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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 |  | Disposizioni  urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori,  per  la  rilevazione  informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione  ai  seggi  di  osservatori  OSCE,  in  occasione  delle prossime elezioni politiche. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare l'esercizio  del  diritto  di  voto per gli elettori affetti da gravi patologie  che  comportano  una  dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali  tale  da renderne impossibile il trasferimento dalla propria  dimora,  nonche'  di  consentire  una  parziale  rilevazione informatizzata  degli  esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le  tecnologie,  per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute,  della  giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale
 da apparecchiature elettromedicali
 
 1.  Gli  elettori  affetti  da  gravi infermita', tali da impedirne l'allontanamento  dall'abitazione  in cui dimorano, che si trovino in condizioni  di  dipendenza  continuativa  e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
 2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle   elezioni   della   Camera  dei  deputati,  del  Senato  della Repubblica,  dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle  consultazioni  referendarie disciplinate da normativa statale. Per  le  elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  soltanto  nel caso in cui l'avente diritto  al  voto  domiciliare  dimori  nell'ambito  del  territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.
 3.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo  giorno  antecedente la data della votazione, al sindaco del   comune   nelle   cui   liste   elettorali  sono  iscritti,  una dichiarazione  attestante  la  volonta'  di  esprimere il voto presso l'abitazione  in  cui  dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale  dichiarazione  devono  essere  allegati  la copia della tessera elettorale  ed  un  certificato  medico  rilasciato  dal  funzionario medico,   designato  dai  competenti  organi  dell'Azienda  sanitaria locale,  da  cui  risulti  l'esistenza  di  un'infermita'  fisica che comporta  la  dipendenza  continuativa  e  vitale  da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia  gia'  inserita  l'annotazione  del diritto al voto assistito, il certificato  di  cui  al comma 3 attesta l'eventuale necessita' di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
 5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarita' e completezza, provvede:
 a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in   appositi   elenchi   distinti  per  sezioni;  gli  elenchi  sono consegnati,  nelle  ore  antimeridiane  del  giorno  che  precede  le elezioni,  al  presidente  di  ciascuna  sezione,  il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 b)  a  rilasciare  ai  richiedenti  un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 c)  a  pianificare  e  organizzare,  sulla  base  delle richieste pervenute,  il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
 6.  Per  gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata  in  un  comune  diverso  da  quello d'iscrizione nelle liste elettorali,   il   sindaco   del   comune  d'iscrizione,  oltre  agli adempimenti  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto   a   domicilio.   Questi  ultimi  provvedono  a  predisporre  i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che  precede  le  elezioni,  ai presidenti degli uffici elettorali di sezione  nelle  cui  circoscrizioni  sono  ubicate  le  dimore  degli elettori ammessi al voto a domicilio.
 7.  Il  voto  viene  raccolto,  durante  le ore in cui e' aperta la votazione,  dal  presidente dell'ufficio elettorale di sezione in cui l'elettore  e'  iscritto o, nel caso di cui al comma 6, della sezione elettorale  nella  cui circoscrizione e' ricompresa la dimora diversa dal  domicilio  abituale,  espressamente  indicata dall'elettore, con l'assistenza  di  uno  degli  scrutatori  del  seggio,  designato con sorteggio,  e  del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio  possono  partecipare  i  rappresentanti  di  lista  che ne facciano richiesta.
 8.  Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo  idoneo,  che  siano assicurate la liberta' e la segretezza del voto  nel  rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
 9.  Le  schede  votate  sono  raccolte  e  custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o piu' plichi distinti, nel caso   di   piu'  consultazioni  elettorali,  e  sono  immediatamente riportate  presso  l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro  numero  con  quello  degli  elettori  che  sono  stati iscritti nell'apposito  elenco.  I  nominativi  degli  elettori il cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di  sezione  diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale.
 |  |  |  | Art. 2. Rilevazione informatizzata dello scrutinio
 delle elezioni politiche del 2006
 
