Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 15 dicembre 2005, n. 279 |
Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in Euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. 3. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
ter; LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3149):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 ottobre 2004. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 28 ottobre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 11ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 3ª commissione il 2 novembre 2004; 23 febbraio 2005. Relazione scritta presentata il 1° marzo 2005 (atto n. 3149-A - relatore sen. Provera). Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5859):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e XI. Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2005 e il 7 luglio 2005. Esaminato in aula l'8 luglio 2005 ed approvato il 13 luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3149 B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, in data 18 luglio 2005 con il parere della commissione 5ª. Esaminato dalla 3ª commissione l'11 ottobre 2005. Relazione scritta presentata il 14 ottobre 2005 (atto n. 3149-C - relatore sen. Provera). Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005. |
| DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI SUL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI(CONVENZIONE DELLE ALPI)
DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI SUL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI(CONVENZIONE DELLE ALPI)
Consapevole dell'importanza da attribuire all'attuazione ed allo sviluppo della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli; Convinta del ruolo determinante che il Segretariato Permanente rivestira' in tale ambito; Ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione delle Alpi e della decisione 7A della VI Conferenza delle Alpi che ha deliberato l'istituzione del Segretariato Permanente; La VII Conferenza delle Alpi delibera quanto segue:
A. Sede del Segretariato Permanente
La Conferenza delle Alpi delibera l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano. Le funzioni saranno cosi' distribuite: La sede di Innsbruck svolgera' le seguenti funzioni: Sede del Segretario Generale e delle funzioni politiche ed amministrative del Segretariato, in particolare - La rappresentanza del Segretariato verso l'esterno; - Le pubbliche relazioni; - Il supporto politico e tecnico della Presidenza.
La sede di Bolzano svolgera' le seguenti funzioni: funzioni tecnico-operative, in particolare: - il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA); - Coordinamento delle attivita' di ricerca alpina (con, inter alla, Grenoble, Innsbruck, Lugano e Monaco di Baviera); - Traduzione ed interpretazione.
Il Vice Segretario Generale assume una responsabilita' speciale per la sede di Bolzano. Le attivita' delta sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Aceademia Europea di Bolzano.
B. Funzioni
1. Il Segretariato Permanente supporta i lavori degli organi istituiti nell'ambito della Convenzione delle Alpi. 2. Secondo quanto stabilito dallo Statuto contenuto nell'Allegato I alla presente Decisione, il Segretariato Permanente svolge principalmente le seguenti funzioni: a) di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli; b) di coordinamento delle attivita' di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi; c) attivita' di pubbliche relazioni; d) amministrativa e di archiviazione.
C. Diritto di proposta
Il Segretariato Permanente puo', nell'ambito delle sue competenze, sottoporre proposte al Comitato Permanente inerenti tutte le questioni relative alla Convenzione delle Alpi ed ai suoi Protocolli.
D. Nomina del Segretario Generale, del Vice-Segretario Generale e dei Segretario Generale ad interim
1. A capo del Segretariato Permanente e' il Segretario Generate. 2. Il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generate sono nominati secondo le modalita' indicate nell'Allegato II. 3. E' nominato quale Segretario Generale ad interim il signor Noel Lebel, che restera' in carica fino alla Vili Conferenza delle Alpi. 4. In questo contesto, i Ministri concordano sui termini allegati a questa decisione (Allegato IV).
E. Privilegi e immunita'
1. Il Segretario Generale e' incaricato, a nome e per conto del Segretariato Permanente, di negoziare un accordo di sede con il Paese ospitante il Segretariato Permanente e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Alpi, a stipulare tale accordo. 2. Il Comitato Permanente viene incaricato di preparare una proposta sulle modalita' per garantire privilegi e immunita' al Segretariato Permanente, al Segretario Generate, ai Vice-Segretario Generale ed ai dipendenti del Segretariato Permanente nelle Parti alla Convenzione delle Alpi diverse dallo Stato di sede.
F. Finanziamento
Il finanziamento del Segretariato Permanente avviene in base alle disposizioni contenute nell'allegato III.
G. Disposizioni finali
1. L'organizzazione interna e le funzioni del Segretariato Permanente sono disciplinate dallo Statuto contenuto nell'Allegato I. 2. Le disposizioni della presente Decisione relative ai Segretario Generale valgono, mutatis mutandis, per il Segretario Generale ad interim. 3. Gli Allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente Decisione. |
| ALLEGATO I
STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI
Articolo 1
Funzioni del Segretariato
1. Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti. 2. Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. Trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli; b. Supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.
