 29-04-2003) e successive modificazioni.
 2. La  laurea  (L),  la  laurea  magistrale  (LM),  il  diploma di specializzazione  (DS) e il dottorato di ricerca (DR) sono conseguiti al  termine,  rispettivamente,  dei  corsi  a  distanza di laurea, di laurea  magistrale,  di  specializzazione  e  di dottorato di ricerca istituiti   dall'Universita'   e   disciplinati  nel  rispetto  della normativa vigente.
 3. Al termine di corsi a distanza di perfezionamento scientifico e di  alta  formazione permanente, successivi alla Laurea e alla Laurea Magistrale,  l'Universita'  rilascia i Master universitari di primo e secondo livello.
 4. I requisiti di ammissione ai Corsi di studio, la loro durata ed il  conseguimento  dei titoli di studio, nonche' le forme di verifica periodica   dei  crediti  acquisiti,  sono  fissati  negli  specifici ordinamenti didattici in conformita' della normativa vigente.
 5. Sulla   base   di   apposite  convenzioni,  l'Universita'  puo' rilasciare  i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con  altri  Atenei, italiani e stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei  stranieri  (o  ad  essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio  puo'  essere  variamente  determinata, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.
 6. I  corsi  di  studio di cui al presente articolo sono istituiti nel  rispetto  dei  criteri  e  delle procedure di cui all'art.11 del Decreto  Generale  sull'autonomia  e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
 7. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione la disattivazione e l'attivazione dei corsi di studio.
 8. Il  Senato  Accademico  assicura,  almeno  ogni  tre  anni,  la revisione  dell'elenco  dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica   del   conseguimento   effettivo   dei  relativi  obiettivi qualificanti.
 Art. 4 - Corso di Laurea
 
 9. Il  Corso  di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una  adeguata  padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche  nel  caso  in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze  professionali.  10. Per  essere  ammessi  ad  un Corso di Laurea  occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore   o   di  altro  titolo  di  studio  conseguito  all'estero riconosciuto   idoneo,   nonche'  il  possesso  o  l'acquisizione  di un'adeguata  preparazione  iniziale.  11. I  requisiti  di  cui sopra saranno  indicati nell'ordinamento di ogni corso di laurea unitamente alle  modalita' di verifica. 12. Per conseguire la Laurea lo studente deve  avere  acquisito  180  crediti.  La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni.
 Art. 5 -Corso di Laurea magistrale
 
 1. Il  Corso  di  Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente  una  formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio di attivita'  di  elevata  qualificazione  in  ambiti  specifici. 2. Per essere  ammessi  ad  un  Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso   della   Laurea  o  del  diploma  universitario  di  durata triennale,  ovvero  di  altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto  idoneo.  Nel  caso  di corsi di Laurea magistrale per i quali  non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Universita' stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono   il  possesso  di  requisiti  curriculari  e  la  verifica dell'adeguatezza  della personale preparazione. 3. I requisiti di cui al  comma  precedente saranno indicati nell'Ordinamento di ogni Corso di  studio magistrale unitamente alle modalita' di verifica adottate, ove   necessario.   4. I   decreti   ministeriali  possono  prevedere l'ammissione  ad  un  corso  di Laurea Magistrale con il possesso del diploma  di  scuola  secondaria,  esclusivamente  per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello,ovvero, fermo restando il periodo  formativo  iniziale  di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del   Regolamento   Generale   per  i  corsi  di  studio  finalizzati all'accesso  alle  professioni legali. 5. Salvo le eccezioni previste dal comma precedente, per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve  avere  acquisito  300  crediti.  La durata normale del Corso di laurea specialistica e' di due anni dopo la laurea.
 Art. 6 - Corso di specializzazione
 
 1. Il  Corso  di  specializzazione  ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di  particolari  attivita'  professionali  e  puo'  essere  istituito esclusivamente  in  applicazioni  di  specifiche  norme di legge o di direttive  dell'Unione  Europea. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione  occorre  essere  in  possesso  almeno della Laurea, ovvero  di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Altri specifici requisiti di ammissione nonche' gli eventuali crediti  formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al  titolo di studio  gia'  conseguito  ritenuti necessari per l'ammissione possono essere indicati dai Regolamenti Didattici.
 3. I  decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente   deve   aver   acquisito   per  conseguire  il  diploma  di specializzazione,fatte  salve  le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
 Art. 7 - Corso di Dottorato di ricerca
 
 1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo  sono  disciplinati  dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,  ed  hanno  l'obiettivo  di fornire le competenze necessarie per esercitare,  presso  Universita',  Enti  Pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
 2. L'ammissione  ad  un  corso di dottorato di ricerca richiede il possesso  della  laurea  magistrale  ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
 3. I  Dottorati  di  ricerca  sono  disciplinati  dal  Regolamento didattico relativo, elaborato dal Senato Accademico.
 Art. 8 - Classi di Corso di studio
 
 1. I  corsi  di  studio  dello stesso livello, comunque denominati dall'Universita',  aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e  le  conseguenti attivita' formative indispensabili di cui all'art. 10,  comma  1 del Regolamento Generale, sono raggruppati in classi di appartenenza.
 2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,  appartenenti  alla  stessa  classe,  hanno  identico valore legale  e  sono  corredati dal supplemento al diploma di cui all'art. 11, comma 8.
 Art. 9 - Master universitari
 
