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| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 15 dicembre 2005, n. 280 |  | Ratifica  ed  esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle liberta' fondamentali emendante   il  sistema  di  controllo  della  Convenzione,  fatto  a Strasburgo il 13 maggio 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1. Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo  n.  14  alla  Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,  emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo di cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 19 del Protocollo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 
 1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5912):
 
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 9 giugno 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  23 giugno 2005 con pareri delle commissioni
 I, II e V.
 Esaminato dalla III commissione il 5 e 7 luglio 2005.
 Esaminato  in  aula  l'8 luglio  2005  ed  approvato il
 13 luglio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3546):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  18 luglio 2005 con pareri delle commissioni
 1ª,2ª,  5ª, 14ª e commissione straordinaria per la tutela e
 la promozione dei diritti umani.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e 11 ottobre 2005.
 Relazione  scritta  presentata il 19 ottobre 2005 (atto
 n. 3546-A relatore sen. Pianetta).
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 |  |  |  | ---->   Vedere da pag. 30 pag. 37  <---- |  |  |  | PROTOCOLLO  N.  14  ALLA  CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO  E  DELLE  LIBERTA'  FONDAMENTALI,  EMENDANTE IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONVENZIONE (Traduzione non ufficiale)
 
 PROTOCOLLO N. 14 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA
 DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, EMENDANTE
 IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONVENZIONE
 
 Preambolo
 
 Gli  Stati  membri  del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo  alla  Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle  Liberta'  fondamentali,  firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione "),
 Vista  la  Risoluzione  n°  1  e  la  Dichiarazione adottata nella Conferenza  ministeriale  europea  sui  diritti dell'Uomo, svoltasi a Roma il 3 ed il 4 novembre 2000;
 Viste  le  Dichiarazioni  adottate  dal  Comitato dei Ministri l'8 novembre   2001,   il   7   novembre  2002  ed  il  15  maggio  2003, rispettivamente nelle sue 109°, 111° e 112 Sessioni
 Visto il parere n° 251 (2004) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;
 Considerando   la   necessita'  e  l'urgenza  di  emendare  talune disposizioni  della  Convenzione  al  fine  di mantenere e rafforzare l'efficacia  a  lungo  termine  del  sistema di controllo, in ragione principalmente  del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea  dei  Diritti  dell'Uomo  e  del  Comitato  dei  Ministri del Consiglio d'Europa;
 Ritenendo,  in particolare che occorre vigilare affinche' la Corte continui  a  svolgere il suo ruolo predominante per la protezione dei diritti dell'uomo in Europa,
 Hanno convenuto quanto segue.
 Articolo 1
 
 Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione e' soppresso.
 Articolo 2
 
 L'articolo 23 della Convenzione e' modificato come segue:
 "Articolo  23  (Durata  del mandato e revoca). - 1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
 2.  Il  mandato  dei  giudici  termina non appena essi raggiungono l'eta' di settant'anni
 3.   I  giudici  rimangono  in  funzione  fintanto  che  non  sono sostituiti.  Tuttavia,  essi continuano a dirimere i casi di cui sono gia' investiti.
 4. Un giudice puo' essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri  giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste."
 Articolo 3
 
 L'articolo 24 della Convenzione e' soppresso.
 Articolo 4
 
 L'Articolo  25  della  Convenzione  diviene l'articolo 24 e la sua formulazione e' modificata come segue:
 "Articolo 24 (Cancelliere e relatori). - 1 La Corte dispone di una cancelleria  le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.
 2  Quando  siede  in  formazione  di  giudice  unico,  la Corte e' assistita   da   relatori  che  esercitano  le  loro  funzioni  sotto l'autorita'  del  presidente  della  Corte.  Essi  fanno  parte della cancelleria della Corte ".
 Articolo 5
 
 L'Articolo  26  della Convenzione diviene l'articolo 25 (Assemblea plenaria) e la sua formulazione e' modificata come segue:
 1 Alla fine del paragrafo d, la virgola e' sostituita da un punto e virgola e la parola " e" e' soppressa.
 2 Alla fine del paragrafo e, il punto e' sostituito da un punto e virgola.
 3  E'  aggiunto  un  nuovo paragrafo f, la cui formulazione e' la seguente:
 "f fa qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 26, paragrafo 2."
 Articolo 6
 
