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| Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 dicembre 2005 |  | Autorizzazione,   all'organismo   denominato   Check  Fruit  Srl,  ad effettuare  i  controlli  sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto  Adige o Südtiroler Apfel», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1855/2005 del 14 novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n. L 297 del 15 novembre 2005, con il quale l'Unione europea ha   provveduto   alla  registrazione  della  indicazione  geografica protetta  «Mela  Alto Adige o Südtiroler Apfel», prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Considerato  che  con  decreto ministeriale dell'11 aprile 2005 era stata  accordata  la  protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione  «Mela  Alto  Adige  o  Südtiroler  Apfel» ai sensi del regolamento  (CE)  n.  535/97,  art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92;
 Considerato   che  con  decreto  ministeriale  del  23 maggio  2005 l'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n.   24   e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione   «Mela   Alto   Adige  o  Südtiroler  Apfel»  protetta transitoriamente a livello nazionale;
 Vista l'indicazione espressa Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkconsortium,  con  sede in Bolzano, via Perathoner n. 10, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di  controllo  sul  prodotto di che trattasi, la societa' Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24;
 Considerato  che  l'organismo Check Fruit Srl risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e  le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
 Ritenuto  che,  essendo  intervenuta  la registrazione comunitaria, appare    necessario    fissare    precisi    termini    di   vigenza dell'autorizzazione  concessa  all'organismo di controllo Check Fruit Srl  ad  effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 La validita' dell'autorizzazione all'organismo Check Fruit Srl, con sede  in  Bologna, via Boldrini n. 24, al controllo della indicazione geografica  protetta  «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» e' fissata in  un  periodo  di tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  297  del  15 novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per l'organismo  Check Fruit Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'  essere  sospesa  o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, qualora  l'organismo  non  risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  Check  Fruit  Srl  non puo' modificare la denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler  Apfel,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo   autorizzato   Check   Fruit  Srl  dovra'  assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto  e  che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la  denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», venga apposta la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui  all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,  l'organismo  di  controllo  Check  Fruit Srl e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato Check Fruit Srl comunica con immediatezza, e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta  «Mela  Alto  Adige  o  Südtiroler  Apfel»,  anche  mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  Check Fruit Srl immette anche nel sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure da sottoporre  preventivamente  ad  approvazione da parte dell'Autorita' nazionale  competente  atte  ad  evitare  rischi  di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della  indicazione  geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»  rilasciate  agli  utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia Autonoma di Bolzano.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo   autorizzato   Check  Fruit  Srl  e'  sottoposto  alla vigilanza   esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  e  dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 dicembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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