Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 9 dicembre 2005, n. 274
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005.
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3169):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 22 ottobre 2004;
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 novembre 2004, con pareri delle
Commissioni lª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª della
commissione speciale in materia d'infanzia e di minori e
della commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani;
Esaminato dalla 3ª commissione il 13 aprile 2005;
Relazione scritta annunciata il 21 aprile 2005 (atto n.
3169-A) relatore sen. Sodano;
Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2005;
Camera dei deputati (atto n. 5861):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 maggio 2005 con pareri delle Commissioni
I, II, IV, V, VI, VII, XII;
Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2005 ed il
13 ottobre 2005;
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22
novembre 2005.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SULLA COOPERAZIONE
NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AD ALTRE
FORME DI CRIMINALITA'

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro di seguito denominati "Parti Contraenti";
ANIMATI dal desiderio di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due Paesi;
NELL'INTENTO di incrementare ed armonizzare le loro attivita' congiunte nel combattere il crimine;
CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalita' organizzata in ogni settore colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini;
RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita' organizzata;
RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, cosi' come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988, la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite per la soppressione delle diverse forme di terrorismo e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi;
RISPETTANDO la sovranita' di entrambi gli Stati;
HANNO convenuto quanto segue:
Articolo 1
Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti in materia, si impegnano a compiere ogni attivita' al fine di intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro la criminalita' nelle sue varie manifestazioni.
In particolare, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuera' nei settori di seguito indicati:
a) criminalita' organizzata;
b) traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) terrorismo;
d) immigrazione illegale e tratta di esseri umani;
e) traffico illecito di opere culturali e storiche;
f) produzione illecita e traffico di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
g) riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
h) falsificazione e spaccio di denaro, valori, carte di credito o di pagamento, nonche' di certificati e brevetti industriali;
i) reati assicurativi;
l) reati informatici, compresi quelli commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
m) sfruttamento sessuale di persone, in particolare dei minori, ed altre illecite attivita' sessuali.
Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.
Articolo 2
Nell'ambito delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e delle proprie competenze, in conformita' con le Convenzioni elaborate ed emendate dalle Nazioni Unite, le due Parti Contraenti svolgeranno attivita' di cooperazione nei seguenti settori per prevenire e combattere la produzione, il traffico illecito e lo spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori:
a) scambio di informazioni sugli attuali e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, sulle tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
b) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Le Parti Contraenti nell'ambito della cooperazione di cui al presente articolo, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate"
Articolo 3
Nel quadro delle rispettive leggi nazionali, in materia di prevenzione e lotta al terrorismo, la cooperazione si effettuera' attraverso:
a) il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti le tecniche, i "modus operandi", le attivita' criminali e le strutture organizzative comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonche' sui singoli soggetti sospettati di appartenere a tali gruppi;
b) scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalita' di reimpiego, dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite nel correlativo circuito finanziario;
c) costante aggiornamento dello stato della minaccia terroristica.
Articolo 4
Al fine di prevenire e combattere i reati connessi con l'immigrazione illegale e con la tratta di esseri umani, gli organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo:
a) procederanno allo scambio di informazioni e dati relativi a:
1) flussi di immigrazione clandestina;
2) modalita' di viaggio e itinerari utilizzati;
3) produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi;
4) attivita', composizione, metodi e strategie dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani,
b) comunicheranno tempestivamente, attraverso i canali Interpol o il sistema di allertamento rapido (Early Warning System) del Centro di Informazione, Riflessione e Scambio sulle Frontiere e sull'Immigrazione dell'Unione Europea (Gruppo CIREFI), qualsiasi notizia relativa ad imbarcazioni sospettate di trasportare immigrati clandestini;
c) procederanno allo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nonche' allo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonche' impronte di timbri;
d) realizzeranno, mediante il coinvolgimento dei diversi enti ed' amministrazioni interessati e nel rispetto delle vigenti norme internazionali, forme di collaborazione operative in mare per il monitoraggio e il controllo delle navi sospettate di trasportare immigrati clandestini.
