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| Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 15 dicembre 2005, n. 277 |  | Ratifica  ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data alla Convenzione di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 76 della Convenzione stessa.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro  5.870  annui  a  decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5422):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 15 novembre 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 2 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI, IX e XI.
 Esaminato  dalla  III  commissione  il  18 gennaio e 26
 maggio 2005.
 Esaminato  in  aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31
 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3472):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª,
 2ª,  5ª,  6ª,  8ª,  11ª  e  commissione speciale in materia
 d'infanzia e di minori.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  27 settembre e 5
 ottobre 2005.
 Relazione scritta presentata il 6 ottobre 2005 (atto n.
 3472-A - relatore sen. Provera).
 Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 |  |  |  | CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA
 
 La Repubblica Italiana e l'Ucraina,
 denominate di seguito "Parti Contraenti",
 desiderando  sviluppare  le  relazioni  consolari,  facilitare  la tutela  dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini  e  delle  persone  giuridiche,  rafforzare  i  rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti,
 confermando  che  per  la disciplina delle materie non contemplate dalla  presente  Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali  in  vigore  per  entrambe  le Parti Contraenti, ed in particolare   le  disposizioni  della  Convenzione  di  Vienna  sulle relazioni  consolari del 24 aprile 1963, nonche' le norme del diritto internazionale consuetudinario,
 hanno convenuto quanto segue:
 
 CAPITOLO I
 DISPOSIZIONI PRELIMINARI
 
 Articolo 1
 Definizioni
 Ai  fini  della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese
 a)   per  "Stato  d'invio",  la  Parte  Contraente  che  nomina  i funzionari consolari;
 b)  per  "Stato  di  residenza% la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;
 c)   per   "Ufficio   "consolare"  qualsiasi  Consolato  Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;
 d)  per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
 e)  per  "Capo  dell'Ufficio  consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita';
 f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio   Consolare,   incaricata   di  esercitare  le  funzioni consolari;
 g)  per  "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
 h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
 i) per "membro dell'Ufficio consolare% i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
 j)  per  "membro  del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
 k)  per  "membro  del  personale  privato",  una persona impiegata esclusivamente   al   servizio  privato  di  un  membro  dell'Ufficio consolare;
 l)  per "membro della famiglia", il coniuge, nonche' i figli, ed i genitori  di  un  membro dell'Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi;
 m)  per  "locali  consolari",  gli  edifici  o le parti di edifici inclusi  i  terreni  ad  essi  attinenti  che,  chiunque  ne  sia  il proprietario,  sono  utilizzati  esclusivamente  ai fini dell'Ufficio consolare, nonche' la residenza del Capo dell'Ufficio consolare;
 n)  per  "archivi  consolari",  tutte  le  carte,  i documenti, la corrispondenza,  i  libri,  i  film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione   ed   utilizzazione   di   informazioni,   i  registri dell'Ufficio   consolare   inclusi   i  registri  informatizzati,  il materiale  di  cifra  e  di  codice,  gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione;
 o)  per  "nave  dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima   o   fluviale  che  sia  registrata  in  conformita'  alla legislazione  dello  Stato d'invio, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari;
 p)   per   "aeromobile   dello  Stato  d'invio",  ogni  aeromobile registrato  in  conformita'  alla  legislazione  civile  dello  Stato d'invio  compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
 
 CAPITOLO II
 ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI
 IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI
 
 Articolo 2
 Istituzione di un Ufficio consolare
 1. Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con iI consenso di quest'ultimo.
 2.   La   sede   dell'Ufficio   consolare,  la  sua  classe  e  la circoscrizione   consolare  sono  stabilite  dallo  Stato  d'invio  e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
 3.   Ulteriori   modifiche   alla   sede,   alla  classe  ed  alla circoscrizione  dell'Ufficio  consolare  non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza.
 4.  E' altresi' richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso   in   cui   l'Ufficio   consolare  intenda  aprire  un  ufficio appartenente  all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di quest'ultimo.
 5. In mancanza di un accordo specifico sull'entita' dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza puo' proporre che essa sia mantenuta  nei  limiti  di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale,  in  considerazione  delle  circostanze  e  delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.
 Articolo 3 Nomina  dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle
 funzioni 1.
 Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare:
 a)  Lo  Stato  d'invio  trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello  Stato  di  residenza  la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare;
 b)  dopo  la  presentazione  della  lettera  patente  lo  Stato di residenza   rilascia   al  Capo  dell'Ufficio  consolare  l'exequatur gratuitamente ed entro il termine piu' breve possibile;
 c)  nel  caso  in  cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur,  esso  non  e'  tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto,
 d)  il  Capo dell'Ufficio consolare potra' cominciare a esercitare le  proprie  funzioni  dopo  che  lo  Stato  di  residenza  gli avra' rilasciato l'exequatur;
 e)   in  attesa  della  concessione  dell'exequatur  lo  Stato  di residenza   puo'   autorizzare  il  Capo  dell'Ufficio  consolare  ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni;
 f)   dopo   la   concessione   al   Capo   dell'Ufficio  consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue   funzioni  lo  Stato  di  residenza  informa  immediatamente  le Autorita'  competenti  della  circoscrizione  consolare  e  adatta le misure  necessarie  affinche'  il  Capo  dell'Ufficio consolare possa adempiere  agli  obblighi  propri  del suo incarico e beneficiare dei diritti,  vantaggi,  privilegi  ed  immunita' previsti dalla presente Convenzione.
 2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari:
 a)  lo  Stato  d'invio  notifica  anticipatamente  alle  autorita' competenti  dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari;
 b)  lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono  Capo  dell'Ufficio  consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari;
 c)  nel  caso  in  cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione  all'esercizio delle funzioni consolari, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;
 d)  il  funzionario  consolare che non e' Capo dell'Ufficio potra' esercitare  le  proprie  funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'autorizzazione;
 e)   prima  della  concessione  dell'autorizzazione  lo  Stato  di residenza  puo'  autorizzare  il  funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni;
 f)     dopo    la    concessione    al    funzionario    consolare dell'autorizzazione  o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le  sue  funzioni  lo  Stato  di  residenza informa immediatamente le Autorita'  competenti  della  circoscrizione  consolare  e  adotta le misure  necessarie affinche' il funzionario consolare possa adempiere agli  obblighi  propri  del  suo  incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.
 Articolo 4 Notifica  alla  Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle
 partenze
 1.  Lo  Stato  d'invio  notifica  anticipatamente  per iscritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue:
 a)   cognome,   nome,   cittadinanza,  rango,  carica  dei  membri dell'Ufficio  consolare,  data  del loro arrivo e della loro partenza definitiva,  o  della  cessazione dalle loro funzioni cosi' come ogni modifica  concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
 b)  cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della partenza definitiva   dei   membri  della  famiglia  dei  membri  dell'Ufficio consolare  e il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
 2.  Successivamente  lo  Stato  di  residenza  potra' rifiutare di riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In tale  caso  lo  Stato  d'invio  richiama la persona in questione o fa cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare.
 3.  Le  autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano a titolo  gratuito,  in  conformita'  alle modalita' stabilite da detto Stato,  ai  membri  dell'Ufficio  Consolare  e  ai  membri delle loro famiglie,  ad  eccezione delle persone che sono cittadini dello Stato di   residenza   o   che  vi  risiedono  permanentemente,  una  carta d'identita'  che  attesta  il  loro  status quali membri dell'Ufficio consolare o quali membri delle loro famiglie.