 1. In  attuazione  dell'art.  1,  comma 15, della legge 14 gennaio 1999,   n.   4,  l'Ateneo  puo'  attivare  corsi  di  perfezionamento scientifico  e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al  conseguimento  della  Laurea  o  della  Laurea  magistrale,  alla conclusione  dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.
 2. Per  conseguire  il Master universitario lo studente deve avere acquisito  almeno  60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la  Laurea  o  la  Laurea  magistrale. La durata normale dei Corsi di Master universitario e' di un anno.
 3. L'offerta  didattica  dei  Corsi  di  Master  universitario  e' specificamente  finalizzata  a  rispondere a domande formative di cui sia possibile individuare l'esigenza reale sul territorio nazionale.
 4. In   osservanza   del   comma   precedente  l'impostazione  dei regolamenti   didattici   dei  Master  e'  ispirato  ad  esigenze  di flessibilita'  e  adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
 5. L'Ateneo  puo'  istituire,  in  base ad accordi di cooperazione universitaria  nazionale  o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.
 6. Corsi   di   Master   universitario   possono  essere  attivati dall'Universita' anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.
 Art. 10 - Altre iniziative formative
 
 1. L'Universita'  puo'  attivare  servizi didattici propedeutici o integrativi  finalizzati  all'aggiornamento ed al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio.
 2. L'Universita' puo' altresi' attivare:
 3. corsi di perfezionamento, di alta formazione professionale e di aggiornamento;
 4. corsi  di  preparazione  agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
 5. corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti;
 6. corsi   per  la  formazione  permanente,  ricorrente  e  per  i lavoratori.
 7. I  criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi ed attivita' formative   di  cui  al  presente  articolo,  sono  deliberate  dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le norme vigenti.
 8. L'Universita'  rilascia specifici attestati dei corsi di cui al comma 2.
 Art.  11  -  Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio
 
 1. L'Universita'  procede  all'istituzione  dei corsi di studio ai sensi  della  normativa  vigente,  utilizzando il sistema informatico della  Banca  dati  predisposta dal MIUR e di quanto specificatamente previsto nello Statuto dell'Universita'.
 2. L'Universita', con autonoma deliberazione, attiva o disattiva i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al  Ministero.  Nel  caso  di  disattivazione, l'Universita' assicura comunque   la  possibilita',  per  gli  studenti  gia'  iscritti,  di concludere  gli studi conseguendo il relativo titolo entro i due anni successivi alla disattivazione del corso stesso.
 3. Nel   caso  di  disattivazione  lo  studente  puo'  optare  per l'iscrizione  ad  altri  corsi  di  studio  attivati.  La facolta' di opzione  e' disciplinata con apposita delibera del Senato Accademico. 4. L'Universita'  puo'  attivare,  anche  in collaborazione con altre Universita',  con  istituzioni  e  soggetti pubblici e privati, siano essi  italiani  o  stranieri,  altri  corsi in relazione a specifiche esigenze  del  contesto  economico,  sociale  ed istituzionale in cui opera.
 CAPO II
 Strutture didattiche e regolamenti
 
 Art. 12- Strutture didattiche
 
 1. Le  strutture  didattiche  di  base  dell'Universita'  sono  le Facolta'.  2. L'Universita'  puo' attivare altre strutture didattiche su  proposta  del  Senato  Accademico e con delibera del Consiglio di Amministrazione. 3. Ogni struttura didattica e' retta da un Consiglio le  cui  competenze ed il cui funzionamento sono regolati da apposito regolamento.
 Art. 13 - Regolamenti e ordinamenti
 
 1. I  Regolamenti  delle  strutture  didattiche  sono  emanati con Decreto Rettorale, su proposta del Senato Accademico.
 2. Il  Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal  Consiglio  di Facolta' e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:
 3. l'elenco   degli  insegnamenti,  con  indicazione  dei  settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
 4. gli  obiettivi  formativi  specifici,  i crediti e le eventuali propedeuticita'  di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra attivita' formativa;
 5. i   curricula   offerti  e  le  regole  di  presentazione,  ove necessario, dei piani di studio individuali;
 6. la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di valutazione degli studenti;
 7. i  tempi  e  le  modalita'  di archiviazione dei tracciamenti a scopo  certificativo  e/o  di  verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi  dagli  studenti,  in  analogia  al percorso universitario tradizionale,  garantendo  la  tutela  dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
 8. L'Universita'  assicura  la periodica revisione dei regolamenti didattici  dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero  di  crediti  assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa.
 9. I   Regolamenti   didattici   dei   Corsi  di  studio  attivati confluiscono   annualmente,   entro  i  tempi  stabiliti  dal  Senato Accademico,  nella baca dati del MIUR e nel Manifesto didattico delle Facolta' interessate.
 10. Ogni  Ordinamento  didattico, redatto nel rispetto dei Decreti Ministeriali, determina in particolare;
 11. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, indicando le relative classi di appartenenza;
 12. il  quadro  generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
 13. la definizione della preparazione richiesta;
 14. i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun ambito,  riferendoli,  per  quanto  riguarda  quelle  previste  nelle lettere  a),  b),  dell'articolo  10,  comma  1,  del D.M. 509/1999 e successive  modifiche, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 15. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
 16. Le   determinazioni   di   cui   al   comma  5,  sono  assunte dall'Universita'   previa   consultazione   con   le   organizzazioni rappresentative  a  livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi   e   delle  professioni  con  particolare  riferimento  alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
 Art. 14 - Facolta' e Consiglio di Facolta'
 
