Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 dicembre 2005 |
Istituzione dell'Universita' Telematica non statale «Italian University Line» (IUL). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»; Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali; Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning); Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica; Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»; Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005, con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006; Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003; Vista l'istanza presentata in data 21 febbraio 2005 per la costituzione di una universita' telematica denominata «Italian University Line»; Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successive documentazioni trasmesse in data 20 ottobre 2005 e in data 11 novembre 2005; Visti i pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 26 luglio 2005 e del 23 novembre 2005; Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 745 del 3 ottobre 2005; Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004; Decreta:
Art. 1. 1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' Telematica «Italian University Line». 2. L'Universita' e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509: scienze dell'educazione e della formazione (classe 18); scienze pedagogiche (classe 87/S). 3. I corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi. |
| Art. 2. 1. Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto. |
| Art. 3. 1. Al termine del terzo e quinto anno, di attivita' dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2005
Il Ministro: Moratti |
| STATUTO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA ITALIAN UNIVERSITY LINE
I N D I C E
ITALIAN UNIVERSITY LINE pag. 8 Capo I - Disposizioni generali pag. 9 Art. 1 - Istituzione pag. 9 Art. 2 - Natura giuridica e fonti normative pag. 9 Art. 3 - Finalita' e attivita' pag. 9 Capo II - Organi dell'Universita' pag. 10 Art. 4 - Organi dell'Universita' pag. 10 Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione pag. 10 Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: competenze pag. 11 Art. 7 - Presidente del Consiglio di Amministrazione pag. 12 Art. 8 - Rettore pag. 12 Art. 9 - Senato Accademico pag. 12 Art. 10 - Direttore Generale pag. 13 Art. 11 - Collegio dei Revisori pag. 13 Art. 12 - Nucleo di valutazione pag. 13 Capo III - Strutture e organizzazione dell'Universita' pag. 13 Art. 13 - Facolta' pag. 13 Art. 14 - Consiglio di Facolta' pag. 14 Art. 15 - Docenti pag. 14 Art. 16 - Commissione per la didattica pag. 14 Capo IV - Studenti pag. 14 Art. 17 - Orientamento e tutorato pag. 14 Art. 18 - Carta dei Servizi pag. 15 Capo V - Norme transitorie e finali pag. 15 Art. 19 - Comitato ordinatore pag. 15 Art. 20 - Direttore generale pag. 15 Art. 21 - Devoluzione patrimonio pag. 15 Art. 22 - Entrata in vigore pag. 15 Capo I Disposizioni generali
Art. 1 - Istituzione
1. E' istituita, ai sensi del Decreto interministeriale 17 aprile 2003 in attuazione della legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Universita' telematica non statale IUL, di seguito denominata Universita', con sede legale in Firenze. 2. L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio IUL.
Art. 2 - Natura giuridica e fonti normative
1. L'Universita' ha personalita' giuridica di diritto privato ed autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nelle modalita' stabilite dalle normative vigenti. 2. Delegazioni e rappresentanze potranno essere costituite, sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' dell'Ateneo, attivita' di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali. 3. Fonti normative dell'Universita' sono: a. Le disposizioni costituzionali e la legislazione italiana ed europea riguardanti le Universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; b. Il Decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art.26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; c. Il presente Statuto, il Regolamento didattico di Ateneo adottato dall'Universita', gli altri regolamenti richiamati dallo Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie adottati dal Consiglio di Amministrazione. Art. 3 - Finalita' e attivita'
1. L'Universita' ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di Corsi Universitari a distanza, ai sensi del Decreto Interministeriale del 17.04.2003 nonche' il rilascio dei titoli accademici di cui al Regolamento n. 509 del 03.11.1999 e successive modifiche. Svolge e promuove, inoltre, attivita' di ricerca sostenendone lo sviluppo e assicurando ai docenti la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione. In particolare promuove attivita' di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica sia nei settori di affinita' delle materie inserite nell'ambito dei piani didattici che nel piu' ampio spettro delle tecnologie informatiche e di rete, di comunicazione, didattiche e multimediali che stanno alla base del sistema formativo a distanza e, piu' in generale, dei servizi offerti alla comunita' universitaria. Sviluppa specifiche azioni di alta formazione indirizzate agli insegnanti nel settore delle didattiche disciplinari, dell'uso delle nuove tecnologie e delle strategie comunicative. 2. L'Universita' promuove ogni possibile iniziativa volta alla effettiva realizzazione del diritto allo studio ed in particolare cura la tecnologia per l'accesso ai corsi degli studenti diversamente abili. 3. L'Universita' inoltre: a. rilascia, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche, Master di I° e II° livello successivi al conseguimento della Laurea e Laurea magistrale; b. rilascia specifici attestati relativi ai corsi di specializzazione e di perfezionamento ed alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate; c. promuove iniziative culturali ed editoriali e fornisce, anche per altre Universita', servizi di progettazione, realizzazione e gestione di servizi per l'e-learning.
4. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai precedenti commi, l'Universita': a. sostiene lo svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, consulenza professionale e di servizio a favore di terzi anche in cooperazione con Universita' italiane e straniere, partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni che condividano le medesime finalita'; b. accede a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; c. puo' stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8 comma 2 del DM 17.04.2003; d. amministra e gestisce i beni di cui abbia la proprieta' o il possesso, nonche' le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale.
5. L'Universita' cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale. Capo II Organi dell'Universita'
Art. 4 - Organi dell'Universita'
1. Sono organi dell'Universita': a. il Consiglio di Amministrazione; b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione; c. il Rettore; d. il Senato Accademico.