 Articolo 5
 Cittadinanza dei funzionari consolari
 1.  I  funzionari consolari devono essere esclusivamente cittadini dello Stato d'invio.
 2.  I  cittadini dello Stato d'invio che risiedono permanentemente nello Stato di residenza non possono essere funzionari consolari.
 Articolo 5
 Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
 1.   I  membri  del  personale  diplomatico  della  Rappresentanza diplomatica   dello   Stato  d'invio  nello  Stato  di  residenza,  i funzionari  consolari  e  gli  impiegati consolari possono esercitare temporaneamente  le  funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in  cui  il Capo dell'Ufficio consolare non e' in grado di esercitare le  proprie  funzioni  nonche' nel caso in cui e' vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.
 2.  Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare puo', a seguito di notifica alle Autorita' competenti dello Stato  di  residenza,  esercitare  le  proprie funzioni e beneficiare delle  disposizioni  della  presente  Convenzione  in  attesa  che il titolare  riprenda le proprie funzioni o che venga designato un altro Capo dell'Ufficio consolare.
 3.  Un  membro  del  personale  diplomatico  della  Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al  comma  1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.
 
 CAPITOLO III
 AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'
 
 Articolo 7 Agevolazioni   a   favore   dell'Ufficio   consolare   e  dei  membri
 dell'Ufficio consolare
 1.  Lo  Stato  di  residenza  e'  tenuto  a  provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare;
 2.  Lo  Stato  di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio  consolare  e  adotta  tutte  le  misure  necessarie per consentire  l'esercizio  delle  loro  funzioni  in  conformita'  alla presente Convenzione.
 Articolo 8
 Locali consolari ed alloggi
 1.   Lo  Stato  di  residenza  deve  facilitare  l'acquisto  o  la costruzione  da  parte  dello  Stato  d'invio nel suo territorio, nel rispetto  della  sua  legislazione,  dei locali necessari all'Ufficio consolare  oppure  fornire  assistenza  a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo.
 2.  Lo  Stato  di  residenza  deve  anche,  ove  occorra,  aiutare l'Ufficio  consolare  ad  ottenere  gli  alloggi  adeguati per i suoi membri.
 3.  Le  disposizioni  del  presente  Articolo non esimono lo Stato d'invio  dalla  responsabilita'  del mancato rispetto dei regolamenti edilizi  ed  urbanistici  applicabili  nella  zona  nella  quale sono situati i beni immobili.
 Articolo 9 Inviolabilita'  dei  locali  consolari  e  della  residenza  del Capo
 dell'Ufficio consolare
 1.  I  locali  consolari  e  la  residenza  del  Capo  delIUfficio consolare  sono  inviolabili.  I Rappresentanti delle Autorita' dello Stato  di  residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del  Capo  dell'Ufficio  consolare  o  del  Capo della Rappresentanza Diplomatica  dello  Stato  d'invio  nello  Stato di residenza o della persona da questi designata.
 2.  Tuttavia  in  caso  di  incendio  o  di calamita' naturali che esigano   misure   immediate  di  protezione  il  consenso  dei  Capo dell'Ufficio consolare puo' considerarsi presunto.
 3.   Lo   Stato  di  residenza  adottera'  tutti  i  provvedimenti appropriati  per  tutelare  i  locali  consolari  e  gli  alloggi dei funzionari  consolari  da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che  la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
 Articolo 10
 Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare
 1.  Lo  Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa  ed imposta statale e da quelle delle autorita' locali per cio' che riguarda:
 a)  l'acquisto  in proprieta', in possesso o in godimento, nonche' la  proprieta',  il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di  beni  immobili,  la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze  di  servizio  di  un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;
 b)  l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che  servono  esclusivamente  alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare,  rimanendo  inteso  che  l'esenzione  dai  diritti e tasse impasti  in  occasione  o  di  importazione o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 2 di questa Convenzione.
 2.  L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica  alle  imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.
 3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si  applica  alle  imposte  e  tasse  che,  secondo  le  leggi  ed  i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
 Articolo 11
 Esenzione da requisizione
 1.  I  locali  consolari,  l'arredamento,  tutti  i beni mobili ed immobili  dell'Ufficio  consolare, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono esenti da ogni forma di requisizione.
 2.  I  suddetti  locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa   nazionale   o   di  pubblica  utilita',  conformemente  alla legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali  fini,  e  nel caso in cui io Stato d'invio sia proprietario dei locali   consolari,  quest'ultimo  sara'  immediatamente  versato  un indennizzo  adeguato  ed  effettivo  che  potra'  essere  liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna limitazione.
 3.  Lo  Stato  di  residenza  adotta i provvedimenti necessari per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati,  la  re-installazione  della  sede  consolare  onde  non ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.
 Articolo 12
 Inviolabilita' degli Archivi e dei documenti consolari
 Conformemente  ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli  archivi  consolari  nonche' ogni altro documento e registri sono inviolabili  in  qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorita' dello   Stato   di  residenza,  per  qualsiasi  motivo,  non  possono esaminarli ne' sequestrarli.
 Articolo 13
 Uso della bandiera e dello stemma nazionale
 1.  L'Ufficio  consolare  ha  il diritto di far issare la bandiera nazionale  dello  Stato  d'invio,  e, per l'Italia, anche la bandiera dell'Unione  Europea,  sugli  edifici  consolari, sulla residenza del Capo  dell'Ufficio  consolare  e  sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per le esigenze di servizio.
 2.  L'Ufficio  consolare  ha  il  diritto di esporre sugli edifici occupati  dall'Ufficio  consolare,  sul muro di cinta esterno nonche' sulla residenza dei Capo dell'Ufficio consolare Io stemma nazionale e l'insegna  che  indichi  l'Ufficio consolare nella lingua dello Stato d'invio e nella lingua dello Stato di residenza.
 3.  Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.
 Articolo 14
 Liberta' di comunicazione
 1.  Lo  Stato  di  residenza  concede  e  tutela  la  liberta'  di comunicazione  dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare  con  il Governo, con le Rappresentanze diplomatiche e gli altri  Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio  consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati  compresi  i  corrieri  diplomatici  o consolari, la valigia diplomatica  o  consolare, i mezzi telematici ed i messaggi in codice in  cifra.  L'Ufficio  consolare  potra' installare ed utilizzare una stazione  emittente  radiofonica  solo con il consenso dello Stato di residenza.
 2.   La   corrispondenza   ufficiale   dell'Ufficio  consolare  e' inviolabile.   Per  corrispondenza  ufficiale  si  intende  tutta  la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.
 3.   La   valigia  consolare  non  puo'  essere  ne'  aperta,  ne' trattenuta.  Tuttavia,  se  le  Autorita'  competenti  dello Stato di residenza  hanno  seri  motivi  per  ritenere che la valigia contenga altri  oggetti  oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui  al  comma  4 del presente Articolo, esse possono chiedere che la valigia  sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello  Stato  d'invio.  Se  il  Rappresentante dello Stato d'invio si oppone  a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine.
 4.  I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare i contrassegni  esterni  visibili  che  indicano  il  loro  carattere e possono  contenere  solo  la  corrispondenza  ufficiale,  i documenti ufficiali e gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio.
