Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
PROVVEDIMENTO 22 settembre 2005 |
Sentenza del 22 settembre 2005 del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, sul ricorso n. 297/05, proposto da Castellana Pietro e Cordos Elena contro il Ministero dell'interno per l'annullamento dell'articolo 31, comma 2, del regolamento di attuazione in materia di immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Il tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati: Vincenzo Borea, Presidente; Enzo Di Sciascio, Consigliere, relatore; Oria Settesoldi, Consigliere, ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 297/2005 proposta da Castellana Pietro e Cordas Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Muriti e Davide Benvegnu', ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Trieste, via Timeus, 4, come da mandato a margine del ricorso; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege; Per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore della provincia di Gorizia datato 13 luglio 2005 di diniego di concessione del nulla-osta al rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente Castellana a favore della ricorrente cittadina romena Cordas; Visto il ricorso, notificato il 22 luglio 2005 e ritualmente depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti; Visti i motivi aggiunti di gravame, notificati il 30 agosto 2005 e depositati il 31 agosto 2005; Per l'annullamento dell'art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti di causa; Uditi, nella camera di consiglio del 22 settembre 2005 i difensori delle parti costituite; Rilevato che sussistono le condizioni per la decisione nel merito del ricorso in forma semplificata; Considerato che i ricorrenti deducono, con i motivi originari del ricorso, l'illegittimita' dell'impugnato diniego del nulla-osta al visto d'ingresso al lavoro nei confronti della Cordas, in quanto adottato in applicazione dell'art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che recita: «Il Questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societa' risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un procedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione»; che, a loro avviso, tale norma dovrebbe ritenersi incostituzionale per gli stessi motivi per i quali, con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 18 febbraio 2005, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 1, ottavo comma, lettera c) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 e l'art. 33, settimo comma, lettera c), della medesima legge; che quindi, in questo, come in quel caso, la norma regolante la fattispecie fa derivare automaticamente l'impossibilita', per i lavoratori extracomunitari, di ottenere le autorizzazioni che consentano loro di fare ingresso e lavorare nel territorio dello Stato, dalla semplice denuncia per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 C.p.p., senza alcuna valutazione della sua fondatezza o della pericolosita' sociale del soggetto; che inoltre, nella presente vicenda, si fanno derivare sul cittadino extracomunitario innocente le conseguenze di denunzie nei confronti del suo datore di lavoro; che, di conseguenza, la disposizione regolamentare oggetto di gravame dovrebbe essere disapplicata, in quanto contraria a Costituzione e, di conseguenza dovrebbe essere annullato il conseguenziale provvedimento di diniego di nulla-osta; che tale ultimo atto sarebbe altresi' immotivato; Rilevato che, con i motivi aggiunti di gravame, si e' richiesto, in via subordinata, nel caso in cui questo TAR non ritenesse sussistenti gli estremi per la disapplicazione dell'art. 31 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di impugnare la citata norma regolamentare e di chiederne l'annullamento, per i motivi gia' esposti, con conseguente travolgimento del provvedimento questorile attuativo gia' oggetto di gravame; Dato atto della costituzione in giudizio dell'amministrazione che, con successiva memoria, ha eccepito l'inammissibilita' dei motivi aggiunti, in quanto diretti contro una disposizione regolamentare, che non costituisce atto nuovo, connesso a quelli impugnati, ma gia' noto e ha rilevato che, del resto, non potrebbe nemmeno essere disapplicata, come richiesto con il ricorso originario, non vertendosi in materia di diritti soggettivi; Osservato che l'eccezione, diretta nei confronti dei motivi aggiunti, non coglie nel segno, in quanto, essendo stato comunicato ai ricorrenti l'atto di diniego impugnato, che radica l'interesse a gravarsi nei confronti della presupposta norma regolamentare, in data 14 luglio 2005, essi sono stati notificati, tenuto conto della sospensione feriale, entro il termine per la proposizione del ricorso originario; Rilevato invero che, in pendenza di detto termine, e' sempre possibile integrare con altre le censure gia' dedotte, che sono, in questo caso, sempre ricevibili (cfr. CDS IV Sez. 27 luglio 1987, n. 455; VI Sez. 31 ottobre 1978, n. 1120; TAR Puglia, Sez. staccata di Lecce 16 novembre 2000, n. 3593), censure che possono riguardare anche determinazioni non nuove, ma gia' note al momento della notificazione del ricorso originario, purche' il termine per impugnarle non sia decorso, come per l'appunto avviene nel presente caso; Ritenuto, in adesione su questo punto alle deduzioni della P.A. che la norma regolamentare impugnata non sia disapplicabile, vertendosi non in materia di diritti soggettivi ma di interesse legittimi pretensivi, onde la decisione del giudice amministrativo va assunta nell'ambito della sua giurisdizione generale di legittimita', ove non e' consentito altro rimedio se non l'annullamento dell'atto lesivo, e di quelli ad esso necessariamente presupposti, purche' tempestivamente impugnati; Che peraltro essa ben puo' e deve essere annullata, in quanto si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, dal momento che il citato art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 vincola il Questore ad esprimere parere contrario al rilascio del nulla-aosta all'ingresso e al soggiorno del lavoratore extracomunitario, qualora il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 C.p.p. (o dal testo unico sull'immigrazione) e non risulti concluso favorevolmente il relativo procedimento penale o sia stata applicata una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso gli effetti della riabilitazione; Considerato, infatti, che, in tal modo, come giustamente osservano i ricorrenti, si collega ad una semplice denuncia, nemmeno sottoposta ad una valutazione discrezionale del singolo caso da parte della P.A., che e' invece del tutto vincolata nelle sue determinazioni, l'impossibilita', per il datore di lavoro denunciato di assumere un lavoratore extracomunitario, pur in possesso dei necessari requisiti, e a quest'ultimo, che nemmeno ne e' oggetto, di conseguire le autorizzazioni che gli consentano di fare ingresso nel territorio dello Stato e di esercitarvi un'attivita'; Che tale inammissibile automatismo, che fa derivare conseguenze sfavorevoli per il destinatario di una denuncia senza alcuna verifica ne' da parte di un giudice, ne' da parte dell'autorita' amministrativa circa la colpevolezza o la pericolosita' del soggetto e' gia' stato ritenuto contrastante con il principio di ragionevolezza dal giudice delle leggi in diverse fattispecie (cfr. Corte costituzionale 18 febbraio 2005, n. 78 cit.; 13 giugno 1997, n. 173); Ritenuto, di conseguenza, assorbito ogni altro motivo, che il ricorso dev'essere accolto, con annullamento di entrambi gli atti impugnati, sia della presupposta norma regolamentare sia del consequenziale atto applicativo; Che le spese possono essere compensate; Rilevato infine che l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 prescrive che, quando il decreto decisorio del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, di esso deve essere data pubblicita', nel termine di trenta giorni, da parte dell'Amministrazione interessata nelle medesime forme di pubblicazione dell'atto annullato; Ritenuto che, per identita' di ratio, tale disposizione ben possa e debba trovare applicazione anche nei confronti della sentenza che ha deciso un ricorso giurisdizionale nei casi, come il presente, in cui e' stata annullata una norma regolamentare. P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla l'art. 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e il conseguente provvedimento del Questore della provincia di Gorizia di diniego di nulla-osta del 13 luglio 2005. Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Manda alla medesima autorita' di provvedere, nel termine indicato, alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 22 settembre 2005.
Presidente: Borea Estensore: Di Sciascio |
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