| 
| Gazzetta n. 304 del 2005-12-31 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 dicembre 2005 |  | Emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro,  con  godimento 1° novembre  2005  e  scadenza  1° novembre  2012,  prima  e  seconda tranche. |  | 
 |  | IL DIRETTORE Della Direzione II
 del Dipartimento del Tesoro
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  strumenti  finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;
 Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra  nel  limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di una prima tranche di certificati di credito del  Tesoro  al  portatore, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del  Tesoro  con  godimento  1° novembre  2005 e scadenza 1° novembre 2012,   fino  all'importo  massimo  di  3.500  milioni  di  euro,  da destinarsi  a  sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
 I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
 Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti articoli e'   disposta   automaticamente  l'emissione  della  seconda tranche  dei  certificati,  per  un  importo massimo del 25 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 14 e 15.
 Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative operazioni.
 |  | Art. 2. Il  tasso  d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito  di  cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo 15  centesimi  di  punto  al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni  Ordinari  del  Tesoro  con scadenza a sei mesi, arrotondato al centesimo  piu' vicino, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile   per   la   semestralita'  dal  1° maggio  al  1° novembre successivo  e  alla fine del mese di ottobre per la semestralita' dal 1° novembre al 1° maggio successivo.
 Il  tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla  differenza  tra  il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei  BOT  medesimi  divisa  per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto  percentuale  tra  180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.
 Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al precedente comma, e' pari:
 - in  caso  di  asta  non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli  offerti  dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
 - in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte   risultate   aggiudicatarie,   ponderata   per  le  relative quantita'.
 Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti  all'asta  BOT  a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo   considerato   per   il  calcolo  delle  semestralita'  verra' determinato   dividendo   per  due  la  media  aritmetica  dei  tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con  base  trecentosessanta  giorni),  relativi  ai  BOT  di  durata trimestrale  e  annuale  offerti  alle  aste  tenutesi  alla fine dei suindicati mesi di riferimento.
 Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale,   detto   tasso   di   rendimento  semestrale  lordo  verra' determinato  con  riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.
 Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta  di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il  calcolo  delle  semestralita'  sara'  pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302  del  29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita'.
 In   applicazione   dei  suddetti  criteri,  il  tasso  d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto e' pari a 1,25%.
 Il   tasso   d'interesse  semestrale  lordo  relativo  alle  cedole successive alla prima verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato  con  apposito  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  | Art. 3. L'importo  minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al  presente  decreto  e'  di  mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato  nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da   iscrizioni   contabili  a  favore  degli  aventi  diritto;  tali iscrizioni  contabili  continuano  a  godere dello stesso trattamento fiscale,  comprese  le  agevolazioni  e  le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
 La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da  regolare  dei  certificati  sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione  e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante al-l'asta,   al  fine  di  regolare  i  certificati  assegnati,  puo' avvalersi  di  un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato  alla  Banca  d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
 A   fronte   delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i sottoscrittori.
 |  | Art. 4. Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo   1° aprile   1996,  n.  239  e  al  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
 |  | Art. 5. Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima  semestralita'  e'  pagabile  il  1° maggio  2006 e l'ultima il 1° novembre 2012.
 Gli  interessi  semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto  delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.
 Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
 Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
 |  | Art. 6. Il rimborso dei cettificati di credito verra' effettuato in unica soluzione  il  1° novembre  2012, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del  decreto  ministeriale  n.  473448  del  27 novembre  1998 di cui all'art. 18 del presente decreto.
 Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al  presente decreto, ai fmi dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
 La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di indebitamento previsto per gli anni stessi.
 |  | Art. 7. Possono  partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno dei servizi  di  investimento  di  cui  all'art.  1,  comma 5 del decreto legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):
 a) le  banche  italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie di cui all'art.  1,  comma  2,  lettere  a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria  e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia   di   cui   all'art.  13,  comma  1  del  medesimo  decreto legislativo;
 a) le  banche  comunitarie  possono partecipare all'asta anche in quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
 a) le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in  quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata  d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
 b) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e  g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998, iscritte nell'Albo  istituito  presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del  medesimo  decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie  di  cui  alla  lettera  f)  del  citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
 Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
 La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.
 |  | Art. 8. L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei certificati  di  credito  del  Tesoro  di  cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia.
 I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la Banca  d'Italia  conseguenti  alle operazioni in parola sono regolati dalle  norme  contenute  nell'apposita  convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
 A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso sara'  riconosciuta  agli  operatori  una provvigione di collocamento dello  0,30%,  calcolata  sull'ammontare  nominale  sottoscritto,  in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
 Detta  provvigione  verra'  corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia,  all'atto  del  versamento  presso la Sezione di Roma della Tesoreria   provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei  titoli sottoscritti.
 L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico ad apposito capitolo   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  finanziario  2006, corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 |  | Art. 9. Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono contenere   l'indicazione   dell'importo  dei  certificati  che  essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
 I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
 Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non verranno prese in considerazione.
 Ciascun  offerta  non  deve  essere  superiore all'importo indicato nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
 Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
 |  | Art. 10. Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al  primo  comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11  del giorno 29 dicembre 2005, esclusivamente mediante trasmissione di  richiesta  telematica  da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete  Nazionale  Interbancaria  con  le  modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
 Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
 In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete»  troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
 |  | Art. 11. Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta   nei   locali   della   Banca  d'Italia  in  presenza  di  un rappresentante    della   Banca   medesima,   il   quale,   ai   fini dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste pervenute,   con   l'indicazione   dei  relativi  importi  in  ordine decrescente di prezzo offerto.
 Le  operazjoni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da  cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione.  Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa  nel  quale  verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».
 |  | Art. 12. In  relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui  i  certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».
 Il  «prezzo  di  esclusione»  viene  determinato  con  le  seguenti modalita':
 a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  prima  meta'  dell'importo nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la prima meta' dell'importo domandato;
 b) si  individua  il  «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
 Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non  vengono  prese  in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori   al  «prezzo  massimo  accoglibile»,  determinato  con  le seguenti modalita':
 a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  seconda meta' dell'importo nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
 b) si  individua  il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
 Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.
 |  | Art. 13. L'assegnazione  dei  certificati  verra'  effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
 Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 |  | Art. 14. Non  appena  ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di  cui  agli  articoli precedenti avra' inizio il collocamento della seconda  tranche  di  detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato», individuati ai sensi dell'art.   3  del  regolamento  adottato  con  decreto  ministeriale 13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta  della  prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un  prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno  partecipare  al  collocamento  supplementare  inoltrando le domande  di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2005.
 Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
 Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
 Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  di  cui  agli  articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le modalita'   di   cui   al  precedente  art.  10  e  dovra'  contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
 Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro; eventuali    richieste   di   inferiore   non   verranno   prese   in considerazione.
 Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
 Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile   del  prestito  verranno  arrotondate  per  difetto; qualora   vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra'   presa  in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
 |  | Art. 15. L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre  aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di  cui  al  primo  comma  dell'art.  1  del  presente  decreto e con esclusione  di  quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed  il  totale  complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori  ammessi  a  partecipare  al collocamento supplementare. Le richieste  saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
 Qualora  uno  o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle  loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino alcuna richiesta,   la   differenza   sara'  assegnata  agli  operatori  che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
 Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra' redatto apposito verbale.
 |  | Art. 16. Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori assegnatari  il  2 gennaio  2006,  al  prezzo di aggiudicazione e con corresponsione  di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A  tal  fine,  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  | Art. 17. Il 2 gennaio 2006 la Banca d'italia provvedera' a versare presso la Sezione  di  Roma  della  Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo  del  capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione  d'asta,  unitamente  al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per sessantadue giorni.
 La  predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate   quietanze   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione  al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base  6.4.1),  per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed  al  capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 |  | Art. 18. I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le   relative   rendicontazioni   sono  regolati  dalle  disposizioni contenute  nel  decreto  ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
 Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
 Ogni  forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi certificati e' esente  da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
 |  | Art. 19. Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2012,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2012,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2005
 Il direttore: Cannata
 |  |  |