 5.  Il  corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero dei colli che  costituiscono  la  valigia  consolare.  A  meno  che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere non puo' essere un cittadino dello  Stato  di  residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio,   un   residente   permanente   nello  Stato  di  residenza. Nell'esercizio  delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto dallo  Stato  di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e non   puo'  essere  sottoposto  ad  alcuna  forma  di  arresto  o  di detenzione.
 6.  Lo  Stato  d'invio, la sua Rappresentanza diplomatica e il suo Ufficio consolane possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tali  casi,  le  disposizioni  del comma 5 del presente Articolo sono ugualmente   applicabili,   fermo   restando  che  le  immunita'  ivi menzionate  cessano  di  essere  applicabili  al  momento  in  cui il corriere  avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.
 7.  La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave   o  di  un  aeromobile  appartenente  allo  Stato  d'invio.  Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare, tuttavia egli non  e'  considerato  corriere  consolare.  Previo  il consenso delle Autorita' totali competenti, i membri dell'Ufficio consolare possono, liberamente e direttamente, consegnare al comandante e ritirare dalle mani del comandante la valigia consolare.
 Articolo 15
 Liberta' di movimento
 1.  Lo  Stato  di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio consolare la liberta' di movimento sul suo territorio.
 2.  Le  disposizioni  del  comma  1 del presente Articolo non sono applicabili  alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale.
 Articolo 16
 Percezioni consolari
 1.  L'Ufficio  consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di  residenza  i  diritti  e  le  tasse  previsti  dalle  leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
 2.  Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.
 Articolo 17 Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle
 sue funzioni
 1.  Lo  Stato  di  residenza  accorda  all'Ufficio  consolare ogni facilitazione  possibile  per  lo  svolgimento  delle  sue funzioni e adotta   tutte   le   misure  necessarie  per  consentire  ai  membri dell'Ufficio  consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione.
 2.  I  locali  consolari  non  potranno essere utilizzati per fini incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.
 Articolo 18
 Tutela della dignita' dei funzionari e degli impiegati consolari
 Lo Stato di residenza dovra' trattare i funzionari e gli impiegati consolari  con  il  rispetto  loro  dovuto e dovra' adottare tutte le misure  appropriate  per  impedire  ogni attentato alla loro persona, alla loro Iiberta' calla loro dignita'.
 Articolo 19
 Inviolabilita' personale dei funzionari consolari
 1.  I  funzionari  consolari  non possono essere posti in stato di arresto  o di detenzione preventiva se non nei caso di reato punibile con  una  pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque  anni  ai  sensi  della  legislazione  vigente  nello Stato di residenza  e  a  seguito  di  decisione  di  un'autorita' giudiziaria competente.
 2. Ad eccezione dei caso di cui al comma 1 del, presente Articolo, i   funzionari  consolari  non  possono  essere  posti  in  stato  di detenzione  o  sottoposti a qualsiasi forma di limitazione della loro liberta'  personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria che sia divenuta definitiva.
 3.  Se  un  procedimento  penale e' promosso contro un funzionario consolare,  questi  e'  tenuto  a  presentarsi davanti alle Autorita' competenti dello State di residenza. Tuttavia, tale procedimento deve essere  condotto  con  i  riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di  cui al comma 1 del presente Articolo, in maniera da ostacolare il meno  possibile  l'esercizio delle funzioni consolari  Qualora, nelle circostanze  di  cui  al  comma  1  del  presente  Articolo, si renda necessario  porre  un  funzionario  consolare  in stato di detenzione preventiva,  il  procedimento  promosso  nei  suoi  confronti  dovra' iniziare nei termini piu' brevi.
 Articolo 20
 Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva
 In  caso  di  arresto  o  detenzione  preventiva  di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, le  Autorita'  competenti  dello  Stato  di  residenza  ne  informano immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono  diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo Stato di  residenza  ne  informa  immediatamente  lo  Stato d'invio per via diplomatica.
 Articolo 21
 Immunita' dalla giurisdizione
 1.  I  funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione  delle  Autorita'  giudiziarie  ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
 2. Tuttavia, le disposizioni del comma l del presente Articolo non si applicano in caso di azione civile:
 a)  conseguente  alla  stipula  di  un  contratto  da  parte di un funzionario  o  di  un  impiegato  consolare,  che  non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;
 b)  intentata  da  un  terzo  per  danni derivanti da un incidente causato  nello  Stato  di  residenza  da  un  veicolo,  una  nave, un aeromobile da ogni altro mezzo di trasporto.
 Articolo 22
 Obbligo di prestare testimonianza
 1.  I  membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati come testimoni  nel  corso  di procedimenti giudiziari amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare  di  testimoniare,  tranne  nei  casi di cui al comma 3 del presente   Articolo.   Se   un   funzionario   consolare  rifiuta  di testimoniare,  nessun  provvedimento coercitivo o altra sanzione puo' essere applicata nei suoi confronti.
 2. L'Autorita' competente dello Stato di residenza che richiede la testimonianza   da   parte  di  un  funzionario  consolare  non  deve intralciare  l'adempimento  delle  sue funzioni consolari. Essa puo', ogni  qualvolta  cio'  sia  possibile,  ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza, presso l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto.
 3.  I  membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti  attinenti  all'esercizio  delle  loro  funzioni  e  mettere  a disposizione  la  corrispondenza  o  i  documenti  relativi alle loro funzioni.   Essi  non  sono  altresi'  tenuti  a  testimoniare  sulla legislazione dello Stato d'invio.
 Articolo 23
 Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'
 1.  Lo  Stato  d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio  consolare,  a qualsiasi dei privilegi e delle immunita' previsti agli Articoli 19, 21 e 22 della presente Convenzione.
 2.  In  ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
 3.  Se  un  funzionario  o  un  impiegato  consolare promuovono un procedimento  in  una materia per la quale beneficiano dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21
 della  presente  Convenzione,  non  possono  invocare  l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.
 4.  La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile o  amministrativa  non  comporta rinuncia all'immunita' relativamente all'esecuzione  delle  sentenze,  per  le  duali  e'  necessaria  una distinta rinuncia per iscritto
 Articolo 24
 Esenzione dalla registrazione e dal permessa di soggiorno
 1.  I  funzionari  consolari,  gli  impiegati  consolari nonche' i membri  delle  loro  famiglie,  sono  esenti da ogni obbligo previsto dalle  leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
 2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 dei presente articolo non si  applicano  ne'  agli  impiegati  consolari che non sono impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitano un attivita' privata a  carattere  lucrativo nello Stato di residenza, ne' ai membri delle loro famiglie.
 Articolo 25
 Esenzione dal permesso di lavoro
 1.  I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi  allo  Stato  d'invio, sono esenti da ogni obbligo in materia di permesso  di  lavoro  stabilito  dalla  legislazione  dello  Stato di residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.
 2.  I  membri  del  personale  privato dei funzionari ed impiegati consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o  che  non  siano  residenti  permanenti in detto Stato, non possono esercitare  nello  Stato  di  residenza  altra  attivita'  privata  a carattere  lucrativa. In conformita' aI comma 1 del presente Articolo essi  sono  esenti  dall'obbligo  di ottenere l'autorizzazione per il collocamento al lavoro.
 3.  Le  persone  di  cui  al  comma  2  del presente Articolo sono obbligate  a  lasciare  il  territorio  dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari a  meno  che', non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.
