| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti, vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati, nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti;
 Visto   l'art.  76  del  Codice,  secondo  cui  gli  esercenti  le professioni  sanitarie  e  gli  organismi  sanitari  pubblici,  anche nell'ambito  di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo  85  del  medesimo  Codice,  possono  trattare  i  dati personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  anche senza il consenso  dell'interessato,  previa autorizzazione del Garante, se il trattamento  riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una  finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica di un terzo o della collettivita';
 Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
 Considerato  che  le  autorizzazioni di carattere generale sin ora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
 Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di   quelle   in  scadenza  il  31  dicembre  2005,  armonizzando  le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
 Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;
 Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali sancito  all'art.  1  del  Codice, principi valutati anche sulla base delle  raccomandazioni  adottate  in  materia  di  dati  sanitari dal Consiglio  d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N. R (97) 5,  in  base  alla  quale  i dati sanitari devono essere trattati, di regola,  solo  nell'ambito  dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole  di  segretezza  e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
 Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo  stato di salute e la vita sessuale e' effettuato per finalita' di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche   scientifiche   o   per  la  fornitura  all'interessato  di prestazioni, beni o servizi;
 Visto l'art. 167 del Codice;
 Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
 Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
 Visto l'art. 41 del Codice;
 Visti gli atti d'ufficio;
 Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
 Autorizza
 - a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a  rivelare  lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili  per  tutelare  l'incolumita' fisica o la salute di un terzo o della collettivita',  e  il  consenso  non  sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilita';
 - b)  gli  organismi  e  le case di cura private, nonche' ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - c)   gli  organismi  sanitari  pubblici,  istituiti  anche  presso universita',  ivi  compresi  i  soggetti  pubblici allorche' agiscano nella  qualita'  di  autorita'  sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare  lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - 1)  il  trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumita' fisica e della salute di un terzo o della collettivita';
 - 2)  manchi  il  consenso  (articolo  76,  comma 1, lett. b), del Codice),  in  quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilita';
 - 3)  non si tratti di attivita' amministrative correlate a quelle di  prevenzione,  diagnosi,  cura e riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice;
 - d)  anche  soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c)  a  trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,  qualora  il trattamento sia necessario per la salvaguardia della  vita  o  dell'incolumita'  fisica  di un terzo. Se la medesima finalita'  riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio  consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' d'intendere o di volere, il consenso e' manifestato da  chi  esercita  legalmente  la  potesta',  ovvero  da  un prossimo congiunto,  da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Per  l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, 23, 26 e da 75 a 82 del Codice. 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
 - 1.1. L'autorizzazione e' rilasciata:
 - a)  ai  medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
 - b)  al  personale  sanitario  infermieristico,  tecnico e della riabilitazione   che   esercita   l'attivita'  in  regime  di  libera professione;
 - c)  alle  istituzioni  e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale. In  tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata anche per consentire ai destinatari  di  adempiere  o  di  esigere l'adempimento di specifici obblighi  o  di  eseguire  specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa  comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene   e   di  sanita'  pubblica,  di  prevenzione  delle  malattie professionali  e  degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti  di  organi  e  tessuti,  di  riabilitazione degli stati di invalidita'  e  di  inabilita' fisica e psichica, di profilassi delle malattie  infettive  e  diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza  farmaceutica,  di  medicina  scolastica  e  di assistenza sanitaria  alle  attivita' sportive o di accertamento, in conformita' alla  legge,  degli  illeciti  previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento   puo'  riguardare  anche  la  compilazione  di  cartelle cliniche,  di  certificati  e  di  altri documenti di tipo sanitario, ovvero  di  altri  documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati. Qualora  il  perseguimento  di  tali  fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati  del  trattamento  preposti  a  tali  compiti osservino le stesse  regole  di  segretezza  alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari  della  presente  autorizzazione,  nel rispetto di quanto previsto anche dall'art. 83, comma 1, del Codice. 1.2. L'autorizzazione e' rilasciata, altresi', ai seguenti soggetti:
 - a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e  agli  altri  organismi  privati, per scopi di ricerca scientifica, anche    statistica,    finalizzata    alla   tutela   della   salute dell'interessato,  di  terzi  o  della collettivita' in campo medico, biomedico  o  epidemiologico,  allorche'  si  debba intraprendere uno studio  delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini  su  interventi  sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la  disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione non  permetta  alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (in conformita' a quanto previsto dagli articoli 106, 107 e 110 del Codice), e il trattamento successivo alla raccolta  non  deve  permettere di identificare gli interessati anche indirettamente,  salvo  che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresi', per iscritto. I risultati  della  ricerca  non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 98 del Codice;
 - b)   alle   organizzazioni   di   volontariato   o  assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi   determinati  e  legittimi  previsti,  in  particolare,  nelle rispettive norme statutarie;
 - c)  alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura e  di  riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per   perseguire   scopi   determinati   e   legittimi  previsti,  in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
 - d)  agli  enti,  alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute,  relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per  perseguire  scopi  determinati  e legittimi nei limiti di quanto stabilito  dall'art.  26,  comma  4,  lettera  a),  del Codice, fermo restando  quanto previsto per le confessioni religiose dagli articoli 26,   comma   3,   lettera   a),   e  181,  comma  6,  del  Codice  e dell'autorizzazione n. 3/2005;
