Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 15 dicembre 2005, n. 277
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 76 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5422):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 15 novembre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 2 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, IX e XI.
Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio e 26
maggio 2005.
Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31
maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3472):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e commissione speciale in materia
d'infanzia e di minori.
Esaminato dalla 3ª commissione il 27 settembre e 5
ottobre 2005.
Relazione scritta presentata il 6 ottobre 2005 (atto n.
3472-A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
 
CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA

La Repubblica Italiana e l'Ucraina,
denominate di seguito "Parti Contraenti",
desiderando sviluppare le relazioni consolari, facilitare la tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini e delle persone giuridiche, rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti,
confermando che per la disciplina delle materie non contemplate dalla presente Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali in vigore per entrambe le Parti Contraenti, ed in particolare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonche' le norme del diritto internazionale consuetudinario,
hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese
a) per "Stato d'invio", la Parte Contraente che nomina i funzionari consolari;
b) per "Stato di residenza% la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;
c) per "Ufficio "consolare" qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;
d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita';
f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;
g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
i) per "membro dell'Ufficio consolare% i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
j) per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
l) per "membro della famiglia", il coniuge, nonche' i figli, ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi;
m) per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusi i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, nonche' la residenza del Capo dell'Ufficio consolare;
n) per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione ed utilizzazione di informazioni, i registri dell'Ufficio consolare inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione;
o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che sia registrata in conformita' alla legislazione dello Stato d'invio, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari;
p) per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile registrato in conformita' alla legislazione civile dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

CAPITOLO II
ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI
IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 2
Istituzione di un Ufficio consolare
1. Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con iI consenso di quest'ultimo.
2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza.
4. E' altresi' richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso in cui l'Ufficio consolare intenda aprire un ufficio appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di quest'ultimo.
5. In mancanza di un accordo specifico sull'entita' dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza puo' proporre che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.
Articolo 3 Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle
funzioni 1.
Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare:
a) Lo Stato d'invio trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare;
b) dopo la presentazione della lettera patente lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare l'exequatur gratuitamente ed entro il termine piu' breve possibile;
c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto,
d) il Capo dell'Ufficio consolare potra' cominciare a esercitare le proprie funzioni dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'exequatur;
e) in attesa della concessione dell'exequatur lo Stato di residenza puo' autorizzare il Capo dell'Ufficio consolare ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni;
f) dopo la concessione al Capo dell'Ufficio consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adatta le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.
2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari:
a) lo Stato d'invio notifica anticipatamente alle autorita' competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari;
b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari;
c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;
d) il funzionario consolare che non e' Capo dell'Ufficio potra' esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'autorizzazione;
e) prima della concessione dell'autorizzazione lo Stato di residenza puo' autorizzare il funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni;
f) dopo la concessione al funzionario consolare dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinche' il funzionario consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 4 Notifica alla Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle
partenze
1. Lo Stato d'invio notifica anticipatamente per iscritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue:
a) cognome, nome, cittadinanza, rango, carica dei membri dell'Ufficio consolare, data del loro arrivo e della loro partenza definitiva, o della cessazione dalle loro funzioni cosi' come ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
b) cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
2. Successivamente lo Stato di residenza potra' rifiutare di riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In tale caso lo Stato d'invio richiama la persona in questione o fa cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano a titolo gratuito, in conformita' alle modalita' stabilite da detto Stato, ai membri dell'Ufficio Consolare e ai membri delle loro famiglie, ad eccezione delle persone che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono permanentemente, una carta d'identita' che attesta il loro status quali membri dell'Ufficio consolare o quali membri delle loro famiglie.
Articolo 5
Cittadinanza dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari devono essere esclusivamente cittadini dello Stato d'invio.
2. I cittadini dello Stato d'invio che risiedono permanentemente nello Stato di residenza non possono essere funzionari consolari.
Articolo 5
Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
1. I membri del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui il Capo dell'Ufficio consolare non e' in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui e' vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.
2. Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare puo', a seguito di notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un altro Capo dell'Ufficio consolare.
3. Un membro del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.

CAPITOLO III
AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 7 Agevolazioni a favore dell'Ufficio consolare e dei membri
dell'Ufficio consolare
1. Lo Stato di residenza e' tenuto a provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare;
2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio delle loro funzioni in conformita' alla presente Convenzione.
Articolo 8
Locali consolari ed alloggi
1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o la costruzione da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nel rispetto della sua legislazione, dei locali necessari all'Ufficio consolare oppure fornire assistenza a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo.
2. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere gli alloggi adeguati per i suoi membri.
3. Le disposizioni del presente Articolo non esimono lo Stato d'invio dalla responsabilita' del mancato rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Articolo 9 Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo
dell'Ufficio consolare
1. I locali consolari e la residenza del Capo delIUfficio consolare sono inviolabili. I Rappresentanti delle Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare o del Capo della Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza o della persona da questi designata.
2. Tuttavia in caso di incendio o di calamita' naturali che esigano misure immediate di protezione il consenso dei Capo dell'Ufficio consolare puo' considerarsi presunto.
3. Lo Stato di residenza adottera' tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari e gli alloggi dei funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
Articolo 10
Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare
1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale e da quelle delle autorita' locali per cio' che riguarda:
a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, nonche' la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;
b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse impasti in occasione o di importazione o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 2 di questa Convenzione.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.
3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Articolo 11
Esenzione da requisizione
1. I locali consolari, l'arredamento, tutti i beni mobili ed immobili dell'Ufficio consolare, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono esenti da ogni forma di requisizione.
2. I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita', conformemente alla legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e nel caso in cui io Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, quest'ultimo sara' immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna limitazione.
3. Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti necessari per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde non ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 12
Inviolabilita' degli Archivi e dei documenti consolari
Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonche' ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorita' dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli ne' sequestrarli.
Articolo 13
Uso della bandiera e dello stemma nazionale
1. L'Ufficio consolare ha il diritto di far issare la bandiera nazionale dello Stato d'invio, e, per l'Italia, anche la bandiera dell'Unione Europea, sugli edifici consolari, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per le esigenze di servizio.
2. L'Ufficio consolare ha il diritto di esporre sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare, sul muro di cinta esterno nonche' sulla residenza dei Capo dell'Ufficio consolare Io stemma nazionale e l'insegna che indichi l'Ufficio consolare nella lingua dello Stato d'invio e nella lingua dello Stato di residenza.
3. Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.
Articolo 14
Liberta' di comunicazione
1. Lo Stato di residenza concede e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le Rappresentanze diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, i mezzi telematici ed i messaggi in codice in cifra. L'Ufficio consolare potra' installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e' inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente Articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se il Rappresentante dello Stato d'invio si oppone a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine.
4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare i contrassegni esterni visibili che indicano il loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti ufficiali e gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio.
5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere non puo' essere un cittadino dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
6. Lo Stato d'invio, la sua Rappresentanza diplomatica e il suo Ufficio consolane possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tali casi, le disposizioni del comma 5 del presente Articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunita' ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.
7. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile appartenente allo Stato d'invio. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare, tuttavia egli non e' considerato corriere consolare. Previo il consenso delle Autorita' totali competenti, i membri dell'Ufficio consolare possono, liberamente e direttamente, consegnare al comandante e ritirare dalle mani del comandante la valigia consolare.
Articolo 15
Liberta' di movimento
1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio consolare la liberta' di movimento sul suo territorio.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale.
Articolo 16
Percezioni consolari
1. L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.
Articolo 17 Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle
sue funzioni
1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione.
2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 18
Tutela della dignita' dei funzionari e degli impiegati consolari
Lo Stato di residenza dovra' trattare i funzionari e gli impiegati consolari con il rispetto loro dovuto e dovra' adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro Iiberta' calla loro dignita'.