 Articolo 26
 Esenzione dal regime di sicurezza sociale
 1.  Fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente Articolo, la  legislazione  vigente  nello  Stato  di  residenza  in materia di sicurezza  sociale  non  si applica ai membri dell'Ufficio consolare, ne'  ai membri delle loro famiglie, per quanto riguarda i servizi che prestano allo Stato d'invio.
 2.  L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche  ai  membri  del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
 a)  non  siano  cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente residenti in detto Stato;
 b)  siano  assoggettati  alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
 3.  I  membri  dell'Ufficio  consolare, che hanno al loro servizio persone  cui  non sia applicabile l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.
 4.  L'esenzione  prevista  ai commi le 2 del presente articolo non esclude  l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza nella misura permessa da detto Stato.
 Articolo 27
 Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare
 1.  I  funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro  famiglie,  sono  esenti  da  ogni  imposta e tassa, personale o reale, statale o da quelle delle autorita' locali ad eccezione:
 a)  delle  imposte  indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo  delle  merci  e  dei  servizi,  inclusa  l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione;
 b)  delle  imposte  e  tasse sui beni immobili privati situati sul territorio  dello  Stato  di  residenza,  fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione;
 e)   delle  imposte  e  tasse  di  successione  e  di  quelle  sul trasferimento  di  proprieta' vigenti nello Stato di residenza, fatte salve  le  disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 29 della presente Convenzione;
 d)  delle  imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte  e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
 e)  delle  imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici  resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di  bollo,  fatta  riserva  delle disposizioni di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.
 2.  I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio per i servizi resi all'Ufficio consolare.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si  applicano  agli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio  che  sono  cittadini  dello  Stato  di  residenza  o che vi risiedono stabilmente.
 4.  I  membri  dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario  non  e'  esente  dalle  imposte  sul  reddito nello Stato di residenza  devono  osservare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla   legislazione   di   detto  Stato  in  materia  di  percezione dell'imposta sul reddito.
 Articolo 28
 Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale
 1.  In base alle disposizioni legislative e ai regolamenti in esso vigenti,   lo   Stato   di   residenza   autorizza  l'importazione  e l'esportazione  e  concede  l'esenzione  dai  dazi doganali, tasse ed altri  diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto e attinenti a servizi analoghi, per:
 a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;
 b)  i beni destinati all'uso personale dei funzionario consolare e dei  membri  della  sua  famiglia compresi gli oggetti destinati alla loro sistemazione;
 c)  i  beni trasportati al momento della prima, sistemazione degli impiegati   consolari   e   dei  membri  del  personale  di  servizio dell'Ufficio consolare ivi comprese le masserizie.
 2.  I  beni di consumo di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente  articolo  non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione personale da parte degli interessati.
 3.  I  bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei membri  delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi' possono  essere ispezionati da parte delle Autorita' competenti dello Stato  di  residenza  solo  nel  caso  in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera b)  del  comma  1  del  presente  articolo,  ovvero  oggetti  la  cui importazione  o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello   Stato   di  residenza  o  soggetta  ai  suoi  regolamenti  di quarantena.  In  tale  caso l'ispezione e' effettuata in presenza del funzionario  consolare  interessato  o  del membro della sua famiglia interessato.
 Articolo 29
 Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare
 o di un membro della sua famiglia
 In  caso  di  decesso  di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a:
 a)  permettere  l'esportazione  dei  beni  mobili  del  defunto ad eccezione  di  quelli  acquistati  nello  Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;
 b)  esentare  i  beni  mobili  del  defunto  da  ogni  diritto  di successione e di passaggio di proprieta' relativamente ai beni mobili la  cui  presenza  nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla  presenza  in  detto  Stato  del  defunto  in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.
 Articolo 30
 Inizio e fine dei privilegi e delle immunita'
 1.  Ogni  membro  dell'Ufficio consolare beneficia dei privilegi e delle  immunita'  previste dalla presente Convenzione dal momento del suo  ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il  proprio  Ufficio  oppure,  se si trova gia' su tale territorio, a partire   dall'assunzione   delle   loro  funzioni  presso  l'Ufficio consolare.
 2.  I  membri  della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dalla data  del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza o dal momento  in  cui  diventano  membri  della  famiglia  o del personale privato.
 3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i  suoi  privilegi  ed immunita', nonche' quelli dei membri della sua famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola: al  momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato  di  residenza,  oppure  allo scadere di un termine ragionevole concessole  a  tale fine. 1 privilegi e le immunita' dei membri della famiglia  di  un  membro  dell'Ufficio  consolare  e  dei  membri del personale  privato  terminano quando essi cessano di fare parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Tuttavia,  se  tali  persone  esprimono  l'intenzione  di lasciare il territorio  dello  Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro  privilegi e le immunita' continuano ad esistere fino al momento della loro partenza.
 4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato    consolare   nell'esercizio   delle   proprie   funzioni, l'immunita'  dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.
 5.  Nel  caso  di  decesso  di  un membro dell'Ufficio consolare i membri  della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed delle immunita'  fino  al momento in cui lasciano il territorio dello Stato di  residenza,  oppure  fino  allo  scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.
 Articolo 31
 Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stata di residenza
 Senza  alcun pregiudizio dei propri privilegi ed inununita', tutte le  persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza.
 Articolo 32
 Assicurazioni contro danni causati a terzi.
 I  membri  dell'Ufficio  consolare  devono  rispettare  tutti  gli obblighi  prescritti  dalle  leggi  e  dai regolamenti dello Stato di residenza  in materia di assicurazione contro eventuali danni a terzi causati dall'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
 Articolo 33 Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita'
 1.  I  membri del personale consolare, nonche' i membri della loro famiglia  che  esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo nello  Stato  di  residenza,  o  che  sono  cittadini  dello Stato di residenza  o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza,  non  godono  dei privilegi e delle immunita' per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.
 2.  Lo  Stato  di  residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti  delle  persone  di cui al comma 1 del presente articolo in modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
 Articolo 34 Esercizio   di  funzioni  consolari  da  parte  della  Rappresentanza
 diplomatica
 1.  Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  sono  altresi' applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica.
 2.  I  nominativi  dei  membri  della  Rappresentanza  diplomatica incaricati  di  svolgere  le  funzioni consolari nella Rappresentanza devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questo designata.
 3.  Nell'esercizio  delle  funzioni  consolari  la  Rappresentanza diplomatica puo' rivolgersi:
 a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare;
 b)  alle  Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' non e'  contrario  alle  leggi,  ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato di residenza o e' consentito dagli accordi internazionali.
 4.  I  privilegi  e  le  immunita' dei membri della rappresentanza diplomatica  di  cui  al  comma 2 del presente articolo continuano ad essere  determinati dalle norme di diritto internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che essi  compiano  nell'esercizio  delle funzioni consolari, l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.
 Articolo 35
 Rispetto delle prescrizioni amministrative
 Lo  Stato  d'invio,  i  membri  dell'Ufficio consolare ed i membri delle toro famiglie sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni delle Autorita'   amministrative   dello   Stato   di   residenza  relative all'applicazione  delle  disposizioni del Capitolo III della presente Convenzione.
 Articolo 36
 Persona "non grata"
 Lo Stato di residenza puo' in qualunque momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare di quest'ultima Stato e' persona "non  grata"  o  che ogni altro membro dei personale consolare non e' accettabile,  non  dovendo motivare la sua decisione. In tale caso lo Stato   d'invio   e'   tenuto   a  richiamare  il  rispettivo  membro dell'Ufficio  consolare.  Se  lo Stato d'invio non adempie al proprio obbligo  entro  un  termine  ragionevole,  lo Stato di residenza puo' rifiutare  di  riconoscere tale persona in quanto membro dell'Ufficio consolare.
