Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 dicembre 2005
Riconoscimento, al sig. Khaled Hammami, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'

Vista la domanda presentata il giorno 10 ottobre 2003, con la quale il Sig. Khaled Hammami cittadino tunisino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito nella sessione di luglio 1996 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso il «Liceo Ghassen» di Mahdia (Tunisia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attivita' di parrucchiere cosi' come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuta il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/94, e cioe' ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attivita' di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;
Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;
Decreta:

1. Al Sig. Khaled Hammami, cittadino tunisino, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970 n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 26, come modificato dalla legge. 30 luglio 2002 n. 189, e per il periodo di validita' del permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2005
Il direttore generale: Goti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone