| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In  data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  1, del Codice, i soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati, nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti; Considerato  che  il  trattamento  dei  dati in questione puo' essere autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere  generale  sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle  in scadenza il 31 dicembre 2005, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata; Ritenuto   opportuno   che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del  Codice,  e,  in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi; Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi volti  a  ridurre  al  minimo  i  rischi di danno o di pericolo che i trattamenti  potrebbero  comportare  per  i  diritti  e  le  liberta' fondamentali,   nonche'   per   la   dignita'  delle  persone,  e  in particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali sancito all'art. 1 del Codice; Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e' effettuato  da  parte  di  soggetti  operanti  in  diversi settori di attivita' economiche di seguito individuate; Visto l'art. 167 del Codice; Visto  l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati  in  violazione  della  disciplina  rilevante  in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di  cui  all'Allegato  B)  al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio; Viste  le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; 
 Autorizza
 
 il  trattamento  dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d),  del  Codice,  fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i   programmi   informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente, dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del Codice.
 
 Capo I
 
 ATTIVITA' BANCARIE, CREDITIZIE, ASSICURATIVE,
 DI GESTIONE DI FONDI, DEL SETTORE TURISTICO,
 DEL TRASPORTO ED ALTRE ATTIVITA' AUTORIZZATE
 
 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione:
 - a)  imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita' bancaria e creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa;
 - b)  societa' ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
 - c)  societa' ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in particolare  per  la  gestione o l'intermediazione di fondi comuni di investimento o di valori mobiliari;
 - d)  societa'  ed  altri  organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
 - e) imprese che svolgono autonome attivita' strettamente connesse e strumentali  a  quelle  indicate nelle precedenti lettere, e relative alla  rilevazione  dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento  della corrispondenza, nonche' alla gestione di esattorie o tesorerie;
 - f)  imprese  che operano nel settore turistico o alberghiero o del trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici;
 - g) operatori economici autorizzati a svolgere la propria attivita' in  base  ad  autorizzazione  comunque  resa  ai  sensi  delle  norme contenute nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.) o nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2) Finalita' del trattamento. La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata,  anche senza richiesta, limitatamente  ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono,  nel  proprio  settore  di  attivita',  al  fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato. L'autorizzazione  e'  rilasciata  anche  per  adempiere o per esigere l'adempimento  ad  obblighi  previsti,  anche  in  materia  fiscale e contabile, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o  dai  contratti  collettivi, o prescritti da autorita' od organi di vigilanza  o  di  controllo  nei  casi  indicati  dalla  legge  o dai regolamenti. Il  trattamento avente tali finalita' puo' riguardare anche la tenuta di  registri  e  scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri  documenti  necessari per espletare compiti di organizzazione o di  gestione  amministrativa  di  imprese,  societa',  cooperative  o consorzi. 3)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati trattati. Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai  quali  sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura strettamente    pertinente    a   quanto   specificamente   richiesto dall'interessato  che,  ove  necessario, abbia manifestato il proprio consenso  scritto  ed  informato.  Nei  medesimi limiti, e' possibile trattare   dati  relativi  a  terzi,  allorche'  non  sia  altrimenti possibile  procedere  alla  fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi. Qualora  il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di   trattamenti,   la  manifestazione  di  volonta'  deve  riferirsi specificamente a ciascuno di essi. 4) Comunicazione e diffusione dei dati. I  dati  sensibili possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti  al  perseguimento  delle  finalita' di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed  assistenza  o societa' controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359  del  codice  civile,  nonche',  ove  necessario,  ai  familiari dell'interessato. I   titolari   del   trattamento,   anche   ai   fini  dell'eventuale comunicazione  ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento  di  una  richiesta  dell'interessato  (art. 7, comma 3, lettera  c), del Codice), devono conservare un elenco dei destinatari delle   comunicazioni   effettuate,   recante   un'annotazione  delle specifiche categorie di dati comunicati. I dati sensibili non possono essere diffusi.
 
