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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 dicembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato  «Dipartimento  Controllo Qualita'  P.R.»,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  «Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R.»  con decreto del 7 giugno 2002, e' stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di origine protetta «Parmigiano Reggiano», allo schema tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 4 aprile 2005, protocollo n. 62303;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Parmigiano Reggiano»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 7 giugno 2002;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R.», con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Parmigiano Reggiano»  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96  del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 3 maggio 2005 e  1° settembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 dicembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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