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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 20 dicembre 2005 |  | Disciplina  tecnica  delle formule di scommessa «Quarte' Nazionale» e «Quinte' Nazionale». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile 1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
 Visto   l'art.   11-quinquiesdecies,  comma  9,  del  decreto-legge 30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre  2005,  n.  248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
 Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede  che  l'organizzazione  della  gestione  dei  giochi  e delle scommesse   relativi  alle  corse  dei  cavalli,  sono  riservare  ai Ministeri  dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi, funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
 Visti,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
 Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che  ha  previsto  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;
 Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  Agenzie  di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in  attuazione  dell'art.  22,  commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
 Vista  la  delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali del 25 ottobre 2004,  recante  regolamentazione  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli;
 Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che   prevede   l'istituzione,  con  provvedimento  direttoriale  del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e  dei  servizi,  di  una  nuova  scommessa  ippica  a totalizzatore, proposta  dall'Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni  attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica, da effettuarsi  nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle  agenzie  ippiche  e  sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto  che  la  raccolta  deve  essere ripartita assegnando il 72 per cento  come  montepremi  e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa,  l'8  per  cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
 Vista  la  proposta  di  scommessa  avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0077632/USCITA del 14 dicembre del 2005;
 Sentito  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Dipartimento delle politiche di sviluppo;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 258 del 5 novembre 2005;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del Dipartimento   delle   politiche  di  sviluppo  del  Ministero  delle politiche  agricole  e  forestali  prot.  n.  2005/9533/Giochi/UD del 15 dicembre  2005,  che  ha disposto che la scommessa Tris, a partire dalla  scadenza  naturale  della  relativa  Concessione,  fissata  al 31 dicembre  2005, e' assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al citato comma 498;
 Considerato  che  le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto  hanno  per  oggetto  le  medesime  corse  dei  cavalli della scommessa  Tris,  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;
 Ritenuto,  altresi',  che  le formule di scommessa disciplinate dal presente  decreto  sono  distribuite  nella medesima rete di raccolta delle  scommesse  ippiche  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica  n. 169 del 1998 e delle scommesse totalizzatore di cui al decreto  ministeriale  n.  278  del  1999,  gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
 Considerato  che  occorre  dare  attuazione  alle deleghe contenute nella  normativa  sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;
 Dispone:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative della nuova scommessa  ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge  30 dicembre  2004,  n. 311, declinata nelle formule denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale».
 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;
 c) apertura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara aperte  le  scommesse  ed  il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;
 d) chiusura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara chiuse  le  scommesse  ed  il  totalizzatore  nazionale  non  e' piu' abilitato   ad   accettare   scommesse  a  totalizzatore  per  quella scommessa;
 e) concessionario,  l'operatore  di  gioco  individuato  da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
 f) disponibile   per   vincite,  l'importo  da  suddividere,  per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
 g) esito,   il  risultato  certificato  da  AAMS  ai  fini  delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;
 h) esito  pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita' o  l'insieme  delle  possibilita'  contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
 i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
 l) giocata  o  scommessa,  l'insieme  delle  unita'  di scommessa proposte dal partecipante;
 m) giocata  o  scommessa  accettata,  la  giocata  registrata dal totalizzatore nazionale;
 n) giocata  o  scommessa  a  caratura,  la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
 o) giocata  o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata   di   una   serie   di   unita'  di  scommessa  derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
 p) giocata   a   caratura  speciale,  la  ripartizione  tra  piu' partecipanti,  gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto   di  vendita  virtuale,  di  una  giocata  o  di  una  giocata sistemistica;
 q) giocata   o  scommessa  valida,  la  scommessa  accettata  dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
 r) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolta nella settimana contabile di riferimento;
 s) incasso  totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
 t) palinsesto  o  campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
 u) partecipante  o  giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
 v) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
 z) punto  di  vendita  o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici  su  base  sportiva  collegato  ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179,  ovvero  agenzia  di  scommesse  abilitata  alla  raccolta delle scommesse  ai  sensi  del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,  n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169;  il  punto  di  vendita  -  previa autorizzazione del concessionario  o  di  AAMS  ed  in  possesso  di  licenza di polizia rilasciata  dall'autorita'  di  pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del  regio  decreto del 18 giugno 1931, n. 773 - gestisce il rapporto con  il  partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga  le  vincite;  il  punto  di  vendita  aderisce  ad  un  singolo concessionario ed e' collegato telematicamente allo stesso;
 aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco,  determina  l'importo  della  vincita  di  ciascuna  unita' di scommessa vincente;
 bb) ricevuta  di  scommessa  o  ricevuta  di partecipazione, il titolo  che  garantisce  l'avvenuta  registrazione  della giocata nel totalizzatore  nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
 cc) Riporto o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso in  cui  non  risultino  unita'  di scommessa vincenti per un tipo di scommessa,  e'  riassegnato  al  disponibile  per vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
 dd) recupero  aggio  su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti  da  giocate  a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
 ee) saldo   settimanale,  il  valore  risultante,  per  ciascun concessionario,  dalla  differenza  tra  l'incasso della raccolta dei punti  di  vendita  collegati  al  concessionario  per le scommesse a totalizzatore   chiuse  nella  settimana  contabile  di  riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:
 i.  i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 ii.  il  compenso  degli  stessi  punti  di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
 iii.  le  vincite  da  essi  pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
 ff) schedina  di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i  contenuti  specifici  sono  stabiliti  da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente   quella   di  riportare  i  pronostici  espressi  dal partecipante;
 gg) settimana   contabile   di   riferimento,  il  periodo  che intercorre  tra  la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana;
 hh) terminale    di    gioco,   l'apparecchiatura   elettronica utilizzata  dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione  delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
 ii) totalizzatore   nazionale,   il   sistema  di  elaborazione centrale,  organizzato  da  AAMS,  per  la gestione delle scommesse a totalizzatore;
 ll) unita'   di   scommessa,  l'insieme  minimo  di  pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
 mm)  unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
 |  | Art. 2. Soggetti abilitati alla raccolta
 1.  L'accettazione della scommessa sulle formule di cui all'art. 1, comma  1, e' consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei  concorsi  pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari,  ai  concessionari  per l'accettazione delle scommesse previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.  169,  nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste  dal  decreto  del  Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai  sensi  dell'art.  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni  a  soggetti  diversi  da  quelli  menzionati nel periodo precedente.
 2.  Sono  altresi'  abilitati  alla  raccolta della scommessa sulle formule di cui all'art. 1, comma 1, in qualita' di punti di vendita e previo  collegamento  con  uno  dei  concessionari  di cui al decreto 19 giugno  2003,  n.  179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi trai punti di vendita indicati al comma 1.
 3.  AAMS,  per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore  nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.
 |  | Art. 3. Ripartizione della posta di gioco
 1.  La  posta unitaria della formula «Quarte' nazionale» e' pari ad euro 0,25 per unita' di scommessa. La giocata minima e' di due unita' di scommessa.
 2.  La  posta unitaria della formula «Quinte' nazionale» e' pari ad euro 0,25 per unita' di scommessa. La giocata minima e' di due unita' di scommessa.
 3.  La  posta unitaria di gioco delle formule «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale» e' ripartita nelle seguenti percentuali:
 a) montepremi  e  compenso per l'attivita' di gestione: 72,00 per cento  per  entrambe  le  formule, di cui, al montepremi il 57,00 per cento  e  come  compenso  per  le  attivita' di gestione il 15,00 per cento,  di cui il 9,29 per cento all'UNIRE, per l'organizzazione e la gestione della corsa oggetto di scommessa;
 b) compenso  dell'attivita'  dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le formule;
 c) entrate  erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le formule;
 d) contributo  a  favore  dell'UNIRE:  il  14,00  per  cento come prelievo per entrambe le formule.
 |  | Art. 4. Modalita' di partecipazione
 1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua  contrassegnando  i  numeri identificativi dei cavalli sulla schedina  di  gioco  ovvero  con  la  loro  digitazione  diretta  sui terminali  di  gioco,  da  parte  degli  addetti  ai  terminali  e su dettatura effettuata dal partecipante.
 2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare  per  il  fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
 3.   E'   prevista  la  partecipazione  alla  scommessa  attraverso modalita' telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.
 |  | Art. 5. Annullo
 1.  E' consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale   sono   state   accettate   altre   giocate,   sempre  che l'accettazione  delle  giocate  al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
 2.  In  caso  di  ritiro  di  uno  o  piu'  cavalli pronosticati e' consentita,   ad   accettazione  delle  giocate  ancora  ammessa,  la sostituzione  della  giocata,  con annullo della giocata contenente i numeri  dei  cavalli  ritirati  ed  emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
 3. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
 |  | Art. 6. Ricevuta di partecipazione
 1.  L'accettazione  della  scommessa  di cui al presente decreto e' certificata  esclusivamente  dalla  ricevuta  emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
 2.  La  verifica  della  corrispondenza  tra i dati riportati sulla ricevuta  e  quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti  ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la giocata, il  quale  e'  tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso  di  difformita',  il  partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.
 3.  La  ricevuta  di  partecipazione  della  scommessa  oggetto del presente  decreto,  e'  emessa  dal  terminale  di  gioco dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
 4.  La  ricevuta  di  partecipazione  contiene  almeno  i  seguenti elementi:
 a) denominazione del concessionario;
 b) codice  identificativo  del  punto  di  vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
 c) identificativo   o   logo  grafico  della  formula  a  cui  si riferisce;
 d) numero  della  giocata,  giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima,
 e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 f) pronostici contenuti nella giocata;
 g) numero di unita' di scommesse accettate;
 h) identificativo    univoco    assegnato    alla   giocata   dal totalizzatore nazionale;
 i) importo complessivo della giocata;
 l) orario  (ore,  minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
 m) numero di ripetizioni della giocata.
 |  | Art. 7. Giocate sistemistiche ed a caratura
 1.  Sono  ammesse  giocate  sistemistiche  per  tutte le formule di scommessa oggetto del presente decreto; sono altresi' ammesse giocate a caratura.
 2.  Per  le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco,  prima  dell'emissione  della  ricevuta  di partecipazione, il sistema  e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita'  di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono  comunicati  al  partecipante,  dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
 3.  I  tipi  di giocate sistemistiche per ciascuna delle formule di scommessa  disciplinate  dal  presente  decreto,  sono  indicati agli articoli 23 e 26.
 4.  Per  ogni  giocata  a caratura accettata, il terminale di gioco emette  tante  cedole  quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della  giocata.  Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari   al   valore   complessivo   della   giocata,  convalidata  dal totalizzatore  nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.  La  giocata  a caratura minima non puo' essere inferiore a venti  unita'  di  scommessa.  Il  numero delle cedole di caratura e' compreso  tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della  cedola  di  caratura  non puo' essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
 5.  Ciascuna  cedola  originale  di  caratura,  integra in ogni sua parte,  costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata  dal  quoziente  tra  l'importo delle vincite realizzate con l'intera  giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo  della  vincita  di ciascuna cedola di caratura e' troncato alla seconda cifra decimale.
 6.  In  deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili le  giocate  a caratura; e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti  tecnici  del  sistema  di  emissione  della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle giocate  a  caratura  accettate  dal  totalizzatore  e non emesse dal terminale di gioco.
 7.   E',   altresi',  ammessa  la  partecipazione  alla  scommessa, attraverso giocate a caratura speciale. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.
 8.   La   cedola   di   caratura,   che   costituisce  ricevuta  di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
 a) denominazione del concessionario;
 b) codice  identificativo  del  punto  di  vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
 c) identificativo  o  logo  grafico  della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
 d) numero  della  giocata,  giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
 e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
 f) pronostici contenuti nella giocata;
 g) numero delle unita' di scommessa accettate;
 h) identificativo  univoco  assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
 i) numero  identificativo  progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
 l) importo  complessivo della giocata a caratura ed importo della singola  cedola  di  caratura;  l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
 m) orario  (ore,  minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale.
 |  | Art. 8. Registrazione e conservazione delle giocate
 1. Ogni giocata accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed  archiviata  con  modalita'  che  ne  consentono  la  rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
 2.  I  dati  relativi  al totale delle giocate accettate ed al loro importo  complessivo  nonche'  i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.
 |  | Art. 9. Calcolo della quota di vincita
 1.  L'importo  della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
 2.  Il  calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue:
 a) si  determina  il  disponibile  per  vincite  delle  scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;
 b) il  disponibile  per  vincite cosi' determinato e' ripartito tra  le  categorie  di  vincita  ed  aumentato dell'eventuale jackpot secondo le modalita' di cui agli articoli 24 e 27;
 c) dal  disponibile  per vincite di ciascuna categoria, si detrae un  importo  pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti  e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta  unitaria.  Tale  quoziente,  aumentato  di uno, costituisce la quota;
 d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
 3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, avviene come di seguito previsto:
 a) in  caso  di  arrivo  in  parita' al primo posto di due o piu' cavalli  sono  considerate  vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano  ai  posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parita', in qualsiasi   ordine  e,  se  necessario  per  completare  l'unita'  di scommessa  prevista  per  ciascuna  delle  formule di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
 b) in  caso  di  arrivo in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli,  sono  considerate vincenti tutte le unita' di scommessa che indicano  al  primo  posto  il cavallo primo classificato e nei posti successivi,  i  cavalli arrivati in parita' in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unita' di scommessa prevista per ciascuna delle  formule  di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
 c) analogamente  si  procede  per  eventuali  parita'  nei  posti successivi.
 4.  Il  calcolo  della quota, espressa da una cifra intera troncata alla  seconda  cifra  decimale, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, e' effettuato come di seguito previsto:
 a) dal  disponibile  per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo  pari  al  prodotto  tra  il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
 b) la  differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali, quante  sono  le  combinazioni  vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
 c) per  ognuna  delle  combinazioni  vincenti,  si  determina  il quoziente  tra  l'importo  di  cui  al punto b) ed il prodotto tra il numero  delle  unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
 5.  In  caso  di  arrivo,  in una corsa oggetto di scommessa, di un numero   di  cavalli  inferiore  a  quello  previsto  per  completare un'unita'  di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a jackpot.
 6.  L'importo  risultante  dalla  differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 1, e' di competenza dell'UNIRE.
 |  | Art. 10. Rimborsi
 1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
 a) per  motivi  tecnici,  non  siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate;
 b) in  caso  di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate, limitatamente  alle  giocate  accettate  oltre  l'orario di effettiva partenza della corsa comunicato dall'UNIRE;
 c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta entro il giorno successivo a quello in programma;
 d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa che contengono due o piu' cavalli ritirati e/o non partiti;
 e) intervengono  modificazioni su quanto specificato alle lettere d),  e),  f),  h),  ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui all'art.  16,  non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
 f) il  numero  dei  cavalli  regolarmente  partiti e' inferiore a sette.
 2.  Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato  affisso  nei  luoghi  di  vendita  delle  scommesse, puo' chiedere  il  rimborso  entro  novanta  giorni  solari  dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.
 3.  L'importo  rimborsato,  la data e l'orario di effettuazione del rimborso   risultano   da   annotazione  apposta  sulla  ricevuta  di partecipazione,  oppure  su  specifica  ricevuta  emessa all'atto del rimborso.
 4.  I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.
 |  | Art. 11. Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
 1.  AAMS,  oltre  a  darne  diffusione  attraverso  il proprio sito internet,  trasmette  ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi  oggetto  di  scommessa;  i  concessionari  ritrasmettono tali comunicazioni  ai  luoghi  di  vendita  delle  scommesse, per la loro affissione pubblica.
 |  | Art. 12. Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse
 1.  I  rimborsi  non  richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.
 |  | Art. 13. Termini di decadenza
 1.  I  partecipanti  decadono  dal  diritto  alla riscossione delle vincite  e  dal  diritto  a  richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione  non  e'  effettuata,  secondo  le  modalita'  di  cui all'art.  17,  nel  termine  di  novanta  giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
 2.  E'  fatta,  comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 |  | Art. 14. Soluzione delle controversie
 1.  La  soluzione  delle  controversie,  escluse  quelle  di natura fiscale,  insorte  in  sede  di  interpretazione  e di esecuzione del presente  regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata  all'organo  di  cui  all'art.  2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
 2.  Il  reclamo  scritto  e'  inoltrato,  per  il  tramite di AAMS, all'organo  di  cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.
 3.  E'  fatta,  comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
 |  | Art. 15. Controlli ed ispezioni
 1.  AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione   delle   norme  previste  dal  presente  decreto  anche attraverso  ispezioni  presso  le  sedi  dei  concessionari, presso i luoghi   di  vendita  agli  stessi  collegati,  nonche'  sui  sistemi informativi dei concessionari stessi.
 2.  AAMS  adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti  dei concessionari di cui all'art. 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.
 |  | Art. 16. Programma ufficiale delle corse
 1.  Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa  testo  agli effetti della scommessa ed in riferimento al quale le stesse   vengono   accettate,   e   puo'   essere   sostituito  dalla dichiarazione  dei  partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte  le  informazioni richieste per l'effettuazione delle giocate e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle stesse.
 2.  Il  campo  partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel   programma   ufficiale   o   nella  dichiarazione  dei  partenti predisposta  dall'UNIRE,  e'  comunicato  ai  concessionari, di norma entro  le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
 3.   E'   facolta'   di  AAMS,  su  proposta  dell'UNIRE,  disporre l'accettazione  delle  scommesse  sulle formule «Quarte' nazionale» e «Quinte'  nazionale»  su  un campo partenti che preveda la disputa di corse  articolate  in  batterie  e  finale.  In  tal  caso, i cavalli dichiarati   partenti   nelle  batterie  riporteranno  un  numero  di copertino  progressivo  a  partire  dal numero 1. Tale numerazione e' quella  che  fa  testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti   le   giocate   che  indicano  nella  identica  successione dell'ordine  di  arrivo  i cavalli classificati nella finale ai primi quattro  posti,  per  la formula «Quarte' nazionale», ai primi cinque posti,  per  la  formula  «Quinte'  nazionale».  I  cavalli che hanno partecipato  alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle scommesse avra' termine con la partenza della prima batteria.
 4. Il programma ufficiale contiene:
 a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
 b) il tipo di corsa;
 c) il nome dell'ippodromo;
 d) la distanza della corsa;
 e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
 f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
 g) i   numeri   di  partenza  che  contraddistinguono  i  cavalli partenti;
 h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
 i) la  monta  nelle  corse  al  galoppo e la guida nelle corse al trotto;
 l) gli eventuali rapporti di scuderia;
 m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
 n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.
 |  | Art. 17. Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate
 1.  L'originale  della  ricevuta  di  accettazione  delle  giocate, integra  in  ogni  sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo  a  seguito  di  apposita  verifica. Il concessionario ovvero il gestore  del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il  concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione   materiale   della   ricevuta   di  accettazione;  il totalizzatore  nazionale  verifica  i  dati  identificativi contenuti nella ricevuta.
 |  | Art. 18. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
 1.  I  concessionari  pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 19, 20 e 21.
 2.  Il  concessionario  custodisce, anche mediante archiviazione su supporti  informatici  che  consentono  la  rilettura  ed impediscono l'alterazione  del  contenuto,  le  ricevute delle giocate vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.
 |  | Art. 19. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
 di importo fino a 3.000,00 euro
 1.  Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati  in  contanti,  a  partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti  e  previa  verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui all'art.  17,  presso  qualsiasi  punto  di  vendita  della scommessa collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.
 |  | Art. 20. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di
 importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.
 1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro e' effettuato entro novanta  giorni  solari  dalla  data di comunicazione ufficiale degli esiti.  I  portatori  di  ricevute  di  partecipazione  di vincite di importo  superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono  recarsi  presso  i  punti  di pagamento delle vincite per la verifica  della  ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di cui  all'art.  17.  Il  pagamento  avviene,  in  base  alla richiesta esplicita  del  vincitore,  attraverso  accredito  sul conto corrente bancario  del  vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
 2.  I  rimborsi,  di  importo  superiore  a  3.000,00  euro  fino a 100.000,00  euro,  sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data  di  comunicazione  ufficiale  degli  esiti,  presso  i punti di pagamento   delle   vincite   per   la  verifica  della  ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene,   in   base   alla  richiesta  esplicita  del  partecipante, attraverso  accredito  sul  conto  corrente bancario del partecipante stesso,  oppure  mediante  emissione  di  assegno circolare o assegno bancario.
 3.  Le  vincite  di  cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro  il  termine  di quattordici giorni dalla data di presentazione della  ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto  entro  il  termine  di  quattordici  giorni  dalla  data  di presentazione della ricevuta.
 |  | Art. 21. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
 di importo superiore a 100.000,00 euro
 1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a  100.000,00  euro  e'  effettuato entro novanta giorni solari dalla data  di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di  partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono  recarsi  presso  i  punti  di pagamento delle vincite per la verifica  della  ricevuta  di partecipazione, secondo le modalita' di cui  all'art.  17.  Il  pagamento  avviene,  in  base  alla richiesta esplicita  del  vincitore,  attraverso  accredito  sul conto corrente bancario  del  vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
 2.  I  rimborsi,  di  importo  superiore  a  100.000,00  euro, sono effettuati,  entro  novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale  degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui  all'art.  17.  Il  pagamento  avviene,  in  base  alla richiesta esplicita  del  partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario  del  partecipante  stesso,  oppure  mediante  emissione  di assegno circolare o assegno bancario.
 3.  Le  vincite  di  cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro  il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta.  I  rimborsi  di  cui  al  comma  2 sono pagati agli aventi diritto  entro  il  termine  di  quattordici  giorni  dalla  data  di presentazione della ricevuta.
 |  | Art. 22. Caratteristiche della formula «Quarte' nazionale»
 1.  La  formula  «Quarte'  nazionale»,  consiste nel pronosticare i primi    quattro   cavalli   classificati   nell'esatta   successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
 2.  E'  consentita  la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di quattro o piu' cavalli.
 |  | Art. 23. Giocate sistemistiche della formula «Quarte' nazionale»
 1.  Le  giocate  sistemistiche  per  la formula «Quarte' nazionale» sono:
 a) sistema  denominato  NX,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine derivanti dall'indicazione di quattro, cinque o «n» cavalli;
 b) sistema  denominato  V1,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n», minimo tre, cavalli  ad  occupare,  in  qualsiasi  ordine,  le restanti posizioni libere;
 c) sistem   denominato  V2,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n», minimo  due,  ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 d) sistema  denominato  V3,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili tra tre cavalli designati nei primi tre posti ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 e) sistema  denominato  P1,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra un cavallo designato al primo, secondo, terzo o quarto posto  ed  altri  «n»,  minimo tre, cavalli ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 f) sistema  denominato  P2,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo, terzo o quarto posto  ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 g) sistema  denominato  P3,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili tra tre cavalli designati al primo, secondo, terzo o quarto posto  ed  altri  «n»,  minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 h) sistema  denominato  T4,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili tra uno o piu' cavalli designati per ciascuna delle quattro posizioni possibili;
 i) altri  sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.
 |  | Art. 24. Calcolo delle quote di vincita per la formula
 «Quarte' nazionale»
 1.  E'  prevista  un'unica  categoria  di  vincita per le unita' di scommessa  indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di  arrivo  dei cavalli classificati ai primi quattro posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
 2.  La  combinazione  vincente della formula «Quarte' nazionale» e' certificata  da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
 3.  Il  calcolo  della  quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
 4.  Nel  caso  in  cui  nessuna  unita'  di  scommessa  indichi  la combinazione  vincente,  il  disponibile  per  vincite e' destinato a jackpot.
 5.  Se  uno  o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della   formula   «Quarte'  nazionale»  vengono  ritirati,  tutte  le scommesse  contenenti  uno o piu' dei cavalli ritirati possono essere sostituite  con  scommesse  almeno  dello  stesso importo, unicamente nello  stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento  di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
 6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o piu' cavalli della  corsa  oggetto  della  formula  «Quarte'  nazionale»,  saranno rimborsate  entro  i  successivi  novanta  giorni  le  sole unita' di scommessa nelle quali figurino due o piu' cavalli ritirati; mentre le unita'  di  scommessa  contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate  al  fine  di  costituire  un  disponibile per vincite separato,  che  sara' suddiviso tra quelle unita' di scommessa in cui sono   indicati   gli   altri  tre  cavalli  nell'esatta  successione dell'ordine  di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita cosi' calcolata  dovesse  essere  superiore  a quella di cui al comma 3, si costituira'  un  unico  disponibile  da  suddividere tra le unita' di scommessa  indicanti esattamente la combinazione vincente e le unita' di   scommessa   indicanti   tre   cavalli   nell'esatta  successione dell'ordine  di  arrivo  ed  il  cavallo  ritirato o non regolarmente partito.
 Nel  caso  in cui nessuna unita' di scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri tre  cavalli  della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita e' destinato a jackpot.
