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| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla  richiesta di modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Roero». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere  la  modifica  degli  articoli 2  e  8  del  disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine controllata e garantita «Roero»;
 Ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del   relativo   decreto  direttoriale,  il  testo  modificato  degli articoli 2  e 8, del disciplinare di produzione di che trattasi, come riportato nell'allegato annesso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni,   dovranno   pervenire  al  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  -  via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Annesso 
 PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEGLI  ARTICOLI 2  E  8  DEL  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE   DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE  CONTROLLATA  E
 GARANTITA «ROERO».
 Art. 2.
 Base ampelografica
 
 La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» senza altra  specificazione  e'  riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti  dai  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale la seguente composizione ampelografica:
 vitigno Nebbiolo minimo 95%.
 Possono  inoltre  concorrere  congiuntamente o disgiuntamente, le uve  provenienti  da  vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
 La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Roero» Arneis e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.
 
 Art. 8.
 Confezionamento
 
 Le  bottiglie  in cui vengono confezionati i vini a denominazione di   origine   controllata   e   garantita  «Roero»,  ai  fini  della commercializzazione,   devono   essere   di  forma  tradizionale,  di capacita'  consentita  dalle  vigenti  leggi, ma con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
 E'  vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in  inganno  il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
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