 1. La  Facolta'  e'  la  struttura  di  base dell'Universita' e la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti.
 2. Organi  della  Facolta'  sono  il  Preside  ed  il Consiglio di Facolta'  che  assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte  le  attivita'  didattiche,  di  orientamento, di tutorato e di ricerca,  nonche'  delle  attivita'  didattiche  integrative attivate nell'Universita'.
 3. Il  Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori  ruolo,  dai ricercatori universitari titolari di affidamento o supplenza  e  da  una  rappresentanza  dei ricercatori universitari e degli  studenti eletti conformemente alla normativa vigente in base a specifico regolamento.
 4. Le  funzioni  degli  organi della Facolta' sono disciplinate da apposito  regolamento,  nel rispetto dello Statuto dell'Universita' e del presente regolamento.
 5. Il  regolamento  di  Facolta'  e'  deliberato  dal Consiglio di Facolta' ed approvato dal Senato Accademico.
 6. Il Consiglio di Facolta' delibera in merito:
 7. calendario accademico;
 8. programmazione delle attivita' didattiche;
 9. proposte  di  istituzione, attivazione, disattivazione di Corsi di  studio  nonche'  di  insegnamenti ed attivita' didattiche di ogni tipo;
 10. proposte  per  le  richieste di trasferimento o di chiamata di idonei per posti di ricercatore, professore associato o di professore ordinario;
 11. proposte  di  assegnazione  degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
 12. proposte  per  le  nomine  dei  tutors, previa definizione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi;
 13. programmazione ed organizzazione delle attivita' di tutorato;
 14. distribuzione temporale dell'impegno dei professori;
 15. proposte di sperimentazione didattica;
 16. proposte   e  modalita'  di  realizzazione  dei  programmi  di ricerca;
 17. predisposizione del manifesto annuale degli studi;
 18. elezione del Preside e/o del Direttore
 19. Il Consiglio di Facolta' inoltre :
 a. Elabora   gli  Ordinamenti  didattici  dei  Corsi,  nel  pieno rispetto  degli obiettivi formativi indicati dai Decreti Ministeriali per la Classe;
 b. Formula   gli  obiettivi  formativi  specifici  dei  Corsi,  i percorsi  formativi  adeguati  a  conseguirli  e assicura la coerenza scientifica   ed   organizzativa  dei  vari  curricula  proposti  dal Regolamento didattico;
 c. Determina  i  requisiti  di  ammissione  ai  Corsi  di studio, quantificandoli   in   debiti  formativi  e  progettando  l'eventuale istituzione da parte della Facolta' e/o dei Dipartimenti di attivita' formative   propedeutiche  e  integrative,  finalizzate  al  relativo recupero,
 d. assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali fissate  dal Regolamento didattico e ne propone annualmente eventuali modifiche e integrazioni;
 e. verifica  e  sovrintende  all'attivita' didattica programmata, segnalando  al  Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
 f. esamina  ed  approva  gli  eventuali  piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici;
 g. esamina   ed   approva  le  pratiche  di  trasferimento  degli studenti,  la  regolamentazione  della  mobilita'  studentesca  ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
 h. valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 i. cura  la  corrispondenza  tra  la durata legale e quella reale degli  studi assicurando, attraverso adeguate attivita' tutoriali, la risposta   degli   studenti   all'offerta  didattica  e  controllando l'entita'  del  lavoro  di apprendimento, in relazione alle finalita' formative previste dall'Ordinamento;
 j. determina  le  forme  di  verifica dei crediti acquisiti dagli studenti   in   periodi   di   tempo  superiori  a  quelli  stabiliti dall'Ordinamento, disponendone l'annullamento o la riduzione, in caso di obsolescenza dei contenuti culturali e professionali;
 k. indice  almeno  una  riunione  l'anno  per  la  programmazione didattica  e  per  la  valutazione  dei risultati degli esami e delle altre   prove   di  verifica,  allo  scopo  di  progettare  eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica;
 l. definisce le modalita' del riconoscimento di crediti formativi universitari  per  attivita'  formative  non  direttamente dipendenti dall'Universita'.
 CAPO III
 Organizzazione dell'attivita' didattica
 
 Art. 15 - Articolazione ed organizzazione dell'attivita' didattica
 
 1. L'attivita'   didattica   comprende   lezioni,   esercitazioni, attivita'   seminariali   e   di   laboratorio   e   ogni   forma  di sperimentazione.  2. Le  attivita' didattiche si svolgono nelle forme stabilite  dai  regolamenti  delle  strutture didattiche nel rispetto della  liberta'  di insegnamento, con modalita' ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
 3. L'Universita'  organizza  l'attivita' didattica in rete in modo da  consentire  la  massima  flessibilita'  di  fruizione  dei corsi, permettendo  sia  la  selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili,  sia  la  diluizione  di  tali  crediti  su  un  ambito pluriennale.
 4. Nel  quadro  di programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione   interuniversitaria   o  fra  Universita'  ed  imprese, l'Universita'  favorira'  l'effettuazione  di  stages e di periodi di studio.
 5. I   corsi   ufficiali   di  insegnamento  possono  essere  mono disciplinari  o  integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque  un  unico  esame.  I corsi ufficiali possono essere mutuati dalle  diverse  Facolta'  dell'Ateneo previi accordi fra le strutture didattiche interessate.
 6. I  Consigli  di  Facolta'  e/o  di  Dipartimento, entro la data stabilita  annualmente  dal Senato Accademico, provvedono ad indicare gli  insegnamenti  da  tenersi per supplenza, affidamento o contratto nell'anno accademico successivo.
 Art. 16 - Crediti formativi universitari
 
