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| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla richiesta di riconoscimento della denominazione di  origine  controllata  e  garantita  del vino «Colli Orientali del Friuli Picolit». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la  domanda  inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela  della  denominazione di origine dei vini «Colli Orientali del Friuli» del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita del vino «Colli Orientali  del Friuli Picolit» e l'integrazione alla suddetta domanda presentata  in  data  11 dicembre  2003,  inerente  la  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli»;
 Visto  il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata;
 Visti  gli  esiti  favorevoli  dell'accertamento del «particolare pregio»  avvenuto  in  data  8 settembre 2005, sulla base delle norme stabilite dal Comitato nazionale sopracitato;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza,  tenutasi  ad  Udine  il  9 settembre 2005, con la partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
 Ha  espresso,  nella  riunione  del 15 dicembre 2005, presente il funzionario  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia, parere favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le disposizione  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Annesso 
 PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT»
 
 Art. 1.
 1.  La  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli Orientali  del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Picolit» e' riservata  ai  vini  rispondenti  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 2.  La  sottozona  «Cialla» e' disciplinata tramite l'allegato in calce  al  presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato  suddetto,  nella  sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 1.  La  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli Orientali   del   Friuli  Picolit»  e'  riservata  al  vino  ottenuto esclusivamente  da  uve  del vitigno «Picolit» provenienti da vitigni aventi,  in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Picolit per almeno l'85%.
 2.  Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di  vitigni  a  bacca  bianca  idonee alla coltivazione nella regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in  misura non superiore al 15% con esclusione del vitigno Traminer aromatico.
 
 Art. 3.
 1.  Le  uve  di  cui all'art. 2 devono essere prodotte nella zona appresso  indicata:  partendo  dalla  localita'  Madonna, ad ovest di Tarcento,  la  delimitazione  segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea  ferroviaria  verso  sud  sino  all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis,  da  qui  lungo  questa  strada, attraverso Qualso e Qualso  Nuovo,  sino  al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud  lungo  il  corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega  verso  est  lungo  la  strada  che  porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare  alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per  Casali  Gallo,  il  Macello  Comunale,  Borgo  Viola  (a  Sud di Cividale)  e  poi  devia  verso Est, per Borgo Corfu', per discendere lungo  la  s.s.  356,  fino  al  bivio  Spessa-Ipplis,  passando  per Gagliano;  da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il  versante  nord  della  zona collinare propriamente detta, sino al bivio  di  Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale  (Casa  delle  zitelle  inclusa)  per proseguire lungo detta provinciale  fino  al  suo  raccordo  con  la s.s. 56.  La  linea  di delimitazione  segue  la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio  per  Manzano  e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata  Case-Dolegnano  in  prossimita'  di  C. Romano. Prosegue verso  est  lungo  la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro  Venti,  S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza  del  rio  Goritnich.  Risale  detto rio fino alla strada interpoderale  Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di  Fragielis  e  Stregna  e,  raggiunto  San  Pietro  di Chiazzacco, prosegue  per  C.  Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte,  per  proseguire  poi  lungo  il  confine  del comune di Cividale  e  continuare  verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441)  al  monte  Quarde  (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio  (m  379)  al  monte  Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo   Gaspar   (m   368)  al  castello  di  Prampero  (m  213).  La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi  e,  giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per raggiungere  la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
 2.   Tutti  i  vigneti  della  varieta'  «Picolit»,  regolarmente iscritti  all'albo  della denominazione di origine controllata «Colli Orientali  del  Friuli»  in  data  antecedente  alla approvazione del presente  disciplinare,  vengono  iscritti di diritto nell'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».
 
 Art. 4.
 1.  I  vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Colli  Orientali  del Friuli Picolit»  devono  rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti   a conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei unicamente i vigneti ubicati  in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione, di  origine  eocenica,  oppure,  nelle  zone  marginali, in quelle di origine  mista  per  presenza  di  percentuali  variabili di elementi grossolani.  Sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle,  umidi  e non sufficientemente soleggiati.
 3.  I  sesti  d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
 4.  I  nuovi  impianti  o  reimpianti  realizzati successivamente all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro.
 5.  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura  tuttavia in annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
 6.  La  produzione  massima di uva ammessa e' di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
 7.  La  resa  dovra'  essere  riportata  a detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  attraverso  un'accurata cernita delle  uve,  purche'  la  produzione  non  superi  del  20% il limite medesimo,  nel  qual  caso  tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origina controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».
 
