| 
| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 9 dicembre 2005, n. 274 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana  ed  il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella   lotta   alla  criminalita'  organizzata  ed  altre  forme  di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica  di  Cipro  sulla  cooperazione  nella  lotta  alla criminalita'  organizzata  ed  altre  forme  di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  16  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005.
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 ------
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3169):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 22 ottobre 2004;
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   24   novembre   2004,  con  pareri  delle
 Commissioni  lª,  2ª,  4ª,  5ª,  6ª,  7ª,  10ª,  12ª  della
 commissione  speciale  in  materia d'infanzia e di minori e
 della   commissione   straordinaria  per  la  tutela  e  la
 promozione dei diritti umani;
 Esaminato dalla 3ª commissione il 13 aprile 2005;
 Relazione scritta annunciata il 21 aprile 2005 (atto n.
 3169-A) relatore sen. Sodano;
 Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2005;
 Camera dei deputati (atto n. 5861):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  23 maggio 2005 con pareri delle Commissioni
 I, II, IV, V, VI, VII, XII;
 Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2005 ed il
 13 ottobre 2005;
 Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22
 novembre 2005.
 |  |  |  | ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SULLA COOPERAZIONE
 NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AD ALTRE
 FORME DI CRIMINALITA'
 
 Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro di seguito denominati "Parti Contraenti";
 ANIMATI  dal  desiderio  di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due Paesi;
 NELL'INTENTO  di  incrementare  ed  armonizzare  le loro attivita' congiunte nel combattere il crimine;
 CONSAPEVOLI  che  i fenomeni delittuosi connessi alla criminalita' organizzata  in  ogni settore colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini;
 RICONOSCENDO  l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita' organizzata;
 RICHIAMANDO  la  Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961,  cosi'  come  emendata  dal  Protocollo  del  25 marzo 1972, la Convenzione  sulle  Sostanze  Psicotrope  del  21  febbraio  1971, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata  a  Strasburgo  il  28 gennaio 1981, la Convenzione contro il Traffico  Illecito  di  Stupefacenti  e  Sostanze  Psicotrope  del 20 dicembre 1988, la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni  Unite,  in  data  14  dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale  nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' le Convenzioni  adottate  dalle  Nazioni Unite per la soppressione delle diverse  forme  di  terrorismo  e  la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi;
 RISPETTANDO la sovranita' di entrambi gli Stati;
 HANNO convenuto quanto segue:
 Articolo 1
 Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformita' con le rispettive  legislazioni nazionali vigenti in materia, si impegnano a compiere  ogni  attivita'  al fine di intensificare gli sforzi comuni nel  campo  della  lotta  contro  la  criminalita'  nelle  sue  varie manifestazioni.
 In   particolare,   le   Parti   Contraenti   convengono   che  la collaborazione si effettuera' nei settori di seguito indicati:
 a) criminalita' organizzata;
 b) traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 c) terrorismo;
 d) immigrazione illegale e tratta di esseri umani;
 e) traffico illecito di opere culturali e storiche;
 f) produzione illecita e traffico di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
 g) riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
 h)  falsificazione e spaccio di denaro, valori, carte di credito o di pagamento, nonche' di certificati e brevetti industriali;
 i) reati assicurativi;
 l) reati informatici, compresi quelli commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
 m) sfruttamento sessuale di persone, in particolare dei minori, ed altre illecite attivita' sessuali.
 Il   presente   Accordo   non   riguarda   gli  aspetti  attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.
 Articolo 2
 Nell'ambito  delle  leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi e delle proprie  competenze,  in  conformita' con le Convenzioni elaborate ed emendate  dalle  Nazioni  Unite,  le due Parti Contraenti svolgeranno attivita'  di  cooperazione  nei  seguenti  settori  per  prevenire e combattere  la  produzione,  il  traffico  illecito  e  lo spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori:
 a)  scambio  di  informazioni  sugli  attuali  e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, sulle tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di  indagine  e  prevenzione  dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
 b)  scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.
 Le  Parti  Contraenti  nell'ambito  della  cooperazione  di cui al presente  articolo,  si  impegnano  ad  utilizzare  la  tecnica delle "consegne controllate"
 Articolo 3
 Nel  quadro  delle  rispettive  leggi  nazionali,  in  materia  di prevenzione  e  lotta  al  terrorismo, la cooperazione si effettuera' attraverso:
 a)  il  rapido  scambio di informazioni dettagliate riguardanti le tecniche,  i  "modus operandi", le attivita' criminali e le strutture organizzative  comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti  sul  territorio  dei  rispettivi Paesi, nonche' sui singoli soggetti sospettati di appartenere a tali gruppi;
 b)  scambio  di  informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati   dalle   organizzazioni   terroristiche,  alle  eventuali modalita'   di   reimpiego,   dei   capitali   ed   ai   collegamenti transnazionali,  ivi  compresa  l'individuazione di persone fisiche e giuridiche   comunque   collegate  alle  organizzazioni  medesime  ed inserite nel correlativo circuito finanziario;
 c) costante aggiornamento dello stato della minaccia terroristica.
