| 
| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 15 dicembre 2005 |  | Istituzione  della  nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 di concerto con
 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 delle politiche di sviluppo del
 Ministero delle politiche agricole e forestali
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile 1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme  sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
 Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che  ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito all'amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
 Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi, funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
 Visti  in  particolare,  l'art.  4, comma 5, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169 che demanda a decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE   la   determinazione   della  tipologia  delle  scommesse effettuabili   sulle   corse  dei  cavalli,  le  relative  regole  di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il Ministro   per   le   politiche  agricole  15 febbraio  1999  recante disposizioni  in merito alla rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE;
 Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che  ha  previsto  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;
 Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale dell'amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  Agenzie  di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
 Vista  la  delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del Dipartimento   delle   politiche  di  sviluppo  del  Ministero  delle politiche   agricole   e   forestali  del  25 ottobre  2004,  recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
 Visto l'art. 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che   prevede   l'istituzione,  con  provvedimento  direttoriale  del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e  forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, di una nuova scommessa   ippica  a  totalizzatore,  proposta  dall'Unire.  Con  il medesimo  provvedimento  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative relative  alla  nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti  di  vendita  dei  concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive  nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere  ripartita  assegnando  il  72  per  cento  come  montepremi e compenso  per  l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come  compenso  dell'attivita'  dei  punti di vendita, il 6 per cento come  prelievo  erariale  sotto  forma  di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
 Considerato  che  ai  fini del perseguimento della propria funzione istituzionale  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si e' prefissa   l'obiettivo   strategico   di   valutare   ogni  possibile razionalizzazione  delle  reti  distributive  e  dei connessi sistemi informativi attraverso la costituzione di una «Rete automatizzata dei giochi»   (qui   di   seguito  denominata  «Rete  Unitaria»)  per  la distribuzione   degli  stessi,  diffusa  capillarmente  su  tutto  il territorio nazionale;
 Considerato  opportuno  estendere  anche al settore delle scommesse ippiche,  al  fine di perseguire e realizzare la armonizzazione delle modalita'  di  commercializzazione  e  di  efficienza ed economicita' delle  reti  di vendita dei giochi legali, i principi di cui all'art. 1, comma 287 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Considerato  l'attuale  stato  di  difficolta'  di  cui  risente il settore  dei  giochi  ippici, ravvisabile nell'erosione, degli ultimi anni,  dei livelli complessivi di raccolta, principalmente imputabile alla contrazione dei volumi della scommessa Tris;
 Valutato,  come  emerge da approfonditi studi condotti dall'UNIRE e dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, che la suddetta contrazione  dei volumi e' attribuibile, tra le varie cause, ai bassi livelli  di  remunerazione  della  filiera  di  distribuzione che non incentivano  i  punti  vendita a promuovere la scommessa Tris in modo adeguato;
 Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche  di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, nella necessita' di  realizzare  un  progetto  unitario  di rilancio dei giochi ippici volto  ad  arricchire  il  portafoglio  di scommesse e ad ampliare il bacino degli scommettitori attraverso l'introduzione di nuove formule di scommessa nella rete dei punti vendita dei concorsi pronostici;
 Considerato    che,    con    decreto    del   direttore   generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato del 26 ottobre 2005,  sono  state  introdotte, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, due delle nuove formule in   cui  si  declina  la  suddetta  scommessa  denominate  «Vincente Nazionale» ed «Accoppiata Nazionale»;
 Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento delle  politiche di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, al fine di rilanciare  il  settore  dei giochi ippici e, quindi, di riflesso, di incrementare  i  volumi di raccolta e la diffusione del gioco legale, nella  determinazione  di strutturare la scommessa di cui all'art. 1, comma   498,   legge  n.  311/2004,  articolandola  in  piu'  formule costituenti  un'unica  famiglia di scommesse ippiche a totalizzatore, basate  sulla  medesima  corsa  giornaliera,  conformandosi  cosi' al modello  gia'  adottato  per  le  scommesse a totalizzatore di cui al decreto   ministeriale   del   5 agosto   2004,  n.  229  attualmente distribuite attraverso la rete di vendita dei concorsi pronostici;
 Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento delle  politiche  di  sviluppo  concordano  che la ripartizione della quota  della posta di gioco destinata a montepremi ai sensi dell'art. 1,  comma  498,  legge  n.  311/2004,  potra'  essere  differente per ciascuna formula in ragione dei livelli di difficolta' della stessa.
 Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento delle  politiche di sviluppo, hanno valutato che, per la scommessa di cui   all'art.  1,  comma  498,  legge  n.  311/2004,  potra'  essere eventualmente  attribuito  all'UNIRE  un  compenso  per  i  costi  di gestione  relativi  all'attivita'  di organizzazione delle corse che, ove  effettivamente  riconosciuto,  sara',  determinato  nei  decreti istitutivi di ciascuna formula;
 Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento delle   politiche   di  sviluppo  reputano  necessario  procedere  ad incrementare  l'attuale  livello  di  remunerazione dei punti vendita della  scommessa  Tris,  uniformandolo  in  via sperimentale a quello previsto  per  la  scommessa  di  cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004;
 Considerato che la concessione per la distribuzione della scommessa Tris e delle scommesse ad essa assimilate perverra' alla sua naturale scadenza  in  data  31 dicembre 2005 e che essa per espresso disposto del  decreto  del  Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169 non e' rinnovabile;
 Considerato   che   l'atto  di  transazione  sottoscritto  in  data 20 settembre  2005  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Sarabet S.r.l.,  attuale concessionario della scommessa Tris, il cui testo e' stato   preventivamente   approvato,   con  nota  prot.  102507P/2005 dall'Avvocatura generale dello Stato, prevede espressamente che, alla sua  scadenza  naturale,  la  concessione  vigente  non  possa essere prorogata o data in affidamento a terzi;
 Ritenuto  che,  nelle more del riordino complessivo del settore, le cui  linee  guida  sono  state  approvate dal Comitato generale per i giochi,  ed  i  cui tempi si sono necessariamente protratti in attesa dell'approvazione   da   parte   del   Parlamento  dei  provvedimenti legislativi  di  cui  al  decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, recante  misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti  in  materia tributaria e finanziaria, ed al disegno di legge finanziaria  per  il 2006, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  ed  il  Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali, in accordo con UNIRE, hanno ritenuto  opportuno,  in via sperimentale e temporanea, ricondurre la scommessa Tris alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004,   al   fine  di  non  interromperne  la  raccolta  dopo  il 31 dicembre  2005,  e  di  consentire  un'approfondita  analisi degli impatti   sul   mercato  derivanti  dalla  possibile  modifica  della ripartizione  della  quota  di  prelievo  che  preveda  una  maggiore remunerazione destinata ai punti di vendita;
 Dispongono:
 Art. 1.
 1.  Il  presente  decreto  istituisce  una nuova scommessa ippica a totalizzatore strutturata in piu' formule, secondo il disposto di cui all'art.  1,  comma  498,  legge  n.  311/2004, che ha per oggetto le medesime  corse  dei  cavalli  della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998.
 2.  La  nuova  scommessa  ippica  e'  introdotta, nelle sue diverse formule,  gradualmente,  ad  iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  d'intesa  con il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari    adempimenti   di   carattere   informatico   finalizzati all'adeguamento delle rete di distribuzione dei concorsi pronostici.
 3.  Della  scommessa  di  cui  al  comma 1 fanno parte altresi', le formule  «Accoppiata Nazionale» e «Vincente Nazionale», istituite con decreto  del  direttore  generale  dell'amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005.
 |  | Art. 2. 1.  Il  presente  decreto,  richiamando  le  considerazioni svolte, dispone  altresi', al fine di non interrompere la distribuzione della scommessa  Tris  che  la  medesima, a partire dalla scadenza naturale della   relativa   Concessione,   fissata  al  31 dicembre  2005,  e' assoggettata,  in  via  sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui   all'art.   1,  comma  498,  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, configurandosi  quale  una  delle  formule  della scommessa di cui al citato comma 498.
 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 dicembre 2005
 Il direttore generale dell'Amministrazione
 autonoma dei monopoli di Stato
 Tino
 Il capo del Dipartimento
 delle politiche di sviluppo del Ministero
 delle politiche agricole e forestali
 Cacopardi Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171
 |  |  |