 7.  Nel  caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quarte' nazionale»:
 a) due  cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di  continuita',  tra  i  primi  quattro  classificati dell'ordine di arrivo,   sono  considerate  vincenti  le  unita'  di  scommessa  che indicano,  in  qualsiasi  ordine,  tali  due  cavalli e gli altri due cavalli,  non  facenti  parte  della  scuderia,  ai posti esattamente occupati;
 b) tre  cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di  continuita',  tra  i  primi  quattro  classificati dell'ordine di arrivo,   sono  considerate  vincenti  le  unita'  di  scommessa  che indicano,  in  qualsiasi  ordine, tali tre cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
 c) i  cavalli  che  si  classificano  ai primi quattro posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro cavalli.
 |  | Art. 25. Caratteristiche della formula «Quinte' nazionale»
 1.  La  formula  «Quinte'  nazionale»,  consiste nel pronosticare i primi cinque cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
 2.  E'  consentita  la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di cinque o piu' cavalli.
 |  | Art. 26. Giocate sistemistiche della formula «Quinte' nazionale»
 1.  Le  giocate  sistemistiche  per  la formula «Quinte' nazionale» sono:
 a) sistema  denominato  NX,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine derivanti dall'indicazione di cinque, sei o «n» cavalli;
 b) sistema  denominato  V1,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra  un  cavallo  designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo  quattro,  ad  occupare,  in  qualsiasi  ordine,  le  restanti posizioni libere;
 c) sistema  denominato  V2,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n» cavalli,  minimo  tre,  ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 d) sistema  denominato  V3,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra tre cavalli designati nei primi tre posti ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare le restanti posizioni libere;
 e) sistema  denominato  V4,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra  quattro  cavalli designati nei primi quattro posti ed altri  «n»  cavalli,  minimo  uno,  ad occupare la restante posizione libera;
 f) sistema  denominato  P1,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo, terzo, quarto o quinto  posto  ed  altri «n» cavalli, minimo quattro, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 g) sistema  denominato  P2,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra due cavalli designati al primo, secondo, terzo, quarto o  quinto  posto  ed  altri  «n» cavalli, minimo tre, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 h) sistema  denominato  P3,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra tre cavalli designati al primo, secondo, terzo, quarto o  quinto  posto  ed  altri  «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
 i) sistema  denominato  P4,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra  quattro  cavalli  designati al primo, secondo, terzo, quarto  o  quinto  posto  ed  altri  «n»,  minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
 l) sistema  denominato  T5,  ovvero  le  combinazioni  in  ordine possibili  tra uno o piu' cavalli designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili;
 m) altri  sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.
 |  | Art. 27. Calcolo delle quote di vincita per la formula
 «Quinte' nazionale»
 1.  E'  prevista  un'unica  categoria  di  vincita per le unita' di scommessa  indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di  arrivo  dei  cavalli classificati ai primi cinque posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
 2.  La  combinazione  vincente della formula «Quinte' nazionale» e' certificata  da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
 3.  Il  calcolo  della  quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
 4.  Nel  caso  in  cui  nessuna  unita'  di  scommessa  indichi  la combinazione  vincente,  il  disponibile  per  vincite e' destinato a jackpot.
 5.  Se  uno  o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della   formula   «Quinte'  nazionale»  vengono  ritirati,  tutte  le scommesse  contenenti  uno o piu' dei cavalli ritirati possono essere sostituite  con  scommesse  almeno  dello  stesso importo, unicamente nello  stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento  di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
 6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o piu' cavalli della  corsa  oggetto  della  formula  «Quinte'  nazionale»,  saranno rimborsate  entro  i  successivi  novanta  giorni  le  sole unita' di scommessa nelle quali figurino due o piu' cavalli ritirati; mentre le unita'  di  scommessa  contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate  al  fine  di  costituire  un  disponibile per vincite separato,  che  sara' suddiviso tra quelle unita' di scommessa in cui sono  indicati  gli  altri  quattro  cavalli  nell'esatta successione dell'ordine  di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita cosi' calcolata  dovesse  essere  superiore  a quella di cui al comma 3, si costituira'  un  unico  disponibile  da  suddividere tra le unita' di scommessa  indicanti esattamente la combinazione vincente e le unita' di   scommessa  indicanti  quattro  cavalli  nell'esatta  successione dell'ordine  di  arrivo  ed  il  cavallo  ritirato o non regolarmente partito.  Nel  caso  in cui nessuna unita' di scommessa contenente un cavallo  ritirato  e/o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri quattro cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita e' destinato a jackpot.