2. Sono organi di controllo: a. Il Nucleo di Valutazione; b. Il Collegio dei Revisori.
3. Sono costituiti, inoltre, Consigli di Facolta' e/o di Dipartimento. Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di gestione dell'Universita' ed e' composto da: a. Dodici membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio IUL, tra cui il Presidente; b. il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; c. Un rappresentante del MIUR.
2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica 5 anni e possono essere rieletti. 3. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno. 4. Per la validita' delle adunanze e' richiesta la presenza della maggioranza qualificata dei componenti in carica. 5. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita' di voti, sara' determinante il voto del Presidente. 6. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: competenze
1. Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le attivita' dell'Universita' ed ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni agli altri organi stabilite dal presente statuto. 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a: a. questioni patrimoniali dell'Universita'; b. Statuto e relative modifiche, sentito il Senato Accademico; c. regolamenti per l'amministrazione e la contabilita' e i regolamenti che il presente Statuto non attribuisca ad organi diversi; d. nomina del Rettore, sentito il Senato Accademico; e. nomina del Direttore Generale; f. determinazione degli organici del personale non docente anche con qualifica dirigenziale, nonche' ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico; g. le controversie ed alle relative determinazioni transattive; h. affidamento di incarichi di collaborazione professionale e di tutorato; i. gli organici, su proposta del Senato Accademico, del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante le procedure previste dalla normativa vigente; j. affidamento, su proposta del Senato Accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato; k. attivazione e disattivazione dei Corsi di studio, su proposta del Senato Accademico, e secondo le norme della legislazione vigente: la delibera deve avere il voto favorevole di tutti i membri designati dal Consorzio; l. adozione, su proposta del Senato Accademico, della Carta dei Servizi relativamente all'organizzazione dei corsi ed ai livelli di servizio offerti; m. emanazione dei "Contratto con lo studente"; n. tasse e contributi a carico degli studenti; o. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a Consorzi o Fondazioni; p. affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa; q. nomina dei membri del Nucleo di valutazione del collegio dei Revisori dei Conti.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e di previsione dell'Universita'. Art. 7 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Universita', la sovrintende in tutte le sue attivita' e provvede a garantirne l'adempimento delle finalita' statutarie. 2. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione: nell'eventualita' che non sia possibile la convocazione del Consiglio di Amministrazione, puo' adottare provvedimenti urgenti che saranno portati alla ratifica nella prima adunanza successiva. 3. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio IUL. Art. 8 - Rettore
1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia, ha le seguenti competenze: a. rappresenta l'Universita' nel mondo accademico e culturale e conferisce i b. propone al Consiglio di Amministrazione accordi e convenzioni in materia didattica, culturale, scientifica e tecnologica; c. garantisce il regolare svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca; d. adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico, salvo ratifica alla prima adunanza successiva; e. vigila sul rispetto della Carta dei Servizi e del Contratto con lo studente; f. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate per disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Universita'. Art. 9 - Senato Accademico
1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facolta' istituite. 2. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. 3. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattico-formative e di ricerca svolte nell'Universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche; in particolare delibera in merito alle seguenti materie: a. Regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento dell'Universita'; b. manifesto annuale degli studi; c. attivazione di convenzioni con Universita' italiane e straniere per attivita' didattiche e scientifiche integrate.
4. Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a: a. Statuto e relative modifiche; b. attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio; c. nomina del Rettore; d. organico e criteri di attribuzione dei posti del personale docente e amministrativo; e. affidamento e supplenze anche mediante contratto di diritto privato, dell'insegnamento delle discipline di studio e di altri incarichi relativi alla didattica e alla ricerca; f. carta dei servizi. Art. 10 - Direttore Generale
1. Il Direttore Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile. 2. Allo stesso e' affidata, di concerto con il Rettore, la gestione dell'Universita', e sono attribuiti compiti di coordinamento dell'attivita' dei vari servizi, ivi compresi quelli tecnologici, sia centrali che periferici, la determinazione degli indicatori di produttivita'. 3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto del Consiglio di Amministrazione alle sedute del Senato Accademico. Art. 11 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili. 2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita' adottato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 12 - Nucleo di valutazione
1. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo collegiale denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 2. L'Universita' si avvale di detto un Nucleo di Valutazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione ed al quale riferisce con relazione annuale, costituito da esperti dotati di esperienza valutativa nei settori della formazione, della ricerca e della amministrazione. 3. L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Capo III Strutture e organizzazione dell'Universita'
Art. 13 - Facolta'
1. L'Universita' e' organizzata in Facolta', cui e' demandata la disciplina dell'attivita' didattica e di ricerca. 2. All'intemo delle Facolta' possono essere attivate le Classi di Corso di studio, quali raggruppamenti di Corsi di Studio ai sensi del D.M./99, n. 509 e successive modifiche. Le Classi di corso di studio sono rette dal Consiglio di Classe che opera per il coordinamento delle attivita' didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio di Classe sono disciplinate dal Regolamento di Classe. 3. Sono Organi della Facolta' a. il Preside; b. il Consiglio di Facolta'.
