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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 30 dicembre 2005 |  | Misure  di  ripiano  della  spesa  farmaceutica  convenzionata  e non convenzionata per l'anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n. 326 e s.m.i., con il quale e' stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri   della   funzione   pubblica   e  dell'economia  e  finanze 20 settembre  2004,  n.  245,  concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Agenzia Italiana del Farmaco   a   norma   dell'art.   48,  comma  13,  del  decreto-legge 30 settembre  2003,  n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326»;
 Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 8 e 9;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
 Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e s.m.i.;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile  2004, registrato  in  data  17  giugno  2004  al n. 1154 del Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'AIFA;
 Visto  l'art.  1,  comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che  inserisce  all'art.  48,  comma 5, del predetto decreto-legge n. 269/03  la  lettera  f-bis),  che  consente  all'Agenzia Italiana del Farmaco  di  procedere,  in caso di superamento del tetto di spesa di cui  al  comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla  lettera  f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque  dispensati  o  impiegati  dal Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;
 Ritenuto  di dover adottare le necessarie misure di ripiano al fine di  ottemperare a quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del predetto decreto-legge n. 269/03.
 Considerato  che, in attesa dell'assestamento definitivo per l'anno 2005  derivante dal flusso dei dati previsto dal comma 1 dell'art. 48 gia'  citato,  l'onere  per  il 60% a carico dei soggetti privati per l'anno  2005  e'  stimato,  in  prima applicazione, in 795 milioni di euro.
 Ritenuto  che  nell'anno  2005 sono stati recuperati 870 milioni di euro,  comprensivi  anche  degli  effetti  determinati  dalla propria determinazione    16 dicembre   2004,   concernente   il   Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005;
 Tenuto  conto della delibera del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005.
 Determina:
 
 Art. 1.
 1)  In  fase  di  prima  applicazione dell'art. 1, comma 408, della legge  23 dicembre  2005,  n.  266 e delle misure di cui all'art. 48, comma  5, i prezzi al pubblico vigenti alla data del 31 dicembre 2004 dei   farmaci   comunque   dispensati   o   impiegati  dal  SSN  sono temporaneamente   ridotti   del  4,4%.  Per  i  prodotti  autorizzati successivamente  alla  data  del  1° gennaio  2005,  la  riduzione si applica  sul  prezzo  vigente  alla  data  di entrata in vigore della presente  determinazione. Il prezzo al pubblico finale e' arrotondato alla seconda cifra decimale.
 2)  La  riduzione  del  prezzo di cui al comma 1, non si applica ai prodotti  emoderivati  di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA ricombinante,  ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza   di   cui   all'art.   7,   comma  1  del  decreto-legge 18 settembre 2001,  n.  347,  convertito,  con  modifiche dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405  e  successive  modifiche,  con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 euro.
 |  |  |  | Art. 2. 1)  Il  produttore,  per  i  farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili  dal  SSN,  ad  esclusione  dei  prodotti  dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art.  7 sopra citato, dei prodotti emoderivati estrattivi, degli emoderivati  da  DNA  ricombinante,  dei vaccini e dei medicinali con prezzo  al  pubblico  uguale od inferiore ai 5 euro, dovra' calcolare sul  proprio  margine,  definito  all'art.  1,  comma  40 della legge 23 dicembre  1996,  n. 662, alla distribuzione intermedia e, nel caso di  forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto  temporaneo  dell'1%  sul  prezzo ex - factory, corrispondente allo  0.6% del prezzo al pubblico IVA compresa, rideterminato secondo le disposizioni del precedente comma 1.
 2)  Il  grossista  dovra'  trasferire  tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore.
 3)  Per  i  prodotti  rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto.
 4)  L'Agenzia  italiana  del  Farmaco,  per  assicurare la compiuta attuazione  del  comma  1,  dell'art. 48 del decreto-legge n. 269/03, gia'  citato  in  premessa  relativo  all'eventuale  rideterminazione dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica  complessiva,  entro  il  31 marzo  2006,  trasmette  al Ministero  della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo specifico flusso informativo dei dati relativi all'anno 2005.
 5)   Entro   il   30 giugno  2006,  sulla  base  dei  dati  forniti dall'Osservatorio  nazionale  sull'impiego dei Medicinali (OsMed), di cui  all'art.  48,  commi 7 ss., della legge 23 dicembre 1998, n, 448 (collegato  alla  legge  finanziaria 1999) nonche' dei dati di cui al decreto  del  Ministero  della  salute  del 15 luglio 2004, l'Agenzia Italiana  del  Farmaco  verifica  l'impatto  delle  misure di ripiano determinato  dal presente provvedimento ed assume le ulteriori misure di ripiano che si rendano necessarie.
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  provvedimento  e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 15 gennaio 2006.
 Roma, 30 dicembre 2005
 Il direttore generale: Martini
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