IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
1. Individuazione dell'ufficio competente a formulare e/o ricevere richieste di assistenza. 1.1. L'ufficio riscossione internazionale della Direzione centrale accertamento e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul reddito e sul capitale e imposta sui premi assicurativi, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. Il punto di contatto e' collegato con la rete «CCN/CSI», che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorita' competenti nel settore dell'imposizione. 1.2. Per l'espletamento dei propri compiti il punto di contatto si avvale delle Direzioni regionali e degli uffici locali dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del debitore o al luogo ove si trovano eventuali beni da escutere. 2. Richiesta di informazioni. 2.1 Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di informazioni da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente, controlla la correttezza della domanda e, anche avvalendosi delle Direzioni regionali e degli uffici locali, fornisce le informazioni richieste, secondo la data della loro ricezione e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 4 del decreto 22 luglio 2005, n. 179. 2.2. Per la richiesta di informazioni all'autorita' estera gli uffici locali dell'Agenzia utilizzano l'apposito modello previsto dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 1, e lo inviano al punto di contatto dell'Agenzia delle entrate tramite la competente Direzione regionale. Il punto di contatto esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito. 3. Richiesta di notifica. 3.1. Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di notifica da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente, controlla la regolarita' e la correttezza della richiesta, e, nel rispetto dei termini di cui all'art. 7 del decreto 22 luglio 2005, n. 179, trasmette all'ufficio locale competente l'atto per la notifica. L'ufficio locale da corso alla notifica degli atti trasmessi e li restituisce notificati al punto di contatto, per il successivo inoltro al punto di contatto dello Stato membro richiedente. 3.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 2, inviano al punto di contatto dell'Agenzia delle entrate la richiesta di notifica con allegato in duplice copia l'atto da notificare. Il punto di contatto esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito. 4. Richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. 4.1. Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di recupero o di adozione dei provvedimenti cautelari da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente, controlla la regolarita' e la correttezza della richiesta e la trasmette all'ufficio locale, unitamente al titolo esecutivo estero debitamente tradotto. L'ufficio locale procede alla iscrizione a ruolo delle somme da recuperare; qualora venga richiesta l'adozione di misure cautelari, l'ufficio locale procede sulla base delle disposizioni vigenti. 4.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 3, inviano al punto di contatto dell'Agenzia delle entrate la richiesta di recupero o di adozione dei provvedimenti cautelari, corredata del titolo esecutivo, cioe' dell'estratto di ruolo, fornito dal concessionario. Il punto di contatto esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito. 5. Adempimenti dei concessionari. 5.1. I concessionari forniscono mensilmente al punto di contatto dell'Agenzia delle entrate i dati relativi agli esiti della riscossione. La fornitura deve contenere le informazioni relative alla notifica di ciascuna cartella, alla riscossione, al riversamento delle somme riscosse, ai provvedimenti e ad ogni altra notizia relativa all'attivita' esecutiva intrapresa. Motivazioni. Il presente provvedimento, in attuazione a quanto disposto nell'art. 15 del decreto 22 luglio 2005, n. 179, individua l'ufficio competente per le richieste di assistenza e stabilisce norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti concernenti l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sul reddito e sul capitale e le imposte sui premi assicurativi, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea. Riferimenti normativi. a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); statuto dell'Agenzia delle entrate art. 5, comma 1; art. 6, comma 1. b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate art. 2, commi 1 e 4; atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 luglio 2005 «Razionalizzazione in materia di riscossione». c) Disciplina normativa di riferimento: direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise; direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE e che ne ha esteso la disciplina anche alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, alle penali ed ammende amministrative, con esclusione delle sanzioni di natura penale; direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE, come modificata dalla direttiva 2004/79/CE, del 4 marzo 2004; legge 1° marzo 2002, n. 39, recante la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie; decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2001/44/CE; decreto 22 luglio 2005, n. 179, regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2005 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |