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| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,   relativo  alla  richiesta  di  modifica  al  disciplinare  di produzione  della  denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione San   Gimignano   il   22 settembre   2005,  intesa  ad  ottenere  la possibilita'  di  prevedere  anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese   nell'art.   8   del   disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;
 Visto  il  nulla  osta  della regione Toscana sulla domanda sopra citata;
 Ha   espresso,   nella  riunione  del  15 dicembre  2005,  parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del   relativo  decreto  direttoriale,  il  testo  dell'art.  8,  del disciplinare   di   produzione  di  che  trattasi,  come  di  seguito riportato.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le disposizione  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  via  Sallustiana  n.  10  - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Annesso 
 PROPOSTA Art. 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI
 ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SAN GIMIGNANO».
 
 8.1 - Volumi  nominali.  I  vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino  a 5 litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione  delle  due  tipologie  di  «Vinsanto»  per  le  quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750.
 8.2 - Tappatura  e  recipienti.  Per la tappatura dei vini di cui all'art.  1  e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente  alle  confezioni  da  litri  0,187 a litri 0,375 e con esclusione  delle  tipologie  «Vinsanto»  e'  ammessa la chiusura con tappo a vite.
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