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| Gazzetta n. 304 del 2005-12-31 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | COMUNICATO |  | Comunicato concernente le modalita' di presentazione delle istanze di importazione  o  esportazione  di  sangue  umano per uso terapeutico, profilattico e diagnostico. |  | 
 |  | A  seguito  dell'entrata  in vigore della legge 21 ottobre 2005, n. 219,  recante  Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione  nazionale  degli  emoderivati,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  251  del  27 ottobre 2005, sono pervenute richieste di chiarimenti  sulla vigenza del decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante  Disposizioni  sull'importazione  ed  esportazione  di sangue umano  e  dei  suoi  prodotti,  per  uso  terapeutico, profilattico e diagnostico,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del 23 ottobre 2000. A tale riguardo si precisa quanto segue.
 L'art.  27  della  predetta  legge, pur abrogando la legge 4 maggio 1990,  n.  107,  sulla  base  della  quale  fu adottato il richiamato decreto  ministeriale 7 settembre 2000, ha espressamente sancito che, fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti di attuazione previsti  dalla  legge  21 ottobre  2005,  n.  219, restano vigenti i decreti  di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107. Pertanto il decreto ministeriale 7 settembre 2000 e' tuttora in vigore.
 Nell'occasione,   in   considerazione  dell'avvenuto  trasferimento all'Agenzia italiana del farmaco delle competenze concernenti farmaci industriali,   si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita'  che  le disposizioni  dell'art.  2  del decreto ministeriale 7 settembre 2000 siano lette alla luce del modificato quadro normativo.
 In particolare si fa presente che:
 1.  l'importazione  e  l'esportazione  di plasma umano e di emo o plasmaderivati,    destinati    alla    produzione   di   dispositivi medico-diagnostici  in  vitro,  sono  autorizzate dal Ministero della salute  -  Direzione  generale  dei farmaci e dispositivi medici, nei casi  previsti dalla normativa vigente. L'istanza deve essere inviata al  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci  e dispositivi  medici  - Ufficio IV - Diagnostici in vitro, viale della Civilta' Romana n. 7 - 00144 Roma;
 2.  l'importazione  e  l'esportazione  di plasma umano e di emo o plasmaderivati   destinati   alla   produzione   di  medicinali  sono autorizzate   dall'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nell'ambito  dei compiti   alla   stessa   affidati.  L'istanza  deve  essere  inviata all'Agenzia  italiana  del  farmaco, Ufficio autorizzazioni officine, via della Sierra Nevada 60 - 00144 Roma;
 3. in ogni caso, alle domande deve essere allegata l'attestazione di versamento della tariffa, dovuta ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  128 del 3 giugno 2004, indicata alla voce n. 10 dell'allegato 2. I versamenti per  le  domande di cui al punto 1 devono essere effettuati sul conto corrente  numero n. 60413416, intestato alla Tesoreria provinciale di Viterbo.   Nella  causale  del  versamento  occorre  specificare:  il riferimento  all'art.  5,  comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il tipo di prestazione richiesta, l'amministrazione che effettua la prestazione e l'eventuale nome del prodotto. Per domande di cui al punto 2, resta confermato il conto corrente n. 94151008, intestato al Ministero   della   salute.  Nella  causale  del  versamento  occorre specificare  il tipo di prestazione richiesta e l'amministrazione che effettua la prestazione.
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