 1. Il  credito  formativo  universitario,  di  seguito  denominato credito, e' l'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento   di   ogni   attivita'   formativa  prescritta  dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
 2. Al  credito  corrispondono  25  ore  di  lavoro  per  studente, comprensive   di   ore  di  lezione  on-line,  di  esercitazione,  di laboratorio   on-line,   di  seminari  e  altre  attivita'  formative richieste  dagli  Ordinamenti  didattici,  oltre  le ore di studio e, comunque,   di   impegno  personale,  necessarie  per  completare  la formazione  per  il  superamento  dell'esame  ovvero  per  realizzare ulteriori  attivita'  formative  non  direttamente  subordinate  alla didattica   universitaria   (tesi,   progetti,  tirocini,  competenza linguistica e informatica, ecc.).
 3. La quantita' media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da  uno  studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' convenzionalmente  fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi  di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni  tipologia  di  attivita'  formativa  contemplata  dalla  Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di  crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attivita' (secondo il Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 10, comma 2).
 4. La  frazione  dell'impegno  orario  complessivo  riservata allo studio  personale  o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' determinata, per ciascuna attivita' formativa, nel Regolamento del Corso  di  studio,  conformemente  a  quanto  stabilito  nei  decreti ministeriali istitutivi delle Classi.
 5. I  crediti  corrispondenti  a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti  dallo  studente  con  il superamento dell'esame o di altra forma  di  verifica  del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento la valutazione e' espressa mediante una votazione in  trentesimi  per gli esami, ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
 6. I  Regolamenti  dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo  di  crediti  da  acquisire  da  parte dello studente in tempi determinati,   al   fine  di  evitare  l'obsolescenza  dei  contenuti conoscitivi.   Le   forme   di   verifica  periodica  possono  essere diversificate  tra  studenti  impegnati  a  tempo pieno negli studi e studenti   contestualmente   impegnati  nello  svolgimento  di  altre attivita' lavorative.
 7. Nel   caso   di   trasferimenti   o   passaggi   di  Corso,  il riconoscimento  di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio  dell'Universita',  ovvero  nello  stesso  o in altro Corso di studio di altra Universita', anche straniera, compete al Consiglio di Facolta'  e/o di Dipartimento cui afferisce il corso di studio cui lo studente  si  iscrive,  che  valuta  l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.
 8. L'Universita'   prevede   il  riconoscimento,  secondo  criteri disciplinati  dal  Regolamento  di  Corso, di crediti acquisiti dallo studente  in  percorsi  formativi  non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze ed abilita' professionali certificate.
 9. L'Universita'  puo'  riconoscere,  secondo criteri definiti nel Regolamento di Corso, i crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative   di  livello  post-secondario  alla  cui  progettazione  e realizzazione    l'Universita'    stessa,    od   altra   Universita' convenzionata, abbia concorso.
 10. In  base  ad  apposite convenzioni tra Universita', i Corsi di studio  possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri  Atenei,  per  il  riconoscimento  di  crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.
 11. Le  disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti  la  coerenza  tra  i  crediti  assegnati  alle attivita' formative  e  gli  specifici  obiettivi  formativi  programmati, sono deliberate dai Consigli di Facolta' e/o di Dipartimento.
 Art. 17 - Verifiche del profitto e prova finale
 
 1. Il Consiglio di Facolta' stabilisce la tipologia e le procedure delle  prove  di  verifica  del  profitto e degli esami finali per il conseguimento  dei  titoli  di  studio,  ai  sensi di quanto definito nell'Ordinamento didattico.
 2. Compete al Preside nominare le Commissioni di esami.
 3. La  valutazione  degli studenti, tramite verifiche di profitto, e'  svolta  in  presenza presso le sedi dell'Universita', da parte di professori  universitari e ricercatori e puo' tener conto delle prove di  verifica in itinere sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
 4. Le  prove  orali  di  esame  e  di  verifica  del profitto sono pubbliche.
 5. In  ciascuna  sessione  di  esame  lo  studente  in  regola con l'iscrizione puo' sostenere, gli esami previsti nel regolamento degli studi.
 6. Con  il superamento degli esami di profitto o di altre forme di verifica lo studente acquisisce i previsti crediti formativi.
 7. La   valutazione   degli  esami  di  profitto  e'  espressa  in trentesimi.  L'esame  si  intende superato se lo studente ottiene una votazione  pari  o superiore a 18/30. La Commissione, all'unanimita', puo' concedere la lode.
 8. Gli  appelli  d'esame  ed  altre  verifiche del profitto devono svolgersi secondo il calendario stabilito dalla Facolta'.
 9. Le  Commissioni  degli  esami  finali  per il conseguimento dei titoli  di  studio,  ed  i  rispettivi  Presidenti, sono nominati dal Rettore.  Le  commissioni  sono  composte  da almeno cinque membri, a maggioranza professori e ricercatori universitari.
 10. La  valutazione  finale  terra'  conto  del  curriculum  dello studente.
 11. Per  conseguire  il  titolo  di  studio  lo studente deve aver acquisito  il  numero di crediti previsto dal regolamento del corso e dovra' essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
 12. La  valutazione  degli  esami  finali per il conseguimento dei titoli  accademici  e'  espressa  in  centodecimi. L'esame si intende superato  se la votazione riportata e' pari o superiore a 66/110. Per la   concessione   della   lode   e'   richiesta  l'unanimita'  della Commissione.
 Art. 18 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio
 
 1. I  titoli  di  studio  richiesti  per  l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti Ministeriali.
 2. L'Universita'  richiede  altresi'  agli  studenti il possesso o l'acquisizione  di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti dei  corsi  attivati definiscono in modo inequivocabile le conoscenze richieste  per  l'accesso  e ne determinano le modalita' di verifica. Per   i  Corsi  di  Laurea,  tale  verifica  puo'  avvenire  anche  a conclusione di attivita' formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la  verifica  non  e'  positiva  vengono  indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
 3. Per  l'ammissione  ai  Corsi  di  Laurea magistrale, i relativi ordinamenti didattici indicano per i singoli ambiti e/o per i singoli settori,  in  modo  quantitativamente definito, gli eventuali crediti necessari  per  l'accesso  oltre al possesso del diploma di laurea di primo  livello. L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potra' avvenire,  da  parte  dello  studente,  anche  con l'acquisizione dei crediti  a  seguito  di  attivita'  formative  approvate dagli organi didattici  competenti  e  svolte  anche  presso  altre  Universita' o Istituzioni di ricerca.
 4. Il  debito formativo, di cui al comma precedente, dovra' essere soddisfatto  prima  dell'acquisizione  di  crediti del nuovo Corso di Studio.
 Art. 19 - Attivita' didattica integrativa
 