3. Il Segretariato coordina le attivita' di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. Funge da unita' centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A); b. Cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; c. Armonizza le attivita' di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati; d. Assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti.
4. Il Segretariato svolge attivita' di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione; b. Cura l'informazione sulle attivita' della Convenzione; c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico; d. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti; e. Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti.
5. Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. Prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell'Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie estraordinarie della Conferenza delle Alpi (Articolo 5, paragrafo 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (Articolo 8 della Convenzione), nonche' le sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; b. Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonche' delle sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; c. Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione; d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilita' appropriata ai documenti in esso contenuti; e. Trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.
6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonche' dalla Conferenza delle Alpi.
7. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente puo' assegnare specifici compiti al Segretariato. Articolo 2
Composizione del Segretariato
1. Il Segretariato e' composto da un Segretario Generale, da un Vice-Segretario Generale e da quattro dipendenti. 2. Ove necessario, il Segretariato potra' avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni. Articolo 3
Segretario Generale
1. il Segretario Generale e' nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione. 2. Il Segretario Generale e' a capo del Segretariato: dirige tutte le attivita' del Segretariato e ne e' responsabile. 3. Il Segretario Generale rappresenta il Segretariato verso l'esterno e puo' concludere i contratti e altri negozi giuridici, secondo il diritto nazionale applicabile, necessari affinche' il Segretariato possa svolgere le proprie funzioni. 4. Il Segretario Generale gestisce le risorse finanziarie destinate al Segretariato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 6 del presente Statuto e nell'Allegato III alla presente Decisione. 5. Il Segretario Generale predispone un rapporto annuale sulle attivita' svolte dal Segretariato e lo presenta alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente. Articolo 4
Vice-Segretario Generale
1. Il Vice-Segretario Generale e' nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione. 2. Il Vice-Segretario generale affianco il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Articolo 5
Dipendenti
I dipendenti sono assunti dal Segretario Generale. Nella selezione dei dipendenti, dovra' essere garantita una considerazione di pari valore delle lingue ufficiali della Convenzione. Articolo 6
Gestione finanziaria del Segretariato
1. Il Segretario Generale prepara un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo annuali e li invia alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente. 2. Il Comitato Permanente considera il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di cui al paragrafo precedente, e sottopone alla Conferenza delle Alpi suoi eventuaii commenti. 3. Il Comitato Permanente puo' in ogni momento incaricare un soggetto indipendente di verificare la gestione finanziaria del Segretariato Permanente. 4. La Conferenza delle Alpi discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Articolo 7
Disposizioni finali
1. Il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale ed il personale del Segretariato svolgono il proprio incarico in maniera indipendente e non potranno in alcun caso ricevere istruzioni da parte di qualsiasi Parte Contraente o altra autorita' esterna. 2. Il rapporto di lavoro tra il Segretariato, da un lato, e il Segretario Generate, il Vice-Segretario Generale e i dipendenti, dall'altro.e' sottoposto alle leggi nazionali dello Stato di sede, per quanto non previsto dalla presente Decisione e dall'Accordo di sede. |
| ALLEGATO II
PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Articolo 1
Ricerca dei candidati
1. Le Parti contraenti effettueranno, sul proprio territorio, una ricerca di candidati, basata su un unico bando internazionale. Tale ricerca dovra' essere basata su principi di trasparenza ed efficienza. Il bando internazionale sara' preparato ed effettuato dal Segretariato Permanente sotto la supervisione del Comitato Permanente. 2. Per la preselezione del candidati, il Comitato Permanente puo' istituire un gruppo di lavoro per preparare una lista dei candidati piu' idonei. Articolo 2
Nomina
La Conferenza delle Alpi delibera per consenso sulla nomina dei Segretario Generale, scegliendolo fra i candidati selezionati ai sensi dell'art. l. Articolo 3
Durata della carica
Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui e' stato nominato. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo 2 del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica dei suo successore. Atticolo 4
Selezione del Vice-Seqretario Generale
1. Il Vice-Segretario Generale viene nominato, su proposta del Segretario Generale, dal Comitato Permanente. Il Segretario Generale ed il Vice-Segretario Generale non devono avere la stessa cittadinanza. 2. Per la procedura di selezione si dovra' prestare attenzione, nei limiti del possibile, a non assegnare contemporaneamente i posti di Segretario Generale e di Vice-Segretario Generale. 3. Per quanto non esplicitamente previsto per il Vice-Segretario Generale, si applicano, per analogia, le disposizioni sul Segretario Generale. |
| ALLEGATO III
FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO
Articolo 1
