| IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 
 1. Individuazione  dell'ufficio  competente  a formulare e/o ricevere richieste di assistenza.
 1.1.  L'ufficio riscossione internazionale della Direzione centrale accertamento  e'  l'ufficio  dell'Agenzia  delle entrate che funge da punto  di  contatto  con  gli  organismi  designati dagli altri Stati membri  per  il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto,  di  imposta sul reddito e sul capitale e imposta sui premi assicurativi,  ivi  compresi  gli  interessi,  le penali, le sanzioni amministrative  e  le  spese  relative  a  tali  crediti. Il punto di contatto  e'  collegato  con  la  rete  «CCN/CSI»,  che  permette  le trasmissioni  per  via  elettronica  tra  le autorita' competenti nel settore dell'imposizione.
 1.2.  Per l'espletamento dei propri compiti il punto di contatto si avvale  delle Direzioni regionali e degli uffici locali dell'Agenzia, territorialmente  competenti  in  relazione  al domicilio fiscale del debitore o al luogo ove si trovano eventuali beni da escutere. 2. Richiesta di informazioni.
 2.1  Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di informazioni da uno  Stato  membro,  ne  accusa  ricevuta  per iscritto all'autorita' richiedente,   controlla   la  correttezza  della  domanda  e,  anche avvalendosi delle Direzioni regionali e degli uffici locali, fornisce le  informazioni  richieste,  secondo  la data della loro ricezione e comunque  nel  rispetto  dei termini di cui all'art. 4 del decreto 22 luglio 2005, n. 179.
 2.2.  Per  la  richiesta  di  informazioni all'autorita' estera gli uffici  locali  dell'Agenzia  utilizzano  l'apposito modello previsto dalla  Direttiva  2002/94/CE, allegato n. 1, e lo inviano al punto di contatto  dell'Agenzia  delle entrate tramite la competente Direzione regionale.  Il  punto  di  contatto  esamina  la  documentazione e la correttezza  della  richiesta  formulata  e  la  inoltra  al punto di contatto dello Stato membro adito. 3. Richiesta di notifica.
 3.1. Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di notifica da uno Stato   membro,   ne   accusa  ricevuta  per  iscritto  all'autorita' richiedente,   controlla   la  regolarita'  e  la  correttezza  della richiesta,  e, nel rispetto dei termini di cui all'art. 7 del decreto 22  luglio  2005,  n.  179,  trasmette  all'ufficio locale competente l'atto per la notifica. L'ufficio locale da corso alla notifica degli atti  trasmessi e li restituisce notificati al punto di contatto, per il  successivo  inoltro  al  punto  di  contatto  dello  Stato membro richiedente.
 3.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello previsto  dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 2, inviano al punto di  contatto  dell'Agenzia delle entrate la richiesta di notifica con allegato  in duplice copia l'atto da notificare. Il punto di contatto esamina  la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito. 4. Richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
 4.1.  Il  punto di contatto, ricevuta la richiesta di recupero o di adozione  dei  provvedimenti cautelari da uno Stato membro, ne accusa ricevuta   per   iscritto  all'autorita'  richiedente,  controlla  la regolarita'   e   la  correttezza  della  richiesta  e  la  trasmette all'ufficio locale, unitamente al titolo esecutivo estero debitamente tradotto.  L'ufficio  locale  procede  alla  iscrizione a ruolo delle somme  da  recuperare;  qualora  venga richiesta l'adozione di misure cautelari,  l'ufficio  locale  procede  sulla base delle disposizioni vigenti.
 4.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello previsto  dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 3, inviano al punto di  contatto dell'Agenzia delle entrate la richiesta di recupero o di adozione dei provvedimenti cautelari, corredata del titolo esecutivo, cioe' dell'estratto di ruolo, fornito dal concessionario. Il punto di contatto  esamina  la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito. 5. Adempimenti dei concessionari.
 5.1.  I  concessionari  forniscono mensilmente al punto di contatto dell'Agenzia   delle   entrate  i  dati  relativi  agli  esiti  della riscossione.  La  fornitura  deve  contenere le informazioni relative alla notifica di ciascuna cartella, alla riscossione, al riversamento delle  somme  riscosse,  ai  provvedimenti  e  ad  ogni altra notizia relativa all'attivita' esecutiva intrapresa. Motivazioni.
 Il   presente   provvedimento,  in  attuazione  a  quanto  disposto nell'art.  15 del decreto 22 luglio 2005, n. 179, individua l'ufficio competente   per  le  richieste  di  assistenza  e  stabilisce  norme procedurali  per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti concernenti l'imposta sul valore aggiunto, le imposte   sul   reddito  e  sul  capitale  e  le  imposte  sui  premi assicurativi,  nell'ambito  della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea. Riferimenti normativi.
 a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 - art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
 statuto dell'Agenzia delle entrate art. 5, comma 1; art. 6, comma 1.
 b) Organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:
 regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate art. 2, commi 1 e 4;
 atto  del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 luglio 2005 «Razionalizzazione in materia di riscossione».
 c) Disciplina normativa di riferimento:
 direttiva  76/308/CEE  del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza   reciproca   in   materia  di  recupero  dei  crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi   agricoli,  dei  dazi  doganali,  dell'imposta  sul  valore aggiunto e di talune accise;
 direttiva  2001/44/CE  del  Consiglio, del 15 giugno 2001, che ha modificato  la  direttiva 76/308/CEE e che ne ha esteso la disciplina anche alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi,  alle  penali ed ammende amministrative, con esclusione delle sanzioni di natura penale;
 direttiva  2002/94/CE  della  Commissione,  del  9 dicembre 2002, recante  talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE, come modificata dalla direttiva 2004/79/CE, del 4 marzo 2004;
 legge  1°  marzo  2002,  n.  39, recante la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie;
 decreto  legislativo  9  aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2001/44/CE;
 decreto  22  luglio  2005,  n. 179, regolamento di attuazione del decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  69,  di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002;
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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