 1. Le   strutture  didattiche  dell'Universita'  possono  proporre l'istituzione delle seguenti attivita' integrative e di sostegno:
 2. Attivita'  didattica  propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea,  svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione  secondaria  superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati;
 3. attivita'  di  sostegno  finalizzate  al  recupero  del  debito formativo   durante  il  primo  anno  di  corso  di  laurea,  per  il proseguimento degli studi;
 4. attivita'  integrative  ai  corsi  di insegnamento previsti dai regolamenti  didattici  che  rientrano  in  progetti di miglioramento qualitativo    della    didattica    con    particolare   riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 5. corsi  finalizzati  all'inserimento  dei laureati nel mondo del lavoro;
 6. Le  strutture  didattiche  possono altresi' istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi:
 7. corsi  di  preparazione  agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 8. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 9. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 10. corsi di formazione permanente;
 11. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, con particolare riferimento agli insegnanti di ogni ordine e grado.
 12. Le attivita' di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in  collaborazione  con  altri  enti  pubblici  e privati, italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni.
 13. L'Universita'  rilascia  regolare  attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.
 Art. 20 - Commissione per la didattica
 
 1. Le  attivita'  didattiche,  di  orientamento  e  tutorato  sono oggetto di periodica analisi da parte del Comitato per la didattica.
 2. Il  Comitato per la didattica e' composto da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalle Facolta' e/o dai Dipartimenti e di studenti ed e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato.
 3. Possono far parte del Comitato anche esperti esterni.
 4. Il  Comitato  effettua  le  verifiche  e  le  valutazioni sulla qualita' dell'attivita' didattica anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti.
 5. Il  Comitato  esprime  pareri  al  Senato  Accademico  circa la coerenza  tra  crediti  assegnati  alle  attivita'  formative  e  gli specifici obiettivi formativi programmati.
 6. Il  Comitato,  nella  sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonche' i servizi erogati dall'Universita'.
 7. Il  Comitato  collabora  con  il  Nucleo  di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati.
 8. Il  Comitato,  su  richiesta  del  Senato  Accademico,  propone iniziative  specifiche,  o  comuni ai corsi di studio, finalizzate al miglioramento della qualita' della didattica.
 9. I  dati  concernenti la valutazione dell'attivita' didattica da parte degli studenti stessi sono pubblici.
 Art. 21 - Manifesto degli studi
 
 1. L'Universita'  pubblica  ogni anno il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico specificando;
 2. i  corsi  di  studio  attivati  con  indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti;
 3. i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati;
 4. le date di inizio e termine delle attivita' didattiche;
 5. le  modalita'  per preiscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
 6. le modalita' di accesso ai corsi;
 7. le  modalita'  di  identificazione  e  di  verifica degli esiti formativi;
 8. le modalita' di erogazione e fruizione del processo formativo;
 9. termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali;
 10. ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti.
 11. L'Universita' comunichera' in tempo utile ogni variazione alle informazioni precedentemente fornite.
 Art. 22 - Piani di studio
 
 1. I  piani  di  studio  consigliati per i singoli corsi di studio sono  definiti nel Regolamento del corso. 2. L'approvazione dei piani di  studio individuali, qualora non si discostino dai piani di studio predisposti,  ovvero  ottemperino  integralmente  ai  criteri  ed  ai vincoli  stabiliti  per  i  piani  di  studio, e' automatica. In caso diverso  sara'  il  Consiglio  di  Facolta'  e/o  di  Dipartimento ad esaminare ed approvare i piani di studio proposti dallo studente.
 3. I  regolamenti  di  Facolta'  e/o  di Dipartimento stabiliscono l'anno  di  iscrizione  a partire dal quale e' richiesta o ammessa la presentazione  da  parte  degli studenti dei loro piani di studio. La verifica  della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e  gli  esami  di  profitto effettivamente superati e' condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
 4. Gli  esami di insegnamenti non compresi tra quelli previsti nel piano  di  studio  approvato,  sono  registrati  nella carriera dello studente,  ma  non  sono  conteggiati  ai  fini dell'acquisizione dei titoli  di  studio. Essi entrano nella media dei voti di profitto ove le  relative  discipline siano comprese tra quelle caratterizzanti il corso di studio.
 Art. 23 - Calendario
 
 1. Ciascuna  Facolta'  e/o  Dipartimento  approva  annualmente  il calendario didattico relativo ai propri corsi di studio.
 2. Il   calendario  accademico  potra'  prevedere  l'articolazione dell'anno  accademico  in  periodi  didattici (semestri, quadrimestri ecc.)  nonche'  la  non  sovrapposizione  dei  periodi  dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali.
 3. Il Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento delibera numero ed articolazione   delle   sessioni   di   esami,  compresa  l'eventuale programmazione di appelli straordinari.
 Art. 24 - Orientamento e tutorato
 
 1. L'Universita'  provvede ad organizzare anche telematicamente le attivita'   di  orientamento  e  tutorato  previste  dalla  normativa vigente.
 2. Le  attivita'  di  cui  al  comma  precedente  sono  svolte  da strutture  didattiche  dell'Universita'  o da strutture convenzionate che in particolare provvedono a:
 3. organizzare  attivita'  di  orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria;
 4. garantire   informazioni,  predisporre  guide  e  pubblicazioni riguardanti   i   percorsi  formativi  e  l'articolazione  dei  corsi universitari,  nonche' notizie amministrative concernenti la carriera scolastica  e  indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio;
 5. favorire  ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
 6. promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti;
 7. attivare  forme  di  tutorato  in  rete  per  il sostegno degli studenti  nel percorso didattico ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003.
 Art. 25 - Compiti dei docenti
 
 1. I  professori  ed  i  ricercatori, nel rispetto delle normative previste  dallo  stato  giuridico,  adempiono  ai  compiti  didattici contribuendo  allo  svolgimento  regolare  dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.
 2. I  docenti  sono  tenuti a svolgere la loro attivita' didattica nell'ambito  della  programmazione  definita dai Consigli di Facolta' e/o  di  Dipartimento con l'obbligo di tenuta di un Registro anche in forma elettronica.
 3.  I  docenti  ed  i  ricercatori  sono  tenuti  ad utilizzare la piattaforma  tecnologica  per  la  formazione  a  distanza secondo le metodologie didattiche definite.
 Art. 26 - Compiti dei tutor
 