 1.  In  occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei  risultati  degli  scrutini  negli  uffici  elettorali di sezione individuati,  in  una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale  delle  sezioni  e  nei  limiti  delle  risorse finanziarie disponibili,  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' effettuata secondo le   disposizioni  del  presente  articolo,  fatti  salvi  tutti  gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
 2.  Negli  uffici  elettorali  di  sezione individuati ai sensi del comma  1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio e'  effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione  e  le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.
 3.  L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio  elettorale  di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico,  secondo  le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza,   dal  Ministero  dell'interno  e  dalla  Presidenza  del Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie.  A  tale  fine  il  presidente dell'ufficio elettorale di sezione  nello  svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate  ai  sensi  degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  tiene  anche  conto  delle  esigenze  connesse  alle  modalita' operative  della  rilevazione  informatizzata.  In  caso di assenza o impedimento   dell'operatore   informatico,   ovvero  di  difficolta' tecniche   o   operative  nell'effettuazione  della  rilevazione,  il presidente   dell'ufficio   elettorale   di   sezione  procede  nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
 4.  A  conclusione  delle  operazioni  di  spoglio delle schede, il presidente  dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita' degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a  quelli  risultanti  dall'annotazione  sulle  tabelle  di scrutinio cartacee.  In  caso  di  discordanza  tra i risultati, il presidente, senza  procedere  ad  ulteriori  verifiche, provvede agli adempimenti previsti  dalla  legge,  tenendo  conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.
 5.  Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali   di   sezione   individuati,  con  decreto  del  Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie  e  il  Ministro  della giustizia, tra quelli indicati nel decreto  di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione della  trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici  preposti  alla  proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare  rallentamenti  nell'effettuazione  delle  operazioni  di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale  trasmissione  informatizzata,  avente  carattere esclusivamente sperimentale,  non  ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione   dei   risultati  e  di  convalida  degli  eletti.  La sperimentazione  riguarda, ove possibile, i risultati della totalita' degli  uffici  elettorali  di  sezione di almeno una circoscrizione e regione  ed  e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di   rispettiva   competenza,   dal   Ministero  dell'interno,  dalla Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
 6.   In   relazione   agli  adempimenti,  alle  forniture  ed  alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente   articolo,  si  procede  anche  in  deroga  alle  norme  di contabilita'  generale  dello  Stato.  E applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
 7.  Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento  alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva   di   Euro   34.620.722   per   l'anno   2006   mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
 a)  per  Euro 1.140.018 a valere sui fondi di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002;
 b)  per Euro 1.500.000 a valere sul fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine le risorse disponibili gia' preordinate al finanziamento del progetto "programma di  Governo"  di  cui  all'allegato  A  del  decreto del Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie  in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, sono ridotte di pari importo;
 c)  per  Euro 1.980.704 a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma   5,   della   legge  8  aprile  2004,  n.  90,  gia'  previsti dall'articolo  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, e gia' preordinati al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e  della  societa'  dell'informazione  a  cura  della  Presidenza del Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie,  dalla  delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003;
 d)  per Euro 20.000.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 61 della  legge  27  dicembre  2002, n. 289; a tale fine il fondo per le aree  sottoutilizzate  di  cui  alla  citata norma e' ridotto di pari importo;
 e)  per Euro 10.000.000, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quota relativa al Ministero dell'interno.
 |  |  |  | Art. 3. Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
 
 1.  In  occasione  delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli   impegni   internazionali   assunti   dall'Italia  nell'ambito dell'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la cooperazione in Europa (OSCE),  e'  ammessa  la  presenza,  presso  gli uffici elettorali di sezione,  di  osservatori  elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori   internazionali  sono  preventivamente  accreditati  dal Ministero  degli  affari  esteri che, almeno venti giorni prima della data  stabilita  per  il  voto,  trasmette  al Ministero dell'interno l'elenco  nominativo  per  la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
 2.  Gli  osservatori  elettorali  di  cui al comma 1 non possono in alcun   modo   interferire   nello   svolgimento   delle   operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
 |  |  |  | Art. 3-bis (1) (( Disposizioni transitorie ))
 
