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| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 dicembre 2005, n. 275 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione  culturale e scientifica  tra  il  Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di  cooperazione  culturale  e  scientifica tra il Governo della  Repubblica  italiana  e  il  Governo  della  Romania,  fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  12  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 547.780 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 561.550 annui  a  decorrere  dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3170):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 22 ottobre 2004;
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 9 novembre 2004, con pareri delle Commissioni
 lª, 5ª, 7ª, e parlamentare per le questioni regionali;
 Esaminato dalla 3ª commissione il 17 novembre 2004 e il
 9 febbraio 2005;
 Relazione  scritta annunciata il 15 febbraio 2005 (atto
 n. 3170-A) relatore sen. Provera;
 Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2005;
 Camera dei deputati (atto n. 5862):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  23 maggio 2005 con pareri delle Commissioni
 I, V, VII, X e parlamentare per le questioni regionali;
 Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 2005 ed il
 13 ottobre 2005;
 Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22
 novembre 2005.
 |  |  |  | Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania
 
 Il  Governo  della Repubblica Italiana e il Governo della Romania, qui di seguito denominati le Parti contraenti,
 ANIMATI  da  mutuo  desiderio  di promuovere la cooperazione tra i rispettivi   Stati   nei   campi   della   tecnica,   della   cultura dell'educazione e delle scienze;
 SPINTI  dal  desiderio  di  sviluppare  e  intensificare  i legami d'amicizia tra i due Paesi;
 CONVINTI   che   gli   scambi   e   la  collaborazione  nei  campi summenzionati  contribuisca  ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e rumeno;
 CONVINTI  altresi'  che i predetti scambi e collaborazioni possano essere  ulteriormente  sviluppati mediante intese tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;
 IN ACCORDO con l'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki,l agosto 1975),
 hanno convenuto quanto segue:
 Articolo 1
 Finalita'
 Lo  scopo  del  presente  accordo  e'  di  realizzare programmi ed attivita'  comuni  atti  a  favorire  la  collaborazione  culturale e scientifica.
 Consapevoli  dello  sviluppo sempre piu' intenso dell'integrazione sia  a  livello  europeo  sia  regionale,  le due Parti contraenti si impegnano  a  ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi  dell'Unione  Europea,  al  fine  di  favorire  un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.
 Articolo 2
 Settori di collaborazione
 Ciascuna   delle   Parti   contraenti   sviluppera'   e  favorira' particolarmente:
 a)  la  cooperazione  nei  campi  della  tecnica,  della  cultura, dell'istruzione, delle scienze;
 b)   la   cooperazione   in   campo   bibliotecario,  librario  ed archivistico;
 c)  gli  scambi  di  artisti,  universitari, scienziati, esperti e studiosi;
 d) la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie,, d'educazione e di ricerca scientifica dei due Stati.
 Articolo 3
 Collaborazione nel settore dell'istruzione
 Le  Parti  contraenti  favoriranno  la  cooperazione  nel  settore educativo  stimolando  una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza  dell'arte,  della  cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:
 a-  l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente;
 b-  la  collaborazione  per  la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte contraente;
 c-  lo  sviluppo  degli  scambi  d'informazione  di  pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
 d- la cooperazione nei metodi didattici;
 e-  la  concessione,  secondo  le  proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari e postuniversitari;
 f-  gli  scambi  e  i  contatti  diretti  tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti;
 g-  lo  sviluppo  della  collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari,     attraverso     l'intensificazione    di    progetti inter-universitari,   lo  scambio  di  docenti  e  ricercatori  e  la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
 Articolo 4
 Collaborazione artistica
 Ciascuna  delle  Parti  contraenti favorira' ogni forma di scambio culturale ed artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza e all'avvicinamento  fra  i  Paesi.  A  tal fine esse si sforzeranno di promuovere, in particolar modo,
 a-  l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei piu'  svariati  settori:  letteratura,  arti plastiche, architettura, arti   sceniche,   musica,   danza,   teatro,   cinema,  audiovisivo, televisione, radio ed altre aree della cultura;
 b-  l'organizzazione  di  incontri,  sessioni,  atelier  comuni  e festival nelle differenti discipline artistiche;
 c-  la  traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.
