Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 22 dicembre 2005 |
Modifica del decreto 8 dicembre 2005 relativo alla scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini agli esami chimico-fisici ed organolettici, previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino; Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera g) e allegato VI, lettera J) che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualita' prodotti in regione determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici; Visto il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazioni dei vini D.O.C.G. e D.O.C.; Considerato che il predetto decreto 25 luglio 2003, non fornisce indicazioni in merito alle modalita' con le quali scegliere il laboratorio presso il quale effettuare le analisi chimico-fisiche; Visto il decreto 8 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2005 concernente la scelta del laboratorio cui sottopone le partite di vini agli esami chimico-fisici ed organolettici previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003; Considerato che il citato decreto 8 novembre 2005 all'art. 1 prescrive che la scelta del laboratorio autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali venga effettuata nell'ambito della Regione interessata alla produzione; Ritenuto che tale disposizione costituisce una limitazione alla possibilita' per il produttore di scqgliere il laboratorio presso il quale sottopone le partite di vino agli esami chimico-fisici previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003; Considerato che i certificati di analisi nel settore viti-vinicolo rilasciati dai laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali hanno efficacia sull'intero territorio nazionale; Decreta:
Articolo unico
L'art. 1 del decreto 8 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2005 e' cosi' modificato: «la scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini per gli esami chimico-fisici previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003, e' operata dal produttore tra i laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2005 Il direttore generale: La Torre |
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