4. Il Preside e' eletto dal rispettivo Consiglio. 5. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento del rispettivo Consiglio. 6. Il Preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto per non piu' di un mandato. 7. Il Preside e' membro effettivo del Senato Accademico. Art. 14 - Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento
1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai docenti, dai ricercatori e da tre rappresentanti degli studenti eletti con le modalita' previste in uno specifico regolamento elettorale. 2. Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio stesso ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Art. 15 - Docenti
1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo nonche' da studiosi ed esperti anche stranieri di comprovata qualificazione professionale e scientifica, italiani e stranieri. 2. Ai professori ed ai ricercatori di ruolo dell'Universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori ed i ricercatori di ruolo delle Universita' statali. 3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attivita' di ricerca. Art. 16 - Commissione per la didattica
1. L'Universita', al fine di esaminare i problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche presso le competenti strutture, istituisce una Commissione per la didattica. 2. La Commissione, in particolare, verifica la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche. 3. La Commissione e' composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e rappresentanti degli studenti. 4. Composizione e funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo. Capo IV Studenti
Art. 17 - Orientamento e tutorato
1. L'Universita' promuove e realizza per gli studenti attivita' di orientamento e tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. Il Senato Accademico determina le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati. Art. 18 - Carta dei Servizi
1. L'Universita' adotta una Carta dei Servizi, in ottemperanza all'art. 4 del Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, con la finalita' di informare lo studente in merito a: a. Diritti e doveri degli studenti; b. Attivita' didattiche; c. Modalita' di accesso ed erogazione dei servizi; d. Soluzioni tecniche fornite.
2. Al momento dell'iscrizione, lo studente sottoscrivera' un contratto nel quale: a. Lo studente si impegna ad aderire ai servizi offerti dalla Carta dei Servizi; b. l'Universita' garantisce allo studente il completamento del proprio percorso formativo. Capo V Norme transitorie e finali
Art. 18 - Comitato ordinatore
1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a 3 anni, le funzioni del Senato Accademico e dei Consigli di Facolta', saranno svolte da un Comitato ordinatore composto da sette membri, dei quali almeno cinque professori universitari, nominati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Presidente del Comitato,nominato dal Consiglio di Amministrazione, avra' le funzioni di Rettore. Art. 19 - Direttore generale
1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore ai cinque anni, le funzioni di Direttore Generale saranno svolte da un Consigliere nominato dai Consiglio di Amministrazione. Art. 20 - Devoluzione patrimonio
1. Qualora l'Universita' dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al Consorzio IUL. Art. 21 - Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003, a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. |
| UNIVERSITA' IUL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
I N D I C E
Art. 1 - Definizioni pag. 21 Art. 2 - Finalita' pag. 22 Capo I - Titoli e corsi di studio pag. 22 Art. 3 - Titoli di studio pag. 22 Art. 4 - Corso di Laurea pag. 23 Art. 5 - Corso di Laurea magistrale pag. 23 Art. 6 - Corso di specializzazione pag. 23 Art. 7 - Corso di Dottorato di ricerca pag. 24 Art. 8 - Classi di Corso di studio pag. 24 Art. 9 - Master universitari pag. 24 Art. 10 - Altre iniziative formative pag. 25 Art. 11 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio pag. 25 Capo II - Strutture didattiche e regolamenti pag. 25 Art. 12 - Strutture didattiche pag. 25 Art. 13 - Regolamenti e ordinamenti pag. 26 Art. 14 - Facolta' e Consiglio di Facolta' pag. 27 Capo III - Organizzazione dell'attivita' didattica pag. 28 Art. 15 - Articolazione ed organizzazione dell'attivita' didattica pag. 28 Art. 16 - Crediti formativi universitari pag. 29 Art. 17 - Verifiche del profitto e prova finale pag. 30 Art. 18 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio pag. 30 Art. 19 - Attivita' didattica integrativa pag. 31 Art. 20 - Commissione per la didattica pag. 32 Art. 21 - Manifesto degli studi pag. 32 Art. 22 - Piani di studio pag. 33 Art. 23 - Calendario pag. 33 Art. 24 - Orientamento e tutorato pag. 33 Art. 25 - Compiti dei docenti pag. 34 Art. 26 - Compiti dei tutor pag. 34 Art. 27 - Certificazioni e supplemento al diploma pag. 34 Art. 28 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica pag. 35 Capo IV - Diritti e doveri degli studenti pag. 35 Art. 29 - La Carta dei servizi pag. 35 Art. 30 - Il contratto con lo studente pag. 35 Art. 31 - Mobilita' degli studenti pag. 36 Art. 32 - Studente fuori corso o ripetente pag. 36 Art. 33 - Modalita' di iscrizione pag. 36 Capo V - Norme transitorie e finali pag. 37 Art. 34 - Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo pag. 37 Art. 35 - Corsi di laurea istituiti pag. 37 Art. 36 - Facolta' pag. 37 Art. 37 - Rinvio ad altre norme pag. 37 Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono: 1. per Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni; 2. per Decreto o Decreti Ministeriali, ove non diversamente specificato, uno o piu' decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 3. per Regolamenti Didattici di Ateneo, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; 4. per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonche' all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica; 5. per Corsi di studio, i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di specializzazione, nonche' i Dottorati di ricerca e i Corsi di Master universitario di primo e secondo livello, come individuati nell'art. 3 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica; 6. per Titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione nonche' il Dottorato di ricerca, il Master universitario di primo livello e il Master universitario di secondo livello; 7. per Classe di appartenenza, la classe delle lauree e lauree magistrali previste dai decreti ministeriali cui afferiscono i relativi corsi di studio, comunque denominati; 8. per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche; 9. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; 10. per Credito Formativo Universitario (o credito), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 11. per Obiettivi Formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio e' finalizzato; 12. per Ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio, come specificato dall'art. 11 del Regolamento generale sull'Autonomia Didattica; 13. per Attivita' Formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dall'Universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni, alle attivita' di campo,alle attivita' di orientamento e di tutorato, ai tirocini, all'elaborazione di progetti e di tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento; 14. per curriculum, l'insieme delle attivita' formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio necessarie al fine del conseguimento del relativo titolo; Art. 2 - Finalita'
1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Universita' Telematica IUL, di seguito Universita', e delle disposizioni vigenti ed in particolare del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e dei successivi Decreti Ministeriali, definisce e disciplina: 2. gli ordinamenti didattici e le strutture didattiche dell'Universita' dei corsi di studio dell'Universita'; 3. gli aspetti di organizzazione dell'attivita' dei corsi di studio; 4. i criteri generali per lo svolgimento di altri corsi di cui all'art.6 della Legge 341/1990; 5. modalita' del rilascio del certificato del curriculum dello studente. CAPO I Titoli e corsi di studio
Art. 3 - Titoli di studio