Inoltre, le Parti Contraenti concordano che in questo ambito di cooperazione rafforzata nella lotta contro 1'immigrazione clandestina, la Repubblica di Cipro mettera' gli impianti di uno dei suoi porti (da stabilirsi in un secondo tempo) a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare o a Forze di Polizia in modo da rendere possibile il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo Orientale. Le modalita' di questa speciale agevolazione saranno concordate nei loro dettagli nelle disposizioni di un Accordo separato, che sara' concluso in una data successiva.
Articolo 5
Ai fini dell'individuazione e del perseguimento dei reati, gli organi competenti delle Parti Contraenti all'esecuzione dell'Accordo:
a) si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura delle organizzazioni e dei gruppi criminali, sulle leggi violate, sulle misure prese nonche' su qualsiasi altra notizia utile alle indagini;
b) su richiesta di una delle Parti potranno essere adottate misure operative e altre misure autorizzate dalla normativa nazionale della Parte Contraente richiesta;
c) si informeranno sulle rispettive esperienze, sulle tecniche d'investigazione, sull'applicazione dei metodi di lavoro;
d) si scambieranno esperti in materia di criminalita' organizzata per lo studio delle piu' recenti innovazioni sulle tecniche criminali nonche' sulle attrezzature e sui metodi usati per combattere la criminalita';
e) si scambieranno informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine agli intestatari ed usuari delle utenze telefoniche, sia di tipo fisso che mobile, connesse alle attivita' della criminalita' organizzata:
Inoltre la cooperazione tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti includera':
a) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative relative agli atti criminali descritti nel presente Accordo;
b) lo scambio di informazioni sui proventi derivanti da tali atti criminali;
c) lo scambio di informazioni sulle persone scomparse o ricercate;
d) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.
Articolo 6
Gli organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo, garantiranno la protezione delle informazioni, in conformita' con le proprie legislazioni nazionali e con le modalita' di cui all'articolo 8.
In caso di divulgazione o rischio di divulgazione di informazioni riservate ciascuna Parte Contraente informera' immediatamente l'altra Parte circa l'evento e le circostanze rilevanti. La notifica dovrebbe includere le conseguenze dell'evento e le misure adottate per prevenire future divulgazioni.
Articolo 7
I documenti e i dati consegnati ai sensi del presente Accordo possono essere trasferiti ad un Paese terzo solo con l'approvazione dell'Autorita' competente della Parte Contraente che li ha forniti.
Articolo S
I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.
I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre Autorita' unicamente previa autorizzazione scritta della parte Contraente che li aveva comunicati.
Articolo 9
Sono competenti per l'esecuzione del presente Accordo Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Cipro.
Per l'attuazione concreta del presente Accordo, la Parte italiana indica quali organi competenti il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno per gli aspetti criminali e il Servizio Relazioni Internazionali dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno per gli altri aspetti del presente Accordo, la Parte cipriota indica il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico, la Polizia di Cipro, Il Ministero dell'Interno e il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte.
Gli organi competenti per l'esecuzione del presente accordo si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto, mediante scambio di note.
Nel caso di variazione di competenze o di denominazioni delle Autorita' indicate nel presente Accordo, le Parti Contraenti ne daranno comunicazione tramite i canali diplomatici.
Articolo 10
In assenza di altre intese, le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra le Parti Contraenti avverranno in lingua inglese.
Articolo 11
Al fine di promuovere e monitorare la cooperazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Congiunta. Le Parti Contraenti si notificheranno i membri designati per la Commissione Congiunta attraverso i canali diplomatici.
La Commissione congiunta terra' delle riunioni, quando necessario, su iniziativa di una delle Parti Contraenti. La Commissione terra' le sue riunioni alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.
Articolo 12
Ciascuna Parte Contraente puo' rifiutare in tutto o in parte o. puo' subordinare l'esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui tale richiesta limiti la propria sovranita' nazionale, metta in pericolo la propria sicurezza o i propri interessi fondamentali, o violi le proprie leggi nazionali.
Articolo 13
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dalle Parti Contraenti.
Articolo 14
Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante diretti contatti tra le competenti Autorita' delle Parti Contraenti.
Qualora non si raggiunga un accordo, eventuali controversie verranno risolte attraverso i canali diplomatici.
Articolo 15
Le eventuali spese sostenute per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo saranno a carico della Parte Contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute, a meno che le Parti Contraenti non decidano altrimenti.
Articolo 16
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno per via diplomatica l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avra' una durata illimitata salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata ed il traffico della droga, firmato a Roma il 15 marzo 1991, e il relativo Protocollo Aggiuntivo firmato a Nicosia il 4 maggio 1991, cesseranno di avere efficacia.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Nicosia, il 28 giugno 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione il testo in lingua inglese e' quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI CIPRO IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E
DELL'ORDINE PUBBLICO
 
----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
 
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