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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 dicembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare   a   r.l.»,  ad  effettuare  i  controlli  sulla indicazione  geografica  protetta «Lardo di Colonnata», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1568/2004 del 26 ottobre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea  n.  L 324 del 27 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha   provveduto   alla  registrazione  della  indicazione  geografica protetta  «Lardo  di  Colonnata»,  nel  quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  305  del 30 dicembre  2004 con il quale l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»,  con sede in Roma, via Montebello n. 8 e' stato autorizzato ad espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n. 2081/92 indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;
 Considerato   che  con  nota  ministeriale  dell'11 novembre  2005, protocollo  n.  66355  e'  stato  chiesto  all'organismo di controllo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.»  di  rimodulare  il  predetto piano dei controlli prevedendo l'inserimento della figura dell'intermediario in modo  da  garantire  la  massima  efficacia  del controllo svolto dal predetto organismo;
 Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
 Considerato  che  l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto   per   la  indicazione  geografica  protetta  «Lardo  di Colonnata»  con  l'inserimento  della  figura dell'intermediario e di possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' autorizzato ad espletare le funzioni di  controllo,  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»,  registrata  in  ambito  europeo  come  denominazione  di origine  protetta  con  regolamento  (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'  essere  sospesa  o revocata ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, qualora  l'organismo  non  risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l.» non puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di  controllo  per  la  indicazione  geografica  protetta  «Lardo  di Colonnata», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal disciplinare  predetto  e  che  sulle  confezioni  con le quali viene commercializzata la denominazione «Lardo di Colonnata», venga apposta la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione della qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le  disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l.» comunica con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore a trenta giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione  geografica protetta «Lardo di Colonnata», anche mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» immette anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita'  della  indicazione geografica protetta «Lardo  di  Colonnata»  rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.»  e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole  e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 dicembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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