 Capo II
 
 SONDAGGI E RICERCHE
 
 1)  Soggetti  ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
 trattamento. Imprese, societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati, ai soli  fini  del  compimento  di  sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie. Il  sondaggio  o  la  ricerca  devono  essere  effettuati  per  scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato. 2)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati trattati. Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  attinenti ai soggetti che abbiano  manifestato  il  proprio  consenso  informato  e che abbiano risposto  a  questionari  o  ad  interviste effettuate nell'ambito di sondaggi  di  opinione,  di  ricerche  di mercato o di altre ricerche campionarie. Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto. I  dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il  trattamento  di  dati  anonimi  non  permette al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. 3) Conservazione dei dati. Il  trattamento  successivo  alla  raccolta  non  deve  permettere di identificare  gli  interessati,  neanche  indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione. I  dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi  anonimi  subito  dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale    alla   registrazione   dei   campioni   raccolti.   La registrazione  deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato. Entro  tale  ambito  temporale,  resta  ferma  la possibilita' per il titolare   della   raccolta,   nonche'  per  i  suoi  responsabili  o incaricati,  di  utilizzare  i  dati  personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicita' o l'esattezza dei campioni. 4) Comunicazione dei dati. I dati sensibili non possono essere ne' comunicati, ne' diffusi. I  campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi  in  forma  individuale  o  aggregata, sempre che non possano essere  associati,  anche  a  seguito  di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.
 
 Capo III
 
 ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DI DATI
 
 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione. Imprese,  societa',  istituti  ed altri organismi o soggetti privati, titolari  autonomi  di  un'attivita'  svolta  nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di   trattamento  eseguite  in  materia  di  lavoro,  ovvero  a  fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali. 2) Prescrizioni applicabili. Il trattamento e' regolato dalle autorizzazioni:
 - a)  n.  1/2005,  rilasciata  il  21  dicembre 2005, concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un  rapporto  di  lavoro qualora le finalita' perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione;
 - b)  n.  4/2005,  rilasciata  il  21  dicembre 2005, riguardante il trattamento  dei  dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di  altri  soggetti equiparati, qualora le finalita' perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione. Qualora  il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di   trattamenti,   la  manifestazione  di  volonta'  deve  riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
 
 Capo IV
 
 ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE
 
 1)  Soggetti  ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del trattamento. La presente autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, alle agenzie  per il lavoro e agli altri soggetti che, in conformita' alla legge,    svolgono,    nell'interesse    di   terzi,   attivita'   di intermediazione,  ricerca  e  selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale. 2)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati trattati. Il  trattamento  puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di  un  rapporto  di  lavoro  o  di  collaborazione,  solo se la loro raccolta  e'  giustificata  da  scopi  determinati  e legittimi ed e' strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto. Il  trattamento  dei  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute dei familiari  o  dei  conviventi  dei  candidati  e'  consentito  con il consenso  scritto  degli  interessati  e  qualora  sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare   ai   fini   di   un'assunzione   obbligatoria   o   del riconoscimento di un titolo derivante da invalidita' o infermita', da eventi bellici o da ragioni di servizio. Qualora  il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di   trattamenti,   la  manifestazione  di  volonta'  deve  riferirsi specificamente a ciascuno di essi. Il  trattamento  deve  riguardare  le  sole informazioni strettamente pertinenti  a  tale  finalita', sia in caso di risposta a questionari inviati  anche  per  via  telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano  dati  di  propria  iniziativa,  in particolare attraverso l'invio di curricula. Non e' consentito il trattamento dei dati:
 - a)  idonei  a  rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;
 - b)  inerenti  a  fatti  non  rilevanti  ai  fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
 - c)  in  violazione  delle  norme in materia di pari opportunita' o volte a prevenire discriminazioni. 3) Comunicazione e diffusione dei dati. I  dati  idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica  possono  essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al  perseguimento delle finalita' di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici   o   privati  che  siano  specificamente  menzionati  nella dichiarazione di consenso dell'interessato. I dati sensibili non possono essere diffusi. 4) Norme finali. Restano  fermi  gli  ulteriori  obblighi  previsti  dalla legge e dai regolamenti.
 
