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| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 13 dicembre 2005 |  | Riconoscimento, al sig. Tomczak Ireneusz, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE   del   consiglio   relative   al   sistema   generale   di riconoscimento delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza del sig. Tomczak Ireneusz, nato il 24 maggio 1962 a Dobrosolowo  (Polonia),  cittadino  polacco,  diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo  accademico-professionale  di  «Magistra  Inzyniera Elektryka» conseguito in Polonia presso la scuola superiore di ingegneria «Jurij Gagarin»  di  Zielona  Gora  (Polonia) in data 8 luglio 1988, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che  il  sig.  Tomczak  documenta  lo  svolgimento  di attivita'  professionale  in  Polonia  dal 1988 al 1990 e dal 1990 al 1996;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 20 settembre 2005 e del 25 ottobre 2005;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;
 Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Tomczak  Ireneusz,  nato  il 24 maggio 1962 a Dobrosolowo (Polonia), cittadino polacco, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli  ingegneri  sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  sei  mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
 1) costruzione di macchine.
 Roma, 13 dicembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 L'esame  scritto  consiste  nella  redazione  di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
 L'esame   orale  consiste  nella  discussione  di  brevi  questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente  art. 3. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda  in  cada  legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento,    nonche'    la   dichiarazione   di   disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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