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| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 15 dicembre 2005, n. 279 |  | Ratifica  ed  esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi  sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle  Alpi,  con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri  dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche'  dell'Accordo  fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato  permanente  della  Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Decisione   VII/2   della  Conferenza  delle  Alpi  sul  Segretariato permanente  della  Convenzione  per  la  protezione  delle  Alpi, con Allegati,   adottata  a  Merano  il  19 novembre  2002  dai  Ministri dell'ambiente  dei  Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente  della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.   Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Decisione  ed all'Accordo  di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata    in    vigore,   in   conformita'   con   quanto   disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge, valutato  in  Euro  489.060  annui  a  decorrere  dall'anno  2005, si provvede   mediante   corrispondente   utilizzo   dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge  anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
 3.   Agli  eventuali  nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al  bilancio  del  Segretariato  permanente, a norma dell'articolo 1, comma   3,   dell'Allegato   III   alla   Decisione   VII/2,  di  cui all'articolo 1  della  presente  legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.
 4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 ter; LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3149):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 15 ottobre 2004.
 Assegnato  alla  3ª commissione (Affari esteri) in sede
 referente,  il 28 ottobre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  5ª,  6ª,  9ª,  11ª,  13ª  e  parlamentare  per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  2 novembre 2004;
 23 febbraio 2005.
 Relazione  scritta presentata il 1° marzo 2005 (atto n.
 3149-A - relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5859):
 
 Assegnato  alla III commissione (Affari esteri) in sede
 referente,  con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII
 e XI.
 Esaminato  dalla III commissione il 14 giugno 2005 e il
 7 luglio 2005.
 Esaminato  in  aula  l'8 luglio  2005  ed  approvato il
 13 luglio 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3149 B):
 
 Assegnato   alla   3ª   commissione   (Affari   esteri,
 emigrazione)  in sede referente, in data 18 luglio 2005 con
 il parere della commissione 5ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione l'11 ottobre 2005.
 Relazione  scritta  presentata il 14 ottobre 2005 (atto
 n. 3149-C - relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 |  |  |  | DECISIONE  DELLA  CONFERENZA  DELLE  ALPI SUL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA  CONVENZIONE  PER  LA  PROTEZIONE  DELLE ALPI(CONVENZIONE DELLE ALPI) 
 DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI SUL SEGRETARIATO
 PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE
 ALPI(CONVENZIONE DELLE ALPI)
 
 Consapevole  dell'importanza  da attribuire all'attuazione ed allo sviluppo della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;
 Convinta  del  ruolo  determinante  che il Segretariato Permanente rivestira' in tale ambito;
 Ai  sensi  dell'Articolo  9  della  Convenzione delle Alpi e della decisione  7A  della  VI  Conferenza  delle  Alpi  che  ha deliberato l'istituzione del Segretariato Permanente;
 La VII Conferenza delle Alpi delibera quanto segue:
 
 A. Sede del Segretariato Permanente
 
 La  Conferenza  delle  Alpi  delibera l'istituzione della sede del Segretariato  Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano.
 Le funzioni saranno cosi' distribuite:
 La sede di Innsbruck svolgera' le seguenti funzioni:
 Sede  del  Segretario  Generale  e  delle  funzioni politiche ed amministrative del Segretariato, in particolare
 - La rappresentanza del Segretariato verso l'esterno;
 - Le pubbliche relazioni;
 - Il supporto politico e tecnico della Presidenza.
 
 La sede di Bolzano svolgera' le seguenti funzioni:
 funzioni tecnico-operative, in particolare:
 - il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA);
 - Coordinamento  delle  attivita' di ricerca alpina (con, inter alla, Grenoble, Innsbruck, Lugano e Monaco di Baviera);
 - Traduzione ed interpretazione.
 
 Il  Vice  Segretario  Generale assume una responsabilita' speciale per la sede di Bolzano.
 Le  attivita' delta sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da  finanziamenti  del Governo italiano e dal supporto dell'Aceademia Europea di Bolzano.
 
 B. Funzioni
 
 1.  Il  Segretariato  Permanente  supporta  i  lavori degli organi istituiti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.
 2.  Secondo quanto stabilito dallo Statuto contenuto nell'Allegato I   alla   presente  Decisione,  il  Segretariato  Permanente  svolge principalmente le seguenti funzioni:
 a) di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli;
 b) di coordinamento delle attivita' di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi;
 c) attivita' di pubbliche relazioni;
 d) amministrativa e di archiviazione.
 
 C. Diritto di proposta
 
 Il Segretariato Permanente puo', nell'ambito delle sue competenze, sottoporre   proposte   al  Comitato  Permanente  inerenti  tutte  le questioni relative alla Convenzione delle Alpi ed ai suoi Protocolli.
 
