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| Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 22 novembre 2005 |  | Integrazioni  e  modifiche  della deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04,  in  tema  di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del  servizio  di  distribuzione  del gas naturale. (Deliberazione n. 243/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 22 novembre 2005;
 Visti:
 la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
 la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
 la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;
 la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
 la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre 2004, n. 168/04 e successive  modifiche  ed  integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni;
 il  documento  per  la  consultazione  20 dicembre  2004  recante regolazione  dei  meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: documento per la consultazione);
 Considerato che:
 l'art.  2,  comma  12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che  l'Autorita'  emani  direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas  il  rispetto  dell'ambiente,  la  sicurezza  degli impianti e la salute degli addetti;
 l'art.  2,  comma  12, lettera e), della legge n. 481/95, prevede che  l'Autorita'  stabilisca  ed aggiorni, in relazione all'andamento del  mercato,  la  tariffa  base, i parametri e gli altri elementi di riferimento  per  determinare le tariffe, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
 l'art. 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95 prevede che i parametri che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa con  il  metodo  del  price-cap,  inteso  come  limite  massimo della variazione  di  prezzo  vincolata per un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualita' del servizio  rispetto  a  standard  prefissati  per  un  periodo  almeno triennale;
 a  seguito  della  richiesta  dei  distributori  di  gas  e delle relative  associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto con  la  deliberazione  n.  168/04,  l'Autorita'  ha formulato con il documento  per  la  consultazione  proposte  su  possibili meccanismi incentivanti  i  recuperi  di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
 le   proposte   contenute  nel  documento  per  la  consultazione prevedevano  meccanismi  incentivanti  i  recuperi  di  sicurezza nel servizio di distribuzione del gas (di seguito: incentivi):
 proporzionali  alla  riduzione  del  numero  delle dispersioni, obiettivo  ritenuto  strategico  per  l'aumento della sicurezza nella distribuzione  di  gas naturale, ed in particolare che tali incentivi erano:
 a)  ridotti  mediante  un coefficiente che teneva conto della mancanza  dello  stato  di consistenza dell'impianto di distribuzione per ciascuna tratta di tubazioni;
 b)  amplificati  in  funzione del maggior numero di controlli del  grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall'Autorita';
 c)  penalizzati  nel  caso  di  eventuali  incidenti  da  gas accaduti sull'impianto di distribuzione;
 commisurati  al  miglioramento  di un indicatore, correlato sia alle  dispersioni  da  gas  localizzate  a seguito di segnalazioni di terzi  sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di ispezione programmata,  rispetto ad un unico livello base e ad un unico livello di riferimento nazionali;
 validi  per  il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 ed  accessibili  per  i  distributori  che  fossero  in  possesso  di determinati  prerequisiti  sia  per  quanto  riguarda  il servizio di pronto intervento, sia per le procedure adottate in tema di sicurezza sia   per  quanto  attiene  il  rispetto  dei  provvedimenti  emanati dall'Autorita' in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
 le  osservazioni  al  documento  per la consultazione inviate dai distributori e dalle relative associazioni hanno evidenziato:
 la   contrarieta'   all'introduzione   di  un  coefficiente  di penalizzazione  degli  incentivi  in  funzione degli incidenti da gas sull'impianto  di distribuzione, motivando tale posizione con il dire che tali eventi non sono nel controllo del distributore ma che, anzi, sono  di  norma  dovuti  a responsabilita' di terzi e che lo sviluppo delle  reti  ha  raggiunto  ormai una tale dimensione, in presenza di numerosi  altri  utilizzatori  del  sottosuolo,  da  rendere di fatto impraticabile  un  presidio  puntuale  di  tutte  le condotte a costi ragionevoli per il sistema;