 7.  Nel  caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quinte' nazionale»:
 a) due  cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di  continuita',  tra  i  primi  cinque  classificati  dell'ordine di arrivo,   sono  considerate  vincenti  le  unita'  di  scommessa  che indicano,  in  qualsiasi  ordine,  tali  due  cavalli e gli altri tre cavalli,  non  facenti  parte  della  scuderia,  ai posti esattamente occupati;
 b) tre  cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di  continuita',  tra  i  primi  cinque  classificati  dell'ordine di arrivo,   sono  considerate  vincenti  le  unita'  di  scommessa  che indicano,  in  qualsiasi  ordine,  tali  tre  cavalli e gli altri due cavalli,  non  facenti  parte  della  scuderia,  ai posti esattamente occupati;
 c) quattro  cavalli  in  rapporto  di  scuderia  figurino,  senza soluzione  di continuita', trai primi cinque classificati dell'ordine di  arrivo,  sono  considerate  vincenti  le  unita' di scommessa che indicano,  in  qualsiasi  ordine, tali quattro cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
 d) i cavalli che si classificano ai primi cinque posti sono tutti in  rapporto  di  scuderia,  sono  considerate  vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali cinque cavalli.
 |  | Art. 28. Rendicontazione contabile
 1.  Al  fine  di  mettere  a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto corrente bancario vincolato per il quale e'  tenuto  a  conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida per  tutto  il  periodo  di vigenza della concessione. Mediante detta delega  AAMS  effettua  sul  conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonche' degli interessi.
 2. Il concessionario apre, altresi', un conto corrente bancario sul quale  AAMS,  con  cadenza  bisettimanale,  in base alle informazioni ricevute  dal  totalizzatore  nazionale  relativamente  agli  importi corrispondenti  alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso   verificate   dal   singolo   concessionario,  effettua  il versamento  dell'importo  complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui  agli  articoli  20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle  vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalita' indicate  dallo  stesso,  entro  e  non  oltre  i termini di cui agli articoli 20 e 21.
 3.  Le  modalita'  operative  di  gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  le  modalita'  ed  i  tempi  del versamento  di  quanto  dovuto  agli  aventi diritto, gli adempimenti contabili,  giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i  modelli  da  utilizzare  per il versamento del saldo settimanale e quelli   attestanti   il   regolare   utilizzo   dei   fondi  versati dall'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  sul  conto corrente  del  concessionario  per  il  pagamento delle vincite e dei rimborsi  di  cui  agli articoli 20 e 21, seguono quanto disposto dal decreto  del  Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005.
 |  | Art. 29. Rendicontazione   di   riferimento   ai   fini  delle  movimentazioni finanziarie
 1.  Entro  la  fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana  contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile  dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
 2. Il rendiconto contiene:
 a) l'importo totale da versare;
 b) l'incasso della raccolta;
 c) l'incasso  totale  lordo  relativo  alle  giocate raccolte per tutte  le  scommesse  di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile  di  riferimento  ed  ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento;
 d) l'aggio  totale  trattenuto  dai  gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui alla lettera c);
 e) l'importo  totale  delle  vincite  pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
 f) l'importo  totale  dei  rimborsi  effettuati  nella  settimana contabile  di  riferimento  e  dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
 g) l'incasso   di   ciascuna   scommessa   di   cui   e'   chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
 h) il  corrispettivo  del  concessionario  solo  per le scommesse refertate  di  cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento.
 3.  A  ciascun  concessionario  e'  reso disponibile, su richiesta, l'elenco  delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
 4.  Gli  importi  dovuti  dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla  base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.
 |  | Art. 30. Introduzione delle formule di scommessa
 1.   Le  nuove  formule  di  scommessa  possono  essere  introdotte gradualmente,  ad iniziativa di AAMS, d'intesa con il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  in  funzione  delle  esigenze del mercato  e  dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine  i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici in funzione dell'introduzione delle nuove formule di scommessa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 dicembre 2005
 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 174
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