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| Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione «Pomodorino  del  Piennolo  del Vesuvio» come denominazione d'origine protetta  ai  sensi  del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato  promotore  per  la  registrazione  della  denominazione  di origine  protetta  (D.O.P.)  del Pomodorino del Piennolo» del Vesuvio con  sede  a Napoli, via G. Pica, 62, esprime parere favorevole sulla stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di produzione nel testo appresso indicato. Le  eventuali  osservazioni,  relative  alla  presente  proposta, adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche, al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di sviluppo   -   Direzione   generale  per  la  qualita'  dei  prodotti agroalimentari  -  Divisione  QPA III -via XX settembre n. 20 - 00187 Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la  registrazione  ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.
 |  |  |  | Proposta  di Disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 
 La  denominazione  d'origine  protetta  (D.O.P.)  «Pomodorino del Piennolo  del  Vesuvio»  e' riservata ai pomodori che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 Descrizione e caratteristiche al consumo
 
 La   denominazione   d'origine  protetta  (DOP)  «Pomodorino  del Piennolo  del  Vesuvio» designa il frutto degli ecotipi di pomodorini della  specie  «Lycopersicon  esculentum  Mill.»  riconducibili  alle seguenti    denominazioni    popolari    «Fiaschella»,   «Lampadina», «Patanara»,  «Principe  Borghese»  e  «Re  Umberto»  tradizionalmente coltivati  sulle  pendici  del  Vesuvio,  aventi i seguenti caratteri distintivi:  pianta  ad  accrescimento indeterminato; frutto di forma ovale  o  leggermente  pruniforme  con  apice  appuntito  e frequente costolatura  della  parte  peduncolare;  buccia  spessa.  E'  escluso l'impiego di ibridi.
 I   frutti   ammessi   a   tutela   devono   avere   le  seguenti caratteristiche:
 a) allo stato fresco, entro quattro giorni dalla raccolta:
 pezzatura: non superiore a 25 g;
 parametri  di  forma:  rapporto  fra  i  diametri  maggiore e minore: compreso fra 1,2 e 1,3;
 colore esterno (a maturazione): vermiglio;
 colore della polpa: rosso;
 consistenza: elevata;
 sapore: vivace, intenso e dolce-acidulo;
 residuo ottico (r.o.) min 6,5° Brix;
 tenace attaccatura al peduncolo;
 b) allo stato conservato al piennolo:
 colore esterno: rosso scuro;
 colore della polpa: rosso;
 consistenza: buona;
 sapore: vivace ed intenso;
 turgore: ridotto a fine conservazione.
 
 Art. 3.
 Zona di produzione
 
 La  zona  di produzione e confezionamento della D.O.P «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», di cui al presente disciplinare comprende:
 l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni  della provincia di Napoli:  Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano,  Pollena  Trocchia, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano,  San  Giuseppe  Vesuviano,  San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e la parte  del  territorio del comune di Nola delimitata perimetralmente: dalla  strada  provinciale  Piazzola  di  Nola  Rione Trieste (per il tratto  che  va  sotto  il  nome  di  «Costantinopoli»),  dal  «Lagno Rosario»,  dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del comune di Somma Vesuviana.
 
 Art. 4.
 Origine
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output.  In questo modo e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,   delle   particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la coltivazione e dei nominativi di produttori e confezionatori, nonche' attraverso  la  denuncia  alla struttura di controllo delle quantita' prodotte,  viene  garantita  la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto.
 Tutte  le  persone,  fisiche  o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 Metodo di elaborazione e di ottenimento
 
 Le  condizioni  ed  i  sistemi  di  coltivazione, conservazione e trasformazione  dei  pomodori  destinati alla produzione della D.O.P. «Pomodorino  del  Piennolo  del  Vesuvio», devono essere quelli della zona,  e  comunque  atti  a  conferire  al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
 Non  e'  ammessa  la  coltivazione  in ambiente protetto (serre o tunnel) o fuori suolo.
 Per   quanto  riguarda  gli  impianti  produttivi  e  la  tecnica colturale   da   adottare,   devono  essere  rispettate  le  seguenti prescrizioni:
 materiale  di  propagazione:  devono essere utilizzate piantine autoprodotte  o  piantine sane e certificate ai sensi della normativa fitosanitaria  vigente,  provenienti  da  vivai  iscritti al Registro ufficiale dei produttori regionale;
 impianto: va eseguito tra il 15 marzo e il 1 5 maggio con messa a  dimora di piantine radicate in semenzai allestiti sul suolo oppure in contenitori alveolati.
 Sistemi  e  distanze  di piantagione: i sesti d'impianto devono essere  compresi  fra  15 e 30 cm sulla fila e fra 80 e 120 cm fra le file.  Le  piantine  vanno  trapiantate in file parallele fra loro in modo  che  le  distanze  sulla fila fra le piante e fra le file siano regolari.  La  densita' d'impianto non deve essere superiore a 45.000 piante  per  ettaro;  e'  consentita  la coltura in consociazione, in questo  caso  le  prescrizioni  di  densita'  devono  applicarsi alle porzioni di suolo effettivamente investite a pomodoro;
 forma di allevamento: il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio va coltivato  esclusivamente  in  pieno  campo;  le  piante, allevate in verticale,  con  sviluppo in altezza fino a cm 80, sono sostenute con legature  di  fili tesi fra paletti di sostegno o da cannucce infisse al  suolo, in gruppi di tre, a mo' di capannina. In questa maniera le bacche  non  toccano il suolo ed i frutti, ricevendo i raggi del sole in  maniera  uniforme, acquistano la colorazione rosso ardente che li contraddistingue;
 la  concimazione e' eseguita con fertilizzanti organici, che si prestano  particolarmente  ad ammendare ed integrare le dotazioni dei suoli  lavici,  poco  humificati;  e'  consentito  anche il ricorso a concimi minerali;
 irrigazione:   sono   ammessi  solo  i  metodi  di  irrigazione localizzata   o   di  microdistribuzione  dell'acqua  ed  e'  vietata l'irrigazione   a   pioggia  con  grandi  volumi  e  l'irrigazione  a scorrimento,   cio'   allo   scopo  di  salvaguardare  le  condizioni pedoclimatiche.  Infatti  la coltivazione su suolo asciutto e lavico, caratterizzato  da  elevate  escursioni  termiche fra giorno e notte, favorisce  la  lunga  e  naturale  conservazione  conferendo maggiore consistenza alla buccia ed elevata sapidita' alle bacche;
 difesa  antiparassitaria:  e'  consentita  nel  rispetto  della normativa vigente;
 e'  vietata  la  distribuzione  in campo di prodotti ormonali e disseccanti che interferiscono con il naturale ciclo della pianta;
 la  raccolta  dei pomodorini deve essere effettuata a mano, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 31 agosto;
 la  produzione  unitaria  massima  e' fissata in 16 tonnellate, rapportata ad ettaro di coltura specializzata;
 le  bacche  raccolte  devono  essere sane e indenni da attacchi parassitari tali da pregiudicarne la buona conservazione;
 il prodotto puo' essere venduto:
 fresco, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori;
 conservato,  allo  stato  di  bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori, o in piennoli.
 Per quanto riguarda la conservazione dei pomodorini «al piennolo» devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 i  grappoli o schiocche», una volta raccolti, vengono sistemati su  un  filo di fibra vegetale, legato a cerchio, cosi da comporre un unico   grande   grappolo,   o   «piennolo»,   del  peso,  a  termine conservazione,  compreso  fra  kg  1  e 5. I piennoli, cosi ottenuti, vanno tenuti sospesi da terra mediante ganci o su idonei supporti, in luogo asciutto e ventilato;
 durante  le  fasi  di  conservazione,  sia  per  il prodotto al piennolo  che  per  quello  in imballaggi, non deve essere effettuato alcun  trattamento  chimico.  Possono essere usati unicamente sistemi fisici  per  la  miglior  protezione  del prodotto e che non siano in grado  di  alterarne  le  caratteristiche,  quali:  retine contro gli insetti ed apparecchi ad ultrasuoni;
 la  conservabilita'  dei piennoli non ha una durata definita ed e'  ancorata  al  permanere delle buone caratteristiche di aspetto ed organolettiche del prodotto.
 
