| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti, vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati, nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti;
 Visto  altresi' il comma 4, lett. a), del citato art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche  senza  consenso, previa autorizzazione del Garante, "quando il trattamento  e'  effettuato  da associazioni, enti ed organismi senza scopo  di  lucro,  anche  non  riconosciuti,  a  carattere  politico, filosofico,  religioso  o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici,  per  il  perseguimento  di  scopi determinanti e legittimi individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto  o dal contratto collettivo,  relativamente  ai  dati  personali  degli aderenti o dei soggetti  che  in  relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con  l'associazione,  ente  od organismo, sempre che i dati non siano comunicati  all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini  idonee  garanzie  relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo  espressamente  le  modalita'  di  utilizzo  dei  dati con determinazione  resa  nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13";
 Visto  il comma 3, lettere a) e b), del predetto art. 26, il quale stabilisce  che  la  disciplina  di  cui  al  relativo comma 1 non si applica  al  trattamento:  a)  dei  dati  relativi agli aderenti alle confessioni  religiose  e ai soggetti che con riferimento a finalita' di  natura  esclusivamente  religiosa  hanno contatti regolari con le medesime  confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente  riconosciuti,  sempre  che  i  dati  non  siano diffusi o comunicati  fuori delle medesime confessioni; b) dei dati riguardanti l'adesione  di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;
 Rilevato  che  le  confessioni  di  cui  alla  lettera  a)  devono determinare, ai sensi del medesimo art. 26, comma 3, lett. a), idonee garanzie  relativamente  ai  trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
 Visto  l'art.  181, comma 6, del Codice secondo cui le confessioni religiose  che,  prima  dell'adozione  del  medesimo  Codice, abbiano determinato  e  adottato  nell'ambito  del  rispettivo ordinamento le garanzie  di  cui  al  predetto  art.  26, comma 3, lett. a), possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime;
 Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
 Considerato  che  le  autorizzazioni  di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
 Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di   quelle   in  scadenza  il  31  dicembre  2005,  armonizzando  le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
 Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;
 Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali,   nonche'   per   la   dignita'  delle  persone,  e  in particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali sancito all'art. 1 del Codice;
 Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e'  effettuato  da  enti  ed  organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni,  per  la  realizzazione  di scopi determinati e legittimi individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo statuto o da un contratto collettivo;
 Visto l'art. 167 del Codice;
 Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
 Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare tecnico  di  cui  all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
 Visto l'art. 41 del Codice;
 Visti gli atti d'ufficio;
 Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 Relatore il dott. Mauro Paissan;
 