1. Il budget annuale del Segretariato Permanente per gli anni 2003-2004 e' di 800.000 € (Euro). Tale valore potra' essere riconsiderato al momento della presentazione del successivo bilancio preventivo. L'esercizio finanziario del Segretariato Permanente inizia li' primo gennaio di ogni anno. 2. Il budget annuale di cui al paragrafo precedente e' ripartito tra le Parti contraenti' in quote di contribuzione, secondo la percentuale di ripartizione riportata nella seguente tabella:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 3. Tali percentuali potranno essere riviste, su richiesta di una o piu' Parti, alla Conferenza delle Alpi, in occasione della sua VIII sessione o di quelle successive. Le percentuali restano in vigore fino a nuova, diversa, decisione della Conferenza delle Alpi. 4. I contributi per il finanziamento del Segretariato Permanente saranno versati il prima possibile, per assicurare la continuita' nella gestione del Segretariato Permanente stesso. Articolo 2
1. Contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti in qualunque momento e possono essere usati per finanziare specifiche attivita'. Tali contributi possono essere effettuati anche in-kind. 2. I contributi devono essere versati in Euro direttamene sul conto corrente del Segretariato. Articolo 3
Lo stipendio annuale lordo del Segretario Generale ad interim sara' compreso tra un minimo di € 70.000 ed un massimo di € 100.000. L'importo preciso della sua retribuzione sara' stabilito dal Comitato Permanente successivo alla sua nomina. Articolo 4
Lo stipendio del Segretario Generale sara' definito dopo la stipula dell'accordo di sede. |
| ALLEGATO IV
I Ministri convengono di attribuire al candidato francese la funzione di Segretario Generale ad interim della Convenzione delle Alpi. L'Italia ritira la riserva sui meccanismi di implementazione. I Ministri concordano che durante il mandato dei Segretario Generale ad interim, il Vice Segretario Generale debba essere di madre lingua tedesca e un membro del segretariato di madre lingua slovena. L'Italia finanziera' un esperto da designare a cura della Slovenia che operera' a Bolzano. Accordo
fra
il Governo della Repubblica italiana
e
il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano
PREMESSO
- Che tra gli Stati dell'Arco alpino e' stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 la Convenzione per la protezione delle Alpi con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993; - Che in data 30 ottobre 2000 la VI^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'avvio delle procedure per l'istituzione del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e per la selezione delle citta' candidate ad ospitare la sede di detto Segretariato; - Che a seguito del Bando nazionale emanato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 Dicembre 2001, l'Italia ha individuato la citta' di Bolzano quale miglior sede nazionale da candidare ad ospitare il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi; - Che in data 19 novembre 2002 la VII^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano; - che in base alla Decisione della VII^ Conferenza delle Alpi la sede di Bolzano svolgera' funzioni tecnico-operative, ed in particolare quelle riguardanti: - Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA); - Il Coordinamento delle attivita' di ricerca alpina; - La traduzione e l'interpretazione;
- che in base alla citata Decisione, le attivita' della Sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC);
VISTO
- La Convenzione tra il Ministero italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e IEURAC, finalizzata ad assicurare alla sede di Bolzano del Segretariato Permanente un adeguato supporto in termini di personale e di strumenti di lavoro, del 9 gennaio 2002, e allegati; - La Convenzione fra la Provincia autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano, l'Accademia Europea di Bolzano, e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, relativo alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati. Il Governo della Repubblica Italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, manifestando la disponibilita' a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunita' della sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, convengono quanto segue:
-------------------------------------------------------------- Articolo I
Definizioni
Ai fini del presente Accordo: (a) per "Convenzione delle Alpi" si intende la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991. (b) per "decisione della VII Conferenza delle Alpi" si intende la decisione con la quale il 19 novembre 2002 a Merano (Bolzano, Italia), la Conferenza dei Ministri della Convenzione delle Alpi ha istituito il proprio Segretariato permanente con sede ad Innsbruck (Austria) e Sede operativa distaccata a Bolzano (Italia); (c) per "Segretariato" si intende il Segretariato permanente istituito con decisione della VII Conferenza delle Alpi; (d) per "Segretario Generale" si intende il Segretario Generale e il Segretario Generale ad interim, nominato a capo del Segretariato in base alla decisione della VII Conferenza delle Alpi; (e) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; (f) per "Enti competenti di Bolzano" si intendono la Provincia Autonoma, il Comune e l'Accademia Europea di Bolzano che hanno stipulato con il Segretariato permanente della convenzione delle Alpi, una Convenzione relativa alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati, (g) per "Sede di Bolzano" si intende la sede operativa distaccata del Segretariato istituito dalla VII Conferenza delle Alpi, come individuata nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, ed ogni altro luogo in Italia dove avra' occasione di operare il personale e gli esperti del Segretariato; (h) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Segretariato, cosi' come individuati dalla decisione della VII Conferenza delle Alpi; (i) per "Stato" si intende una Parte contraente della Convenzione delle Alpi; (j) per "Rappresentanti degli Stati" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati, i loro supplenti e altri membri che partecipano alle riunioni degli organi della Convenzione delle Alpi; (k) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Segretario Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Segretariato.