 
 CAPITOLO IV
 FUNZIONI CONSOLARI
 
 Articolo 37
 Determinazione delle funzioni consolari
 I funzionari consolari hanno il diritto di:
 a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello  Stato  d'invio,  dei  suoi cittadini nonche' delle sue persone giuridiche,   favorire   lo  sviluppo  delle  relazioni  commerciali, economiche,    turistiche,   sociali,   scientifiche,   culturali   e tecnologiche,  nonche'  quelle  in materia marittima e dell'aviazione civile tra le Parti Contraenti;
 b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei toro contatti con le  Autorita'  dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi leciti  sui  fatti  che  recano  pregiudizio ai diritti dei cittadini dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano;
 c)  adattare, fatta riserva della Iegislazione vigente nello Stato di  residenza,  le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale  dei  cittadini  dello  Stato d'invio di fronte ai Tribunali e alle  altre  Autorita'  dello  Stato  di  residenza, nonche' adottare misure  provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti cittadini  quando  questi,  essendo  assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi;
 d)   informarsi   con   ogni   mezzo  lecito  sulle  condizioni  e sull'evoluzione   della   vita   commerciale,  economica,  turistica, sociale,   scientifica,   culturale  e  tecnologica  dello  Stato  di residenza,  presentando  al  Governo dello Stato d'invio relazioni in merito  e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti alle persone interessate.
 Articolo 38
 Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza
 Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  i  funzionari consolari possono rivolgersi:
 a»  alle  Autorita' locali competenti della propria circoscrizione consolare;
 b)  alle  Autorita'  centrali competenti dello Stato di residenza, nella  misura in cui cio' non e' contrario alle leggi, ai regolamenti ed  alle  consuetudini dello Stato di residenza, oppure e' consentito dai relativi accordi internazionali.
 Articolo 39
 Registrazione e informazione dei cittadini
 I  funzionari  consolari  hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:
 a)  di  procedere  alla  registrazione  dei  cittadini dello Stato d'invio  e  di  rilasciare  loro  i relativi documenti. Hanno inoltre diritto   di  chiedere  alle  Autorita'  competenti  dello  Stato  di residenza  di  fornire, nella misura consentita dalla legislazione di detto  Stato,  dati  statistici  riguardanti  i cittadini dello Stato d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare;
 b)  di  pubblicare  attraverso  la  stampa,  avvisi  di  carattere generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.
 Articolo 40
 Documenti e titoli di viaggio
 I  funzionari  consolari  hanno  diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:
 a)  i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato  d'invio;  i  funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare  documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea;
 b) i visti ed altri documenti appropriati.
 Articolo 41
 Notifica di alti giudiziari
 I  funzionari  consolari  hanno  il  diritto  di  trasmettere atti giudiziari  e  extragiudiziari  e  documenti processuali destinati ai propri  cittadini  e  di  eseguire,  in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi  tra  le  Parti Contraenti o, in mancanza di tali accordi, in ogni  modo  compatibile  con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
 Articolo 42 Funzioni  relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo
 Stato di residenza
 1.  Il  funzionario  consolare  riceve  domande  e dichiarazioni e rilascia,  consegna  e  riceve  documenti  relativi  a  questioni  di cittadinanza  dello  Stato  d'invio,  in  applicazione della relativa legislazione dello Stata d'invio.
 2.  I  funzionari  consolari  dello Stato d'invio cooperano can le competenti autorita' dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime,  allo  scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non  possiedono  un  passaporto o altro documento di riconoscimento e che  le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello  Stato  d'invio.  Qualora si accerti che le persone interessate posseggono   la   cittadinanza  dello  Stato  d'invio,  i  funzionari consolari  rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.
 Articolo 43
 Atti notarili e legalizzazione consolare
 In  conformita' alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari consolari possono:
 1. redigere in forma notarile:
 a)  gli  atti  ed  i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la  costituzione,  la  modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;
 b)  gli  atti  ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;
 c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
 d)  gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino dello Stato d'invio.
 2.  autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme  apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli;
 3.  esercitare  qualunque  altra  funzione notarile prevista dalla legislazione  dello  Stato  d'invio purche' le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non lo impediscano.
 4.  legalizzare  le  firme  apposte  sui documenti ed atti formati dalle Autorita' dello Stato di residenza.
 Articolo 44
 Efficacia degli atti e dei documenti consolari
 Gli  atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonche' la  traduzione  di detti atti e documenti effettuata o certificata da un  funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore   probatorio   che   avrebbero   se   fossero  stati  formati, certificati,  autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello Stato  di  residenza,  purche'  siano  state rispettate le formalita' richieste in materia da detto Stato.
 Articolo 45
 Atti dello stato civile
 1.  I  funzionari  consolari hanno il diritto, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio, di:
 a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;
 b»  celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi   siano   cittadini  dello  Stato  d'invio.  Dovranno  essere informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
 c)   ricevere  i  documenti  relativi  ai  consensi  necessari  al matrimonio  qualunque  sia  la  cittadinanza delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;
 2.  Le disposizioni del comma I del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni  altra  formalita'  prevista  dalla  legislazione dello Stato di residenza.
 Articolo 46
 Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
 I funzionari consolari hanno il diritto di:
 a)  trasmettere  ai  cittadini  dello  Stato d'invio atti ed altri documenti provenienti da detto Stato;
 b)  rilasciare  gli  estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza;
 c)  ricevere  qualunque  dichiarazione  o  rilasciare  certificati richiesti  dalle  leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
 d)   rilasciare  certificati  di  origine  delle  merci,  o  altri documenti  simili,  conformemente  alla  legislazione  dello Stato di residenza;
 e)  affiggere  nei locali consolari qualunque avviso riguardante i diritti,  gli  obblighi  e  gli  interessi  dei cittadini dello Stato d'invio;
 f)  effettuare  gli  adempimenti  relativi alla partecipazione dei cittadini  dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto Stato.
 Articolo 47
 Depositi
 I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di  denaro,  documenti,  compresi  i  testamenti  e qualsiasi oggetto lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in  conformita'  alle  leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato. Questi  depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo 12 della presente Convenzione.
 Articolo 48
 Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
 1.  I  funzionari  consolari  hanno  diritto  di  comunicare con i cittadini  dello  Stato  d'invio  e  di  recarsi presso i medesimi. I cittadini  dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.
 2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza facilitano, se opportuno  e  per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari  ed  i  cittadini  dello  Stato  d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione delle misure necessarie.
 Articolo 49
 Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio
 1.  Le  Autorita'  competenti  dello  Stato di residenza informano immediatamente, e comunque nel termine massimo di 3 giorni dalla data di  adozione delle rispettive misure, l'Ufficio consolare dello Stato di  invio  nella  cui  circoscrizione  esse sono adottate, in caso di fermo, arresto di qualunque altra forma di limitazione della liberta' di  un cittadino dello Stato d'invio. L'Ufficio consolare deve essere altresi' informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione di  tali  provvedimenti.  Allo  stesso  tempo le Autorita' competenti dello  Stato di residenza trasmettono senza indugi ogni comunicazione indirizzata  all'Ufficio consolare dello Stato di invio dalla persona soggetta alle suddette misure.