 Autorizza
 
 il  trattamento  dei dati sensibili di cui art. 4, comma 1, lett. d), del  Codice  da  parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi  di  tipo  associativo,  secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i   programmi   informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente, dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del Codice. 1) Ambito di applicazione. La presente autorizzazione e' rilasciata:
 - a)  alle  associazioni  anche  non  riconosciute,  ai partiti e ai movimenti   politici,   alle   associazioni   e  alle  organizzazioni sindacali,  ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di  previdenza,  alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonche'  alle  federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono  riuniti  in  conformita', ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
 - b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo  senza  scopo  di  lucro,  dotati  o  meno  di personalita' giuridica,  ivi  comprese le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus);
 - c)  alle  cooperative sociali e alle societa' di mutuo soccorso di cui,  rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818. L'autorizzazione  e'  rilasciata  altresi'  agli  istituti scolastici anche  di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei  a  rivelare  le  convinzioni  religiose  e  per le operazioni strettamente  necessarie  per  l'applicazione  dell'articolo  310 del decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297 e degli artt. 3 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi  dell'art.  26,  comma  3, lett. a) del Codice, idonee garanzie relativamente  ai  trattamenti  effettuati  nel rispetto dei principi indicati con la presente autorizzazione. Ai sensi dell'art. 181, comma 6, del Codice, le confessioni religiose che,  prima  dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato  nell'ambito  del  rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art.  26,  comma  3,  lett.  a),  del  Codice  possono proseguire l'attivita'  di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime. 2) Finalita' del trattamento. L'autorizzazione   e'   rilasciata  per  il  perseguimento  di  scopi determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo, dallo statuto  o  dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per  il  perseguimento  di finalita' culturali, religiose, politiche, sindacali,  sportive  o  agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione    anche    con   riguardo   alla   liberta'   di   scelta dell'insegnamento  religioso,  di formazione, di ricerca scientifica, di  patrocinio,  di  tutela  dell'ambiente  e  delle cose d'interesse artistico  e  storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonche' di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria. La  presente autorizzazione e' rilasciata, altresi', per far valere o difendere  un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche'  in  sede  amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione  nei  casi  previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. La  presente autorizzazione e' rilasciata per l'esercizio del diritto di   accesso  ai  documenti  amministrativi,  nei  limiti  di  quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia. Per   i  fini  predetti,  il  trattamento  dei  dati  sensibili  puo' riguardare  anche  la  tenuta  di  registri e scritture contabili, di elenchi,  di  indirizzari  e  di  altri  documenti  necessari  per la gestione  amministrativa  dell'associazione,  della  fondazione,  del comitato  o  del  diverso  organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili. Qualora  i  soggetti  di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone  giuridiche  o  di  altri  organismi  con scopo di lucro o di liberi  professionisti  per  perseguire le predette finalita', ovvero richiedano  ad  essi  la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente  autorizzazione  e'  rilasciata anche ai medesimi organismi, persone giuridiche o liberi professionisti. I  soggetti  di  cui alle lettere a), b) e c) possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo    trattamento,   i   soli   dati   sensibili   strettamente indispensabili  per  le  attivita' di effettivo ausilio alle predette finalita',   con   particolare  riferimento  alle  generalita'  degli interessati  e  ad  indirizzari,  sulla  base  di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalita' del successivo utilizzo, le particolari misure di sicurezza, nonche', ove previsto, le idonee garanzie determinate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza   e  deve  recare  la  precisa  menzione  dei  titolari  del trattamento   e  delle  finalita'  da  essi  perseguite.  Le  persone giuridiche  e  gli  organismi  con  scopo  di  lucro,  oltre a quanto previsto  nei  punti  4)  e 6) in tema di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'  dei  dati, possono trattare i dati cosi' acquisiti solo  per  scopi di ausilio alle finalita' predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili. 3) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
 - a)  agli  associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;
 - b)  agli  aderenti,  ai  sostenitori  o sottoscrittori, nonche' ai soggetti  che  presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno  contatti  regolari  con  l'associazione,  la  fondazione  o il diverso organismo;
 - c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
 - d)  ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attivita' o dei  servizi  prestati  dall'associazione  o  dal  diverso organismo, limitatamente  ai  soggetti  individuabili  in  base  allo  statuto o all'atto   costitutivo,   ove   esistenti,   o   comunque   a  coloro nell'interesse  dei  quali  i soggetti menzionati al punto 1) possono operare in base ad una previsione normativa;
 - e)  agli  studenti  iscritti  o  che  hanno  presentato domanda di iscrizione  agli  istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potesta';
 - f)   ai   lavoratori   dipendenti  degli  associati  e  dei  soci, limitatamente  ai  dati  idonei  a  rivelare  l'adesione a sindacati, associazioni   od   organizzazioni   a  carattere  sindacale  e  alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali. 4) Categorie di dati oggetto di trattamento. L'autorizzazione  non  riguarda  i dati idonei a rivelare lo stato di salute  e  la  vita  sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2005. Il trattamento puo' avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'articolo  4,  comma  1,  lett.  d)  del Codice, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti, sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Il  trattamento puo' riguardare i dati e le operazioni indispensabili per  perseguire  le  finalita'  di  cui  al punto 1) o, comunque, per adempiere   ad   obblighi  derivanti  dalla  legge,  dalla  normativa comunitaria,  dai  regolamenti  o  dai  contratti collettivi, che non possano  essere  perseguiti  o  adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. A   tal   fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere verificata  costantemente  la  stretta  pertinenza,  non  eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalita', in  particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le   intime   convinzioni,   anche   con   riferimento  ai  dati  che l'interessato  fornisce  di  propria  iniziativa. I dati che, anche a seguito  delle  verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili  non  possono essere utilizzati, salvo per l'eventuale conservazione,  a  norma  di  legge, dell'atto o del documento che li contiene. 5) Modalita' di trattamento. Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli  articoli 11 e 14 del Codice,  e dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'allegato B) al  medesimo  Codice,  il  trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato  unicamente con operazioni, nonche' con logiche e mediante forme  di  organizzazione  dei  dati  strettamente  indispensabili in rapporto  alle  finalita', agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2). I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato. Fermo  restando  quanto  previsto  ai  punti  2)  e 7) della presente autorizzazione,  se  e'  indispensabile,  in  conformita' al medesimo punto 7), comunicare o diffondere dati all'esterno dell'associazione, della  fondazione,  del comitato o del diverso organismo, il consenso scritto  e' acquisito previa idonea informativa resa agli interessati ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice,  la  quale  deve  precisare le specifiche  modalita'  di utilizzo dei dati tenuto conto delle idonee garanzie adottate relativamente ai trattamenti effettuati. 6) Conservazione dei dati. Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett.  e)  del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per perseguire le finalita'  e  gli scopi di cui al punto 2), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati. Le   verifiche  di  cui  al  punto  4)  devono  riguardare  anche  la pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilita'  dei  dati rispetto all'attivita'  svolta  dall'interessato  o al rapporto che intercorre tra  l'interessato  e i soggetti di cui al punto 1), tenendo presente il  genere  di  prestazione,  di  beneficio  o  di  servizio  offerto all'interessato  e  la posizione di quest'ultimo rispetto ai soggetti stessi. 7) Comunicazione e diffusione dei dati. I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati a soggetti pubblici o privati,  e  ove  necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle  finalita',  agli  scopi  e  agli  obblighi di cui al punto 2) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate. I  dati sensibili possono essere comunicati alle autorita' competenti se   necessario   per   finalita'   di  prevenzione,  accertamento  o repressione  dei  reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi. 8) Richieste di autorizzazione. I  titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare una richiesta   di   autorizzazione   a   questa  Autorita',  qualora  il trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le  richieste  di  autorizzazione  pervenute  o che perverranno anche successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento medesimo. Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione   richieste   di autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 9) Norme finali. Restano  fermi  gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme  di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali. Restano  inoltre  ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in  particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,  n.  205,  in  materia  di discriminazione per motivi razziali, etnici,  nazionali o religiosi e di delitti di genocidio, nel decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215  di attuazione della direttiva 2000/43/CE   per   la   parita'   di   trattamento   tra  le  persone indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine etnica e nel decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE  per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 10) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La  presente  autorizzazione  ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita' normative rilevanti in materia. La  presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 21 dicembre 2005
 
 Il presidente
 Pizzetti
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
 
 Il relatore
 Paissan
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