Articolo 19
Inviolabilita' personale dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nei caso di reato punibile con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legislazione vigente nello Stato di residenza e a seguito di decisione di un'autorita' giudiziaria competente.
2. Ad eccezione dei caso di cui al comma 1 del, presente Articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria che sia divenuta definitiva.
3. Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti dello State di residenza. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente Articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente Articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini piu' brevi.
Articolo 20
Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva
In caso di arresto o detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, le Autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza ne informa immediatamente lo Stato d'invio per via diplomatica.
Articolo 21
Immunita' dalla giurisdizione
1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. Tuttavia, le disposizioni del comma l del presente Articolo non si applicano in caso di azione civile:
a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;
b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile da ogni altro mezzo di trasporto.
Articolo 22
Obbligo di prestare testimonianza
1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente Articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo' essere applicata nei suoi confronti.
2. L'Autorita' competente dello Stato di residenza che richiede la testimonianza da parte di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni consolari. Essa puo', ogni qualvolta cio' sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza, presso l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto.
3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e mettere a disposizione la corrispondenza o i documenti relativi alle loro funzioni. Essi non sono altresi' tenuti a testimoniare sulla legislazione dello Stato d'invio.
Articolo 23
Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'
1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, a qualsiasi dei privilegi e delle immunita' previsti agli Articoli 19, 21 e 22 della presente Convenzione.
2. In ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21
della presente Convenzione, non possono invocare l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.
4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente all'esecuzione delle sentenze, per le duali e' necessaria una distinta rinuncia per iscritto
Articolo 24
Esenzione dalla registrazione e dal permessa di soggiorno
1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 dei presente articolo non si applicano ne' agli impiegati consolari che non sono impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitano un attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ai membri delle loro famiglie.
Articolo 25
Esenzione dal permesso di lavoro
1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti da ogni obbligo in materia di permesso di lavoro stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.
2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare nello Stato di residenza altra attivita' privata a carattere lucrativa. In conformita' aI comma 1 del presente Articolo essi sono esenti dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il collocamento al lavoro.
3. Le persone di cui al comma 2 del presente Articolo sono obbligate a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari a meno che', non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.
Articolo 26
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. Fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente Articolo, la legislazione vigente nello Stato di residenza in materia di sicurezza sociale non si applica ai membri dell'Ufficio consolare, ne' ai membri delle loro famiglie, per quanto riguarda i servizi che prestano allo Stato d'invio.
2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente residenti in detto Stato;
b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.
4. L'esenzione prevista ai commi le 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza nella misura permessa da detto Stato.
Articolo 27
Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare
1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale o da quelle delle autorita' locali ad eccezione:
a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione;
e) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprieta' vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 29 della presente Convenzione;
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio per i servizi resi all'Ufficio consolare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono stabilmente.
4. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza devono osservare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legislazione di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.
Articolo 28
Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale
1. In base alle disposizioni legislative e ai regolamenti in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e l'esportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto e attinenti a servizi analoghi, per:
a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;
b) i beni destinati all'uso personale dei funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla loro sistemazione;
c) i beni trasportati al momento della prima, sistemazione degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio dell'Ufficio consolare ivi comprese le masserizie.
2. I beni di consumo di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione personale da parte degli interessati.
3. I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi' possono essere ispezionati da parte delle Autorita' competenti dello Stato di residenza solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta ai suoi regolamenti di quarantena. In tale caso l'ispezione e' effettuata in presenza del funzionario consolare interessato o del membro della sua famiglia interessato.
Articolo 29
Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare
o di un membro della sua famiglia
In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a:
a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;
b) esentare i beni mobili del defunto da ogni diritto di successione e di passaggio di proprieta' relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.
Articolo 30
Inizio e fine dei privilegi e delle immunita'
1. Ogni membro dell'Ufficio consolare beneficia dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trova gia' su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.
2. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dalla data del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza o dal momento in cui diventano membri della famiglia o del personale privato.
3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli dei membri della sua famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole concessole a tale fine. 1 privilegi e le immunita' dei membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e dei membri del personale privato terminano quando essi cessano di fare parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Tuttavia, se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le immunita' continuano ad esistere fino al momento della loro partenza.
4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.
5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed delle immunita' fino al momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure fino allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.
Articolo 31
Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stata di residenza
Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed inununita', tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza.
Articolo 32
Assicurazioni contro danni causati a terzi.
I membri dell'Ufficio consolare devono rispettare tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione contro eventuali danni a terzi causati dall'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
Articolo 33 Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita'
1. I membri del personale consolare, nonche' i membri della loro famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza, non godono dei privilegi e delle immunita' per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Articolo 34 Esercizio di funzioni consolari da parte della Rappresentanza
diplomatica
1. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica.
2. I nominativi dei membri della Rappresentanza diplomatica incaricati di svolgere le funzioni consolari nella Rappresentanza devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questo designata.
3. Nell'esercizio delle funzioni consolari la Rappresentanza diplomatica puo' rivolgersi:
a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare;
b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' non e' contrario alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato di residenza o e' consentito dagli accordi internazionali.
4. I privilegi e le immunita' dei membri della rappresentanza diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere determinati dalle norme di diritto internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che essi compiano nell'esercizio delle funzioni consolari, l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.
Articolo 35
Rispetto delle prescrizioni amministrative
Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle toro famiglie sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni delle Autorita' amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III della presente Convenzione.
Articolo 36
Persona "non grata"
Lo Stato di residenza puo' in qualunque momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare di quest'ultima Stato e' persona "non grata" o che ogni altro membro dei personale consolare non e' accettabile, non dovendo motivare la sua decisione. In tale caso lo Stato d'invio e' tenuto a richiamare il rispettivo membro dell'Ufficio consolare. Se lo Stato d'invio non adempie al proprio obbligo entro un termine ragionevole, lo Stato di residenza puo' rifiutare di riconoscere tale persona in quanto membro dell'Ufficio consolare.

CAPITOLO IV
FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 37
Determinazione delle funzioni consolari
I funzionari consolari hanno il diritto di:
a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini nonche' delle sue persone giuridiche, favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, turistiche, sociali, scientifiche, culturali e tecnologiche, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione civile tra le Parti Contraenti;
b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei toro contatti con le Autorita' dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi leciti sui fatti che recano pregiudizio ai diritti dei cittadini dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano;
c) adattare, fatta riserva della Iegislazione vigente nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali e alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottare misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi;
d) informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnologica dello Stato di residenza, presentando al Governo dello Stato d'invio relazioni in merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti alle persone interessate.
Articolo 38
Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a» alle Autorita' locali competenti della propria circoscrizione consolare;
b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui cio' non e' contrario alle leggi, ai regolamenti ed alle consuetudini dello Stato di residenza, oppure e' consentito dai relativi accordi internazionali.
Articolo 39
Registrazione e informazione dei cittadini
I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:
a) di procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare loro i relativi documenti. Hanno inoltre diritto di chiedere alle Autorita' competenti dello Stato di residenza di fornire, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i cittadini dello Stato d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare;
b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi di carattere generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.
Articolo 40
Documenti e titoli di viaggio
I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:
a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio; i funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea;
b) i visti ed altri documenti appropriati.
Articolo 41
Notifica di alti giudiziari
I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extragiudiziari e documenti processuali destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
Articolo 42 Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo
Stato di residenza
1. Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione della relativa legislazione dello Stata d'invio.
2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano can le competenti autorita' dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.
Articolo 43
Atti notarili e legalizzazione consolare
In conformita' alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari consolari possono:
1. redigere in forma notarile:
a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;
b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;
c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino dello Stato d'invio.
2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli;
3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d'invio purche' le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non lo impediscano.