 la   criticita'   del   coefficiente  di  penalizzazione  degli incentivi  correlato  alla  disponibilita' dello stato di consistenza delle  reti,  dovuta prevalentemente al fatto che solo alcune imprese di  distribuzione  dispongono  dello stato di consistenza di tutte le reti  di  un  impianto  di  distribuzione  e comunque non per singola tratta di tubazione;
 la  necessita'  di  attribuire, nell'indicatore posto alla base del  sistema  degli  incentivi,  un  peso maggiore, rispetto a quello proposto   nel  documento  per  la  consultazione,  alle  dispersioni localizzate  su  segnalazione  di terzi su parte interrata, stante la maggiore  onerosita'  dell'eliminazione  ditali  dispersioni rispetto quelle localizzate su parti aeree;
 la  problematicita' di tenere conto, nell'indicatore posto alla base del sistema degli incentivi, anche delle dispersioni localizzate a seguito di ispezioni programmate delle reti, dato che in molti casi le   dispersioni   potenzialmente  pericolose  non  sono  individuate mediante l'attivita' di ricerca programmata;
 l'opportunita' per alcuni soggetti di tenere invece conto della quantita'   di   rete   ispezionata   rispetto   ai   minimi  fissati dall'Autorita';
 la  criticita'  rappresentata dai casi di cambio di odorizzante per  i  possibili  effetti  sulla  diversa  percezione  di  eventuali dispersioni di gas da parte dei clienti finali allacciati;
 la  preferenza  di  alcuni soggetti per un sistema di incentivi diverso   basato   sull'approvazione  ed  incentivazione  di  singoli progetti finalizzati a recuperi di sicurezza;
 i  successivi  approfondimenti  tecnici effettuati dall'Autorita' con  i  soggetti consultati e l'analisi dei dati di sicurezza inviati dai  distributori  per  il  periodo  2002-2004  hanno  consentito  di evidenziare:
 una  significativa  correlazione  tra  il numero di dispersioni localizzate  su  segnalazione  di  terzi  e il grado di odorizzazione medio  annuo  del  gas  e,  quindi,  la  necessita' di introdurre nel sistema  degli incentivi elementi che neutralizzino eventuali effetti distorsivi  sulla  riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione   di  terzi  derivanti  dalla  riduzione  del  grado  di odorizzazione medio annuo del gas;
 la necessita' di prevedere algoritmi di calcolo, in presenza di un cambio di odorizzante, che consentano di ricondurre la valutazione dei  recuperi di sicurezza ad un solo tipo di odorizzante equivalente le  cui  quantita'  siano  definite  sulla  base  di  un  criterio di proporzionalita'  rispetto  ai  dosaggi  reali  fissati  dalle  norme tecniche vigenti in materia di odorizzazione del gas;
 la  presenza  di un'aleatorieta', dovuta a fattori esogeni, nel numero  di  dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e quindi l'opportunita'  di  estendere ad un biennio il periodo di riferimento rispetto   al   quale   calcolare   i  recuperi  di  sicurezza  nella distribuzione di gas naturale;
 l'opportunita'  di  estendere  l'applicazione degli incentivi a tutti  gli  impianti di distribuzione, compresi quelli caratterizzati da  un  maggior  numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi,  e quindi la necessita' di misurare i recuperi non rispetto ad un  livello  base  nazionale,  bensi'  rispetto ad un livello base di partenza calcolato per ogni impianto di distribuzione;
 e'  necessario  prevedere  obblighi  stringenti  di registrazione delle  chiamate  di pronto intervento, il cui rispetto costituisca il prerequisito  per  accedere agli incentivi; che, conseguentemente, la violazione   accertata   di  mancata  registrazione  nelle  modalita' previste  dal  provvedimento  anche  per  una sola chiamata di pronto intervento  costituisce  motivo  di  inammissibilita'  al  regime  di incentivazione  oltre  che  elemento  di  valutazione  ai  fini della determinazione del quantum dell'eventuale misura sanzionatoria;
 e'  necessario, al fine di conseguire una convergenza dei livelli di  sicurezza  verso  le situazioni migliori gia' presenti nel Paese, fissare  livelli  obiettivo  nazionali  predefiniti, differenziati in base alla concentrazione dei clienti finali sulle reti da raggiungere in  un  adeguato  periodo  di  tempo,  quantificato  in undici anni a partire dal 2006;
