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| Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 25 ottobre 2005 |  | Riordino  della  struttura  ordinativa  dell'Ufficio  centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 Visti  gli  articoli 1,  12  e  38 del decreto del Presidente della Repubblica  18 novembre  1965, n. 1478, che prevedono l'istituzione e le  competenze  dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative nonche'   l'adozione   di  decreto  del  Ministro  della  difesa  per stabilire,  tra  l'altro,  l'ordinamento  degli  uffici  centrali del Ministero della difesa;
 Visti  gli  articoli 6  e  7  del decreto del Ministro della difesa 31 marzo  1966,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  serie  generale - n. 97 del 21 aprile 1966, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative  e  l'incarico di Vice direttore degli Uffici centrali del Ministero della difesa;
 Visto  il  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente ulteriore  riorganizzazione  dell'area  centrale  del Ministero della difesa,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1,  lettera  b),  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  concernente la riforma dell'organizzazione di Governo e,  in  particolare,  l'art.  20, comma 2, lettera b), che prevede le ispezioni   amministrative   nell'ambito  delle  funzioni  e  compiti concernenti l'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa;
 Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, disciplinante attribuzioni del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.  556,  concernente  regolamento  di  attuazione dell'art. 10 della citata  legge n. 25 del 1997, sulle attribuzioni dei vertici militari e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera p), punto 2), il quale prevede  che  il  Capo  di  stato  maggiore  della difesa proponga al Ministro  della difesa, tra l'altro, la ripartizione delle risorse di personale   civile   e   militare   da   assegnare   agli   organismi tecnico-amministrativi;
 Visto  il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  24 novembre 1997, concernente  l'attribuzione  all'Ufficio  centrale  per  le ispezioni amministrative    di    competenze    per    verifiche    finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sul part time, di cui  all'art.  1,  commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante, tra l'altro, la disciplina generale dei controlli interni per la verifica di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  delle  gestioni  delle pubbliche amministrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Ravvisata    la    necessita'   di   razionalizzare   l'ordinamento dell'Ufficio  centrale per le ispezioni amministrative, attraverso la riorganizzazione  delle sue strutture interne, secondo precisi ambiti di    competenze,    avuto    riguardo   all'intervenuta   evoluzione dell'ordinamento  del Ministero della difesa e della normativa che ne disciplina la gestione amministrativo-contabile, nonche' all'esigenza di un'equilibrata distribuzione complessiva delle posizioni organiche tra personale militare e civile della difesa all'interno delle stesse strutture;
 Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
 Vista la proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
 Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  disciplina  la struttura ordinativa e le competenze  dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, di seguito denominato anche U.C.
 |  |  |  | Art. 2. Dipendenza e livello ordinativo
 
 1.  L'U.C.  dipende  direttamente  dal  Ministro della difesa ed e' retto  da  dirigente  generale  del ruolo dei dirigenti del Ministero della  difesa, in qualita' di Direttore centrale, il quale ne dirige, coordina  e  controlla  l'attivita'  e approva l'attivita' ispettiva. Egli  rappresenta  l'Ufficio  nei  rapporti esterni con gli organismi centrali,  territoriali  e  periferici  della  Difesa  e con le altre pubbliche   amministrazioni.  E'  coadiuvato  da  un  Vice  direttore centrale.
 |  |  |  | Art. 3. Strutture, livelli ordinativi e compiti delle unita' organizzative
 
