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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA |  | DECRETO 1 dicembre 2005 |  | Approvazione  delle  modifiche al regolamento dei Gruppi nazionali di ricerca   dell'Istituto   nazionale  di  alta  matematica  «Francesco Severi». |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE 
 Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
 Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
 Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Viste  le  deliberazioni  del  comitato direttivo in data 19 aprile 2005  verbale  n.  154  e  del  6 giugno  2005,  verbale n. 155 e del consiglio  di  amministrazione  del  27 ottobre  2005  verbale n. 140 contenenti  le  modifiche  al  regolamento  dei  Gruppi  nazionali di ricerca;
 Considerato che le modifiche al regolamento sono state trasmesse al Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  il 2 novembre 2005 (pos. 1 bis/B prot. n. 2784);
 Considerata  la  nota  del 21 novembre 2005 - prot. n. 933 - con la quale  si  comunica  che  detto Ministero non avendo motivi ostativi, esprime il proprio parere favorevole alle modifiche proposte;
 Decreta:
 
 Sono  approvate  le  unite  modifiche  al  regolamento  dei  Gruppi nazionali  di  ricerca  dell'Istituto  nazionale  di  alta matematica «Francesco Severi».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 Roma, 1° dicembre 2005
 Il presidente: De Concini
 |  |  |  | REGOLAMENTO  SUI  GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «F. SEVERI»
 
 Decreto del Presidente del 1° dicembre 2005
 Art. 1.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  2 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, cosi'  come modificato dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999, possono essere costituiti Gruppi nazionali di  ricerca  con  l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche'   di  ricercatori  degli  enti  di  ricerca,  come  strutture temporanee  per  l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra  piu'  persone  e organismi scientifici. All'attivita' dei Gruppi sovrintende un consiglio scientifico ed un direttore.
 2.  I  Gruppi hanno lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare attivita'   scientifiche   e   applicative  esplicantisi,  a  livello nazionale,  in  specifiche  aree  delle  scienze  matematiche, ovvero relative   ad   un   progetto  di  ricerca,  che  richieda  l'impegno pluriennale di piu' persone e organismi scientifici.
 3.   I   Gruppi   sono  costituiti  con  decreto  del  presidente dell'INdAM,    sulla    base    di   una   delibera   del   consiglio d'amministrazione,  su  proposta  del comitato direttivo. La proposta deve  essere  approvata  dai  4/5  dei  membri in carica del comitato direttivo.
 4.  L'atto costitutivo indica l'area scientifica o il progetto di ricerca  cui  si riferisce l'attivita' di ogni gruppo con il relativo piano  programmatico  e  le  modalita' di selezione degli aderenti al gruppo.
 5.  L'atto  costitutivo  prevede la durata di ciascun gruppo, che non potra' superare il quadriennio, eventualmente prorogabile.
 Art. 2.
 1.  Ai gruppi possono aderire, al fine di espletarvi attivita' di ricerca,   a  titolo  gratuito,  nel  rispetto  delle  norme  che  ne disciplinano  il  rapporto  d'impiego, docenti universitari e singoli ricercatori di enti pubblici e privati e di amministrazioni pubbliche che  ne facciano domanda. Il comitato direttivo formula direttive per la  selezione  degli  aderenti ai gruppi ed il rinnovo dell'adesione, sulla base della documentata attivita' di ricerca.
 2.  L'adesione dei docenti universitari e dei singoli ricercatori e'  a  titolo  gratuito  ed e' determinata con decreto del presidente dell'INdAM  previa  delibera del consiglio d'amministrazione, sentito il  comitato  direttivo,  su  proposta  del consiglio scientifico del gruppo interessato, in base all'elenco predisposto dal direttore.
 3.  La  medesima procedura sara' adottata per eventuali modifiche dell'elenco degli aderenti a ciascun gruppo.
 Art. 3.
 1.  I gruppi possono articolarsi in sezioni scientifiche che sono definite  dall'atto  costitutivo  e  possono  essere  modificate  con delibera  del  consiglio di amministrazione, su proposta del comitato direttivo, sentito il consiglio scientifico.
 2.  Gli  aderenti ai gruppi possono organizzarsi, in sede locale, in  unita' di ricerca proposte dal consiglio scientifico del gruppo e approvate  dal  comitato  direttivo  dell'Istituto  nazionale di alta matematica.
 3.  I  Responsabili delle sezioni sono nominati con provvedimento del  presidente  dell'INdAM. La proposta viene formulata dal comitato direttivo  dell'INdAM  sentito il consiglio scientifico del gruppo in questione.
 4.  I  responsabili  delle  unita'  di  ricerca sono nominati con provvedimento del presidente dell'INdAM su proposta del direttore del gruppo   nazionale   in  questione,  sentito  il  comitato  direttivo dell'INdAM.