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 
 Il  pomodorino, conservato al piennolo o in conserva, rappresenta una  delle  produzioni piu' antiche e tipiche dell'area vesuviana. Le prime  testimonianze  documentate,  e tecnicamente dettagliate, sulla presenza   e  sull'uso  del  pomodorino  nel  comprensorio  Vesuviano risalgono   alle   pubblicazioni  dei  proff.  Palmieri,  De  Rosa  e Cozzolino,  della  Regia  Scuola  Superiore di Agricoltura di Portici (Napoli), rispettivamente del 1885, 1902 e 1916.
 Nei  secoli  scorsi la coltivazione di questo tipo di pomodoro si era   affermata  sia  per  le  ridotte  esigenze  colturali  che  per l'idoneita'  alla  lunga  conservazione nei mesi invernali, in virtu' della  consistenza  della  buccia,  della  forza  di  attaccatura  al peduncolo   e   dell'alto  contenuto  in  solidi  solubili.  L'antica diffusione  di  questa  tipologia  di pomodoro conservato era infatti legata  alla  necessita'  di  dover  disporre  nei  mesi invernali di pomodoro  allo  stato  fresco  per  poter  adeguatamente  guarnire le preparazioni  domestiche  da sempre molto diffuse nel napoletano, fra cui  pizze  e primi piatti, che richiedevano intensita' di gusto e di fragranze.
 Come sempre accadeva per gli ortaggi d'uso familiare, i contadini sceglievano  i  frutti che reputavano piu' adatti e ne prelevavano il seme, che andava a costituire il materiale di riproduzione per l'anno successivo.  Cosi' nella prima meta' del '900 erano gia' conosciuti e diffusi  i pomodorini «Fiaschella», «Lampadina», «Principe Borghese», «Re Umberto» e «Patanara» da cui sono derivati gli attuali ecotipi.
 Il fattore umano, esplicatosi nella messa a punto di un metodo di coltivazione  e  di  conservazione ben calibrato e tipico della zona, unito  al  particolare  quadro ambientale dell'area vesuviana, frutto dell'ottimale  insolazione,  del  clima  asciutto e soprattutto della straordinaria  natura  piroclastica  dei  suoli,  hanno portato ad un prodotto   unico   nel   suo   genere,  per  pregio  organolettico  e serbevolezza,  quale  e'  quello  che  ancora  oggi  si  coltiva e si conserva.
 I  suoli dei comuni dell'area geografica di cui all'art. 3 per la maggior  parte  sono  compresi nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio,  hanno  origine  vulcanica,  e  sono costituiti da materiale piroclastico  originato dagli eventi eruttivi del complesso vulcanico Somma-Vesuvio;  tale  natura  conferisce  una  peculiare  ed  elevata fertilita' ai suoli utilizzati per la coltura.
 La  morfologia dei suoli, e' quella tipica che si riscontra lungo le  pendici  del  cono  vesuviano,  ed e' caratterizzata da tessitura sabbiosa,  che rende i terreni molto sciolti e drenati. I suoli hanno mediamente  una reazione neutra o sub-alcalina ed una buona dotazione in macro- e micro-elementi assimilabili.
 I  suoli,  collocati  lungo  le  pendici  acclivi  del  complesso vulcanico, sono stati oggetto di terrazzamenti ed hanno una giacitura pianeggiante o leggermente acclive.
 Il  clima, nel corso della stagione colturale, e' prevalentemente asciutto, con discreta ventosita', elevate temperature massime, ampie escursioni  termiche  fra  notte  e  giorno  ed  elevati  livelli  di insolazione.   Cio'  contribuisce  ad  un  naturale  controllo  delle malattie parassitarie, in particolare di quelle crittogamiche.
 Grazie   a   tali   fattori,   il   prodotto  mostra  un  livello particolarmente  elevato  di  zuccheri,  di acidi e di altre sostanze nutritive   solubili,   responsabili   del  tipico,  marcato  profilo organolettico,   e  delle  proprieta'  di  serbevolezza,  che  lo  fa apprezzare  sul  mercato  e  lo  differenzia  nettamente  dalle altre tipologie   di   pomodoro   coltivate  in  pieno  campo.  L'incidenza ambientale  e'  tale che gli stessi ecotipi di pomodoro, se coltivati fuori  area  tipica,  forniscono  frutti  con  qualita' sensibilmente diversa rispetto a quelli oggetto di tutela.
 Le   famiglie   vesuviane,   infine,  sono  solite  preparare  la tradizionale  e  secolare  conserva  tipica  detta  «a  pacchetelle», caratterizzata  da  un  processo  di  lavorazione manuale, fortemente legato  al territorio vesuviano, che si e' tramandato nel tempo e che ancora  oggi  si  svolge  utilizzando  il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio  non pelato, tagliato longitudinalmente in meta' o in spicchi (o «filetti») e conservato in vaso di vetro.
 