 1. Nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  in rete risulta indispensabile  la figura del Tutor, quale supporto sia all'attivita' didattica  dei  docenti sia al lavoro richiesto agli studenti durante tutto il loro percorso formativo.
 2. Il Tutor in particolare:
 3. e'  un esperto dei contenuti formato appositamente agli aspetti di gestione tecnico comunicativi della didattica on-line;
 4. ha   un   titolo  di  laurea  Magistrale  o  titolo  di  laurea equipollente  e  competenze,  definite  ed accertate dal Consiglio di Facolta', nel settore di riferimento;
 5. svolge  attivita'  di guida/consulenza - supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti;
 6. svolge   attivita'   di   supporto  tecnico  alla  docenza  nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e nella verifica periodica   dell'avanzamento  del  gruppo  per  consentire  eventuali aggiustamenti   in   corso   d'opera  (messa  in  rete  di  materiale complementare, seminari life di approfondimento).
 7. coordina il gruppo di studenti;
 8. Le funzioni del Tutor sono di supporto a quelle del docente.
 Art. 27 - Certificazioni e supplemento al diploma
 
 1. Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  8  del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche, l'Universita' rilascia, come  Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che  riporta,  secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei,  le  principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
 2. Il  Supplemento  al diploma e' predisposto secondo la normativa vigente, e su richiesta, viene rilasciato anche in lingua inglese.
 3. Secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma 1 e 2, l'Universita' rilascia  certificazione  relativa alla carriera parziale documentata dello  studente  in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino   ad   allora   sostenuti  con  esito  positivo  e  dei  crediti corrispondenti.
 4. Gli    uffici    di   segreteria   rilasciano   certificazioni, attestazioni,   copie  ed  altri  documenti  relativi  alla  carriera scolastica  dello  studente,  previa  verifica  della regolarita' del pagamento delle tasse e contributi universitari.
 Art. 28 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
 
 1. L'offerta didattica dell'Universita' e' pubblica: l'Universita' utilizza  forme  e  strumenti  che  ne  consentono la promozione e la diffusione   della  conoscenza  relativa  all'offerta  didattica,  ai procedimenti  organizzativi  ed  alle  decisioni assunte in merito al calendario  delle  attivita'  didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
 2. I  contenuti,  gli  orari  e  le scadenze di tutte le attivita' didattiche  organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei  docenti  e  dei  ricercatori,  il  calendario  didattico  ed  il calendario  degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai  Presidi  e/  Direttori con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni.
 3. Per  ogni  attivita'  didattica  offerta dall'Ateneo viene resa pubblica  la  struttura o la persona che ne assume la responsabilita' organizzativa.
 CAPO IV
 Diritti e doveri degli studenti
 
 Art. 29 - La Carta dei servizi
 
 1. A  tutti  gli studenti e' garantito il diritto all'informazione sull'attivita'  dell'Universita':  a tal fine si adotta una Carta dei Servizi  che indichera' l'attivita' didattica e formativa proposta; i servizi offerti ed i requisiti delle soluzioni tecnologiche adottate.
 2. In  particolare  la Carta esplicitera' le modalita', i piani di studio, le regole dei servizi, la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizi offerti.
 3. La Carta inoltre fornira' indicazioni in merito a:
 4. gli  standard  tecnologici  e  gli  schemi  descrittivi,  quali metadata  dei  contenuti  e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
 5. i   tempi   e  le  modalita'  con  cui  verranno  archiviati  i tracciamenti  a  scopo  certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento  intrapresi  dagli  studenti,  in  analogia al percorso universitario tradizionale;
 6. le modalita' di identificazione e di verifica;
 7. le modalita' di tutoraggio;
 8. La   carta   sara'   disponibile  prima  dell'inizio  dell'anno accademico presso la sede dell'Universita' ed on line.
 Art. 30 - Il contratto con lo studente
 
 1. Il  perfezionamento  dell'iscrizione  dello studente prevede la stipula  di  un  Contratto con lo studente stesso con il quale da una parte  lo  studente  accetta  la  Carta  dei  servizi  e  le  tasse e contributi    stabiliti,    dall'altra   l'Universita'   prevede   la possibilita'  di  risoluzione del rapporto contrattuale, ne esplicita le  modalita'  e garantisce allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo, valutando anche la possibilita' di concedere iscrizioni e modalita' di frequenza a tempo parziale.
 2. Le  tasse  universitarie  sono  determinate  dal  Consiglio  di Amministrazione come pure la tassa relativa agli anni di interruzione degli studi.
 Art. 31 - Mobilita' degli studenti
 
 1. Lo studente puo' presentare domanda di passaggio ad altro corso di  studi  attivato  presso  l'Universita'; e' altresi' consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso universita' straniere (o altre  Istituzioni  ad  esse  assimilabili) nell'ambito dei programmi europei  e/o  di  accordi  bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
 2. Lo  studente  puo'  presentare istanza di trasferimento da o ad altra  sede  universitaria  previa domanda al Rettore entro i termini previsti  annualmente  dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore puo' accogliere la domanda purche' adeguatamente motivata.
 3. Le   domande  di  trasferimento  presso  l'Ateneo  di  studenti provenienti  da  altra Universita' e le domande di passaggio di Corso di  studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento di destinazione, che valuta, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento  seguita,  con  la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti,  e  indica  l'anno  di  Corso  al  quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
 Art. 32 - Studente fuori corso o ripetente
 
