Gazzetta n. 304 del 2005-12-31 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 dicembre 2005 |
Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanita' del 15 febbraio 1984, recante il trattamento della frutta con gas etilene. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale e' stata conferita al Ministro della sanita' la potesta' di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1984 concernente «Trattamento della frutta con gas etilene», attualmente previsto per agrumi, banane e loti; Sentiti i pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive; Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanita'; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 dicembre 2004; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 427/2000. Decreta: Art. 1. Al decreto del Ministro della sanita' del 15 febbraio 1984 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 1, secondo comma, e' sostituito dal seguente: E' altresi' consentita la maturazione accelerata, delle banane, dei loti, dei kiwi e delle pere con il gas etilene»; b) l'art. 2, primo comma, e' sostituito dal seguente: «L'etilene, ai fini dei trattamenti di cui all'art. 1, puo' essere impiegato nelle celle di maturazione, nella proporzione massima rispettivamente: del 2 per mille per gli agrumi, le banane ed i loti, dell'1 per mille per le pere e dello 0,1 per mille per i kiwi. Il trattamento per le pere e' previsto per un periodo della durata da uno a quattro giorni e per i kiwi per un periodo della durata da sei a dodici ore»; c) l'art. 3, secondo comma, e' sostituito dal seguente: «Le banane, i loti, le pere ed i kiwi da sottoporre al processo di maturazione accelerata di cui all'art. 1 devono avere dimensioni corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di sviluppo in cui sono stati gia' raggiunti i requisiti fisiologici che consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione. In particolare i kiwi devono aver raggiunto, al momento del raccolto, un grado di maturazione, constatato mediante il test di Brix, di almeno il 6,2per mille». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2005 Il Ministro: Storace |
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