 5.  I responsabili delle sezioni e delle unita' di ricerca durano in carica per la durata del gruppo e possono essere riconfermati.
 Art. 4.
 1. Ai gruppi nazionali di ricerca sono preposti:
 il consiglio scientifico;
 il direttore.
 Art. 5.
 1. Per ogni gruppo il consiglio scientifico e' costituito da:
 a) cinque   rappresentanti  eletti  dagli  aderenti  a  ciascun gruppo;
 b) due  esperti designati dal presidente dell'INDAM su proposta del comitato direttivo, successivamente alla nomina dei direttori.
 2.   Alle   sedute  del  consiglio  scientifico  di  ogni  gruppo partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle sezioni.
 3.  I componenti dei consigli scientifici durano in carica per la durata  del  gruppo  e  possono  essere riconfermati. Non si puo' far parte del consiglio scientifico per piu' di due mandati consecutivi.
 4. In caso di vacanze, le sostituzioni dovranno essere effettuate con  la stessa procedura prevista per la categoria in cui si e' avuta vacanza, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 7.
 5.  I  nuovi nominati resteranno in carica sino al compimento del periodo di coloro che hanno sostituito.
 6.  Le  spese  relative al funzionamento dei consigli scientifici sono a carico della dotazione di ogni gruppo.
 7.  Il  consiglio  scientifico  e'  presieduto  dal direttore del gruppo.
 8. Il consiglio scientifico su richiesta del comitato direttivo:
 a) valuta  i  titoli  scientifici dei ricercatori e dei docenti che  chiedono  l'adesione  al  gruppo  in questione e il programma di ricerca da essi presentato e formula le conseguenti proposte;
 b) esprime  il  proprio parere in ordine alle relazioni annuali presentate  dai  ricercatori  e  docenti  aderenti  al  gruppo  sulle ricerche svolte;
 c) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attivita' del  proprio  gruppo  e  sui  relativi  piani di spesa, nonche' sulle relazioni  annuali  riguardanti  le  attivita'  svolte  ed i relativi rendiconti finanziari da presentarsi all'INdAM;
 d) nell'ambito   delle   risorse   finanziarie  del  gruppo,  e compatibilmente con i predetti piani di spesa, programma le attivita' scientifiche del gruppo.
 Art. 6.
 1.   Per  ogni  gruppo  il  consiglio  scientifico  si  riunisce, convocato  dal  direttore,  almeno  tre  volte  l'anno;  un terzo dei componenti   del   consiglio   puo'   richiedere   una   convocazione straordinaria al direttore.
 2.  L'avviso  di  convocazione  del consiglio scientifico di ogni gruppo,  contenente l'ordine del giorno della riunione, e' comunicato a mezzo raccomandata o con procedure telematiche che ne assicurino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione stessa.
 3.  Per la validita' delle riunioni di ogni consiglio scientifico e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
 4.  In caso di assenza del direttore, le riunioni sono presiedute da un presidente di seduta eletto tra i presenti.
 5.   Le  deliberazioni  di  ciascun  consiglio  scientifico  sono adottate  con  la  maggioranza  della meta' piu' uno dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del direttore.
 6.  Il  direttore  di  ogni  gruppo trasmette all'INdAM copia dei verbali.
 Art. 7.
 1.  I  membri dei consigli scientifici dei gruppi di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  del  presente  regolamento  sono eletti a scrutinio  segreto  dagli  aderenti  al  gruppo  cui  afferiscono. Le elezioni sono indette almeno sei mesi prima della scadenza.
 2.  Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno  degli  aventi  diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno  ottenuto  il  maggior  numero di voti, o a parita' di voti, il piu' anziano di eta'.
 3.  Alle  operazioni  di voto presiede una commissione elettorale composta   dal   direttore  di  ciascun  gruppo  e  da  due  aderenti appartenenti   al   gruppo  in  questione,  nominati  dal  presidente dell'INdAM,  i  quali redigono e firmano la relazione con i risultati delle elezioni, da trasmettere all'lNdAM.
 4.  Per la sostituzione, in caso di vacanza di uno o piu' esperti nell'ambito  di  ciascun  consiglio  scientifico, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del presente regolamento; in caso di vacanza  di  uno  o  piu' rappresentanti degli aderenti al gruppo, si terra' conto dei risultati delle elezioni purche' i voti ottenuti non siano  inferiori  a  dieci e purche' non siano intervenute variazioni superiori a un terzo del numero degli aderenti al gruppo.
 Art. 8.
 1.  Il  direttore  di  ogni  gruppo  e'  nominato con decreto del presidente  dell'INdAM tra i membri eletti del consiglio scientifico, su designazione del comitato direttivo e successiva deliberazione del consiglio  d'amministrazione,  sentiti  i  cinque  membri  eletti nel consiglio scientifico del gruppo.