---------------------------------------------------------------- Articolo II
Sede operativa di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi
Conformemente alla Decisione della VII^ Conferenza delle Alpi il Segretariato avra' la propria Sede operativa in Bolzano, e dispone di locali strumenti e servizi secondo quanto stabilito nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato stesso, del 13 settembre 2003, e allegati.
---------------------------------------------------------------- Articolo III
Privilegi ed immunita' della Sede di Bolzano
Immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione: (a) La Sede di Bolzano sara' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' accedere alla Sede di Bolzano per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale o di un suo delegato. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale del Segretariato, il consenso di accesso alla sede di Bolzano sara' considerato presunto. (c) Il Segretario Generale impedira' che la sede di Bolzano divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese. (d) I beni di proprieta' del Segretariato ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra misura esecutiva o amministrativa, sempreche' i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Segretariato. (e) Il Segretariato non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunita' nei seguenti casi particolari: (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto del, Segretariato ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento sui personale, senza la clausola arbitrale di cui alIArticolo XIII; (iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo; (iv) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Segretariato.
-------------------------------------------------------------- Articolo IV
Status giuridico
Il Segretariato godra' della personalita' giuridica, in particolare, ha la capacita' di: a) stipulare contratti; b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; e) di stare in giudizio. Nell'ambito della sede di Bolzano, il Segretariato potra' effettuare tutte le attivita' atte a promuovere le sue funzioni quali definite dalle Decisioni della Conferenza delle Alpi. In particolare, potra' convocare riunioni nella sede di Bolzano, o in altro luogo sito in Italia, di concerto con le autorita' italiane competenti.
---------------------------------------------------------------- Articolo V
Responsabilita'
(a) Responsabilita' internazionale
In ragione delle attivita' del Segretariato, svolte su territorio italiano, il Governo non dovra' incorrere in alcun tipo di responsabilita' internazionale per atti o omissioni del Segretariato o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avra' diritto di fare ricorso contro il Segretariato.
(b) Assicurazione per responsabilita'
Il Segretariato dovra' disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilita' ai sensi del presente Accordo.
---------------------------------------------------------------- Articolo VI
Agevolazioni finanziarie
1. Liberta' dalle restrizioni valutarie
Il Segretariato potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potra' disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui alle Decisioni della Conferenza delle Alpi, e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale
(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Segretariato e necessari per la creazione e la gestione della sede di Bolzano, e per l'esercizio delle attivita' ufficiali dello stesso, saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi. (b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorita' italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore, al momento della cessione, ed i tassi in vigore a quel momento.
3. Esenzione dalle imposte
(a) Il Segretariato, le sue proprieta' ed i suoi beni, nei limiti delle sue attivita' ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.
(b) Il Segretariato godra' della non imponibilita' sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attivita' istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. (c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a dazi ed imposte che sono in realta' soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Segretariato.
-------------------------------------------------------------- Articolo VII
Notifica delle nomine
Il Segretariato informera' il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso la sede di Bolzano. Inoltre, il Segretariato inviera' di volta in volta al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona e' un cittadino italiano o residente permanente in Italia. Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Segretariato dovra' fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unita' di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Segretariato ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.
