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| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,   relativo  alla  richiesta  di  modifica  al  disciplinare  di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la  domanda  inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela  della  denominazione di origine dei vini «Colli Orientali del Friuli»  dell'11 dicembre  2003,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli»;
 Visto  il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza,  tenutasi  ad  Udine  il  9 settembre 2005, con la partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
 Ha  espresso,  nella  riunione  del 15 dicembre 2005, presente il funzionario  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia, parere favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le disposizione  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Annesso 
 PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
 CONTROLLATA DEI VINI «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI»
 
 Art. 1.
 1. La  denominazione  di origine controllata «Colli Orientali del Friuli»"  accompagnata  da  una  delle  menzioni  «Bianco»,  «Rosso», «Dolce»  o  dal  riferimento  a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e' riservata   ai   vini  ottenuti  dai  vigneti  dell'omonima  zona  di produzione  e  rispondenti  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 2. Le  sottozone  «Cialla»" e «Rosazzo» sono disciplinate tramite allegati   in   calce   al   presente   disciplinare.   Salvo  quanto espressamente  previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.
 
 Art. 2.
 1. La   denominazione   «Colli   Orientali  del  Friuli»  con  la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
 Chardonnay;
 Malvasia (da Malvasia istriana);
 Pinot bianco;
 Pinot grigio;
 Ribolla gialla;
 Riesling (da Riesling renano);
 Sauvignon;
 Tocai friulano;
 Traminer aromatico;
 Verduzzo friulano;
 Cabernet   (da   Cabernet  franc  e/o  Cabernet  sauvignon  e/o Carmenere);
 Cabernet franc;
 Cabernet sauvignon;
 Merlot;
 Pignolo;
 Pinot nero;
 Refosco dal peduncolo rosso;
 Refosco nostrano;
 Schioppettino;
 Tazzelenghe, e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di vigneti costituiti dai corrispondenti  vitigni  ed  aventi  una  composizione  ampelografica monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione del    vino    Cabernet    possono   concorrere,   disgiuntamente   o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.
 2. Possono  concorrere  alla produzione di ognuno dei vini di cui al  comma  precedente  anche  le  uve  dei  vitigni a bacca di colore analogo,  facenti  parte  di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
 3. La   denominazione   «Colli   Orientali   del   Friuli»  nella specificazione  «Refosco  nostrano» e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti  coltivati  nei  comuni  di Attimis, Nimis, Faedis, Torreano, Povoletto e Tarcento.
 4. La   denominazione   «Colli   Orientali  del  Friuli»  con  la specificazione  «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini  provenienti  da  vigneti  composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.
 5. La   denominazione   «Colli   Orientali  del  Friuli»  con  la specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini  provenienti  da  vigneti  composti da una o piu' varieta' tra i vitigni  a  bacca  bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e con l'esclusione del Traminer aromatico.
 6. La   denominazione   «Colli   Orientali  del  Friuli»  con  la specificazione  «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini  provenienti  da  vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.
 
 Art. 3.
 1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Orientali del Friuli»  aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono  essere  prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla localita'  Madonna,  ad  ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada  che  da  questa  localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento  stessa  per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio  con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada,  attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre.  Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al  ponte  di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente,   fino  ad  arrivare  alla  cabina  di  trasformazione  di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).
 Dalla  cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il  Macello  comunale,  Borgo  Viola  (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la ss. 356, fino al bivio  Spessa-Ipplis,  passando  per  Gagliano; da questo punto verso ovest  lungo  l'asfaltata  che  delimita  il versante nord della zona collinare  propriamente  detta,  sino  al bivio di Azzano per piegare verso  Leproso  e  proseguire  per  il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria  e  quindi  lungo  la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle  inclusa)  per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56,  in  direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che   attraversa  Manzano  raggiunge  l'asfaltata  Case-Dolegnano  in prossimita'  di  C. Romano.  Prosegue  verso  est lungo la sopradetta asfaltata  per  raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere  attraversato  Dolegnano,  piazzale  Quattro  Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di  Stato  fino  all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla  strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli  abitati  di  Fragielis  e  Stregna  e,  raggiunto  San Pietro di Chiazzacco,  prosegue  per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada  per  Castelmonte,  per  proseguire  poi  lungo il confine del comune  di  Cividale  e  continuare  verso  nord  lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che  congiunge  il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte  Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al  colle  San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791)  a  Borgo  Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi  e,  giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere  la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
 