 2. Il direttore di ogni gruppo:
 a) predispone  all'inizio  di  ogni anno l'elenco delle persone che svolgono attivita' di ricerca presso il gruppo in questione;
 b) propone  i  nomi  degli  studiosi  visitatori da invitare in Italia;
 c) dispone,  in  relazione  alle  attivita'  svolte dal proprio gruppo,  l'invio in missione degli aderenti al gruppo stesso, facendo gravare   le   relative   spese  sui  fondi  del  gruppo  nei  limiti dell'assegnazione di cui all'art. 10;
 d) predispone  i  programmi  annuali  di  attivita' del proprio gruppo  e  i  relativi  piani  di spesa, nonche' le relazioni annuali riguardanti le attivita' svolte;
 e) redige  annualmente  relazioni  scientifiche  riguardanti le attivita' effettuate dal proprio gruppo.
 3.  Gli  atti  di  cui  al  punto  a), b), c) ed e) devono essere trasmessi  dal  direttore di ciascun gruppo al presidente dell'INdAM, corredati dal parere del consiglio scientifico.
 4.  L'incarico di direttore ha la durata prevista per il gruppo e puo' essere rinnovato non piu' di una volta nel caso in cui il gruppo stesso venga prorogato; cessa dall'incarico in base alle norme che ne disciplinano lo stato giuridico, salvo casi eccezionali da motivare.
 5. Il direttore di ogni gruppo e' nominato «funzionario delegato» secondo il capo V (articoli 30 e 31) del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
 6.  I membri del comitato direttivo dell'INdAM, eletti in base al comma 2 dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, non possono essere  nominati  direttori  di gruppo. Tale norma e' estesa a coloro che,  essendo stati membri del comitato direttivo siano cessati dalla carica da meno di due anni.
 Art. 9.
 1. I documenti con i quali i direttori dei gruppi presentano ogni anno  al  presidente  dell'INdAM  la  relazione sull'attivita' di cui all'art.   5,   il  rendiconto  finanziario  sull'impiego  dei  fondi dell'anno  precedente, nonche' le proposte dei programmi di attivita' da svolgere nel successivo anno finanziario con i relativi preventivi di  entrata  e  di  spesa,  dovranno essere presentati, corredati dal parere  del  consiglio  scientifico, entro termini all'uopo stabiliti dall'amministrazione   dell'INdAM.  Tali  termini  devono,  comunque, essere  comunicati al direttore di ciascun gruppo con almeno due mesi di anticipo.
 2.  Il  direttore  dovra' altresi' provvedere al rendiconto delle somme erogate, secondo le norme vigenti.
 Art. 10.
 1.  Alle  spese  per  il  funzionamento  dei  gruppi  si provvede mediante  una  assegnazione  determinata  annualmente  dal  consiglio d'amministrazione,  sentito  il  comitato direttivo dell'INdAM, sulla base del programma e del preventivo proposto dal Direttore di ciascun gruppo.
 2.  Le  spese per il funzionamento dei gruppi sono effettuate, di regola,  dal  funzionario  delegato,  con le modalita' previste dalle norme vigenti.
 Art. 11.
 1.   Con   provvedimento   del   presidente   dell'INdAM,  previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, su parere conforme del comitato  direttivo,  ogni gruppo puo' essere autorizzato ad eseguire prestazioni  a  pagamento  o  contratti  di  ricerca per conto terzi, nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  all'art. 1 e dei programmi di attivita' di cui all'art. 5, comma 8, lettera d).
 Art. 12.
 1.  Per gli acquisti, le forniture, le permute, le alienazioni, i lavori,  le  locazioni, i trasporti ed i servizi in genere occorrenti alle  singole unita' dei gruppi si provvede con le modalita' previste dalle norme vigenti.
 Art. 13.
 1.  L'attivita'  di ricerca dei gruppi e' svolta, oltre che dagli aderenti  al  gruppo  anche  da dottorandi di ricerca, da titolari di borse di studio o di assegni di collaborazione alla ricerca di cui al comma  6  dell'art.  51  della  legge  n.  449  del 27 dicembre 1997, conferiti  dall'INdAM  o  da  altri  enti,  e  da  studiosi stranieri invitati.
 Art. 14.
 1.   I  gruppi  hanno  facolta'  di  pubblicare  e  divulgare  le conoscenze  e  i risultati derivanti dalle attivita' e dalle ricerche da essi stessi svolte.
 2.  Qualora le ricerche permettano la messa a punto di invenzioni brevettabili,   la   titolarita'   del   brevetto   sara'   riservata all'Istituto   nazionale   di  alta  matematica,  fermo  restando  il riconoscimento della paternita' dell'opera degli inventori.