1. L'Universita' rilascia i titoli di: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione(DS) e dottorato di ricerca (DR) nonche' Master di I° e II° livello ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita' statali e non statali e delle Istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 (G.U. n. 98 del 29-04-2003) e successive modificazioni. 2. La laurea (L), la laurea magistrale (LM), il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR) sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi a distanza di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dall'Universita' e disciplinati nel rispetto della normativa vigente. 3. Al termine di corsi a distanza di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, successivi alla Laurea e alla Laurea Magistrale, l'Universita' rilascia i Master universitari di primo e secondo livello. 4. I requisiti di ammissione ai Corsi di studio, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio, nonche' le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati negli specifici ordinamenti didattici in conformita' della normativa vigente. 5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Universita' puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei, italiani e stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio puo' essere variamente determinata, in relazione a precise normative dell'Unione Europea. 6. I corsi di studio di cui al presente articolo sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art.11 del Decreto Generale sull'autonomia e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. 7. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione la disattivazione e l'attivazione dei corsi di studio. 8. Il Senato Accademico assicura, almeno ogni tre anni, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. Art. 4 - Corso di Laurea
9. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 10. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonche' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. 11. I requisiti di cui sopra saranno indicati nell'ordinamento di ogni corso di laurea unitamente alle modalita' di verifica. 12. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni. Art. 5 -Corso di Laurea magistrale
1. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Universita' stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. 3. I requisiti di cui al comma precedente saranno indicati nell'Ordinamento di ogni Corso di studio magistrale unitamente alle modalita' di verifica adottate, ove necessario. 4. I decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di Laurea Magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello,ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del Regolamento Generale per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. 5. Salvo le eccezioni previste dal comma precedente, per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 300 crediti. La durata normale del Corso di laurea specialistica e' di due anni dopo la laurea. Art. 6 - Corso di specializzazione
1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazioni di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Altri specifici requisiti di ammissione nonche' gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione possono essere indicati dai Regolamenti Didattici. 3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione,fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea. Art. 7 - Corso di Dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', Enti Pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 3. I Dottorati di ricerca sono disciplinati dal Regolamento didattico relativo, elaborato dal Senato Accademico. Art. 8 - Classi di Corso di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dall'Universita', aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attivita' formative indispensabili di cui all'art. 10, comma 1 del Regolamento Generale, sono raggruppati in classi di appartenenza. 2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'art. 11, comma 8. Art. 9 - Master universitari
1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. 2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata normale dei Corsi di Master universitario e' di un anno. 3. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario e' specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui sia possibile individuare l'esigenza reale sul territorio nazionale. 4. In osservanza del comma precedente l'impostazione dei regolamenti didattici dei Master e' ispirato ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 5. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello. 6. Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Universita' anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri. Art. 10 - Altre iniziative formative
1. L'Universita' puo' attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio. 2. L'Universita' puo' altresi' attivare: 3. corsi di perfezionamento, di alta formazione professionale e di aggiornamento; 4. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; 5. corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti; 6. corsi per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori. 7. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi ed attivita' formative di cui al presente articolo, sono deliberate dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le norme vigenti. 8. L'Universita' rilascia specifici attestati dei corsi di cui al comma 2. Art. 11 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio
1. L'Universita' procede all'istituzione dei corsi di studio ai sensi della normativa vigente, utilizzando il sistema informatico della Banca dati predisposta dal MIUR e di quanto specificatamente previsto nello Statuto dell'Universita'. 2. L'Universita', con autonoma deliberazione, attiva o disattiva i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazione, l'Universita' assicura comunque la possibilita', per gli studenti gia' iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo entro i due anni successivi alla disattivazione del corso stesso. 3. Nel caso di disattivazione lo studente puo' optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. La facolta' di opzione e' disciplinata con apposita delibera del Senato Accademico. 4. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con altre Universita', con istituzioni e soggetti pubblici e privati, siano essi italiani o stranieri, altri corsi in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale ed istituzionale in cui opera. CAPO II Strutture didattiche e regolamenti
Art. 12- Strutture didattiche
1. Le strutture didattiche di base dell'Universita' sono le Facolta'. 2. L'Universita' puo' attivare altre strutture didattiche su proposta del Senato Accademico e con delibera del Consiglio di Amministrazione. 3. Ogni struttura didattica e' retta da un Consiglio le cui competenze ed il cui funzionamento sono regolati da apposito regolamento. Art. 13 - Regolamenti e ordinamenti
1. I Regolamenti delle strutture didattiche sono emanati con Decreto Rettorale, su proposta del Senato Accademico. 2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facolta' e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina: 3. l'elenco degli insegnamenti, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; 4. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; 5. i curricula offerti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; 6. la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di valutazione degli studenti; 7. i tempi e le modalita' di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale, garantendo la tutela dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa; 8. L'Universita' assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa. 9. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nella baca dati del MIUR e nel Manifesto didattico delle Facolta' interessate. 10. Ogni Ordinamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti Ministeriali, determina in particolare; 11. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, indicando le relative classi di appartenenza; 12. il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; 13. la definizione della preparazione richiesta; 14. i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 509/1999 e successive modifiche, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; 15. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 16. Le determinazioni di cui al comma 5, sono assunte dall'Universita' previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Art. 14 - Facolta' e Consiglio di Facolta'