 1. Lo  studente che non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, puo' accedere  nuovamente, previa domanda, al medesimo corso di studio per l'anno   di   corso   successivo   all'ultimo   frequentato,  purche' regolarizzi  la  propria  posizione amministrativa entro i successivi otto  anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo al corso di studio.
 2. Lo  studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli  esami e le altre prove di verifica previste dall'Ordinamento del suo  corso  e  non abbia acquisito, entro la durata normale del corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
 3. Lo  studente  che, ai fini dell'iscrizione agli anni successivi di  corso,  non  abbia  conseguito  i  crediti  minimi  fissati dagli organismi  didattici  per  ciascun  anno  di  corso,  si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.
 Art. 33 - Modalita' di iscrizione
 
 1. I   tempi   ed   i   modi  per  ottenere  l'immatricolazione  e l'iscrizione  agli  anni  successivi  al  primo di qualsiasi Corso di studio  sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto elettronico degli Studi, nonche' negli altri strumenti  informativi  e  pubblicitari previsti dall'Universita' per consentire  una  tempestiva  ed  adeguata  comunicazione  a tutti gli studenti di tali informazioni.
 2. Non  e'  consentita  l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.
 3. L'ammissione   ai  corsi  di  studio  ad  accesso  limitato  e' disciplinata dal Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento.
 4. Gli  studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso  sono  definiti  "in  corso".  Per  studenti  "fuori  corso" si intendono  quelli  che,  avendo  completato  tutti  gli anni di corso previsti  dagli  ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami  di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti  formativi.  Coloro  che al termine di un anno accademico non hanno  superato  gli  esami  obbligatori,  previsti per tale anno dai rispettivi  ordinamenti didattici, saranno iscritti all'anno di corso di  provenienza  quali ripetenti. Lo studente puo' chiedere di essere iscritto "ripetente".
 5. Lo  studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto  esami  decade  dagli  studi. I crediti formativi acquisiti durante  gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.
 6. Coloro  che  siano gia' in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea  magistrale  e  gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Universita'   estere,   possono   iscriversi,   previo  pagamento  di contributi  stabiliti  dagli  Organi Accademici competenti, a singoli Corsi  di  insegnamento  attivati  presso  i  Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione  utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i  quali  sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.
 CAPO V
 Norme transitorie e finali
 
 Art. 34 - Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo
 
 1. Le  modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal  Consiglio  di  Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed emanate  con  decreto  rettorale  secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
 2. Le  modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.
 Art. 35 - Corsi di laurea istituiti
 
 1. Presso  L'Universita'  telematica IUL sono istituiti i seguenti corsi  di  laurea e lauree specialistiche appartenenti alle classi di fianco   indicate:   - Scienze  dell'educazione  e  della  formazione (classe 18);
 - Scienze pedagogiche (classe 87/f)
 Art. 36 - Facolta'
 
 1. Presso l'Universita' telematica IUL e' istituita la facolta' di Scienze della formazione.
 Art. 37 - Rinvio ad altre norme
 
 1. Per  tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore e lo Statuto.
 Schema di Ordinamento Didattico di Corso di Studio
 (per l'inclusione nel Regolamento Didattico del Consorzio I.U.L.)
 Ordinamento Didattico
 del Corso di Laurea triennale in METODI E TECNICHE
 DELLE INTERAZIONI EDUCATIVE
 
 1. Classe   di   appartenenza:  SCIENZE  DELL'EDUCAZIONE  E  DELLA FORMAZIONE (Classe 18)
 2. Obiettivi formativi
 Il Corso   di   studio   triennale  in  Metodi  e  tecniche  delle interazioni  educative  intende  fornire  le conoscenze teoriche e le competenze  operative  fondamentali  per  l'impiego professionale nei settori dell'educazione e della formazione. In particolare si propone come  obiettivo  la formazione di una figura professionale che abbia:
 - capacita'  di  analisi  dei  processi formativi e delle dimensioni pedagogiche, con particolare riferimento alle istituzioni culturali e ai centri di formazione e di ricerca;
 - capacita'  d'impostare l'analisi dei bisogni, il planning della formazione, la valutazione degli esiti formativi;
 - capacita'   di   progettare,  gestire,  migliorare  i  processi formativi, anche attraverso i media;
 - conoscenza  delle  metodologie  d'intervento  nel  campo  della comunicazione multimediale e della formazione a distanza;
 - capacita'  di  progettare,  gestire  e  valutare  iniziative  e programmi  di  formazione, in presenza e a distanza, con l'ausilio di tecnologie multimediali;
 - adeguata  conoscenza,  in  forma  scritta e orale, di una o due lingue straniere dell'Unione Europea;
 - specifiche  competenze  per  la  comunicazione  e  la  gestione dell'informazione, anche con strumenti informatici e telematici.
 SBOCCHI OCCUPAZIONALI
 
 La  laurea  triennale  in  Metodi  e  tecniche  delle  interazioni educative  consente  l'impiego  in  una  pluralita'  di  istituzioni, agenzie e organismi:  - Istituti assistenziali e rieducativi, agenzie di servizi per l'infanzia;
 - Biblioteche per ragazzi, Ludoteche;
 - Centri  ricreativi  e di animazione del tempo libero, Centri di aggregazione giovanile;
 - Agenzie per la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - Editoria   specializzata   nel   settore   educativo   e  della letteratura giovanile;
 - Uffici  istruzione  e servizi sociali degli enti locali e della pubblica amministrazione;
 - Uffici  del  personale  e  della  programmazione delle imprese, degli enti locali e della pubblica amministrazione;
 - Uffici della formazione e della cooperazione delle ONG e del no profit;
 - Organizzazioni  e  reti per la formazione, il reclutamento e la valutazione  del personale nell'impresa, nei servizi e nella pubblica amministrazione.
 
