Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 dicembre 2005 |
Autorizzazione, all'organismo denominato Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 297 del 15 novembre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che con decreto ministeriale dell'11 aprile 2005 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92; Considerato che con decreto ministeriale del 23 maggio 2005 l'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24 e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» protetta transitoriamente a livello nazionale; Vista l'indicazione espressa Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkconsortium, con sede in Bolzano, via Perathoner n. 10, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24; Considerato che l'organismo Check Fruit Srl risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo Check Fruit Srl ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta:
Art. 1. La validita' dell'autorizzazione all'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, al controllo della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 297 del 15 novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Check Fruit Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato Check Fruit Srl non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. L'organismo autorizzato Check Fruit Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92». |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Check Fruit Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato Check Fruit Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato Check Fruit Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia Autonoma di Bolzano. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato Check Fruit Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2005 Il direttore generale: La Torre |
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