1. La Facolta' e' la struttura di base dell'Universita' e la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti. 2. Organi della Facolta' sono il Preside ed il Consiglio di Facolta' che assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di orientamento, di tutorato e di ricerca, nonche' delle attivita' didattiche integrative attivate nell'Universita'. 3. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori universitari titolari di affidamento o supplenza e da una rappresentanza dei ricercatori universitari e degli studenti eletti conformemente alla normativa vigente in base a specifico regolamento. 4. Le funzioni degli organi della Facolta' sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Universita' e del presente regolamento. 5. Il regolamento di Facolta' e' deliberato dal Consiglio di Facolta' ed approvato dal Senato Accademico. 6. Il Consiglio di Facolta' delibera in merito: 7. calendario accademico; 8. programmazione delle attivita' didattiche; 9. proposte di istituzione, attivazione, disattivazione di Corsi di studio nonche' di insegnamenti ed attivita' didattiche di ogni tipo; 10. proposte per le richieste di trasferimento o di chiamata di idonei per posti di ricercatore, professore associato o di professore ordinario; 11. proposte di assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento; 12. proposte per le nomine dei tutors, previa definizione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi; 13. programmazione ed organizzazione delle attivita' di tutorato; 14. distribuzione temporale dell'impegno dei professori; 15. proposte di sperimentazione didattica; 16. proposte e modalita' di realizzazione dei programmi di ricerca; 17. predisposizione del manifesto annuale degli studi; 18. elezione del Preside e/o del Direttore 19. Il Consiglio di Facolta' inoltre : a. Elabora gli Ordinamenti didattici dei Corsi, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai Decreti Ministeriali per la Classe; b. Formula gli obiettivi formativi specifici dei Corsi, i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dal Regolamento didattico; c. Determina i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facolta' e/o dei Dipartimenti di attivita' formative propedeutiche e integrative, finalizzate al relativo recupero, d. assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento didattico e ne propone annualmente eventuali modifiche e integrazioni; e. verifica e sovrintende all'attivita' didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente; f. esamina ed approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici; g. esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilita' studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero; h. valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo; i. cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attivita' tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entita' del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalita' formative previste dall'Ordinamento; j. determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento, disponendone l'annullamento o la riduzione, in caso di obsolescenza dei contenuti culturali e professionali; k. indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica; l. definisce le modalita' del riconoscimento di crediti formativi universitari per attivita' formative non direttamente dipendenti dall'Universita'. CAPO III Organizzazione dell'attivita' didattica
Art. 15 - Articolazione ed organizzazione dell'attivita' didattica
1. L'attivita' didattica comprende lezioni, esercitazioni, attivita' seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione. 2. Le attivita' didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della liberta' di insegnamento, con modalita' ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti. 3. L'Universita' organizza l'attivita' didattica in rete in modo da consentire la massima flessibilita' di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale. 4. Nel quadro di programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra Universita' ed imprese, l'Universita' favorira' l'effettuazione di stages e di periodi di studio. 5. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere mono disciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. I corsi ufficiali possono essere mutuati dalle diverse Facolta' dell'Ateneo previi accordi fra le strutture didattiche interessate. 6. I Consigli di Facolta' e/o di Dipartimento, entro la data stabilita annualmente dal Senato Accademico, provvedono ad indicare gli insegnamenti da tenersi per supplenza, affidamento o contratto nell'anno accademico successivo. Art. 16 - Crediti formativi universitari
1. Il credito formativo universitario, di seguito denominato credito, e' l'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario. 2. Al credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminari e altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero per realizzare ulteriori attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). 3. La quantita' media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attivita' formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attivita' (secondo il Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 10, comma 2). 4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' determinata, per ciascuna attivita' formativa, nel Regolamento del Corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle Classi. 5. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento la valutazione e' espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami, ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 6. I Regolamenti dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attivita' lavorative. 7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Universita', ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Universita', anche straniera, compete al Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento cui afferisce il corso di studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento. 8. L'Universita' prevede il riconoscimento, secondo criteri disciplinati dal Regolamento di Corso, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze ed abilita' professionali certificate. 9. L'Universita' puo' riconoscere, secondo criteri definiti nel Regolamento di Corso, i crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' stessa, od altra Universita' convenzionata, abbia concorso. 10. In base ad apposite convenzioni tra Universita', i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati. 11. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facolta' e/o di Dipartimento. Art. 17 - Verifiche del profitto e prova finale
1. Il Consiglio di Facolta' stabilisce la tipologia e le procedure delle prove di verifica del profitto e degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio, ai sensi di quanto definito nell'Ordinamento didattico. 2. Compete al Preside nominare le Commissioni di esami. 3. La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, e' svolta in presenza presso le sedi dell'Universita', da parte di professori universitari e ricercatori e puo' tener conto delle prove di verifica in itinere sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. 4. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. 5. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione puo' sostenere, gli esami previsti nel regolamento degli studi. 6. Con il superamento degli esami di profitto o di altre forme di verifica lo studente acquisisce i previsti crediti formativi. 7. La valutazione degli esami di profitto e' espressa in trentesimi. L'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a 18/30. La Commissione, all'unanimita', puo' concedere la lode. 8. Gli appelli d'esame ed altre verifiche del profitto devono svolgersi secondo il calendario stabilito dalla Facolta'. 9. Le Commissioni degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio, ed i rispettivi Presidenti, sono nominati dal Rettore. Le commissioni sono composte da almeno cinque membri, a maggioranza professori e ricercatori universitari. 10. La valutazione finale terra' conto del curriculum dello studente. 11. Per conseguire il titolo di studio lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento del corso e dovra' essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 12. La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici e' espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione riportata e' pari o superiore a 66/110. Per la concessione della lode e' richiesta l'unanimita' della Commissione. Art. 18 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio
1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti Ministeriali. 2. L'Universita' richiede altresi' agli studenti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti dei corsi attivati definiscono in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica. Per i Corsi di Laurea, tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. 3. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea magistrale, i relativi ordinamenti didattici indicano per i singoli ambiti e/o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, gli eventuali crediti necessari per l'accesso oltre al possesso del diploma di laurea di primo livello. L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potra' avvenire, da parte dello studente, anche con l'acquisizione dei crediti a seguito di attivita' formative approvate dagli organi didattici competenti e svolte anche presso altre Universita' o Istituzioni di ricerca. 4. Il debito formativo, di cui al comma precedente, dovra' essere soddisfatto prima dell'acquisizione di crediti del nuovo Corso di Studio. Art. 19 - Attivita' didattica integrativa
1. Le strutture didattiche dell'Universita' possono proporre l'istituzione delle seguenti attivita' integrative e di sostegno: 2. Attivita' didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati; 3. attivita' di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo durante il primo anno di corso di laurea, per il proseguimento degli studi; 4. attivita' integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica; 5. corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; 6. Le strutture didattiche possono altresi' istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi: 7. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; 8. corsi di preparazione ai concorsi pubblici; 9. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi; 10. corsi di formazione permanente; 11. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, con particolare riferimento agli insegnanti di ogni ordine e grado. 12. Le attivita' di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni. 13. L'Universita' rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2. Art. 20 - Commissione per la didattica
1. Le attivita' didattiche, di orientamento e tutorato sono oggetto di periodica analisi da parte del Comitato per la didattica. 2. Il Comitato per la didattica e' composto da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalle Facolta' e/o dai Dipartimenti e di studenti ed e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato. 3. Possono far parte del Comitato anche esperti esterni. 4. Il Comitato effettua le verifiche e le valutazioni sulla qualita' dell'attivita' didattica anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti. 5. Il Comitato esprime pareri al Senato Accademico circa la coerenza tra crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 6. Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonche' i servizi erogati dall'Universita'. 7. Il Comitato collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati. 8. Il Comitato, su richiesta del Senato Accademico, propone iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, finalizzate al miglioramento della qualita' della didattica. 9. I dati concernenti la valutazione dell'attivita' didattica da parte degli studenti stessi sono pubblici. Art. 21 - Manifesto degli studi
1. L'Universita' pubblica ogni anno il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico specificando; 2. i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti; 3. i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati; 4. le date di inizio e termine delle attivita' didattiche; 5. le modalita' per preiscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie; 6. le modalita' di accesso ai corsi; 7. le modalita' di identificazione e di verifica degli esiti formativi; 8. le modalita' di erogazione e fruizione del processo formativo; 9. termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali; 10. ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti. 11. L'Universita' comunichera' in tempo utile ogni variazione alle informazioni precedentemente fornite. Art. 22 - Piani di studio
1. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti nel Regolamento del corso. 2. L'approvazione dei piani di studio individuali, qualora non si discostino dai piani di studio predisposti, ovvero ottemperino integralmente ai criteri ed ai vincoli stabiliti per i piani di studio, e' automatica. In caso diverso sara' il Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento ad esaminare ed approvare i piani di studio proposti dallo studente. 3. I regolamenti di Facolta' e/o di Dipartimento stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale e' richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati e' condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma. 4. Gli esami di insegnamenti non compresi tra quelli previsti nel piano di studio approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini dell'acquisizione dei titoli di studio. Essi entrano nella media dei voti di profitto ove le relative discipline siano comprese tra quelle caratterizzanti il corso di studio. Art. 23 - Calendario
1. Ciascuna Facolta' e/o Dipartimento approva annualmente il calendario didattico relativo ai propri corsi di studio. 2. Il calendario accademico potra' prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonche' la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali. 3. Il Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento delibera numero ed articolazione delle sessioni di esami, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari. Art. 24 - Orientamento e tutorato
1. L'Universita' provvede ad organizzare anche telematicamente le attivita' di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente. 2. Le attivita' di cui al comma precedente sono svolte da strutture didattiche dell'Universita' o da strutture convenzionate che in particolare provvedono a: 3. organizzare attivita' di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria; 4. garantire informazioni, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonche' notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio; 5. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; 6. promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti; 7. attivare forme di tutorato in rete per il sostegno degli studenti nel percorso didattico ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003. Art. 25 - Compiti dei docenti
1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici. 2. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attivita' didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di Facolta' e/o di Dipartimento con l'obbligo di tenuta di un Registro anche in forma elettronica. 3. I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite. Art. 26 - Compiti dei tutor
1. Nell'organizzazione dell'attivita' didattica in rete risulta indispensabile la figura del Tutor, quale supporto sia all'attivita' didattica dei docenti sia al lavoro richiesto agli studenti durante tutto il loro percorso formativo. 2. Il Tutor in particolare: 3. e' un esperto dei contenuti formato appositamente agli aspetti di gestione tecnico comunicativi della didattica on-line; 4. ha un titolo di laurea Magistrale o titolo di laurea equipollente e competenze, definite ed accertate dal Consiglio di Facolta', nel settore di riferimento; 5. svolge attivita' di guida/consulenza - supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti; 6. svolge attivita' di supporto tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e nella verifica periodica dell'avanzamento del gruppo per consentire eventuali aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari life di approfondimento). 7. coordina il gruppo di studenti; 8. Le funzioni del Tutor sono di supporto a quelle del docente. Art. 27 - Certificazioni e supplemento al diploma