 e'  opportuno  definire  un sistema di incentivi che, pur tenendo conto  delle  specificita'  del  settore del gas, si discosti il meno possibile  da quello gia' adottato per il settore elettrico stante la tendenza dei maggiori distributori ad operare in entrambi i settori;
 Ritenuto che:
 al  fine  di  attivare gia' dal presente periodo di regolazione e per  almeno  un  triennio, come richiesto dai distributori di gas, un sistema  di  incentivi  sia  necessario  mantenere,  pur con i dovuti correttivi,  il sistema proposto nel documento per la consultazione e che   pertanto   l'eventuale   introduzione   di   incentivi   basati sull'approvazione  di  singoli  progetti  debba  essere  rinviata  al successivo periodo di regolazione;
 sia possibile definire un sistema di incentivi caratterizzato, in analogia a quanto gia' stabilito per il settore elettrico, da livelli obiettivo  di  lungo  periodo, soggetti a verifica ed eventualmente a ridefinizione  all'inizio  di  ogni  nuovo periodo di regolazione, da livelli   tendenziali   individuati   mediante   un  tasso  annuo  di miglioramento predefinito;
 sia  opportuno, almeno nel primo triennio della sua applicazione, adottare  una adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte dei  distributori  che  siano in possesso dei necessari prerequisiti, prevedendo  fin  d'ora, pur con la dovuta gradualita', una successiva applicazione obbligatoria del sistema di incentivi con l'introduzione di  penalita'  nel  caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale;
 siano  da  accogliere  le richieste dei distributori e delle loro associazioni di:
 aumentare  fino  ad  un massimo del 30% l'effetto amplificativo del  coefficiente  correlato al maggior numero di controlli del grado di   odorizzazione   del   gas  rispetto  al  numero  minimo  fissato dall'Autorita', stante la rilevanza dell'odorizzazione del gas per la sicurezza nella distribuzione di gas;
 eliminare il coefficiente di penalizzazione degli incentivi che tiene  conto  della  disponibilita' o meno dello stato di consistenza dell'impianto   di  distribuzione,  stante  il  fatto  che  la  quasi totalita' degli impianti di distribuzione, eccettuati quelli messi in gas  negli  ultimi anni, non e' corredato di stato di consistenza per singola tratta di tubazioni;
 elevare il valore massimo degli incentivi conseguibili per ogni impianto  di  distribuzione  mediante l'adozione di un valore massimo del  2%  del  coefficiente  complessivo Q, dato che cio' rende da una parte  piu'  efficace  il  sistema  degli  incentivi  e,  dall'altra, assicura   comunque   un   impatto   contenuto   sulle   tariffe   di distribuzione;
 ricondurre  l'ammissibilita'  al  sistema  degli incentivi e la determinazione  dei  recuperi al singolo impianto di distribuzione, e non  al  distributore nel suo complesso, al fine di evitare eccessive ed  ingiustificate  penalizzazioni  nonche'  l'esclusione  di  quegli impianti di distribuzione che maggiormente abbisognano di recuperi di sicurezza;
 non  sia da accogliere la richiesta dei distributori e delle loro associazioni  di eliminare la penalizzazione degli incentivi nel caso di  accadimento di un incidente da gas sull'impianto di distribuzione per  il quale un distributore richieda gli incentivi, stante il fatto che  si  ritiene  inaccettabile  la  corresponsione  di incentivi per recuperi  di  sicurezza per un impianto di distribuzione per il quale lo  stesso  distributore  risulti responsabile dell'accadimento di un incidente  da  gas;  tuttavia,  si prevede di bloccare tali incentivi fino  all'accertamento  della  completa  estraneita' del distributore all'incidente, prevedendo il riconoscimento degli incentivi bloccati, maggiorati  degli  interessi  legali  maturati, nel caso di acclarata estraneita' del distributore stesso.
 Delibera:
 1.  Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 168/04:
 
 ---->   Vedere Modifiche ed Integrazioni da pag. 40 a pag. 45  <----
 2.  Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 3.    Di    pubblicare   sul   sito   internet   dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)    il    testo    dell'allegato   A   della deliberazione   dell'Autorita'   n.   168/04  come  risultante  dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento
 Milano, 22 novembre 2005
 Il presidente: Ortis
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