 Articolo 4
 Al   fine   di   prevenire  e  combattere  i  reati  connessi  con l'immigrazione  illegale  e con la tratta di esseri umani, gli organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo:
 a) procederanno allo scambio di informazioni e dati relativi a:
 1) flussi di immigrazione clandestina;
 2) modalita' di viaggio e itinerari utilizzati;
 3) produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi;
 4)   attivita',   composizione,  metodi  e  strategie  dei  gruppi criminali  dediti  al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani,
 b)  comunicheranno tempestivamente, attraverso i canali Interpol o il  sistema  di allertamento rapido (Early Warning System) del Centro di   Informazione,   Riflessione   e   Scambio   sulle   Frontiere  e sull'Immigrazione  dell'Unione  Europea  (Gruppo  CIREFI),  qualsiasi notizia  relativa ad imbarcazioni sospettate di trasportare immigrati clandestini;
 c)  procederanno  allo  scambio  di  esperienze nella gestione dei flussi  migratori e nell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nonche' allo scambio di  modelli  di  documenti  di  viaggio,  visti,  nonche' impronte di timbri;
 d)  realizzeranno, mediante il coinvolgimento dei diversi enti ed' amministrazioni  interessati  e  nel  rispetto  delle  vigenti  norme internazionali,  forme  di  collaborazione  operative  in mare per il monitoraggio  e  il  controllo  delle  navi sospettate di trasportare immigrati clandestini.
 Inoltre,  le  Parti  Contraenti concordano che in questo ambito di cooperazione    rafforzata    nella   lotta   contro   1'immigrazione clandestina,  la Repubblica di Cipro mettera' gli impianti di uno dei suoi porti (da stabilirsi in un secondo tempo) a disposizione di navi italiane  appartenenti  alla  Marina militare o a Forze di Polizia in modo  da  rendere  possibile  il  pattugliamento  in  alto  mare  del Mediterraneo  Orientale. Le modalita' di questa speciale agevolazione saranno concordate nei loro dettagli nelle disposizioni di un Accordo separato, che sara' concluso in una data successiva.
 Articolo 5
 Ai  fini  dell'individuazione  e  del perseguimento dei reati, gli organi competenti delle Parti Contraenti all'esecuzione dell'Accordo:
 a) si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura  delle  organizzazioni  e dei gruppi criminali, sulle leggi violate,  sulle misure prese nonche' su qualsiasi altra notizia utile alle indagini;
 b) su richiesta di una delle Parti potranno essere adottate misure operative  e altre misure autorizzate dalla normativa nazionale della Parte Contraente richiesta;
 c)  si  informeranno  sulle  rispettive esperienze, sulle tecniche d'investigazione, sull'applicazione dei metodi di lavoro;
 d)  si scambieranno esperti in materia di criminalita' organizzata per lo studio delle piu' recenti innovazioni sulle tecniche criminali nonche'  sulle  attrezzature  e  sui  metodi  usati per combattere la criminalita';
 e)  si  scambieranno informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine  agli  intestatari  ed usuari delle utenze telefoniche, sia di tipo  fisso  che  mobile,  connesse alle attivita' della criminalita' organizzata:
 Inoltre  la  cooperazione  tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti includera':
 a)  lo  scambio  di  informazioni  sulle  disposizioni legislative relative agli atti criminali descritti nel presente Accordo;
 b)  lo scambio di informazioni sui proventi derivanti da tali atti criminali;
 c) lo scambio di informazioni sulle persone scomparse o ricercate;
 d)   l'organizzazione   di  seminari  e  di  corsi  di  formazione specialistica.
 Articolo 6
 Gli  organi  competenti  delle  Parti  Contraenti  alla esecuzione dell'Accordo,  garantiranno  la  protezione  delle  informazioni,  in conformita'  con le proprie legislazioni nazionali e con le modalita' di cui all'articolo 8.
 In  caso di divulgazione o rischio di divulgazione di informazioni riservate ciascuna Parte Contraente informera' immediatamente l'altra Parte circa l'evento e le circostanze rilevanti. La notifica dovrebbe includere  le  conseguenze  dell'evento  e  le  misure  adottate  per prevenire future divulgazioni.
 Articolo 7
 I  documenti  e  i  dati  consegnati ai sensi del presente Accordo possono  essere  trasferiti ad un Paese terzo solo con l'approvazione dell'Autorita' competente della Parte Contraente che li ha forniti.
