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| Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 dicembre 2005, n. 276 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana  ed  il  Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione  nel  settore  della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  fra  il  Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei  Ministri  di  Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata al spesa di  euro  10.225  annui  ad  anni  alterni  a  decorrere dal 2005. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3100):
 Presentato  dal Ministro degli Affari esteri (Frattini)
 e dal Ministro della difesa (Martino) il 3 settembre 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 5 ottobre 2004, con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 4ª 5ª, 10ª e 12ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 20 ottobre 2004.
 Relazione  scritta  annunciata il 25 ottobre 2004 (atto
 n. 3100-A relatore sen. Pellicini).
 Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5591):
 
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
 I, IV,V, XII.
 Esaminato  dalla  III  commissione il 24 febbraio 2005;
 l'1, 2, 15 marzo 2005.
 Esaminato  in  aula  il 21 novembre 2005 e approvato il
 22 novembre 2005.
 |  |  |  | ACCORDO TRA
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 E
 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO
 SULLA COOPERAZIONE
 NEL SETTORE DELLA DIFESA
 
 "ACCORDO  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI  MINISTRI  DI  SERBIA E MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA"
 Il  Governo  della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro d'ora innanzi chiamati "le Parti"
 Riconoscendo  il  ripetuto  impegno  a  sostenere  la  Carta delle Nazioni  Unite,  Desiderosi  di  accrescere  la  cooperazione  tra  i rispettivi Ministeri della Difesa,
 Certi  che  la  cooperazione  bilaterale  favorira'  la  reciproca comprensione  delle  questioni  militari  e rafforzera' le rispettive capacita' di difesa,
 Hanno concordato quanto segue:
 ARTICOLO 1
 Allo  scopo  di  promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione nel  settore  della  difesa, le Parti agiranno di comune accordo e in conformita'  delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, basandosi sul principio della reciprocita'.
 ARTICOLO 2
 La  cooperazione  tra  le  Parti  avra'  luogo, in conformita' dei trattati  internazionali  sulla  difesa,  la sicurezza e il controllo delle armi, nei seguenti campi:
 - sicurezza c politica di difesa;
 - industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti;
 - scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
 - mantenimento della pace ed operazioni umanitarie;
 - ricerca e sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari;
 -  organizzazione  delle  F.A., struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale;
 - formazione/addestramento;
 - polizia militare;
 -  tutela  dell'ambiente  ed  inquinamento causato dalle attivita' militari;
 - medicina militare;
 - formazione militare;
 cultura e storia militare;
 - sport militare.
 Secondo  la  procedura  indicata  al  comma 2 dell'articolo 11, le Parti  potrebbero  concordare nuovi campi di cooperazione d'interesse comune.
 ARTICOLO 3
 La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme:
 -  incontri  tra  Ministri  della Difesa, Comandanti in Capo, loro Vice e altri funzionari autorizzati dalle parti;
 - scambi di esperienze fra esperti delle Parti;
 -   organizzazione   e   condotta  di  attivita'  addestrative  ed esercitazioni militari;
 -   scambio   di  osservatori  in  occasione  delle  esercitazioni militari;
 - discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, seminari e corsi;
 - visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
 -  scambio  di  infornnazioni  e  di  pubblicazioni  didattiche  e culturali;
 - scambio di attivita' sportive.
 ARTICOLO 4
 Le  attivita'  concrete  di  cooperazione  nel  campo della difesa saranno  organizzate  e  condotte  dal  Ministero  della Difesa della Repubblica  Italiana  e  dal  Ministero  delta  Difesa  di  Serbia  e Montenegro.
 Le   Parti   concorderanno,   tramite   consultazioni  da  tenersi alternativamente   nella   Repubblica   Italiana  e  nella  Serbia  e Montenegro,  gli  eventuali  provvedimenti  atti  a  modificare  e ad integrare   questo  Accordo,  nonche'  i  programmi  di  cooperazione bilaterale.
 Il  Piano  annuale di cooperazione bilaterale riporta le attivita' con i relativi punti di contatto, le date ed il luogo.
 Il  Piano  annuale  di cooperazione per ciascun anno sara' firmato entro il 1 dicembre dell'anno precedente.
 ARTICOLO 5
 Le  Parti  stabiliranno e concorderanno direttamente sia i settori di  cooperazione  nel campo del controllo armamenti e delle attivita' relative  agli  armamenti,  sia  le  categorie;  i  materiali  e  gli equipaggiamenti oggetto dell'attivita' di scambio.
 ARTICOLO 6
 I  costi  della  cooperazione  saranno,  ove possibile, basati sul principio della reciprocita'.
 La  Parte  ospite  sosterra' le spese di viaggio, i costi relativi agli  stipendi,  all'assicurazione  sanitaria  e sugli infortuni e ad ogni altra indennita' prevista dalle sue nornnative nazionali.
 La  Parte  ospitante  garantira'  il  trasporto  locale, dal punto stabilito  per  l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio, se  disponibile  presso  installazioni militari, e sosterra' le spese relative alle attivita' pianificate.
 L'assistenza medica e le spese ad essa associate sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ma in ogni caso:
 a) la Parte ospitante garantira' le cure mediche d'urgenza;
 b)  la  Parte  ospite  garantira'  l'assistenza  medica in caso di malattia  o infortunio, oltre a coprire le spese per il rimpatrio del proprio personale inferimo.
 Tale  principio  generale  di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi  di  gruppi composti da piu' di 10 persone. Il finanziamento di  tali  gruppi sara' stabilito di volta in volta, di comune accordo tra le Parti.
 Per  quanto  riguarda la frequenza di corsi da parte del personale militare,  gli  aspetti  finanziari  e sanitari, nonche' le modalita' esecutive  di  dettaglio  per  ogni  specifica forma di cooperazione, saranno  disciplinati  da  appositi Accordi stipulati tra le Parti in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.
 ARTICOLO 7
 Il  risarcimento  di  eventuali danni causati dal personale ospite durante la missione sara' di responsabilita' della Parte d'origine.
 Nel    caso   in   cui   questi   danni   coinvolgano   personale, equipaggiamenti  ed  infrastrutture  della  Parte  ospite,  eventuali controversie  tra  le  Parti  ed  il  risarcimento  dei danni saranno risolti di comune accordo.
 ARTICOLO 8
 Il  personale  della  Parte  ospitata  e'  tenuto  a rispettare la legislazione nazionale del Paese ospitante.
 La  Parte  ospitante  ha  il  diritto  di  esercitare  la  propria giurisdizione sul personale ospite.
 Ciononostante,  le  Autorita'  della Parte ospite hanno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi:
 a)  infrazioni  che  minaccino  la  sicurezza  o  i beni del Paese ospite;
 b)  infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
 Nell'ipotesi  di  cui al punto b), la Parte ospite puo' rinunciare al proprio diritto di giurisdizione, notificando tale intenzione alla Parte ospitante e purche' quest'ultima acconsenta.
 ARTICOLO 9
 Informazioni,  documenti e materiali oggetto di scambio nel quadro del  presente  Accordo  saranno  salvaguardati  in  conformita' delle rispettive legisiazioni nazionali delle Parti.
 Nel  trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali scambiati  ai sensi di questo Accordo ciascuna Parte adottera' misure di  sicurezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte originatrice e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' la classifica di segretezza assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
 La  corrispondenza  delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti e' la seguente:
 