 1.  L'U.C.  e'  organizzato  in  reparti,  uffici e sezioni come da tabella  allegata, la quale fa parte integrante del presente decreto. In  relazione  al  rispettivo  livello  ordinativo,  ogni elemento di organizzazione  e'  retto  come  segue,  con  competenze descritte in corrispondenza:
 a) Ufficio del direttore centrale.
 E' retto da dirigente di seconda fascia.
 Ha  compiti  di:  segreteria,  protocollo  ed  archivio ordinario o riservato;  svolgimento  di  tutte  le pratiche relative al personale militare  e  civile,  nonche'  custodia ed aggiornamento dei relativi libretti  personali,  documenti  valutativi  e  fascicoli; gestione e contabilita'    dei    fondi   assegnati   all'U.C.;   richieste   di approvvigionamento   nonche'  gestione  dei  materiali  necessari  al funzionamento dell'U.C.
 Si  articola  in:  Segreteria  (a  competenza  generale),  retta da funzionario; Prima sezione (personale), retta da tenente colonnello o da capitano di fregata; Seconda sezione (bilancio ed economato) retta da funzionario;
 b) Vice direttore centrale.
 La   carica  e'  ricoperta  a  rotazione  da  maggiore  generale  o brigadiere   generale,   o   gradi   corrispondenti   del   Corpo  di amministrazione   e   commissariato   dell'Esercito,   del  Corpo  di commissariato  della  marina, del Corpo di commissariato aeronautico, del ruolo tecnicologistico dell'Arma dei carabinieri.
 Il  Vice  direttore  centrale  coadiuva il Direttore centrale nello svolgimento  dell'attivita'  istituzionale  dell'U.C.; sostituisce il Direttore  centrale  in  caso  di assenza o impedimento; dirige l'U.C nella  vacanza  della  carica  di  Direttore  centrale;  assolve  gli incarichi di volta in volta delegati dal Direttore centrale;
 c) Ufficio coordinamento.
 E' retto da dirigente di seconda fascia.
 Ha i seguenti compiti: programmazione dell'attivita' ispettiva, sia centrale  che  decentrata;  contatti  con  gli  enti  e distaccamenti soggetti ad ispezioni, nonche' con i rispettivi comandi sovraordinati e   le  direzioni  di  amministrazione;  rapporti  con  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'attivita' ad esso devoluta nel campo ispettivo; coordinamento dei risultati dell'attivita' ispettiva agli  effetti  dei  rapporti  con  le strutture esterne; controlli di gestione;   tenuta   della   banca  dati,  elaborazioni  statistiche, attivita' per l'automazione dell'U.C.; attivita' di ricerca, studio e consulenza;   tenuta,   aggiornamento  e  diffusione  della  raccolta normativa.
 Si  articola  in:  Prima  sezione  (programmazione, coordinamento e controllo  di gestione), retta da funzionario; Seconda sezione (studi e normativa), retta da funzionario;
 d) Nucleo ispettori.
 E'  costituito  da  ispettori  diretti  e  coordinati dal direttore centrale.
 Ha   competenza   in   materia   di  attivita'  ispettiva  diretta, amministrativa ed amministrativo-contabile, condotta sia da ufficiali di  grado non inferiore a colonnello o capitano di vascello dei corpi di  Amministrazione  e  commissariato  dell'esercito e corrispondenti delle  Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sia da dirigenti civili  della  difesa all'uopo assegnati all'U.C. e di volta in volta incaricati;
 e) I Reparto (ispezioni degli enti e distaccamenti dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e dell'Area interforze).
 E'   retto   a  rotazione  da  brigadiere  generale  del  Corpo  di amministrazione  e  commissariato  dell'Esercito  o  da  generale  di brigata del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
 Ha  i  seguenti  compiti:  esame  delle  risultanze delle ispezioni amministrativo-contabili, sia dirette che decentrate, effettuate agli enti,   distaccamenti   e   reparti   dell'Esercito,   dell'Arma  dei carabinieri  e  dell'Area  interforze; verifica dell'ottemperanza, da parte  degli  organismi  ispezionati, agli eventuali rilievi mossi in sede  di  ispezioni  amministrativo-contabili; esame delle risultanze delle  ispezioni  effettuate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze  ai citati organismi; attivita' di coordinamento degli uffici interni.
 Per  l'esplicazione dei suddetti compiti, il reparto e' organizzato su due uffici con competenze settoriali:
 1° Ufficio (ispezioni Esercito). E' retto da colonnello del Corpo di  amministrazione  e  commissariato dell'Esercito e si articola in: Prima  sezione  (enti),  retta  da  tenente colonnello o maggiore del Corpo  di  amministrazione  e  commissariato  dell'esercito;  Seconda sezione (distaccamenti), retta da funzionario;
 2°  Ufficio  (ispezioni Arma dei carabinieri ed area interforze). E'  retto  da  colonnello  dei  ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri  e si articola in: Prima sezione; (Carabinieri), retta da tenente  colonnello  o maggiore del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei   carabinieri;   Seconda  sezione  (Area  interforze),  retta  da funzionario;
 f)  II Reparto (ispezioni degli enti e distaccamenti della Marina e  dell'Aeronautica,  nonche'  degli  altri organismi della Difesa, e verifiche in materia di part-time).
 E'  retto a rotazione da contrammiraglio del Corpo di commissariato della  Marina  o  da  brigadiere  generale del Corpo di commissariato aeronautico.
 Ha competenza in materia di: esame delle risultanze delle ispezioni amministrativo-contabili, sia dirette che decentrate, effettuate agli enti,  distaccamenti  e  reparti  della  Marina  e  dell'Aeronautica, nonche'  agli  altri  organismi  della Difesa; controlli di carattere amministrativo  finalizzati  all'accertamento  dell'osservanza  delle disposizioni  sul  part-time,  di  cui  all'art. 1, commi da 56 a 65, della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, e successive modificazioni; verifica  dell'ottemperanza,  da  parte  delle strutture ispezionate, agli  eventuali  rilievi mossi in sede di ispezioni amministrative ed amministrativo-contabili;  esame  delle  risultanze  delle  ispezioni effettuate  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze alle citate strutture; attivita' di coordinamento degli uffici interni.
 Per l'esecuzione dei suddetti compiti, il reparto e' organizzato su due uffici con competenze settoriali:
 1°  Ufficio (ispezioni marina e altri organismi difesa). E' retto da  capitano  di vascello del Corpo di commissariato e articolato in: Prima  sezione (enti e distaccamenti della Marina), retta da capitano di fregata o capitano di corvetta del Corpo di commissariato; Seconda sezione (altri organismi Difesa), retta da funzionario;
 2°  Ufficio (ispezioni Aeronautica e verifiche in materia di part time).  E' retto da colonnello del Corpo di commissariato aeronautico e  articolato  in:  Prima sezione (enti e distaccamenti Aeronautica), retta  da  tenente  colonnello  o maggiore del Corpo di commissariato aeronautico;   Seconda   sezione   (verifiche  part-time),  retta  da funzionario.
 |  |  |  | Art. 4. Atti di organizzazione degli uffici dirigenziali non generali
 
 1. Il Direttore centrale, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive    modificazioni,    adotta   ogni   eventuale   atto   di organizzazione  interna degli uffici dirigenziali non generali di cui all'art. 3.
 |  |  |  | Art. 5. Abrogazioni
 
 1.  L'art.  6  del decreto del Ministro della difesa 31 marzo 1966, citato in premessa e' abrogato.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
 Roma, 25 ottobre 2005
 Il Ministro: Martino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005
 
 Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 13, foglio n. 211
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