 Articolo S
 I  dati  personali  necessari  all'esecuzione del presente Accordo comunicati  dalle  Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.
 I  dati  personali  comunicati  possono essere trattati unicamente dalle  Autorita'  competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati   personali   possono  essere  ritrasmessi  ad  altre  Autorita' unicamente  previa  autorizzazione scritta della parte Contraente che li aveva comunicati.
 Articolo 9
 Sono competenti per l'esecuzione del presente Accordo Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Cipro.
 Per  l'attuazione concreta del presente Accordo, la Parte italiana indica    quali    organi   competenti   il   Servizio   Cooperazione Internazionale  di  Polizia  della  Direzione  Centrale della Polizia Criminale  del  Ministero dell'Interno per gli aspetti criminali e il Servizio   Relazioni   Internazionali  dell'Ufficio  Coordinamento  e Pianificazione  delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno per gli  altri  aspetti del presente Accordo, la Parte cipriota indica il Ministero  della  Giustizia  e  dell'Ordine  Pubblico,  la Polizia di Cipro,  Il  Ministero  dell'Interno  e il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte.
 Gli  organi  competenti  per  l'esecuzione del presente accordo si comunicheranno  i  rispettivi  Punti di contatto, mediante scambio di note.
 Nel  caso  di  variazione  di  competenze o di denominazioni delle Autorita'  indicate  nel  presente  Accordo,  le  Parti Contraenti ne daranno comunicazione tramite i canali diplomatici.
 Articolo 10
 In  assenza  di  altre  intese,  le  comunicazioni e lo scambio di informazioni tra le Parti Contraenti avverranno in lingua inglese.
 Articolo 11
 Al  fine  di  promuovere e monitorare la cooperazione ai sensi del presente  Accordo,  le  Parti Contraenti istituiranno una Commissione Congiunta.  Le  Parti Contraenti si notificheranno i membri designati per la Commissione Congiunta attraverso i canali diplomatici.
 La Commissione congiunta terra' delle riunioni, quando necessario, su iniziativa di una delle Parti Contraenti. La Commissione terra' le sue  riunioni  alternativamente  nella  Repubblica  Italiana  e nella Repubblica di Cipro.
 Articolo 12
 Ciascuna  Parte  Contraente  puo' rifiutare in tutto o in parte o. puo'  subordinare  l'esecuzione  di  una richiesta di assistenza o di cooperazione  nel  caso  in  cui  tale  richiesta  limiti  la propria sovranita'  nazionale,  metta  in  pericolo  la propria sicurezza o i propri interessi fondamentali, o violi le proprie leggi nazionali.
 Articolo 13
 Il  presente  Accordo  non  pregiudica  gli  obblighi derivanti da trattati  internazionali  bilaterali  o multilaterali stipulati dalle Parti Contraenti.
 Articolo 14
 Le  controversie  relative  all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante diretti contatti tra le competenti Autorita' delle Parti Contraenti.
 Qualora  non  si  raggiunga  un  accordo,  eventuali  controversie verranno risolte attraverso i canali diplomatici.
 Articolo 15
 Le  eventuali  spese sostenute per l'attuazione delle disposizioni del  presente Accordo saranno a carico della Parte Contraente sul cui territorio  dette  spese  saranno  sostenute,  a  meno  che  le Parti Contraenti non decidano altrimenti.
 Articolo 16
 Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data di ricezione della  seconda  delle  due  notifiche  con cui le Parti Contraenti si comunicheranno  per  via  diplomatica  l'avvenuto  adempimento  delle procedure  interne,  ed  avra'  una  durata illimitata salvo denuncia effettuata  da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
 All'entrata   in   vigore   del  presente  Accordo,  l'Accordo  di Cooperazione  tra  la  Repubblica  italiana  e la Repubblica di Cipro nella  lotta  contro il terrorismo, la criminalita' organizzata ed il traffico  della droga, firmato a Roma il 15 marzo 1991, e il relativo Protocollo  Aggiuntivo firmato a Nicosia il 4 maggio 1991, cesseranno di avere efficacia.
 In   fede   di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 Fatto  a  Nicosia,  il  28 giugno 2002, in due originali, ciascuno nelle  lingue  italiana,  greca  ed  inglese,	tutti  i  testi facenti ugualmente  fede. In caso di divergenze nell'interpretazione il testo in lingua inglese e' quello che prevale.
 
 PER IL GOVERNO DELLA	                        PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	                         REPUBBLICA DI CIPRO IL MINISTRO DELL'INTERNO	               IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E
 DELL'ORDINE PUBBLICO
 |  |  |  | ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <---- |  |  |  |  |