 L'articolo  27  della  Convenzione  diviene l'articolo 26 e la sua formulazione e' modificata come segue:
 "  Articolo  26 (Formazione del giudice unico, comitati, Sezioni e Sezione  allargata).  -  1  Per  esaminare  i  casi presentati al suo cospetto,  la Corte siede in formazione di giudice unico, in comitati di  tre  giudici,  in  Sezioni  di  sette  giudici  ed in una Sezione allargata   di   diciassette   giudici.   Le   sezioni   della  Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.
 2 A richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri  puo',  con  una  decisione  unanime  e  per  un determinato periodo, ridurre a cinque il numero dei giudici delle Sezioni.
 3  Un  giudice che siede in quanto giudice unico non esamina alcun ricorso  presentato  contro  l'Alta  Parte  contraente a titolo della quale questo giudice e' stato eletto.
 4  Il  giudice  eletto  a titolo di un'Alta Parte contraente della controversia  e'  membro  di  diritto  della  Sezione e della Sezione allargata.  Qualora  il  giudice  fosse  assente,  o  non in grado di assolvere  le  sue  funzioni,  la persona scelta dal presidente della Corte  su  di  un  elenco  preliminarmente  sottoposto  da tale Parte esercita le sue funzioni in qualita' di giudice.
 5 Fanno altresi' parte della Sezione allargata il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando il caso e' deferito  alla  Sezione  allargata  in forza dell'articolo 43, nessun giudice  della  Sezione che ha pronunziato la sentenza puo' avervi un seggio,  ad  eccezione del Presidente della Sezione e del giudice che ha  esercitato  le  sue  funzioni a titolo dell'Alta Parte contraente interessata".
 Articolo 7
 
 Dopo  il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 e' inserito nella Convenzione, con la seguente formulazione:
 "Articolo  27 (Competenza del giudice unico). - 1 Un giudice unico puo'  dichiarare  che un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 e'  irricevibile  oppure  radiarlo  dal ruolo quando questa decisione puo' essere presa senza esame complementare.
 2 La decisione e' definitiva.
 3  Se il giudice unico non dichiara che il ricorso e' irricevibile o  non  lo  cancella  dal ruolo, lo trasmette ad un comitato o ad una Sezione per l'esame complementare ".
 Articolo 8
 
 L'Articolo 28 della Convenzione e' modificato come segue:
 "Articolo  28 (Competenza dei comitati). - 1 Un comitato investito da  un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 puo', con un voto unanime:
 a  dichiararlo  irricevibile  o  radiarlo  dal  ruolo  quando una siffatta  decisione  puo'  essere  adottata  senza esame preliminare; oppure
 b   dichiararlo  ricevibile  e  pronunziare  contestualmente  una decisione  in merito quando la questione relativa all'interpretazione o  all'applicazione  della  Convenzione  o dei suoi Protocolli che e' all'origine  del  caso,  e'  oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.
 
 2  Le  decisioni  e  le  sentenze  di  cui  al  paragrafo  1  sono definitive.
 3  Se  il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della  controversia  non fa parte del Comitato, quest'ultimo puo', in qualsiasi  momento  della  procedura  invitarlo  a  partecipare  alla procedura  in  sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di  tutti  i  fattori  pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa   Parte  ha  contestato  l'applicazione  della  procedura  del paragrafo 1.b".
 Articolo 9
 
 L'articolo 29 della Convenzione e' emendato come segue:
 1  La formulazione del paragrafo 1 e' modificata come segue: " Se nessuna  decisione  e' stata presa in forza degli articoli 27 o 28, e se nessuna decisione e' stata adottata in forza dell'articolo 28, una Sezione  si  pronuncia  sulla  ricevibilita' ed il merito dei ricorsi individuali  presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilita' puo' essere presa separatamente".
 2  Si  aggiunge  alla  fine  del  paragrafo  2  una  nuova frase, formulata  come segue: "Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali,   la   decisione   sulla   ricevibilita'   viene   presa separatamente".
 3 Il paragrafo 3 e' soppresso.
 Articolo 10
 
 L'articolo 31 della Convenzione e' emendato come segue;
 1 Alla fine del paragrafo a, il termine " e" e' soppresso.
 2  Il  paragrafo  b diviene il paragrafo c ed un nuovo paragrafo b viene  inserito  con la seguente formulazione:  "b si pronuncia sulle questioni  di  cui la Corte e' investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e"
 Articolo 11
 
 L'articolo 32 della Convenzione e' emendato come segue.
 Alla  fine  del  paragrafo  1,  una  virgola  ed il numero 46 sono inseriti dopo il numero 34.
 Articolo 12
 
 Il  paragrafo  3  dell'articolo 35 della Convenzione e' modificato come segue:
 "  3  La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:
 a)  che  il  ricorso  e'  incompatibile con le disposizioni della Convenzione   o  dei  suoi  Protocolli,  manifestamente  infondato  o abusivo; oppure
 b)  che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che  il  rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai  suoi  Protocolli  non  esiga  un  esame  del  ricorso per quanto riguarda  il  merito  e  a patto di non rigettare, per questa ragione alcuna  causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno".
 Articolo 13
 
 Un  nuovo paragrafo 3 e' aggiunto alla fine dell'articolo 36 della Convenzione,  con  la  seguente  formulazione:   "  In qualsiasi caso dinanzi  ad una Sezione o ad una Sezione allargata, il Commissario ai diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa puo' presentare osservazioni scritte e partecipare alle udienze".
 Articolo 14
 
 L'articolo 38 della Convenzione e' modificato come segue:
 " Articolo 38 (Esame contraddittorio del caso). - La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso,  procede ad un'indagine per lo svolgimento efficace della quale le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie".
 Articolo 15
 
