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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | PROVVEDIMENTO 22 settembre 2005 |  | Sentenza del 22 settembre 2005 del Tribunale amministrativo regionale del  Friuli-Venezia  Giulia,  sul  ricorso  n.  297/05,  proposto  da Castellana Pietro e Cordos Elena contro il Ministero dell'interno per l'annullamento   dell'articolo   31,   comma 2,  del  regolamento  di attuazione  in  materia  di  immigrazione,  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni. |  | 
 |  |  |  | Il  tribunale  amministrativo  regionale del Friuli-Venezia Giulia, nelle  persone  dei  magistrati:  Vincenzo Borea, Presidente; Enzo Di Sciascio,  Consigliere,  relatore;  Oria  Settesoldi, Consigliere, ha pronunciato  la seguente sentenza sul ricorso n. 297/2005 proposta da Castellana  Pietro  e  Cordas  Elena,  rappresentati  e  difesi dagli avvocati   Michele   Muriti  e  Davide  Benvegnu',  ed  elettivamente domiciliato  presso  il  secondo  in  Trieste, via Timeus, 4, come da mandato a margine del ricorso; Contro  il  Ministero  dell'interno,  in  persona  del  Ministro in carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;
 Per   l'annullamento   previa   sospensione   dell'esecuzione,  del provvedimento  del  Questore  della  provincia  di  Gorizia datato 13 luglio  2005 di diniego di concessione del nulla-osta al rilascio del visto  d'ingresso  per  motivi  di  lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente  Castellana  a  favore  della  ricorrente cittadina romena Cordas;
 Visto  il  ricorso,  notificato  il  22  luglio  2005 e ritualmente depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
 Vista  la  domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
 Visti  i motivi aggiunti di gravame, notificati il 30 agosto 2005 e depositati il 31 agosto 2005;
 Per  l'annullamento  dell'art.  31,  secondo comma, del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione intimata;
 Visti gli atti tutti di causa;
 Uditi,  nella camera di consiglio del 22 settembre 2005 i difensori delle parti costituite;
 Rilevato  che  sussistono le condizioni per la decisione nel merito del ricorso in forma semplificata;
 Considerato  che  i ricorrenti deducono, con i motivi originari del ricorso,  l'illegittimita'  dell'impugnato  diniego del nulla-osta al visto  d'ingresso  al  lavoro  nei  confronti della Cordas, in quanto adottato in applicazione dell'art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che recita:
 «Il  Questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora  il  datore  di  lavoro  a domicilio o titolare di un'impresa individuale  ovvero,  negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti  dell'organo  di  amministrazione della societa' risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei  reati  previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,  salvo  che  i relativi procedimenti si siano conclusi con un procedimento    che   esclude   il   reato   o   la   responsabilita' dell'interessato,   ovvero  risulti  sia  stata  applicata  nei  loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione»;
 che,    a    loro   avviso,   tale   norma   dovrebbe   ritenersi incostituzionale  per  gli  stessi  motivi  per i quali, con sentenza della  Corte  costituzionale  n.  78 del 18 febbraio 2005, sono stati dichiarati  costituzionalmente  illegittimi  l'art.  1, ottavo comma, lettera  c)  del  decreto-legge  9 settembre 2002, n. 195, convertito nella  legge  9 ottobre  2002,  n.  222  e  l'art. 33, settimo comma, lettera c), della medesima legge;
 che  quindi,  in questo, come in quel caso, la norma regolante la fattispecie  fa  derivare  automaticamente  l'impossibilita',  per  i lavoratori   extracomunitari,   di  ottenere  le  autorizzazioni  che consentano  loro  di  fare  ingresso  e lavorare nel territorio dello Stato,  dalla  semplice  denuncia  per  uno  dei reati previsti dagli articoli 380  e  381  C.p.p.,  senza  alcuna  valutazione  della  sua fondatezza o della pericolosita' sociale del soggetto;
 che  inoltre,  nella  presente  vicenda,  si  fanno  derivare sul cittadino  extracomunitario  innocente le conseguenze di denunzie nei confronti del suo datore di lavoro;
 che,  di  conseguenza,  la  disposizione regolamentare oggetto di gravame   dovrebbe   essere   disapplicata,  in  quanto  contraria  a Costituzione   e,   di   conseguenza  dovrebbe  essere  annullato  il conseguenziale provvedimento di diniego di nulla-osta;
 che tale ultimo atto sarebbe altresi' immotivato;
 Rilevato che, con i motivi aggiunti di gravame, si e' richiesto, in via subordinata, nel caso in cui questo TAR non ritenesse sussistenti gli  estremi  per  la  disapplicazione  dell'art.  31 del decreto del Presidente  della  repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di impugnare la citata  norma  regolamentare  e  di  chiederne  l'annullamento, per i motivi  gia' esposti, con conseguente travolgimento del provvedimento questorile attuativo gia' oggetto di gravame;
 Dato  atto della costituzione in giudizio dell'amministrazione che, con  successiva  memoria,  ha  eccepito l'inammissibilita' dei motivi aggiunti,  in  quanto  diretti contro una disposizione regolamentare, che  non costituisce atto nuovo, connesso a quelli impugnati, ma gia' noto  e  ha  rilevato  che,  del  resto,  non potrebbe nemmeno essere disapplicata,   come   richiesto   con  il  ricorso  originario,  non vertendosi in materia di diritti soggettivi;