 2.  I  funzionari  consolari  possono  recarsi presso un cittadino dello  Stato  d'invio posto in stato di fermo, arresto, di detenzione in  prigione,  di  detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma  di  limitazione  della liberta', possano sia intrattenersi che corrispondere  con  lui  nella  lingua  da  loro scelta. Le autorita' competenti  dello  Stato  di residenza rispettano la riservatezza dei rapporti  del  cittadino  dello  Stato  di  invio  con  i  funzionari consolari di questo Stato.
 3.  Le  Autorita'  competenti dello Stato di residenza assicurano, immediatamente e nel termine massimo di 5 giorni a partire dalla data in cui il cittadino dello Stato d'invio e' stato fermato, arrestata o sottoposto  a  qualunque  altra  forma di limitazione della liberta', l'esercizio  del  diritto del funzionario consolare di visitare detto cittadino  anche  per  assicurare  ad  esso  la necessaria assistenza legale.
 4.  Le  Autorita' competenti dello Stato di residenza informano il cittadino dello Stato d'invio dei suoi diritti conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
 5.   I  diritti  previsti  nel  presente  articolo  devono  essere esercitati  conformemente  alla  legislazione  e ai regolamenti dello Stato  di  residenza,  restando  inteso  tuttavia  che queste leggi e regolamenti  devono  permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.
 Articolo 50
 Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci
 1.  Le Autorita' dello Stato di residenza informano immediatamente i  funzionari  consolari  dello  Stato  d'invio  di  ogni  situazione relativa  a  minori,  inabilitati  ed incapaci, cittadini dello Stato d'invio,  e possono richiedere la designazione per tali persone di un curatore e di un tutore.
 2.  I  funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione  sulle  adozioni  e  sulla  tutela  dei diritti e degli interessi  dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato   d'invio,   ed  a  tale  fine,  qualora  necessario,  possono, conformemente  alla  legislazione  dello  Stato  di' residenza e agii accordi  internazionali  in  vigore  per  le  Parti  contraenti della presente  Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.
 3.   I   funzionari   consolari   possono   anche   richiedere  la collaborazione  dell'Autorita' competente dello Stato di residenza ai fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.
 Articolo 51
 Notifica di decesso
 Nel  caso  di  decesso  di  un  cittadino  dello Stato d'invio nel territorio  dello  Stato  di residenza, le Autorita' competenti dello Stato  di  residenza  ne  avvisano  senza indugio l'Ufficio consolare dello  Stato  di  invio.  Su  richiesta  dell'Ufficio  consolare esse rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti relativi al decesso.
 Articolo 52
 Funzioni relative alle successioni
 1.  Le  Autorita' competenti dello Stato di residenza, nel caso di decesso  di  un cittadino dello Stato d'invio, forniscono nel termine piu'  breve possibile all'Ufficio consolare dello stato d'invio tutte le  informazioni  che  siano  in grado di raccogliere per predisporre l'inventario  dei  beni  successori e l'elenco degli eventuali aventi diritto alla successione.
 2.  Il  funzionario consolare dello Stato di invio puo' richiedere all'Autorita'   competente  dello  Stato  di  residenza  di  adottare immediatamente   le   misure   necessarie   per   la  salvaguardia  e l'amministrazione  dei  beni successori che si trovano nel territorio dello Stato di residenza.
 3.  Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio abbia diritto di  succedere  alla  persona  deceduta  nel territorio dello Stato di residenza,  indipendentemente dalla cittadinanza di detta persona, le Autorita'  competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare.
 4.  Se  un cittadino dello Stato d'invio ha o pretende di avere il diritto  di  successione  nello  Stato di residenza ma, tuttavia, ne' egli  stesso  ne'  un  suo  rappresentante  possono  partecipare alla procedura  relativa  alla successione, il funzionario consolare puo', personalmente  o  tramite  un  suo  rappresentante, rappresentare gli interessi di detto cittadino presso gli organi giudiziari o presso le altre Autorita' competenti dello Stato di residenza.
 5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non  sia  rappresentato  alcun  erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza ad  assistere  alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonche' alla predisposizione dell'inventario dei beni successivi.
 6.  In  caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovava  temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano  reclamati  da un erede presente o rappresentato nel territorio dello  Stato  di  residenza,  devono  essere  consegnati senza alcuna formalita'   all'Ufficio  consolare  dello  Stato  d'invio  a  titolo provvisorio  per  assicurarne  la custodia, fatta riserva del diritto delle  Autorita'  competenti dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse  della  giustizia.  Il  funzionario  consolare  dovra' consegnare  gli  effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorita'   dello   Stato  di  residenza  designate  per  assicurarne l'amministrazione  e  la  liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali   e   per  il  trasferimento  di  somme  di  denaro  dovra' rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.
 7.  Qualora,  dopo  il completamento delle procedure relative alla successione  sul  territorio  dello Stato di residenza, i beni mobili della  successione  o  i  proventi  della  vendita  di  beni mobili o immobili  spettino  ad  un erede, avente causa o legatario, cittadino dello  Stato  d'invio  che  non risieda nel territorio dello Stato di residenza  e  non  abbia designata un mandatario, i beni suddetti o i proventi  della  loro  vendita  vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:
 a)   sia  giustificata  la  qualita'  di  erede,  avente  causa  o legatario;
 b)   gli  organi  competenti  dello  Stato  di  residenza  ambiano autorizzato,  se  previsto  dalla  legislazione  di  detto  Stato, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;
 c)  tutti  i  debiti  ereditari  dichiarati  siano  stati pagati o garantiti  nei  termini  previsti  dalla  legislazione dello Stato di residenza;
 d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.
 8.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  ai commi 4, 5, 6 del presente  articolo il funzionario consolare e' tenuto a rispettare la legislazione dello Stato di residenza.
 Articolo 53
 Assistenza alle navi dello Stato d'invio
 1.  Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato  di  residenza,  il comandante ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati  a  comunicare  con  i  funzionari dell'Ufficio consolare dello  Stato d'invio nella cui circoscrizione e' situato il porto. Il funzionario  consolare  puo'  svolgere  in piena liberta' le funzioni previste  dall'articolo  37  della  presente Convenzione senza alcuna ingerenza  da  parte  delle  Autorita'  dello Stato di residenza. Per l'esercizio   delle   sue   funzioni,   il   funzionario   consolare, accompagnato,  se  lo  desidera,  da  uno o piu' membri del personale consolare,  puo'  recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica.
 2.  In  conformita'  alle  disposizioni  di  qualsiasi  accordo di navigazione  marittima  tra  la  Repubblica  Italiana e l'Ucraina, il comandante  ed  i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave.
 3.  Il  funzionario  consolare  puo'  domandare l'assistenza delle Autorita'  dello  Stato  di  residenza  per  ogni  questione relativa all'esercizio  delle  sue  funzioni  previste  dal presente articolo; dette  Autorita'  forniscono  tale  assistenza  a  meno  che esse non abbiano  valide,  motivate  ragioni  di  rifiutarla  in  ciascun caso specifico.