 D. Nomina del Segretario Generale, del Vice-Segretario Generale e dei
 Segretario Generale ad interim
 
 1. A capo del Segretariato Permanente e' il Segretario Generate.
 2.  Il  Segretario  Generale  e  il  Vice-Segretario Generate sono nominati secondo le modalita' indicate nell'Allegato II.
 3. E' nominato quale Segretario Generale ad interim il signor Noel Lebel, che restera' in carica fino alla Vili Conferenza delle Alpi.
 4.  In questo contesto, i Ministri concordano sui termini allegati a questa decisione (Allegato IV).
 
 E. Privilegi e immunita'
 
 1.  Il  Segretario  Generale e' incaricato, a nome e per conto del Segretariato Permanente, di negoziare un accordo di sede con il Paese ospitante  il Segretariato Permanente e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Alpi, a stipulare tale accordo.
 2.  Il  Comitato  Permanente  viene  incaricato  di  preparare una proposta  sulle  modalita'  per  garantire  privilegi  e immunita' al Segretariato  Permanente,  al Segretario Generate, ai Vice-Segretario Generale  ed  ai  dipendenti  del Segretariato Permanente nelle Parti alla Convenzione delle Alpi diverse dallo Stato di sede.
 
 F. Finanziamento
 
 Il  finanziamento del Segretariato Permanente avviene in base alle disposizioni contenute nell'allegato III.
 
 G. Disposizioni finali
 
 1.   L'organizzazione  interna  e  le  funzioni  del  Segretariato Permanente sono disciplinate dallo Statuto contenuto nell'Allegato I.
 2. Le disposizioni della presente Decisione relative ai Segretario Generale  valgono,  mutatis  mutandis,  per il Segretario Generale ad interim.
 3.  Gli  Allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente Decisione.
 |  |  |  | ALLEGATO I 
 STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE
 DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI
 
 Articolo 1
 
 Funzioni del Segretariato
 
 1.   Il   Segretariato  Permanente  svolge  le  funzioni  ad  esso attribuite  dal  paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
 2.   Il   Segretariato  fornisce  supporto  tecnico,  logistico  e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.  Nell'ambito  di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 a.  Trasmette  i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli   compilati   dalle   Parti  Contraenti,  e  li  sottopone all'organo   competente   per   la   verifica  dell'attuazione  della Convenzione e dei suoi Protocolli;
 b.  Supporta  l'organo competente per la verifica dell'attuazione della  Convenzione  e  dei  suoi  Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.
 
 3.   Il   Segretariato   coordina  le  attivita'  di  ricerca,  di osservazione  e  di  informazione  in  relazione  alle  Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti:
 a.  Funge  da  unita'  centrale  di  coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A);
 b.  Cura  l'effettuazione  di  studi  e  ricerche  secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
 c.  Armonizza  le  attivita'  di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati;
 d.  Assicura  il  coordinamento  necessario  con  le  istituzioni internazionali competenti.
 
 4.  Il  Segretariato  svolge  attivita' di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti:
 a.  Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione;
 b. Cura l'informazione sulle attivita' della Convenzione;
 c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico;
 d.  Risponde  alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti;
 e.  Stabilisce  contatti  con  altre  istituzioni  internazionali competenti.
 
 5.   Il   Segretariato   svolge   funzioni   amministrative  e  di archiviazione.  In  tale  ambito,  esso  svolge,  in  particolare,  i seguenti compiti:
 a.  Prepara  ed  organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell'Articolo 5 paragrafo 2 della    Convenzione    ("Presidenza"),    le    sessioni   ordinarie estraordinarie della Conferenza delle Alpi (Articolo 5, paragrafo 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (Articolo 8 della  Convenzione),  nonche'  le sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
 b.  Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi  e  delle riunioni del Comitato Permanente, nonche' delle sedute di  lavoro  degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo  quanto  stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente;
 c.  Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione;
 d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce   un'accessibilita'   appropriata  ai  documenti  in  esso contenuti;
 e.  Trasmette  i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.
 
 6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata  dalle  disposizioni  della  Convenzione  e dei Protocolli, nonche' dalla Conferenza delle Alpi.
 
 7.  Nell'ambito  di  tali  funzioni,  il  Comitato Permanente puo' assegnare specifici compiti al Segretariato.
 Articolo 2
 
 Composizione del Segretariato
 
 1.  Il  Segretariato  e' composto da un Segretario Generale, da un Vice-Segretario Generale e da quattro dipendenti.
 2.  Ove  necessario,  il Segretariato potra' avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni.
 Articolo 3
 
 Segretario Generale
 
 1.  il  Segretario  Generale  e'  nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.
 2. Il Segretario Generale e' a capo del Segretariato: dirige tutte le attivita' del Segretariato e ne e' responsabile.
 3.  Il  Segretario  Generale  rappresenta  il  Segretariato  verso l'esterno  e  puo'  concludere  i contratti e altri negozi giuridici, secondo  il  diritto  nazionale  applicabile,  necessari affinche' il Segretariato possa svolgere le proprie funzioni.
 4.   Il   Segretario  Generale  gestisce  le  risorse  finanziarie destinate  al  Segretariato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 6 del presente Statuto e nell'Allegato III alla presente Decisione.
 5.  Il  Segretario  Generale  predispone un rapporto annuale sulle attivita' svolte dal Segretariato e lo presenta alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.
 Articolo 4
 
 Vice-Segretario Generale
 
 1. Il Vice-Segretario Generale e' nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione.
 2. Il  Vice-Segretario  generale  affianco  il Segretario Generale nello  svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
 Articolo 5
 
 Dipendenti
 
 I dipendenti sono assunti dal Segretario Generale. Nella selezione dei  dipendenti,  dovra'  essere garantita una considerazione di pari valore delle lingue ufficiali della Convenzione.
 Articolo 6
 
 Gestione finanziaria del Segretariato
 
 1.  Il  Segretario  Generale  prepara un bilancio preventivo ed un bilancio  consuntivo  annuali e li invia alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.
 2.  Il  Comitato Permanente considera il bilancio preventivo ed il bilancio  consuntivo di cui al paragrafo precedente, e sottopone alla Conferenza delle Alpi suoi eventuaii commenti.
 3.  Il  Comitato  Permanente  puo'  in  ogni momento incaricare un soggetto  indipendente  di  verificare  la  gestione  finanziaria del Segretariato Permanente.
 4.  La  Conferenza  delle  Alpi  discute  e  approva  il  bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.
 Articolo 7
 
 Disposizioni finali
 
 1.  Il  Segretario  Generale,  il  Vice-Segretario  Generale ed il personale  del  Segretariato  svolgono il proprio incarico in maniera indipendente  e  non  potranno  in  alcun caso ricevere istruzioni da parte di qualsiasi Parte Contraente o altra autorita' esterna.
 2.  Il  rapporto  di  lavoro tra il Segretariato, da un lato, e il Segretario  Generate,  il  Vice-Segretario  Generale  e i dipendenti, dall'altro.e'  sottoposto  alle  leggi nazionali dello Stato di sede, per  quanto  non  previsto dalla presente Decisione e dall'Accordo di sede.
 |  |  |  | ALLEGATO II 
 PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE
 DEL VICE-SEGRETARIO GENERALE
 
 Articolo 1
 
 Ricerca dei candidati
 
 1.  Le Parti contraenti effettueranno, sul proprio territorio, una ricerca  di  candidati, basata su un unico bando internazionale. Tale ricerca   dovra'   essere   basata  su  principi  di  trasparenza  ed efficienza. Il bando internazionale sara' preparato ed effettuato dal Segretariato   Permanente   sotto   la   supervisione   del  Comitato Permanente.
 2.  Per la preselezione del candidati, il Comitato Permanente puo' istituire  un  gruppo di lavoro per preparare una lista dei candidati piu' idonei.
 Articolo 2
 
 Nomina
 
 La  Conferenza  delle  Alpi delibera per consenso sulla nomina dei Segretario  Generale,  scegliendolo  fra  i  candidati selezionati ai sensi dell'art. l.
 Articolo 3
 
 Durata della carica
 
 Il  Segretario  Generale  assume  le sue funzioni entro i tre mesi successivi  alla Conferenza delle Alpi in cui e' stato nominato. Dura in  carica  quattro  anni e puo' essere confermato una sola volta per altri  due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo  2  del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica dei suo successore.
 Atticolo 4
 
 Selezione del Vice-Seqretario Generale
 
 1.  Il  Vice-Segretario  Generale  viene nominato, su proposta del Segretario  Generale, dal Comitato Permanente. Il Segretario Generale ed   il   Vice-Segretario   Generale   non  devono  avere  la  stessa cittadinanza.
 2.  Per  la  procedura di selezione si dovra' prestare attenzione, nei  limiti del possibile, a non assegnare contemporaneamente i posti di Segretario Generale e di Vice-Segretario Generale.
 3.  Per  quanto non esplicitamente previsto per il Vice-Segretario Generale,  si applicano, per analogia, le disposizioni sul Segretario Generale.
 |  |  |  | ALLEGATO III 
 FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO
 
