Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 dicembre 2005 |
Istituzione della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale». |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visti in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole 15 febbraio 1999 recante disposizioni in merito alla rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento; Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli; Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris; Visto il decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; Visto l'art. 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE; Considerato che ai fini del perseguimento della propria funzione istituzionale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si e' prefissa l'obiettivo strategico di valutare ogni possibile razionalizzazione delle reti distributive e dei connessi sistemi informativi attraverso la costituzione di una «Rete automatizzata dei giochi» (qui di seguito denominata «Rete Unitaria») per la distribuzione degli stessi, diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale; Considerato opportuno estendere anche al settore delle scommesse ippiche, al fine di perseguire e realizzare la armonizzazione delle modalita' di commercializzazione e di efficienza ed economicita' delle reti di vendita dei giochi legali, i principi di cui all'art. 1, comma 287 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato l'attuale stato di difficolta' di cui risente il settore dei giochi ippici, ravvisabile nell'erosione, degli ultimi anni, dei livelli complessivi di raccolta, principalmente imputabile alla contrazione dei volumi della scommessa Tris; Valutato, come emerge da approfonditi studi condotti dall'UNIRE e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la suddetta contrazione dei volumi e' attribuibile, tra le varie cause, ai bassi livelli di remunerazione della filiera di distribuzione che non incentivano i punti vendita a promuovere la scommessa Tris in modo adeguato; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, nella necessita' di realizzare un progetto unitario di rilancio dei giochi ippici volto ad arricchire il portafoglio di scommesse e ad ampliare il bacino degli scommettitori attraverso l'introduzione di nuove formule di scommessa nella rete dei punti vendita dei concorsi pronostici; Considerato che, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, sono state introdotte, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, due delle nuove formule in cui si declina la suddetta scommessa denominate «Vincente Nazionale» ed «Accoppiata Nazionale»; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, al fine di rilanciare il settore dei giochi ippici e, quindi, di riflesso, di incrementare i volumi di raccolta e la diffusione del gioco legale, nella determinazione di strutturare la scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, articolandola in piu' formule costituenti un'unica famiglia di scommesse ippiche a totalizzatore, basate sulla medesima corsa giornaliera, conformandosi cosi' al modello gia' adottato per le scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 229 attualmente distribuite attraverso la rete di vendita dei concorsi pronostici; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo concordano che la ripartizione della quota della posta di gioco destinata a montepremi ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, potra' essere differente per ciascuna formula in ragione dei livelli di difficolta' della stessa. Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, hanno valutato che, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, potra' essere eventualmente attribuito all'UNIRE un compenso per i costi di gestione relativi all'attivita' di organizzazione delle corse che, ove effettivamente riconosciuto, sara', determinato nei decreti istitutivi di ciascuna formula; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo reputano necessario procedere ad incrementare l'attuale livello di remunerazione dei punti vendita della scommessa Tris, uniformandolo in via sperimentale a quello previsto per la scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004; Considerato che la concessione per la distribuzione della scommessa Tris e delle scommesse ad essa assimilate perverra' alla sua naturale scadenza in data 31 dicembre 2005 e che essa per espresso disposto del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169 non e' rinnovabile; Considerato che l'atto di transazione sottoscritto in data 20 settembre 2005 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Sarabet S.r.l., attuale concessionario della scommessa Tris, il cui testo e' stato preventivamente approvato, con nota prot. 102507P/2005 dall'Avvocatura generale dello Stato, prevede espressamente che, alla sua scadenza naturale, la concessione vigente non possa essere prorogata o data in affidamento a terzi; Ritenuto che, nelle more del riordino complessivo del settore, le cui linee guida sono state approvate dal Comitato generale per i giochi, ed i cui tempi si sono necessariamente protratti in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento dei provvedimenti legislativi di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed al disegno di legge finanziaria per il 2006, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali, in accordo con UNIRE, hanno ritenuto opportuno, in via sperimentale e temporanea, ricondurre la scommessa Tris alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, al fine di non interromperne la raccolta dopo il 31 dicembre 2005, e di consentire un'approfondita analisi degli impatti sul mercato derivanti dalla possibile modifica della ripartizione della quota di prelievo che preveda una maggiore remunerazione destinata ai punti di vendita; Dispongono: Art. 1. 1. Il presente decreto istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore strutturata in piu' formule, secondo il disposto di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, che ha per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998. 2. La nuova scommessa ippica e' introdotta, nelle sue diverse formule, gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico finalizzati all'adeguamento delle rete di distribuzione dei concorsi pronostici. 3. Della scommessa di cui al comma 1 fanno parte altresi', le formule «Accoppiata Nazionale» e «Vincente Nazionale», istituite con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005. | Art. 2. 1. Il presente decreto, richiamando le considerazioni svolte, dispone altresi', al fine di non interrompere la distribuzione della scommessa Tris che la medesima, a partire dalla scadenza naturale della relativa Concessione, fissata al 31 dicembre 2005, e' assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al citato comma 498. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2005 Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali Cacopardi Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171 |
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