 Articolo 54 Poteri  dei  funzionari  consolari  relativi  alla  nave  ed  al  suo
 equipaggio
 I  funzionari  consolari,  nei  riguardi  di  una nave dello Stato d'invio  ed  in conformita' della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:
 a)  di  prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare  territoriale,  nel  porto  o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonche' la permanenza e la partenza;
 b)    di    interrogare   il   comandante   e   qualsiasi   membro dell'equipaggio;
 c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
 d)  di  ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio della nave e la sua destinazione;
 e)  di  rilasciare,  a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
 f)  di  rilasciare  e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi,  previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  dello  Stato d'invio,-
 g)  di  adottare  tutte le misure necessarie per l'assunzione e lo sbarco  del  comandante,  nonche'  per l'arruolamento e lo sbarco dei membri dell'equipaggio;
 h)  di ricevere, formare e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione e ogni  altro documento previsto dalla legislazione dello Stato d'invio relativamente  alla  nazionalita',  alla  proprieta',  alle  garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave;
 i)   di   adottare   i  provvedimenti  necessari  al  mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;
 j)  di  risolvere  le  controversie  tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;
 k)   di   adottare  tutte  le  misure  necessarie  per  assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini dello Stato d'invio;
 l)  di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante  a  bordo  della  nave  nel  corso  del viaggio, nonche' i testamenti formati o ricevuti dal comandate;
 m)  di  prestare  aiuto  ed  assistenza  al comandante o ai membri dell'equipaggio  della  nave  nei  loro  rapporti  con  le  Autorita' giudiziarie  ed  amministrative  dello  Stato  di residenza, ed a tal fine,  se  necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di qualsiasi  altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale di fronte alle Autorita' giudiziarie;
 n)  di adottare misure per assicurare l'applicazione a bordo delle navi delle Ieggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia di navigazione marittima;
 o)  di adottare le misure necessarie per la conservazione dei beni lasciati  da  cittadini  dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nei porto;
 p)  di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi  e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio.
 Articolo 55
 Repressione dei reati commessi a bordo
 1.  Le  autorita'  dello  Stato  di residenza non eserciteranno la propria  giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato d'invio per eseguire l'arresto di una persona o atti' di istruzioni per reati commessi a bordo, ad eccezione di:
 a)  reati  commessi  da  o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza,  oppure  da  o  ai  danni  di  una  persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;
 b)  reati  che  compromettono  la tranquillita' o la sicurezza del porto  o  che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in   materia   di   sicurezza   dello  Stato,  di  sanita'  pubblica, d'immigrazione  ed  in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare,  di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;
 c)  reati  punibili,  ai  sensi  della legislazione dello Stato di residenza,  con  una  pena  restrittiva  della liberta' la cui durata minima non e' inferiore a cinque anni;
 d)  reati in materia di traffico di persone e di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
 2.  In  tutti gli altri casi le Autorita' dello Stato di residenza possono   intervenire  solo  su  richiesta  o  con  il  consenso  del funzionario consolare.
 Articolo 55
 Giurisdizione a bardo della nave
 1.  Le  Autorita' dello Stato di residenza non possono intervenire in  alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio Consolare, o, in caso  di impedimento di quest'ultirno, su richiesta o con il consenso del comandante.
 2. Le Autorita' dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o  il  Capo dell'Ufficio Consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che sia  necessario per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine o  nell'interesse  della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.
 3.  Se, al fine di esercitare i diritti di cui all'articolo 55, le competenti  Autorita'  dello  Stato  di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, o  al  sequestro  della  nave  o  di  tutto  o  parte del carico o ad un'inchiesta  ufficiale a mordo, dette Autorita' dovranno avvisare il funzionario  consolare  dello  Stato di invio, affinche' questi possa assistere   alle  visite,  alle  investigazioni,  ai  sequestri  agli arresti.  Il  Comandante o altra persona che eserciti le sue funzioni hanno  il diritto di avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio   in   modo   da   permettere  a  tale  funzionario  o  al  suo rappresentante  di  assistere a queste visite, inchieste, sequestri o arresti.  Se  il  funzionario  consolare  non  e'  presente  o non e' rappresentato,  compenti  Autorita'  dello  Stato  di  residenza  gli trasmettono  tutte  le  informazioni  sui fatti in questione. Analoga procedura  deve  essere  seguita  nel caso in cui le locali Autorita' giudiziarie  ed amministrative richiedano dichiarazioni al Comandante o ai membri dell'equipaggio. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le  Autorita'  dello  Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario  consolare  dei  provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.
 4.  Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne' alle  ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita' pubblica, l'immigrazione  ed  il  controllo  dei  certificati internazionali di sicurezza,  ne'  al  sequestro  della  nave o del carico derivanti da procedimenti  civili o commerciali dinanzi alle Autorita' giudiziarie dello Stato di residenza.
 5.  Il  presente  articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle  Parti contraenti previsti dagli Accordi internazionali vigenti tra le Parti.
 Articolo 57
 Assistenza in caso di avaria della nave
 1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia, fa  naufragio, o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali,  nelle  acque  interne  o  in  un  porto dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al piu'  presto  l'Uffcio  consolare  competente  dello  Stato  di invio dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio della nave, del   carico   e  degli  altri  oggetti  a  bordo  e  per  la  tutela dell'equipaggio e dei passeggeri.
 2.  In  tal  caso le Autorita' competenti dello Stato di residenza sono  tenute  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti  necessari per la salvaguardia  della  nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico  e  degli  altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o  disordini  sulla  nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti gli  oggetti  facenti  parte  della  nave o dei suo carico e che sono stati  separati  dalla  nave.  Le Autorita' competenti dello Stato di residenza   prestano   ai  funzionari  consolari  tutta  l'assistenza necessaria  per  qualsiasi  misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio  o al naufragio della nave. 1 funzionari consolari hanno diritto   di  chiedere  alle  Autorita'  competenti  dello  Stato  di residenza  che  esse  adottino  e  continuino  ad  adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il Comandante della nave.
 3.  Quando  una  nave  dello Stato d'invio si incaglia, naufraga o subisce  un'avaria  ed  oggetti di tale nave o del suo carico vengono ritrovati  sulla  nave  o  in prossimita' di essa, sul litorale dello Stato  di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in un  porto  di  detto  Stato  e  ne'  il proprietario della nave o del carico,  ne'  un  suo  rappresentante,  ne'  gli assicuratori, ne' il comandante  sono presenti, ne' possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare ha il  diritto  di  adottare  le disposizioni necessarie, in qualita' di rappresentante   del   proprietario  della  nave  o  del  carico,  in conformita' della legislazione dello Stato di residenza.
 4.  I  funzionari  consolari hanno anche il diritto di adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso in cui gli oggetti  appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio fanno parte di  una  nave,  qualunque sia la sua nazionalita', o del suo carico e sono  stati  trasportati  in  un  porto  o  ritrovati sulla riva o in prossimita' di essa o sulla nave in avaria, incagliata, o naufragata. Gli  organi  competenti  dello  Stato  di  residenza devono informare immediatamente   il   funzionario  consolare  dello  Stato  di  invio dell'esistenza di tali oggetti.
 5.   I   funzionari   consolari  hanno  il  diritto  di  assistere all'inchiesta   aperta   per   determinare   le   cause  dell'avaria, dell'incaglio del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stata di residenza non vi si opponga.
 6.  Nessuna  imposta e tassa di importazione puo' essere percepita dalle  Autorita'  competenti  dello  Stato di residenza sugli oggetti trasportati  da  una  nave  naufragata,  o incagliata o in avaria che fanno  parte  di  essa,  a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nello Stato di residenza.
