| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 In  data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  1,  lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  1, del Codice, i soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati, nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti; Visto il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che  i  dati  sensibili  possono  essere oggetto di trattamento anche senza   consenso,   previa  autorizzazione  del  Garante,  quando  il trattamento  medesimo  e'  necessario per svolgere una investigazione difensiva  ai  sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i  dati  siano  trattati  esclusivamente  per tali finalita' e per il periodo  strettamente necessario al loro perseguimento, e che, quando i  dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato   il   diritto   sia   di   rango   pari   a  quello dell'interessato,  ovvero consista in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale inviolabile; Considerato  che  il  trattamento  dei  dati in questione puo' essere autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere  generale  sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle  in scadenza il 31 dicembre 2005, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata; Ritenuto   opportuno   che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del  Codice,  e,  in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi; Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi volti  a  ridurre  al  minimo  i  rischi di danno o di pericolo che i trattamenti  potrebbero  comportare  per  i  diritti  e  le  liberta' fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali sancito all'art. 1 del Codice; Considerato  che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale  relativa  ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale  (n. 2/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005), anche in riferimento alle predette finalita' di ordine giudiziario; Considerato  che  numerosi  trattamenti  aventi  tali  finalita' sono effettuati  con l'ausilio di investigatori privati, e che e' pertanto opportuno  integrare  anche  le  prescrizioni  dell'autorizzazione n. 2/2005  mediante  un  ulteriore  provvedimento di ordine generale che tenga  conto  dello  specifico  contesto dell'investigazione privata, anche  al  fine  di  armonizzare  le  prescrizioni  da impartire alla categoria; Considerato  che  ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal  Garante  all'atto  della  sottoscrizione  del  citato  codice di deontologia  e  di  buona  condotta in via di emanazione (art. 12 del Codice); Visto l'art. 167 del Codice; Visto  l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati  in  violazione  della  disciplina  rilevante  in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di  cui  all'Allegato  B)  al  medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visti   gli   articoli  42  e  seguenti  del  Codice  in  materia  di trasferimento di dati personali all'estero; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio; Viste  le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
 
