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| Gazzetta n. 304 del 2005-12-31 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005 |  | Modifica  dello  schema  di  convenzione  allegato alla deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, in materia di ritiro dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 256/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed integrata  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  11 novembre 2004, n. 201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
 la  deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05, come modificata  e  integrata  dalla deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005,  n. 49/05, dalla deliberazione dell'Autorita' 6 aprile 2005, n. 64/05  e dalla deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 165/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);
 Considerato che:
 il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ai sensi della deliberazione  n.  42/02  e' basato su dati di esercizio a consuntivo dell'anno  solare  precedente  e  non su dati di esercizio attesi per l'anno corrente;
 il riconoscimento della qualifica di cogenerazione sulla base dei dati  di  esercizio  attesi  e'  stato ammesso dalla deliberazione n. 201/04  solo ai fini del riconoscimento del beneficio della priorita' di dispacciamento;
 pertanto la deliberazione n. 201/04 riconosce ex-ante, qualora ne ricorrano le condizioni, per periodi di tempo limitati e a fronte del pagamento  di  corrispettivi in caso di mancato rispetto degli indici previsti   dalla   deliberazione  n.  42/02,  la  sola  priorita'  di dispacciamento  e  non  la  qualifica  di  cogenerazione  a tutti gli effetti,  prevedendo  altresi'  sanzioni  nel caso di utilizzo, senza titolo, della priorita' di dispacciamento;
 l'art.  4,  comma 4.2, della deliberazione n. 42/02 prevede che i produttori,  per  ogni  sezione  di  produzione  combinata di energia elettrica  e calore per cui intendono avvalersi dei benefici previsti per  la  cogenerazione  dal decreto legislativo n. 79/99, trasmettano alla  societa'  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ora  Gestore  del sistema elettrico GRTN S.p.a., entro il 31 marzo di ogni   anno,   la  dichiarazione  attestante  le  condizioni  per  il riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e calore come cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
 l'art.  4,  sesto capoverso, dello schema di convenzione allegato alla  deliberazione  n. 34/05, prevede che il produttore trasmetta al gestore  di  rete  cui  l'impianto  e'  collegato,  entro  il termine previsto  dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, copia della  dichiarazione  relativa  alle condizioni per il riconoscimento della  produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  come cogenerazione inviata al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo art. 4, comma 4.2;
 alcuni soggetti produttori, titolari di impianti di cogenerazione per i quali non e' stata presentata la dichiarazione di cogenerazione entro  il  31 marzo, in quanto caratterizzati da una produzione annua inferiore  a  100  GWh  o  non  interessati  ad  accedere ai benefici previsti  per  la  cogenerazione  dal decreto legislativo n. 79/1999, hanno  segnalato  l'impossibilita'  di avvalersi del prezzo di ritiro previsto   dalla   deliberazione   n.   34/05  per  gli  impianti  di cogenerazione  che  soddisfano i criteri di cui alla deliberazione n. 42/02   nel   periodo   intercorrente  tra  la  richiesta  di  ritiro dell'energia  elettrica  ai  sensi  della deliberazione n. 34/05 e la fine dell'anno;
 l'art. 4, settimo capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, prevede che qualora, sulla base dei dati di  esercizio  a  consuntivo  dell'anno  solare  precedente,  non  e' soddisfatta   la   definizione   di   cogenerazione  ai  sensi  della deliberazione  n.  42/02,  il  produttore  emetta  note  di credito a compensazione  dei  maggiori corrispettivi fatturati, senza precisare la  possibilita'  per  il  gestore  di  rete  di effettuare conguagli qualora  il  produttore  abbia percepito un prezzo inferiore a quello spettante;
 Ritenuto opportuno prevedere che:
 durante  il primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'art. 4,  comma  4.3,  lettera  b),  della  deliberazione  n.  34/05  venga riconosciuto  in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il prezzo  di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n.  34/05  qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo  primo  periodo di esercizio, sia soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