 Per   l'accesso  al  corso  di  laurea  si  richiedono  una  buona preparazione   storico-culturale,   buone  capacita'  di  espressione linguistica e di comprensione di testi di medio-alta complessita'. In assenza  di  tali  requisiti  dovra'  essere prevista la frequenza di laboratori di scrittura e di lettura.
 
 Per  il  conseguimento  della  laurea  sono  necessari 180 crediti formativi  universitari  (CFU),  dei quali se ne acquisiscono 60 ogni anno con una prova di valutazione sia per gli insegnamenti sia per le altre forme didattiche integrative.
 
 Al  compimento  degli  studi,  con  l'acquisizione dei 180 crediti previsti,  viene  conseguita  la  laurea  in  Metodi e tecniche delle interazioni  educative (Classe 18):  Ciascun credito corrisponde a 25 ore   di  lavoro,  di  cui  almeno  il  20%  e'  riservato  di  norma all'insegnamento  e  l'80% allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale.
 
 L'offerta  didattica  del  Corso  di  laurea triennale in Metodi e tecniche  delle interazioni educative sara' impartita prevalentemente nella modalita' a distanza.
 
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 Schema di Ordinamento Didattico di Corso di Studio
 (per l'inclusione nel Regolamento Didattico del Consorzio I.U.L.)
 Ordinamento Didattico
 del Corso di Laurea magistrale in TECNOLOGIE
 DELLA COMUNICAZIONE DIDATTICA
 
 1. Classe di appartenenza: Scienze pedagogiche (Classe 87/S)
 2. Obiettivi formativi
 Costituiscono  obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea magistrale in Tecnologie della Comunicazione Didattica, che afferisce   alla   Classe  87/S:  Scienze  pedagogiche,  le  seguenti conoscenze, competenze e abilita':
 - solide  ed  approfondite  conoscenze e competenze degli aspetti teoretici,   epistemologici,   storici,  didattici,  metodologici  ed euristici  dei  molteplici  settori della riflessione e della pratica educativa e formativa;
 - conoscenze  adeguate  riguardo  alle variabili e alle dinamiche contestuali  legate alla ricerca educativa e formativa (per esempio i fattori culturali, sociali, economici, giuridici ecc.);
 - conoscenze specifiche delle strutture ed infrastrutture che, in ambito  nazionale  e internazionale, svolgono o supportano la ricerca educativa e formativa, in maniera diretta o indiretta;
 - solide  competenze  interpretative  riguardo alle problematiche teoretiche,  epistemologiche,  storiche, didattiche, metodologiche ed euristiche  dei  vari  settori  della  riflessione  e  della  pratica educativa  e  formativa  con  particolare riferimento alle tecnologie della comunicazione didattica;
 - competenze  specifiche  di  rielaborazione prospettica dei vari settori  della  riflessione e della pratica educativa e formativa con particolare   riferimento   alle   tecnologie   della   comunicazione didattica,  in  ordine  alle  dimensioni teoretiche, epistemologiche, storiche, didattiche, metodologiche ed euristiche in esse implicate;
 - avanzate  abilita'  progettuali,  in riferimento all'ideazione, all'elaborazione,  alla  conduzione e alla valutazione di progetti di ricerca  tecnologico-didattici  volti  a  porre in luce problematiche educative e formative nei diversi contesti personali e di gruppo;
 - specifiche  abilita'  nell'utilizzo dei metodi e delle tecniche della  ricerca  educativa e formativa con particolare attenzione alla formazione integrata e all'e-learning;
 - conoscenza  adeguata  di  una  delle lingue straniere dei paesi appartenenti  all'Unione  Europea,  in  forma  scritta e orale, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
 - utilizzo di una seconda lingua straniera;
 - conoscenza  e  utilizzo  degli  strumenti  informatici  e della comunicazione  telematica,  con  particolare  riferimento  all'ambito della ricerca educativa e della formazione.
 
 Il tempo riservato allo studio personale, di norma, e' pari almeno al   70%   dell'impegno   orario  complessivo,  con  possibilita'  di percentuali   minori  per  singole  attivita'  formative  ad  elevato contenuto sperimentale o pratico.
 SBOCCHI OCCUPAZIONALI
 
 I laureati specialisti potranno inserirsi in strutture pubbliche e private  con  compiti  di  analisi  e  gestione  culturale, sociale e formativa,  utilizzando  modalita'  sia  in  presenza che a distanza, nelle  quali  concorreranno a porre in luce la dimensione educativa e relazionale  delle  varie  problematiche  e  aree  di  intervento e a progettare  iniziative  congruenti.  Potranno  svolgere  le attivita' suddette  in  termini  sia  di  consulenza,  sia  di coordinamento in contesti  informativi, culturali, sociali, scolastici, formativi, con riferimento  anche  alle  imprese,  alle  P.A.  e  al  terzo settore. Potranno  infine  orientare  il perfezionamento della loro formazione anche  nella  direzione  della  ricerca  in ambito universitario o di eccellenza.
 NORME RELATIVE ALL'AMMISSIONE E AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
 
 Sono   titoli   di   ammissione   quelli  previsti  dalle  vigenti disposizioni di legge.
 La  durata  normale del corso di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea triennale.
 Per   conseguire   la   laurea   magistrale  in  Tecnologie  della Comunicazione   Didattica   (Classe  87/S),  lo  studente  deve  aver acquisito almeno 120 crediti formativi universitari.
 Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve  comunque  essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Cio'  potra'  valere  anche per le altre forme didattiche integrative per le quali potra' essere altresi' prevista l'idoneita'.
 ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE ALLA PROVA FINALE
 
 La   votazione  forale  viene  espressa  in  centodiecidecimi  con eventuale   lode   tenuto  conto  del  curriculum  complessivo  dello studente.
 Superato  l'esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea magistrale in Tecnologie della Comunicazione Didattica.
 L'offerta  didattica  del Corso di laurea magistrale in Tecnologie della  Comunicazione  Didattica sara' impartita prevalentemente nella modalita' a distanza.
 
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