 Inoltre, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 11, potra' predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocita', l'accesso  di  studenti,  insegnanti  e  ricercatori  a  musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.
 Articolo 5 Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte
 Le  Parti  contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni  di  prevenzione  e  contrasto  al  traffico illecito di opere d'arte,  beni  culturali,  reperti  archeologici,  documenti ed altri oggetti   d'interesse  storico,  artistico  e  demoetnoantropologico, nonche'   lo  scambio  di  informazioni  di  polizia  finalizzato  al contrasto  delle  attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte.
 Articolo 6
 Patrimonio culturale
 Ciascuna  delle  Parti contraenti incoraggera' la cooperazione nel campo  del  restauro,  tutela e conoscenza del patrimonio culturale e naturale   e   della  promozione  della  qualita'  dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee.
 Articolo 7
 Istituti di Cultura
 Ciascuna  delle  Parti  contraenti  incoraggera' l'attivita' degli Istituti  di cultura esistenti o che verranno aperti dall'altra Parte e  favorira'  il  loro  funzionamento  in  accordo  alla legislazione vigente.
 Articolo 8
 Settore giovanile
 Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attivita' fisiche e sportive.
 Articolo 9
 Collaborazione scientifica
 Le  Parti  contraenti  rafforzeranno  i  loro  scambi  nel settore scientifico  e  tecnologico  soprattutto  per  cio'  che  atterra' le scienze  esatte ed applicate. La cooperazione nel quadro del presente Accordo puo' prendere le forme seguenti:
 a-  scambio  di  studiosi,  di  ricercatori,  di specialisti, e di esperti;
 b- organizzazione di colloqui, seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
 c-   ricerche   comuni  su  progetti  interessanti  le  due  Parti contraenti;
 d- scambi di documentazione scientifica e tecnica.
 La  realizzazione  di  questa  cooperazione  avverra' nel rispetto della  legislazione  nazionale  e  degli accordi internazionali delle Parti relativi alla proprieta' intellettuale ed industriale.
 Articolo 10
 Collaborazione con Enti territoriali e Regioni
 Le  Parti  contraenti  si  impegnano  a  favorire  gli scambi e le collaborazioni  tra Enti territoriali e Regioni interne ai rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 3,4,6,8 e 9.
 Articolo 11
 Commissione mista
 In vista dell'applicazione del presente Accordo, verra' costituita una  Commissione mista culturale, tecnica educativa e scientifica che si  riunira'  in  date  concordate  attraverso  i canali diplomatici, alternativamente in Italia e in Romania.
 Questa  Commissione  mista,  sara'  presieduta  dai capi delle due delegazioni.  Essa  stabilira'  un  programma  di  cooperazione,  che contenga  i principi generali e le disposizioni particolari di questa cooperazione e che preveda, al bisogno, gruppi di lavoro specifici ed incontri intermedi.
 Articolo 12
 Entrata in vigore
 Il  presente  Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della  seconda  delle  due  notifiche  con cui le Parti contraenti si saranno   comunicate   ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
 Articolo 13
 Durata e validita'
 Il presente Accordo avra' durata illimitata.
 Ciascuna  delle  Parti  contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento  per  le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo   la  notifica  all'altra  Parte  contraente.  La  denuncia  non incidera'  sull'esecuzione  dei  programmi  in  corso  concordati nel periodo  di  validita'  del  presente  accordo,  salvo  che  le Parti contraenti decidano diversamente.
 Il  presente  Accordo  puo'  essere modificato consensualmente per scambio   di   Note  tramite  via  diplomatica.  Le  modifiche  cosi' concordate entreranno in vigore con le procedure previste all'art.12.
 In   fede   di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 
 Fatto a Bucarest il 21.10.2003, in 2 originali, in lingua italiana e in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
 PER IL GOVERNO DELLA                                PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA                                 DELLA ROMANIA
 |  |  |  | ---->       Vedere Accordo in lingua da pag. 24 a pag. 27 della G.U.                                 <---- |  |  |  |  |