| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 In  data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  1,  lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  1, del Codice, i soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati, nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti; Visto il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che  i  dati  sensibili  possono  essere oggetto di trattamento anche senza   consenso,   previa  autorizzazione  del  Garante,  quando  il trattamento  medesimo  e'  necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o,  comunque  per  far  valere  o  difendere  in  sede giudiziaria un diritto,  sempre  che  i  dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro perseguimento,  e che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di  salute  e  la vita sessuale il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato,  ovvero consista in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale inviolabile; Considerato  che  il  trattamento  dei  dati in questione puo' essere autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere  generale  sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle  in scadenza il 31 dicembre 2005, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata; Ritenuto   opportuno   che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi; Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi volti  a  ridurre  al  minimo  i  rischi di danno o di pericolo che i trattamenti  potrebbero  comportare  per  i  diritti  e  le  liberta' fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali sancito all'art. 1 del Codice; Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e' effettuato  da  liberi  professionisti  iscritti  in  albi  o elenchi professionali   per   l'espletamento   delle   rispettive   attivita' professionali; Visto l'art. 167 del Codice; Visto  l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati  in  violazione  della  disciplina  rilevante  in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di  cui  all'Allegato  B)  al  medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio; Viste  le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
 
 Autorizza
 
 i  liberi  professionisti  iscritti in albi o elenchi professionali a trattare  i  dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i   programmi   informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo l'utilizzazione di  dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento  quando  le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere   realizzate   mediante,   rispettivamente,  dati  anonimi  od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del Codice. 1) Ambito di applicazione. L'autorizzazione  e'  rilasciata,  anche  senza  richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attivita' professionale in forma individuale o associata, anche in  conformita' al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attivita' di assistenza e consulenza. Sono  equiparati  ai  liberi  professionisti  i soggetti iscritti nei corrispondenti  albi  o  elenchi  speciali  istituiti  anche ai sensi dell'art.  34  del  regio  decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578 e successive  modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato. L'autorizzazione  e'  rilasciata  anche ai sostituti e agli ausiliari che  collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del  Codice  civile,  ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista,  qualora  tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. Il  presente  provvedimento  non  si  applica al trattamento dei dati sensibili effettuato:
 - a) dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal personale  sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2005;
 - b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopra indicati,  alla  quale  si  riferisce  l'autorizzazione  generale  n. 1/2005;
 - c)  da  soggetti privati che svolgono attivita' investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati. Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili relativi ai clienti. I  dati  sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio' sia   strettamente  indispensabile  per  l'esecuzione  di  specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi. In  ogni  caso,  i  dati  devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti  rispetto  ad  incarichi  conferiti  che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il  trattamento  dei  dati  idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2005. 3) Finalita' del trattamento. Il trattamento dei dati sensibili puo' essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista   puo'   eseguire   in  base  al  proprio  ordinamento professionale, e in particolare:
 - a)  per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed  assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono  parte  di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della  legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;
 - b)  ai  fini  dello  svolgimento  da  parte  del  difensore  delle investigazioni  difensive  di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche  a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, o, comunque, per far  valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria,  nonche'  in  sede  amministrativa  o nelle procedure di arbitrato  e  di  conciliazione  nei  casi  previsti  dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. Qualora  i  dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,  il  diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari  a  quello  dell'interessato,  ovvero  consistente in un diritto della  personalita'  o  in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
 - c)   per   l'esercizio   del   diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 6o del Codice in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale. 4) Modalita' di trattamento. Il  trattamento  dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto all'incarico conferito dal cliente. Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  dagli  articoli  11 e 14 del Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e dall'Allegato B) al medesimo Codice. Restano  inoltre  fermi  gli  obblighi  di informare l'interessato ai sensi  dell'art.  13, commi 1, 4 e 5, del Codice, anche quando i dati sono  raccolti  presso  terzi,  e  di  acquisire,  ove necessario, il consenso scritto. Se  i  dati  sono  raccolti  per  l'esercizio  di  un diritto in sede giudiziaria  o  per  le  indagini  difensive  (punto  3), lettera b), l'informativa  relativa  ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto,  sono  necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore  a  quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalita', oppure per altre finalita' con esse non incompatibili. Le  informative  devono  permettere  all'interessato  di  comprendere agevolmente   se   il   titolare   del   trattamento  e'  un  singolo professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi  di  contitolarita'  tra  piu'  liberi professionisti o di esercizio  della professione in forma societaria ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Resta  ferma la facolta' del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i  tirocinanti  e  i  praticanti  presso  il libero professionista, i quali,  in  tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Analoga  cautela  deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi. 5) Conservazione dei dati. Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da  regolamenti  e,  comunque,  per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti. A   tal   fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere verificata  la  stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei  dati  rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche  con  riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  I  dati  che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti  o  non  pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati,  salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a norma di legge,   dell'atto   o  del  documento  che  li  contiene.  Specifica attenzione  e'  prestata  per l'indispensabilita' dei dati riferiti a soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le prestazioni e gli adempimenti. I  dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti  se  pertinenti,  non eccedenti e indispensabili rispetto a successivi incarichi. 6) Comunicazione e diffusione dei dati. I  dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario diffusi, a  soggetti  pubblici  o  privati, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento  dell'incarico  conferito  e  nel  rispetto, in ogni caso, del segreto professionale. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati solo  se  necessario  per  finalita'  di  prevenzione, accertamento o repressione  dei  reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi. 7) Richieste di autorizzazione. I  titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare una richiesta   di   autorizzazione   a   questa  Autorita',  qualora  il trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le  richieste  di  autorizzazione  pervenute  o che perverranno anche successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento medesimo. Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione   richieste   di autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 8) Norme finali. Restano   fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali e,  in  particolare,  dalle  leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 5 giugno 1990, n. 135, come modificata dall'art. 178 del Codice, nonche' dalle norme volte a prevenire discriminazioni. Restano  fermi,  altresi',  gli  obblighi  di  legge  che  vietano la rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli obblighi  deontologici  o  di  buona  condotta  relativi alle singole figure professionali. 9) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La  presente  autorizzazione  ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita' normative rilevanti in materia. La  presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 21 dicembre 2005
 
 Il presidente
 Pizzetti
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
 
 Il relatore
 Chiaravallotti
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