 Art. 4.
 1. I  vigneti  destinati alla produzione dei vini a denominazione di   origine   controllata   «Colli   Orientali  del  Friuli»  devono rispondere,   per   condizioni   ambientali   di  coltura,  a  quelle tradizionali  della zona di produzione e comunque devono, essere atti a   conferire   alle   uve   ed   ai   vini  derivati  le  specifiche caratteristiche di qualita'.
 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in  terreni  di  favorevole  giacitura  ed  esposizione,  di  origine eocenica,  oppure,  nelle  zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
 Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficentemente soleggiati.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
 I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti  per  ettaro  e  non  potranno produrre mediamente piu' di kg 3,700 per ceppo.
 E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  tuttavia  e'  ammessa l'irrigazione di soccorso.
 2. La  produzione  massima di uva ammessa per la denominazione di origine  controllata  dei  vini  «Colli  Orientali  del Friuli» e' di 11 tonnellate per ettaro.
 Fermi  restando  i  limiti  sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto  in  coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
 A  detti  limiti,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
 
 Art. 5.
 1. Le   operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
 Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni  tradizionali,  e' consentito   che   tali  operazioni  vengano  effettuate  nell'intero territorio  della  provincia  di Udine nonche' nell'intero territorio dei  comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di   origine   controllata  «Collio»  (Gorizia,  Mossa,  San  Lorenzo Isontino,  Farra  d'Isonzo,  Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).
 2. Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli   Orientali  del  Friuli»  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo del 10% vol.
 3. Nella   vinificazione   sono   ammesse  soltanto  le  pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per  tutti  i  vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non  il  75%,  l'eccedenza  non  avra'  diritto alla denominazione di origine  controllata:  «Colli  Orientali del Friuli». Qualora la resa uva  -  vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
 Per  tutti  i  vini  riconosciuti  dal  presente  disciplinare e' ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
 4. E'  ammessa la colmatura dei vasi vinari con un massimo del 5% di  vini  di  altre varieta' purche' dello stesso colore ed annata ed aventi   diritto  alla  denominazione  d'origine  controllata  «Colli Orientali  del  Friuli»,  fermo  restando  l'aumento  massimo del 15% previsto dall'art. 2, comma 2, sia per il vitigno che per l'annata.
 
 Art. 6.
 1. I  vini  «Colli Orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Chardonnay:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Malvasia:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: gradevole, caratteristico;
 sapore: asciutto, rotondo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Pinot bianco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Pinot grigio:
 colore: paglierino con riflessi ramati;
 odore: caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Ribolla gialla:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, delicato;
 sapore: asciutto, vivace, fresco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Riesling:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
 sapore: asciutto, fresco, aromatico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Sauvignon:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato tendente all'aromatico;
 sapore: asciutto, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Tocai friulano:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, gradevole, caratteristico;
 sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Traminer aromatico:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico con aroma intenso;
 sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Verduzzo friulano:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, intenso e gradevole;
 sapore:  asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Colli Orientali dei Friuli" «Bianco»:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, gradevole, armonico;
 sapore: asciutto, vivace;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Colli Orientali del Friuli" «Dolce»:
 colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
 odore: intenso, gradevole, armonico;
 sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Colli Orientali del Friuli" «Rosso»:
 colore: rosso, granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, di corpo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Cabernet:
 colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
 odore: vinoso, intenso, caratteristico;
 sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Cabernet Franc:
 colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
 odore: erbaceo, intenso;
 sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Cabernet Sauvignon:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole, intenso;
 sapore: asciutto, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Merlot:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, pieno, sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Pignolo:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, elegante;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Pinot nero:
 colore:   rosso   rubino  non  molto  intenso  o  granato  se invecchiato;
 odore: intenso, caratteristico, delicato;
 sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Refosco dal peduncolo rosso:
 colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Refosco nostrano:
 colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
 odore: delicatamente profumato, vinoso;
 sapore: asciutto, fresco, di corpo, leggermente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Schioppettino:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Tazzelenghe:
 colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole e forestali modificare  con  proprio  decreto,  per  i  vini  di  cui al presente disciplinare,  i  limiti  sopra  indicati,  per  l'acidita'  totale e l'estratto non riduttore minimo.
 
