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| Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 30 novembre 2005 |  | Proroga   del  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  7.4,  della deliberazione  7 ottobre  2005,  n. 212, per la cessione di capacita' produttiva virtuale. (Deliberazione n. 255/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 30 novembre 2005
 Visti:
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 212/05);
 la  lettera  inviata da Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel) alla  Direzione  Energia  Elettrica  in  data 21 novembre 2005 (prot. Autorita'  027798  del  23  novembre  2005)  (di  seguito: lettera 21 novembre 2005);
 la  lettera  inviata  da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data  24  novembre  2005 (prot. Autorita' 28024 del 25 novembre 2005) (di seguito: lettera 25 novembre 2005);
 la  lettera  inviata dalla Direzione Energia Elettrica ad Enel in data  28  novembre  2005  (protocollo  Autorita' GB/M05/4900/mpa) (di seguito: lettera 28 novembre 2005);
 la  lettera  inviata  da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data  30  novembre  2005 (prot. Autorita' 28465 del 30 novembre 2005) (di seguito: lettera 30 novembre 2005).
 Considerato che:
 l'art.  7,  comma  7.1, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel  concluda contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale con   controparti   selezionate   attraverso  una  o  piu'  procedure concorsuali,  eventualmente  articolate  in sessioni multiple, per la cessione di capacita' produttiva virtuale;
 l'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05 prevede che la prima  procedura  concorsuale  per  la  conclusione  di  contratti di cessione  di capacita' produttiva virtuale debba concludersi entro il 30 novembre 2005;
 l'art.  9,  comma  9.3, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel, in ciascuna procedura concorsuale, offra in vendita in sequenza la capacita' produttiva virtuale afferente a tutte le tipologie nella propria  disponibilita',  a partire dalle tipologie caratterizzate da minori  prezzi  di  esercizio  del contratto e che le tipologie siano individuate  dalla  medesima  societa',  comprendendo  in  una stessa tipologia  tutte  le  unita'  di produzione rilevanti termoelettriche caratterizzate da costi variabili di produzione simili;
 l'art.  9, comma 9.4, prevede che Enel renda noti ai partecipanti alla  procedura  concorsuale,  al  fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi:
 a) il  prezzo di esercizio per ciascuna tipologia e la relativa regola di indicizzazione;
 b) la  capacita'  produttiva  virtuale  offerta  in vendita per ciascuna tipologia;
 c) la capacita' produttiva virtuale da assegnare;
 l'art.  17, comma 17.1, lettera b), della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel comunichi all'Autorita' entro il 20 novembre 2005 il premio  di  riserva relativo a ciascuna delle tipologie da offrire in vendita;
 con  lettera 21 novembre 2005 Enel ha comunicato all'Autorita' il premio  di  riserva relativo ad una sola tipologia, denominata «gas a basso rendimento», per la macrozona D;
 gli  uffici  dell'Autorita',  vista la lettera 21 novembre 2005 e l'avviso  per la selezione di controparti per la stipula di contratti di   cessione  di  capacita'  produttiva  virtuale  per  l'anno  2006 pubblicato da Enel nel proprio sito internet, con lettera 28 novembre 2005, hanno richiesto ad Enel di esplicitare nell'«Avviso di gara» le modalita'   organizzative   adottate   (sessioni  multiple),  nonche' l'apertura della sessione successiva con l'estensione dell'offerta di capacita'  produttiva  virtuale alla tipologia «olio» delineata nella lettera 25 novembre 2005;
 con  lettera  30  novembre  2005 Enel ha chiesto una proroga al 2 dicembre  2005  del  termine  di  cui  all'art.  7,  comma 7.4, della deliberazione  n.  212/05,  fissato  al  30 novembre  2005 e che tale proroga  non modifica sostanzialmente l'efficacia delle misure per la promozione della concorrenza previste dalla medesima deliberazione.
 Ritenuto che:
 sia  necessario  che l'offerta di vendita di capacita' produttiva virtuale  nella  seconda  sessione  della prima procedura concorsuale includa  ciascuna  tipologia  per  la  quale  la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione in essa ricomprese, incluse le unita'  di  punta, e' superiore alla capacita' considerata detraibile ai  sensi  della  deliberazione  n.  212/05,  con riferimento a detta tipologia;
 sia  opportuno  prorogare  al  2  dicembre 2005 il termine di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05;
 Delibera:
 
 1.  di  sostituire,  all'art.  7,  comma  7.4,  della deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 7 ottobre 2005, n. 212,  come successivamente modificata ed integrata, le parole «trenta (30) novembre» con le parole «due (2) dicembre»;
 2.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministro delle attivita' produttive e a Enel produzione S.p.a.;
 3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 Milano, 30 novembre 2005
 Il presidente: Ortis
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