 7.  Le  Autorita'  competenti dello Stato di residenza non possono percepire  alcuna  imposta e tassa di importazione, oltre a quelle di cui  al comma 6 del presente articolo, per quanto riguarda la nave in avaria,  incagliata  o naufragata o il suo carico, salvo le imposte e tasse  di  importazione  di  analoga  natura e di analogo importo che sarebbero  percepite  in  circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.
 Articolo 58
 Misure in materia di successione in casa di decesso a bardo
 1.  In  caso  di  decesso  o  di  scomparsa a bordo della nave del Comandante  o  di  un  membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il funzionario   consolare   hanno   competenza   esclusiva   per   fare l'inventario  degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo  della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti.
 2.  Se  il  defunto  o  lo  scomparso era cittadino dello Stato di residenza,  il  Comandante  o la persona che esercita le sue funzioni redige  al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario  dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata dallo stesso   alle  Autorita'  dello  Stato  di  residenza.  Queste  hanno competenza  esclusiva  a  compiere  tutti  gli  atti necessari per la conservazione  dei  beni  lasciati  a  bordo della nave dal defunto o dallo   scomparso   e,   se  del  caso,  per  la  liquidazione  della successione.
 3.  I  funzionari consolari che esercitano i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformita' alla legislazione dello Stato di residenza.
 Articolo 59
 Funzioni relative agli aeromobili
 Le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 58 della presente Convenzione  sono  applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri   accordi   internazionali   ai   quali  partecipano  le  Parti Contraenti.
 Articolo 60
 Esercizio di altre funzioni consolari
 I  funzionari  consolari  hanno  diritto  di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:
 a)  tale  funzione  non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
 b)  le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
 Articolo 61
 Competenza territoriale
 I  funzionari  consolari  possono esercitare le loro funzioni solo nella  propria  circoscrizione  consolare.  Tuttavia, previo consenso delle  Autorita' dello Stato di .residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.
 Articolo 62
 Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi
 1.  Previa  notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso vi si  opponga,  l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni  consolari  nello  Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
 2.  In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica  italiana  possono  esercitare nel territorio dell'Ucraina funzioni  consolari  a  favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione   Europea   che   non   abbiano  uffici  consolari  nella circoscrizione consolare di competenza di detti funzionati.
 Articolo 63
 Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi
 Lo  Stato  d'invio  puo', previa notifica allo Stato di residenza, incaricare  un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza di esercitare funzioni consolare in un altro Stato.
 
 CAPITOLO V
 REGEVIMI APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI
 UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI
 
 Articolo 64
 Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunita' ,fo; 1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e  59  della  presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti  da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolati dagli
 articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione. 2.  Gli  articoli  20,  21,  22  comma  3,  23  e  30 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le  immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli
 articoli 69, 70, 71, 72 e 73. 3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono  concessi  ai  membri della famiglia di un funzionario consolare onorario  o  di  un  impiegato  di un Ufficio consolare diretto da un
 funzionario consolare onorario. 4.  La  trasmissione  di  valigie  consolari tra due Uffici consolari situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari o' ammessa  soltanto  con il consenso di entrambi gli Stati di residenza
 interessati.
 Articolo 65
 Protezione dei locali consolari
 Lo  Stato  di  residenza  adotta  tutte  le  misure necessarie per proteggere  i  locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario da intrusioni o danneggiamenti, e' per prevenire  che  la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
 Articolo 66
 Esenzione fiscale dei locali consolari
 1.  I  locali  consolari  di  un  Ufficio  consolare diretto da un funzionario  consolare  onorario,  dei  quali  lo  Stato  d'invio sia proprietario  o  affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da ogni  imposta  e  tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi.
 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica  alle  imposte  e  tasse che, in base alla legislazione dello Stato  di  residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato un contratto con lo Stato d'invio.
 Articolo 67
 Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
 Gli  archivi  ed  i  documenti  consolari  di un Ufficio consolare diretto  da  un  funzionario  consolare  onorario sono inviolabili in qualsiasi  momento  ed  ovunque  si  trovino,  purche'  siano  tenuti separati  da  altre  carte  e  documenti  e,  in  particolare,  dalla corrispondenza  privata  del  capo  dell'Ufficio  consolare e di ogni persona  che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione attivita'.
 Articolo 68
 Esenzioni dai diritti doganali
 Lo Stato di residenza, in conformita' con la propria legislazione, autorizza  l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e altri  diritti  connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri,  materiale  stampato  ufficiale,  mobilio  ed  attrezzature da ufficio,  ed  altri  articoli  simili  forniti  dallo Stato d'invio e destinati  all'uso  ufficiale  dell'Ufficio  consolare  diretto da un funzionario  consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia, il trasporto e servizi analoghi.
 Articolo 69
 Procedimenti penali
 Se  viene  istruito  un  procedimento penale contro un funzionario consolare  onorario,  questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorita'.  Tuttavia,  tale  procedimento deve essere condotto con il rispetto  dovutogli  per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando e'  agli  arresti  o  in  detenzione,  in modo da intralciare il meno possibile  l'esercizio  delle  funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria  la  detenzione  di  un funzionario consolare onorario, il procedimento contro di lui viene instaurato senza indugio.
 Articolo 70
 Protezione dei funzionari consolari onorari
 Lo  Stato  di  residenza  e'  tenuto a concedere ad un funzionario consolare  onorario  la  protezione  richiesta  dalla  sua  posizione ufficiale.
 Articolo 71 Esenzione  dalla  registrazione  degli  stranieri  e  dal permesso di
 residenza
 I  funzionari  consolari  onorari,  ad  eccezione  di  quelli  che esercitano   a   carattere  lucrativo  un'attivita'  professionale  o commerciale  nello  Stato  di  residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto  dalle  leggi  e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.
 Articolo 72
 Esenzione fiscale
 Il  funzionario  consolare  onorario  e'  esente  da ogni tassa ed imposta  sulle  indennita'  e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
 Articolo 73
 Esenzione dai servizi personali e pubblici
 Lo  Stato  di  residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi  personali e pubblici di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi   militari   quali  duelli  connessi  con  le  requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento.
 
 CAPITOLO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
 
 Articolo 74
 Istituzione di una Commissione mista
 Una  Commissione  mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei  due  Stati  si  riunira'  su  richiesta  di  ognuna  delle Parti Contraenti per assicurare la carretta applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
 Articolo 75
 Soluzione delle controversie
 Le  controversie  tra  i  due  Stati  relative  all'applicazione o all'interpretazione  della  presente  Convenzione saranno risolte per via diplomatica.
 Articolo 76
 Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione
 1.  La  presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore  il  primo  giorno  del  secondo  mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.
 2.   La  presente  Convenzione  viene  stipulata  per  un  periodo indeterminata.   Ciascuna  Parte  contraente  potra'  denunciarla  in qualsiasi  momento.  In  tal  caso  la Convenzione cessera' di essere applicabile  dal  primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui  la  notifica  per  iscritto  sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.
 3. Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra la modifica o il completamento di uno o piu' articoli della presente Convenzione. Nei  caso  di  accordo  delle  Parti  Contraenti  su  tale modifica o completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione.
 In  fede  di  che,  i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato  la  presente  Convenzione  e  vi  hanno  apposto  il proprio sigillo.
 Fatto  a Kiev il 23 dicembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
 
 Per la Repubblica Italiana                    Per l'Ucraina
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