 Autorizza
 
 gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4,  comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i   programmi   informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente, dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del Codice. 1) Ambito di applicazione. La presente autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, alle persone   fisiche  e  giuridiche,  agli  istituti,  agli  enti,  alle associazioni   e   agli  organismi  che  esercitano  un'attivita'  di investigazione  privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). 2) Finalita' del trattamento. Il  trattamento  puo' essere effettuato unicamente per l'espletamento dell'incarico  ricevuto  dai  soggetti  di  cui  al  punto  1)  e  in particolare:
 - a)  per  permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere  o  difendere  in  sede  giudiziaria  un proprio diritto, che, quando  i  dati  siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  dell'interessato,  deve  essere  di rango pari a quello del soggetto  al  quale  si  riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto   della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta' fondamentale ed inviolabile;
 - b)  su  incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale,  per  ricercare  e individuare elementi a favore del relativo assistito  da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova  (art.  190  del  codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397). Restano  ferme  le  altre  autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello   svolgimento   delle   investigazioni   in   relazione  ad  un procedimento   penale  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  in  sede giudiziaria, in particolare:
 - a)  nell'ambito  dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);
 - b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale  (autorizzazione  n. 2/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);
 - c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);
 - d)  da  parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,  ivi  inclusi  i  difensori  e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione n. 4/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);
 - e)  relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005). 3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono. Il  trattamento  puo'  riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma   1,  lett.  d)  del  Codice,  qualora  cio'  sia  strettamente indispensabile  per  eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati  e  legittimi nell'ambito delle finalita' di cui al punto 1),  che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. I  dati  devono  essere  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto agli incarichi conferiti. 4) Modalita' di trattamento. Gli  investigatori  privati  non  possono  intraprendere  di  propria iniziativa  investigazioni,  ricerche  o  altre  forme di raccolta di dati.  Tali  attivita'  possono  essere eseguite esclusivamente sulla base  di  un  apposito  incarico  conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalita' di cui al punto 2). L'atto  di  incarico  deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale  al  quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali elementi  di  fatto  che  giustificano  l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli  articoli 11 e 14 del Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche' con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalita' di cui al punto 2). L'interessato  o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere  informata  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice,  ponendo in particolare   evidenza   l'identita'   e  la  qualita'  professionale dell'investigatore,  nonche'  la  natura facoltativa del conferimento dei dati. Nel  caso  in  cui  i  dati sono raccolti presso terzi, e' necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13, commi  1,  4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono trattati  per  un  periodo superiore a quello strettamente necessario per  esercitare  il  diritto  in  sede  giudiziaria o per svolgere le investigazioni  difensive,  oppure  se  i  dati  sono  utilizzati per ulteriori  finalita'  non  incompatibili  con  quelle precedentemente perseguite. Il  difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine   di   permettere  loro  una  valutazione  tempestiva  circa  le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. L'investigatore   privato   deve  eseguire  personalmente  l'incarico ricevuto  e  non  puo'  avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico. Nel  caso  in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili  o  incaricati  del  trattamento in conformita' a quanto previsto  dagli  articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato deve   vigilare   con   cadenza  almeno  settimanale  sulla  puntuale osservanza  delle  norme  di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti  possono  avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione  generale  n.  2/2005 e, allorche' rilasciata, in quella  prevista dall'art. 90 del Codice, in particolare per cio' che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici. Il  trattamento  dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 135 del Codice in via di definizione. 5) Conservazione dei dati. Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett.  e),  del Codice i dati sensibili possono essere conservati per un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  per eseguire l'incarico ricevuto. A  tal  fine  deve  essere  verificata  costantemente, anche mediante controlli   periodici,   la   stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e indispensabilita'  dei  dati  rispetto  alle  finalita'  perseguite e all'incarico conferito. Una   volta   conclusa   la  specifica  attivita'  investigativa,  il trattamento  deve  cessare  in  ogni  sua  forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico. La  mera  pendenza  del  procedimento  al  quale  l'investigazione e' collegata,  ovvero  il  passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della  formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una  giustificazione  valida  per  la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato. 6) Comunicazione e diffusione dei dati. I  dati  possono  essere  comunicati  unicamente  al  soggetto che ha conferito l'incarico. I  dati  non  possono  essere  comunicati  ad  un altro investigatore privato,   salvo   che  questi  sia  stato  indicato  nominativamente nell'atto  di  incarico  e  la  comunicazione  sia  necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati alle  autorita'  competenti  solo  se  e' necessario per finalita' di prevenzione,  accertamento  o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi. 7) Richieste di autorizzazione. I  titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare una richiesta   di   autorizzazione   a   questa  Autorita',  qualora  il trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le  richieste  di  autorizzazione  pervenute  o che perverranno anche successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento medesimo. Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione   richieste   di autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 8) Norme finali. Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
 - a)  dagli  articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore  o  su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine  professionale)  della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'art.  10  (indagini  sulle opinioni del lavoratore e trattamenti discriminatori) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - b)   dalla   legge   5   giugno   1990,  n.  135,  in  materia  di sieropositivita' e di infezione da HIV;
 - c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni;
 - d)  dall'art.  734-bis  del  Codice  penale,  il  quale  vieta  la divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale. Restano  fermi,  in  particolare,  gli  obblighi  previsti in tema di liceita' e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono  la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in  tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza   e  di  comunicazioni  o  conversazioni  telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti. Resta   ferma   la  facolta'  per  le  persone  fisiche  di  trattare direttamente  dati  per  l'esclusivo  fine della tutela di un proprio diritto  in  sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative  ad  un  procedimento penale. In tali casi, il Codice non si applica  anche  se  i  dati  sono  comunicati  occasionalmente ad una autorita'  giudiziaria  o  a  terzi,  sempre  che  i  dati  non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5, comma 3, del Codice). 9) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La  presente  autorizzazione  ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita' normative rilevanti in materia. La  presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 21 dicembre 2005
 
 Il presidente
 Pizzetti
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
 
 Il relatore
 Fortunato
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