 Art. 7.
 1. Nell'ambito  dell'intero  territorio tutelato «Colli Orientali del  Friuli»  la  menzione «Riserva»" e' ammessa qualora i vini siano stati  invecchiati  almeno  due  anni  a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
 
 Art. 8.
 1. L'indicazione  del  vitigno in etichetta deve essere riportata in  posizione  immediatamente  sottostante  alle  indicazioni  «Colli Orientali  del  Friuli»  e denominazione di origine controllata ed in caratteri   non  superiori,  in  dimensione  ed  ampiezza,  a  quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
 2. In  etichetta  la  dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
 3. E'  vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi  gli  aggettivi,  «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari,   salvo   quanto   previsto   dall'art.   7   del  presente disciplinare.
 4. L'indicazione   dell'annata   di   produzione   delle  uve  e' obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
 5. E'  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 6. Relativamente alla varieta' Pignolo e' ammessa l'immissione al consumo  qualora  i  vini  siano  stati invecchiati almeno due anni a decorrere  dal  primo  novembre  successivo  all'annata di produzione delle uve.
 |  |  |  | Allegato 
 SOTTOZONA CIALLA
 
 Art. 1.
 1. La  denominazione  di origine controllata «Colli Orientali del Friuli»  accompagnata  dalla  specificazione «Cialla» e' riservata al vino  ottenuto  dalle  uve  di  cui  al  seguente art. 2 prodotte dai vigneti  della  zona  specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare  di  produzione  dei  vini  D.O.C.  «Colli Orientali del Friuli».
 
 Art. 2.
 1. La  denominazione  di origine «Colli Orientali del Friuli» con la  qualificazione  «Cialla»  seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:
 Ribolla gialla;
 Verduzzo friulano;
 Refosco dal peduncolo rosso;
 Schioppettino, e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
 2. La  denominazione  di origine controllata «Colli Orientali del Friuli»  seguita  dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti  da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a  bacca  di  colore  analogo  di  cui al primo comma ivi compresa la varieta' Picolit.
 
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata  «Colli  Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere  prodotte  nella  zona appresso indicata: partendo dai confine del  comune  di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla   strada   provinciale  Cividale-Castelmonte,  comprendente  le localita'  di  Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la  linea  rientra,  passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro  di  Chiazzacco-Castelmonte  fino  alla quota 612; a questo punto  la  linea  devia  verso  est, fino a quota 294, passando sopra Casali   Magnana   e   le   Case   sotto  S. Pietro;  seguendo  quasi costantemente  quota  200 la linea si ricollega al confine di comune, fra   le   strade   comunali   Casali   Barbianis-Cialla   e   Casali Barbianis-Cladrecis;  da  qui  avanti  la  linea  di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
 
 Art. 4.
 1. La  produzione  massima  di  uva  ammessa per ottenere i vini: «Colli   Orientali  del  Friuli  Verduzzo  friulano  Cialla»,  «Colli Orientali  del  Friuli  Ribolla gialla Cialla» e «Colli Orientali del Friuli  Bianco  Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Colli Orientali del Friuli Refosco dal peduncolo rosso Cialla», «Colli  Orientali  del Friuli Schiopettino Cialla» e «Colli Orientali del  Friuli  Rosso  Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate per ettaro.
 2. Tali  rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per  ettaro  atto  per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo  friulano»,  «Ribolla gialla»" e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino»" e «Rosso».
 3. Nei  nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente  piu'  di  kg 2,700  di  uva  per  ceppo  per le tipologie «Verduzzo  friulano»,  «Ribolla  gialla»" e «Bianco», kg 2,000 di uva per   ceppo   per   le   tipologie  «Refosco  dal  peduncolo  rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
 
 Art. 5.
 1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno  della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita  la  vinificazione  nel  comune  di  Prepotto  per  i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».
 2. Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli  Orientali  del  Friuli»  -  «Cialla»  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
 3. Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini  del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
 
 Art. 6.
 I  vini  «Colli  Orientali  del  Friuli»  "-  «Cialla»,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   devono   rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Ribolla gialla:
 colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
 odore: profumato, caratteristico;
 sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Verduzzo friulano:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore:  caratteristico,  fruttato,  delicatamente  profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia, lieve sentore di vaniglia;
 sapore:  asciutto,  oppure  amabile  o  dolce,  moderatamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
 Bianco:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, delicato;
 sapore: armonico, fresco, vinoso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Refosco dal peduncolo rosso:
 colore:  rosso  granato  piu'  o  meno  intenso  con riflessi violacei;
 odore:  caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
 sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Schioppettino:
 colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
 odore:  caratteristico  ed  elegante,  con sentore di piccoli frutti;
 sapore:  vellutato,  caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Rosso:
 colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore: pieno, asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 
 Art. 7.
 1. I  vini  «Colli  Orientali  del  Friuli»  -  «Cialla»  possono utilizzare   come  specificazione  aggiuntiva  la  dizione  «Riserva» allorche'  vengano  sottoposti  ad  un  periodo di invecchiamento non inferiore  a  quattro  anni,  calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
 