 ai  soli  fini dell'applicazione della deliberazione n. 34/05, la dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 possa essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore di rete cui l'impianto e' collegato anche dopo la  scadenza  del  31  marzo,  prevista dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione  n.  42/02,  e  comunque  non  oltre il 31 dicembre del medesimo anno;
 il  gestore  di  rete  cui  l'impianto  e'  collegato  effettui i necessari  conguagli,  sulla base della dichiarazione di cui all'art. 4,  commi  4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 5 della medesima deliberazione;
 il produttore emetta note di credito a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati, qualora, a seguito della presentazione della dichiarazione   di   cui   al   precedente  alinea,  abbia  fatturato corrispettivi  maggiori  di  quelli  spettanti, fermo restando quanto previsto  dall'art.  10  dello  schema  di  convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05;
 Delibera:
 1.  All'art.  4,  quinto  capoverso,  dello  schema  di convenzione allegato  alla  deliberazione  n. 34/05, dopo la frase: «il prezzo di cui  all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05, durante  il  periodo di collaudo, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera  w1),  della  deliberazione  dell'Autorita'  19 marzo 2002 n. 42/02,  come  successivamente  modificata  e  integrata  (di seguito: deliberazione  n.  42/02),  e  durante il primo periodo di esercizio, come   definito   dall'art.   2,   comma   2,   della   deliberazione dell'Autorita'  11 novembre  2004,  n.  201/04»,  viene  aggiunta  la seguente:  «Durante  il  primo periodo di esercizio, il prezzo di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 viene riconosciuto  in acconto, salvo conguaglio, l'anno successivo, con il prezzo  di cui all'art. 4, comma 4.3, lettera a), della deliberazione n.  34/05  qualora, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo del medesimo primo periodo di esercizio, e' soddisfatta la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02.».
 2.  All'art.  4,  sesto  capoverso,  dello  schema  di  convenzione allegato  alla  deliberazione  n.  34/05,  la  frase:  «il Produttore trasmette  al Gestore, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.2, della  deliberazione  n.  42/02, copia della dichiarazione inviata al Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale ai sensi del medesimo art.  4,  comma  4.2,  della  deliberazione  n.  42/02, relativa alle condizioni  per  il  riconoscimento  della  produzione  combinata  di energia  elettrica e calore come cogenerazione.», e' sostituita dalla seguente:  «Ai  soli  fini  dell'applicazione  della deliberazione n. 34/05,  il  Produttore  trasmette al Gestore e al Gestore del sistema elettrico   GRTN   S.p.a.  entro  il  31 dicembre  di  ogni  anno  la dichiarazione di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n.  42/02,  relativa  alle  condizioni  per  il  riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente.».
 3.  All'art.  4,  settimo  capoverso,  dello  schema di convenzione allegato  alla deliberazione n. 34/05, la frase: «Qualora, sulla base dei  dati  di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente, non e'  soddisfatta  la  definizione  di  cogenerazione  ai  sensi  della deliberazione  n.  42/02,  il  Produttore  emette  note  di credito a compensazione  dei  maggiori  corrispettivi fatturati», e' sostituita dalla  seguente:  «Sulla  base della dichiarazione di cui all'art. 4, commi  4.1  e  4.2,  della  deliberazione n. 42/02 e dell'esito delle verifiche  di cui all'art. 5 della medesima deliberazione, il Gestore effettua   i   conseguenti   conguagli,  ove  necessari.  Qualora  il Produttore   abbia   fatturato   corrispettivi   maggiori  di  quelli spettanti,   il   medesimo   Produttore  emette  note  di  credito  a compensazione dei maggiori corrispettivi fatturati.».
 4.   All'art.   11   dello  schema  di  convenzione  allegato  alla deliberazione  n.  34/05,  dopo  le  parole:  «primo  giorno del mese successivo  a quello in cui l'istanza del Produttore, di cui all'art. 3,  comma 3.2, della deliberazione n. 34/05 e' pervenuta al Gestore», sono  aggiunte  le seguenti: «ovvero primo giorno successivo a quello di scadenza di una delle convenzioni pluriennali richiamate dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003».
 5.  Le  modifiche  e  le integrazioni di cui ai precedenti punti si applicano  a  decorrere  dalle  stesse date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05.
 6.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore dalla data di pubblicazione.
 Milano, 2 dicembre 2005
 Il presidente: Ortis
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