 Capo V
 
 MEDIAZIONE A FINI MATRIMONIALI
 
 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione. La presente autorizzazione e' rilasciata alle imprese, alle societa', agli   istituti  e  agli  altri  organismi  o  soggetti  privati  che esercitano,  anche  attraverso  agenzie  autorizzate, un'attivita' di mediazione  a  fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza. 2) Finalita' del trattamento. L'autorizzazione  e'  rilasciata  ai  soli  fini  dell'esecuzione dei singoli   incarichi   conferiti   in  conformita'  alle  leggi  e  ai regolamenti. 3) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il  trattamento  puo' riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza. Non e' consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di eta'  in  base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana. 4) Categorie di dati oggetto di trattamento. Il  trattamento  puo' riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino  indispensabili  in relazione allo specifico profilo o alla personalita'  descritto  o  richiesto  dalle  persone  interessate al matrimonio o alla convivenza. I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati. L'informativa   preliminare   al   consenso  scritto  deve  porre  in particolare  evidenza  le  categorie  di dati trattati e le modalita' della loro comunicazione a terzi. 5) Comunicazione dei dati. I  dati  possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti. I   titolari   del   trattamento,   anche   ai   fini  dell'eventuale comunicazione  ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento  di  una  richiesta  dell'interessato  (art. 7, comma 3, lettera  c), del Codice), devono conservare un elenco dei destinatari delle   comunicazioni   effettuate,   recante   un'annotazione  delle specifiche categorie di dati comunicati. L'eventuale  diffusione  anche  per  via  telematica  di  taluni dati sensibili  deve  essere  oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorita'. 6) Norme finali. Restano  fermi  gli  ulteriori  obblighi  previsti  dalla legge e dai regolamenti,  in  particolare  nell'ambito della legge penale e della disciplina  di  pubblica  sicurezza, nonche' in materia di tutela dei minori.
 
 Capo VI
 
 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI
 
 Per  quanto  non  previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni: 1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute. Il  trattamento  dei  dati  idonei a rivelare lo stato di salute deve essere  effettuato  anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005. Il  trattamento dei dati genetici non e' consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione. 2) Modalita' di trattamento. Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli  articoli 11 e 14 del Codice, dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al Codice,  il  trattamento  dei  dati  sensibili deve essere effettuato unicamente  con  operazioni,  nonche' con logiche e mediante forme di organizzazione  dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalita' indicate nei capi che precedono. La  comunicazione  di  dati  all'interessato  deve avvenire di regola direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non  autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze di cortesia. Resta  inoltre  fermo  l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'art.  13,  commi  1,  4 e 5 del Codice, anche quando i dati sono raccolti presso terzi. 3) Conservazione dei dati. Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett.  e)  del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per perseguire le finalita',  ovvero  per  adempiere  agli  obblighi  o  agli incarichi menzionati  nei precedenti capi. A tal fine, anche mediante controlli periodici,   deve   essere   verificata   costantemente   la  stretta pertinenza,  non  eccedenza  e indispensabilita' dei dati rispetto al rapporto,  alla  prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,  anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria  iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere  utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li contiene. Specifica attenzione  e'  prestata  per l'indispensabilita' dei dati riferiti a soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le prestazioni e gli adempimenti. Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti. Resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  nel  capo  II in materia di sondaggi e di ricerche. 4) Richieste di autorizzazione. I  titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare una richiesta   di   autorizzazione   a   questa  Autorita',  qualora  il trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le  richieste  di  autorizzazione  pervenute  o che perverranno anche successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento medesimo. Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione   richieste   di autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 5) Norme finali. Restano   fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di regolamento e dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
 - a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
 - b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135;
 - c) dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Restano   altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli obblighi  deontologici,  previsti  anche dai codici deontologici e di buona condotta adottati in attuazione dell'art. 12 del Codice. Resta ferma, infine, la possibilita' di diffondere dati anonimi anche aggregati. 6) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La  presente  autorizzazione  ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita' normative rilevanti in materia. La  presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2005
 
 Roma, 21 dicembre 2005
 
 Il presidente
 Pizzetti
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
 
 Il relatore
 Fortunato
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