Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Roero».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Roero»;
Ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo modificato degli articoli 2 e 8, del disciplinare di produzione di che trattasi, come riportato nell'allegato annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E
GARANTITA «ROERO».
Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» senza altra specificazione e' riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo minimo 95%.
Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.

Art. 8.
Confezionamento

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», ai fini della commercializzazione, devono essere di forma tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
 
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