Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 dicembre 2005 |
Ripartizione delle risorse alle regioni e province autonome, per le attivita' formative di apprendistato. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche, per l'orientamento e la formazione
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 «norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999 «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Vista la legge n. 30 del 14 febbraio 2003 «delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»; Visto il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971 «gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2005)»; Visto il decreto direttoriale n. 134/I/2005 del 1° giugno 2005, recante approvazione della prima variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993; Visto il parere favorevole del coordinamento delle regioni per la formazione professionale e il lavoro del 28 novembre 2005; Decreta:
Art. 1. 1. Come previsto dal D.D. n. 134/I/2005 del 1° giugno 2005 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'. 2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2004, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2005, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:
----> Vedere Tabella a pag. 10 <----
a) quota ripartita sulla base dei dati I.N.P.S. sugli apprendisti occupati b) quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati * apprendisti formati DNP = dati non pervenuti I dati utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente tabella: c) dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-agosto 2004) d) dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2005 DNP = dati non pervenuti 3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - prima nota di variazione. 4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non e' rimborsabile la retribuzione degli apprendisti. |
| Art. 2. 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome. 2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti. 3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome. 4. Trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate - con atti amministrativi giuridicamente vincolanti - dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1, comma 2, del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio cosi' come previsto al precedente comma 3. Roma, 12 dicembre 2005 Il direttore generale: Marincioni |
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