4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti formati dalle Autorita' dello Stato di residenza.
Articolo 44
Efficacia degli atti e dei documenti consolari
Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonche' la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza, purche' siano state rispettate le formalita' richieste in materia da detto Stato.
Articolo 45
Atti dello stato civile
1. I funzionari consolari hanno il diritto, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio, di:
a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;
b» celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
c) ricevere i documenti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;
2. Le disposizioni del comma I del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 46
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
I funzionari consolari hanno il diritto di:
a) trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri documenti provenienti da detto Stato;
b) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza;
c) ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
d) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza;
e) affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
f) effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto Stato.
Articolo 47
Depositi
I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato. Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo 12 della presente Convenzione.
Articolo 48
Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.
2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza facilitano, se opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione delle misure necessarie.
Articolo 49
Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio
1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza informano immediatamente, e comunque nel termine massimo di 3 giorni dalla data di adozione delle rispettive misure, l'Ufficio consolare dello Stato di invio nella cui circoscrizione esse sono adottate, in caso di fermo, arresto di qualunque altra forma di limitazione della liberta' di un cittadino dello Stato d'invio. L'Ufficio consolare deve essere altresi' informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti. Allo stesso tempo le Autorita' competenti dello Stato di residenza trasmettono senza indugi ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dello Stato di invio dalla persona soggetta alle suddette misure.
2. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di fermo, arresto, di detenzione in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta', possano sia intrattenersi che corrispondere con lui nella lingua da loro scelta. Le autorita' competenti dello Stato di residenza rispettano la riservatezza dei rapporti del cittadino dello Stato di invio con i funzionari consolari di questo Stato.
3. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza assicurano, immediatamente e nel termine massimo di 5 giorni a partire dalla data in cui il cittadino dello Stato d'invio e' stato fermato, arrestata o sottoposto a qualunque altra forma di limitazione della liberta', l'esercizio del diritto del funzionario consolare di visitare detto cittadino anche per assicurare ad esso la necessaria assistenza legale.
4. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza informano il cittadino dello Stato d'invio dei suoi diritti conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alla legislazione e ai regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.
Articolo 50
Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci
1. Le Autorita' dello Stato di residenza informano immediatamente i funzionari consolari dello Stato d'invio di ogni situazione relativa a minori, inabilitati ed incapaci, cittadini dello Stato d'invio, e possono richiedere la designazione per tali persone di un curatore e di un tutore.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di' residenza e agii accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti della presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.
3. I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione dell'Autorita' competente dello Stato di residenza ai fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.
Articolo 51
Notifica di decesso
Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, le Autorita' competenti dello Stato di residenza ne avvisano senza indugio l'Ufficio consolare dello Stato di invio. Su richiesta dell'Ufficio consolare esse rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti relativi al decesso.
Articolo 52
Funzioni relative alle successioni
1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza, nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio, forniscono nel termine piu' breve possibile all'Ufficio consolare dello stato d'invio tutte le informazioni che siano in grado di raccogliere per predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli eventuali aventi diritto alla successione.
2. Il funzionario consolare dello Stato di invio puo' richiedere all'Autorita' competente dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori che si trovano nel territorio dello Stato di residenza.
3. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio abbia diritto di succedere alla persona deceduta nel territorio dello Stato di residenza, indipendentemente dalla cittadinanza di detta persona, le Autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare.
4. Se un cittadino dello Stato d'invio ha o pretende di avere il diritto di successione nello Stato di residenza ma, tuttavia, ne' egli stesso ne' un suo rappresentante possono partecipare alla procedura relativa alla successione, il funzionario consolare puo', personalmente o tramite un suo rappresentante, rappresentare gli interessi di detto cittadino presso gli organi giudiziari o presso le altre Autorita' competenti dello Stato di residenza.
5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonche' alla predisposizione dell'inventario dei beni successivi.
6. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovava temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorita' competenti dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovra' consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorita' dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovra' rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.