 L'articolo 39 della Convenzione e' modificato come segue:
 "Articolo  39  (Regolamenti  amichevoli). - 1 In qualsiasi momento della   procedura,  la  Corte  puo'  mettersi  a  disposizione  degli interessati  al  fine  di addivenire ad un regolamento amichevole del caso,  nel  rispetto  dei  diritti  dell'Uomo  come lo riconoscono la Convenzione ed i suoi Protocolli.
 2. La procedura descritta al paragrafo 1 e' confidenziale.
 3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal  ruolo  con  una  decisione che si limita ad un breve esposto dei fatti e della soluzione adottata.
 4.  Questa  decisione  e'  trasmessa  al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole come figurano nella decisione.
 Articolo 16
 
 L'articolo 46 della Convenzione e' modificato come segue:
 "Articolo 46 (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze). - 1. Le  Alte  Parti  contraenti  s'impegnano  a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.
 2  La sentenza definitiva della Corte e' trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.
 3  Ove il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza di una sentenza  definitiva  e' intralciata dalla difficolta' d'interpretare tale  sentenza, esso puo' investire la Corte affinche' si pronunzi su tale  questione d'interpretazione. La decisione di investire la Corte e'  presa  con  un voto a maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato.
 4   Ove  il  Comitato  dei  Ministri  ritenga  che  un'Alta  Parte contraente  rifiuti  di  attenersi  ad una sentenza definitiva in una controversia  di  cui  e'  parte,  esso puo', dopo aver messo in mora questa  Parte  e  mediante  una  decisione  adottata  con  un  voto a maggioranza  dei  due  terzi  dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio   nel   Comitato,   investire   la   Corte   della   questione dell'osservanza  di questa Parte degli obblighi relativi al paragrafo 1.
 5  Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinche' esamini i provvedimenti da adottare. Qualora la Corte accerti che non vi e' stata violazione del paragrafo  1,  essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri, il quale decide di porre fine al suo esame"
 Articolo 17
 
 L'articolo 59 della Convenzione e' emendato come segue:
 1   Viene   inserito  un  nuovo  paragrafo  2,  con  la  seguente formulazione:
 "L'Unione europea puo' aderire alla presente Convenzione"
 2 I paragrafi 2,3, e 4 divengono rispettivamente i paragrafi 3,4, e 5.
 
 Disposizioni finali e transitorie
 Articolo 18
 
 1  Il  Presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del  Consiglio  d'Europa,  firmatari  della  Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:
 a)  firma  senza  riserva  di  ratifica,  di  accettazione  o  di approvazione; oppure
 b)   firma   con  riserva  di  ratifica,  di  accettazione  o  di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
 
 2  Gli  strumenti  di  ratifica, di accettazione o di approvazione saranno  depositati  presso  il  Segretario  Generale  del  Consiglio d'Europa.
 Articolo 19
 
 Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo  alla  scadenza  di un periodo di tre mesi dopo la data in cui  tutte  le  Parti  della  Convenzione  avranno  espresso  il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle norme dell'articolo 18.
 Articolo 20
 
 1 Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni  si  applicano  a  tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte, nonche' a tutte le sentenze la cui esecuzione e' oggetto della sorveglianza del Comitato dei Ministri.
 2 Il nuovo criterio di ricevibilita' inserito dall'articolo 12 del presente   Protocollo   nell'articolo   35,   paragrafo  3  b)  della Convenzione,  non  si  applica ai ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata  in vigore del Protocollo. Entro due anni dopo l'entrata in  vigore  del  presente  Protocollo,  solo  le Sezioni e la Sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilita'.
 Articolo 21
 
 Alla  data di entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del  mandato  dei  giudici  che  compiono  il  loro  primo mandato e' prorogata  a  pieno  titolo  ,  al fine di ottenere un totale di nove anni.  Gli  altri  giudici pongono fine al loro mandato , il quale e' legittimamente prorogato di due anni.
 Articolo 22
 
 Il  Segretario  Generale  del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa:
 a) qualsiasi firma,
 b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
 c)   la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo conformemente all'articolo 19; e
 d)  ogni altro atto notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
 
 In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati , hanno firmato il presente Protocollo.
 Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 , in francese ed in inglese , entrambi  i  testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara'  depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale  del  Consiglio  d'Europa  ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
 
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 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5912):
 
 Presentato  dal  Ministro  degli  affari esteri (Fini) il 9 giugno 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il  23  giugno 2005 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla III commissione il 5 e 7 luglio 2005.
 Esaminato in aula l'8 luglio 2005 ed approvato il 13 luglio 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3546):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il  18  luglio  2005  con  pareri  delle commissioni 1ª,2ª, 5ª, 14ª e commissione  straordinaria  per la tutela e la promozione dei diritti umani.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e 11 ottobre 2005.
 Relazione  scritta  presentata  il 19 ottobre 2005 (atto n. 3546-A relatore sen. Pianetta).
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
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