 Art. 7.
 Controlli
 
 Il  controllo  sulla denominazione e' effettuato da una struttura conforme all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 
 Art. 8.
 Etichettatura e logo
 
 L'immissione al consumo della D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», deve avvenire secondo le seguenti modalita':
 allo  stato  fresco,  il  prodotto deve essere posto in vendita allo  stato  di  bacche  o  di grappoli, posti alla rinfusa in idonei contenitori sigillati, con capienza fino ad un massimo di 10 kg;
 conservato  «al  piennolo»;  i  piennoli  devono  avere un peso massimo  di  5  kg  ed essere posti in vendita o singolarmente con il logo identificativo della D.O.P. o in idonei contenitori sigillati;
 conservato,  allo  stato  di  bacche  o di grappoli, posti alla rinfusa  in  idonei  contenitori  sigillati,  con capienza fino ad un massimo di 10 kg.
 Sulle  etichette  apposte al prodotto o su quelle prestampate sui contenitori  o sulle confezioni, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:
 «Pomodorino   del   Piennolo   del  Vesuvio»  e  «Denominazione d'Origine  Protetta»  (e/o  il  suo  acronimo D.O.P.), con dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura o elemento riportato;
 il logo comunitario;
 il   nome,   la  ragione  sociale  e  l'indirizzo  dell'azienda confezionatrice o produttrice;
 la   quantita'   di  prodotto  effettivamente  contenuta  nella confezione, espressa in conformita' delle norme vigenti.
 Dovra'  figurare,  inoltre,  il  logo  di  seguito  descritto, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione d'origine protetta.
 Alla  denominazione  d'origine  protetta  di  cui  all'art.  1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle  previste  dal  presente disciplinare, ivi compresi i termini: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi privati e consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno  l'acquirente;  tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta  con  caratteri  di  dimensioni  inferiori  per indicare la Denominazione di origine protetta.
 Il  logo  e'  costituito  da  una  silouhette del «Pomodorino del Piennolo  del Vesuvio» comprensiva di peduncolo, il cui prolungamento richiama  il profilo del Vesuvio con l'annesso golfo; sulla vetta del Vesuvio  risaltano,  in nero, due nuvolette di fumo stilizzate. Nella parte   inferiore  campeggia  la  scritta  arcuata:  «pomodorino  del piennolo  del  Vesuvio»  realizzata  con  font  «arial» e debitamente «convertita  in  curve». Nella parte superiore, come a racchiudere il «core»  del  logo,  vi e' una linea curva rossa, che e' interrotta al suo  apice  dalla scritta «D.O.P.», realizzata con font «arial black» debitamente convertita in curve».
 Dal  punto  di  vista  colorimetrico,  il  logo e' costituito dai colori  in  positivo  rosso (pantone 485 CVC), verde (pantone 368 CVC 2X)  e  nero  (pantone  process  black).  Il  rosso  caratterizza  il pomodorino  e  la  linea  curva  che  racchiude  il  logo;  il  verde caratterizza  il  peduncolo  e  le foglie raffigurati dal Vesuvio con relativo  golfo  nonche' la scritta «pomodorino - piennolo - Vesuvio; il  nero  caratterizza  il  fumo  del Vesuvio, la scritta D.O.P. e le scritte  «del» all'interno della scritta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio».
 Il  fondo  e'  di  colore  bianco. Sono pero' consentiti fondi di colore diverso ad eccezione del nero, del rosso, del verde e relative sfumature.
 Sono inoltre ammesse tre versioni monocromatiche: una interamente in  rosso  (pantone  485  CVC),  una in verde (pantone 368 CVC 2X) ed un'ultima  in scala di grigio (black-black 70% - black 50% e bianco). E'  possibile  stampare  la  versione monocromatica esclusivamente su fondo contrastante ma non su fondo dello stesso colore.
 
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 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», anche a seguito di processi di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni  recanti  il  riferimento  a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto a Denominazione d'origine protetta «Pomodorino del Piennolo   del   Vesuvio»,  certificato  come  tale,  costituisca  il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli   utilizzatori   del  prodotto  a  Denominazione  d'origine protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale,  conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio,  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle politiche agricole  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio incaricato provvedera' anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso   della  Denominazione  d'origine  protetta.  In  assenza  di  un Consorzio  di  tutela  incaricato le predette funzioni saranno svolte dal  Mi.P.A.F.  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE 2081/92.
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