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche, l'Universita' rilascia, come Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 2. Il Supplemento al diploma e' predisposto secondo la normativa vigente, e su richiesta, viene rilasciato anche in lingua inglese. 3. Secondo le modalita' di cui al comma 1 e 2, l'Universita' rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti. 4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarita' del pagamento delle tasse e contributi universitari. Art. 28 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
1. L'offerta didattica dell'Universita' e' pubblica: l'Universita' utilizza forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attivita' didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori. 2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attivita' didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi e/ Direttori con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni. 3. Per ogni attivita' didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilita' organizzativa. CAPO IV Diritti e doveri degli studenti
Art. 29 - La Carta dei servizi
1. A tutti gli studenti e' garantito il diritto all'informazione sull'attivita' dell'Universita': a tal fine si adotta una Carta dei Servizi che indichera' l'attivita' didattica e formativa proposta; i servizi offerti ed i requisiti delle soluzioni tecnologiche adottate. 2. In particolare la Carta esplicitera' le modalita', i piani di studio, le regole dei servizi, la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizi offerti. 3. La Carta inoltre fornira' indicazioni in merito a: 4. gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; 5. i tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale; 6. le modalita' di identificazione e di verifica; 7. le modalita' di tutoraggio; 8. La carta sara' disponibile prima dell'inizio dell'anno accademico presso la sede dell'Universita' ed on line. Art. 30 - Il contratto con lo studente
1. Il perfezionamento dell'iscrizione dello studente prevede la stipula di un Contratto con lo studente stesso con il quale da una parte lo studente accetta la Carta dei servizi e le tasse e contributi stabiliti, dall'altra l'Universita' prevede la possibilita' di risoluzione del rapporto contrattuale, ne esplicita le modalita' e garantisce allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo, valutando anche la possibilita' di concedere iscrizioni e modalita' di frequenza a tempo parziale. 2. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione come pure la tassa relativa agli anni di interruzione degli studi. Art. 31 - Mobilita' degli studenti
1. Lo studente puo' presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Universita'; e' altresi' consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso universita' straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti. 2. Lo studente puo' presentare istanza di trasferimento da o ad altra sede universitaria previa domanda al Rettore entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore puo' accogliere la domanda purche' adeguatamente motivata. 3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Universita' e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento di destinazione, che valuta, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. Art. 32 - Studente fuori corso o ripetente
1. Lo studente che non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, puo' accedere nuovamente, previa domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purche' regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo al corso di studio. 2. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previste dall'Ordinamento del suo corso e non abbia acquisito, entro la durata normale del corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. 3. Lo studente che, ai fini dell'iscrizione agli anni successivi di corso, non abbia conseguito i crediti minimi fissati dagli organismi didattici per ciascun anno di corso, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Art. 33 - Modalita' di iscrizione
1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi al primo di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto elettronico degli Studi, nonche' negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Universita' per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni. 2. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario. 3. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato e' disciplinata dal Consiglio di Facolta' e/o di Dipartimento. 4. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che, avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno superato gli esami obbligatori, previsti per tale anno dai rispettivi ordinamenti didattici, saranno iscritti all'anno di corso di provenienza quali ripetenti. Lo studente puo' chiedere di essere iscritto "ripetente". 5. Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione. 6. Coloro che siano gia' in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Universita' estere, possono iscriversi, previo pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite. CAPO V Norme transitorie e finali
Art. 34 - Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo
1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. 2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione. Art. 35 - Corsi di laurea istituiti
1. Presso L'Universita' telematica IUL sono istituiti i seguenti corsi di laurea e lauree specialistiche appartenenti alle classi di fianco indicate: - Scienze dell'educazione e della formazione (classe 18); - Scienze pedagogiche (classe 87/f) Art. 36 - Facolta'
1. Presso l'Universita' telematica IUL e' istituita la facolta' di Scienze della formazione. Art. 37 - Rinvio ad altre norme
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore e lo Statuto. Schema di Ordinamento Didattico di Corso di Studio (per l'inclusione nel Regolamento Didattico del Consorzio I.U.L.) Ordinamento Didattico del Corso di Laurea triennale in METODI E TECNICHE DELLE INTERAZIONI EDUCATIVE
1. Classe di appartenenza: SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (Classe 18) 2. Obiettivi formativi Il Corso di studio triennale in Metodi e tecniche delle interazioni educative intende fornire le conoscenze teoriche e le competenze operative fondamentali per l'impiego professionale nei settori dell'educazione e della formazione. In particolare si propone come obiettivo la formazione di una figura professionale che abbia: - capacita' di analisi dei processi formativi e delle dimensioni pedagogiche, con particolare riferimento alle istituzioni culturali e ai centri di formazione e di ricerca; - capacita' d'impostare l'analisi dei bisogni, il planning della formazione, la valutazione degli esiti formativi; - capacita' di progettare, gestire, migliorare i processi formativi, anche attraverso i media; - conoscenza delle metodologie d'intervento nel campo della comunicazione multimediale e della formazione a distanza; - capacita' di progettare, gestire e valutare iniziative e programmi di formazione, in presenza e a distanza, con l'ausilio di tecnologie multimediali; - adeguata conoscenza, in forma scritta e orale, di una o due lingue straniere dell'Unione Europea; - specifiche competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, anche con strumenti informatici e telematici. SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La laurea triennale in Metodi e tecniche delle interazioni educative consente l'impiego in una pluralita' di istituzioni, agenzie e organismi: - Istituti assistenziali e rieducativi, agenzie di servizi per l'infanzia; - Biblioteche per ragazzi, Ludoteche; - Centri ricreativi e di animazione del tempo libero, Centri di aggregazione giovanile; - Agenzie per la formazione e l'aggiornamento professionale; - Editoria specializzata nel settore educativo e della letteratura giovanile; - Uffici istruzione e servizi sociali degli enti locali e della pubblica amministrazione; - Uffici del personale e della programmazione delle imprese, degli enti locali e della pubblica amministrazione; - Uffici della formazione e della cooperazione delle ONG e del no profit; - Organizzazioni e reti per la formazione, il reclutamento e la valutazione del personale nell'impresa, nei servizi e nella pubblica amministrazione.
