Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 9 dicembre 2005, n. 275
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 547.780 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 561.550 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3170):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 22 ottobre 2004;
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 novembre 2004, con pareri delle Commissioni
lª, 5ª, 7ª, e parlamentare per le questioni regionali;
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 novembre 2004 e il
9 febbraio 2005;
Relazione scritta annunciata il 15 febbraio 2005 (atto
n. 3170-A) relatore sen. Provera;
Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2005;
Camera dei deputati (atto n. 5862):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 maggio 2005 con pareri delle Commissioni
I, V, VII, X e parlamentare per le questioni regionali;
Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 2005 ed il
13 ottobre 2005;
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22
novembre 2005.
 
Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo della Romania

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania, qui di seguito denominati le Parti contraenti,
ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della tecnica, della cultura dell'educazione e delle scienze;
SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;
CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuisca ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e rumeno;
CONVINTI altresi' che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;
IN ACCORDO con l'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki,l agosto 1975),
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Finalita'
Lo scopo del presente accordo e' di realizzare programmi ed attivita' comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica.
Consapevoli dello sviluppo sempre piu' intenso dell'integrazione sia a livello europeo sia regionale, le due Parti contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.
Articolo 2
Settori di collaborazione
Ciascuna delle Parti contraenti sviluppera' e favorira' particolarmente:
a) la cooperazione nei campi della tecnica, della cultura, dell'istruzione, delle scienze;
b) la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
c) gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
d) la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie,, d'educazione e di ricerca scientifica dei due Stati.
Articolo 3
Collaborazione nel settore dell'istruzione
Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore educativo stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:
a- l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente;
b- la collaborazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte contraente;
c- lo sviluppo degli scambi d'informazione di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
d- la cooperazione nei metodi didattici;
e- la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari e postuniversitari;
f- gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti;
g- lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Articolo 4
Collaborazione artistica
Ciascuna delle Parti contraenti favorira' ogni forma di scambio culturale ed artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza e all'avvicinamento fra i Paesi. A tal fine esse si sforzeranno di promuovere, in particolar modo,
a- l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei piu' svariati settori: letteratura, arti plastiche, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema, audiovisivo, televisione, radio ed altre aree della cultura;
b- l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;
c- la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.
Inoltre, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 11, potra' predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocita', l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.
Articolo 5 Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte
Le Parti contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte.
Articolo 6
Patrimonio culturale
Ciascuna delle Parti contraenti incoraggera' la cooperazione nel campo del restauro, tutela e conoscenza del patrimonio culturale e naturale e della promozione della qualita' dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee.
Articolo 7
Istituti di Cultura
Ciascuna delle Parti contraenti incoraggera' l'attivita' degli Istituti di cultura esistenti o che verranno aperti dall'altra Parte e favorira' il loro funzionamento in accordo alla legislazione vigente.
Articolo 8
Settore giovanile
Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attivita' fisiche e sportive.
Articolo 9
Collaborazione scientifica
Le Parti contraenti rafforzeranno i loro scambi nel settore scientifico e tecnologico soprattutto per cio' che atterra' le scienze esatte ed applicate. La cooperazione nel quadro del presente Accordo puo' prendere le forme seguenti:
a- scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti, e di esperti;
b- organizzazione di colloqui, seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
c- ricerche comuni su progetti interessanti le due Parti contraenti;
d- scambi di documentazione scientifica e tecnica.
La realizzazione di questa cooperazione avverra' nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali delle Parti relativi alla proprieta' intellettuale ed industriale.
Articolo 10
Collaborazione con Enti territoriali e Regioni
Le Parti contraenti si impegnano a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni interne ai rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 3,4,6,8 e 9.
Articolo 11
Commissione mista
In vista dell'applicazione del presente Accordo, verra' costituita una Commissione mista culturale, tecnica educativa e scientifica che si riunira' in date concordate attraverso i canali diplomatici, alternativamente in Italia e in Romania.
Questa Commissione mista, sara' presieduta dai capi delle due delegazioni. Essa stabilira' un programma di cooperazione, che contenga i principi generali e le disposizioni particolari di questa cooperazione e che preveda, al bisogno, gruppi di lavoro specifici ed incontri intermedi.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
Articolo 13
Durata e validita'
Il presente Accordo avra' durata illimitata.
Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.
Il presente Accordo puo' essere modificato consensualmente per scambio di Note tramite via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le procedure previste all'art.12.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bucarest il 21.10.2003, in 2 originali, in lingua italiana e in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DELLA ROMANIA
 
----> Vedere Accordo in lingua da pag. 24 a pag. 27 della G.U. <----
 
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