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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 16 dicembre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Khaled Hammami, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita'
 
 Vista la domanda presentata il giorno 10 ottobre 2003, con la quale il   Sig.   Khaled   Hammami   cittadino   tunisino,  ha  chiesto  il riconoscimento  del diploma di parrucchiere conseguito nella sessione di luglio 1996 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso il «Liceo Ghassen» di Mahdia (Tunisia), al fine dell'esercizio in  Italia  dell'attivita'  di  parrucchiere  cosi' come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 24 novembre  2005,  che ha ritenuta il titolo dell'interessato, per i suoi   contenuti   formativi,   riconducibile   ai   titoli   di  cui all'articolo 3,  comma  1, lettera c), del citato decreto legislativo n.   319/94,   e   cioe'   ai   titoli   «specificatamente  orientati all'esercizio  di  una  professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attivita' di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;
 Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria CNA-Federacconciatori;
 Decreta:
 
 1.  Al  Sig. Khaled Hammami, cittadino tunisino, e' riconosciuto il titolo  di  studio  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per lo svolgimento  in  Italia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970 n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
 2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle  quote  stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente  della  Repubblica  25 luglio 1998, n. 26, come modificato dalla legge. 30 luglio 2002 n. 189, e per il periodo di validita' del permesso o carta di soggiorno.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 dicembre 2005
 Il direttore generale: Goti
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