 Articolo 1
 
 1.  Il  budget  annuale  del  Segretariato Permanente per gli anni 2003-2004   e'  di  800.000  €  (Euro).  Tale  valore  potra'  essere riconsiderato  al momento della presentazione del successivo bilancio preventivo.   L'esercizio  finanziario  del  Segretariato  Permanente inizia li' primo gennaio di ogni anno.
 2.  Il  budget annuale di cui al paragrafo precedente e' ripartito tra  le  Parti  contraenti'  in  quote  di  contribuzione, secondo la percentuale di ripartizione riportata nella seguente tabella:
 
 ---->    Parte di provvedimento in formato grafico   <----
 3. Tali percentuali potranno essere riviste, su richiesta di una o piu'  Parti,  alla Conferenza delle Alpi, in occasione della sua VIII sessione  o  di  quelle  successive. Le percentuali restano in vigore fino a nuova, diversa, decisione della Conferenza delle Alpi.
 4.  I  contributi per il finanziamento del Segretariato Permanente saranno  versati  il  prima  possibile, per assicurare la continuita' nella gestione del Segretariato Permanente stesso.
 Articolo 2
 
 1.   Contributi  volontari  possono  essere  versati  dalle  Parti contraenti in qualunque momento e possono essere usati per finanziare specifiche attivita'. Tali contributi possono essere effettuati anche in-kind.
 2.  I  contributi  devono  essere  versati in Euro direttamene sul conto corrente del Segretariato.
 Articolo 3
 
 Lo  stipendio  annuale  lordo  del  Segretario Generale ad interim sara'  compreso tra un minimo di € 70.000 ed un massimo di € 100.000. L'importo preciso della sua retribuzione sara' stabilito dal Comitato Permanente successivo alla sua nomina.
 Articolo 4
 
 Lo  stipendio  del  Segretario  Generale  sara'  definito  dopo la stipula dell'accordo di sede.
 |  |  |  | ALLEGATO IV 
 I  Ministri  convengono  di  attribuire  al  candidato francese la funzione  di  Segretario  Generale ad interim della Convenzione delle Alpi.
 L'Italia ritira la riserva sui meccanismi di implementazione.
 I  Ministri  concordano  che  durante  il  mandato  dei Segretario Generale  ad  interim,  il  Vice  Segretario Generale debba essere di madre  lingua  tedesca  e  un membro del segretariato di madre lingua slovena.
 L'Italia finanziera' un esperto da designare a cura della Slovenia che operera' a Bolzano.
 Accordo
 
 fra
 
 il Governo della Repubblica italiana
 
 e
 
 il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi
 relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano
 
 PREMESSO
 
 - Che tra gli Stati dell'Arco alpino e' stata firmata a Salisburgo il  7  novembre  1991 la Convenzione per la protezione delle Alpi con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993;
 - Che  in  data  30  ottobre  2000 la VI^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'avvio delle procedure per l'istituzione del Segretariato Permanente  della  Convenzione  delle  Alpi  e per la selezione delle citta' candidate ad ospitare la sede di detto Segretariato;
 - Che  a  seguito  del  Bando  nazionale  emanato  con Decreto del Ministro  dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 Dicembre 2001, l'Italia ha individuato la citta' di Bolzano quale miglior sede nazionale  da  candidare ad ospitare il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi;
 - Che  in  data  19 novembre 2002 la VII^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione  delle  Alpi  a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano;
 - che  in  base alla Decisione della VII^ Conferenza delle Alpi la sede   di   Bolzano   svolgera'  funzioni  tecnico-operative,  ed  in particolare quelle riguardanti:
 - Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA);
 - Il Coordinamento delle attivita' di ricerca alpina;
 - La traduzione e l'interpretazione;
 
 - che  in  base  alla citata Decisione, le attivita' della Sede di Bolzano  saranno  parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC);
 
 VISTO
 
 - La  Convenzione  tra il Ministero italiano dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio e IEURAC, finalizzata ad assicurare alla sede di  Bolzano  del  Segretariato  Permanente  un  adeguato  supporto in termini  di personale e di strumenti di lavoro, del 9 gennaio 2002, e allegati;
 - La  Convenzione  fra la Provincia autonoma di Bolzano, il Comune di  Bolzano,  l'Accademia  Europea  di  Bolzano,  e  il  Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, relativo alle condizioni per la  messa  a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa  distaccata  di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati.
 Il  Governo della Repubblica Italiana e il Segretariato permanente della  Convenzione  delle  Alpi,  manifestando  la  disponibilita'  a concludere  un  accordo per definire i privilegi e le immunita' della sede  operativa  distaccata  di  Bolzano  del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, convengono quanto segue:
 
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 Articolo I
 
 Definizioni
 
 Ai fini del presente Accordo:
 (a) per "Convenzione delle Alpi" si intende la Convenzione per la protezione  delle  Alpi,  con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991.
 (b) per "decisione della VII Conferenza delle Alpi" si intende la decisione  con  la  quale  il  19  novembre  2002  a Merano (Bolzano, Italia),  la  Conferenza dei Ministri della Convenzione delle Alpi ha istituito  il  proprio  Segretariato permanente con sede ad Innsbruck (Austria) e Sede operativa distaccata a Bolzano (Italia);
 (c)  per  "Segretariato"  si  intende  il Segretariato permanente istituito con decisione della VII Conferenza delle Alpi;
 (d) per "Segretario Generale" si intende il Segretario Generale e il  Segretario  Generale ad interim, nominato a capo del Segretariato in base alla decisione della VII Conferenza delle Alpi;
 (e)   per  "Governo"  si  intende  il  Governo  della  Repubblica Italiana;
 (f)  per  "Enti  competenti di Bolzano" si intendono la Provincia Autonoma,  il  Comune  e  l'Accademia  Europea  di  Bolzano che hanno stipulato  con  il  Segretariato  permanente  della convenzione delle Alpi,  una  Convenzione  relativa  alle  condizioni  per  la  messa a disposizione  di  locali,  strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata  di  Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati,
 (g) per "Sede di Bolzano" si intende la sede operativa distaccata del  Segretariato  istituito  dalla  VII  Conferenza delle Alpi, come individuata nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato  permanente  della Convenzione delle Alpi, ed ogni altro luogo  in  Italia  dove avra' occasione di operare il personale e gli esperti del Segretariato;
 (h)  per  "Membri  del  Personale"  si  intendono  i  membri  del personale  del  Segretariato,  cosi' come individuati dalla decisione della VII Conferenza delle Alpi;
 (i) per "Stato" si intende una Parte contraente della Convenzione delle Alpi;
 (j)  per  "Rappresentanti  degli Stati" si intendono i capi delle delegazioni  degli  Stati,  i  loro  supplenti  e  altri  membri  che partecipano alle riunioni degli organi della Convenzione delle Alpi;
 (k) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale,  nominata  dal Segretario Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Segretariato.
 
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 Articolo II
 
 Sede operativa di Bolzano del Segretariato permanente
 della Convenzione delle Alpi
 
 Conformemente  alla  Decisione della VII^ Conferenza delle Alpi il Segretariato avra' la propria Sede operativa in Bolzano, e dispone di locali strumenti e servizi secondo quanto stabilito nella Convenzione tra  gli  Enti competenti di Bolzano e il Segretariato stesso, del 13 settembre 2003, e allegati.
 
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 Articolo III
 
 Privilegi ed immunita' della Sede di Bolzano
 
 Immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione:
 (a) La Sede di Bolzano sara' inviolabile.
 (b)  Nessun  agente  o  funzionario  della  Repubblica Italiana o chiunque   eserciti   una  pubblica  funzione  sul  territorio  della Repubblica   Italiana  potra'  accedere  alla  Sede  di  Bolzano  per esercitarvi  le  proprie  funzioni  senza  il consenso del Segretario Generale  o  di  un  suo  delegato. In caso di calamita' naturali, di incendio  o  di  altro  evento  che  esiga  immediatamente  misure di protezione  per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario   perseguire  fatti  criminosi,  ad  eccezione  di  quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale del Segretariato, il consenso di accesso alla sede di Bolzano sara' considerato presunto.
 (c)  Il  Segretario  Generale  impedira'  che  la sede di Bolzano divenga  rifugio  per  coloro  che  cercano di sfuggire ad una misura restrittiva  della  liberta'  personale disposta in esecuzione di una legge  della  Repubblica  Italiana  o  che  sono ricercati per essere estradati in un altro paese.
 (d)  I  beni  di  proprieta'  del Segretariato ed i suoi archivi, ovunque  situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da sequestro o  pignoramento,  requisizione,  confisca,  esproprio  e da qualsiasi altra  misura  esecutiva  o  amministrativa,  sempreche' i beni e gli archivi  siano  direttamente  destinati  al  perseguimento  dei  fini istituzionali del Segretariato.
 (e) Il Segretariato non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e  dalla  esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunita' nei seguenti casi particolari:
 (i)  in  relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni  derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al,  o  e' utilizzato per conto del, Segretariato ovvero in relazione ad  una  violazione  del  codice  stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
 (ii)  in  relazione  a  contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento sui personale, senza la clausola arbitrale di cui alIArticolo XIII;
 (iii)  in  relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo;
 (iv)  in  relazione  ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Segretariato.
 
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 Articolo IV
 
 Status giuridico
 
 Il   Segretariato   godra'   della   personalita'   giuridica,  in particolare, ha la capacita' di:
 a) stipulare contratti;
 b)  acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; e) di stare in  giudizio.  Nell'ambito  della  sede  di  Bolzano, il Segretariato potra'  effettuare  tutte  le  attivita'  atte  a  promuovere  le sue funzioni  quali definite dalle Decisioni della Conferenza delle Alpi. In particolare, potra' convocare riunioni nella sede di Bolzano, o in altro  luogo  sito  in  Italia, di concerto con le autorita' italiane competenti.
 
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 Articolo V
 
 Responsabilita'
 
 (a) Responsabilita' internazionale
 
 In  ragione delle attivita' del Segretariato, svolte su territorio italiano,   il   Governo  non  dovra'  incorrere  in  alcun  tipo  di responsabilita'  internazionale per atti o omissioni del Segretariato o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle  loro  funzioni.  Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei  confronti del Governo, esso avra' diritto di fare ricorso contro il Segretariato.
 
 (b) Assicurazione per responsabilita'
 
 Il Segretariato dovra' disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilita' ai sensi del presente Accordo.
 
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 Articolo VI
 
 Agevolazioni finanziarie
 
 1. Liberta' dalle restrizioni valutarie
 
 Il  Segretariato  potra'  ricevere  e  detenere  qualsiasi tipo di fondi,  valuta  o  contanti;  potra' disporre liberamente di essi per qualsiasi  fine  di cui alle Decisioni della Conferenza delle Alpi, e detenere  conti  in  qualsiasi  valuta  nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
 
 2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale
 
 (a)  Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Segretariato e necessari per la creazione e la gestione della sede di Bolzano,  e  per  l'esercizio delle attivita' ufficiali dello stesso, saranno   esenti   da   tutti   i   dazi   doganali   e   le  imposte sull'importazione  o  sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi.
 (b)  Le  merci  importate  esenti  da dazi ed imposte ai sensi del presente  Accordo  non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le  autorita'  italiane  abbiano  fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove  detti  dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore  delle  merci,  si  applicheranno  il valore, al momento della cessione, ed i tassi in vigore a quel momento.
 
 3. Esenzione dalle imposte
 
 (a)  Il Segretariato, le sue proprieta' ed i suoi beni, nei limiti delle  sue  attivita'  ufficiali,  saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.
 
 (b)  Il  Segretariato  godra'  della  non imponibilita' sul valore aggiunto  per  acquisti  rilevanti  di  beni  e servizi connessi alla attivita'  istituzionale  ed  all'esercizio  delle  sue funzioni. Per acquisti  rilevanti  si  intendono  gli acquisti di beni e servizi di importo  superiore  al  limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
 (c)  Le  esenzioni  non  saranno  accordate in relazione a dazi ed imposte  che  sono  in  realta' soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Segretariato.
 
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 Articolo VII
 
 Notifica delle nomine
 
 Il  Segretariato  informera'  il  Governo  qualora  un  membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso la sede di Bolzano. Inoltre,  il  Segretariato  inviera' di volta in volta al Governo una lista  di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun  caso  se  la  persona  e'  un cittadino italiano o residente permanente in Italia.
 Prima  di  impiegare  una  persona  che  si  trova  al  momento in territorio   italiano,   il  Segretariato  dovra'  fare  in  modo  di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna  proibizione  ad  assumere  un  impiego  in Italia. Qualora il Governo  determini  che una qualsiasi unita' di personale si trovasse al  momento  dell'impiego  in  violazione  delle  leggi in materia di immigrazione  o  soggetta  a detta proibizione, il Segretariato ed il Governo  dovranno  consultarsi  al  fine  di concordare su un rimedio appropriato,  ivi  compreso,  se  necessario,  la cessazione di detto impiego.
 
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 Articolo VIII
 
 Membri del Personale
 
 (a) I membri del personale del Segretariato nonche' gli Esperti di cui all'articolo 1, Iettera (k), godranno nel territorio italiano dal momento del loro reclutamento:
 (i)  di  immunita'  dalla  giurisdizione  per  le  parole dette o scritte  e  per  tutti  gli  atti  compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questa esenzione non si applica alle controversie di  lavoro  che  potranno sorgere tra il Segretariato ed i membri del personale;
 
 (b)  I  membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani  o  non  sono  residenti permanenti in Italia, godranno, dal momento del loro reclutamento, dei seguenti privilegi ed immunita':
 (i)  esenzione  per  se  stessi,  per  i  loro coniugi e relativi familiari  a  carico,  dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalle  formalita'  di registrazione degli stranieri. Su richiesta del Segretariato,  ai  coniugi  ed  ai  relativi  familiari  a carico del personale,   che   sono  residenti  in  Italia,  sara'  accordata  la possibilita' di assumere un impiego in Italia;
 (ii) immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana  che  comporti  secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
 (iii)  stessi  privilegi  in  materia  di facilitazioni di cambio accordati  agli agenti diplomatici in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;
 (iv)  stesse  facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti  diplomatici  in periodi di crisi internazionali, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico;
 (v)  diritto  di  importare in esenzione fiscale, franco dogana e senza  altre imposizioni, restrizioni o limitazioni alle importazioni del  loro  mobilio  e  di  altri effetti, ivi compresa una automobile entro  sei  mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o piu' invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione fiscale i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli;
 (vi)  esenzione  dalle  imposte  dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Segretariato.
 (vii)  L'immunita'  dalla giurisdizione non si applica in caso di azione  civile  intentata  da  un  terzo  per  i  danni risultanti da incidente  causato  da  un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato  o  circolante  per suo conto, ne' in caso di infrazione alla  regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea.   Il   Segretariato,   comunque,   si   impegna   a  stipulare un'assicurazione  a  copertura  di  ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
 
 (c)   Le   esenzioni   ai   sensi  del  presente  Accordo  non  si applicheranno  agli  oneri  ed  ai  dazi  che  altro  non sono se non corrispettivi per servizi resi.
 (d)  Gli  Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, nonche', i dipendenti del Segretariato impiegati presso la sede di Innsbruck, in missione  sul  territorio  italiano per il Segretariato, godranno dei privilegi  e  delle immunita' di cui ai precedenti commi (a) (i), (b) (i) (ii) e (iii).
 (e)  I  privilegi e le immunita' previsti nel presente Accordo non si  applicheranno  al  personale  localmente  reclutato  per  servizi interni del Segretariato.
 (f) Ogni anno il Segretariato comunichera' al Governo la lista dei membri  del  personale  e  degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni del presente Accordo.
 
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 Articolo IX
 
 Segretario Generale
 
 (a) Il Segretario Generale godra', nel territorio della Repubblica Italiana,  dal  momento  della  sua  nomina,  della  immunita'  dalla giurisdizione  per  le  parole  dette  o scritte e per tutti gli atti compiuti  nell'esercizio  delle  sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente.
 (b)  Il  Segretario  Generale che non sia cittadino italiano o che non  risieda  permanentemente  in  Italia  da data anteriore alla sua nomina godra', oltre della immunita' prevista alla lettera (a), delle seguenti immunita' e privilegi:
 (i) immunita' dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
 (ii)  immunita'  dall'ispezione  e dal sequestro dei suoi bagagli personali  ed  ufficiali,  fatto  salvo  il  controllo  per motivi di sicurezza;
 (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso;
 (iv)  esenzione,  per  lui e per i familiari conviventi a carico, dalle misure restrittive relative all'immigrazione;
 (v)   gli  stessi  privilegi  fiscali  accordati  ai  membri  del personale delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
 
 (c)  Il  Segretario Generale, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente  in  Italia  da una data anteriore a quella della sua nomina,  godra',  nel  territorio  della  Repubblica, oltre che della immunita'  prevista  alla  lettera  (a)  dei  seguenti  privilegi  ed immunita':
 (i)  immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana  che  comporti  secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
 (ii)  immunita',  dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
 (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso;
 (iv)   le  stesse  facilitazioni,  nei  riguardi  di  restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in  missione in Italia limitatamente, pero', alle esigenze necessarie allo   svolgimento   delle  funzioni  ufficiali,  con  esclusione  di qualsiasi  altro  privilegio  fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.
 
 (d)  L'immunita' dalla giurisdizione non si applichera' in caso di azione  civile  intentata  da  un  terzo  per  i  danni risultanti da incidente  causato  da  un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato  o  circolante  per suo conto, ne' in caso di infrazione alle  norme  sulla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato,  comunque,  si  impegna  a stipulare un'assicurazione a copertura  di  ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire  il  risarcimento  dei  danni  eventualmente  causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
 (e)  I  privilegi e le immunita' di cui sopra saranno accordate al membro  del  personale  che sostituira' il Segretario Generale in sua assenza.
 