 Osservato   che  l'eccezione,  diretta  nei  confronti  dei  motivi aggiunti,  non  coglie nel segno, in quanto, essendo stato comunicato ai  ricorrenti  l'atto di diniego impugnato, che radica l'interesse a gravarsi nei confronti della presupposta norma regolamentare, in data 14  luglio  2005,  essi  sono  stati  notificati,  tenuto conto della sospensione feriale, entro il termine per la proposizione del ricorso originario;
 Rilevato  invero  che,  in  pendenza  di  detto  termine, e' sempre possibile  integrare  con altre le censure gia' dedotte, che sono, in questo  caso,  sempre ricevibili (cfr. CDS IV Sez. 27 luglio 1987, n. 455;  VI  Sez. 31 ottobre 1978, n. 1120; TAR Puglia, Sez. staccata di Lecce  16  novembre  2000,  n.  3593), censure che possono riguardare anche  determinazioni  non  nuove,  ma  gia'  note  al  momento della notificazione   del   ricorso  originario,  purche'  il  termine  per impugnarle  non  sia decorso, come per l'appunto avviene nel presente caso;
 Ritenuto, in adesione su questo punto alle deduzioni della P.A. che la  norma  regolamentare impugnata non sia disapplicabile, vertendosi non  in  materia  di  diritti  soggettivi  ma  di interesse legittimi pretensivi,  onde  la decisione del giudice amministrativo va assunta nell'ambito della sua giurisdizione generale di legittimita', ove non e' consentito altro rimedio se non l'annullamento dell'atto lesivo, e di    quelli    ad    esso   necessariamente   presupposti,   purche' tempestivamente impugnati;
 Che  peraltro  essa  ben puo' e deve essere annullata, in quanto si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3  della  Costituzione,  dal  momento  che il citato art. 31, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999 vincola  il  Questore  ad  esprimere parere contrario al rilascio del nulla-aosta    all'ingresso    e    al   soggiorno   del   lavoratore extracomunitario,  qualora il datore di lavoro risulti denunciato per uno  dei  reati previsti dagli articoli 380 e 381 C.p.p. (o dal testo unico  sull'immigrazione)  e  non  risulti concluso favorevolmente il relativo  procedimento  penale  o  sia  stata applicata una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso gli effetti della riabilitazione;
 Considerato,  infatti, che, in tal modo, come giustamente osservano i ricorrenti, si collega ad una semplice denuncia, nemmeno sottoposta ad  una  valutazione  discrezionale  del  singolo caso da parte della P.A.,  che  e'  invece  del tutto vincolata nelle sue determinazioni, l'impossibilita',  per  il datore di lavoro denunciato di assumere un lavoratore extracomunitario, pur in possesso dei necessari requisiti, e  a  quest'ultimo,  che  nemmeno  ne  e'  oggetto,  di conseguire le autorizzazioni  che  gli  consentano  di fare ingresso nel territorio dello Stato e di esercitarvi un'attivita';
 Che  tale  inammissibile  automatismo,  che fa derivare conseguenze sfavorevoli per il destinatario di una denuncia senza alcuna verifica ne'   da   parte   di   un   giudice,  ne'  da  parte  dell'autorita' amministrativa  circa la colpevolezza o la pericolosita' del soggetto e'   gia'   stato   ritenuto   contrastante   con   il  principio  di ragionevolezza  dal  giudice delle leggi in diverse fattispecie (cfr. Corte costituzionale 18 febbraio 2005, n. 78 cit.; 13 giugno 1997, n. 173);
 Ritenuto,  di  conseguenza,  assorbito  ogni  altro  motivo, che il ricorso  dev'essere  accolto,  con  annullamento di entrambi gli atti impugnati,   sia   della  presupposta  norma  regolamentare  sia  del consequenziale atto applicativo;
 Che le spese possono essere compensate;
 Rilevato  infine  che  l'art.  14  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 prescrive che, quando il decreto decisorio  del  ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi  generali  a  contenuto normativo, di esso deve essere data   pubblicita',   nel   termine   di   trenta  giorni,  da  parte dell'Amministrazione    interessata    nelle    medesime   forme   di pubblicazione dell'atto annullato;
 Ritenuto che, per identita' di ratio, tale disposizione ben possa e debba  trovare applicazione anche nei confronti della sentenza che ha deciso  un ricorso giurisdizionale nei casi, come il presente, in cui e' stata annullata una norma regolamentare.
 P. Q. M.
 
 Il  Tribunale  amministrativo  regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente  pronunziando  sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria  istanza  ed  eccezione,  lo  accoglie  e,  di conseguenza, annulla  l'art.  31,  secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto 1999, n. 394 e il conseguente provvedimento del Questore  della  provincia di Gorizia di diniego di nulla-osta del 13 luglio 2005.
 Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
 Ordina   che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita' amministrativa.
 Manda  alla medesima autorita' di provvedere, nel termine indicato, alla  pubblicazione  della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Cosi'  deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 22 settembre 2005.
 
 Presidente: Borea Estensore: Di Sciascio
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