Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione San Gimignano il 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la possibilita' di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese nell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;
Visto il nulla osta della regione Toscana sulla domanda sopra citata;
Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo dell'art. 8, del disciplinare di produzione di che trattasi, come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Annesso

PROPOSTA Art. 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SAN GIMIGNANO».

8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vinsanto» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750.
8.2 - Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vinsanto» e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
 
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