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 Articolo X
 
 Oggetto dei privilegi e delle immunita'
 
 L'oggetto  dei  privilegi  e  delle immunita', concessi in base al presente  Accordo  ai  Membri  del  personale  ed  agli  Esperti  del Segretariato,  sara'  esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione  del  Segretariato e l'indipendenza delle persone a cui sono concessi.
 Fatti  salvi  i  privilegi  e  le  immunita'  concesse  in base al presente  Accordo,  tutti  coloro  che godranno di detti privilegi ed immunita'  avranno  l'obbligo  di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti  in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.
 Il  Segretariato  avra' il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita'  quando dovesse ritenere che esse ostacolino la giustizia e sia  possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Segretariato.
 Il  Segretariato  cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti  al  fine  di  impedire  qualsiasi  abuso  dei  privilegi, immunita' e facilitazioni di cui al presente Accordo.
 
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 Articolo XI
 
 Comunicazioni
 
 (a)  Tutte  le  comunicazioni dirette al Segretariato, o ai Membri del  personale e agli Esperti del Segretariato nella Sede di Bolzano, e  tutte  le  comunicazioni  ufficiali  esterne  del Segretariato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla   censura  o  a  qualsiasi  altra  forma  di  intercettazione  o interferenza.
 (b)  Il Segretariato avra' diritto di utilizzare codici ed inviare e  ricevere  comunicazioni  ufficiali  per  corriere  o  in  bollette sigillate,  in  quanto  sono  estesi  ad essi gli stessi privilegi ed immunita' accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.
 
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 Articolo XII
 
 Sicurezza sociale
 
 Nella  misura  in  cui  il  Segretariato  gestisca  un  sistema di sicurezza  sociale,  o  nel caso in cui un Membro del personale, o un esperto,  decida  di avvalersi di altro sistema di sicurezza sociale, il   Segretariato,  il  suo  Segretario  Generale  ed  i  Membri  del personale,  e  gli  esperti,  saranno  esentati da tutti i contributi obbligatori  dovuti alle autorita' italiane per la sicurezza sociale. Un accordo ad hoc sara' concluso tra il Governo ed il Segretariato al fine di formalizzare tale esenzione.
 
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 Articolo XIII
 
 Contratti
 
 Il Segretariato stabilira' procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale.
 Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche,   il   Segretariato   inserira'  clausole  relative  alla soluzione  delle  controversie mediante arbitrato, mediante procedure che  si  conformino  ai  criteri  giuridici  generalmente accettati a tutela  dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio.
 Il Segretariato dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe, al fine di consentire al Segretariato stesso   di   far  fronte  a  richieste  di  risarcimento  di  natura extracontrattuale.
 
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 Articolo XIV
 
 Composizione delle controversie
 
 Qualsiasi   controversia   che   dovesse   insorgere   in   merito all'interpretazione  o applicazione del presente Accordo, che non sia stata  composta  tramite  negoziato  o con altra modalita' convenuta, sara', su richiesta di una delle due Parti sottoposta ad un tribunale arbitrale.  Il  Segretariato  ed  il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri cosi' designati eleggeranno un terzo arbitro che fungera' da presidente del tribunale.
 Qualora  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta di arbitrato, una delle  due  Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti puo'  chiedere  al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sara' applicata se, entro trenta  giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il  terzo  non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale  arbitrale  costituira'  il  quorum  e le decisioni saranno prese  a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara' stabilita dal  tribunale  le  cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua  costituzione,  procedura,  giurisdizione e la ripartizione delle spese  di  arbitrato  fra  le  Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia.
 La remunerazione degli arbitri sara' determinata sulla stessa base di  quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 (4) del proprio Statuto.
 
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 Articolo XV
 
 Accordi supplementari
 
 Il  Governo  ed  il Segretariato potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.
 
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 Articolo XVI
 
 Entrata in vigore
 
 Il  presente  Accordo  entrera'  in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto  espletamento  delle  formalita'  richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
 
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 Articolo XVII
 
 Revisione e cessazione
 
 (a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.
 (b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potra' essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.
 
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 Articolo XVIII
 
 Durata dell'Accordo
 
 Fatte  salve  le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVII, il presente  Accordo restera' in vigore fino a che il Segretariato avra' la Sede di Bolzano.
 Fatto  a Bolzano, il 13 settembre 2003, in due originali in lingua italiana.
 
 Per il Governo della Repubblica  |  Per il Segretariato permanente
 Italiana             |   della Convenzione delle Alpi ---------------------------------------------------------------------
 Il Ministro degli Affari Esteri  |   Il Segretario generale a.i. ---------------------------------------------------------------------
 On. Franco Frattini        |         Sig. Noel Lebel
 |  |  |  |  |