| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti, vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati, nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti;
 Visto  il  comma  4,  lett.  d),  del  medesimo  art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche  senza  consenso,  previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo e' necessario per adempiere a specifici obblighi o  compiti  previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria  per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di  igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e   assistenza,  nei  limiti  previsti  dall'autorizzazione  e  ferme restando  le  disposizioni  del  codice  di  deontologia  e  di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;
 Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
 Considerato  che  le  autorizzazioni  di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
 Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di   quelle   in  scadenza  il  31  dicembre  2005,  armonizzando  le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
 Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;
 Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali sancito all'art. 1 del Codice;
 Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e' effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;
 Visto l'art. 167 del Codice;
 Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
 Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare tecnico  di  cui  all'Allegato  B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
 Visto l'art. 41 del Codice;
 Visti gli atti d'ufficio;
 Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
 Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
 Autorizza
 
 il  trattamento  dei  dati  sensibili  di cui all'art. 4, comma 1, lett.  d),  del  Codice,  finalizzato  alla  gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
 Prima   di   iniziare   o  proseguire  il  trattamento  i  sistemi informativi  e  i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo  da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente, dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del Codice.
 1) Ambito di applicazione.
 La presente autorizzazione e' rilasciata:
 - a)  alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle  associazioni  e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro  o  che  utilizzano  prestazioni  lavorative  anche  atipiche, parziali  o  temporanee,  o  che  comunque  conferiscono  un incarico professionale  alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);
 - b)  ad  organismi  paritetici  o  che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;
 l'autorizzazione riguarda anche l'attivita' svolta:
 - c)  dal  medico  competente in materia di igiene e di sicurezza del  lavoro, in qualita' di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
 - d)    da    associazioni,    organizzazioni,    federazioni   o confederazioni  rappresentative  di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalita' di cui al punto 3), lettera h).
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
 Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
 - a)  a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato,  o  di  formazione  e  lavoro,  o di inserimento, o di lavoro  ripartito,  o  di  lavoro  intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o   in   rapporto   di   tirocinio,  ovvero  ad  associati  anche  in compartecipazione  e,  se  necessario  in  base  ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;
 - b)   a   consulenti  e  a  liberi  professionisti,  ad  agenti, rappresentanti e mandatari;
 - c)   a   soggetti   che  effettuano  prestazioni  coordinate  e continuative,  anche nella modalita' di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori  autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di  prestazioni  di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1);
 - d)  a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
 - e)  a  persone  fisiche  che  ricoprono cariche sociali o altri incarichi  nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);
 - f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita' lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
 3) Finalita' del trattamento.
 Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:
 - a)  per  adempiere  o  per  esigere  l'adempimento di specifici obblighi  o  per  eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali,  in  particolare  ai  fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione  del  rapporto  di lavoro, nonche' dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in  materia  di  igiene  e  sicurezza del lavoro o della popolazione, nonche'  in  materia  fiscale,  sindacale,  di  tutela  della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - b)  anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformita' alla  legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della  contabilita'  o  della  corresponsione  di  stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalita' o benefici accessori;
 - c)  per  perseguire  finalita'  di  salvaguardia  della  vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo;
 - d)  per  far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo  in  sede  giudiziaria,  nonche' in sede amministrativa o nelle procedure  di  arbitrato  e  di conciliazione nei casi previsti dalle leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi,  sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro perseguimento.  Qualora  i  dati  siano idonei a rivelare lo stato di salute  e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango
 pari  a  quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della  personalita'  o  in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
 - e)   per   esercitare   il  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi,  nel  rispetto  di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;
 - f)   per  adempiere  ad  obblighi  derivanti  da  contratti  di assicurazione  finalizzati  alla  copertura  dei rischi connessi alla responsabilita'  del  datore  di  lavoro  in  materia  di igiene e di sicurezza  del  lavoro  e  di  malattie  professionali  o per i danni cagionati   a   terzi   nell'esercizio  dell'attivita'  lavorativa  o professionale;
 - g) per garantire le pari opportunita';
 - h)  per  perseguire  scopi  determinati e legittimi individuati dagli   statuti   di   associazioni,  organizzazioni,  federazioni  o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.
 4) Categorie di dati.
 Il   trattamento  puo'  avere  per  oggetto  i  dati  strettamente pertinenti  ai  sopra  indicati obblighi, compiti o finalita' che non possano  essere  adempiuti  o  realizzati, caso per caso, mediante il trattamento  di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:
 - a)  nell'ambito  dei  dati  idonei  a  rivelare  le convinzioni religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  ovvero  l'adesione ad associazioni  od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festivita' religiose o di servizi  di mensa, nonche' la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
 - b)   nell'ambito   dei  dati  idonei  a  rivelare  le  opinioni politiche,   l'adesione   a   partiti,   sindacati,  associazioni  od organizzazioni  a  carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio  di  funzioni  pubbliche  e  di  incarichi  politici,  di attivita'  o  di  incarichi  sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato  ai  fini  della  fruizione  di  permessi  o di periodi di aspettativa  riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi  anche  aziendali),  ovvero  l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonche' i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle  quote  di  servizio  sindacale  o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;
 - c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati  raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidita', infermita',  gravidanza,  puerperio  o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni  a  fattori  di  rischio,  all'idoneita'  psico-fisica  a svolgere   determinate   mansioni,   all'appartenenza  a  determinate categorie  protette,  nonche'  i  dati contenuti nella certificazione sanitaria  attestante  lo  stato  di  malattia,  anche  professionale dell'interessato,  o  comunque  relativi  anche all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.
 5) Modalita' di trattamento.
 Fermi  restando  gli  obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche' con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili  in  rapporto  ai  sopra  indicati obblighi, compiti o finalita'.
 I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
 La  comunicazione  di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non  autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze di cortesia.
 Restano  inoltre  fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove  necessario,  di acquisirne il consenso scritto, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.
 6) Conservazione dei dati.
 Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per  un  periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi  o  ai  compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalita'  ivi  menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante controlli periodici,   deve   essere   verificata   costantemente   la  stretta pertinenza,  non  eccedenza  e indispensabilita' dei dati rispetto al rapporto,  alla  prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,  anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria  iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere  utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li contiene. Specifica attenzione  e'  prestata  per l'indispensabilita' dei dati riferiti a soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le prestazioni e gli adempimenti.
 7) Comunicazione e diffusione dei dati.
 I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati e, ove necessario, diffusi  nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o  alle  finalita' di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi  compresi  organismi  sanitari,  casse  e  fondi di previdenza ed assistenza   sanitaria   integrativa  anche  aziendale,  istituti  di patronato  e  di  assistenza  sociale,  centri di assistenza fiscale, agenzie  per  il  lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori  di  lavoro  e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, societa'  esterne  titolari  di  un  autonomo  trattamento  di dati e familiari dell'interessato.
 Ai  sensi  dell'art.  26,  comma  5,  del  Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
 8) Richieste di autorizzazione.
 I   titolari   dei   trattamenti   che  rientrano  nell'ambito  di applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita', qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
 Le  richieste  di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento medesimo.
 Il   Garante   non   prendera'   in  considerazione  richieste  di autorizzazione  per  trattamenti  da effettuarsi in difformita' dalle prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
 9) Norme finali.
 Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge o di regolamento,  ovvero  dalla  normativa  comunitaria, che stabiliscono divieti  o  limiti  in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:
 - a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore  di  lavoro  ai  fini  dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto  di  lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle  opinioni  politiche,  religiose  o  sindacali  del lavoratore, nonche'   su   fatti   non   rilevanti   ai  fini  della  valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
 - b)  nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori  di  lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti  o  in persone prese in considerazione per l'instaurazione di   un   rapporto   di   lavoro,   l'esistenza   di   uno  stato  di sieropositivita';
 - c)  nelle  norme  in  materia  di  pari  opportunita' o volte a prevenire discriminazioni;
 - d)  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  nell'art.  10  del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri  soggetti  privati  autorizzati  o  accreditati  di  effettuare qualsivoglia  indagine  o  comunque  trattamento  di  dati  ovvero di preselezione  di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni  personali,  alla  affiliazione  sindacale o politica, al credo  religioso,  al  sesso,  all'orientamento  sessuale, allo stato matrimoniale  o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla   razza,   all'origine   etnica,  al  colore,  alla  ascendenza, all'origine  nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad  eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonche' di  trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti  alle  loro  attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
 10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
 La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita' normative rilevanti in materia.
 La   presente   autorizzazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 21 dicembre 2005
 
 Il presidente
 Pizzetti
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
 
 Il relatore
 Pizzetti
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