 Italiano            Inglese            Serbo SEGRETISSIMO      TOP SECRET       DRZAVNATAJNA SEGRETO           SECRET           STROGO POVERLJIVO RISERVATISSIMO    CONFIDENTIAL     POVERLJIVO RISERVATO         RESTRICTED       INTERNO
 Le  Parti  garantiranno  che  le  informazioni,  i  documenti ed i materiali  scambiati  ai  sensi  del  presente  Accordo  siano  usati esclusivamente  per  gli  scopi  ai quali sono stati specificatamente destinati  dalle  Parti  e  nell'ambito  delle  finalita'  di  questo Accordo,   inoltre   si   impegnano   a  proteggere  le  informazioni classificate,  ricevute  dall'altra  Parte,  anche dopo la cessazione dell'Accordo stesso.
 La cessione a terzi di informazioni, documenti, e materiali, siano essi  classificati  o  non  classificati,  acquisiti nel quadro della cooperazione  prevista  da questo Accordo, e' subordinata al consenso scritto  preventivo  del  Governo  che  li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti.
 Se  nel  quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo. uno scambio di informazioni, documenti e materiali classificati fra Industrie e/o Enti  diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorita'   competenti   delle   Parti.   Anche   alle   informazioni classificate  scambiate  durante  le trattative contrattuali verranno applicate le misure di sicurezza riportate in questo Accordo.
 Le  disposizioni  dei  paragrafi  da  1 a 6 di questo articolo, si riferiscono  altresi'  ai  beni  materiali  e  ai  beni di proprieta' intellettuale   derivanti   dall'applicazione   dell'Articolo  3  del presente Accordo.
 ARTICOLO 10
 In  caso  di controversia circa l'interpretazione o l'applicazione di  questo  Accordo,  le  Parti  risolveranno  la  questione mediante trattativa o consultazione bilaterale.
 ARTICOLO 11
 Questo  Accordo  entrera'  in  vigore alla ricezione della seconda delle  due  notifiche  con le quali le Parti comunicano ufficialmente l'una  all'altra  di  aver  completato  le  rispettive  procedure  di interne.
 Questo  Accordo  puo'  essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco  consenso delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite per l'Accordo.
 Il  presente  Accordo ha una durata di cinque anni e si intendera' automaticamente  rinnovato  per ulteriori cinque anni, a meno che una qualunque  delle  Parti notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione  di  denunciarlo;  in  tal  caso,  esso  perdera'  la  sua efficacia sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.
 In  caso  di  denuncia,  le  Parti  faranno tutto il possibile per portare  a  termine  le  attivita'  rimaste  incompiute ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse.
 In   fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati  dalle  rispettive  Autorita',  hanno firmato il presente Accordo.
 Fatto  a  ROMA  il 19.11.2003 in 2 (due) originali, ciascuno nelle lingue  italiana,  serba  e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.  In  caso  di  divergenze circa l'interpretazione dell'accordo, fara' fede la versione inglese.
 PER IL GOVERNO                 PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DELLA REPUBBLICA ITALIANA                SERBIA E MONTENEGRO
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