7. Qualora, dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita di beni mobili o immobili spettino ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designata un mandatario, i beni suddetti o i proventi della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:
a) sia giustificata la qualita' di erede, avente causa o legatario;
b) gli organi competenti dello Stato di residenza ambiano autorizzato, se previsto dalla legislazione di detto Stato, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;
c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza;
d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.
8. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 del presente articolo il funzionario consolare e' tenuto a rispettare la legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 53
Assistenza alle navi dello Stato d'invio
1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con i funzionari dell'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella cui circoscrizione e' situato il porto. Il funzionario consolare puo' svolgere in piena liberta' le funzioni previste dall'articolo 37 della presente Convenzione senza alcuna ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il funzionario consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica.
2. In conformita' alle disposizioni di qualsiasi accordo di navigazione marittima tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, il comandante ed i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave.
3. Il funzionario consolare puo' domandare l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle sue funzioni previste dal presente articolo; dette Autorita' forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide, motivate ragioni di rifiutarla in ciascun caso specifico.
Articolo 54 Poteri dei funzionari consolari relativi alla nave ed al suo
equipaggio
I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformita' della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:
a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonche' la permanenza e la partenza;
b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio;
c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio della nave e la sua destinazione;
e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio,-
g) di adottare tutte le misure necessarie per l'assunzione e lo sbarco del comandante, nonche' per l'arruolamento e lo sbarco dei membri dell'equipaggio;
h) di ricevere, formare e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione e ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato d'invio relativamente alla nazionalita', alla proprieta', alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave;
i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;
j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;
k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini dello Stato d'invio;
l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonche' i testamenti formati o ricevuti dal comandate;
m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale di fronte alle Autorita' giudiziarie;
n) di adottare misure per assicurare l'applicazione a bordo delle navi delle Ieggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia di navigazione marittima;
o) di adottare le misure necessarie per la conservazione dei beni lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nei porto;
p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio.
Articolo 55
Repressione dei reati commessi a bordo
1. Le autorita' dello Stato di residenza non eserciteranno la propria giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato d'invio per eseguire l'arresto di una persona o atti' di istruzioni per reati commessi a bordo, ad eccezione di:
a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanita' pubblica, d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;
c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima non e' inferiore a cinque anni;
d) reati in materia di traffico di persone e di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. In tutti gli altri casi le Autorita' dello Stato di residenza possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare.
Articolo 55
Giurisdizione a bardo della nave
1. Le Autorita' dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio Consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultirno, su richiesta o con il consenso del comandante.
2. Le Autorita' dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio Consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.
3. Se, al fine di esercitare i diritti di cui all'articolo 55, le competenti Autorita' dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a mordo, dette Autorita' dovranno avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio, affinche' questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri agli arresti. Il Comandante o altra persona che eserciti le sue funzioni hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non e' presente o non e' rappresentato, compenti Autorita' dello Stato di residenza gli trasmettono tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui le locali Autorita' giudiziarie ed amministrative richiedano dichiarazioni al Comandante o ai membri dell'equipaggio. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne' alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita' pubblica, l'immigrazione ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, ne' al sequestro della nave o del carico derivanti da procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorita' giudiziarie dello Stato di residenza.
5. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti previsti dagli Accordi internazionali vigenti tra le Parti.
Articolo 57
Assistenza in caso di avaria della nave
1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia, fa naufragio, o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali, nelle acque interne o in un porto dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al piu' presto l'Uffcio consolare competente dello Stato di invio dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio della nave, del carico e degli altri oggetti a bordo e per la tutela dell'equipaggio e dei passeggeri.
2. In tal caso le Autorita' competenti dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti gli oggetti facenti parte della nave o dei suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza prestano ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio della nave. 1 funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorita' competenti dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il Comandante della nave.