 Art. 5.
 1.  Le  operazioni  di  vinificazione  e  imbottigliamento devono essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  di cui all'art. 3.
 2.   Tuttavia,   tenuto  conto  delle  situazioni  esistenti,  e' consentito   che   tali  operazioni  vengano  effettuate  nell'intero territorio  della  provincia di Udine, nonche' nell'intero territorio dei  comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio».
 3.  Alla  vendemmia,  le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare,   al  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita   «Colli   Orientali   del   Friuli   Picolit»   un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% vol.
 4.  Le  uve  possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla  pianta  e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche  dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidita' e/o di ventilazione forzata.
 5.   Nella   vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari  caratteristiche.  Non  e'  consentita  nessuna  pratica di arricchimento.
 6.  La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55% pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro.
 7.  Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» per tutto il prodotto.
 8.  E'  consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di legno.
 
 Art. 6.
 1.  I  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Colli  Orientali  del  Friuli  Picolit»  all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore:  intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno;
 sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
 
 Art. 7.
 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali  del Friuli Picolit» puo' essere posto in commercio dopo il 1° di settembre  dell'anno  successivo  a  quello di produzione delle uve.
 
 Art. 8.
 1.  In  etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non   prevista  dal  disciplinare  di  produzione  ivi  compresi  gli aggettivi   riserva»,   «superiore»,   «extra»,   «fine»,   «scelto», «selezionato», «classico», e similari.
 2.   L'indicazione   dell'annata   di  produzione  delle  uve  e' obbligatoria.
 3.  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,  ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 4.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita «Colli  Orientali  del Friuli Picolit» deve essere immesso al consumo esclusivamente  in  bottiglie  di  tipo tradizionale di capacita' non superiore a 5 litri.
 5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero.
 6.  Sono  vietati  il  confezionamento  e  l'abbigliamento  delle bottiglie  con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio del vino.
 |  |  |  | SOTTOZONA «CIALLA» 
 Art. 1.
 1.  La  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli Orientali  del  Friuli  Picolit» - sottozona «Cialla» e' riservata al vino  rispondente  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 1.  La  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli Orientali  del Friuli Picolit», seguita dalla specificazione «Cialla» e'  riservata  al  vino ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti   aventi   nell'ambito  aziendale  la  seguente  composizione ampelografica: Picolit 100%.
 
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» -  sottozona  «Cialla»  devono  essere  prodotte  nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata     viene    delimitata    dalla    strada    provinciale Cividale-Castelmonte,  comprendente  le  localita'  di  Mezzomonte  e Casali  Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per   la   quota   496,   incrociando   la   strada   S.   Pietro  di Chiazzacco-Castelmonte  fino  alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si  ricollega  al  confine  di  comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla  e Casali BarbianisCladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
 
 Art. 4.
 1.  La  produzione  massima di uva ammessa per ottenere il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla» e' di tonnellate 4 per ettaro.
 2. Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 22.
 3.  I  nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro.
 
 Art. 5.
 1.  Le  operazioni  di vinificazione e di imbottigliamento devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione  di  cui all'art.    3.    E'   altresi'   consentita   la   vinificazione   e l'imbottigliamento  nel  comune  di Prepotto per i soli produttori di uve   aventi   i  vigneti  nell'ambito  della  specificata  sottozona «Cialla».
 2.  Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a  denominazione  di origine controllata e garantita «Colli Orientali del  Friuli  Picolit»  -  sottozona»  Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
 3.  Nella  vinificazione  ed  affinamento  del  vino  Picolit  e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
 
 Art. 6.
 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali   del   Friuli  Picolit»  -  sottozona  «Cialla»,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore:  delicatamente  profumato,  caratteristico,  talvolta di vino passito;
 sapore:   amabile  o  dolce,  caldo,  armonico,  delicato,  con eventuale sentore di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali  del  Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare come  specificazione  aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga sottoposto  ad  un  periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni   calcolati   a  decorrere  dal  primo novembre  dell'annata  di produzione delle uve.
 
 Art. 7.
 1.   L'indicazione  della  sottozona  in  etichetta  deve  essere riportata  in posizione immediatamente sottostante alla denominazione ed  in  caratteri  non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
 2.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita «Colli  Orientali  del  Friuli  Picolit» - sottozona «Cialla», dovra' essere  posto  in commercio non prima del primo settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
 3.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita «Colli  Orientali  del  Friuli  Picolit» - sottozona «Cialla», dovra' essere  immesso  al  consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
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