 Art. 8.
 1. L'indicazione  dei vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e  della  sottozona  ed  in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
 2. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:
 Ribolla  gialla  (Ribolia),  bianco  e  rosso:  mese  di aprile dell'anno successivo alla vendemmia;
 Verduzzo  friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;
 Refosco  dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.
 3. I  vini  «Colli Orientali del Friuli» «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
 |  |  |  | Allegato 
 SOTTOZONA ROSAZZO
 
 Art. 1.
 1. La  denominazione  di origine controllata «Colli Orientali del Friuli»  accompagnata  dalla specificazione «Rosazzo» e' riservata ai vini  ottenuti  dalle  uve  di  cui  al  seguente art. 2 prodotte dai vigneti  della  zona  specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare  di  produzione  dei  vini  D.O.C.  «Colli Orientali del Friuli».
 
 Art. 2.
 1. La  denominazione  di origine controllata «Colli orientali del Friuli»   accompagnata   dalla   qualificazione   «Rosazzo»   con  la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
 Ribolla gialla;
 Pignolo, e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
 2. Possono  concorrere  alla produzione di ognuno dei vini di cui al  primo  comma  anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti  parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di  Udine,  e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
 3. La  denominazione  «Colli  orientali  del Friuli» accompagnata dalla  specificazione  «Rosazzo»  con  le  specificazioni «Bianco»" o «Rosso»   e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve,  mosti  e  vini provenienti  da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a  bacca  di  colore  analogo  di  cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei «Colli orientali del Friuli».
 
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo»" devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
 partendo  dalla  coincidenza  tra la strada comunale di Manzano denominata  «Strada  del  Sole»"  ed  il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione  risale  a  monte  di detto corso d'acqua Rio Case fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a Nord,  con  il  «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso»"fino alla  confluenza  con  il  «Torrente  Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente  Sosso»  fino  alla  coincidenza  con  la  strada  comunale dell'Abbazia;  corre  lungo  detta strada comunale in direzione della frazione  di  Oleis  per  poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione  nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di  livello 93,1,  fino  all'incrocio con la strada comunale di Oleis per  Poggiobello;  oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla  confluenza  nel  corso  d'acqua  «Torrente  Corona»;  risale il «Torrente  Corona»,  fino  al  confine  tra i comuni di Premariacco e Manzano,  per  seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo  il  confine  tra  i  comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio  con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del  Bosco  passando in direzione Sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente  lungo  la  stessa  passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi  lungo  il  confine  Manzano  -  Corno di Rosazzo in direzione  sud  lungo  la  stessa  stradina  per  Villa  Naglis  fino all'incrocio  con  la  strada  denominata  via dell'Abbazia; percorre detta  strada  in  direzione  sud  fino  all'altezza  della  stradina poderale  «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale per circa 50 m  fino  all'incrocio con il corso d'acqua «II Rivolo», che scende verso  valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a  nord  di  «Case  Masarotte»  corre  verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest  ed  incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino  alla  coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea  elettrica  fino  alla  coincidenza con il Rio San Giovanni che risale   fino   al   ponticello   di   attraversamento  della  strada interpoderale  che  porta  ai  podere  «Trento»;  segue  detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando  l'affluente  del  Rio  San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per  tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».
 
 Art. 4.
 1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
 2. Tali  rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per   ettaro  atto  per  l'immissione  al  consumo  non  superiore  a ettolitri 56.
 3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Colli  orientali  del  Friuli»  - «Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
 4. Nei  nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,300 di uva per ceppo.
 
 Art. 5.
 1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino   «Colli   orientali   del  Friuli»"-  «Rosazzo»  devono  essere effettuate  nell'interno  della  zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero  nel  restante  territorio  dei  comuni  di  San  Giovanni  al Natisone,   Manzano  e  Corno  di  Rosazzo,  o  in  Comuni  a  questi confinanti.
 2. Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli  orientali  del  Friuli»  «Rosazzo»  un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
 3. Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini  del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
 
 Art. 6.
 I   vini  «Colli  orientali  del  Friuli»"-  «Rosazzo»,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   devono   rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Ribolla gialla:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: profumato, caratteristico;
 sapore: asciutto, fresco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Pignolo:
 colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
 odore: caratteristico, gradevole;
 sapore: asciutto, elegante;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 Bianco:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: caratteristico, delicato;
 sapore: armonico, vinoso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 Rosso:
 colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore: pieno e asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 
 Art. 7.
 1. L'indicazione  del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e  della  sottozona  ed  in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
 2. I  vini  «Colli  orientali  del  Friuli»  - «Rosazzo» dovranno essere  immessi  al  consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
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