 (( 1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data  di  entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel  caso  in  cui  lo  scioglimento  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:
 a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature e' ridotto alla meta';
 b)  le  cause  di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del testo unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  e  successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni  esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. ))
 |  |  |  | Art. 3-ter (1) (( Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati ))
 
 ((  1.  All'articolo  7  della  legge  10  dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Le  spese  per  la  campagna elettorale di ciascun candidato non possono  superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa  di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della  cifra  ulteriore  pari  al  prodotto  di  euro  0,01  per ogni cittadino  residente  nelle  circoscrizioni  o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta";
 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Le  spese  per  la  propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai  fini  del  limite  di  spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente  che  le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato  o  il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un  candidato,  devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6";
 c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;
 d)  al  comma  6,  terzo periodo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000". ))
 |  |  |  | Art. 3-quater (1) (( Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti ))
 
 (( 1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dal seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o  lista  che  partecipa  all'elezione,  escluse quelle sostenute dai singoli  candidati  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 7, non possono superare  la  somma  risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro  1,00  per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei  cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle  liste  elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati". ))
 |  |  |  | Art. 3-quinquies (1) (( Nomina di scrutatori e composizione della Commissione
 elettorale comunale ))
 
 (( 1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989,  n.  95, e successive modificazioni, le parole: "due nomi" sono sostituite dalle seguenti: "un nome".
 2.  All'articolo  12,  secondo  comma,  del  testo  unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e successive  modificazioni,  la  parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "tre". ))
 |  |  |  | Art. 3-sexies (1) (( Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di
 servizio o missioni internazionali ))
 
 ((  1.  In  occasione  delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni   referendarie   previste   dall'articolo   138   della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  ammessi  a  votare  nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
 a)  il  personale  appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia   temporaneamente   all'estero   in  quanto  impegnato  nello svolgimento di missioni internazionali;
 b)  i  dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero  per  motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro     permanenza     all'estero,    secondo    quanto    attestato dall'amministrazione  di  appartenenza,  sia superiore a dodici mesi, nonche',  qualora  non  iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
 c)   i   professori   universitari,   ordinari  ed  associati,  i ricercatori  e  i  professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso  istituti  universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva  di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  si  trovino all'estero da almeno tre mesi.
 2.  I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi  elenchi  aggiuntivi  alle  anagrafi  dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
 3.  1  soggetti  di  cui  al  comma 1, lettera c), entro i quindici giorni  successivi  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione  del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli   schedari   predisposti   dai   consolati   finalizzati   alla composizione delle liste elettorali.
 4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al  comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
 5.  Le  amministrazioni  di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ai  comuni  e  al  Ministero  dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
 6.  Gli  elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono  esercitare  il  diritto  di  voto  in Italia, e in tale caso votano  nella  circoscrizione  del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
 7.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto  di  opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni di cui alla legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  e  al  relativo  regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
 8.  Negli  Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello  svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui al comma  1, lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche  e  consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza  nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano   state  concluse  le  intese  in  forma  semplificata  di  cui all'articolo  19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia  la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
 9.  Per  le finalita' di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro   degli   affari  esteri,  previa  intesa,  definiscono,  in considerazione  delle  particolari  situazioni  locali,  le modalita' tecnico-organizzative  per  il  recapito delle schede elettorali agli aventi  diritto  al  voto  ed  il successivo trasferimento dei plichi contenenti  le  schede  votate  ad un ufficio consolare appositamente individuato  o  direttamente  nel  territorio  nazionale  all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
 10.  I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento  di  missioni  internazionali  e  i titolari degli uffici diplomatici  e  consolari,  o  loro  delegati,  adottano  ogni  utile iniziativa   al   fine   di   garantire   il  rispetto  dei  principi costituzionali della personalita' e della segretezza del voto. ))
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Napoli, addi' 3 gennaio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Stanca, Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie
 Calderoli,   Ministro  per  le  riforme
 istituzionali e la devoluzione
 Storace, Ministro della salute
 Castelli, Ministro della giustizia
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Tremaglia,  Ministro  per  gli italiani
 nel mondo
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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