3. Quando una nave dello Stato d'invio si incaglia, naufraga o subisce un'avaria ed oggetti di tale nave o del suo carico vengono ritrovati sulla nave o in prossimita' di essa, sul litorale dello Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e ne' il proprietario della nave o del carico, ne' un suo rappresentante, ne' gli assicuratori, ne' il comandante sono presenti, ne' possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare ha il diritto di adottare le disposizioni necessarie, in qualita' di rappresentante del proprietario della nave o del carico, in conformita' della legislazione dello Stato di residenza.
4. I funzionari consolari hanno anche il diritto di adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso in cui gli oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio fanno parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o del suo carico e sono stati trasportati in un porto o ritrovati sulla riva o in prossimita' di essa o sulla nave in avaria, incagliata, o naufragata. Gli organi competenti dello Stato di residenza devono informare immediatamente il funzionario consolare dello Stato di invio dell'esistenza di tali oggetti.
5. I funzionari consolari hanno il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stata di residenza non vi si opponga.
6. Nessuna imposta e tassa di importazione puo' essere percepita dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave naufragata, o incagliata o in avaria che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nello Stato di residenza.
7. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione, oltre a quelle di cui al comma 6 del presente articolo, per quanto riguarda la nave in avaria, incagliata o naufragata o il suo carico, salvo le imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.
Articolo 58
Misure in materia di successione in casa di decesso a bardo
1. In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del Comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il funzionario consolare hanno competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti.
2. Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata dallo stesso alle Autorita' dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per la conservazione dei beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso e, se del caso, per la liquidazione della successione.
3. I funzionari consolari che esercitano i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformita' alla legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 59
Funzioni relative agli aeromobili
Le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 58 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri accordi internazionali ai quali partecipano le Parti Contraenti.
Articolo 60
Esercizio di altre funzioni consolari
I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:
a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
Articolo 61
Competenza territoriale
I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorita' dello Stato di .residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.
Articolo 62
Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi
1. Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
2. In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica italiana possono esercitare nel territorio dell'Ucraina funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione consolare di competenza di detti funzionati.
Articolo 63
Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi
Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza di esercitare funzioni consolare in un altro Stato.

CAPITOLO V
REGEVIMI APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI
UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI

Articolo 64
Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunita' ,fo; 1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolati dagli
articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23 e 30 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli
articoli 69, 70, 71, 72 e 73. 3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un
funzionario consolare onorario. 4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari o' ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza
interessati.
Articolo 65
Protezione dei locali consolari
Lo Stato di residenza adotta tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario da intrusioni o danneggiamenti, e' per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
Articolo 66
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi.
2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato un contratto con lo Stato d'invio.
Articolo 67
Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
Gli archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione attivita'.
Articolo 68
Esenzioni dai diritti doganali
Lo Stato di residenza, in conformita' con la propria legislazione, autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia, il trasporto e servizi analoghi.
Articolo 69
Procedimenti penali
Se viene istruito un procedimento penale contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorita'. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, il procedimento contro di lui viene instaurato senza indugio.
Articolo 70
Protezione dei funzionari consolari onorari
Lo Stato di residenza e' tenuto a concedere ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.
Articolo 71 Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di
residenza
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attivita' professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.
Articolo 72
Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni tassa ed imposta sulle indennita' e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 73
Esenzione dai servizi personali e pubblici
Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e pubblici di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi militari quali duelli connessi con le requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74
Istituzione di una Commissione mista
Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunira' su richiesta di ognuna delle Parti Contraenti per assicurare la carretta applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 75
Soluzione delle controversie
Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.
Articolo 76
Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione
1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione viene stipulata per un periodo indeterminata. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento. In tal caso la Convenzione cessera' di essere applicabile dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica per iscritto sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra la modifica o il completamento di uno o piu' articoli della presente Convenzione. Nei caso di accordo delle Parti Contraenti su tale modifica o completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.
Fatto a Kiev il 23 dicembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana Per l'Ucraina
 
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