Gazzetta n. 304 del 2005-12-31 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 dicembre 2005 |
Adozione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»; Visto, in particolare, l'art. 60-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di «Solidarieta' nel pagamento dell'imposta»; Ritenuta la necessita' di individuare i settori per i quali opera la solidarieta' nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di contrastare i fenomeni di frode che incidono direttamente sul bilancio dell'Unione europea e, quindi, sulle risorse disponibili per l'attuazione delle politiche comunitarie; Su proposta dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza; Decreta: Art. 1. Solidarieta' passiva 1. La solidarieta' nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d'imposta, prevista dall'art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni: a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04); b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29); c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73); d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2005 Il Ministro: Tremonti |
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