Per l'accesso al corso di laurea si richiedono una buona preparazione storico-culturale, buone capacita' di espressione linguistica e di comprensione di testi di medio-alta complessita'. In assenza di tali requisiti dovra' essere prevista la frequenza di laboratori di scrittura e di lettura.
Per il conseguimento della laurea sono necessari 180 crediti formativi universitari (CFU), dei quali se ne acquisiscono 60 ogni anno con una prova di valutazione sia per gli insegnamenti sia per le altre forme didattiche integrative.
Al compimento degli studi, con l'acquisizione dei 180 crediti previsti, viene conseguita la laurea in Metodi e tecniche delle interazioni educative (Classe 18): Ciascun credito corrisponde a 25 ore di lavoro, di cui almeno il 20% e' riservato di norma all'insegnamento e l'80% allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale.
L'offerta didattica del Corso di laurea triennale in Metodi e tecniche delle interazioni educative sara' impartita prevalentemente nella modalita' a distanza.
----> VEDERE SCHEMA DA PAG. 39 A PAG. 40 DEL S.O. <---- Schema di Ordinamento Didattico di Corso di Studio (per l'inclusione nel Regolamento Didattico del Consorzio I.U.L.) Ordinamento Didattico del Corso di Laurea magistrale in TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE DIDATTICA
1. Classe di appartenenza: Scienze pedagogiche (Classe 87/S) 2. Obiettivi formativi Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea magistrale in Tecnologie della Comunicazione Didattica, che afferisce alla Classe 87/S: Scienze pedagogiche, le seguenti conoscenze, competenze e abilita': - solide ed approfondite conoscenze e competenze degli aspetti teoretici, epistemologici, storici, didattici, metodologici ed euristici dei molteplici settori della riflessione e della pratica educativa e formativa; - conoscenze adeguate riguardo alle variabili e alle dinamiche contestuali legate alla ricerca educativa e formativa (per esempio i fattori culturali, sociali, economici, giuridici ecc.); - conoscenze specifiche delle strutture ed infrastrutture che, in ambito nazionale e internazionale, svolgono o supportano la ricerca educativa e formativa, in maniera diretta o indiretta; - solide competenze interpretative riguardo alle problematiche teoretiche, epistemologiche, storiche, didattiche, metodologiche ed euristiche dei vari settori della riflessione e della pratica educativa e formativa con particolare riferimento alle tecnologie della comunicazione didattica; - competenze specifiche di rielaborazione prospettica dei vari settori della riflessione e della pratica educativa e formativa con particolare riferimento alle tecnologie della comunicazione didattica, in ordine alle dimensioni teoretiche, epistemologiche, storiche, didattiche, metodologiche ed euristiche in esse implicate; - avanzate abilita' progettuali, in riferimento all'ideazione, all'elaborazione, alla conduzione e alla valutazione di progetti di ricerca tecnologico-didattici volti a porre in luce problematiche educative e formative nei diversi contesti personali e di gruppo; - specifiche abilita' nell'utilizzo dei metodi e delle tecniche della ricerca educativa e formativa con particolare attenzione alla formazione integrata e all'e-learning; - conoscenza adeguata di una delle lingue straniere dei paesi appartenenti all'Unione Europea, in forma scritta e orale, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; - utilizzo di una seconda lingua straniera; - conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici e della comunicazione telematica, con particolare riferimento all'ambito della ricerca educativa e della formazione.
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, e' pari almeno al 70% dell'impegno orario complessivo, con possibilita' di percentuali minori per singole attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati specialisti potranno inserirsi in strutture pubbliche e private con compiti di analisi e gestione culturale, sociale e formativa, utilizzando modalita' sia in presenza che a distanza, nelle quali concorreranno a porre in luce la dimensione educativa e relazionale delle varie problematiche e aree di intervento e a progettare iniziative congruenti. Potranno svolgere le attivita' suddette in termini sia di consulenza, sia di coordinamento in contesti informativi, culturali, sociali, scolastici, formativi, con riferimento anche alle imprese, alle P.A. e al terzo settore. Potranno infine orientare il perfezionamento della loro formazione anche nella direzione della ricerca in ambito universitario o di eccellenza. NORME RELATIVE ALL'AMMISSIONE E AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La durata normale del corso di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea triennale. Per conseguire la laurea magistrale in Tecnologie della Comunicazione Didattica (Classe 87/S), lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti formativi universitari. Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Cio' potra' valere anche per le altre forme didattiche integrative per le quali potra' essere altresi' prevista l'idoneita'. ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE ALLA PROVA FINALE
La votazione forale viene espressa in centodiecidecimi con eventuale lode tenuto conto del curriculum complessivo dello studente. Superato l'esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea magistrale in Tecnologie della Comunicazione Didattica. L'offerta didattica del Corso di laurea magistrale in Tecnologie della Comunicazione Didattica sara' impartita prevalentemente nella modalita' a distanza.
----> VEDERE SCHEMA DA PAG. 43 A PAG 44 DEL S.O. <---- |
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