 - e)  alle  persone  fisiche  e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle  associazioni  e  ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario  attinenti  anche  alla  vita  sessuale, e alle operazioni indispensabili  per  adempiere  agli obblighi, anche precontrattuali, derivanti  da  un  rapporto  di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se   il   rapporto   intercorre  con  istituti  di  credito,  imprese assicurative   o   riguarda  valori  mobiliari,  devono  considerarsi indispensabili  i  soli  dati  ed  operazioni  necessari  per fornire specifici  prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto puo'  riguardare  anche  la  fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;
 - f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e  agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente  ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneita'  fisica  alla  partecipazione  ad  attivita'  sportive  o agonistiche;
 - g)  alle  persone  fisiche  e  giuridiche  e  ad  altri organismi, limitatamente   ai  dati  dei  beneficiari  e  dei  donatori  e  alle operazioni  indispensabili  per  effettuare  trapianti  di  organi  e tessuti, nonche' donazioni di sangue. 1.3.  La  presente  autorizzazione e' rilasciata, altresi', quando il trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia necessario per:
 - a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7  dicembre  2000,  n.  397, o comunque per far valere o difendere un diritto  anche  da  parte di un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei  casi  previsti  dalle  leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai regolamenti  o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di rango  pari  a  quello  dell'interessato,  ovvero  consistente  in un diritto della personalita' o in altro diritto o liberta' fondamentale e  inviolabile,  e  i  dati  siano  trattati  esclusivamente per tali finalita'  e  per  il  periodo  strettamente  necessario  per il loro perseguimento;
 - b)  adempiere  o esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire  specifici  compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi,  da  regolamenti o da contratti collettivi per la gestione del rapporto  di lavoro, nonche' della normativa in materia di previdenza e  assistenza  o  in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione,  nei  limiti  previsti dalla autorizzazione generale del Garante  n.  1/2005  e  ferme  restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111 del Codice. 1.4.  Fino  alla data in cui sara' efficace l'apposita autorizzazione per  il  trattamento  dei  dati  genetici  prevista  dall'art. 90 del Codice,  restano  autorizzati i trattamenti di dati genetici nei soli limiti  e  alle  condizioni  individuate  al  punto  2,  lettera  b), dell'autorizzazione n. 2/2005. 2) Categorie di dati oggetto di trattamento. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i   programmi   informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente, dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del Codice. Il  trattamento puo' avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai  sopra  indicati  obblighi,  compiti  o  finalita' che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di  dati  anonimi  o  di  dati  personali  di  natura diversa, e puo' comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi. Devono essere considerate sottoposte all'ambito di applicazione della presente  autorizzazione anche le informazioni relative ai nascituri, che  devono  essere  trattate  alla  stregua  dei  dati  personali in conformita'  a quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R (97) 5 del Consiglio d'Europa. 3) Modalita' di trattamento. Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli  articoli 11 e 14 del Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche' con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili  in  rapporto  ai  sopra  indicati obblighi, compiti o finalita'. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato. La  comunicazione  di  dati  all'interessato  deve avvenire di regola direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non  autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze di cortesia. Per  le  informazioni  relative ai nascituri, il consenso e' prestato dalla   gestante.   Dopo   il   raggiungimento  della  maggiore  eta' l'informativa   e'   fornita  all'interessato  anche  ai  fini  della acquisizione  di  una nuova manifestazione del consenso quando questo e' necessario (art. 82, comma 4, del Codice). 4) Conservazione dei dati. Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett.  e) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo non  superiore  a  quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti  sopra  indicati,  ovvero  per  perseguire  le  finalita' ivi menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante controlli periodici, deve essere  verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o  non  indispensabili  non  possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del documento  che  li  contiene.  Specifica  attenzione  e' prestata per l'indispensabilita'  dei  dati  riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti. 5) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono  essere  comunicati,  nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi,  ai compiti e alle finalita' di cui al punto 1), a soggetti pubblici  e  privati,  ivi  compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono    attivita'   strettamente   correlate   all'esercizio   di professioni  sanitarie  o  alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni  o  di  servizi,  gli  istituti  di  credito e le imprese assicurative,  le  associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato. Ai  sensi  degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo  il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici  dall'interessato  e  per  i  quali l'interessato stesso non abbia  manifestato  successivamente  la  sua  opposizione  per motivi legittimi. 6) Richieste di autorizzazione. I  titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare una richiesta   di   autorizzazione   a   questa  Autorita',  qualora  il trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le  richieste  di  autorizzazione  pervenute  o che perverranno anche successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento medesimo. Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione   richieste   di autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non considerate  nella  presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso  in  cui  la  raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate. 7) Norme finali. Restano   fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
 - a)  dall'art.  5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato  dall'art.  178  del  Codice,  secondo  cui la rilevazione statistica   della  infezione  da  HIV  deve  essere  effettuata  con modalita' che non consentano l'identificazione della persona;
 - b)  dall'art.  11  della  legge  22  maggio 1978, n. 194, il quale dispone  che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei  quali  e' effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono  inviare  al  medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identita' della donna;
 - c)  dall'art.  734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta  la divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale. Restano   altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli obblighi   deontologici  previsti,  in  particolare,  dal  Codice  di deontologia  medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Resta ferma, infine, la possibilita' di diffondere dati anonimi anche aggregati  e  di  includerli,  in  particolare, nelle pubblicazioni a contenuto  scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario. 8) Efficacia temporale e disciplina transitoria. La  presente  autorizzazione  ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita' normative rilevanti in materia. La  presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 dicembre 2005
 
 Il presidente
 Pizzetti
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
 
 Il relatore
 Pizzetti
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