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| Gazzetta n. 303 del 2005-12-30 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 dicembre 2005 |  | Corso  legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'oro da  Euro  50  celebrative  dei  «XX  Giochi olimpici invernali Torino 2006», millesimo 2006. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
 Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
 Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Visto   il   decreto  ministeriale  22 novembre  2005,  n.  126771, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005, con il  quale  si  autorizza  l'emissione  delle monete d'oro da Euro 50, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», millesimo 2006;
 Considerato  che  occorre  stabilire  la  data  del  corso  legale, determinare  il  contingente  e  disciplinare  la  prenotazione  e la distribuzione delle citate monete;
 Considerata  la  opportunita' di riservare parte del contingente al mercato estero;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  monete  d'oro  da  Euro 50, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali  Torino  2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale  22 novembre  2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 gennaio 2006.
 |  | Art. 2. Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1 e' determinato  in  Euro  300.000,00  pari  a  6.000 pezzi, di cui 2.000 destinate al mercato estero.
 |  | Art. 3. In  Italia  l'acquisto delle monete puo' essere effettuato entro il 28  febbraio  2006  con  le  modalita'  e  alle condizioni di seguito descritte:
 direttamente  presso  i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi  n.  10,  entrambi  in  Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di Euro 1.500,00;
 mediante  richiesta  di  acquisto trasmessa via fax al numero +39 06/85083710  o  via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  S.p.A.  -  piazza  G.  Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento Internet con il sito www.ipzs.it
 mediante  versamento  anticipato  sul  conto  corrente postale n. 59231001  intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche;
 mediante  bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la  Banca  Popolare  di  Sondrio  - Roma - agenzia n. 11, intestato a Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.
 L'eventuale  consegna  delle  monete  franco  magazzino deve essere concordata  con  l'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.
 Le  monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unita'  per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 100 unita'.
 I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
 da 1 a 100 monete Euro 460,00;
 da 101 a 300 monete Euro 450,61.
 Gli  aventi  diritto  allo  sconto  devono  dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici'.
 La  spedizione delle monete da parte dell'Istituto sara' effettuata al  ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i  dati  personali  del  richiedente.  Le  spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 |  | Art. 4. Al  Comitato per l'organizzazione dei «XX Giochi olimpici invernali Torino  2006» viene riservato un quantitativo di 500 monete al prezzo scontato di cui all'art. 3.
 |  | Art. 5. Per   la   vendita   all'estero,   viene   concesso   al   Comitato internazionale  olimpico  ed al Comitato per l'organizzazione dei «XX Giochi  olimpici  invernali  Torino  2006», attraverso la Samlerhuset Group  b.v.,  distributore  unico  autorizzato  per  la vendita delle monete,   un   quantitativo   di   2.000  pezzi,  in  capsule  e  non confezionate, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano.
 L'eventuale  quantitativo  di monete riservato al mercato nazionale non venduto entro i termini stabiliti all'art. 3 potra' essere ceduto alla  Samlerhuset  Group  b.v. alle stesse condizioni di cui al comma precedente.
 |  | Art. 6. La  Cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia»,   i   quantitativi   di   monete  richiesti,  all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
 Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le modalita'  di  versamento  dei  ricavi  netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
 Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2005
 Il direttore generale del Tesoro: Grilli
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