 3.  Le conoscenze e i risultati derivanti da attivita' di ricerca svolta  in  esecuzione  di  contratti  di  ricerca  o  di  accordi di collaborazione  sono proprieta' dell'INdAM. A tal fine i gruppi e gli altri   soggetti   contraenti  stabiliranno,  di  comune  intesa,  le modalita'  per  l'utilizzazione  delle  conoscenze  e  dei  risultati predetti  nonche'  per il deposito degli eventuali relativi brevetti. Eventuali    deroghe   dovranno   essere   definite   dal   consiglio d'amministrazione.
 4.  Il  gruppo  potra',  comunque,  utilizzare ai fini interni le conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.
 Art. 15.
 Norma transitoria
 
 1.  I gruppi nazionali di ricerca del CNR trasferiti all'Istituto nazionale  di  alta  matematica, in applicazione dell'art. 13 comma 6 del decreto-legge n. 19 del 30 gennaio 1999, sono i seguenti:
 1)   Gruppo   nazionale  per  l'analisi  funzionale  e  le  sue applicazioni (GNAFA);
 2) Gruppo nazionale per l'informatica matematica (GNIM);
 3) Gruppo nazionale per la fisica matematica (GNFM);
 4)  Gruppo nazionale per le strutture algebriche, geometriche e le loro applicazioni (GNSAGA).
 2.   Tali  gruppi  hanno  lo  scopo  di  promuovere,  svolgere  e coordinare  attivita'  scientifiche  e  applicative  esplicantisi,  a livello nazionale, rispettivamente, nei seguenti campi:
 1) analisi matematica e probabilita';
 2)  matematica  computazionale,  fondamenti  dell'informatica e sviluppo dei sistemi informatici;
 3) meccanica teorica, fisica matematica e loro applicazioni;
 4) algebra, geometria e logica matematica.
 3.  I  gruppi  di  cui  al  presente articolo si articolano nelle seguenti sezioni:
 per lo GNAFA:
 1) probabilita' e ottimizzazione;
 2) equazioni differenziali ordinarie e sistemi dinamici;
 3) equazioni alle derivate parziali;
 4) analisi funzionale;
 per lo GNIM:
 1) fondamenti teorici;
 2) analisi numerica;
 3) problemi non numerici;
 per lo GNFM:
 1) meccanica dei sistemi discreti;
 2) meccanica dei continui fluidi;
 3) meccanica dei continui solidi;
 4) problemi di diffusione e trasporto;
 5) relativita' e teoria dei campi;
 per lo GNSAGA:
 1) geometria differenziale;
 2) geometria complessa e topologica;
 3) geometria algebrica e algebra commutativa;
 4) strutture algebriche e geometria combinatoria;
 5) logica matematica e applicazioni.
 4.   Il   gruppo   nazionale   per  l'informatica  matematica  e' organizzato nelle seguenti unita' di ricerca:
 1°  U.R.  di  Bari  presso  il Dipartimento di matematica - via Orabona n. 4 - 70125 Bari;
 2° U.R. di Bologna presso il Dipartimento di matematica - porta S. Donato n. 5 - 40127 Bologna;
 3° U.R. di Firenze presso il Dipartimento di matematica - viale Morgagni n. 67/A - 50134 Firenze;
 4°  U.R.  di  Genova presso il Dipartimento di matematica - via Dodecaneso n. 35 - 16146 Genova;
 5°  U.R.  di  Milano  presso  il  Dipartimento  di matematica e applicazioni  dell'Universita'  di  Milano «Bicocca» - viale Sarca n. 202 - 20126 Milano;
 6°  U.R.  di  Napoli presso il Dipartimento di matematica - via Cintia, Monte S. Angelo - 80126 Napoli;
 7°  U.R.  di  Pavia  presso il Dipartimento di matematica - via Abbiategrasso n. 215 - 27100 Pavia;
 8°  U.R.  di  Roma  presso il Dipartimento di matematica - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma;
 9° U.R. di Torino presso il Dipartimento di matematica - via C. Alberto n. 10 - 10123 Torino.
 5.  I gruppi di cui al presente articolo hanno la durata prevista dal  provvedimento  di  costituzione o rinnovo come gruppi del CNR, e cioe' fino al 31 dicembre 2000.
 In  prima  applicazione  aderiscono  ai gruppi predetti i docenti universitari  e  i ricercatori risultanti dall'elenco predisposto dai direttori,  in  base  all'art.  2 degli statuti dei gruppi del CNR. I consigli  scientifici,  i  loro presidenti e segretari ed i direttori dei  gruppi  di  cui al comma 1, restano in carica fino al termine di cui al precedente comma.
 In  caso  di sopravvenuta vacanza del consiglio prima del termine suddetto  si  procede  alle  sostituzioni  mediante  la  nomina di un aderente  al  gruppo,  su proposta del comitato direttivo dell'INdAM, sentito  il  consiglio scientifico. La stessa procedura si applica ai direttori dei gruppi.
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