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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 22 dicembre 2005 |  | Riconoscimento  dell'organismo  SciroTüv,  in  Genova,  a valutare la conformita'    o    l'idoneita'   all'impiego   dei   componenti   di interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e  a  svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI 
 Vista  la  direttiva  2001/16/CE  del  19 marzo 2001 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
 Vista  la  legge  6 febbraio  1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente,  tra  le  altre,  disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;
 Visto   il   decreto  legislativo  30 settembre  2004,  n.  268  di attuazione della direttiva 2001/16/CE;
 Visto   l'ordine  di  servizio  21 febbraio  2005,  n.  39/DTT  del Dipartimento  trasporti  terrestri,  con il quale il gruppo di lavoro gia'  costituito  per  le  attivita' correlate al decreto legislativo 24 maggio  2001,  n. 299 ed al decreto legislativo 30 settembre 2004, n.  268,  e'  stato incaricato di continuare a svolgere le stesse, in attesa    dell'attuazione   del   nuovo   assetto   delle   strutture ministeriali;
 Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,  n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Vista  l'istanza presentata dal consorzio SciroTüv, con sede legale in  Genova,  via  Gavotti  n.  5/6, in data 21 marzo 2005, cosi' come integrata  dalla  successiva nota del 27 aprile 2005, con la quale il predetto  consorzio  ha  chiesto  il  riconoscimento  a  svolgere  la procedura  di  valutazione  di conformita' o di idoneita' all'impiego dei   componenti   di  interoperabilita'  ferroviaria  convenzionale, nonche'  la  procedura  di  verifica  CE, con riferimento ai seguenti sottosistemi:
 infrastrutture;
 energia;
 controllo comando e segnalamento;
 esercizio e gestione del traffico;
 materiale rotabile;
 manutenzione;
 applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci;
 Considerato  che,  nella  predetta  istanza,  il medesimo consorzio SciroTüv  ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui  all'allegato  VII  del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;
 Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dal suddetto consorzio,  nonche'  la  conformita'  della  stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;
 Tenuto  conto  che  dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito  delle  visite  ispettive,  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo  30 settembre 2004, n. 268, effettuate presso la sede del consorzio,  nonche'  presso  i  laboratori  convenzionati,  e'  stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII del  medesimo  decreto  legislativo  e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;
 Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo   di  lavoro  contenute  nella  nota  prot.  n.  233/Div5  del 24 novembre 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Il consorzio SciroTüv, con sede legale in Genova, via Gavotti n. 5/6,  e'  riconosciuto,  ai  sensi all'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre  2004,  n.  268, quale organismo abilitato a svolgere la procedura  di  valutazione  di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del citato decreto  legislativo,  nonche'  la  procedura  di  verifica CE di cui all'allegato  VI  del medesimo decreto legislativo con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati :
 infrastrutture;
 energia;
 controllo comando e segnalamento;
 esercizio e gestione del traffico;
 materiale rotabile;
 manutenzione;
 applicazioni tematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere  svolte  dall'organismo  secondo  le  modalita'  stabilite dal decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268.
 2.  L'organismo  e'  tenuto  ad  assicurare  il  mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso  in  merito  all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni  - come individuate nella documentazione allegata all'istanza di  riconoscimento  ed alla successiva integrazione, con l'obbligo di sottoporre  eventuali  variazioni  alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  vigila  sulle  attivita' dell'organismo riconosciuto   ai   sensi   dell'art.   9   del  decreto  legislativo 30 settembre  2004, n. 268, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di  propria  iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei  componenti  o  gestori  di  sottosistemi  di  cui all'art. 1 del presente   decreto,   anche   mediante   verifica  a  campione  delle certificazioni  rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione  medesima  le  certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per  i  trasporti terrestri dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo SciroTüv al fine di verificare la   sussistenza  dei  requisiti  previsti  e  la  regolarita'  delle operazioni svolte.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  riconoscimento  e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel  caso  di  accertate  gravi  o  ripetute  irregolarita'  da parte dell'organismo  SciroTüv  nella attivita' di valutazione o verifica o nei  rapporti  con  i  fabbricanti  o con gli enti appaltanti, ovvero qualora,  in  sede  di  vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.
 2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 1, il provvedimento di sospensione  e'  ritirato  a  seguito  dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
 3.  Il  riconoscimento  e'  revocato  nel  caso  in cui l'organismo SciroTüv non ottemperi, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale e decorre dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2005
 Il capo Dipartimento: Fumero
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