-------------------------------------------------------------- Articolo VIII
Membri del Personale
(a) I membri del personale del Segretariato nonche' gli Esperti di cui all'articolo 1, Iettera (k), godranno nel territorio italiano dal momento del loro reclutamento: (i) di immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questa esenzione non si applica alle controversie di lavoro che potranno sorgere tra il Segretariato ed i membri del personale;
(b) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o non sono residenti permanenti in Italia, godranno, dal momento del loro reclutamento, dei seguenti privilegi ed immunita': (i) esenzione per se stessi, per i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri. Su richiesta del Segretariato, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale, che sono residenti in Italia, sara' accordata la possibilita' di assumere un impiego in Italia; (ii) immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; (iii) stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche; (iv) stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico; (v) diritto di importare in esenzione fiscale, franco dogana e senza altre imposizioni, restrizioni o limitazioni alle importazioni del loro mobilio e di altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o piu' invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione fiscale i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli; (vi) esenzione dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Segretariato. (vii) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
(c) Le esenzioni ai sensi del presente Accordo non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi. (d) Gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, nonche', i dipendenti del Segretariato impiegati presso la sede di Innsbruck, in missione sul territorio italiano per il Segretariato, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui ai precedenti commi (a) (i), (b) (i) (ii) e (iii). (e) I privilegi e le immunita' previsti nel presente Accordo non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Segretariato. (f) Ogni anno il Segretariato comunichera' al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni del presente Accordo.
-------------------------------------------------------------- Articolo IX
Segretario Generale
(a) Il Segretario Generale godra', nel territorio della Repubblica Italiana, dal momento della sua nomina, della immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. (b) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina godra', oltre della immunita' prevista alla lettera (a), delle seguenti immunita' e privilegi: (i) immunita' dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare; (ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) esenzione, per lui e per i familiari conviventi a carico, dalle misure restrittive relative all'immigrazione; (v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri del personale delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
(c) Il Segretario Generale, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, godra', nel territorio della Repubblica, oltre che della immunita' prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunita': (i) immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; (ii) immunita', dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, pero', alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.
(d) L'immunita' dalla giurisdizione non si applichera' in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. (e) I privilegi e le immunita' di cui sopra saranno accordate al membro del personale che sostituira' il Segretario Generale in sua assenza.
-------------------------------------------------------------- Articolo X
Oggetto dei privilegi e delle immunita'
L'oggetto dei privilegi e delle immunita', concessi in base al presente Accordo ai Membri del personale ed agli Esperti del Segretariato, sara' esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Segretariato e l'indipendenza delle persone a cui sono concessi. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunita' avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato. Il Segretariato avra' il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita' quando dovesse ritenere che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Segretariato. Il Segretariato cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunita' e facilitazioni di cui al presente Accordo.
-------------------------------------------------------------- Articolo XI
Comunicazioni
(a) Tutte le comunicazioni dirette al Segretariato, o ai Membri del personale e agli Esperti del Segretariato nella Sede di Bolzano, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Segretariato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. (b) Il Segretariato avra' diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunita' accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.
-------------------------------------------------------------- Articolo XII
Sicurezza sociale
Nella misura in cui il Segretariato gestisca un sistema di sicurezza sociale, o nel caso in cui un Membro del personale, o un esperto, decida di avvalersi di altro sistema di sicurezza sociale, il Segretariato, il suo Segretario Generale ed i Membri del personale, e gli esperti, saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorita' italiane per la sicurezza sociale. Un accordo ad hoc sara' concluso tra il Governo ed il Segretariato al fine di formalizzare tale esenzione.
-------------------------------------------------------------- Articolo XIII
Contratti
Il Segretariato stabilira' procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, il Segretariato inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Il Segretariato dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe, al fine di consentire al Segretariato stesso di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.
-------------------------------------------------------------- Articolo XIV
Composizione delle controversie
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalita' convenuta, sara', su richiesta di una delle due Parti sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Segretariato ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri cosi' designati eleggeranno un terzo arbitro che fungera' da presidente del tribunale. Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sara' applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara' stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sara' determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 (4) del proprio Statuto.
-------------------------------------------------------------- Articolo XV
Accordi supplementari
Il Governo ed il Segretariato potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.
-------------------------------------------------------------- Articolo XVI
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalita' richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
-------------------------------------------------------------- Articolo XVII
Revisione e cessazione
(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti. (b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potra' essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.
-------------------------------------------------------------- Articolo XVIII
Durata dell'Accordo
Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVII, il presente Accordo restera' in vigore fino a che il Segretariato avra' la Sede di Bolzano. Fatto a Bolzano, il 13 settembre 2003, in due originali in lingua italiana.
Per il Governo della Repubblica | Per il Segretariato permanente Italiana | della Convenzione delle Alpi --------------------------------------------------------------------- Il Ministro degli Affari Esteri | Il Segretario generale a.i. --------------------------------------------------------------------- On. Franco Frattini | Sig. Noel Lebel |
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